Il pensiero politico nella tradizione islamica
(modulo 1.2)
Bernard Lewis
Il linguaggio politico dell’islam
Un. of Chicago Press 1988
Laterza, 2005, capp.1-2 (pp. 3-49)
Nascita del pensiero e del linguaggio politico islamico
Peculiarità rispetto al pensiero politico occidentale
Il modello islamico di diritto
Il califfato
Lo Stato islamico
Un nuovo pensiero politico islamico
• Comprendere la lingua del discorso politico nel
mondo musulmano vuol dire innanzitutto,
tornando alle origini della cultura giuridica
islamica (VII/VIII secolo) analizzare le
categorie fondamentali e originali di questo
discorso per decifrarne la lingua e i suoi codici.
• Le origini del linguaggio politico islamico
vanno ricercate nel Corano, nelle Tradizioni del
Profeta, gli hadīth), nelle elaborazioni dei primi
fuqahā’ (giurisperiti) dell’età classica della
storia islamica (secc. VII-XVI).
Principio fondamentale della tradizione
giuridica e politica islamica è la non
distinzione fra Chiesa e Stato, fra
sacerdotium e regnum, fra spirituale e
temporale  islam: dīn, dunya wa dawla
(religione, società, Stato).
Rilevanza politica dell’Islam  l’Islam
(variamente interpretato) è religione di Stato
in praticamente tutti i Paesi musulmani ed è
la base dell’autorità.
• La cultura politica islamica è fortemente debitrice
nei confronti del pensiero politico degli imperi
romano-bizantino e persiano-sasanide:
• traduzione in arabo dei trattati di filosofia greca,
dei manuali persiani sull’arte di governare e
sull’etichetta di corte;
• prestiti linguistici dalle lingue latina, persiana,
turca.
• Da questo patrimonio inestimabile, già nell’XI
secolo il mondo islamico aveva saputo creare una
vigorosa cultura politica espressa in lingua araba.
Il linguaggio politico islamico è ricco di metafore e allusioni
che rendono stimolante l’analisi comparativa con altri
sistemi di pensiero.
Ad esempio l’idea di potere :
Nel pensiero occidentale sotto/sopra; davanti/dietro
Nel pensiero islamico  vicino/lontano; dentro/fuori
Il potere supremo è il centro: più si ha valore, più si sta
vicini al centro:
- jamā‘a (riunire, riunirsi) è termine positivo, da cui
deriviano ijmā‘, consenso; jamā‘a, comunità, jāmi‘,
moschea;
- faraqa (separare) è termine negativo (firqa, setta,
separazione): se si rifiuta il potere si esce, ci si allontana 
kharigiti, o meglio khawārij.
• Ma, al di là delle metafore e delle specificità linguistiche, la
differenza fondamentale fra i due sistemi di pensiero è la
concezione stessa del potere politico:
• per il pensiero medioevale cristiano (S. Agostino, IV secolo), il
corpo politico è creato dall’uomo e dal male, il governo è una
punizione o comunque un rimedio al peccato originale. Solo
nella Chiesa l’uomo può trovare la salvezza*.
• Questa concezione politica è chiara alla luce dell’osservazione
storica: la civiltà cristiana è nata dalla caduta dell’impero
romano, dal caos delle invasioni barbariche e dall’ascesa della
Chiesa, inizialmente perseguitata.
• * Molti secoli dopo, S. Tommaso (XIII secolo), sarà il primo ad accordare
una certa legittimità allo Stato e alle istituzioni politiche.
Per il pensiero politico islamico, al contrario, il potere temporale
è un segno della benevolenza di Dio e il califfo (o comunque
colui che governa) lo fa in nome di Dio e rispettando la sua
Legge (sharī‘a).
•L’autorità politica è un beneficio divino, non un male. Dio è
coinvolto nelle vicende dell’uomo e lo aiuta nelle sue vicende
terrene, poiché tramite l’uomo Egli conferma la sua volontà e la
sua supremazia.
•La civiltà islamica ha avuto origine con un evento trionfante,
con l’ascesa rapida di un grande impero, che dalla penisola
arabica si è diffuso rapidamente su Nordafrica e Medioriente,
conquistando civiltà antiche, quella bizantina e quella sasanide.
•L’autorità del sovrano è voluta da Dio, in qualunque modo essa
sia stata ottenuta o sia esercitata.
Il modello islamico di diritto
• La vocazione politica dell’Islam matura a Medina, dopo il 622,
anno dell’Egira.
• L’Islam crea una sua propria giurisprudenza già con il primo
documento politico della storia islamica, la cosiddetta Costituzione
di Medina (anno 1 dell’Egira), in cui si stabiliscono per la prima
volta le regole di convivenza con i non musulmani (ebrei).
• Con la prima fitna (rottura) della comunità, quella fra Sunniti e
Sciiti alla metà del VII secolo, si comincia ad elaborare il mito
della Comunità perfetta (umma).
• Nasce una teologia politica, la religione irrompe nella politica.
• Tuttavia, l’uso dell’ijtihād (interpretazione) ha
consentito di interpretare razionalmente la sharī‘a
e di produrre il fiqh (diritto) ma anche il qanūn,
consentendo la necessaria evoluzione del pensiero
giuridico e politico.
• La dimensione giuridica dell’Islam implica
dunque una sua autonoma secolarizzazione: il
diritto ha costituito il terreno di mediazione fra la
razionalità e la dottrina (ruolo svolto nel
Cristianesimo dalla teologia).
• Il diritto ha assorbito la teologia.
Il califfato, la prima forma di autorità politica
• Il califfo (vicario del Profeta Muhammad) è l’autorità centrale
suprema della umma dei fedeli e il suo potere si diffonde su tutta
la dār al-islām.
• Il califfo benguidato‘Umar (634-644) coniò l’epressione amīr almu’minīn (principe dei credenti), ancora oggi utilizzata in
particolare dalla dinastia sceriffiana (da sharīf, discendente del
Profeta) al potere in Marocco.
• Il califfato è per definizione unico, ma nella storia dell’Islam, in
epoca abbaside, ci furono almeno due “anticaliffati”, quello
fatimide del Cairo e quello omayyade di Spagna, entrambi del X
secolo.
• La suprema autorità politica è designata con il termine
imāma, che significa “carica e funzione dell’imām”
(l’imām è colui che conduce la preghiera, dunque, per
traslato, colui che guida la comunità, il capo religioso e
politico).
• Per i sunniti l’ imāma è sinonimo di khilāfa (califfato), e
l’imām si identifica nella figura del califfo (khalīfa).
• L’istituzione del califfato è durata fino al 1258, con la
caduta dei Baghdad in mano ai Mongoli, ma poi è stata
riesumata dall’ottomano Selim I nel 1517.
• Sarà Mustafa Kemal Ataturk, padre della moderna Turchia,
ad abolire il califfato nel 1924 con una decisione che
traumatizzerà l’intero mondo musulmano dell’epoca.
• Dal X secolo il califfato comincia a svuotarsi di potere effettivo
e al declino del califfo abbaside si accompagna l’ascesa di
un’autorità concreta e temporale, quasi sempre definita con il
termine sultān.
• Il termine sultān, presente nel Corano e molto diffuso, è stato
utilizzato, in particolare dai turchi Selgiuchidi (XI secolo) in
poi, per indicare il sovrano di una dinastia, in particolare in
senso politico e militare.
• Emergono nel mondo musulmano molte altre forme di autorità
politica: nel XX secolo comincia a diffondersi il termine malik
(re) al posto di sultano, termine che fino ad allora aveva avuto
sempre un’accezione piuttosto negativa (solo Dio è malik; se il
termine è rivolto ad un uomo indica un potere arbitrale); altri
termini molto diffusi erano e sono ra’īs (presidente) e za‘īm
(leader).
Lo Stato islamico
Lo Stato islamico non è mai esistito se non all’epoca del Profeta.
L’idea di uno Stato islamico si è prodotta nel tempo, a seguito di
vicissitudini storiche, ma non è insita nei fondamenti dell’Islam.
Le prime teorie sullo Stato sono in realtà elaborazioni filosofiche,
fra le quali emerge quella di al-Farabi (IX-X secolo), che ipotizza
un modello di Stato ideale su basi filosofiche, ove religione e
filosofia sono in pieno equilibrio ed armonia, grazie alla scienza
politica.
Ma sarà al-Mawardi (XI secolo) a teorizzare per primo un
modello islamico di Stato, formulando una dottrina organica del
califfato, nel suo “I princìpi del potere”. Egli vive in un’epoca di
crisi irreversibile del califfato. Per lui il califfo deve essere un
‘alīm che applica la sharī‘a e questo è sufficiente alla buona
gestione del potere politico.
• Dopo di lui altri sommi pensatori politici islamici - al-Ghazali
(m. 1111), Ibn Taymiyya (m. 1328) e Ibn Khaldun (m. 1406) abbandonano l’utopia del califfato e si mostrano già consapevoli
del fatto che lo Stato islamico non esiste più: il califfo è figura
distinta dal sultano, il potere califfale è svuotato del suo
contenuto concreto, esso è divenuto un mulk, un regno.
• Il termine per indicare Stato e sistema politico si modifica nel
corso del tempo: inizialmente esso è dawla, risalente all’epoca
della salita al potere degli Abbasidi, termine indicante
“alternanza, successione, dinastia”.
• Più recente l’uso del termine hukūma, che si differenzia
gradualmente dal generico Stato per andare a definire dalla metà
del XIX secolo il termine governo.
• Infine, il termine watan traduce il nostro “nazione”, assumendo
una colorazione più patriottica e nazionalistica nel XIX e XX
secolo, sulla base di un’idea nuova, quella di lealtà ad un paese e
a una nazione, non più ad una comunità o ad una dinastia.
La funzione dello Stato
“Comandare il bene e negare il male” è il principio fondamentale
del buon governo, tratto direttamente dal Corano: una
responsabilità condivisa dal sovrano e dal suddito, cioè dallo
Stato e dal cittadino.
Lo Stato islamico non è uno Stato teocratico se si intende con
tale termine uno Stato governato dalla Chiesa, poiché non vi è
nell’Islam né chiesa né sacerdozio.
E’ uno Stato teocentrico, se si intende con ciò uno Stato
governato dalla Legge di Dio, dove Dio è il sovrano supremo,
la massima fonte di legittimità dell’autorità politica, il perno
attorno al quale ruota tutta la vita del cosmo e dell’uomo.
Nella tradizione del pensiero politico islamico non è contemplata
la fattispecie di Stato dittatoriale, poiché il diritto islamico non
ha mai concesso potere assoluto al sovrano e raramente il
sovrano ha potuto esercitare una forma assoluta di potere.
I limiti dell’obbedienza
• Lo Stato (e dunque il sovrano) non crea la legge ma esso stesso è
creato e mantenuto dalla legge di Dio.
• Il dovere di obbedienza al governante è un obbligo religioso,
fondato sulle parole del Corano e dalla sharī‘a.
• Il governante musulmano è un autocrate, ma non un despota
perché le sue prerogative sono stabilite e regolamentate per
legge.
• Egli è vincolato alla Legge e deve rispettarla.
• La maggior parte dei giuristi dell’epoca classica sostenne la
tradizione autoritaria, conservatrice e quietista, ma nella storia
dell’islam vi fu da sempre un’altra corrente di pensiero politico,
più attivista e radicale, di opposizione politica e, inevitabilmente,
religiosa.
• Entrambi le correnti di pensiero usano le vicende della vita del
Profeta (opposizione, lotta, migrazione, ritorno dalla periferia al
centro) come paradigma del giusto comportamento.
• A un governante giusto e legittimo il suddito deve obbedienza,
ma si pone, sin dai primi secoli dell’islam, la questione della
legittimità:
• quando un sovrano sale al potere legittimamente e quando
invece è un usurpatore?
• Il prototipo del governante legittimo è da sempre l’imām o
califfo, scelto dalla comunità, il cui governo deve essere
caratterizzato dalla giustizia (‘adl).
• Nella storia del pensiero politico si assiste a un
ridimensionamento del requisito della legittimità a favore di
quello della giustizia: se il sovrano è giusto, può essere
considerato legittimo.
• La contestazione ad un sovrano si fa non tanto sul modo in cui
ha acquisito il potere ma piuttosto sul modo in cui lo esercita.
• Nella storia dell’islam ricorrenti sono stati i momenti di rottura
(fitna, thawra, dawla).
• Il requisito della giustizia, con il passare dei secoli
e con le varie vicissitudini delle diverse società
islamiche, prese a divenire secondario e le
limitazioni imposte all’autocrazia del sovrano
diminuirono a favore della concezione sempre più
netta della necessità del dovere di obbedienza del
suddito.
• La paura della perdita di coesione sociale,
dell’anarchia, della disgregazione e della
debolezza politica di fronte alle minacce esterne
portò i giuristi a prediligere una versione quietista
della vita della comunità.
• La tirannide (istibdād) è comunque preferibile
all’anarchia (fitna).
Un nuovo pensiero politico islamico
Nei secoli delle conquiste e dello splendore politico, il pensiero
politico islamico si poneva il problema del trattamento dello
straniero in terra d’Islam e non del musulmano nella dār al-harb
(territori non musulmani).
Ma con l’XI secolo (inizio della Reconquista spagnola, perdita
della Sicilia a favore dei Normanni, inizio delle Crociate), poi con
le conquiste mongole e, infine, con la colonizzazione europea, la
questione di sempre più vaste comunità di musulmani che
vivevano sotto il dominio di cristiani impose ai giuristi nuovi
quesiti e la ricerca di inedite soluzioni.
In risposta alla colonizzazione, in particolare, il pensiero politico
islamico fu costretto ad adottare nuove categorie concettuali e un
nuovo lessico: i regimi contro cui si lottava non erano più infedeli
o dispotici ma erano stranieri o coloniali.
La lotta veniva condotta non in nome della religione, ma in nome
del nazionalismo (wataniyya), in uno spirito liberale assolutamente
nuovo per il pensiero islamico.
• Alla fine del XVIII secolo fanno la loro comparsa i
termini
“libertà”
(hurriyya),
“indipendenza”
(istiqlāl), “imperialismo”(imbiriāliyya).
• Nel secolo XIX vengono promulgate le prime
Costituzioni (molte delle quali effimere) nel mondo
musulmano: nel 1861 in Tunisia, nel 1876 in Turchia,
nel 1882 in Egitto, nel 1906 in Persia.
• I principi della dottrina classica occidentale - il
carattere contrattuale ed elettivo di poteri sovrani, il
principio della legittimità e della limitazione dei
poteri, i valori di giustizia e libertà - emersero come
temi fondamentali nel pensiero politico islamico,
fondendosi (a volte faticosamente) con le categorie
concettuali il pensiero tradizionale.
• Accanto alla sharī‘a emerse il termine qanūn, quel
sistema di leggi e regolamenti emanati dallo Stato,
più consoni alle esigenze della modernità.
A quest’epoca di grandi speranze ed entusiasmi seguì,
con le indipendenze nazionali del XX secolo, una fase
di crisi e delusione.
I governi emersi dalle lotte di indipendenza non furono
all’altezza delle aspettative, la situazione sociale ed
economica andò peggiorando, la libertà rimase
un’utopia e un numero sempre più alto di musulmani
si rifugiò, dagli anni Trenta del XX secolo, in una
mitica “età dell’oro”, quella della grandezza dell’islam
 nascita del pensiero fondamentalista (o integralista
o, meglio, radicalista).
Il linguaggio politico dell’Islam tradizionale acquista una
nuova valenza e un nuovo significato, nel tentativo di
realizzare quella che è stata chiamata “l’utopia dello
Stato islamico”, la realizzazione di società moderne
basate su legislazioni sciaraitiche.
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