IL BILANCIO NEL FORMATO
XBRL
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Disciplina del bilancio XBRL
L’art. 37 comma 21 D.L. 223/2006, convertito con modifiche dalla legge
248/2006, ha disposto l’obbligo di presentazione dei bilanci e degli atti al
Registro delle Imprese in “formato elettronico elaborabile” (XBRL).
XBRL (acronimo di Extensible Business Reporting Language), ovvero
linguaggio personalizzabile per la comunicazione economico finanziaria, è
uno standard informatico utilizzato per il business reporting, promosso e
sviluppato dal Consorzio mondiale XBRL international.
E’ un linguaggio informatico creato appositamente per il reporting dei dati
Economici e finanziari in formato elettronico elaborabile.
La creazione di questo standard per la comunicazione dei bilanci e degli altri
atti al Registro delle Imprese nasce dall’esigenza di garantire trasparenza,
tempestività ed efficienza a questi flussi informativi.
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Disciplina del bilancio XBRL: D.P.C.M. 10.12.08
Il bilancio XBRL fa il suo effettivo ingresso nel sistema normativo italiano
con la pubblicazione del D.P.C.M. 10.12.08 con il quale si è data la
prima concreta attuazione a quanto disposto dal D.L. 223/2006
stabilendo:
- i soggetti interessati : obbligo per tutte le società di capitali obbligate al
deposito presso il Registro delle Imprese. Specificando i soggetti
esonerati;
- le specifiche tecniche: il deposito dei bilanci e degli altri atti deve avvenire
tramite la presentazione di un’istanza telematica o su supporto
informatico, sottoscritta con firma digitale;
la decorrenza: le condizioni per l’applicazione sono due:
1.
esistenza di un esercizio in corso alla data del 31.03.2008;
2.
l’esercizio si deve chiudere dopo la pubblicazione delle TASSONIMIE
(cioè delle specifiche tecniche che consentono la classificazione delle
voci di bilancio secondo uno schema prestabilito ed univoco) sul sito
XBRL.
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Disciplina del bilancio XBRL: D.P.C.M. 10.12.08
La pubblicazione delle specifiche tecniche delle TASSONIMIE è avvenuta in
data 29.12.2008 a cui è seguito in data il Comunicato stampa del
Ministero dello sviluppo economico (G.U. 27.02.09 N. 48 ) che ha
formalmente precisato che la pubblicazione ufficiale delle tassonimie è
avvenuta con decorrenza 16.02.2009.
A seguito del suddetto Comunicato UNIONCAMERE ha emanato la circolare
n. 2991 PS/ODL di data 24.02.2009 con la quale ha precisato che:
a seguito della pubblicazione delle tassonimie in data 16.02.09,
l’obbligo di adozione dei bilanci XBRL si applicherà esclusivamente
ai bilanci chiusi successivamente a tale data;
l’adempimento sarà assolto in una prima fase con la pratica
telematica a cui sarà allegato il bilancio in formato tradizionale ed un
file informatico delle tabelle di Stato Patrimoniale e Conto
Economico, compilate secondo lo standard XBRL.
Per le società con l’esercizio coincidente con l’anno solare il bilancio al
31.12.2009 è il primo ad essere depositato nel nuovo formato XBRL.
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Soggetti esonerati
Articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008
In fase di prima applicazione, sono escluse dall’applicazione di tale procedura:
a) le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
b) le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o
consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, le società
esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le altre tenute a redigere i
bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
c) le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto
dalle società di cui alle lettere a) e b).
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Soggetti esonerati
Circolare Assonime n.5 del 19/02/2010
“Alcuni dubbi interpretativi sono sorti con riguardo alla
definizione dei soggetti previsti dalla lettera c).
È, infatti, pacifica l’inclusione tra i soggetti esonerati oltre che
delle controllate tout court anche delle società controllate
congiuntamente.
Il riferimento alle “altre società incluse nel consolidato dalle
società di cui alle lettere a) e b)” sembra consentire anche alle
società collegate di rientrare tra i soggetti esonerati”.
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Consorzi con attività esterna
Articolo 2615-bis, comma 1, del Codice civile
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la
direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando
le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la
depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.
Documento UNIONCAMERE n.18751 del 23/12/2009
“La dottrina prevalente ha convenuto nell’assimilare la “situazione
patrimoniale” al bilancio delle società, così come stabilito dall’art.2423
c.c., soprattutto in forza del richiamo letterale fatto dall’articolo 2615 bis
c.c. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il
quale comprende, oltre alla situazione patrimoniale, anche il conto
economico e la nota integrativa”.
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Consorzi con attività esterna
Documento UNIONCAMERE n.18751 del 23/12/2009
“Ciò premesso si ritiene che l’obbligo di adottare le modalità di presentazione
nel formato elettronico elaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi
con attività esterna i quali sono, pertanto, tenuti a depositare nel registro
delle imprese le tabelle dello stato patrimoniale, compilate secondo lo
standard XBRL”.
Circolare Assonime n.5 del 19/02/2010
“In considerazione del fatto che tali situazioni sono veri e propri bilanci che
fanno riferimento a soggetti qualificabili come imprese, si ritiene che i
consorzi con attività esterna sono obbligati a presentare anch’essi la
situazione patrimoniale di cui all’articolo 2615-bis c.c. in linguaggio
XBRL”.
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Società in liquidazione
Circolare Assonime n.5 del 19/02/2010
“Sono esentate dall’obbligo di adozione di XBRL anche le
imprese in liquidazione, considerato che gli schemi di
bilancio applicabili nella fase di liquidazione differiscono da
quelli sulla base dei quali sono state costruite le tassonomie
XBRL”.
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Ambito oggettivo
Articolo 1, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008
L’ambito oggettivo di applicazione del formato elettronico non
riguarda soltanto i documenti di bilancio, ma investe tutti gli
atti da depositare presso il Registro delle Imprese.
Articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008
In fase di prima applicazione, l’obbligo si ritiene assolto con il
deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di
esercizio, completo e nel formato usuale, delle tabelle del
conto economico e dello stato patrimoniale compilate
secondo lo standard XBRL.
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Le soluzioni informatiche
Per la generazione, il controllo e la visualizzazione dell’istanza
Xbrl sono disponibili:
• strumenti commerciali automatici, realizzati dalle software
house di settore;
• strumenti gratuiti rappresentati da un validatore (TEBE) per
Excel o Open office semiautomatici acquisibili dalla pagina
Xbrl del sito Registro Imprese di Infocamere:
http://webtelemaco.infocamere.it/vocebilanci
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