Matteo Barbero (Regione Piemonte)
IL NUOVO SISTEMA CONTABILE:
ALCUNI APPROFONDIMENTI SUL TEMA
Corso di formazione
“Armonizzazione dei sistemi contabili e ruolo dei Consigli regionali:
i nuovi documenti contabili e la decisione legislativa, fra equilibrio di
bilancio, vincoli di spesa, controlli Consiglio regionale
Cagliari, 15 settembre 2015
L’ARMONIZZAZIONE
L’ARMONIZZAZIONE
 E’ STATA AVVIATA DALLA LEGISLAZIONE SUL
FEDERALISMO FISCALE ED E ENTRATA IN VIGORE DA
QUEST’ANNO,
DOPO
UN
TRIENNIO
DI
SPERIMENTAZIONE.
 ANDRA’ A REGIME DAL 2016, MENTRE PER IL 2015 E’
PREVISTO ANCORA UN PARZIALE AFFIANCAMENTO
DELLA VECCHIA CONTABILITA’.
 PREVEDE MOLTI CAMBIAMENTI, CON UN IMPATTO
ANCHE SUGLI ORGANI POLITICI, OLTRE CHE SULLE
STRUTTURE TECNICHE.
IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
Il percorso normativo: VERSO L’ARMONIZZAZIONE
1. Legge n. 42/09 (art. 2 c. 3, 4 e 7)
2. Legge n. 196/2009
3. D.Lgs. n. 118/2011
4. DPCM n. 57624 del 28/12/2011 (sperimentazione
2012/2014)
5. D.L. n. 102/2013)
6. D. Lgs. “integrativo e correttivo” n.126/2014
IL PERCORSO NORMATIVO: LA SPERIMENTAZIONE
SPERIMENTAZIONE
Art.36 del D.Lgs.118/2011
(ora art.78 a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs.126/2014)
A DECORRERE DAL 2012 per:
• Verificare l’effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile
alle esigenze conoscitive di finanza pubblica
• Individuare eventuali criticità
• Consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace
disciplina della materia
IL PERCORSO NORMATIVO: LA SPERIMENTAZIONE
SPERIMENTAZIONE
La sperimentazione è stata un’esperienza complessa, anche
da un punto di vista organizzavo, ma di assoluto valore.
Confrontando infatti il testo definitivo della riforma con l
a versione sperimentale dei principi contabili, degli
s
chemi di bilancio e del piano dei conti integrato, appare e
vidente il lavoro svolto.
COME SI OTTIENE L’ARMONIZZAZIONE?
 ADOZIONE DI REGOLE UNIFORMI
 PIANO DEI CONTI INTEGRATO
 UTILIZZO SCHEMI DI BILANCIO COMUNI
 BILANCIO CONSOLIDATO CON I PROPRI ENTI,
AZIENDE E SOCIETA’
STRUTTURA E CONTENUTO DEL DECRETO
D.Lgs. N.118/2011, approvato il 09/06/2011, modificato dal D.Lgs.126
del 10/08/2014
TITOLO I – Principi contabili generali e applicati per le regioni, le
province autonome e gli enti locali (artt. da 1 a 18bis)
TITOLO II – Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario
(artt. da 19 a 35)
TITOLO III – Ordinamento finanziario e contabili delle regioni (artt. da
36 a 73)
TITOLO IV – Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza
regionale e locale (artt. da 74 (modifiche TUEL) a 77)
TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie (artt. da 78 a 80)
STRUTTURA E CONTENUTO DEL DECRETO
D.Lgs. N.118/2011, approvato il 09/06/2011, modificato dal D.Lgs.126
del 10/08/2014 – N.17 ALLEGATI:
ALLEGATO 1 – Principi generali e postulati
ALLEGATO 4/1 – Principio
programmazione di bilancio
contabile
applicato
concernente
la
ALLEGATO 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria
ALLEGATO 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità
economico/patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria
ALLEGATO 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato
ALTRI ALLEGATI: determinazione F.P.V., Riaccertamento Residui, schemi di
bilancio, ecc..
DESTINATARI DEL DECRETO
SOGGETTI
ADEMPIMENTI
REGIONI
Affiancano alla CF un sistema
di CEP e rilevano unitariamente
i fatti gestionali; conformano la
gestione ai principi contabili
allegati (Allegato 1)
ENTI LOCALI
ENTI STRUMENTALI IN C.F.
(Consorzi… art.30 TUEL)
(Istituzioni, … - art.114 TUEL
Adottano il medesimo sistema
contabile dell’ammInistrazione cui
fanno parte
ENTI STRUMENTALI in CEP
Conformano la gestione ai principi
contabili allegati e al codice civile
ORGANISMI STRUMENTALI
(Aziende speciali… )
DIFFERENZA TRA ORGANISMI E ENTI
STRUMENTALI
Organismi strumentali sono articolazioni organizzative degli enti,
dotate di autonomia contabile e di bilancio ma prive di
personalità giuridica propria (es. Istituzioni)
Enti strumentali, sono enti istituiti per lo svolgimento di funzioni
o servizi dell’ente: sono dotati di personalità giuridica propria
(es. Consorzi di funzioni, Aziende Speciali, ecc.)
REGOLE CONTABILI UNIFORMI:
I PRINCIPI CONTABILI
REGOLE CONTABILI UNIFORMI
PRINCIPI CONTABILI, cui gli ordinamenti contabili delle
amministrazioni pubbliche dovranno adeguarsi:
1)PRINCIPI CONTABILI GENERALI,
annualità, universalità. Integrità, ecc…)
(competenza,
2)PRINCIPI CONTABILI APPLICATI, quali norme tecniche
di dettagli, di specificazione e di interpretazione delle
norme contabili e dei principi generali, per favorire
comportamenti uniformi e corretti
PRINCIPI GENERALI E POSTULATI
• ALLEGATO 1 D.Lgs.118/2011 s.m.i.
1) Principio dell’annualità
2) Principio dell’unità
3) Principio dell’universalità
4) Principio dell’integrità
5) Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e
comprensibilità
6) Principio della significatività e della rilevanza
7) Principio della flessibilità
8) Principio della congruità
9) Principio della prudenza
PRINCIPI GENERALI E POSTULATI
8) Principio della coerenza
9) Principio della continuità e della costanza
10) Principio della comparabilità e della verificabilità
11) Principio della neutralità
12) Principio della pubblicità
13) Principio dell’equilibrio di bilancio
14) Principio della competenza finanziaria
15) Principio della competenza economica
16) Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
I PRINCIPI CONTABILI APPLICATI
Art.3 – comma 1 – D.Lgs.118/2011 smi
Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria
gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai
seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al
presente decreto:
a)della programmazione (allegato n. 4/1);
b)della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c)della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d)del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la
trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea
e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
Pareggio complessivo
di COMPETENZA e di CASSA
attraverso una rigorosa valutazione di tutti i
flussi di entrata e di spesa.
L'equilibrio di bilancio comporta la corretta applicazione di tutti
gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da
verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la
gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni
di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si
riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.
PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
TIT.
ENTRATE
AVANZO di competenza di parte
corrente
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
2
Trasferimenti correnti
3
Entrate extratributarie
5
Entrate da riduzione attività
finanziarie
TIT.
1
SPESE
Spese Correnti
TRASFERIMENTI in conto
2
parte capitale
3
Spese per incremento attività
finanziarie
4
Rimborso prestiti
PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
EQUILIBRI
TIT.
C/CAPITALE
ENTRATE
Avanzo
Fondo pluriennale vincolato
per spese di investimento
4
Entrate in conto capitale
6
Accensioni Prestiti
TIT.
SPESE
2
Spese in conto capitale
parte (al netto Trasferimenti
C/Capitale)
PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
ALTRI EQUILIBRI DI BILANCIO
TIT.
7
TIT.
9
ENTRATE
Anticipazioni da Tesoriere
ENTRATE
Entrate per c/terzi e partite di
giro
TIT.
SPESE
5
Chiusura anticipazioni ricevute
TIT.
SPESE
7
Spese per c/terzi e partite di
giro
GLI STRUMENTI DEL
BILANCIO REGIONALE
FINO AD OGGI
 DOCUMENTO DI PROGRAMMAIZONE ECONOMICOFINANZIARIA REGIONALE (DPEFR)
 BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
VARIAZIONI (ASSESTAMENTO)
E
SUE
 BILANCIO PLURIENNALE
 PROGRAMMA
DENOMINATO)
OPERATIVO
 RENDICONTO DELLA GESTIONE
(VARIAMENTE
D’ORA IN POI
 DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE
(DEFR)
 BILANCIO UNICO TRIENNALE E SUE VARIAZIONI
(ASSESTAMENTO)
 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO
 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI
 RENDICONTO GENERALE
LA NUOVA STRUTTURA DI PREVENTIVO E
RENDICONTO
LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
IL BILANCIO DI PREVISIONE E ’ REDATTO IN
TERMINI
• DI COMPETENZA E CASSA PER LA PRIMA
ANNUALITÀ
• DI SOLA COMPETENZA PER LE ANNUALITÀ
SUCCESSIVE
ATTENZIONE: NON PIU ’ BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE, MA UN UNICO DOCUMENTO
TRIENNALE
La nuova struttura dell’ENTRATA
Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale le entrate sono
aggregate in:
TITOLI: rappresentano la fonte di provenienza delle entrate
(es.Tit.1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa)
TIPOLOGIE: individuano la natura delle entrate, nell’ambito di
ciascuna fonte (Es.: Tip.101 Tributi diretti – Tip.102 Tributi indiretti,
Tip.105 Campartecipazioni di tributi, ecc…)
CATEGORIE: dettagliano l’oggetto dell’entrata (Es. Addizionale
IRPEF – iRAP, ecc.)
La nuova struttura dell’ENTRATA
Titoli
La fonte
Tipologie
La natura
Categorie
L’oggetto
Capitoli
Unità elementare
da suddividere in
articoli
UNITÀ DI VOTO
AUTORIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO
BILANCIO
GESTIONALE
E
RENDICONTO
La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini
conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.
La nuova struttura del bilancio: ENTRATA
D.LGS.76/2000
BILANCIO ARMONIZZATO
TITOLO I
Tributarie
TITOLO I
Correnti di natura tributaria
e contributiva
TITOLO II
Contributi e
trasf.pubblici
TITOLO II
Trasferimenti correnti
TITOLO III
Extratributarie
TITOLO III
Extratributarie
In conto capitale
TITOLO IV
TITOLO IV
Alienazioni, trasf.
capitale e riscossioni
TITOLO V
crediti
TITOLO V
Accensioni prestiti
TITOLO VI
Accensione prestiti
TITOLO VII
Anticip. da istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO IX
per c/terzi e partite di giro
TITOLO VI
Servizi per c/terzi
da riduzione di attività
finanziarie
La nuova struttura della SPESA
La parte spesa del bilancio è articolata in:
MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti dall ’ amministrazione, utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali
PROGRAMMI: esprimono aggregati omogenei di attività
volte a definire gli obiettivi nell’ambito delle missioni
Nel bilancio di previsione le spese per missioni e
programmi sono ulteriormente distinte in TITOLI.
Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in MACROAGGREGATI, CAPITOLI ed eventualmente ARTICOLI.
La nuova struttura della SPESA
Missioni
Obiettivi strategici –
Politiche di settore
Programmi
Aggregati omogenei
di attività
Titoli
Principali aggregati
Macro
aggregati
Natura economica
(primi 4 titoli)
Capitoli
Unità elementare
da suddividere in
articoli
UNITÀ DI VOTO
AUTORIZZAZIONE
DEL C.C.
BILANCIO
BILANCIO
GESTIONALE
E RENDICONTO
La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini
conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati
La nuova struttura del bilancio: SPESA
D.LGS.76/2000
TITOLO I
Correnti
BILANCIO ARMONIZZATO
TITOLO I
Correnti
TITOLO II
In c/capitale
TITOLO III
per incremento di
attività finanziarie
TITOLO II
In c/capitale
TITOLO III
Rimborso prestiti TITOLO IV
TITOLO IV
Servizi per
c/terzi
Rimborso di prestiti
TITOLO V
Chiusura anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
(solo Missione 60)
TITOLO VII
per c/terzi e partite di
giro
(solo Missione 99)
La classificazione delle spese: LE MISSIONI
01
Serv.istituzionali e generali, di
gestione e di contollo
13 Tutela della salute
(solo Regioni)
02
Giustizia
14 Sviluppo economico e competitività
03
Ordine pubblico e sicurezza
15 Politiche x il lavoro e la formaz.prof.
04
Istruzione e diritto allo studio
16 Agricoltura, pol. agroalim. e pesca
05
Tutela e valoriz.beni e attività culturali
17 Energia e diversific.fonti
energetiche
06
Politiche giovanili, sport e tempo
libero
18 Relazioni con le altre autonomie loc
07
Turismo
19 Relazioni internazionali
08
Assetto territorio e edilizia abitativa
20 Fondi e accantonamenti
09
Sviluppo sost. e tutela territorio e amb. 50 Debito pubblico
10
Trasporti e diritto alla mobilità
60 Anticipazioni finanziarie
11
Soccorso civile
99 Servizi per conto terzi
12
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
La classificazione delle spese: I PROGRAMMI
ESEMPIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI
MISSIONE
0101 Programma
Servizi Istituzioni e generali, di gestione e di controllo
Organi Istituzionali
Titolo 1
Spese correnti
Titolo 2
Spese in conto capitale
………..
0103 Programma
Gest. Economica, finanziaria, programmazione, ecc…
Titolo 1
Spese correnti
Titolo 2
Spese in conto capitale
Titolo 3
Spese per incremento attività finanziarie
LA STRUTTURA DELLA SPESA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1
Interventi per l’infanzia e per i minori
TITOLO 1
Spese correnti
TITOLO 2
Spese in conto capitale
PREVISIONI DI COMPETENZA
PREVISIONI DI CASSA
•
• TITOLO 3
Spese per incremento di
attività finanziarie
Di cui:
- Già impegnato
- Fondo pluriennale vincolato
La classificazione delle spese: I MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
1 Tributi in c/capitale a carico ente
1
Acquisizione di attività finanziarie
2 Investimenti fissi lordi
2
Concessione di crediti
3 Contributi agli investimenti
3
Altre spese per incremento di attività
finanziarie
4 Trasferimenti in conto capitale
5 Altre spese in conto capitale
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
1
Rimborso di titoli obbligazionari
2
Rimborso prestiti a breve termine
3
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4
Rimborso di altre forme di indebitamento
LA STRUTTURA DELLA SPESA
• Contestualmente all'approvazione della legge
di bilancio la giunta approva, per ciascun
esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati.
Tale ripartizione costituisce il documento
tecnico di accompagnamento al bilancio.
LA STRUTTURA DELLA SPESA
• L'ordinamento contabile disciplina le modalità con
cui, contestualmente all'approvazione del documento
tecnico
di accompagnamento, la Giunta o il Segretario
generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede,
per ciascun esercizio, a
ripartire le categorie e i
macroaggregati in capitoli ai fini della gestione
e
rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei
centri di responsabilità amministrativa
le
risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati
per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di
spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano
dei conti integrato.
Nuovo Schema Bilancio di previsione
PROSPETTO ENTRATE
RIEPILOGO ENTRATE
PROSPETTO SPESE
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI
RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
LE VARIAZIONI DI BILANCIO: ENTRATE
• Spetta al Consiglio ogni variazione che modifichi la
tipologia e il titolo.
• Spettano alla Giunta le variazioni compensative tra
categorie all ’ interno delle stessa tipologia, le
variazioni relative alle previsioni di cassa e quelle
relative al fondo pluriennale vincolato.
• Spettano ai dirigenti le variazioni tra capitoli
all ’ interno della stessa categoria e tra articoli
all’interno dello stesso capitolo.
• La centralità del nuovo regolamento di contabilità.
LE VARIAZIONI DI BILANCIO: SPESE
• Spetta al Consiglio ogni variazione che modifichi lo
stanziamento di spesa del programma e della
missione, come pure la ripartizione in titoli dello
stanziamento del programma.
• Spettano alla Giunta le variazioni compensative tra
macroaggregati all’interno dello stesso titolo dello
stesso programma e missione, le variazioni degli
stanziamenti di cassa, le variazioni relative al fondo di
riserva, le variazioni relative al fondo pluriennale
vincolato.
• Spettano ai dirigenti le variazioni tra capitoli
all ’ interno della stessa categoria e tra articoli
all’interno dello stesso capitolo.
• La centralità del nuovo regolamento di contabilità.
IL NUOVO PRINCIPIO
DELLA COMPETENZA
FINANZIARIA POTENZIATA
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e
impegni), attuando il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti
del bilancio di previsione.
Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere
autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce,
costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per
le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle
anticipazioni di cassa.
La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di
competenza e di cassa per accensione di prestiti.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive
e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente,
devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
(COMPETENZA POTENZIATA)
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si
perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da
realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel
quale il diritto di credito viene a scadenza.
L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la
quale sono verificati e attestati dal soggetto cui e' affidata la
gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:
(a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l'individuazione del soggetto debitore;
(d) l'ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Non possono essere riferite ad un determinato
esercizio finanziario le entrate per le quali non sia
venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il
diritto di credito.
E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale
di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad
un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa
dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico
dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri
finanziari dell'esercizio finanziario.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata
nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione
giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare,
con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva
viene a scadenza.
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
(a) la ragione del debito;
(b) la determinazione della somma da pagare;
(c) il soggetto creditore;
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
(e) la relativa scadenza.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Non possono essere riferite ad un determinato
esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta
a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa
obbligazione giuridica.
In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di
spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere
dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo
impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la
forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano
delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del D.Lgs.163/2006.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Al fine di dare attuazione al principio della
COMPETENZA FINANZIARIA, gli enti provvedono
annualmente al riaccertamento dei residui attivi
e passivi
- RESIDUI ATTIVI: Entrate accertate esigibili
nell’esercizio di riferimento, ma non incassate
- RESIDUI PASSIVI: Spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell ’ esercizio, ma non
pagate
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Prima la competenza finanziaria “anticipava” i fatti
gestionali, adesso li contabilizza “a valle” del ciclo
finanziario
La liquidazione diviene più rilevante dell’impegno
– perché viene registrata quando l’obbligazione è esigibile
– certifica il “corretto” impegno
Per questo
raccomanda:
motivo
il
principio
contabile
– massima tempestività (gli impegni non liquidati vanno annullati e reimputati)
– di verificare che i documenti siano conformi alla legge, che la
prestazione risponda ai patti, che l’obbligazione non sia gravata da
termini o condizioni
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili
nell'esercizio
considerato,
sono
immediatamente
reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.
La reimputazione degli impegni e' effettuata
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di
spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi
successivi, l'iscrizione dello stesso fondo a copertura delle
spese reimputate.
La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è
effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e
di spese.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Diventa fondamentale il raccordo fra le contabilità dei
diversi enti, con l’allineamento degli impegni a monte con
gli accertamenti a valle.
Ciò soprattutto in presenza di trasferimenti fra diversi livelli
di governo.
IL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
(F.P.V.)
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
è un’entrata vincolata a finanziamento di
specifica spesa, che non è stata usata
SALDO tra entrata acquisita e spesa utilizzata
DISTINTO IN 2 QUOTE, per finanziamento spese
correnti e per finanziamento spese di
investimento
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli
impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni
precedenti
ENTRATA: 2 voci, parte corrente e parte capitale, per un importo
pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e
imputati sia all’esercizio considerato che a quelli successivi,
finanziato da risorse già accertate;
SPESA: F.P.V. per ciascuna unità di voto riguardante spese a
carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
F.P.V. Spesa è determinato da un importo pari:
- Alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo
anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi
successivi.
Per questa parte del Fondo la copertura è garantita dalle entrate
che si prevede di accertare nell’esercizio.
- Alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi.
Per questa parte del Fondo la copertura è garantita dalla quota
di F.P.V. iscritta nella parte Entrata
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili
nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate
all'esercizio in cui sono esigibili.
La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di
pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,
nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo
pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata
in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
è un’entrata vincolata
a finanziamento di specifica spesa, già impegnata, che non è
stata usata
SALDO tra entrata acquisita e spesa utilizzata
DISTINTO IN 2 QUOTE, per finanziamento spese correnti e per
finanziamento spese di investimento
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
NEL PRIMO ANNO DI AVVIO DEL NUOVO
ORDINAMENTO (2015):
F.P.V. da iscrivere in Entrata = differenza tra Residui
Passivi reiscritti meno Residui Attivi reiscritti
Il F.P.V. di entrata 2015 non sarà solo costituito solo da
entrate vincolate reiscritte ma anche da entrate libere
di anni precedenti non utilizzate
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Le variazioni agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio
precedente, necessarie alla reimputazione delle
entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate
con provvedimento amministrativo della Giunta
entro i termini previsti per l'approvazione del
rendiconto dell'esercizio precedente.
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Quando a fronte di un’entrata vincolata accertata in un
determinato
esercizio,
la
spesa
pluriennale
corrispondente genera F.P.V., piuttosto che Avanzo di
amm/ne vincolato?
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
pluriennale corrispondente risulta
impegnata
se la spesa
essere stata
AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO quando non è
ancora stato assunto l’impegno
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Sia al bilancio di previsione che al rendiconto deve
essere allegato un prospetto che evidenzia la
composizione del Fpv per missioni e programmi.
È assolutamente necessario che, in occasione della
costituzione del Fpv, gli enti abbiano collegato gli
impegni reimputati alla loro fonte di finanziamento
(accertamenti o Fpv).
Solo in questo modo, sarà “tracciare” la successiva
dinamica del Fpv.
IL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
(F.C.D.E.)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia
e difficile esazione, per le quali non è certa la
riscossione integrale:
•Sanzioni amministrative al codice della strada;
•Oneri di urbanizzazione;
•I proventi derivanti dalla lotta all’evasione.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
L ’ ammontare
considerazione:
del
F.C.D.E.
è
determinato
in
•della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti
che si prevede si formeranno nell’esercizio;
•della loro natura;
•dell’ andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi
•precedenti (la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il principio contabile prevede che non siano
soggette a svalutazione le poste relative a:
- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale,
possono essere ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Prospetto dimostrativo della quantificazione, da
presentare a livello di TIPOLOGIA di entrata
E’ facoltà dell’Ente determinare il F.C.D.E. anche ad un livello di
Piano dei conti inferiore (singolo Capitolo di Entrata), ma la
quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base
dell’apposito prospetto
L‘ENTE E’ LIBERO di individuare quali siano le entrate di
dubbia esigibilità, su cui quantificare il Fondo, distinguendole
da quelle certe, e motivando la scelta.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
RIFERIMENTO AL QUINQUENNIO PRECEDENTE
Si considerano gli esercizi chiusi al momento
della predisposizione del bilancio
quindi, ai fini della quantificazione del F.C.D.E.
sul bilancio 2015, QUINQUENNIO 2009/2013
INDIVIDUATA LA % DI NON RISCOSSO SUL QUINQUENNIO, si
applica la stessa alle 3 annualità considerate dal bilancio
(es.2015/2017)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Determinate le % di NON RISCOSSO sulle singole
Tipologie di Entrata, e quantificati quindi i singoli
importi da accantonare a complemento
LA SOMMA di tutte le singole voci
determina
Il F.C.D.E. MINIMO richiesto dalla norma
da monitorarsi nel corso dell ’ esercizio in base
all’andamento, almeno in sede di verifica degli equilibri
e di assestamento
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il F.C.D.E. è uno stanziamento di competenza ad
accantonamento delle entrate previste nell’esercizio
Trattandosi di FONDO, su tale stanziamento non è possibile
assumere impegni di spese.
Alla chiusura dell’esercizio, le somme stanziate determinano
economie, che confluiscono nella
quota ACCANTONATA
dell’Avanzo di Amministrazione
Quindi per le poste a R.A., NO nuovo stanziamento a
bilancio, ma ACCANTONAMENTO Avanzo
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
IL F.C.D.E. al 31/12 DEVE ESSERE ACCANTONATO
ANCHE SE L’AVANZO NON HA CAPIENZA
Quindi in questo caso il risultato di amministrazione
potrebbe essere NEGATIVO, in quanto deve tenere
conto di tutti i fondi accantonati e vincolati
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO CASSA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
+
+
-
Fondo Pluriennale Vincolato AVANZO / DISAVANZO
PARTE ACCANTONATA:
- F.C.D.E. al 31/12
- Altri Fondi
PARTE VINCOLATA
PARTE PER INVESTIMENTI
PARTE DISPONIBILE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Quota Avanzo di Amministrazione DISPONIBILE:
Obbligo di utilizzo secondo l ’ ordine di priorità
individuato nell’art. 42 del D. Lgs. 118:
1) Copertura debiti fuori bilancio
2) Provvedimenti necessari alla salvaguardia degli
equilibri
3) Finanziamento spese di investimento
4) Finanziamento spese correnti a carattere non
permanente
5) Estinzione anticipata dei prestiti
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
(ART.167 T.U.E.L. – Principio contabile all.4/2)
Applicazione graduale del principio agli stanziamenti
del Bilancio di previsione:
1° anno di applicazione (2015)
quota pari al
36%
2° anno
(2016)
quota pari al 55%
3° anno
(2017)
quota pari al
70%
4° anno
(2018)
quota pari al
85%
5° anno
(2019)
quota pari al
100%
LA CONTABILITA’
ECONOMICO-PATRIMONIALE
INTEGRATA
l
CONTABILITA’ ECONOMICO/PATRIMONIALE INTEGRATA
AFFIANCAMENTO DELLA CONTABILITA ’
PATRIMONIALE INTEGRATA alla contabilità
applicazione dei relativi principi contabili.
ECONOMICOfinanziaria e
Contabilità principale, con funzione autorizzatoria:
CONTABILITA’ FINANZIARIA
Affiancata dalla CONTABILITA’ ECONOMICO / PATRIMONIALE a
scopo informativo
l
CONTABILITA’ ECONOMICO/PATRIMONIALE INTEGRATA
POSSIBILITA’ DI RINVIO AL 2016
(FACOLTA’)
Art.11 – c.12 – D.Lgs.118/2011 smi
L'adozione dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto
dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei
conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno
2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.
CONTABILITA’ ECONOMICO/PATRIMONIALE INTEGRATA
Art.11 – c.12 – D.Lgs.118/2011 smi
• Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che
si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma
12, non comprende il conto economico e lo stato
patrimoniale.
• Al primo rendiconto di affiancamento della
contabilità economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, e'
allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.
CONTABILITA’ ECONOMICO/PATRIMONIALE INTEGRATA
Nel 2015 occorre comunque procedere:
• all ’ aggiornamento delle procedure informatiche
necessarie
per
la
contabilità
economico
patrimoniale;
• all’aggiornamento dell’inventario;
• alla codifica dell ’ inventario secondo il piano
patrimoniale del piano dei conti integrato;
• alla valutazione delle voci dell’attivo e del passivo
nel rispetto del principio applicato della contabilità
economico patrimoniale.
IL BILANCIO CONSOLIDATO
IL BILANCIO CONSOLIDATO
Esigenza di rappresentare i consumi di risorse dell’ente
e delle sue società partecipate, controllate e collegate,
enti controllati e partecipati, nell’erogazione dei servizi
pubblici e nell’attività strumentale
Approvato con deliberazione del Consiglio entro il 30
settembre dell’anno successivo
Conti espressi in competenza economica, al netto delle
partite reciproche
IL BILANCIO CONSOLIDATO
I
Art.11-bis, comma 4, D.Lgs.118/2011 s.m.i.
Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione
del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio
2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato
alla sperimentazione.
IL BILANCIO CONSOLIDATO
I
• I termini di decorrenza dell’obbligo di predisposizione del bilancio
consolidato sono i seguenti:
- 2015: gli enti sperimentatori sono tenuti a predisporre il bilancio consolidato
riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2014;
- 2016: tutti gli enti locali (ad eccezione di quelli di cui al punto precedente)
saranno tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione
del gruppo al 31 dicembre 2015, salva la facoltà di cui al punto successivo;
-2017: gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà prevista al c. 4
dell’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, che consente di rinviare la l’adozione
del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, dovranno
predisporre il bilancio consolidato riferito al 31 dicembre 2016;
- 2018: i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dovranno
predisporre il bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017,
secondo quanto previsto dal punto 1 del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato allegato al D. Lgs. 118/2011.
IL BILANCIO CONSOLIDATO
I
• L'obbligo di redazione del bilancio consolidato impone agli enti
(capogruppo) una serie di attività preliminari, che rivestono una notevole
importanza ai fini della successiva attuazione della fase del
consolidamento.
• In particolare, occorre procedere ad una delimitazione del perimetro di
consolidamento, per selezionare le realtà che vi partecipano ed i soggetti
che, invece, ne sono esclusi.
• A tale scopo, ogni ente deve predisporre due distinti elenchi: da una parte,
quello degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica sulla base dei criteri indicati (che prevedono
l'inclusione degli organismi strumentali, degli enti strumentali controllati,
degli enti strumentali partecipati, delle società controllate e partecipate)
e, dall'altra parte, delle realtà che sono ricomprese nell'ambito del
bilancio consolidato.
LE VERIFICHE IN
ASSESTAMENTO
ASSESTAMENTO
• Da quest’anno, oltre che alle verifiche sull’anno in corso, occorre
anche quantificare bene gli stanziamenti di competenza di quello
venturo, tenuto anche conto del possibile esercizio provvisorio (o
gestione provvisoria) durante il 2016.
• In base alle nuove regole, infatti, nel corso dell’esercizio provvisorio
gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo
bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui
si riferisce l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli
stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2016 nel bilancio di
previsione 2015-2017.
• Nel 2016, quindi, gli enti, che al 31 dicembre 2015 non hanno
deliberato il bilancio di previsione 2016, gestiscono
provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo
esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (2015-2017),
previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio
allegato al D. Lgs. 118/2011.
ASSESTAMENTO
• Importante anche verificare le entrate e spese reimputate con il
riaccertamento straordinario.
• Per gli accertamenti reimputati al 2015 è fondamentale attivare tutte le
possibili azioni affinché l'esigibilità maturi nell'esercizio, trattandosi a
tutti gli effetti di entrate di competenza che, come tali, garantiscono la
copertura agli impegni imputati all’esercizio. Il loro mancato
conseguimento, quindi, rischierebbe di compromettere sia gli equilibri di
bilancio che quelli di Patto
• Inoltre, occorre verificare la corretta imputazione sul 2015 e sul 2016
degli impegni giuridicamente già perfezionatisi. È vero che, in base al
punto 9.1 del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, il
responsabile del servizio finanziario può procedere ad un riaccertamento
parziale al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in
corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del
riaccertamento ordinario. Ma dovrebbe trattarsi di un’eccezione e non
della regola, anche per evitare inutili appesantimenti di lavoro.
ASSESTAMENTO
• Infine, con l’assestamento occorre procedere a una verifica delle somme
iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di fondo crediti di
dubbia esigibilità (fcde), al fine di ricondurle al livello degli accertamenti
che sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni
aggiornate, procedendo (se del caso) all'eventuale adeguamento
dell’accantonamento.
• Pertanto, gli enti dovranno confrontare le previsioni definitive di entrata
e il livello di accertamenti e di riscossione effettivamente raggiunti
rispetto ai dati utilizzati nel bilancio di previsione. Dovranno essere
utilizzati il livello di analisi (tipologia, capitolo ecc.) e il metodo di calcolo
già utilizzati a preventivo, applicando la percentuale di accantonamento
all'importo maggiore tra stanziamento definitivo ed accertamento.
• Per adeguare il fcde, si deve confrontare la percentuale relativa
all’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo a preventivo (ossia quella
“storica”, calcolata come media degli ultimi 5 anni), con l’incidenza degli
incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti e con l’incidenza
degli incassi in conto competenza rispetto agli stanziamenti rilevate alla
data della verifica.
ASSESTAMENTO
• Se la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto
competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto
competenza rispetto agli stanziamenti) è inferiore all’incidenza degli incassi
“storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è necessario adeguare il fcde,
applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del
bilancio (ossia il complemento a 100 della percentuale degli incassi “storica”) al
maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si
procede alla verifica.
• Se invece la minore delle due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in
conto competenza rispetto agli accertamenti e l’incidenza degli incassi in conto
competenza rispetto agli stanziamenti) è superiore all’incidenza degli incassi
“storica” utilizzata per il calcolo a preventivo, è possibile ridurre la percentuale
da utilizzare per il calcolo del fcde. A tal fine, si fa riferimento alla minore tra le
due percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto
agli accertamenti l’incidenza degli incassi in conto competenza rispetto agli
stanziamenti) e si calcola il complemento a 100. Tale percentuale, applicata
all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in
cui si procede all’adeguamento, determina l’importo congruo del fcde.
IL PAREGGIO DI BILANCIO
IL PAREGGIO DI BILANCIO
La legge rinforzata sul pareggio di bilancio (l. 243/2012)
richiede agli enti territoriali, dal 2016, l’equilibrio di
bilancio da intendersi come saldo non negativo in
termini nominali (e non strutturali, cioè tenendo conto
degli effetti del ciclo e al netto delle misure una
tantum):
• complessivo (entrate finali e spese finali);
• di parte corrente (entrate correnti e spese correnti)
Ciò sia a preventivo che consuntivo (con ulteriore
disincentivo a includere entrate di incerta esigibilità).
Sono previsti a livello centrale meccanismi correttivi del
ciclo.
I
IL PAREGGIO DI BILANCIO
I
Per rendere compatibile il pareggio di bilancio con gli
investimenti pubblici degli enti territoriali è prevista
una golden rule limitata (e non piena come prima
della L. Cost. 1/2012)
1) in senso intertemporale, mediante l ’ obbligo di
definire piano di un piano di ammortamento;
2) ma soprattutto in senso territoriale, garantendo il
pareggio di cassa per il complesso degli enti di
ciascuna regione, sulla base di apposite intese fra gli
stessi.
Grazie per l’attenzione!!
Matteo Barbero
011-4322605
334-6009171
[email protected]
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IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI