Giornata di studio
Il sito web dei Comuni
Elementi per la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e
l’aggiornamento dei siti informatici istituzionali Linee guida e norme
tecniche.
Le linee guida e le norme tecniche per la
progettazione, la realizzazione e
l’aggiornamento dei siti web
Prof. Pasquale Luigi Di Viggiano
Lecce, 5 novembre 2010
Linee guida per i siti web della PA
• previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione 26
novembre 2009, n. 8
• intendono suggerire alle pubbliche
amministrazioni:
1. criteri e strumenti per la riduzione dei siti web
pubblici obsoleti
2. il miglioramento di quelli attivi, in termini di
principi generali, gestione e aggiornamento,
2
contenuti minimi.
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Riferimenti normativi generali
Norme
sui siti web
Norme sull’accessibilità
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Norme sui siti web

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



Linee guida per i siti web della PA - ottobre 2010 - art. 4 della Direttiva 8/09 del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Direttiva n. 8/2009 - Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità
dei servizi e delle informazioni on line al cittadino
2005, punto 1, lett. b) - “Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale.” G.U. 20
gennaio 2006, n. 16 PDF
Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica 27 luglio 2005 - “Direttiva per la qualità dei
servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti.” G.U. 18 ottobre 2005, n. 243
PDF
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, artt. 53 e 54 - “Codice
dell’amministrazione digitale.” G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.” G.U. 29
aprile 2006, n. 99 - Supplemento Ordinario n. 105 PDF
Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 18 dicembre 2003,
punto 3, lettera a) e punto 6 - “Linee guida in materia di digitalizzazione
dell’amministrazione per l’anno 2004.” G.U. 4 febbraio 2004, n. 28 PDF


Circolare AIPA 6 settembre 2001, n. 32 - “Criteri e strumenti per migliorare
l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.”
G.U. 14 settembre 2001, n. 214 PDF
Legge 7 giugno 2000, n. 150, artt. 1, 2 e 13 - “Disciplina delle attività di informazione
e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.” G.U. 13 giugno 2000, n. 136 PDF ”
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Norme sull’accessibilità
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

Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 - “Requisiti tecnici e
i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici.” G.U. 8 agosto 2005, n. 183 PDF
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 17, comma 1, lettera d) e art. 53 - “Codice
dell’amministrazione digitale.” G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.” G.U. 29 aprile 2006,
n. 99 - Supplemento Ordinario n. 105 PDF
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 - “Regolamento di
attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici.” G.U. 3 maggio 2005, n. 101 PDF
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici.” G.U. 17 gennaio 2004, n. 13 PDF
Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie18 dicembre 2003, punto 3,
lettera b) - “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione per l’anno 2004.” G.U.
4 febbraio 2004, n. 28 PDF
Circolare AIPA 6 settembre 2001, n. 32 - “Criteri e strumenti per migliorare l’accessibilità
dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.” G.U. 14 settembre 2001, n. 214
PDF
Circolare del Ministro per la funzione pubblica 13 marzo 2001, n. 3 - “Linee guida per
l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.” G.U. 19
marzo 2001, n. 65 PDF
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Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità
dei siti web delle PA

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
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

Dipartimento per la funzione pubblica - Circolare 13 marzo
2001, n. 3
Politica: L'utilizzo ottimale delle tecnologie di comunicazione e, in
particolare, di Internet, costituisce una esigenza strategica per le pubbliche
amministrazioni. La Rete è infatti un mezzo importante sia per accrescere
la produttività del lavoro all'interno degli uffici pubblici, sia per migliorare
la qualità dei servizi che essi devono offrire ai cittadini;
indirizzata a chiunque all'interno delle indicate amministrazioni abbia
responsabilità collegate alla progettazione, realizzazione e manutenzione di
sistemi informativi basati sulle tecnologie del Web
Riferimenti:
- Conferenza Ministeriale di Lisbona dell'Unione Europea del 20 marzo
2000
- Conferenza Ministeriale di Feira del 19 e 20 giugno 2000,
- Linee guida sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio Mondiale del Web
(W3C)
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Linee guida - obiettivi
 Obiettivo
della direttiva è fornire
indicazioni sugli aspetti più
importanti che riguardano le reali
fruizioni dei siti Web nelle
amministrazioni pubbliche, con
particolare riferimento al contesto
organizzativo, all'usabilità del Web,
all'accessibilità delle informazioni
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Il contesto organizzativo

L'attività di progettazione e di sviluppo del sito
deve essere opportunamente inserita nel contesto
organizzativo dell'amministrazione. Il Web è uno
strumento comunicativo in grado di modificare i
flussi informativi all'interno di una organizzazione e
tra essa e l'esterno.

Per questo motivo il Web dovrebbe essere
utilizzato per pubblicare tutta l'informazione di
rilevanza pubblica relativa alle attività generate
dall'amministrazione, provvedendo alla validazione
e al regolare aggiornamento delle informazioni. Le
informazioni obsolete sono inutili e danneggiano la
reputazione del sito Web, oltre che
dell'amministrazione che lo gestisce.
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L’usabilità
I
siti devono essere usabili.
l'usabilità del Web implica che le
informazioni debbano essere
organizzate e strutturate in
maniera da garantire la massima
fruibilità.
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L’accessibilità

I siti devono essere accessibili. Essi devono
essere progettati in modo da garantire la loro
consultazione anche da parte di individui affetti
da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati
dall'uso di strumenti con prestazioni limitate o
da condizioni ambientali sfavorevoli.

Articolo 6 - Logo attestante il
possesso del requisito di
accessibilità - Decreto 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità agli strumenti informatici.”
G.U. 8 agosto 2005, n. 183
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L’accessibilità

Invito ad attenersi alle regole riportate nell'Allegato
A entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
direttiva.

Si invitano, nel contempo, tutti coloro che sono in
condizione di applicare fin nei dettagli le linee guida
sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio
Mondiale del Web (W3C), con le procedure di
verifica in esse suggerite, a completare il progetto o
la ristrutturazione di un sito in tal senso, al fine di
raggiungere un livello superiore di accessibilità
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All. A - Regole di accessibilità
Organizzazione delle pagine
Immagini e animazioni
Mappe immagine
Componenti multimediali
Collegamenti ipertestuali (links)
Grafici e schemi
Componenti interattive (es. scripts,
applets , plug-ins
 "Frames"
 Verifica dell'accessibilità di una pagina







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Quando un sito e’ accessibile?
Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione Circolare 6 settembre 2001, n. 32
 2 - Linee guida e criteri per l’accessibilità dei siti web


Un "sito web accessibile" è un sito Internet
il cui contenuto informativo multimediale e
le cui procedure di interazione e navigazione
siano fruibili da utenti dotati di browser con
diverse configurazioni, che consentano di
disabilitare le funzioni di caricamento di
immagini, animazione, suono, colore,
temporizzazione e omettere l'uso di
visualizzatori addizionali.
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Quando un sito e’ accessibile?
Per rendere accessibile un sito web ci si deve
attenere alle seguenti indicazioni:
 A) struttura del sito
 - nel progettare il sito occorre prevedere
una struttura comprensibile, applicando quei
criteri di usabilità che prescrivono di evitare
l’affollamento di link e strutture di pagina e
di navigazione complesse;
 - il sito deve essere dotato di una mappa di
navigazione interattiva per migliorare la
comprensione della struttura e di un motore
di ricerca con controllo ortografico
incorporato;
 - è consigliabile mantenere una struttura
omogenea delle pagine;
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QUANDO UN SITO E’ ACCESSIBILE?

B) accessibilità
 è sconsigliabile il ricorso a versioni parallele (grafica,
solo testo, grandi caratteri, ecc.),
 nella realizzazione dei documenti, si devono ricercare
soluzioni che permettano la compresenza di
componenti orientate a diverse necessità degli utenti.
 si sconsiglia l’uso di figure di sfondo ad una pagina e
di testi realizzati in forma di immagine: una figura di
sfondo disturba la percezione del testo sovrapposto
da parte dei disabili cognitivi e degli ipovedenti e
un’immagine di testo non possiede flessibilità
sufficiente per adattarsi alle esigenze degli utenti
ipovedenti;
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QUANDO UN SITO E’ ACCESSIBILE?

c) formati e fruibilità delle informazioni
I nomi dei file e delle directory devono essere
compatibili con tutti i programmi di navigazione. I
formati dovrebbero essere accessibili e non
proprietari: HTML, RTF, testo. Se fossero necessari
altri formati, come PDF, GIF, JPG, sarebbe necessario
accompagnarli con una versione accessibile;
 si raccomanda l'uso di fogli di stile, in applicazione del
principio di separazione fra contenuto e
visualizzazione delle pagine.

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Comunicazione telematica della PA

L'art. 3 del CAD sancisce il principio generale in base al
quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di «richiedere»
e di «ottenere» l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e
con i gestori di pubblici servizi statali.

Il medesimo principio è ripreso anche dal decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n.
80 che, al comma 3-quater dell'art. 7, che stabilisce
l'obbligo per le amministrazioni statali di ricevere
nonché inviare, ove richiesto, in via telematica, nel
rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i
documenti e tutti gli atti relativi ad ogni
adempimento amministrativo.
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Caratteristiche dei siti
della PA
 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale.”
G.U. 16 maggio 2005, n. 112 – Supplemento Ordinario n. 93




Articolo 53 - Caratteristiche dei siti
Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti
telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata
usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione,
qualità, omogeneità ed interoperabilità.
Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione
e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie
locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al 18
comma 1.
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Contenuto dei siti
Articolo 54 - Contenuto dei siti
delle pubbliche amministrazioni
 I siti delle pubbliche amministrazioni
centrali contengono necessariamente i
seguenti dati pubblici:

◦ A) l'organigramma, l'articolazione degli uffici,
le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun
ufficio anche di livello dirigenziale non
generale, nonché il settore dell'ordinamento
giuridico riferibile all'attività da essi svolta,
corredati dai documenti anche normativi di
riferimento;
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CONTENUTO DEI SITI

Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni
─ B)
l'elenco delle tipologie di procedimento
svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale
non generale,
─ il termine per la conclusione di ciascun
procedimento ed ogni altro termine
procedimentale,
─ il nome del responsabile e l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale,
─ nonché dell'adozione del provvedimento
finale, come individuati ai sensi degli articoli
2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
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CONTENUTO DEI SITI

Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni
◦ le scadenze e le modalità di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
◦ l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di
una casella di posta elettronica certificata di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68;
◦ le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di
informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7
giugno 2000, n. 150;
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21
CONTENUTO DEI SITI

Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni
 l'elenco di tutti i bandi di gara e di
concorso;
 l'elenco dei servizi forniti in rete
già disponibili e dei servizi di
futura attivazione, indicando i
tempi previsti per l'attivazione
medesima.
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CONTENUTO DEI SITI
Articolo
54 - Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni
Le amministrazioni che già dispongono di propri siti
realizzano quanto previsto dal comma 1 entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e
senza necessità di autenticazione informatica.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono che
le informazioni contenute sui siti siano
conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi
originali dei quali si fornisce comunicazione
tramite il sito.
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Servizi sul web










» Biometria
» RFID
» Voice Over IP
» M-government
» Tv Digitale Terrestre (T-gov)
» WEB Tv
» Lo sportello del Contribuente
» Il Sistema Turistico Territoriale Puglia
Firma digitale
PEC
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Il modello di e-government della P.A.
25
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La qualità
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO PER
L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 27 luglio 2005 - Qualità dei
servizi on line e misurazione della
soddisfazione degli utenti.
(G.U. 18 ottobre 2005, n. 243)
26
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26
La qualità dei siti e dei portali

L'adozione di una strategia di erogazione dei
servizi volta ad estendere la fruizione attraverso
il canale web impone alle amministrazioni una
particolare attenzione nella progettazione dei
siti e dei portali; essi, infatti, vengono a
configurarsi come «sportelli virtuali», e cioè
punto di accoglienza e di accesso per un bacino
di utenza potenzialmente, ed auspicabilmente,
molto più esteso e diversificato di quello di
qualunque sportello tradizionale
27
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Livello di gradimento

Il loro livello di gradimento, se positivo,
rappresenta la condizione necessaria
affinché l'interesse degli utenti di internet
si trasferisca sui servizi da essi indirizzati
e conseguentemente si concretizzino i
positivi ritorni pianificati.
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La qualità dei siti e dei portali – Caratteristiche

a. accesso ai servizi strutturato secondo il punto di vista dei

b. percorsi brevi, omogenei e facilmente individuabili;

c. presenza di una mappa del sito chiara e sempre aggiornata;

d. disponibilità di funzioni di ricerca semplici ed efficaci;

e. aggregazione organica e coerente di informazioni e servizi,
correlati fra loro per tematica o finalità, con la possibilità di accesso
diretto dall'uno all'altro.

Poiché é impossibile, per quanto si vogliano prevedere i bisogni
dell'utenza, cogliere a priori ogni tipo di esigenza, é necessario che
nel portale vengano previsti, e chiaramente evidenziati, spazi per il
contatto diretto attraverso indirizzi di posta elettronica o
numeri verdi.
segmenti di utenza ai quali si rivolgono;
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29
La qualità dei servizi on-line.
 Per quanto riguarda i servizi informativi
on-line, che al momento costituiscono la
parte preponderante dell'offerta, occorre
che l'informazione resa sia:
a. referenziata;
b. completa;
c. strutturata;
d. comprensibile;
e. aggiornata;
f. uniforme su tutti i canali.
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Pasquale Luigi Di Viggiano
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La qualità dei servizi on-line - opportunità
 Pertanto é opportuno:
◦ a. evidenziare chiaramente l'identità del soggetto pubblico
responsabile dell'informazione, in quanto, stante l'istituzionalità
del servizio, va garantita la fonte e la correttezza dei contenuti; a
tal fine, nel caso di servizi erogati attraverso web, si richiama
l'importanza dell'utilizzo del dominio «.gov.it», e del rispetto
delle procedure per l'acquisizione ed il mantenimento del
dominio medesimo, disponibili sul sito del CNIPA;
◦ b. per i servizi on-line disponibili su web, creare percorsi di
navigazione sufficientemente brevi, anche per l'accesso a
documenti ponderosi e complessi, e prevedere link,
immediatamente attivabili, ad atti presupposti o correlati;
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31
La qualità dei servizi on-line.

Pertanto é opportuno:
◦ c. introdurre «abstract» che evidenzino chiaramente, e con
linguaggio di uso comune, le finalità e gli ambiti di applicazione
dei documenti pubblicati;
◦ d. attivare adeguate procedure organizzative che assicurino la
tempestiva comunicazione di eventuali modifiche da parte degli
uffici competenti;
◦ e. in un approccio multicanale, non duplicare i dati relativi ad uno
stesso servizio e le relative piattaforme utilizzate (prevedendo
invece un unico database per la gestione delle informazioni), in
modo da garantire sia alla pubblica amministrazione che
all'utente la possibilità di accedere alle stesse informazioni a
prescindere dal canale utilizzato.
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La direttiva n. 8/2009
DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE PER LA RIDUZIONE
DEI SITI WEB DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
DEI SERVIZI E DELLE NFORMAZIONI
ON LINE AL CITTADINO

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Pasquale Luigi Di Viggiano
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33
Realizzazione dei siti web delle pubbliche
amministrazioni
Sinora la realizzazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni
è nata dalla iniziativa dei singoli enti con modalità spesso
eterogenee:
 registrazione e creazione dei siti web per specifici progetti/iniziative non
correlati ai siti principali delle pubbliche amministrazioni;
 permanenza dei siti web anche dopo la chiusura del progetto/iniziativa;
 riconoscibilità non immediata della natura, pubblica o privata, del sito web;
 identificabilità non immediata dell'Amministrazione che ha realizzato il sito
web;
 assenza di regole e di criteri per il trattamento dei contenuti da dichiarare
obsoleti, in modo tale da garantire agli utenti internet la disponibilità, anche
attraverso motori di ricerca, di contenuti validi e aggiornati.
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Pasquale Luigi Di Viggiano
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Il dominio
".gov.it"
 Fondamentale fissare i criteri di riconoscibilità, di

aggiornamento, di usabilità e di accessibilità e
individua con ".gov.it" il dominio di aggregazione
di siti e portali delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto le pubbliche amministrazioni sono
tenute a provvedere all'iscrizione al dominio
".gov.it" dei siti che intendono mantenere attivi. La
registrazione dei siti web delle pubbliche
amministrazioni al dominio ".gov.it" sarà
l'occasione per iniziare a razionalizzare e ridurre,
in maniera consistente, il numero dei siti web
pubblici.
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Obiettivi
sviluppare, promuovere e diffondere nelle PA un
processo volto a fornire, attraverso i propri siti
web, un accesso diretto, semplificato e
qualitativamente valido alle informazioni e ai
servizi resi all'utenza, migliorandone la fruibilità
 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di
rendere identificabili i propri siti istituzionali,
eliminando al contempo gli innumerevoli siti
registrati, attivati e non più aggiornati affinché non
siano raggiungibili dai cittadini né direttamente, né
per il tramite dei motori di ricerca

5/11/2010
Pasquale Luigi Di Viggiano
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Azioni per la qualità dei siti web
◦ promuove l'utilizzo delle Linee Guida e ne produce una revisione con
frequenza almeno annuale, previa consultazione pubblica tramite il sito
istituzionale www.innovazionepa.gov.it;
◦ pubblica, sul proprio sito istituzionale www.innovazionepa.gov.it, un
"Vademecum", ovvero una guida organica sulle modalità di riduzione,
gestione, sviluppo e diffusione dei siti web della pubblica amministrazione
e ne assicura l'aggiornamento continuo anche attraverso il contributo
delle amministrazioni centrali e locali;
◦ svolge le funzioni di monitoraggio dei siti pubblici al fine di valutare
periodicamente l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, la loro qualità e, anche
sulla base delle valutazioni dei cittadini, segnala le migliori pratiche e le
necessità di miglioramento, avvalendosi in particolare delle risultanze del
sistema delle segnalazioni dei cittadini implementato sul sito
www.accessibile.gov.it;
◦ attiva community tematiche tra le pubbliche amministrazioni centrali e
locali;
5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano
37
Linee guida per i siti web della PA
Ottobre 2010
Linee guida per i siti web della PA

1.
2.
3.
Le Linee guida comprendono i criteri e gli
strumenti per assicurare la riduzione dei
siti pubblici obsoleti ed il miglioramento
di quelli attivi in termini di:
principi generali;
gestione ed aggiornamenti;
contenuti minimi.
5/11/2010
Pasquale Luigi Di Viggiano
39
Registrazione e certificazione dei siti
web
Le pubbliche amministrazioni che si iscrivono
al dominio ".gov.it“ certificano che le
informazioni ed i servizi offerti ai cittadini ed
alle imprese dai propri siti web:
sono chiaramente presentati, raggruppati in modo organico e
facilmente raggiungibili dalla pagina web principale e che saranno
adeguati alle caratteristiche fissate dalle linee guida.
 Le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare successivamente
l'elenco dei siti web che intendono dismettere.


Le pubbliche amministrazioni individuano
uno o più responsabili del procedimento di
pubblicazione di contenuti sui siti internet di
propria competenza.
5/11/2010
Pasquale Luigi Di Viggiano
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Linee guida per i siti web della pa - 9
marzo 2010
Le Linee guida, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8,
intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti
per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di
quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento,
contenuti minimi.
 Il documento delinea gli aspetti fondamentali del processo di
miglioramento continuo dei servizi e delle informazioni rivolte al
cittadino, attraverso la comunicazione via Internet, che devono
contraddistinguere l’azione di ogni pubblica amministrazione.
 Sono indirizzate a tutte le pubbliche amministrazioni e intendono
41
rappresentare uno strumento il più possibile agile e fruibile, ad uso
non esclusivo degli “addetti ai lavori”5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano
41

Prima sezione

La prima sezione definisce i destinatari
delle Linee guida e illustra sinteticamente
i riferimenti normativi più rilevanti,
richiamando i principi generali ai quali
devono attenersi le amministrazioni
pubbliche nella attuazione degli indirizzi
contenuti nella Direttiva n. 8/2009.
42
5/11/2010
Pasquale Luigi Di Viggiano
42
Seconda sezione
 La
seconda sezione identifica i
possibili interventi da realizzare, sulla
base delle diverse tipologie di siti
web pubblici.
43
5/11/2010
Pasquale Luigi Di Viggiano
43
Terza sezione

La terza sezione è dedicata al processo
di razionalizzazione dei contenuti e di
riduzione dei siti web obsoleti, con lo
scopo di fornire uno schema logico di
partenza attraverso cui ogni pubblica
amministrazione può pianificare le attività
necessarie.
44
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Pasquale Luigi Di Viggiano
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Quarta sezione

La quarta sezione propone criteri di
indirizzo per accompagnare le pubbliche
amministrazioni nel percorso di
miglioramento costante della qualità dei
propri siti web, richiamando principi
chiave, requisiti essenziali e processi
fondamentali
45
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Pasquale Luigi Di Viggiano
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Quinta sezione
 La
quinta sezione indica criteri
e strumenti per il trattamento
dei dati e della documentazione
pubblica.
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Sesta sezione

La sesta sezione illustra orientamenti e principi
generali utili a fornire elementi di indirizzo per le
pubbliche amministrazioni che vorranno confrontarsi
su temi innovativi come la valutazione da parte degli
utenti, le rilevazioni di qualità attraverso il benchmark
tra amministrazioni, il confronto e l’interazione dei
cittadini.
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Appendici
Appendice A1 - Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici – Descrive
in dettaglio un insieme di contenuti minimi che un sito istituzionale pubblico deve
necessariamente presentare.
 Appendice A2 - Componenti funzionali per la costruzione dei siti web
delle PA - Suggerisce un modello per la strutturazione dei siti web pubblici,
distinguendo tra le differenti tipologie di servizi, con lo scopo di fornire alle
pubbliche amministrazioni criteri per l’individuazione delle categorie applicabili al
proprio dominio.
 Appendice A3 - Criteri per lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA
– Fornisce raccomandazioni per la realizzazione e la gestione dei siti web delle
pubbliche amministrazioni, proponendo l’adozione di un approccio metodologico
basato sul ciclo di vita di un progetto.
 Appendice A4 - Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti
web delle PA – Specifica il ruolo della figura a cui, all’interno
dell’amministrazione, è attribuita la responsabilità del procedimento di
pubblicazione dei contenuti del sito, delineandone funzioni e compiti, in
coordinamento con altre risorse strategiche.

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DESTINATARI
Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ovvero
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane,
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende
e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 49
e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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NORMATIVA
Il testo normativo che riunisce i principi alla base dell’Amministrazione
digitale è il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), considerato nella
versione del testo integrato che comprende:
1. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16
maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 "Codice dell'amministrazione digitale"; §
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, pubblicato in G.U. del 29 aprile
2006, n. 99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione
digitale";
2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico
di connettività previste dall'art. 71, comma 1-bis del Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;
3. Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio
2009, n. 2 che ha introdotto modifiche al CAD;
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4. Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2
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Normativa
Principi dell'Amministrazione digitale
 il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), considerato
nella versione del testo integrato
 articolo 52: accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni;
 articolo 53: caratteristiche dei siti;
 articolo 54: contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;
 articolo 55: consultazione delle iniziative normative del Governo;
 articolo 56: dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado;
 articolo 57: moduli e formulari.
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La Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie
18 novembre 2005
“Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale” ha definito i criteri
e le azioni concrete da attuare nelle pubbliche amministrazioni per
realizzare i principi del "Codice dell'Amministrazione digitale".

La Direttiva regolamenta diversi aspetti dell’attività amministrativa ed in
particolare:
 la comunicazione telematica tra pubblica amministrazione e cittadini:
1.
comunicazione esterna e posta elettronica;
2. servizi telematici di informazione preventiva;
 la comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni;
 la Carta Nazionale dei Servizi;
 le transazioni economiche on line;
 la conferenza di servizi on line;
 la sicurezza dei sistemi informativi;
 le strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.
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INTERVENTI DA REALIZZARE
I siti web della pubblica amministrazione devono
porsi, come obiettivo primario, quello di offrire
all’utenza cui si rivolgono servizi, sia di tipo
informativo che transazionale, rispondenti a
caratteristiche di qualità sinteticamente esprimibili in:
1.accertata utilità;
2.semplificazione dell’interazione tra amministrazione
ed utenza;
3. trasparenza dell’azione amministrativa;
4.facile reperibilità e fruibilità dei contenuti;
5. costante aggiornamento.
53
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TIPOLOGIA DEI SITI WEB DELLA PA E LIVELLI
D’INTERATTIVITÀ
Due macrotipologie di siti pubblici:
1. siti istituzionali che si pongono come obiettivo prioritario
quello di presentare una istituzione pubblica (Ministero, Ente
pubblico non economico, Regione, Ente locale, ecc.),
descrivendone l’organizzazione, i compiti, i servizi relativi ad
atti e procedimenti amministrativi di competenza;
2. siti tematici che vengono realizzati, anche in collaborazione
tra più amministrazioni, con una specifica finalità quale: − la
presentazione di un progetto; − la presentazione di un evento;
− l’erogazione di un particolare servizio; − la focalizzazione di
54
un’area di interesse.
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INDICATORI
•Attività di raccolta delle informazioni finalizzata a:
•realizzare una mappa di tutti i siti web afferenti alla
propria amministrazione;
•Predisporre, per ogni sito web, una scheda che
includa un insieme minimo di elementi conoscitivi:
o la descrizione degli obiettivi e della storia del sito;
•Alcuni indicatori chiave quali:
1.
2.
3.
4.
lo stato di aggiornamento dei contenuti;
gli accessi unici e le pagine lette;
la soddisfazione dell’utente;
i dati di costo (investimento, costi correnti, risorse umane).
55
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SITUAZIONI
•Caso A - sito da mantenere: il sito risponde positivamente alla
valutazione e non richiede interventi di riduzione.
•Caso B - sito da razionalizzare: il sito non risponde positivamente
alla valutazione, ma sussistono gli obiettivi e le condizioni che hanno
portato alla sua realizzazione ed è necessaria una revisione dei
contenuti o dell'architettura informativa o del nome di dominio.
•Caso C - sito da dismettere: il sito non risponde positivamente alla
valutazione e non sussistono gli obiettivi iniziali o le condizioni che
hanno portato alla sua realizzazione. Conseguentemente, deve essere
dismesso, trasferendo o archiviando i contenuti.
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•Appendice “Criteri per lo sviluppo e la gestione dei siti web delle
PA”
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AZIONI
•Effettuare un controllo dei contenuti pubblicati
•Identificare i collegamenti chiave del sito web
•Identificare e gestire i contenuti che non devono
più essere raggiungibili e i contenuti che devono
essere spostati in un archivio storico
•Migrare i contenuti da conservare on line
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AZIONI PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI SITI WEB
•Iscrizione al dominio “.gov.it
•Gestione della migrazione al dominio “.gov.it
•Trasparenza e contenuti minimi dei siti istituzionali
pubblici
•Contenuti minimi dei siti tematici pubblici
•Aggiornamento e visibilità dei contenuti
•. Aggiornamento
•Visibilità
•Accessibilità e usabilità
•Requisiti per l'accessibilità
•Indirizzi sul design e usabilità
•Accesso ai servizi on line
•Policy
•Dati per il monitoraggio..
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PRINCIPI
•Accessibilità
•Trasparenza e partecipazione attiva del
cittadino
•Privacy
•Qualità del web
•Comunicazione pubblica
•Normativa regionale
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Accessibilità






Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), recante “Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha
introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di siti web
accessibili.
L’accessibilità è definita come “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.
Successivamente sono stati emanati i regolamenti attuativi:
D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge
Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i diversi
livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici;
Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le "Regole tecniche
disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni
disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software
didattico da parte degli alunni disabili.
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Trasparenza e partecipazione attiva del
cittadino

La partecipazione del cittadino alla vita
democratica è un principio che discende
direttamente dal diritto di sovranità popolare e
dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla
normativa europea. Alcune azioni dell’Unione,
quali la "Carta europea dei diritti dell'uomo
nella città" (2000) e l'Agenda della conferenza di
Fuerteventura, "Sviluppo della cittadinanza
democratica e di una leadership
responsabile a livello locale" (2002),
sostengono la partecipazione diretta dei cittadini
e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra
pubblica amministrazione e cittadini.
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Privacy





La regolamentazione in materia di privacy è definita dal Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (c.d.
Codice della Privacy), in vigore dal 1 gennaio 2004 che, in materia informatica,
prevede il rispetto di alcune misure minime di sicurezza.
Aggiornato dai seguenti provvedimenti normativi:
Legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto
legge 25 giugno 2008,n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, "Attuazione della Direttiva
2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la Direttiva 2002/58/CE";
Legge 18 marzo 2008,n. 48, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre
2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
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Pasquale Luigi Di Viggiano
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Qualità del web
Direttiva 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
introduce il tema delle indagini di custumer satisfaction
 Direttiva27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la misurazione della
soddisfazione degli utenti.
 Inoltre, la Direttiva statuisce la priorità del canale web rispetto agli altri
individuati, ritenendo che:
 si tratti del canale più utilizzato per l'erogazione di servizi istituzionali;
 sfrutti pienamente le tecnologie disponibili;
 sia un "punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente,
e auspicabilmente, molto più esteso e diversificato di quello di qualunque
sportello tradizionale";
 possa diventare elemento di promozione per gli altri canali;
 consenta di effettuare rilevazioni sulla soddisfazione dell'utente direttamente
(tramite survey) e indirettamente, tramite l'analisi del suo comportamento.

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Pasquale Luigi Di Viggiano
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Comunicazione pubblica


Il testo fondamentale che norma la materia della comunicazione
pubblica è la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed il
regolamento attuativo contenuto nella Direttiva P.C.M. 21
settembre 2000 sul programma delle iniziative di informazione e
comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato che, nel
definire i principi e le modalità cui devono attenersi le amministrazioni
per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa, prevede chele pubbliche
amministrazioni siano dotate di uno strumento essenziale per
migliorare le relazioni con i cittadini, elevando gli standard qualitativi
della comunicazione sia interna che esterna.
Gli strumenti previsti dalla Legge per la comunicazione istituzionale
rivolta a cittadini ed imprese prevedono: l’ufficio stampa, l’ufficio
relazioni con il pubblico (URP) ed “analoghe strutture”. Le strutture
analoghe previste richiamano i nuovi mezzi di comunicazione messi a
disposizione dalla tecnologia: siti web, portali, newsletter.
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Pasquale Luigi Di Viggiano
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Tipologia dei siti web della PA e livelli
d’interattività
Due macrotipologie di siti pubblici:
siti istituzionali che si pongono come obiettivo prioritario quello di
presentare una istituzione pubblica (Ministero, Ente pubblico non economico,
Regione, Ente locale, ecc.), descrivendone l’organizzazione, i compiti, i servizi
relativi ad atti e procedimenti amministrativi di competenza;
siti tematici che vengono realizzati, anche in collaborazione tra più
amministrazioni, con una specifica finalità quale, a titolo esemplificativo:

− la presentazione di un progetto;
− la presentazione di un evento;
− l’erogazione di un particolare servizio;
− la focalizzazione di un’area di interesse.
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Pasquale Luigi Di Viggiano
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Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti
web della PA
I ruoli sono elencati e descritti separatamente,
sebbene un singolo dipendente ne possa ricoprire
più di uno contemporaneamente in funzione delle
dimensioni e della complessità sia del sito sia
dell’amministrazione.
 Tre sono, essenzialmente, gli ambiti professionali
coinvolti quando si realizzano e gestiscono siti
web:
1.
quello legato alle competenze tecnologiche
nell’ICT;
2. quello legato alle competenze editoriali;
3.
quello legato all’organizzazione, gestione e
conservazione dell'informazione.

5/11/2010
Pasquale Luigi Di Viggiano
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a) Responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti sul sito





Ogni Amministrazione deve costantemente assicurare la
qualità dei contenuti presenti nei siti di cui è responsabile, in
termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento.
Il responsabile deve:
garantire una gestione coordinata sia dei contenuti e delle
informazioni on line, sia dei processi redazionali
dell’Amministrazione.
raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un
contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle
informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei
provvedimenti originali.
è individuato tra i dipendenti dell’amministrazione e, nel caso
non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura
organizzativa dell’Amministrazione che ne assume
automaticamente la funzione.
5/11/2010
Pasquale Luigi Di Viggiano
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b) Responsabile dell'accessibilità informatica
Il DPR 1 marzo 2005 n.75 (art. 9) individua la figura
del responsabile dell'accessibilità informatica tra il
personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in
servizio presso l'amministrazione stessa, la cui
funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta
dal responsabile dei sistemi informativi.
 Il responsabile dell'accessibilità informatica costituisce
il punto di riferimento dell'amministrazione per tutte
le iniziative connesse al rispetto della Legge 9 gennaio
2004, n. 4 e dei successivi decreti attuativi.
 È la figura coinvolta nella procedura di valutazione
diretta ad assicurare il costante livello di accessibilità
e di fruibilità del sito.

5/11/2010
Pasquale Luigi Di Viggiano
68
c) Responsabile dei sistemi informativi

Il Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 istituisce, per le
Amministrazioni centrali dello Stato, la figura del responsabile
dei sistemi informativi da individuarsi tra il personale
appartenente alla qualifica dirigenziale di livello generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, di livello
immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi
informativi automatizzati. Il responsabile dei sistemi
informativi cura i rapporti dell'amministrazione di
appartenenza con il DigitPA e assume la responsabilità per i
risultati conseguiti nella medesima amministrazione con
l'impiego delle tecnologie informatiche. Inoltre, contribuisce
alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette al
DigitPA la relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo
dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie
impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane
utilizzate e dei benefici conseguiti.
5/11/2010
Pasquale Luigi Di Viggiano
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d) Capo Ufficio stampa
Istituito dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo
Ufficio stampa cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di
trasparenza, chiarezza e tempestività delle
comunicazioni da fornire nelle materie di interesse
dell'amministrazione e può assumere anche il ruolo di
responsabile della redazione del sito web istituzionale.
 Ha il compito di organizzare, in modo coerente le
finalità e la strategia dell'amministrazione,
l'informazione verso i media, verso le altre istituzioni
e verso gli utenti dei servizi, ed è responsabile di tutti
i flussi informativi (pubblicità, messaggi istituzionali,
ecc.) interni ed esterni dell'amministrazione.

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Pasquale Luigi Di Viggiano
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e) Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico
L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) viene istituito con l’art. 12 del
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 11, del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
 In seguito, la Legge 150/2000 individua in tale Ufficio la struttura preposta
alla comunicazione verso i cittadini e le associazioni. L'URP deve infatti
garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione; agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e
l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime; promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione
telematica e coordinare le reti civiche; attuare, mediante l'ascolto dei
cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei
servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; garantire la
reciproca informazione fra l'Ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre
strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni
con il pubblico delle arie amministrazioni. Il responsabile dell'URP, oltre a
garantire le funzioni proprie della struttura, deve, ai sensi della Direttiva del
Ministro della funzione pubblica del 7 febbraio 2002, concorrere alla
individuazione di soluzioni atte a garantire il raccordo operativo con
l'Ufficio stampa e con il Portavoce, se presente all’interno dell’Ente, per
massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle risorse impiegate.

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Pasquale Luigi Di Viggiano
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“La sanità digitale” Prof. Pasquale Luigi Di Viggiano