LIUC
Università Carlo Cattaneo
Facoltà di Economia
Laurea specialistica
in Amministrazione Aziendale e Libera Professione
A.A. 2007 / 2008
CORSO DI
Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici
Docenti: Sergio Zucchetti e Michelangelo Nigro
Castellanza, novembre 2007
1
Patto di Stabilità – Rating – Debito



Il Patto di Stabilità e di Crescita
Le analisi finanziarie delle agenzie di rating
Il debito pubblico
2
Il Patto di Stabilità e di Crescita

A livello comunitario il Trattato di Amsterdam (1997) ha stabilito
alcune importanti regole per accelerare i processi di convergenza
per un risanamento rapido e costante (Patto di Stabilità e di
Crescita). Tra queste è possibile citare le seguenti:




il ricorso all’indebitamento è ammesso per finanziare le sole spese di
investimento
le proposte legislative che non rispettano gli equilibri finanziari fissati in
bilancio, sono considerate inammissibili
Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali
L’adesione al Patto di Stabilità e di Crescita si concretizza in
un’azione di risanamento attraverso la quale Regioni, Province
autonome, Province, Comuni e Comunità Montane si devono
impegnare a:


ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie
spese
ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno
Lordo (PIL)
3
I 4 parametri da rispettare



Stabilità dei prezzi: l’inflazione non deve essere superiore a quella
media dei tre Paesi con i risultati migliori, aumentata dell’1,5%
Stabilità dei tassi di interesse: il tasso nominale sui titoli di Stato a
lungo termine, non deve essere superiore di oltre due punti
percentuali, l’analogo tasso medio dei tre Stati con i migliori risultati
in termine di inflazione
Stabilità dei cambi: assenza di manovre di svalutazione rispetto ai
margini di fluttuazione previsti dallo SME, negli ultimi due anni
REGOLE ANTE EURO

REGOLE POST EURO
Stabilità della finanza pubblica: alla fine del 1998, rapporto tra
disavanzo pubblico e PIL non deve essere superiore al 3% e
rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%
4
Il Patto di Stabilità e di Crescita
Interno



A partire dal 1999 il Patto di Stabilità e di Crescita è stato esteso agli
enti territoriali italiani, individuando con la locuzione PdSC Interno
l’insieme di regole da applicare agli enti territoriali italiani
Sin da quando è stato introdotto, è stato normato di anno in anno
attraverso le Leggi Finanziarie
Nel corso di tutti questi anni le regole che gli enti territoriali
avrebbero dovuto seguire per rispettare i vincoli di bilancio, non
sono mai state le stesse, impedendo di fatto una sana e coerente
programmazione



1999 – 2004: logica di saldi con regole quasi sempre differenti nel corso
degli anni
2005 – 2006: logica dei tetti di spesa, anche in questo caso con regole
diverse tra il 2005 e il 2006
2007 – 2009: SI TORNA ALLA LOGICA DEI SALDI, IN ATTUAZIONE
DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
5
Esempi di vecchie logiche dei saldi


Ad esempio, per l’anno 2003/4, il disavanzo finanziario di ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non poteva
essere superiore a quello dell’anno 2001/2
Il disavanzo finanziario era calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non erano
considerati:
 i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al
Patto di Stabilità Interno
 le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF
 le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti
 le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea
e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità
naturali
6
Esempi della logica del tetto di
spesa applicato nel 2005 e 2006

La Finanziaria per il 2005 prevedeva:


Tetto di spesa determinato sulla base della media
del triennio 2001 / 2003 aumentata del 10% e
dell’11,5% per i comuni virtuosi
Gli enti possono eccedere i limiti di spesa solo per
le spese di investimento finanziate dalle risorse
comunitarie e dai proventi derivanti da alienazioni
di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a
titolo gratuito e liberalità
7
Le vecchie sanzioni per le violazioni
del Patto di Stabilità Interno



Non possono essere effettuate spese per beni e
servizi superiori al corrispondente ammontare
dell’esercizio in cui si è rispettato il patto; in caso
di enti sempre inadempienti si procede ad un
ulteriore taglio del 10%
Non si può procedere ad assunzioni di personale
Non si può ricorrere all’indebitamento
8
La Finanziaria 2007 – L. 27 dicembre
2006, n.296 - Art.1, cc.677/695





Con la Finanziaria 2007, vengono ridefinite integralmente le regole per
il Patto di Stabilità e di Crescita Interno applicato agli enti locali
La prima vera novità è il ritorno ai meccanismi dei saldi tra entrate e
spese. Si abbandona la regola dei tetti di spesa che nel 2005 e nel
2006 ha di fatto bloccato lo sviluppo economico dei comuni italiani
La logica dei tetti di spesa non era assolutamente coerente con il
principio di “autonomia finanziaria” sancito dalla Carta Costituzionale.
Infatti l’articolo 119 della Costituzione sancisce piena autonomia sia di
entrata, sia di spesa. In altre parole, i comuni pur avendo a disposizione
entrate proprie non hanno potuto spenderle proprio per effetto dei tetti
di spesa
Nella nuova logica dei saldi, si fa prevalere il senso di autonomia
finanziaria e di responsabilità politica. E’ compito dell’amministrazione
decidere se stanziare maggiori o minori risorse, facendo leva sulle
entrate proprie del territorio. E’ compito dell’amministrazione rispondere
ai cittadini su come vengono utilizzate le risorse pubbliche.
È la giusta logica del principio di federalismo che Einaudi definiva con il
criterio della corrispondenza tra le responsabilità di entrata e le
responsabilità di spesa
9
Il metodo di costruzione del Bilancio 2007



I nuovi meccanismi di calcolo prevedono di rispettare degli
obiettivi programmatici che si basano sulla differenza tra una
parte delle entrate e una parte delle spese, utilizzando come
base di riferimento la media del triennio 2003 / 2005:
MIGLIORAMENTO DEI SALDI
Le novità sono tante sia sulla fiscalità locale, sia sulla
determinazione delle possibili spese di investimento
Per quanto concerne gli investimenti, l’Unione Europea invita
la pubblica amministrazione a tener sotto stretto controllo il
debito pubblico. A tal fine si stabilisce un principio
fondamentale: gli enti possono finanziare investimenti
facendo prevalere, tra le fonti, risorse Europee, Trasferimenti
(es. Stato e Regione, oneri di urbanizzazione, ecc.) e
alienazioni. In altri termini, si pone un limite alla spesa di
investimento per tutte quelle opere pubbliche da finanziare
con il ricorso al debito
10
Il rispetto del Patto in fase previsionale


Il bilancio di previsione deve essere
approvato, a decorrere dal 2007, iscrivendo
le previsioni di entrata e di spesa in termini di
competenza in misura da consentire il
raggiungimento dell’obiettivo programmatico
del Patto determinato per ciascun anno
Gli enti che hanno approvato il bilancio prima
della data di entrata in vigore della
Finanziaria 2007, sono tenuti ad apportare le
necessarie variazioni al bilancio
11
Le procedure per il rispetto del Patto


OBTV. TRIMESTRALI: gli enti trasmetto
trimestralmente al MEF entro 30 gg. dal termine del
periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la
gestione della competenza e della cassa,
utilizzando il web e modelli predefiniti
OBTV. ANNUALE: gli enti inviano al MEF entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento
una certificazione sottoscritta dal legale
rappresentante e dal responsabile dei servizi
finanziari, utilizzando appositi prospetti e modalità
12
In caso di NON rispetto



Nell’ipotesi di mancato rispetto, il Presidente
del Consiglio diffida gli enti locali ad adottare i
necessari provvedimenti entro il 31 maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento
In caso di ulteriore inadempienza, il sindaco,
in qualità di commissario ad acta, adotta
entro il 30 giugno i necessari provvedimenti
Se decorre anche questo termine, si
applicano le sanzioni previste
13
Le sanzioni per chi non rispetta il Patto
di Stabilità nel 2007


Il comma 561 modifica il sistema sanzionatorio per chi
non rispetta il Patto nell’anno 2006: resta confermato
solo il divieto di assunzione del personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto
Il comma 692 stabilisce la sanzione per chi non rispetta il
Patto nell’anno 2007:


nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in
corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano
l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello
0,3%
nelle province, l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è
aumentata del 5%
14
In definitiva, punti di forza e di
debolezza …



F. In linea di principio la logica dei saldi responsabilizza gli enti
locali ad un uso più efficiente ed efficace delle risorse pubbliche
F. – D. I meccanismi sanzionatori di incremento dell’imposizione
fiscale rappresentano un ulteriore elemento che rafforza il
legame diretto tra il cittadino contribuente ed utente e
l’amministrazione. Si tratta di una sanzione di carattere
esclusivamente politico che però si scarica sui cittadini
F. – D. Investimenti e sviluppo da un lato, debito dall’altro: tra le
voci che definiscono l’obiettivo programmatico non è presente il
Titolo V delle entrate, ossia tutto ciò che è definito DEBITO; in
altri termini si spingono le amministrazioni pubbliche a far leva su
tutte quelle spese di investimento (T.2) da finanziare con forme
diverse dal debito, ossia alienazioni, trasferimenti in conto
capitale, risorse comunitarie (su queste ultime è difficile calibrare
i tempi della programmazione in vista del ciclo di
programmazione delle risorse UE 2007/2013)
15
Le analisi finanziarie delle agenzie di
rating


Si definisce rating quel processo di analisi e
valutazione, fatta da un’agenzia indipendente,
sulla capacità di un ente di far fronte alle
obbligazioni di natura finanziaria
Attraverso una scala di rating viene
individuato il merito di credito dell’ente e la
sua affidabilità finanziaria nel rimborso dei
propri debiti
16
Le agenzie internazionali di rating

Attualmente sul mercato sono presenti
diverse agenzie domestiche e internazionali,
ma quelle riconosciute a livello internazionale
sono tre:



Moody’s
Standard & Poor’s
FitchRatings
17
Il ricorso al rating


Il ricorso al rating da parte degli enti territoriali
è diventato, per certi versi, indispensabile per
affrontare una serie di operazioni che
richiedono l’accesso ai mercati finanziari
Il rating rappresenta un veicolo di
fondamentale importanza e necessità per
approdare sui mercati nel miglior modo
possibile
18
Il processo di rating, gli elementi
valutati

Le agenzie di rating, per poter definire il grado di
affidabilità di un’amministrazione pubblica, valutano:








il bilancio (non meno di 6 annualità, di cui 3 Consuntivi e il
bilancio triennale)
la flessibilità sul fronte delle politiche fiscali e tariffarie
la struttura del debito
il modello di programmazione degli investimenti
la capacità di realizzazione degli investimenti
il management presente nella struttura
le strategie di rilancio delle aziende pubbliche
l’affidabilità del contesto politico istituzionale
19
I benefici derivanti dal rating


Il risultato più immediato che
un’amministrazione pubblica ottiene
attraverso un “voto” espresso da un’agenzia
di rating, è quello di beneficiare di notevoli
risparmi nella raccolta di capitali presso i
mercati finanziari
Non da ultimo, sul piano del marketing e della
comunicazione, l’amministrazione acquisisce
una maggiore visibilità internazionale
20
La valutazione di rating


La valutazione è fatta utilizzando una scala graduata di
semplice comprensione e valida a livello internazionale,
attraverso la quale è possibile individuare il merito di
credito dell’ente valutato
La simbologia utilizzata dalle tre agenzie di rating è
molto simile. Qui di seguito si specifica la scala adottata
da Moody’s:

Le categorie sono nove, passando dal minor rischio (valutato
con “Aaa”) al maggior rischio (valutato con “C”). Considerato
che il rating misura la capacità di onorare il debito, questa è la
definizione attribuita alle diverse valutazioni, tenendo conto
che le categorie che vanno dalla “Aaa” alla “Baa” fanno parte
della fascia cosiddetta “investimento” e che dalla “Ba” alla “C”
rientrano nella fascia cosiddetta “speculativa”
21
La scala di rating di Moody’s
Aaa
Massima qualità e rischio di credito minimo
Aa
Qualità elevata e rischio di credito molto remoto
A
Livello medio – alto e rischio di credito remoto
Baa
Livello intermedio e rischio di credito contenuto
Ba
Presenza di elementi speculativi e rischio di credito considerevole
B
Speculazione e rischio di credito elevato
Caa
Scarsa affidabilità e rischio di credito molto elevato
Ca
Altamente speculativo con probabilità di insolvenza
C
Tradizionalmente insolute con scarsa probabilità di recupero di
capitale e interessi
22
… la scala di rating di Moody’s

A ciascuno dei gradi compresi tra “Aa” e “Caa”
vengono aggiunti i numeri 1, 2, e 3, che denotano
delle diverse sfumature all’interno della stessa
categoria:






Aa1
A1
Baa1
………
Caa1
Aa2
A2
Baa2
Aa3
A3
Baa3
Caa2
Caa3
Il numero “1” rappresenta l’estremo superiore della
categoria di appartenenza; il numero “2”
rappresenta la fascia intermedia; il numero “3” si
posiziona sull’estremità inferiore
23
Il debito pubblico

Il finanziamento pubblico attraverso il debito



Inquadramento giuridico e classificazioni del debito
pubblico locale e delle spese di investimento




Nozione di debito pubblico
La consistenza del debito pubblico
La Finanziaria 2004 e il debito
La Finanziaria 2004 e gli investimenti
Le altre definizioni di spesa di investimento
Le condizioni per l’indebitamento degli enti locali
24
Nozione di debito pubblico



Lo Stato e gli altri enti pubblici possono
finanziarsi prendendo a prestito capitali sui
mercati finanziari nazionali e internazionali
Il costo del debito pubblico è espresso dal
tasso di interesse remunerato ai sottoscrittori
Il costo del debito può essere condizionato
dalla valutazione del merito di credito (rating)
LA CONSISTENZA DEL DEBITO PUBBLICO
25
Stock di Debito - Quadro macro programmatico
Valori in miliardi di
euro
1998
1999
2000
Dpef 1998-2000
2.411,5
2.469,6
2.515,4
2.444,1
2.473,8
2.494,7
2.490,6
2.507,6
2.511,9
2.491,6
Dpef 1999-2001
Dpef 2000-2003
Dpef 2001-2004
2001
Dpef 2002-2006
2002
2003
2004
2.532,7
2.554,5
2.550,8
2.569,1
2.603,2
1.385,0
Dpef 2003-2006
Dpef 2004-2007
2005
2006
2.630,1
2.663,6
2.686,5
1.386,8
1.414,5
1.441,7
1.408,4
1.429,3
1.453,8
1.476,5
1.467,6
1.497,8
1.523,2
1.570,1
1.542,4
1.566,3
1.595,7
1.608,9
1.627,4
1.674,2
Dpef 2005-2008
Dpef 2006-2009
Dpef 2007-2011
2007
2008
2009
2010
2011
1.695,7
1.710,3
1.716,7
Stock di Debito - Consuntivi fino al 2005
Valori in miliardi di
euro
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Stock di Debito
1.296,2
1.307,4
1.300,6
1.317,9
1.283,5
1.269,4
1.278,0
1.308,3
1.542,4
1.627,4
1.674,2
1.695,7
1.710,3
1.716,7
26
Debito vs PIL - Quadro macro programmatico
Valori in %
Dpef 1998-2000
1998
118,6
Dpef 1999-2001
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
116,7
114,0
114,6
110,9
107,0
112,9
109,1
104,6
100,0
106,6
103,5
99,7
95,0
103,2
100,6
97,9
95,5
92,8
104,5
99,8
97,1
94,4
104,2
101,7
99,4
97,1
104,1
101,9
99,3
98,1
107,4
105,2
103,6
100,9
107,5
107,0
105,1
Dpef 2000-2003
Dpef 2001-2004
Dpef 2002-2006
Dpef 2003-2006
Dpef 2004-2007
Dpef 2005-2008
Dpef 2006-2009
Dpef 2007-2011
2010
102,6
2011
99,7
Debito vs PIL - Consuntivi fino al 2005
Valori in %
Debito / PIL
1998
114,9
1999
113,7
2000
109,2
2001
108,7
2002
105,5
2003
104,3
2004
103,9
2005
106,4
2006
107,4
2007
107,5
2008
107,0
2009
105,1
2010
102,6
2011
99,7
27
Inquadramento giuridico e classificazioni
del debito pubblico e delle spese di
investimento


Le definizioni secondo la Legge Finanziaria
del 2004 di debito e investimenti
Le altre definizioni di spesa di investimento


Il D.P.R.194/1996
Circolare Cassa depositi e prestiti
28
La Finanziaria 2004 e il debito (1 …)

La definizione del debito e degli investimenti (art.3, cc.
16-21):
 Possono ricorrere al debito (Ambito soggettivo):










regioni a statuto ordinario,
comuni,
province,
città metropolitane,
comunità montane e isolane,
unioni di comuni,
consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che
gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale),
regioni a statuto speciale e province autonome,
aziende speciali e istituzioni;
fanno eccezione le società di capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici.
29
La Finanziaria 2004 e il debito (… 2)
Sono considerate operazioni di debito *:






assunzione di mutui
emissione di prestiti obbligazionari
cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore
all’85 per cento del prezzo di mercato
cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre
amministrazioni pubbliche
cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre
amministrazioni pubbliche
* Il testo è stato modificato dalla Finanziaria 2007, art.1, commi 739 e 740
30
La Finanziaria 2004 e gli investimenti










Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni
immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e
altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di
partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli
investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche
amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di
proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio
prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza,
anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del
concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,
dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio.
31
Le altre definizioni di spesa di investimento
(1 …)

In base al D.P.R.194/1996, si definiscono spese in conto capitale
secondo la riclassificazione economico funzionale:










Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù onerose
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessioni di crediti e anticipazioni
32
Le altre definizioni di spesa di investimento
(… 2 …)

La Cassa Depositi e Prestiti può finanziare, mediante mutui aventi
specifica destinazione, gli investimenti attivabili per il perseguimento
delle finalità pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, tra i
quali:





Opere pubbliche;
Conferimenti o partecipazioni di capitale a S.p.A. o S.r.l. costituite
in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla
legislazione vigente;
Interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali;
Fondo rotativo per la progettualità.
Sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo
dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro
economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano
esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria.
33
Le altre definizioni di spesa di investimento
(… 3 …)

Sempre per la Cassa depositi e prestiti il Decreto 7 gennaio 1998,
articolo 1, stabilisce che la Cdp può erogare finanziamenti, “nell’ambito
delle finalità pubbliche”, per la copertura di specifiche spese così
classificate:




la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
beni immobili;
l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;
l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e
altri beni mobili;
gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti
da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i
conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o
a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse
ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.
34
Le altre definizioni di spesa di investimento
(… 4)



Con la Circolare n. 1253 emessa dalla Cdp il 29 luglio 2003 si definiscono
le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa.
La Cassa innanzitutto definisce cosa si deve intendere per spesa di
investimento: trattasi di spese in conto capitale che producono una
crescita patrimoniale dell’ente che le sostiene.
La Circolare individua alcune fattispecie in cui, a prescindere
dall’incremento patrimoniale del pagatore, si può comunque ricorrere al
debito:



Il capitale erogato deve essere destinato dall’ente titolare del debito al
finanziamento di spese per investimento del soggetto beneficiario (es.
Conferimenti di capitale);
La spesa può produrre una crescita patrimoniale differita nel tempo. È il caso
delle “Concessioni di lavori pubblici”.
I “Trasferimenti di capitale” possono essere finanziati attraverso il debito Cdp,
solo in due casi:
1.
2.
i soggetti coinvolti nell’operazione devono appartenere al settore delle pubbliche
amministrazioni;
la destinazione del trasferimento deve essere a favore di soggetti concessionari di
lavori pubblici, o di proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali
all’erogazione del servizio, i quali realizzano degli investimenti che alla scadenza del
contratto devono retrocedere al finanziatore / committente.
35
Le condizioni per l’indebitamento
articolo 203 del TUEL
Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se
sussistono le seguenti condizioni:




a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo
anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme
di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse
le relative previsioni.
Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare
nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo
consiliare adotta apposita variazione al bilancio
annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi
di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica
per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento
e per la copertura delle spese di gestione.
36
La capacità di indebitamento
articolo 204 del TUEL

Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203,
l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi ed a quello
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, non supera il 15 per cento delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti
locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi
due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione
37
Il limite per il ricorso al debito
Previsionale 2008
Cons. 2006
Anno 2007
31 dicembre 2007
Interessi passivi
sullo stock di debito
Tit. V Bil. 2008
+
Interessi passivi
sul nuovo debito
da assumere
≤
15%
ENTRATE CORRENTI
38
… le altre condizioni







I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cdp, dall'INPDAP e dall'ICS, devono, a pena di
nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a CINQUE anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno
successivo a quello della stipula del contratto. IN ALTERNATIVA, LA DECORRENZA
DELL’AMMORTAMENTO Può ESSERE POSTICIPATA AL 1° LUGLIO SEGUENTE O AL
1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO E, PER I CONTRATTI STIPULATI NEL PRIMO
SEMESTRE DELL’ANNO, Può ESSERE ANTICIPATA AL 1° LUGLIO DELLO STESSO
ANNO ;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota
capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al
medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza
della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del
secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della
somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente
mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del
progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui,
determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica
con proprio Decreto.
39
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Programmazione regionale e locale (Articolo 5, D.lgs.267