Soggetti e situazioni
giuridiche soggettive
Definizioni generali:
• Soggetto di diritto
• Entità cui è riconosciuta la capacità di essere
punto di riferimento ( centro di Imputazione)
• Capacità giuridica
• attitudine dei soggetti ad essere centro di
imputazione di situazioni giuridiche attive o
passive.
Soggetto …. persone fisiche e entità
prive di fisicità
• Persone giuridiche soggetti centri di imputazione
ma senza capacità giuridica
• Personalità giuridica soggetti centri di imputazione
dotati di capacità giuridica
• Persone fisiche sono esseri umani all’atto di nascita
( art. 1 cod. civ)
• Da quando la vita incomincia col distacco materno
la persona acquista capacità giuridica.
• Persone giuridiche unità soggettive riconosciute
giuridicamente (Associazioni, fondazioni
Da non confondere……
• Capacità d’agire non è capacità giuridica, infatti
essa consiste nella idoneità del soggetto ad agire
nel mondo del diritto, con più atti di
volontà…un minore pur dotato di capacità
giuridica non ha capacità di agire che gli viene
riconosciuta col il raggiungimento della maggiore
età.
Distinguere……
• Occorre distinguere i Soggetti pubblici----attività
rilevanti a livello pubblico e riconosciute a livello del
diritto pubblico, dai Soggetti privati
• Va però sfumata la netta distinzione tra persone
giuridiche pubbliche e private, poiché la distinzione è
stata sensibilmente assopita ai sensi della legge . 241/90
e della legge 15/2005 nel quale il concetto di pubblica
amministrazione vanno riconosciuti anche soggetti di
diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.
(il caso degli accessi ai documenti amministrativi pubblici
da parte dei privati limitatamente alle specifiche attività di
pubblico interesse).
Altre definizioni
•
Autonomia
•
Capacità e possibilità di autodeterminazione del soggetto
•
Nel diritto pubblico autonomia va associato alla autonomia normativa,
amministrativa, di gestione e finanza.
•
Rapporto giuridico
•
Posizione di relazione tra soggetti giuridici che può essere di potere giuridico
al quale fa riscontro una posizione di soggezione da parte dall’altro. Ma
possono anche esservi rapporti paritari.
•
Nei rapporti ci possono essere diversi soggetti: pubblici e privati. Ora
L’interesse esprime la rilevanza che può avere un bene per un determinato
soggetto, che può essere limitato nei rapporti a seconda che entri in gioco il
rapporto pubblico e privato( ovvero quando la posizione in cui si trova il
soggetto è ancorata al diritto pubblico e i poteri in gioco sono di diritto
pubblico) . Caso della proprietà privata art. 42 com. 1.
•
L’interesse sarà dimensionato a seconda che giochi un funzione pubblica o
privata.
Gli organi
• soggetti di diritto diversi da persone fisiche, privati o
pubblici, ma chi pensa e agisce per loro conto sono è
evidente le persone fisiche. L’articolazione delle funzioni,
l’unità strutturale elementare dell’organizzazione è
ufficio. Particolari apparati dotati di capacità decisionali
prendono il nome di organi.
•
L’organo è un ufficio particolarmente qualificato da una
norma come idoneo ad esprimere la volontà della
persona giuridica e ad imputarle un atto e i relativi effetti
( Giannini). La persona giuridica (l’ente) può avere
parecchi uffici ma solo alcuni ( organi) hanno la capacità
giuridica di compiere atti giuridici ( a manifestare la
volontà dell’ente)
Classificazione degli organi
• Tra gli organi si può fare una classificazione Organi
rappresentativi ( i cui titolari sono direttamente eletti dal
corpo elettorale o che comunque sono collegati ad organi
elettivi ---Parlamento) Organi burocratici
• Organi attivi, consultivi, di controllo. I primi
decidono per l’apparato di cui sono parte assolvono
compiti deliberativi, I secondi danno consigli ( pareri) ai
primi sul modo di esercitare il loro potere decisionale, i
terzi verificano la conformità delle norme ( legittimità)
ovvero il merito degli atti compiuti da altri organi.
Cosa fanno gli organi?
• I pareri possono essere facoltativi, si possono richiedere
da parte dell’organo deliberativo ma non si ha l’obbligo
• Obbligatori obbligatoriamente richiesti; Vincolanti
obbligatoriamente seguiti dall’organo che decide.
• Organi specifici sono organi costituzionali: sono
necessari per lo Stato, indefettibili, nel senso non si
possono cancellare senza alcuni procedimenti e
cambiamenti che cambierebbero la natura dello stato ( il
Parlamento ad esempio)
• La loro struttura è dettata dalla Costituzione; ciascuno di
essi ha parità giuridica.
Organi e rappresentanza
• Gli organi possono essere individuali o collegiali: a seconda che
titolare sia un singolo o una pluralità di membri. Tra organi
subentrano rapporti che possono essere di parità, subordinazione,
sovraordinazione. La superiorità di un organo si specifica nella
capacità di dare direttive, poteri di direzione, di vigilanza, di
risoluzione di conflitti di competenze, di decidere in generale su
questioni.
• Rappresentanza agire per conto di, potere di agire bnei confronti
di terzi, …. esprime un rapporto tra rappresentante e rappresentato
che si sostanzia sulla base di un atto di volontà chiamato mandato
che dà al primo il potere di agire nel suo interesse, osservando limiti
e istituzioni stabilite dal mandato. Situazione di potere si evince nella
rappresentanza che può essere autonoma o non.
Cose e beni……interessi!
• Cose e beni dai soggetti si distinguono le cose, e le cose
si specificano in beni qualora sono suscettibili di essere
oggetto di diritti ( art. 810 cod. civ.) I beni sono mobili
(energie con valore economico scambiabile) o immobili
( che incorporati al suolo).
• Patrimonio:.. complesso di rapporti giuridici economici
che fanno capo ad un soggetto. Interessi Rapporto tra
un soggetto e un bene della vita, valore che per il
soggetto assume il bene. Gli interessi meritevoli di tutela
giuridica dall’ordinamento sono sempre giuridicamente
protetti. Quindi sia interesse di un soggetto pubblico o
privato il bene è sempre tutelato dal diritto, l’interesse è
sempre un interesse giuridicamente protetto.
Interessi e tutela
• Il nostro ordinamento non accorda a tutti gli interessi
una tutela giuridica, e non li accorda in modo uguale,
dipende dall’esistenza di altri interessi ritenuti meritevoli
di più di tutela giuridica.
• Ciò ci spiega perché quando l’ordinamento prende in
considerazione una situazione soggettiva, la situazione di
un soggetto in relazione ad un interesse tutelato dal
diritto, si definisce il modo, l’intensità della protezione
dell’interesse in gioco.
• La differenza sta dunque tra interessi nel modo in
cui e nell’intensità della tutela giuridica.
Tutela e riparto delle tutele
giurisdizionali
• La tutela è apprestata in sede amministrativa e
giurisdizionale (sia civile che amministrativa e
penale)
• Le situazioni giuridiche soggettive, in
riferimento alla loro posizione del soggetto,
possono essere di vantaggio o svantaggio,
attive o passive.
Diritto soggettivo
• Il conferimento al soggetto di diritti, poteri,
facoltà, potestà, pretesa, la capacità di agire
in giudizio da parte di un soggetto per far
valere il suo bene, o diritto.
• il corrispondere ad un obbligo altrui e il potersi
tradurre in una pretesa in giudizio
Teorie dei diritti soggettivi
• Le nozioni più diffuse di diritto soggettivo sono
ben rappresentabili, nella teoria generale del
diritto europea, come varianti dell'influente
insegnamento e della teoria di Hans Kelsen
• il pandettista Windscheid aveva puntato sulla
"signoria della volontà", e di contro Jhering sulla
tesi che il diritto soggettivo fosse invece un
"interesse protetto" per mezzo di un'azione in
giudizio.
Ancora Kelsen
• Da Kelsen il diritto soggettivo è definito in modo da incorporare
(nella definizione) quelle che in genere si chiamano "garanzie". Il
diritto dell'uno, scrive Kelsen, "presuppone l'obbligo dell'altro": in
questo, è totale l'accordo con l'inglese Austin, tra i padri del
giuspositivismo, secondo il quale il "diritto soggettivo e il termine
obbligo relativo esprimono la stessa nozione considerata da aspetti
differenti". Tuttavia, Kelsen distingue la propria tesi da quella di
Austin, sotto un altro, ma non meno essenziale profilo. Egli si
preoccupa di conferire al concetto di diritto soggettivo una qualche
autonomia di senso, rispetto al mero obbligo correlativo, e sostiene
che il diritto soggettivo esiste grazie a una norma che conceda, in
aggiunta, un diritto d'agire in giudizio al suo titolare, e con ciò renda
effettivo "l'obbligo di un altro". Se il diritto di A non si riduce
semplicemente all'obbligo di B, ciò dipenderebbe proprio dal
connesso diritto d'azione: "solo qui vi è un diritto soggettivo che
esiste separatamente, nello stretto senso della parola"
Altre teorie
• In verità, si sono contrapposte nella dottrina europea,
tradizionali alternative, note ai giuristi, tra l'idea di un
diritto soggettivo come concetto assoluto, universale, ante
positas leges, e all'opposto come concetto interamente risolto
nel diritto obiettivo, dipendente da esso e ridotto alla
priorità della volontà statale. Nello scontro tra due
concezioni, su cui in Italia scrisse Riccardo Orestano
contro un diritto costruito attorno alla volontà (e alla
proprietà), e comunque in funzione dell'individuo, si sono
alternativamente proposte concezioni diversamente ispirate
rispetto a quelle soggettivistiche; si tratta di concezioni
volte a creare una saldatura tra un'ispirazione
soggettivistica e "l'ordine delle cose" (à la Savigny), intese a
controbilanciare proprio tramite la nozione di ordine
oggettivo sia l'insistenza sulla libertà, sia quella sulla potestà
di volere del soggetto del diritto.
Una definizione
• In effetti La nozione corrente di diritto
soggettivo intende evidenziare proprio il
grado di protezione ampio e diffuso che
l’ordinamento ha inteso assicurare
all’interesse soggettivo.
• La possibilità di far valere un bene all’interno
dell’ordinamento giuridico.
Diritti….
• Diritti assoluti: diritti che ineriscono il soggetto
in via esclusiva ( proprietà privata, vita, libertà)
• Diritti relativi : diritti che tutelano l’interesse di
un soggetto in relazione al comportamento di un
altro o altri soggetti
Il differente riparto delle giurisdizioni
per situazioni giuridiche soggettive
• Secondo una nozione tradizionale, si ha un
diritto soggettivo quando è garantito un
bene della vita. Il bene garantito può essere
il più vario ( cosa, servizio, denaro) Di fronte
al diritto privato ci può essere una potestà
pubblica, prevista dal diritto, per cui l’autorità
amministrativa, ha il potere di limitare o
addirittura sopprimere quel diritto.
Esempio……..
• Avviene quando un’autorità amministrativa
sopprime il diritto del proprietario su un
determinato bene trasferendolo ad un soggetto
pubblico, mediante atto di espropriazione per
utilità pubblica. Ora, all’espropriato viene
corrisposto una somma come indennità ( giusto
indennizzi----Testo unico sull’esproprio) ma nel
frattempo il suo diritto è venuto meno.
Cosa può fare l’espropriato ?
• L’espropriato ha comunque tutelato il suo interesse
a che l’atto di espropriazione sia adottato in maniera
conforme alle norme che lo riguardano e perciò può
agire davanti ad un giudice amministrativo, che
dovrà giudicare sulla conformità dell’atto al modello
normativo, che nel caso sia viziato dovrà
pronunciare l’annullamento dell’atto. Perciò il
soggetto privato ha garantito dall’ordinamento
l’interesse alla legittimità dell’azione
amministrativa. Questa situazione prende il nome di
interesse legittimo.
Interesse Legittimo
• Definito come la situazione di vantaggio che si
possiede di fronte al potere dell’amministrazione e
che si sostanzia nella garanzia della legittimità
dell’atto amministrativo.
• In pratica la regola secondo cui si fanno valere i
diritti soggettivi nei confronti della pubblica
amministrazione davanti al giudice ordinario e gli
interessi legittimi davanti al giudice amministrativo
si risolve in tal senso: si ha giurisdizione del giudice
ordinario quando l’amministrazione ha agito in
carenza assoluta di un potere attribuitale, mentre si
ha giurisdizione del giudice amministrativo allorché
l’amministrazione ha agito illegittimamente, male
esercitando un potere attribuitale dal diritto.
La giurisidizione e l’interesse legittimo
•
La Costituzione ha riconosciuto la distinzione tra interessi legittimi e
diritti soggettivi ( art. 24 e art. 113) soprattutto al fine di garantire la
tutela giurisdizionale, quale che sia la situazione soggettiva presa in
considerazione. Ciò significa che il legislatore ordinario può stabilire
delle eccezioni al criterio di ripartizione della giurisdizione nei
confronti delle amministrazioni. Ciò avviene nel campo delle sanzioni
amministrative pecuniarie ( come le contravvenzioni in materia di
circolazione stradale) che sono affidate alla giurisdizione del giudice
civile, mentre altre materie, pur comprendendo problemi di tutela di
diritti soggettivi, sono affidate alla cognizione del giudice
amministrativo ( giurisdizione esclusiva) ( vedi legge 80/1998
ripartizione in riferimento alla materia rispetto a quello tradizionale
della natura giuridica della situazione soggettiva tutelata)
•
Ma la sentenza 204/2004 ha messo un limite a questa tendenza,
ribadendo ex art. 113 che non è possibile una discrezionalità
legislativa assoluta di conferimento giurisdizionale, e che deve tener
conto della natura delle situazioni giuridiche coinvolte, e non fondarsi
esclusivamente sul dato delle materie.
Ancora interesse legittimo…
• Interesse legittimo pertanto si fa riferimento alla
situazione in cui si manifesta l’esercizio nel
pubblico interesse di un potere autoritativo (potere
di imperio o potestà pubblica) discrezionale da parte
della Pubblica Amministrazione. Figura tipica
dell’ordinamento italiano con la quale si ripartiscono
anche le giurisdizioni tra giudice ordinario e giudice
amministrativo ( Consiglio di Stato, Tribunali
amministrativi regionali).
• Attraverso il diritto soggettivo , il soggetto può far
valere la sua potestà di volere in relazione al suo
interesse ad un bene della vita nei confronti di
qualsiasi soggetto, anche la Pubblica
Amministrazione.
………..
• Quando la situazione soggettiva dipende dall’esercizio di un
potere autoritativo della P.A., che può in via discrezionale e nei
limiti fissati dalla legge, modificare, creare , e estinguere
mediante un atto o provvedimento, al soggetto non è
riconosciuta una potestà di volere in relazione al suo interesse,
così come diritto soggettivo.
• “L’interesse legittimo si risolve in una posizione di vantaggio
riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita
oggetto di provvedimento amministrativo, e consistente
nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul
corretto esercizio del potere in modo da rendere possibile la
realizzazione dell’interesse del bene”
• P. Cassazione sez. unite, 500/99
Dispute dottrinarie
• Ma non si può fare una distinzione sul piano del solo interesse
poiché entrambi tutelati dall’ordinamento giuridico e tutelati
direttamente e non come erroneamente si dice indirettamente
(interessi legittimi) . Infatti esistono strumenti giuridici
( anche procedimentali) volti a tutela l’interesse. Quindi la
distinzione non è sul piano del bene tutelato ma degli
strumenti di protezione dell’interesse. In tal senso interesse
legittimo non può confondersi con interesse alla legittimità
dell’operato della pubblica amministrazione. Assume rilievo
pertanto l’interesse specifico al bene tutelato, esso e solo esso
sostanzia il cd. Interesse legittimo come figura soggettiva
distinta in riferimento alla tutela dagli altri interessi protetti ma
non condizionati da un potere discrezionale pubblico
autoritativo. Oggetto dell’interesse legittimo non può essere
pertanto il comportamento o il provvedimento della Pubblica
amministrazione (Scoca).
È il bene o il mezzo a differenziare
diritti soggettivi da interessi legittimi?
• Non è pertanto la legittimità del comportamento
della P.A. a costituire l’oggetto di tutela e l’interesse
protetto dall’ordinamento. Il comportamento o il
provvedimento è lo strumento che consente di
realizzare il soddisfacimento dell’interesse al bene
della vita del soggetto, quando tale interesse emerge
nell’assetto degli interessi, ma non può essere
configurato come il bene oggetto dell’interesse
soggettivo ( come crede Casetta). Bene e
provvedimento non possono immedesimarsi e
oggetto di tutela non è mai la legittimità del
provvedimento ma sempre un bene tutela.
Interessi legittimi oppositivi e
pretensivi
• Interessi legittimi oppositivi: interesse del
soggetto alla conservazione della posizione
di vantaggio in ordine ad un bene o alla
utilità e lo strumento di tutela è l’azione
diretta contro il provvedimento o il
comportamento lesivo dell’interesse.
• Interessi legittimi pretensivi: Il soggetto nel
veder soddisfatto il suo interesse legittimo ad
un bene della vita necessità della attività
della P.A. che incida in modo favorevole.
…………………
• In entrambi i casi sussiste l’interesse del soggetto
ad un comportamento della P.A. che soddisfi
l’interesse del soggetto. Oggetto di tale protezione
da parte dell’ordinamento non è il comportamento o
il provvedimento della P.A. ma sempre l’interesse al
bene della vita, al conseguimento del quale il
comportamento o il provvedimento della P.A. è
strumento necessario. Rilevanza giuridica non ha
l’interesse al provvedimento o al comportamento ma
l’interesse sostanziale protetto così come previsto
dall’ordinamento.
Una distinzione mal posta
• La distinzione non è sostanziale ma
strumentale riguarda i mezzi apprestati
dall’ordinamento per la loro protezione e gli
strumenti messi a disposizione dei soggetti a
tutela della propria situazione soggettiva.
Diritto soggettivo……in riferimento
alla situazione giuridica soggettiva
• Il diritto soggettivo sussiste quando non
entra in gioco l’esercizio di un potere
autoritativo discrezionale dell’esecutivo o
della pubblica amministrazione. Il soggetto
fa valere il proprio interesse dinanzi agli
organi della giurisdizione ordinaria, solo
eccezionalmente e per determinate materie
può farlo valere dinanzi ad organi della
giurisdizione amministrativa (art. 103
comma 1) .
Interesse legittimo in relazione alla
situazione giuridica
• Quando entra in gioco un potere discrezionale della
P.A. il soggetto potrà far valere la sua posizione di
vantaggio in riferimento all’interesse protetto
tramite l’interesse ad una tutela legittima che viene
assicurata dinnanzi alla giurisdizione
amministrativa (TAR, Consiglio di stato) ove egli
potrà far valere l’illegittimità dell’atto. Essenza della
fattispecie dell’interesse legittimo consiste nella
presenza da un lato di un potere discrezionale
autoritativo della P.A. e dall’altro nell’affidamento
dell’interesse soggettivo, sul quale incide il potere
autoritativo, alla tutela giurisdizionale del giudice
amministrativo.
Risarcimento del danno anche per
l’interesse legittimo
• La giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità
soltanto per la lesione dei diritti soggettivi e
gradatamente per interessi legittimi sia sulla scorta
di recenti sentenze della cassazione sia sulla scorta
di indicazioni comunitarie.
• L’ordinanza delle Sezione Unite della cassazione n.
500 /99 cui si è uniformata la giurisprudenza
ordinaria e amministrativa, ha riconosciuto in via
generale, la possibilità del risarcimento del danno
derivante dalla lesione degli interessi legittimi ad
opera di un atto amministrativo. Il legislatore con
legge n. 205/2000 ha ammesso definitivamente il
risarcimento.
Capacità autoritativa degli enti
• Se gli enti pubblici sono quei poteri e
apparati costituiti dalle comunità per il
perseguimento degli interessi pubblici, essi
avranno un potere che si esprime nella
capacità autoritativa cui è irrilevante il
consenso o meno dei destinatari.
Potere potestativo
• Potere potestativo: capacità di determinare
unilateralmente effetti giuridici nella sfera
dei destinatari dell’atto, indipendentemente
dal loro consenso.
• Potestà è appunto attribuzione di un potere,
di facoltà, volte al perseguimento di un fine.
• Tale potestà può essere pubblica o privata.
Facoltà e Status
• La facoltà è il modo in cui si esercita un potere e la
situazione giuridica soggettiva.
• L’insieme delle facoltà rappresenta il contenuto
della situazione giuridica che possono essere
passive (posizione di soggezione di un soggetto
rispetto altro) e si sostanza nelle figure del dovere,
dell’obbligo, dell’onere (doverosità di un
comportamento correlata ad un potere),
dell’obbligazione (prestazione suscettibile di
valutazione economica.
• Status esprime l’insieme delle varie situazione
giuridiche di un soggetto.

Manuali di riferimento
.Studenti Università di Napoli Federico II
C. Rossano, Diritto pubblico, Jovane 2007, Cap. pp.
.Studenti Istituto Universitario di Scienze
Motorie - Roma
P. Caretti – U. De Siervo, Istituzioni di diritto
pubblico, Giappichelli editore, ottava edizione,Cap. I
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[Nome progetto] Relazione finale