UNIONE Servizi alla Comunità
AUTORIPARAZIONE
DPR n. 43 del 27/01/2012 entrato in vigore il 5/05/2012
Regolamento recante attuazione del R.E. n.842/2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra
CORRELATO con il R.E. n° 307 del 2/4/2008
CATEGORIA INTERESSATA:
Addetto al recupero dei gas fluorurati dagli impianti di
condizionamento d’aria dei veicoli a motore
Autoriparazione



Obiettivo del Regolamento 842/2006 è la
riduzione delle emissioni di
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoruro di zolfo (SF6)
utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature ed
applicazioni industriali
Autoriparazione
Finalità del DPR 43/2012
Disciplina le modalità di attuazione del RE 842/2006:







individuazione delle autorità competenti
omissis……
procedure per la determinazione degli organismi di
attestazione delle persone di cui all’art. 3 RE 307/2008
omissis…..
acquisizione dei dati sulle emissioni di cui art. 6 RE 842/2006
omissis….
etichettatura delle apparecchiature di cui all’art. 7 RE
842/2006
Autoriparazione
Categoria coinvolta nel solo settore
dell’autoriparazione

Finalità del Regolamento CE 307/2008
–

Stabilisce requisiti minimi per i programmi di
formazione e le condizioni per il riconoscimento
reciproco degli attestati di formazione del personale
per quanto concerne gli impianti di condizionamento
d’aria nei veicoli a motore contenenti taluni gas
fluorurati
Si tratta di <formazione OBBLIGATORIA>
–
dall’art. 2 del RE 307/2008: ….SOLO il personale
in possesso di un attestato di formazione è
ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere
l’attività di recupero dei gas fluorurati……….
Autoriparazione
Organismo di Accreditamento (DPR 43/2012)
ACCREDIA- unico Organismo autorizzato certificati di accreditamento :
rilascia i
degli Organismi di certificazione: rilasciano certificati alle
persone ed alle imprese
– degli Organismi di valutazione: che hanno il compito di
organizzare le prove d’esame per le persone
– degli Organismi di attestazione: che hanno il compito di
erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato
alle persone
La designazione degli Organismi avviene da parte del
Ministero dell’Ambiente
–
Autoriparazione
Obbligo di iscrizione al Registro (art. 8 DPR 43/2012)

Devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua
costituzione
le persone che svolgono l’attività di:
Omissis…….
Comma e) …recupero dei gas fluorurati ad effetto serra
dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a
motore………
Autoriparazione
Obbligo di iscrizione al Registro (art. 8 DPR 43/2012)

Devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua
costituzione
le imprese
che svolgono l’attività di:
Omissis…….
Comma e) …recupero dei gas fluorurati ad effetto serra
dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a
motore………
Autoriparazione
Obbligo di iscrizione al Registro
1) Le iscrizioni vengono effettuate presso
la Camera di Commercio competente,
esclusivamente per via telematica.
2) Il Registro è istituito presso il Ministero
dell’Ambiente e la sua gestione è affidata
alle Camere di Commercio
Autoriparazione
Obbligo di attestazione (art. 9 DPR 43/2012)
Le persone addette al
recupero dei gas fluorurati
negli impianti di aria
condizionata dei veicoli a
motore, DEVONO essere in
possesso di un
ATTESTATO rilasciato da
un Organismo di
attestazione, a seguito di un
corso di formazione
obbligatorio di cui al R.E.
307/2008.
Le imprese che occupano
gli addetti di cui a fianco,
NON hanno nessun obbligo
di certificazione.
Autoriparazione
I principali articoli del Regolamento CE 307/2008

Articolo 1 (Oggetto)
….requisiti minimi per i programmi di
formazione del personale addetto al
recupero….omissis….nonché le
condizioni per il riconoscimento
reciproco degli attestati……..

Articolo 2 ( comma 2)
Il comma 1 non si applica per un periodo di
12 mesi all’addetto iscritto ad un corso di
formazione, purché l’attività è sotto la
supervisione di una persona che ha
conseguito un attestato riconosciuto o di
una persona che possiede un’esperienza
professionale acquisita prima del 4 luglio
2008

Articolo 2 (comma 1)
Solo il personale in possesso di un
attestato di formazione di cui
all’articolo 3 è ritenuto adeguatamente
qualificato a svolgere l’attività di cui
all’articolo 1

Articolo 3 ( attestazione)
•
L’organismo di attestazione
rilascia un attestato di formazione
al personale che ha completato un
corso di cui all’allegato del RE 307
Chi ha già frequentato un corso
ritenuto idoneo dall’Organismo di
attestazione, non deve ripetere il
corso.
•
Autoriparazione
Allegato al Regolamento 307/2008
(Requisiti minimi delle competenze e delle conoscenze)

Il corso di formazione comprende:
–
Un modulo teorico
–
Un modulo pratico, durante il quale il candidato
esegue il compito corrispondente, avendo a
disposizione il materiale, le apparecchiature e gli
strumenti necessari.
Scarica

obblighi normativi per gli operatori degli impianti di aria