PRINCIPI E STRUMENTI
PER GESTIRE
UN'ASSOCIAZIONE - 1
2° incontro FARE ASSOCIAZIONE –
tutte le informazioni necessarie per aprire
e gestire la vostra associazione
21 novembre 2009
GLI ORGANI SOCIALI
L’ordinamento interno, (organi sociali, i loro
compiti, i loro poteri) delle associazioni, viene
stabilite dallo Statuto. (art. 36 c.c.)
Di norma sono:
1. L’Assemblea dei soci
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Collegio dei revisori dei conti (collegio
sindacale)
4. Il Collegio dei probiviri.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI (1)
• L’assemblea dei soci è il massimo organo
deliberativo dell’associazione poiché
rappresenta l’universalità dei soci.
• Essa può tenersi in seduta ordinaria e in
seduta straordinaria.
• L’assemblea straordinaria è chiamata a
deliberare sulle modificazioni statutarie,
dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale,
nonché sullo scioglimento dell’associazione.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI (2)
L’Assemblea ordinaria viene convocata per
deliberare (stabilito dallo statuto):
• gennaio: approvazione del valore delle quote
associative annuali
• aprile: approvazione del bilancio consuntivo
e della relazione del consiglio direttivo
allegata al bilancio
• dicembre: approvazione del bilancio
preventivo e del programma sul prossimo
anno sociale
FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA (1)
• L’Assemblea è convocata dal Presidente, o in
sua assenza, dal Vice presidente o da un altro
consigliere.
• Gli avvisi di convocazione dovranno essere
pubblicati con il relativo ordine del giorno
presso la sede sociale almeno 15 gg prima di
quello fissato dall’assemblea.
FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA (2)
• Nell’avviso di convocazione dell’assemblea
potrà essere già fissato un secondo giorno, in
caso la prima convocazione andasse deserta.
• L’Assemblea sono presiedute dal Presidente ,
o in sua assenza, dal Vice presidente o dal
consigliere più anziano .
FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA (3)
• L’Assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione qualora
siano presenti i due terzi dei soci in regola
con le quote sociali.
• L’Assemblea ordinaria in seconda
convocazione è validamente costituita
qualunque sia il n. dei soci intervenuti e
delibera a maggioranza assoluta dei voti
presenti.
FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA (4)
• L’Assemblea straordinaria è validamente
costituita in prima convocazione qualora
siano presenti i due terzi dei soci in regola
con le quote sociali.
• L’Assemblea straordinaria in seconda
convocazione è validamente costituita con
l’intervento di almeno un terzo e delibera a
maggioranza assoluta dei voti presenti.
FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA (5)
• Il Presidente dell’assemblea nomina un
segretario.
• Ad ogni assemblea si dovrà redigere un verbale
firmato dal Presidente e dal segretario.
• Regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e
le deliberazioni da essa adottate in conformità
allo Statuto, vincolano i soci assenti o
dissenzienti.
• Possono intervenire all’assemblea tutti i soci in
regola con le quote sociali; ogni socio ha diritto
ad un voto (tranne i soci allievi perché
minorenni)
CONSIGLIO DIRETTIVO (1)
• Provvede al funzionamento tecnico,
amministrativo ed organizzativo
dell’associazione.
• Viene eletto dall’Assemblea ordinaria.
• E’ composto da un numero di soci precisato
nello Statuto, che sono rieleggibili e durano in
carica usualmente un triennio.
• Nella prima riunione il consiglio elegge il
Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere ed
il Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO (2)
• Lo statuto attribuisce ad esso i più ampi
poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione con facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuno per buon
funzionamento dell’associazione.
• Lo statuto fissa le modalità di convocazione,
l’eventuale cadenza minima delle riunioni, le
maggioranze necessarie per le delibere.
CONSIGLIO DIRETTIVO (3)
Il Consiglio direttivo delibera:
1. ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
2. sull’assunzione, sulle mansioni e sui poteri
dei collaboratori;
3. su tutti gli atti di gestione della vita
associativa demandati dallo statuto o
dall’assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO (4)
Compiti del Consiglio direttivo:
1. redigere la bozza del Bilancio preventivo;
2. redigere la bozza del Bilancio consuntivo;
3. redigere la bozza del programma di attività
sociale;
4. proporre il valore della quota annuale di
iscrizione dei soci.
Il PRESIDENTE del
Consiglio Direttivo (1)
I poteri attribuiti al presidente devono
risultare nello Statuto.
Di diritto gli spetta:
– la firma sociale;
– la rappresentanza sociale dell’associazione.
Il PRESIDENTE del
Consiglio Direttivo (2)
Gli spettano i seguenti compiti:
– il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione;
– eseguire ed accertare l’avvenuta esecuzione delle
delibere prese dal consiglio e dall’assemblea.
In caso di assenza o impedimento del
presidente tali funzioni verranno svolte dal
vice presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI (1)
• Il codice civile non prevede l’obbligo di
imporre la nomina del collegio dei revisori
dei conti nelle associazioni non riconosciute.
• Il collegio dei revisori dei conti è l’organo
deputato al controllo della contabilità, dei
bilanci consultivi e preventivi.
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI (2)
• Ha l’obbligo di redigere una relazione da
allegare al bilancio consuntivo da presentare
all’assemblea.
• Il collegio dovrà verificare se l’associazione
svolge sola attività istituzionale o svolge
anche attività commerciale (per quest’ultima
sono previste specifiche disposizioni fiscali
che comportano pertinenti impegni anche di
natura contabile).
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI (3)
• Il Collegio dei revisori viene nominato
dall’assemblea ordinaria, si compone di tre
membri effettivi, uno dei quali è presidente e
due membri supplenti; normalmente dura in
carica un triennio ed è rieleggibile.
• Le associazioni che prevedono la presenza di
revisori di conti, devono avere statuti sociali
che regolamentino questo organo sociale, per
evitargli l’impossibilità di operare per
mancanza di adeguate disposizioni statutarie.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
• Il collegio dei probiviri in genere è
chiamato a decidere in via inappellabile
sulle controversie sorte fra i soci e
l’associazione a seconda del dettato
dello statuto sociale.
LIBRI SOCIALI (1)
• Vanno numerati, creare l’intestazione
con il nome dell’associazione, la sede
legale ed il codice fiscale, il nome del
libro.
Libri Sociali
LIBRO SOCI
LIBRO SOCI: è necessario riportare annualmente
l’elenco dei soci con i relativi dati anagrafici e la
relativa residenza; consigliabile è anche
l’iscrizione dell’importo della quota associativa
pagata da ciascun socio per garantire una
maggiore trasparenza visto che il bilancio
annuale dell’associazione, predisposto dagli
amministratori e sottoposto all’approvazione dei
soci, dovrà contenere il totale delle quote
associative incassate che rappresentano una
tipica voce dell’attività istituzionale.
Libri Sociali
LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI (1)
• LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI: è in questo
libro che devono essere riportate tutte le
risultanze delle deliberazioni assunte
dall’assemblea dei soci; ciò significa che sullo
stesso dovranno essere trascritti i verbali delle
adunanze assembleari. Le deliberazioni
dell’assemblea devono infatti constare da
verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario o dal notaio.
Libri Sociali
LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI (2)
Nel verbale devono essere riassunte, su
richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Pur
non essendoci uno specifico obbligo in tal
senso, auspicabile è che il libro delle decisioni
dei soci includa il rendiconto delle raccolte
fondi organizzate dall’ente se presenti, per
soddisfare, ancora una volta, esigenze di una
sempre maggiore correttezza e trasparenza
amministrativa oltre che organizzativa.
Libri Sociali
LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI (3)
Si rammenta che le deliberazioni ricorrenti
dell’assemblea dei soci, che devono essere
riportate nel libro in oggetto, sono quelle
relative all’approvazione del bilancio di
esercizio (una volta all’anno), nonché quelle
elettive dei rappresentanti dell’associazione.
Libri Sociali
LIBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
• LIBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: in questo
libro, devono essere riportate tutte le risultanza delle
deliberazioni assunte dal consiglio stesso. Questo
significa che dovrà essere riportato il verbale redatto
in occasione della predisposizione del bilancio di
esercizio consuntivo e preventivo dell’associazione,
le deliberazioni di ingresso di nuovi soci, nonché le
deliberazioni di revoca di questi ultimi.
Sostanzialmente nel libro degli amministratori dovrà
trovare menzione tutto ciò che per statuto è attribuito
alla decisione del Consiglio degli amministratori.
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