IL COBAT
Cos’è: Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi.
Istituzione: nel 1988 mediante il D.L. n. 397/1988, convertito, in seguito, nella legge n.
475/1988.
Funzione: far fronte ai problemi ambientali derivanti dall’abbandono di rifiuti piombosi e
di batterie al piombo contenenti componenti tossici e riciclabili.
Attività: Si propone di assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste,
organizzarne lo stoccaggio, cedere le batterie esauste alle imprese che ne effettuano lo
smaltimento tramite il riciclaggio e assicurare l’eliminazione dei prodotti non riciclabili, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie contro l’inquinamento.
Disciplina giuridica: Inizialmente al COBAT erano stati attribuiti, in via esclusiva, i
compiti e i poteri concernenti la gestione delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi. Gli
era stata riconosciuta una posizione monopolista legale. In seguito all’adozione del
T.U.A.(Testo Unico Ambientale), il legislatore del 2006 prevede la possibilità di costituire
consorzi alternativi al COBAT, in un’ottica di apertura del settore a dinamiche
concorrenziali.
Imprese coinvolte: imprese attive nella filiera del riciclaggio del piombo all’interno delle
batterie, ossia:
• installatori: effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo nuove, il cui
prezzo è comprensivo del sovrapprezzo che i produttori devono corrispondere al COBAT
per il finanziamento delle sue attività,
• raccoglitori: effettuano la raccolta delle batterie esauste,
• smelter: si occupano del riciclaggio delle batterie,
• produttori: producono o importano batterie al piombo.
Premessa:
Negli anni 2006 e 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
riceve alcune segnalazioni relative alla presunta illiceità di alcuni
comportamenti del COBAT e decide di avviare un’istruttoria nei confronti di
COBAT stesso.
A COBAT sono contestati, in particolare:
• Obblighi di conferimento obbligatorio e in esclusiva al COBAT per l’intero
territorio nazionale delle batterie al piombo esauste,
• Diniego di attribuzione di una quota di batterie esauste, raccolte dal
consorzio, alla società IBS (Industrie Batterie Servizi S.r.l.),
• Introduzione nei contratti stipulati con smelter e raccoglitori di alcune clausole
restrittive della concorrenza
Motivo: grave impatto anticoncorrenziale sulle attività di raccolta e recupero dei
rifiuti piombosi
Mercati interessati
I mercati interessati dall’istruttoria sono:
 mercato della raccolta delle batterie al piombo esauste
 mercato del riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
Entrambi i mercati attengono ad attività riconducibili alla filiera della gestione
delle batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, la quale risulta funzionale
all’approvvigionamento di materia prima per la produzione di batterie al
piombo.
Società coinvolte
COBAT
Eco-Bat S.p.A.
Ecolead S.r.l.
ESI- Ecological Scrap Industry S.p.A.
Smelter
ME.CA. Lead Recycling S.p.A.
Piombifera Bresciana S.p.A.
Piomboleghe S.r.l.
Associazione Imprese Riciclo Piombo da Batterie (AIRPB)
Ecovorbat (Consorzio di imprese che si occupano della raccolta delle batterie
esauste)
Industrie Batterie Servizi S.r.l.
ANIE (associazione dei principali produttori di batterie al piombo a livello
nazionale)
Rapporto tra COBAT e raccoglitori
Sul territorio nazionale operano due categorie di raccoglitori:
Incaricati: individuati dal COBAT e soggetti alla sua amministrazione
Verificati: pur non avendo ottenuto dal COBAT la qualifica di incaricato,
provvedono alla raccolta delle batterie in vista di un’esportazione all’estero,
oppure di un eventuale conferimento al COBAT, ma solo previa autorizzazione
di quest’ultimo.
Tra le due tipologie esistono discriminazioni economiche, in quanto il Cobat
riconosce agli “incaricati” un presidio territoriale quinquennale remunerato a
prezzi più elevati rispetto ai “verificati”.
Le condotte restrittive adottate dal COBAT in relazione al contratto stipulato
con i raccoglitori (CCR) riguardano:
 l’obbligo di cedere al COBAT l’intero quantitativo di batterie raccolte
 divieto di concorrenza quinquennale in capo al raccoglitore “incaricato” nei
confronti del COBAT, non potendo il primo conferire le batterie ad altro
soggetto diverso dal Consorzio, pena la rescissione dal contratto di raccolta e il
risarcimento di eventuali danni materiali causati al COBAT.
Rapporto tra COBAT e smelter
Le condotte restrittive adottate da COBAT in relazione al contratto stipulato con
gli smelter (CCS) riguardano:
 La determinazione della quantità di batterie cedute dal Consorzio al singolo
smelter, che deve essere proporzionale alla capacità produttiva del singolo
consorziato.
 La clausola di decurtazione: l’art 2.2 del CCS prevedeva che il quantitativo di
batterie cedute al singolo smelter dal COBAT fosse decurtato della quantità
direttamente acquistata o comunque ricevuta in conto lavorazione. Ciascuno
smelter, inoltre, si impegnava a comunicare quotidianamente al COBAT i dati
relativi ai conferimenti diretti, pena rilevanti sanzioni. Questo articolo è stato
modificato; la versione attuale dell’art. 2.2 del CCS prevede che il COBAT
rimanga estraneo ai rapporti tra smelter e terzi conferenti, ma che le quantità
acquisite in conto lavorazione vengano sommate al totale COBAT su cui
avviene la ripartizione pro-quota tra i diversi smelter.
Rapporti tra smelter
I documenti, pervenuti all’Autorità durante l’istruttoria, hanno fatto presumere
l’esistenza di un’intesa orizzontale tra gli smelter, che operavano con l’ausilio
dell’associazione di categoria AIRPB.
Oggetto di contestazione sono:
• Unitarietà di interessi
• Tutela degli interessi della categoria, attraverso l’azione dell’AIRPB
• Extraprofitti
• Sistema di attribuzione delle quantità di batterie cedute dal COBAT ai singoli
smelter, sulla base delle quote di partecipazione
Le argomentazioni delle parti (1)
Il COBAT giustifica le clausole del contratto CCR, oggetto di contestazione, affermando
che:
1. Risultano coerenti con le disposizioni di legge
2. Sono funzionali e proporzionate rispetto agli obiettivi di tutela ambientale
3. In alcun modo contrarie alle regole di concorrenza
4. L’obbligo di conferimento è funzionale all’assolvimento delle attività di presidio del
territorio affidate al raccoglitore incaricato (“sarebbe una chiara elusione della
disciplina ambientale” se i soggetti incaricati dal COBAT una volta ricevute le batterie
esauste dal detentore non fossero obbligati a loro volta a conferire dette batterie al
Consorzio)
5. Il divieto di concorrenza quinquennale tutela gli investimenti effettuati per la
costituzione e attuazione dei presidi locali finalizzati alla raccolta gratuita e tempestiva
delle batterie esauste
6. I meccanismi di risoluzione, rescissione del contratto e risarcimento del danno sono
volti a disciplinare le ipotesi di inadempimento a tutela del Consorzio.
7. La discriminazione tra raccoglitori incaricati e verificati è giustificata in virtù del fatto
che l’attività degli incaricati non si esaurisce nella mera raccolta di batterie esauste,
ma comprende una serie di attività ulteriori e complementari ad essa.
Le argomentazioni delle parti (2)
In relazione alle clausole del contratto CCS, oggetto di contestazione, il
COBAT afferma che
1. Lo stesso legislatore ha individuato il criterio di ripartizione delle quote
associative in funzione delle singole capacità installate/autorizzate e dalla
capacità complessiva di tutti gli smelter. In questo modo sarebbe stata
sempre garantita l’efficienza del sistema, anche a fronte di quotazioni del
piombo tali da non rendere economicamente convenienti l’esercizio delle
attività di raccolta e di riciclaggio delle batterie esauste.
2. Si appresta a modificare la clausola di decurtazione, che era stata prevista
per garantire che ciascuno smelter svolgesse l’attività di riciclo secondo le
proprie capacità autorizzate.
Le argomentazioni delle parti (3)
Con riferimento alle condotte riferibili agli smelter questi affermano che
1. L’unitarietà di una categoria di operatori economici è legittimo, in quanto
espressione delle normali dinamiche del libero mercato
2. La politica comune rappresenta quindi il tentativo di tutelare i propri
interessi all’interno di un consorzio obbligatorio
3. I dati scambiati tra smelter non possono essere ritenuti sensibili in quanto
pubblici e facilmente accessibili
4. In merito alla presunta illiceità degli extraprofitti evidenziano che sia
normale per un’impresa massimizzare i propri profitti
5. I produttori non sono obbligati a comprare il piombo dagli smelter, ma
possono acquistarlo direttamente sul libero mercato al prezzo del LME
(London Metal Exchange)
Conclusioni (1)
COBAT tramite le condotte restrittive adottate nei confronti dei raccoglitori
→ ha ottenuto l’effetto di vincolare a sé in modo esclusivo i raccoglitori
incaricati, disincentivando la formazione di sistemi di raccolta autonomi e
paralleli al COBAT stesso.
Le imprese produttrici trovano difficoltà a reperire sul mercato raccoglitori
qualificati, in grado di offrire le garanzie necessarie e coerenti con la
normativa in materia ambientale, e che non operino già in esclusiva per il
COBAT. Questi ultimi, operando per il COBAT, non hanno interesse a
rinunciare al COBAT, che assicura loro volumi di raccolta rilevanti a
corrispettivi elevati, secondo un sistema amministrato e privo di rischi.
Conclusioni (2)
COBAT tramite le condotte restrittive nei confronti degli smelter
→ ha disincentivato attività di riciclaggio indipendenti rispetto a quelle
amministrate dal Consorzio, con la conseguente difficoltà per i produttori di
stipulare accordi in conto lavorazione funzionali al reperimento di piombo
secondario a prezzi più contenuti.
→ ha determinato il mantenimento dello status quo sul mercato nazionale del
riciclaggio, per garantire le attività di alcuni operatori, con un conseguente
pregiudizio per i soggetti interessati all’ingresso nel mercato del riciclaggio.
In conclusione: le condotte adottate dal COBAT, ai sensi dell’art 81 del
Trattato CE, violano i principi a tutela della concorrenza, anche perché non
necessarie per il conseguimento del fine di interesse pubblico generale, di
tutela dell’ambiente.
Conclusioni (3)
Gli smelter associati a COBAT, tramite l’associazione di categoria AIRPB, hanno adottato
una serie di condotte che hanno alterato le ordinarie dinamiche competitive sul mercato
del riciclaggio, del recupero e dello smaltimento delle batterie al piombo esausto.
Si tratta, infatti, di condotte finalizzate alla determinazione coordinata delle rispettive
quote di mercato, nonché all’individuazione di politiche comuni da adottare in sede
consortile al fine di condizionare le attività del Consorzio per mantenere le rispettive
quote di mercato.
L’attribuzione delle quote di partecipazione degli smelter al COBAT è una quantità
univocamente individuata, in quanto basata sul rapporto tra capacità produttiva di
ciascuno smelter e quella complessivamente installata. Non può essere, dunque, il frutto
di valutazioni soggettive e discrezionali.
L’unitarietà di interessi all’interno della categoria è illecito, poiché ha comportato un
allineamento delle condotte commerciali tra operatori concorrenti, con la finalità di evitare
il confronto competitivo per il reperimento di materia prima.
I consistenti profitti sono oggetto di contestazione, in quanto sono il frutto di un disegno
collusivo, posto in essere per evitare modalità commerciali come il conto lavorazione.
In conclusione: è stato violato l’art 81 del Trattato Ce
Consistenza e durata delle intese
L’intesa del COBAT appare consistente, in quanto ha coinvolto e coinvolge
tuttora il Consorzio, che è stato responsabile per un lungo periodo, in regime di
monopolio legale, della gestione delle batterie esauste in Italia. L’intesa ha
avuto origine nel 2002 e non risultava ancora terminata al momento
dell’istruttoria.
L’intesa tra gli smelter appare consistente in quanto ha coinvolto la totalità dei
riciclatori operanti in Italia. Ha avuto origine anche questa nel 2002 e, al
momento dell’istruttoria, non era ancora terminata.
Pregiudizio al commercio fra Stati membri
Le intese orizzontali hanno l’effetto di consolidare la compartimentazione dei
mercati a livello nazionale, ostacolando l’integrazione economica voluta dal
Trattato CE.
L’unico caso in cui COBAT ha provveduto ad assegnare le batterie esauste da
riciclare a mezzo di una gara d’appalto nel 2002, questa è stata aggiudicata ad
un’impresa francese, il che dimostra che ci fosse la possibilità di un confronto
concorrenziale di estensione sovranazionale.
Le condotte adottate da COBAT hanno rappresentato una barriera d’ingresso
per le imprese concorrenti europee.
Sanzioni
Al fine di quantificare le sanzioni sono stati considerati:
• la gravità della violazione
• le condizioni economiche
• il comportamento delle imprese coinvolte
• le eventuali iniziative volte ad eliminare o attenuare le conseguenze delle
violazioni
• durata dell’infrazione
A seguito di queste considerazioni l’Autorità ha deciso di irrogare
 una sanzione di 4,4 milioni di euro a COBAT (a seguito di un accumulo di
riserve patrimoniali pari a 21,7 milioni di euro)
 sanzioni rilevanti agli smelter, comunque inferiori al massimo applicabile
(pari al 10%) del fatturato totale realizzato nel 2007
 sanzione di 1000 euro all’associazione AIRPB
Fine
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