La tassazione degli interessi in
economia aperta e la direttiva
comunitaria 2003/48/CE
LEZIONE 7
Tassazione internazionale - PARTE I Clamep
8 crediti – 50 ore
27.9.2010-2.11.2010
Tassazione internazionale dei redditi di
capitale
 Tende a prevalere PR
rH (1-tH) =rF (1-tH)
rH=rF=r
 Si uguagliano anche i rendimenti lordi: è rispettata la
Capital export neutrality (CEN)
 Equità ed efficienza
 Ma perché si realizzi è necessario poter accertare i
redditi esteri
 Monitoraggio
 Scambi di informazioni
 Direttiva 2003/48/CE
2
Tassazione internazionale dei redditi di
capitale in Italia (1)
Redditi percepiti da residenti che investono in
Italia
 Regime del risparmio gestito
 Regime del risparmio amministrato
 Regime della dichiarazione
3
Tassazione internazionale dei redditi di
capitale in Italia (2)
Redditi percepiti da NON residenti che
investono in Italia
 Interessi e plusvalenze (assoggettati a imposta
sostitutiva in Italia del 12,5%): per lo più esenti se i
percettori risiedono in paesi che prevedono un
adeguato scambio di informazioni (inclusi nella WL)
 Dividendi ritenuta del 27% con possibilità di rimborso
fino ai 4/9 della ritenuta (da parte dell’AF italiana)
dell’imposta che dimostrino di avere pagato in via
definitiva all’estero
 (se dividendi sono percepiti da società residenti in stato UE o
SEE ritenuta del 1,375%)
4
Tassazione internazionale dei redditi di
capitale in Italia (3)
Redditi percepiti da residenti in Italia che
investono all’estero
Se tramite intermediario: l’intermediario funge da
sostituto di imposta e applicano ai redditi di fonte
estera il medesimo regime che si applica ai redditi di
provenienza interna
Se per canali propri, obbligo di dichiarazione in
apposito quadro Irpef (RW) e:
 tassazione separata con regime uguale a quello riservato ai
redditi interni o
 Irpef + credito per imposte estere
 se investimenti all’estero non sono fruttiferi, si presume un
rendimento pari al tasso di sconto
5
Quadro RW
6
Quadro RW
7
Evasione e scudo fiscale
Il monitoraggio previsto in Italia è presente
anche in altri paesi
 Forte evasione
 Da noi Scudo fiscale: tre edizioni (2001,
2003, 2009-10). Con ultimo scudo
regolarizzati 95 miliardi di euro!
 Molto diverso da altre iniziative, solo
apparentemente simili, di altri paesi
(disclosure)
8
Il dibattito in ambito comunitario e la
direttiva sugli interessi
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31050_it.htm
9
Iniziative comunitarie
 Proposta di direttiva 1989 (subito dopo
direttiva 361/1988 su liberalizzazione valutaria)
 Iniziative OECD e UE contro la Harmful Tax
Competition
 Pacchetto Monti (1997)
 Codice di condotta
 Proposta di direttiva su interessi e royalties di
società collegate
 Proposta di direttiva su interessi (tassazione
interessi solitamente assente su non residenti; di
importo ridotto su residenti: vedi tabella lettura 1)
10
Le proposte di direttiva sul risparmio:
la ritenuta minima (1989)



Ritenuta alla fonte con livello minimo del 15% (acconto o
imposta)
Si prevedevano varie eccezioni in ragione sia dell’attività
sottoscritta (ad esempio, esenzione per alcuni tipi di
risparmio popolare e per le eurobbligazioni) sia della
residenza del sottoscrittore (ammessa tassazione più
elevata dei residenti rispetto ai non residenti europei e
esenzione per i non residenti extracomunitari).
Obiettivo minimale. Ciò nonostante non vi è stato accordo,
neppure quando si è proposto di ridurre ritenuta minima al
10%



Resistenze e da parte di paesi che non applicavano alcuna
ritenuta (es.Lussemburgo)
Timore, da parte di altri che la troppa discrezionalità lasciasse
aperte possibilità di elusione ed evasione
Timore che date le difficoltà di accertamento l’aliquota sarebbe
stata, a titolo di imposta, quella minima stabilita dalla direttiva.
11
Tax Package 1996 (EU Commision:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy
/index_en.htm)
“The Commission at the informal meeting of Economics and
Finance Ministers (ECOFIN) at Verona in April 1996 proposed a
new and comprehensive 'global' view of direct taxation policy
(SEC(1996) 487). The aim was to ensure that taxation policies
were better geared towards achieving important Union
objectives, such as promoting growth and employment and
completing the single market, while at the same time protecting
tax bases against harmful tax competition. The Commission
suggested that, even if the unanimity requirement were to be
maintained, more progress might still be made if greater
consideration were given to the wide-ranging consequences of
failure to adopt the various proposals. The Commission
pointed out that repeated failure to achieve progress in tax coordination has substantially contributed not only to
maintaining distortions in the Single Market, but also - less
visibly - to generating unemployment and even to creating
opportunities for tax base erosion.
12
Tax Package (EU Commision:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy
/index_en.htm)
This Commission strategy paper launched a period of
intensive discussions among EU Member States.
Following several further Commission papers - see
Report on the development of tax systems 'Taxation in the
European Union' (COM(1996) 546), "Towards tax coordination in the European union. A package to tackle
harmful tax competition" (COM(1997) 495) and "A package
to tackle harmful tax competition in the European Union"
(COM(1997) 564) - the Council agreed in December 1997
on the outline of a "Tax Package" of measures to
tackle harmful tax competition in the EU.
13
Tax Package (EU Commision:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy
/index_en.htm)
The Package consisted of:
 a political Code of conduct to eliminate harmful business tax
regimes;
 a legislative measure to ensure an effective minimum level
of taxation of savings income ; and
 a legislative measure to eliminate source taxes on crossborder payments of interest and royalties between
associated companies.
 In the same agreement in December 1997, the Commission
committed itself to publishing guidelines on the application of
the State Aid rules to measures relating to direct business
taxation - these were adopted by the Commission on 11
November 1998.
 EU Finance Ministers formally adopted the package at
their meeting of 3 June 2003
14
Tassazione degli interessi:
modello della coesistenza
 Proposta di direttiva inizialmente avanzata con il
Pacchetto Monti (1997):
 ritenuta del 20% sugli interessi, o
 scambio di informazioni: l’investitore non paga la ritenuta se
autorizza l’istituzione da cui riceve gli interessi a comunicare
alla propria amministrazione, che poi dovrebbe trasmetterli
all’amministrazione di residenza dell’investitore stesso,
l’ammontare degli interessi in questione e i dati utili ad
identificarlo come percettore
 Misto residenza o fonte
 Mediazione fra esigenze/preferenze diverse fra stati
membri.
 Resistenza da parte di alcuni paesi ad accettare
scambio di informazioni: perdita anonimato
15
Il dibattito sul pacchetto Monti:
accordo di Feira (2000)






A regime: scambio di informazioni fra tutti gli stati UE circa l’identità
del percettore degli interessi e l’ammontare degli stessi.
Periodo transitorio (sette anni): tutti gli stati membri, tranne
Lussemburgo, Belgio e Austria, si impegnano a comunicare le
informazioni rilevanti a tutti gli altri stati, compresi quelli che non
assumono tale impegno.
Informazioni raccolte e trasmesse dall’“agente pagatore”
(generalmente l’intermediario incaricato del pagamento degli
interessi).
Paesi che non aderiscono immediatamente allo scambio di
informazioni (Lussemburgo, Belgio e Austria): ritenuta minima del
15%, che può essere, a scelta dello stato in cui risiede il percettore, a
titolo di acconto o a titolo di imposta.
Importo della ritenuta trasferito, per il 75% del suo ammontare, al
paese di residenza del percettore.
Le persone fisiche che investono nei tre paesi in questione possono,
per loro opzione, rinunciare all’anonimato, e chiedere scambio di
informazioni invece che ritenuta.
16
Accordo 2003 e approvazione direttiva 2003/48/CE



Continuano preoccupazioni, soprattutto di Lussemburgo, Belgio
e Austria, circa i rischi della concorrenza dei paesi terzi, non
interessati dalla direttiva.
Gennaio 2003, accordo politico: direttiva 2003/48CE, approvata
dal Consiglio Europeo il 3 giugno 2003.
Modificazioni rispetto all’accordo di Feira:


regime transitorio. Lussemburgo, Belgio e Austria, si impegnano ad
applicare una ritenuta minima del 15% nei primi tre anni dall’entrata
in vigore della direttiva, del 20% dal 1° gennaio 2008 e del 35% dal 1°
gennaio 2011. L’adesione allo scambio automatico da parte dei tre
paesi citati, inizialmente prevista al termine di un periodo transitorio
di sette anni, è rimandata all’entrata in vigore di un accordo con
Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino e all’impegno
degli Stati Uniti a procedere nella medesima direzione
entrata in vigore della direttiva (prima gennaio, poi slittato a luglio
2005), condizionata all’adozione di misure equivalenti a quelle della
direttiva da parte di Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco e
Andorra e alla partecipazione allo scambio di informazioni (o, nel
periodo transitorio, al prelievo della ritenuta alla fonte), previsti dalla
direttiva, dei territori dipendenti o associati ai paesi della Comunità
(Isole anglonormanne, isola di Man, e territori dipendenti o associati
17
dei Caraibi).
Accordi con paesi terzi:
 lo stato in questione si impegna a fare prelevare dai propri
agenti pagatori una ritenuta sugli interessi pagati a
residenti dell’Unione europea (secondo il medesimo livello
previsto per Belgio, Austria e Lussemburgo). Il gettito di
tale ritenuta è in parte retrocesso agli Stati membri;
 introduzione di un meccanismo volontario di trasparenza,
che assicuri che il sistema previsto dalla direttiva per i
paesi membri non possa essere aggirato ricorrendo ad
intermediari Svizzeri, dall’altro che il segreto bancario
svizzero non sia messo in discussione;
 adesione ad uno scambio di informazioni a richiesta in
caso di frode fiscale o simili (ma non in caso di mera
evasione fiscale);
 clausola che permette agli stati contraenti di rivedere i
termini dell’accordo per tener conto degli sviluppi
internazionali.
18
On 1 July 2005, the provisions of the Directive started to
be applied by all EU Member States. The same
measures in the Directive have also been applied,
from the same date, in 10 dependent or associated
territories of EU Member States through the
implementation of bilateral agreements signed by
each of the 25 EU Member States with these
jurisdictions; and equivalent measures have been
applied, from the same date, in five European third
countries, including Switzerland.
Background information on the application of the savings
taxation directive can be found in MEMO/05/228.
EU Commssion,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/saving
s_tax/rules_applicable/index_en.htm
19
Direttiva 2003/48/CE
Premessa
….
(5) In assenza di un coordinamento dei regimi tributari
nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio
sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per
quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da
non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri
possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione
nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti
in un altro Stato membro.
(6) Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra
Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato
interno.
(7) La presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al
Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 giugno
2000 e 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del
26 novembre 2000 e 27 novembre 2000, del 13 dicembre
2001 e del 21 gennaio 2003.
20
….
Direttiva 2003/48/CE
….
(8) L'obiettivo finale della presente direttiva è consentire che i
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che
siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro,
siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la
legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.
….
(10) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere
sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa
dell'assenza di un coordinamento dei sistemi nazionali di
imposizione sui redditi da risparmio, e può dunque essere
realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può
adottare provvedimenti secondo il principio della
sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Secondo il
principio della proporzionalità, ai sensi dello stesso articolo,
la presente direttiva si limita al minimo necessario per
realizzare l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto
21
necessario a tal fine.
Articolo 5 TCE
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di
attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui
principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei
limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei
trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza
non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua
competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e
locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni
dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al
protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di
sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione
dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli
obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di
proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei 22
principi
di sussidiarietà e di proporzionalità.
Direttiva 2003/48/CE
….
(11) L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli
interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento
degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.
…
(13) Il campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbe
limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma
di pagamenti di interessi su crediti ed escludere in
particolare le questioni relative alla tassazione delle
prestazioni pensionistiche e assicurative.
(14) L'obiettivo finale di permettere l'imposizione effettiva sui
pagamenti di interessi nello Stato membro di residenza
fiscale del beneficiario effettivo può essere raggiunto
mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di
interessi tra gli Stati membri.
23
Direttiva 2003/48/CE
….
(16) Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui
pagamenti di interessi contemplati dalla presente direttiva
permette l'effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato
membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo secondo
la legislazione nazionale di detto Stato. …..
(17) L'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, viste le differenze
strutturali, non possono applicare lo scambio automatico di
informazioni contemporaneamente agli altri Stati membri.
Durante un periodo transitorio, dato che una ritenuta alla fonte
può garantire un'imposizione minima effettiva soprattutto ad
un tasso che aumenta progressivamente fino al 35 %, tali tre
Stati membri dovrebbero applicare una ritenuta alla fonte ai
redditi da risparmio contemplati dalla presente direttiva.
NB BELGIO E’ PASSATO A SCAMBIO DI INFORMAZIONI
DAL 1° GENNAIO 2010!!!
24
Direttiva 2003/48/CE
(18) Per evitare trattamenti diversi, l'Austria, il Belgio e il
Lussemburgo non dovrebbero essere tenuti ad applicare lo
scambio automatico di informazioni prima che la
Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il
Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la
Repubblica di San Marino garantiscano l'effettivo scambio di
informazioni a richiesta sui pagamenti di interessi.
(19) Detti Stati membri dovrebbero trasferire la maggior parte del
gettito derivante da tale ritenuta alla fonte allo Stato membro
di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.
(20) Detti Stati membri dovrebbero prevedere una procedura che
consenta ai beneficiari effettivi residenti fiscali in altri Stati
membri di evitare l'applicazione di tale ritenuta alla fonte
autorizzando il loro agente pagatore a comunicare
informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un
certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato
membro di residenza fiscale.
25
Direttiva 2003/48/CE
(21) Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario
effettivo dovrebbe garantire l'eliminazione di tutte quelle
doppie imposizioni sui pagamenti di interessi che potrebbero
derivare dall'applicazione di tale ritenuta alla fonte secondo
le procedure stabilite nella presente direttiva. A tal fine esso
dovrebbe accordare un credito di imposta pari a tale ritenuta
a concorrenza dell'imposta dovuta nel suo territorio e
rimborsare al beneficiario effettivo l'eventuale importo di
ritenuta eccedente detta imposta. Può tuttavia, anziché
applicare questo meccanismo di credito di imposta,
concedere il rimborso della ritenuta alla fonte.
…..
(25) La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni una
relazione sul funzionamento della presente direttiva e
proporre al Consiglio le modifiche che si rivelassero
necessarie per garantire meglio un'imposizione effettiva sui
redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni
indesiderate della concorrenza.
26
Direttiva 2003/48/CE
 Oggetto (art. 1):
1. L'obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi
che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un
altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva
imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo
Stato membro.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della
presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori
stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di
stabilimento del debitore del credito che produce gli
interessi.
27
Direttiva 2003/48/CE
 Beneficiario effettivo (art. 2):
….. Ai fini della presente direttiva, per «beneficiario effettivo»
si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un
pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore
della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno
che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a
proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito…..
 Agente pagatore (art.4)
…. Ai fini della presente direttiva, per «agente pagatore» si
intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi
al beneficiario effettivo, o attribuisce il pagamento degli
interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia
esso il debitore del credito che produce gli interessi o
l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo
di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli
interessi.
28
Direttiva 2003/48/CE
 Redditi a cui si applica la direttiva (art. 6):
 Interessi derivanti dall’investimento diretto in titoli e altri
strumenti di debito;
 Redditi derivanti da pagamenti di interessi da parte di
organismi di investimento collettivi del risparmio
(OICVM)
 Proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivi del risparmio (OICVM) se il
patrimonio è investito per almeno il 40% in obbligazioni
e altri strumenti di debito. Possibilità di optare per
l’approccio “look through” anche per i proventi realizzati
attraverso la cessione, il rimborso o il riscatto delle
quote:
“Tuttavia gli Stati membri possono includere redditi di cui alla
lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo
nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che,
direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di
interessi ai sensi delle lettere a) e b)”.
29
Direttiva 2003/48/CE
 Per evitare oneri amministrativi troppo elevati è previsto che,
in alternativa all’approccio “look through”, sia per i fondi di
distribuzione, sia per quelli di accumulo, i meccanismi previsti
dalla direttiva (scambio di informazioni o ritenute) possano
essere applicati all’intero ammontare dei proventi (senza
distinguere i proventi nelle singole categorie)
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un
agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del
reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito
viene considerato un pagamento di interessi.
 Regola di de minimis: gli stati membri possono escludere
dall’ambito di applicazione della direttiva i fondi di
distribuzione per i quali la quota di patrimonio investita in titoli
che generano interessi non superio il 15%.
6. ….. gli stati membri possono decidere di escludere dalla definizione di pagamento
di interessi prevista dal paragrafo 1 gli interessi pagati o accreditati su un conto di
un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui
all'articolo 4, paragrafo 3 e che sia stabilita nel loro territorio qualora l'investimento di
tali entità in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a) non sia stato superiore al 15 % del
loro attivo.
30
Direttiva 2003/48/CE
31
Direttiva 2003/48/CE
32
Direttiva 2003/48/CE
33
34
Direttiva 2003/48/CE
………
35
Direttiva 2003/48/CE
……….
36
Direttiva 2003/48/CE
……….
37
Direttiva 2003/48/CE
……….
38
Direttiva 2003/48/CE
39
Monitoraggio

The Commission issued its first report on the subject
(COM/2008/552 ) on 15 September 2008. See also the
summary presentation and the Commission's working
document (SEC/2008/2420 ).

With a view to preparing that first report, the Commission
services held an informal consultation with the tax
administrations and with market operators of the EU Member
States in order to examine the operation of the Directive and
to get advice on possible amendments to the legislation.

As an interim step towards the first comprehensive report on
the operation of the Directive, the Commission services
prepared a working document (SEC/2008/559) with a view to
the Council (Ecofin) meeting of the 14th of May 2008. This
working document does not carry out an evaluation of the
Directive, but only highlights possible refinements to its
coverage. See also the relevant summary presentation .
40
Problemi
Monitoraggio ha messo in evidenza che è facile
eludere o evadere direttiva:

tramite interposizione di soggetti (entità legali,
fondazioni, trustee, non soggetti a imposizione)

tramite l’uso di strumenti finanziari innovativi
41
“A balanced solution to close the loopholes needs to take into
account all of the three essential elements of the EUSD, namely
“beneficial owner”, “paying agent” and “savings income in the form
of interest payments”, as well as the administrative burden on paying
agents and on MS, the need to safeguard MS' tax revenue and the
competitiveness of the EU financial sector”. (SEC(2008) 2768)
42
43
44
45
Proposte di revisione (COM/2008/727)
Savings Directive Review

The European Commission on 13 November 2008 adopted an
amending proposal to the Savings Taxation Directive, with a
view to closing existing loopholes and better preventing tax
evasion. The Commission proposal seeks to improve the
Directive, so as to better ensure the taxation of interest
payments which are channelled through intermediate taxexempted structures. It is also proposed to extend the scope
of the Directive to income equivalent to interest obtained
through investments in some innovative financial products as
well as in certain life insurance products. See the press
release (IP/08/1697), the answers to frequently asked
questions (MEMO/08/704), the technical questions , the Impact
Assessment (SEC/2008/2767 ) with its summary
(SEC/2008/2768 ) and the full text of the proposal
(COM/2008/727 ).
46
What are the changes proposed?

First, the Commission proposes to improve the Directive so
as to better ensure taxation of interest payments which are
channelled through intermediate tax-exempted structures.

For interest payments made by paying agents established in the EU to
certain intermediate structures established outside the EU, the
Commission proposes that those paying agents subject to anti-money
laundering obligations are required to use the information already
available to them within this framework to establish the actual beneficial
owner of these payments. When the latter is an individual resident in
another EU Member State, the paying agent would consider the payment
concerned as directly made to this individual.

For interest payments made to certain untaxed intermediate structures
established within the EU, including some non-charitable trusts and
foundations, those structures will be always obliged to apply the
provisions of the Directive (exchange of information or withholding tax)
upon receipt of any interest payment from any upstream economic
operator wherever established.
47
What are the changes proposed?

Second, the Commission proposes to extend the scope of the
Directive to income obtained from investments in some innovative
financial products with capital protection (less than 5% risk
coverage) and in certain life insurance products.

Third, the proposal brings a major reduction of administrative
burden for individuals who opt for exchange of information in
Austria, Belgium or Luxembourg where they receive interest
payments and therefore claim exemption from withholding tax. The
proposal asks that the paying agent will directly report information
to the tax authorities, at the request of the individual who authorize
it, in place of levying the withholding tax.

Fourth, the Commission proposes to ensure a level playing field
between all investment funds or schemes, independently of their
legal form.

Fifth, it proposes technical improvements which are beneficial for
the activity of paying agents, such as a clearer treatment of
investment funds established in a country different from the one of
the paying agent and a clearer guidance for Member States in order
to avoid possible cases of duplication of paying agent
responsibilities.
48
State of play (European Parliament, European
Economic and Social Committee, Council)
 The European Parliament gave its position
(legislative resolution) on 24 April 2009.
 The European Economic and Social Committee
adopted its opinion on 13 May 2009.
 Discussions are still ongoing at Council level ,
building on unanimous conclusions adopted on 2
December 2008 and on 9 June 2009 . Latest
documents can be found on the Council
Secretariat's website.
49
(FAQ) Do you have any data on money leaving the
EU due to the application of the Savings Directive?
 The economic analysis made by the Commission
has shown that:

the introduction of the Directive does not appear to have led to
major changes in the composition of savings incomes;

there has been an observable shift from countries within the
scope of the Directive towards third countries for deposits of
depositors which are either individuals or companies excluding
banks. This development took place before the Directive came
into force. It has to be taken into account that currently available
statistics on international deposits do not allow to make a split
between the two types of depositor (individual depositors subject to the Directive and corporate depositors - not subject to
the Directive).
50
(FAQ) Doesn't this proposal create extra burden for
paying agents?

Not necessarily.

Under the money laundering Directive the paying agents should
already have the information requested.

Moreover, the introduction of the new annex (indicative
compliance list) will bring more clarity and legal certainty to
paying agents. Furthermore, the proposal contains technical
improvements which are also beneficial for the activity of paying
agents, such as a clearer treatment of investment funds
established in a country different from the one of the paying
agent and a clearer guidance for Member States in order to avoid
possible cases of duplication of paying agent responsibilities.

Given that the scope of the Directive is extended to ensure a
level playing field between equivalent products and
intermediaries, it is clear that the proposal will introduce new
burden on some paying agents that are not yet in the scope of
the Directive (some trustees and some insurance companies).
51
(FAQ) Given the financial crisis, should the Commission not
be more ambitious and extend the exchange of information
to income other than interest (such as dividends ...)?

Some voices have called for a more radical extension of the scope of
the Directive to any kind of investment income. The Savings
Taxation Directive may, however, not be the most suitable
framework for improving cooperation between tax authorities for
those items of income whose tax treatment varies considerably
between Member States (like dividends or capital gains from those
speculative financial instruments which do not provide substantial
capital protection).

Solutions based exclusively on the exchange of information would
also seem more appropriate for the purpose of ensuring that neither
double taxation, nor avoidance of any taxation, arise in relation to
those life insurance contracts where a significant share of the
premiums paid serve to cover risks, or with regards to pensions.

The Commission is currently working on a review of the Directive on
Mutual Assistance between the tax authorities of Member States
(Directive 77/799/EEC) that could improve the conditions for
cooperation on these forms of income. Proposals should be
expected before the end of this year.
52
Riferimenti bibliografici
M.C. Guerra,
 Lettura 7, Neutralità della tassazione degli
interessi in economia aperta
 Lettura 8, La direttiva europea sulla tassazione
degli interessi
Direttiva 2003/48/CE
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2003:157:0038:0048:IT:PDF
Press release (IP/08/1697), Answers to frequently
asked questions (MEMO/08/704), and technical
questions Impact Assessment (SEC/2008/2767 )
and its summary (SEC/2008/2768
) full text
of the proposal (COM/2008/727).
53
Scarica

TI Clamep