Protezione della Proprietà
Intellettuale
Mario Capurso
http://info.bazarinfo.info
Perché ?
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Perché inventare costa fatica
L’originalità va premiata
Gli sforzi personali richiedono un ritorno
economico e morale
La proprietà intellettuale su una
innovazione va riconosciuta per un certo
tempo, per poi diventare patrimonio
dell’umanità
Cosa protegge ?
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Diritto d’Autore: copre elementi immateriali
quali testi, immagini, suoni, video, ecc.
Brevetto: copre oggetti materiali, processi,
disegni, piante, semiconduttori…
Marchi di Fabbrica (nomi, titoli, frasi brevi)
Segreti Commerciali (per idee, parole
scritte,...)
Altre forme di protezione esistono, per
esempio attraverso contratti specifici.
Breve storia del Diritto d’Autore
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In principio, ogni diritto era del Sovrano
Dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili la
produzione letteraria e scientifica si accrebbe
enormemente e l'autore chiese sempre più al Sovrano
il diritto di esclusiva sulle proprie opere.
Per diverso tempo questo diritto fu riconosciuto
attraverso dei privilegi concessi dal Sovrano alle
singole opere. Si trattava, pertanto,di riconoscimenti
discrezionali.
Il Diritto d’Autore
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Il Diritto d’Autore viene inventato nella Repubblica Veneta nel
‘500
A partire dal XVIII secolo il diritto d'autore si diffonde nel
mondo sotto forma di norme generali ed astratte che
prevedevano il diritto esclusivo dell'autore sulle sue opere.
Pertanto, cadde il regime dei privilegi come concessioni
discrezionali del Sovrano sulla singola opera.
In particolare venne riconosciuto in:
-Inghilterra: Atto del 1709
-Stati Uniti d'America: legge federale del 1790
-Francia: leggi del 1791 e del 1793
-Italia: legge del 1865
Con le Convenzioni di Berna e Ginevra di fine ‘800 vengono
poste le basi per l’armonizzazione delle legislazioni
Il diritto d’autore in Italia
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Oggi in Italia il diritto d'autore è regolato da una serie di disposizioni
di cui la più importante è la Legge 633 del 1941.
L'oggetto del diritto d'autore riguarda un bene molto particolare che
rientra nei beni immateriali : l'opera dell'ingegno nella sua originalità.
Vengono tutelati:
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ll diritto dell’autore sul suo lavoro (diritto morale), che non può essere
trasferito a qualcun altro.
I diritti economici relativi alla riproduzione, traduzione, diffusione,
adattamento del lavoro originale. Questi diritti possono anche essere
dati o venduti a terze parti.
L’Autore
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Chi è autore dell'opera dell'ingegno? Chi è in essa indicato come
tale. Questa è la regola generale. In altri casi particolari valgono
delle regole specifiche. Ad esempio, nelle opere collettive ( riviste )
è autore chi dirige ed organizza la creazione dell'opera stessa.
Le persone giuridiche private ( come le associazioni riconosciute ),
lo Stato, le Province ed i Comuni possono essere autori quando si
verificano determinate condizioni:
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- l'opera deve riportare il nome della persona giuridica quale autore;
- l'opera deve essere realizzata a spese della persona giuridica;
- l'opera deve essere pubblicata.
Titolarità e Durata
Il diritto d’autore si acquista in via originaria
automaticamente nel momento stesso in cui viene
creata l’opera, senza che a tal fine siano necessarie
ulteriori attività quali il deposito o la registrazione
dell’opera.
Il diritto patrimoniale dura per tutta la vita
dell’autore e per i settant’anni successivi alla sua
morte.
Scaduto il termine di durata del diritto patrimoniale
d’autore, l’opera cade in pubblico dominio, per cui
chiunque può utilizzarla a fini economici.
Diritto alla riproduzione
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Il Diritto alla riproduzione concerne
anche:
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memorizzare parti di software nella
memoria di un calcolatore
caricare o scaricare lavori da un server
copiare files
Diritti Morali
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Si può determinare se il proprio lavoro sarà
diffuso e le maniere di diffonderlo,
Si può usare il proprio nome, uno
pseudonimo o un essere anonimo.
Si può essere riconosciuti come autori.
Si può mantenere l’integrità del lavoro o
decidere di effettuare delle modifiche.
Si può perfino fermare la diffusione del lavoro
in seguito a una evoluzione dei propri principi
morali o intellettuali.
Cosa può essere protetto ?
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lavori letterari scritti o orali, articoli di
giornale, lezioni, discorsi,....
lavori musicali. lavori teatrali generali.
lavori audio-visivi e cinematografici.
sculture, dipinti e altri lavori artistici
programmi al calcolatore.
piani architetturali, lavori fotografici.
illustrazioni, mappe, piani e altro
traduzioni, adattamenti, (lavori derivati).
Limitazioni del Diritto d’Autore
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per salvaguardare la libertà di informazione
del pubblico e la libertà di parola
per scopi di ricerca, studio, critica, rapporto di
novità e anche per parodia
per citazioni, a condizione che :
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La parte di lavoro riusato sia breve,
La citazione non e’ essenziale per il nuovo lavoro,
ma sia giusto una illustrazione,
L’autore o il lavoro originale sia chiaramente
menzionato.
La S.I.A.E. in Italia
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La S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed
Editori) raccoglie dagli utenti e
distribuisce agli autori i diritti economici
Provvede inoltre a gestire il Registro
degli Autori e delle Opere
Il Brevetto
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Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un
monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del
brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di
disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a
terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o
importarlo.
Possono costituire oggetto di brevetto:
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Le invenzioni industriali;
I modelli di utilità;
I modelli ornamentali;
Le nuove varietà vegetali;
Le topografie di prodotto a semiconduttori
Durata del brevetto
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20 anni per le invenzioni*;
15 anni per i modelli ornamentali*;
10 anni per i modelli di utilità*
* dalla data di deposito della domanda
20 anni per le nuove varietà vegetali (30 nel caso di
alberi e viti)*
* dalla concessione del brevetto
10 anni per le topografie di prodotti a
semiconduttori*
* dalla domanda o dal 1° sfruttamento commerciale,
se anteriore
Requisiti per il Brevetto
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I requisiti per ottenere un brevetto di
invenzione o di modello sono:
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novità
risultato di attività inventiva
industrialità (suscettibile di essere realizzato)
liceità (non deve essere contro la legge)
Che cosa e' un' invenzione
L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un
problema tecnico, atta ad essere realizzata ed
applicata in campo industriale. Essa può riguardare
un prodotto o un procedimento.
L’Ufficio Brevetti
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Riceve e verbalizza le domande di brevetto nazionale
Registra i marchi d'impresa
Riconosce o rigetta le domande di brevetto
Registra le modifiche della titolarità dei brevetti
Processa i ricorsi contro provvedimenti di rigetto delle domande,
le istanze di correzione, integrazione, ritiro, ecc.
Riceve le attestazioni di pagamento delle tasse annuali di
brevetto;
Da’ informazioni inerenti i depositi effettuati presso l'Ufficio e i
servizi di ricerca brevetti;
Da’ informazioni e istruzioni per la compilazione della domanda
di brevetto;
Distribuisce guide informative, brochure ed elenchi degli iscritti
all'Albo dei consulenti la proprietà industriale abilitati al deposito
delle domande di brevetto per conto del titolare.
Diritto d’Autore e Software
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Il D.L. del 29.12. 92 n. 518 comprende 12 articoli che
hanno aggiornato la legge 22 aprile 1941 n. 633 sul
diritto d'autore.
Le maggiori novità della legge consistono nel
riconoscimento del software come opera dell'ingegno
e la conseguente protezione dei programmi per
elaboratore nell'ambito delle norme sul diritto
d’autore, nonché l'introduzione di sanzioni severe per
le violazioni.
D.L. del 29.12. 92 n. 518
All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il
seguente comma:
"Sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore come
opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna
sulla protezione delle opere letterarie ed artistica
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
n. 399".
Programmi, idee, principi
Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633 è aggiunto il seguente numero:
8) I programmi per l'elaboratore in qualsiasi forma
espressi purché originali quali risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso".
Autore lavoratore dipendente
Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
"Art. 12-bis - Salvo patto contrario, qualora un
programma per l'elaboratore sia creato dal lavoratore
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
del programma creato".
Diritti economici
Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
"Art. 27-bis - La durata dei diritti di utilizzazione
economica del programma per elaboratore prevista
dalle disposizioni della presente Sezione si computa,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento
considerato dalla norma".
Operazioni coperte dal diritto
Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile1941,
n. 633, è inserito il seguente:
Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORI Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64 quater, i
diritti esclusivi conferiti dalla seguente legge sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
memorizzazione del programma per elaboratore richieda una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti;
Operazioni coperte dal diritto
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonché la
riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei
diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
locazione, del programma per elaboratore originale o di copia
dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o
con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione detta
copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di
controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia
dello stesso.
Diritti dell’acquirente
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Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività
indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali
attività sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da
parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione
degli errori.
Non può essere impedito per contratto, a chi ha
diritto di usare una copia del programma per
elaboratore di effettuare una copia di riserva del
programma, talora tale copia sia necessaria per l'uso.
Diritto di studio
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Chi ha diritto di usare una copia del programma per
elaboratore può, senza l'autorizzazione del
titolare dei diritti osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i
principi su cui è basato ogni elemento del
programma stesso, qualora egli compia tali atti
durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del
programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli
accordi contrattuali conclusi in violazione del
presente comma sono nulli.
Disassemblaggio
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L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la
traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e
b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per
conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un
programma per elaboratore creato autonomamente purché
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

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le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbiano il diritto di usare una copia del programma oppure, per
loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
le informazioni necessarie per conseguire l'interoperatività non
siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati
alla lettera a);
Limiti al disassemblaggio
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le predette attività siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperatività.
Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le
informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
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siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperatività
del programma creato autonomamente;
siano comunicate ai terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperatività del programma creato autonomamente;
siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore
sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra
attività che violi il diritto d'autore.
La S.I.A.E.
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
Alla società italiana degli degli autori ed editori è
affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale
registro viene registrato il nome del titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica e la data di
pubblicazione del programma, intendendosi per
pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è
facoltativa ed onerosa.
Copie non autorizzate
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All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche
a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o
detiene per scopi commerciali copie non autorizzate
di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire e facilitare la rimozione arbitraria o
l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore".
Le Pene
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Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
"Art. 171-bis - “Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro,
programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o
avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate,
importa, distrbuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o
concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla
pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L.
500.000 a L. 600.000. Si applica la stessa pena se il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei
dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore.
Aggravamento delle Pene
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La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la
multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il
programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione,
distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o
locazione sia di stato precedentemente distribuito, venduto o
concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
18 maggio 1942, n. 1369.
La condanna per i reati previsti dal comma 1 comporta la
pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o
più periodici specializzati".
Legge n. 248 del 18/8/2000
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Punisce i titolari di attività con:
La chiusura dell’attività da 15 giorni a 3 mesi
(con la confisca di strumenti e materiali che
sono serviti per fare copie pirata)
In caso di recidiva, è prevista la revoca della
licenza
La reclusione va da 6 mese a 3 anni e la
multa da lire 5 milioni a lire 30 milioni di lire
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