Adempimento e
Inadempimento
13-14 marzo 2006
Prof. Pieremilio Sammarco
L’adempimento è l’esatta esecuzione della
prestazione dovuta.
Cosa si intende per “esatta esecuzione” ?
L’adempimento è regolato dall’art. 1176 cod. civ.
che stabilisce il criterio della diligenza del buon padre
di famiglia.
Nell’adempimento
delle
obbligazioni
inerenti
all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza
deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività
esercitata.
Con l’adempimento l’obbligazione si
estingue perché in questo modo
l’interesse del creditore è realizzato.
L’adempimento fatto da un debitore incapace di agire è
un adempimento regolare ed efficace. Il debitore non
può chiedere la cancellazione degli effetti, cioè la
restituzione, invocando la propria incapacità.
Questo perché l’adempimento non è un atto di autonomia,
ma un comportamento obbligato.
Adempimento Parziale:
il creditore può rifiutarlo.
Circa il luogo dell’adempimento:
a) Accordo delle parti;
b) Usi;
c) Natura della prestazione.
Infine, si fa ricorso a 3 regole suppletive:
1) Consegna di cosa determinata: nel luogo in cui è sorta
l’obbligazione;
2) Pagamento di una somma di denaro: al domicilio del
creditore;
3) Altre prestazioni: al domicilio del debitore.
MODI DI ESTINZIONE
DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI
DALL’ADEMPIMENTO
SATISFATTORI:
-Compensazione;
-Confusione.
NON SATISFATTORI:
-Novazione;
-Remissione;
-Impossibilità sopravvenuta.
Compensazione:
Si ha quando due soggetti sono obbligate
reciprocamente l’uno verso l’altro, per cui
ciascuno è al tempo stesso creditore e
debitore dell’altro.
La compensazione è legale quando i debiti presentano le
seguenti caratteristiche:
Avere per oggetto prestazioni fungibili ed omogenee tra loro
ed essere entrambi liquidi ed esigibili.
Confusione:
L’obbligazione si estingue per confusione
quando le qualità di creditore e di debitore si
riuniscono nella stessa persona.
(ad esempio, una società che incorpora un’altra società)
Novazione:
È l’accordo fra creditore e debitore, per cui
all’obbligazione originaria che si estingue, se
ne sostituisce una nuova e diversa.
La volontà di procedere all’estinzione dell’obbligazione
precedente deve risultare in modo non equivoco.
NOVAZIONE OGGETTIVA
e
NOVAZIONE SOGGETTIVA
Remissione:
La remissione è l’atto con cui il creditore rinuncia
al proprio credito. L’obbligazione dunque si
estingue ed il debitore è liberato.
Produce effetto quando è comunicata al debitore, il quale
potrebbe anche rifiutare, comunicando al creditore di non
volerne approfittare.
Impossibilità sopravvenuta:
L’obbligazione si estingue se la prestazione
diventa impossibile per causa non imputabile
al debitore.
Se l’impossibilità è solo parziale, il debitore si libera
eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile.
INADEMPIMENTO:
Secondo l’art. 1218 cod. civ., il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno.
La mancanza di prova che l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa non imputabile al debitore, obbliga quest’ultimo al
risarcimento del danno. (v. onere della prova)
L’impossibilità deve essere oggettiva, cioè non deve
dipendere dalla particolare situazione del debitore e
deve essere assoluta, cioè tale da escludere anche la
minima possibilità di eseguire la prestazione.
Ed in caso di inadempimento, il debitore
risponde dell’adempimento
dell’obbligazione con tutti i suoi beni
presenti e futuri.
(responsabilità patrimoniale)
Se il debitore non collabora, il creditore può
procedere all’esecuzione forzata.
Garanzie del credito, cioè i mezzi di sicuro
soddisfacimento del credito: (pegno, ipoteca, fideiussione)
Diverso è il caso del ritardo del debitore.
Si verifica quando il debitore non esegue
la prestazione nel termine stabilito.
Gli effetti della mora non si producono
automaticamente ma solo se il creditore
prende l’iniziativa: la costituzione in
mora
Essa consiste nell’intimazione o richiesta di
adempimento, rivolta per iscritto al debitore
dal creditore.
Non è richiesta quando il debito deriva da fatto illecito,
quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler
adempiere, o quando è scaduto il termine.
Gli
effetti
della
mora
sono
che:
a) il debitore è tenuto a risarcire i
danni
provocati
dal
ritardo;
b) il debitore sopporta il rischio della
impossibilità sopravvenuta anche per
causa a lui non imputabile.
Il risarcimento del danno:
Art. 1323 cod. civ.:
Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il
ritardo deve comprendere così la perdita subita dal
creditore come il mancato guadagno
DANNO EMERGENTE (perdita subita)
LUCRO CESSANTE (mancato guadagno)
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