Giornata di studio Il sito web dei Comuni Elementi per la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dei siti informatici istituzionali Linee guida e norme tecniche. Le linee guida e le norme tecniche per la progettazione, la realizzazione e l’aggiornamento dei siti web Prof. Pasquale Luigi Di Viggiano Lecce, 5 novembre 2010 Linee guida per i siti web della PA • previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8 • intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni: 1. criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti 2. il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento, 2 contenuti minimi. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 2 Riferimenti normativi generali Norme sui siti web Norme sull’accessibilità 3 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 3 Norme sui siti web Linee guida per i siti web della PA - ottobre 2010 - art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Direttiva n. 8/2009 - Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino 2005, punto 1, lett. b) - “Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale.” G.U. 20 gennaio 2006, n. 16 PDF Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro per la funzione pubblica 27 luglio 2005 - “Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti.” G.U. 18 ottobre 2005, n. 243 PDF Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, artt. 53 e 54 - “Codice dell’amministrazione digitale.” G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93 Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.” G.U. 29 aprile 2006, n. 99 - Supplemento Ordinario n. 105 PDF Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 18 dicembre 2003, punto 3, lettera a) e punto 6 - “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione per l’anno 2004.” G.U. 4 febbraio 2004, n. 28 PDF Circolare AIPA 6 settembre 2001, n. 32 - “Criteri e strumenti per migliorare l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.” G.U. 14 settembre 2001, n. 214 PDF Legge 7 giugno 2000, n. 150, artt. 1, 2 e 13 - “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.” G.U. 13 giugno 2000, n. 136 PDF ” 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 4 4 Norme sull’accessibilità Decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 - “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici.” G.U. 8 agosto 2005, n. 183 PDF Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 17, comma 1, lettera d) e art. 53 - “Codice dell’amministrazione digitale.” G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93 Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.” G.U. 29 aprile 2006, n. 99 - Supplemento Ordinario n. 105 PDF Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 - “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.” G.U. 3 maggio 2005, n. 101 PDF Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.” G.U. 17 gennaio 2004, n. 13 PDF Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie18 dicembre 2003, punto 3, lettera b) - “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione per l’anno 2004.” G.U. 4 febbraio 2004, n. 28 PDF Circolare AIPA 6 settembre 2001, n. 32 - “Criteri e strumenti per migliorare l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.” G.U. 14 settembre 2001, n. 214 PDF Circolare del Ministro per la funzione pubblica 13 marzo 2001, n. 3 - “Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.” G.U. 19 marzo 2001, n. 65 PDF 5 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 5 Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle PA Dipartimento per la funzione pubblica - Circolare 13 marzo 2001, n. 3 Politica: L'utilizzo ottimale delle tecnologie di comunicazione e, in particolare, di Internet, costituisce una esigenza strategica per le pubbliche amministrazioni. La Rete è infatti un mezzo importante sia per accrescere la produttività del lavoro all'interno degli uffici pubblici, sia per migliorare la qualità dei servizi che essi devono offrire ai cittadini; indirizzata a chiunque all'interno delle indicate amministrazioni abbia responsabilità collegate alla progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi basati sulle tecnologie del Web Riferimenti: - Conferenza Ministeriale di Lisbona dell'Unione Europea del 20 marzo 2000 - Conferenza Ministeriale di Feira del 19 e 20 giugno 2000, - Linee guida sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio Mondiale del Web (W3C) 6 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 6 Linee guida - obiettivi Obiettivo della direttiva è fornire indicazioni sugli aspetti più importanti che riguardano le reali fruizioni dei siti Web nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al contesto organizzativo, all'usabilità del Web, all'accessibilità delle informazioni 7 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 7 Il contesto organizzativo L'attività di progettazione e di sviluppo del sito deve essere opportunamente inserita nel contesto organizzativo dell'amministrazione. Il Web è uno strumento comunicativo in grado di modificare i flussi informativi all'interno di una organizzazione e tra essa e l'esterno. Per questo motivo il Web dovrebbe essere utilizzato per pubblicare tutta l'informazione di rilevanza pubblica relativa alle attività generate dall'amministrazione, provvedendo alla validazione e al regolare aggiornamento delle informazioni. Le informazioni obsolete sono inutili e danneggiano la reputazione del sito Web, oltre che dell'amministrazione che lo gestisce. 8 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 8 L’usabilità I siti devono essere usabili. l'usabilità del Web implica che le informazioni debbano essere organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità. 9 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 9 L’accessibilità I siti devono essere accessibili. Essi devono essere progettati in modo da garantire la loro consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati dall'uso di strumenti con prestazioni limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli. Articolo 6 - Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità - Decreto 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici.” G.U. 8 agosto 2005, n. 183 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 10 10 L’accessibilità Invito ad attenersi alle regole riportate nell'Allegato A entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva. Si invitano, nel contempo, tutti coloro che sono in condizione di applicare fin nei dettagli le linee guida sull'accessibilità dei siti Web del Consorzio Mondiale del Web (W3C), con le procedure di verifica in esse suggerite, a completare il progetto o la ristrutturazione di un sito in tal senso, al fine di raggiungere un livello superiore di accessibilità 11 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 11 All. A - Regole di accessibilità Organizzazione delle pagine Immagini e animazioni Mappe immagine Componenti multimediali Collegamenti ipertestuali (links) Grafici e schemi Componenti interattive (es. scripts, applets , plug-ins "Frames" Verifica dell'accessibilità di una pagina 12 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 12 Quando un sito e’ accessibile? Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione Circolare 6 settembre 2001, n. 32 2 - Linee guida e criteri per l’accessibilità dei siti web Un "sito web accessibile" è un sito Internet il cui contenuto informativo multimediale e le cui procedure di interazione e navigazione siano fruibili da utenti dotati di browser con diverse configurazioni, che consentano di disabilitare le funzioni di caricamento di immagini, animazione, suono, colore, temporizzazione e omettere l'uso di visualizzatori addizionali. 13 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 13 Quando un sito e’ accessibile? Per rendere accessibile un sito web ci si deve attenere alle seguenti indicazioni: A) struttura del sito - nel progettare il sito occorre prevedere una struttura comprensibile, applicando quei criteri di usabilità che prescrivono di evitare l’affollamento di link e strutture di pagina e di navigazione complesse; - il sito deve essere dotato di una mappa di navigazione interattiva per migliorare la comprensione della struttura e di un motore di ricerca con controllo ortografico incorporato; - è consigliabile mantenere una struttura omogenea delle pagine; 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 14 14 QUANDO UN SITO E’ ACCESSIBILE? B) accessibilità è sconsigliabile il ricorso a versioni parallele (grafica, solo testo, grandi caratteri, ecc.), nella realizzazione dei documenti, si devono ricercare soluzioni che permettano la compresenza di componenti orientate a diverse necessità degli utenti. si sconsiglia l’uso di figure di sfondo ad una pagina e di testi realizzati in forma di immagine: una figura di sfondo disturba la percezione del testo sovrapposto da parte dei disabili cognitivi e degli ipovedenti e un’immagine di testo non possiede flessibilità sufficiente per adattarsi alle esigenze degli utenti ipovedenti; 15 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 15 QUANDO UN SITO E’ ACCESSIBILE? c) formati e fruibilità delle informazioni I nomi dei file e delle directory devono essere compatibili con tutti i programmi di navigazione. I formati dovrebbero essere accessibili e non proprietari: HTML, RTF, testo. Se fossero necessari altri formati, come PDF, GIF, JPG, sarebbe necessario accompagnarli con una versione accessibile; si raccomanda l'uso di fogli di stile, in applicazione del principio di separazione fra contenuto e visualizzazione delle pagine. 16 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 16 Comunicazione telematica della PA L'art. 3 del CAD sancisce il principio generale in base al quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di «richiedere» e di «ottenere» l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali. Il medesimo principio è ripreso anche dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 che, al comma 3-quater dell'art. 7, che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni statali di ricevere nonché inviare, ove richiesto, in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 17 17 Caratteristiche dei siti della PA Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale.” G.U. 16 maggio 2005, n. 112 – Supplemento Ordinario n. 93 Articolo 53 - Caratteristiche dei siti Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al 18 comma 1. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 18 Contenuto dei siti Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: ◦ A) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; 19 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 19 CONTENUTO DEI SITI Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni ─ B) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, ─ il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, ─ il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, ─ nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 20 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 20 CONTENUTO DEI SITI Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni ◦ le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; ◦ l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; ◦ le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 21 21 CONTENUTO DEI SITI Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima. 22 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 22 CONTENUTO DEI SITI Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 23 23 Servizi sul web » Biometria » RFID » Voice Over IP » M-government » Tv Digitale Terrestre (T-gov) » WEB Tv » Lo sportello del Contribuente » Il Sistema Turistico Territoriale Puglia Firma digitale PEC 24 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 24 Il modello di e-government della P.A. 25 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 25 La qualità PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE DIRETTIVA 27 luglio 2005 - Qualità dei servizi on line e misurazione della soddisfazione degli utenti. (G.U. 18 ottobre 2005, n. 243) 26 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 26 La qualità dei siti e dei portali L'adozione di una strategia di erogazione dei servizi volta ad estendere la fruizione attraverso il canale web impone alle amministrazioni una particolare attenzione nella progettazione dei siti e dei portali; essi, infatti, vengono a configurarsi come «sportelli virtuali», e cioè punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente, ed auspicabilmente, molto più esteso e diversificato di quello di qualunque sportello tradizionale 27 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 27 Livello di gradimento Il loro livello di gradimento, se positivo, rappresenta la condizione necessaria affinché l'interesse degli utenti di internet si trasferisca sui servizi da essi indirizzati e conseguentemente si concretizzino i positivi ritorni pianificati. 28 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 28 La qualità dei siti e dei portali – Caratteristiche a. accesso ai servizi strutturato secondo il punto di vista dei b. percorsi brevi, omogenei e facilmente individuabili; c. presenza di una mappa del sito chiara e sempre aggiornata; d. disponibilità di funzioni di ricerca semplici ed efficaci; e. aggregazione organica e coerente di informazioni e servizi, correlati fra loro per tematica o finalità, con la possibilità di accesso diretto dall'uno all'altro. Poiché é impossibile, per quanto si vogliano prevedere i bisogni dell'utenza, cogliere a priori ogni tipo di esigenza, é necessario che nel portale vengano previsti, e chiaramente evidenziati, spazi per il contatto diretto attraverso indirizzi di posta elettronica o numeri verdi. segmenti di utenza ai quali si rivolgono; 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 29 29 La qualità dei servizi on-line. Per quanto riguarda i servizi informativi on-line, che al momento costituiscono la parte preponderante dell'offerta, occorre che l'informazione resa sia: a. referenziata; b. completa; c. strutturata; d. comprensibile; e. aggiornata; f. uniforme su tutti i canali. 5/11/2010 30 Pasquale Luigi Di Viggiano 30 La qualità dei servizi on-line - opportunità Pertanto é opportuno: ◦ a. evidenziare chiaramente l'identità del soggetto pubblico responsabile dell'informazione, in quanto, stante l'istituzionalità del servizio, va garantita la fonte e la correttezza dei contenuti; a tal fine, nel caso di servizi erogati attraverso web, si richiama l'importanza dell'utilizzo del dominio «.gov.it», e del rispetto delle procedure per l'acquisizione ed il mantenimento del dominio medesimo, disponibili sul sito del CNIPA; ◦ b. per i servizi on-line disponibili su web, creare percorsi di navigazione sufficientemente brevi, anche per l'accesso a documenti ponderosi e complessi, e prevedere link, immediatamente attivabili, ad atti presupposti o correlati; 31 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 31 La qualità dei servizi on-line. Pertanto é opportuno: ◦ c. introdurre «abstract» che evidenzino chiaramente, e con linguaggio di uso comune, le finalità e gli ambiti di applicazione dei documenti pubblicati; ◦ d. attivare adeguate procedure organizzative che assicurino la tempestiva comunicazione di eventuali modifiche da parte degli uffici competenti; ◦ e. in un approccio multicanale, non duplicare i dati relativi ad uno stesso servizio e le relative piattaforme utilizzate (prevedendo invece un unico database per la gestione delle informazioni), in modo da garantire sia alla pubblica amministrazione che all'utente la possibilità di accedere alle stesse informazioni a prescindere dal canale utilizzato. 32 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 32 La direttiva n. 8/2009 DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI SITI WEB DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE NFORMAZIONI ON LINE AL CITTADINO 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 33 33 Realizzazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni Sinora la realizzazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni è nata dalla iniziativa dei singoli enti con modalità spesso eterogenee: registrazione e creazione dei siti web per specifici progetti/iniziative non correlati ai siti principali delle pubbliche amministrazioni; permanenza dei siti web anche dopo la chiusura del progetto/iniziativa; riconoscibilità non immediata della natura, pubblica o privata, del sito web; identificabilità non immediata dell'Amministrazione che ha realizzato il sito web; assenza di regole e di criteri per il trattamento dei contenuti da dichiarare obsoleti, in modo tale da garantire agli utenti internet la disponibilità, anche attraverso motori di ricerca, di contenuti validi e aggiornati. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 34 Il dominio ".gov.it" Fondamentale fissare i criteri di riconoscibilità, di aggiornamento, di usabilità e di accessibilità e individua con ".gov.it" il dominio di aggregazione di siti e portali delle pubbliche amministrazioni. Pertanto le pubbliche amministrazioni sono tenute a provvedere all'iscrizione al dominio ".gov.it" dei siti che intendono mantenere attivi. La registrazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni al dominio ".gov.it" sarà l'occasione per iniziare a razionalizzare e ridurre, in maniera consistente, il numero dei siti web pubblici. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 35 Obiettivi sviluppare, promuovere e diffondere nelle PA un processo volto a fornire, attraverso i propri siti web, un accesso diretto, semplificato e qualitativamente valido alle informazioni e ai servizi resi all'utenza, migliorandone la fruibilità l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere identificabili i propri siti istituzionali, eliminando al contempo gli innumerevoli siti registrati, attivati e non più aggiornati affinché non siano raggiungibili dai cittadini né direttamente, né per il tramite dei motori di ricerca 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 36 Azioni per la qualità dei siti web ◦ promuove l'utilizzo delle Linee Guida e ne produce una revisione con frequenza almeno annuale, previa consultazione pubblica tramite il sito istituzionale www.innovazionepa.gov.it; ◦ pubblica, sul proprio sito istituzionale www.innovazionepa.gov.it, un "Vademecum", ovvero una guida organica sulle modalità di riduzione, gestione, sviluppo e diffusione dei siti web della pubblica amministrazione e ne assicura l'aggiornamento continuo anche attraverso il contributo delle amministrazioni centrali e locali; ◦ svolge le funzioni di monitoraggio dei siti pubblici al fine di valutare periodicamente l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, la loro qualità e, anche sulla base delle valutazioni dei cittadini, segnala le migliori pratiche e le necessità di miglioramento, avvalendosi in particolare delle risultanze del sistema delle segnalazioni dei cittadini implementato sul sito www.accessibile.gov.it; ◦ attiva community tematiche tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali; 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 37 Linee guida per i siti web della PA Ottobre 2010 Linee guida per i siti web della PA 1. 2. 3. Le Linee guida comprendono i criteri e gli strumenti per assicurare la riduzione dei siti pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi in termini di: principi generali; gestione ed aggiornamenti; contenuti minimi. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 39 Registrazione e certificazione dei siti web Le pubbliche amministrazioni che si iscrivono al dominio ".gov.it“ certificano che le informazioni ed i servizi offerti ai cittadini ed alle imprese dai propri siti web: sono chiaramente presentati, raggruppati in modo organico e facilmente raggiungibili dalla pagina web principale e che saranno adeguati alle caratteristiche fissate dalle linee guida. Le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare successivamente l'elenco dei siti web che intendono dismettere. Le pubbliche amministrazioni individuano uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 40 Linee guida per i siti web della pa - 9 marzo 2010 Le Linee guida, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8, intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento, contenuti minimi. Il documento delinea gli aspetti fondamentali del processo di miglioramento continuo dei servizi e delle informazioni rivolte al cittadino, attraverso la comunicazione via Internet, che devono contraddistinguere l’azione di ogni pubblica amministrazione. Sono indirizzate a tutte le pubbliche amministrazioni e intendono 41 rappresentare uno strumento il più possibile agile e fruibile, ad uso non esclusivo degli “addetti ai lavori”5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 41 Prima sezione La prima sezione definisce i destinatari delle Linee guida e illustra sinteticamente i riferimenti normativi più rilevanti, richiamando i principi generali ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche nella attuazione degli indirizzi contenuti nella Direttiva n. 8/2009. 42 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 42 Seconda sezione La seconda sezione identifica i possibili interventi da realizzare, sulla base delle diverse tipologie di siti web pubblici. 43 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 43 Terza sezione La terza sezione è dedicata al processo di razionalizzazione dei contenuti e di riduzione dei siti web obsoleti, con lo scopo di fornire uno schema logico di partenza attraverso cui ogni pubblica amministrazione può pianificare le attività necessarie. 44 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 44 Quarta sezione La quarta sezione propone criteri di indirizzo per accompagnare le pubbliche amministrazioni nel percorso di miglioramento costante della qualità dei propri siti web, richiamando principi chiave, requisiti essenziali e processi fondamentali 45 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 45 Quinta sezione La quinta sezione indica criteri e strumenti per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica. 46 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 46 Sesta sezione La sesta sezione illustra orientamenti e principi generali utili a fornire elementi di indirizzo per le pubbliche amministrazioni che vorranno confrontarsi su temi innovativi come la valutazione da parte degli utenti, le rilevazioni di qualità attraverso il benchmark tra amministrazioni, il confronto e l’interazione dei cittadini. 47 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 47 Appendici Appendice A1 - Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici – Descrive in dettaglio un insieme di contenuti minimi che un sito istituzionale pubblico deve necessariamente presentare. Appendice A2 - Componenti funzionali per la costruzione dei siti web delle PA - Suggerisce un modello per la strutturazione dei siti web pubblici, distinguendo tra le differenti tipologie di servizi, con lo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni criteri per l’individuazione delle categorie applicabili al proprio dominio. Appendice A3 - Criteri per lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA – Fornisce raccomandazioni per la realizzazione e la gestione dei siti web delle pubbliche amministrazioni, proponendo l’adozione di un approccio metodologico basato sul ciclo di vita di un progetto. Appendice A4 - Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web delle PA – Specifica il ruolo della figura a cui, all’interno dell’amministrazione, è attribuita la responsabilità del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito, delineandone funzioni e compiti, in coordinamento con altre risorse strategiche. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 48 DESTINATARI Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 49 e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 49 NORMATIVA Il testo normativo che riunisce i principi alla base dell’Amministrazione digitale è il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), considerato nella versione del testo integrato che comprende: 1. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 "Codice dell'amministrazione digitale"; § Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale"; 2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”; 3. Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto modifiche al CAD; 50 4. Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 50 Normativa Principi dell'Amministrazione digitale il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), considerato nella versione del testo integrato articolo 52: accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni; articolo 53: caratteristiche dei siti; articolo 54: contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; articolo 55: consultazione delle iniziative normative del Governo; articolo 56: dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado; articolo 57: moduli e formulari. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 51 La Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 18 novembre 2005 “Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale” ha definito i criteri e le azioni concrete da attuare nelle pubbliche amministrazioni per realizzare i principi del "Codice dell'Amministrazione digitale". La Direttiva regolamenta diversi aspetti dell’attività amministrativa ed in particolare: la comunicazione telematica tra pubblica amministrazione e cittadini: 1. comunicazione esterna e posta elettronica; 2. servizi telematici di informazione preventiva; la comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni; la Carta Nazionale dei Servizi; le transazioni economiche on line; la conferenza di servizi on line; la sicurezza dei sistemi informativi; le strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 52 INTERVENTI DA REALIZZARE I siti web della pubblica amministrazione devono porsi, come obiettivo primario, quello di offrire all’utenza cui si rivolgono servizi, sia di tipo informativo che transazionale, rispondenti a caratteristiche di qualità sinteticamente esprimibili in: 1.accertata utilità; 2.semplificazione dell’interazione tra amministrazione ed utenza; 3. trasparenza dell’azione amministrativa; 4.facile reperibilità e fruibilità dei contenuti; 5. costante aggiornamento. 53 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 53 TIPOLOGIA DEI SITI WEB DELLA PA E LIVELLI D’INTERATTIVITÀ Due macrotipologie di siti pubblici: 1. siti istituzionali che si pongono come obiettivo prioritario quello di presentare una istituzione pubblica (Ministero, Ente pubblico non economico, Regione, Ente locale, ecc.), descrivendone l’organizzazione, i compiti, i servizi relativi ad atti e procedimenti amministrativi di competenza; 2. siti tematici che vengono realizzati, anche in collaborazione tra più amministrazioni, con una specifica finalità quale: − la presentazione di un progetto; − la presentazione di un evento; − l’erogazione di un particolare servizio; − la focalizzazione di 54 un’area di interesse. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 54 INDICATORI •Attività di raccolta delle informazioni finalizzata a: •realizzare una mappa di tutti i siti web afferenti alla propria amministrazione; •Predisporre, per ogni sito web, una scheda che includa un insieme minimo di elementi conoscitivi: o la descrizione degli obiettivi e della storia del sito; •Alcuni indicatori chiave quali: 1. 2. 3. 4. lo stato di aggiornamento dei contenuti; gli accessi unici e le pagine lette; la soddisfazione dell’utente; i dati di costo (investimento, costi correnti, risorse umane). 55 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 55 SITUAZIONI •Caso A - sito da mantenere: il sito risponde positivamente alla valutazione e non richiede interventi di riduzione. •Caso B - sito da razionalizzare: il sito non risponde positivamente alla valutazione, ma sussistono gli obiettivi e le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione ed è necessaria una revisione dei contenuti o dell'architettura informativa o del nome di dominio. •Caso C - sito da dismettere: il sito non risponde positivamente alla valutazione e non sussistono gli obiettivi iniziali o le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione. Conseguentemente, deve essere dismesso, trasferendo o archiviando i contenuti. 56 •Appendice “Criteri per lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA” 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 56 AZIONI •Effettuare un controllo dei contenuti pubblicati •Identificare i collegamenti chiave del sito web •Identificare e gestire i contenuti che non devono più essere raggiungibili e i contenuti che devono essere spostati in un archivio storico •Migrare i contenuti da conservare on line 57 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 57 AZIONI PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI SITI WEB •Iscrizione al dominio “.gov.it •Gestione della migrazione al dominio “.gov.it •Trasparenza e contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici •Contenuti minimi dei siti tematici pubblici •Aggiornamento e visibilità dei contenuti •. Aggiornamento •Visibilità •Accessibilità e usabilità •Requisiti per l'accessibilità •Indirizzi sul design e usabilità •Accesso ai servizi on line •Policy •Dati per il monitoraggio.. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 58 58 PRINCIPI •Accessibilità •Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino •Privacy •Qualità del web •Comunicazione pubblica •Normativa regionale 59 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 59 Accessibilità Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di siti web accessibili. L’accessibilità è definita come “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. Successivamente sono stati emanati i regolamenti attuativi: D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici; Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 60 Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell’Unione, quali la "Carta europea dei diritti dell'uomo nella città" (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, "Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale" (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 61 Privacy La regolamentazione in materia di privacy è definita dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (c.d. Codice della Privacy), in vigore dal 1 gennaio 2004 che, in materia informatica, prevede il rispetto di alcune misure minime di sicurezza. Aggiornato dai seguenti provvedimenti normativi: Legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008,n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la Direttiva 2002/58/CE"; Legge 18 marzo 2008,n. 48, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno". 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 62 Qualità del web Direttiva 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, introduce il tema delle indagini di custumer satisfaction Direttiva27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti. Inoltre, la Direttiva statuisce la priorità del canale web rispetto agli altri individuati, ritenendo che: si tratti del canale più utilizzato per l'erogazione di servizi istituzionali; sfrutti pienamente le tecnologie disponibili; sia un "punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente, e auspicabilmente, molto più esteso e diversificato di quello di qualunque sportello tradizionale"; possa diventare elemento di promozione per gli altri canali; consenta di effettuare rilevazioni sulla soddisfazione dell'utente direttamente (tramite survey) e indirettamente, tramite l'analisi del suo comportamento. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 63 Comunicazione pubblica Il testo fondamentale che norma la materia della comunicazione pubblica è la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed il regolamento attuativo contenuto nella Direttiva P.C.M. 21 settembre 2000 sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato che, nel definire i principi e le modalità cui devono attenersi le amministrazioni per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, prevede chele pubbliche amministrazioni siano dotate di uno strumento essenziale per migliorare le relazioni con i cittadini, elevando gli standard qualitativi della comunicazione sia interna che esterna. Gli strumenti previsti dalla Legge per la comunicazione istituzionale rivolta a cittadini ed imprese prevedono: l’ufficio stampa, l’ufficio relazioni con il pubblico (URP) ed “analoghe strutture”. Le strutture analoghe previste richiamano i nuovi mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia: siti web, portali, newsletter. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 64 Tipologia dei siti web della PA e livelli d’interattività Due macrotipologie di siti pubblici: siti istituzionali che si pongono come obiettivo prioritario quello di presentare una istituzione pubblica (Ministero, Ente pubblico non economico, Regione, Ente locale, ecc.), descrivendone l’organizzazione, i compiti, i servizi relativi ad atti e procedimenti amministrativi di competenza; siti tematici che vengono realizzati, anche in collaborazione tra più amministrazioni, con una specifica finalità quale, a titolo esemplificativo: − la presentazione di un progetto; − la presentazione di un evento; − l’erogazione di un particolare servizio; − la focalizzazione di un’area di interesse. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 65 Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web della PA I ruoli sono elencati e descritti separatamente, sebbene un singolo dipendente ne possa ricoprire più di uno contemporaneamente in funzione delle dimensioni e della complessità sia del sito sia dell’amministrazione. Tre sono, essenzialmente, gli ambiti professionali coinvolti quando si realizzano e gestiscono siti web: 1. quello legato alle competenze tecnologiche nell’ICT; 2. quello legato alle competenze editoriali; 3. quello legato all’organizzazione, gestione e conservazione dell'informazione. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 66 a) Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito Ogni Amministrazione deve costantemente assicurare la qualità dei contenuti presenti nei siti di cui è responsabile, in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento. Il responsabile deve: garantire una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali dell’Amministrazione. raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali. è individuato tra i dipendenti dell’amministrazione e, nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura organizzativa dell’Amministrazione che ne assume automaticamente la funzione. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 67 b) Responsabile dell'accessibilità informatica Il DPR 1 marzo 2005 n.75 (art. 9) individua la figura del responsabile dell'accessibilità informatica tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi. Il responsabile dell'accessibilità informatica costituisce il punto di riferimento dell'amministrazione per tutte le iniziative connesse al rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e dei successivi decreti attuativi. È la figura coinvolta nella procedura di valutazione diretta ad assicurare il costante livello di accessibilità e di fruibilità del sito. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 68 c) Responsabile dei sistemi informativi Il Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 istituisce, per le Amministrazioni centrali dello Stato, la figura del responsabile dei sistemi informativi da individuarsi tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale di livello generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, di livello immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati. Il responsabile dei sistemi informativi cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con il DigitPA e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche. Inoltre, contribuisce alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette al DigitPA la relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 69 d) Capo Ufficio stampa Istituito dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo Ufficio stampa cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione e può assumere anche il ruolo di responsabile della redazione del sito web istituzionale. Ha il compito di organizzare, in modo coerente le finalità e la strategia dell'amministrazione, l'informazione verso i media, verso le altre istituzioni e verso gli utenti dei servizi, ed è responsabile di tutti i flussi informativi (pubblicità, messaggi istituzionali, ecc.) interni ed esterni dell'amministrazione. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 70 e) Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) viene istituito con l’art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 11, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In seguito, la Legge 150/2000 individua in tale Ufficio la struttura preposta alla comunicazione verso i cittadini e le associazioni. L'URP deve infatti garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione; agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; garantire la reciproca informazione fra l'Ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle arie amministrazioni. Il responsabile dell'URP, oltre a garantire le funzioni proprie della struttura, deve, ai sensi della Direttiva del Ministro della funzione pubblica del 7 febbraio 2002, concorrere alla individuazione di soluzioni atte a garantire il raccordo operativo con l'Ufficio stampa e con il Portavoce, se presente all’interno dell’Ente, per massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle risorse impiegate. 5/11/2010 Pasquale Luigi Di Viggiano 71