“ETICHETTATURA” NELLA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE
- IL CASO ALLERGENI definizione di somministrazione
Art. 3 - L.R. 29/2007
“vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di
chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie
determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli
acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all’uopo
attrezzati”
Perche’ il RISTORANTE
(ma anche il commerciante di
prodotti non preimballati)
dovrebbe curarsi delle informazioni
fornite ai clienti in relazione ai
prodotti che vende/somministra?
 Per obbligo di legge
Art. 30 comma 2 L.R. 29/2007
“Gli esercizi che somministrano pasti, …mettono a disposizione dei
clienti il menù, con l’elenco delle consumazioni … Il menù precisa
altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o
congelati…”
Art. 515 C.P.
Vendere “una cosa per un'altra”, o che per origine, provenienza,
qualità o quantità è diversa da quella dichiarata o pattuita
-> reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2.065 euro
Art. 44 c. 1 Lett. a) Reg. 1169/2011
Indicazione Allergeni
Per non perdere opportunità commerciali
Se evidenzio
ingredienti e/o modalità produttive
ATTIRO INTERESSE SPECIFICO e
ACQUISITCO “FETTE DI MERCATO”
(es. pizzerie senza glutine, cucina
vegana, ecc.)
Per limitare il rischio di danni al benessere o
alla salute dei clienti causa ingredienti non
“desiderati”
QUESTIONE
“INTOLLERANZE
ALIMENTARI”
INTOLLERANZA: reazione indesiderata del nostro organismo scatenata
dall’ingestione di uno o più alimenti (o sostanze attive). A differenza delle
allergie alimentari, non è mediata da meccanismi immunologici.
ETICHETTATURA
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il D.Lgs. 109/92 parrebbe riconoscere al
“somministratore” la funzione di soggetto
protetto, più che di destinatario diretto degli
effetti della norma
D.Lgs. 109/92 - Art.1 “L'etichettatura dei prodotti
alimentari, destinati alla vendita al consumatore …
sono disciplinate dal presente decreto … Si
intende per “consumatore” il consumatore finale
nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre
collettività analoghe, denominate in seguito
"collettività". “
AMBITO DI APPLICAZIONE
SULLE COLLETTIVITA’ LA GIURISPRUDENZA AVEVA GIA’
ANTICIPATO IL REG. 1169/2011 ?
Cassazione civile sez. II - 21 gennaio 2009 - n. 1555
In tema di commercio di prodotti alimentari, la sanzione amministrativa
prevista dagli art. 3 e 18 D.Lgs.109/92 per avere detenuto per la vendita
prodotti alimentari preconfenzionati privi delle indicazioni richieste, relative
agli ingredienti, alle modalità di conservazione ed alla sede del fabbricante
si applica anche ai prodotti alimentari utilizzati dai ristoratori per la
preparazione dei cibi. Ciò in quanto la somministrazione di alimenti
comporta pur sempre una alienazione che trova la sua causa nel
pagamento di un prezzo, sia nel caso in cui gli alimenti confezionati
all'interno di contenitori siano destinati ad essere ceduti sfusi agli
avventori sia in quello in cui essi debbano essere sottoposti ad
ulteriori lavorazioni o costituiscano dei semilavorati.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 Regolamento 1169/2011
Si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando l’attività
riguarda la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.Si
applica agli alimenti:
- destinati al consumatore finale (anche venduti a distanza);
- forniti dalle collettività;
- destinati alla fornitura delle collettività;
Si applica anche ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto
quando il luogo di partenza si trovi in U.E.
COLLETTIVITA’: qualunque struttura (ma anche un veicolo o un banco
di vendita fisso o mobile) in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale,
sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del
consumatore finale. ES. ristoranti, mense, scuole, ospedali, imprese
ristorazione
UNA FONDAMENTALE DISTINZIONE:
PRODOTTO PRECONFEZIONATO
PRODOTTO PREINCARTATO o SFUSO
Preconfezionato = ART. 3 109/92 - etichetta
completa (da 5 a 11 indicazioni)
Preincartato/SFUSO = ART.16 109/92 - solo
alcune indicazioni (2 o poco più … e non
necessariamente in etichetta)
Cosa dice il Regolamento 1169/2011?
PRODOTTO PRECONFEZIONATO
Viene detto “preimballato” e definito
sostanzialmente come da D.Lgs. 109/92
PRODOTTO PREINCARTATO
Non definito. Si dice però che non si considerano preimballati
“gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su
richiesta del consumatore o preimballati per la
vendita diretta”
N.B. Per NON PREIMBALLATI e SFUSI il Reg. non
prescrive nulla se non indicazione allergeni
(Considerando 48 e art.44 comma 1 lett. a)
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
PRODOTTI PRECONFEZIONATI
 denominazione di vendita;
 elenco ingredienti;
 GLI ALLERGENI (da indicare sempre e comunque)
 quantità netta o quantità nominale;
 QUID: quantità (%) ingrediente caratterizzante;
 T.M.C. o data di scadenza (e se del caso durata post-apertura da 13.12.2014);
 identificativo fabbricante o confezionatore o venditore UE;
 sede stabilimento di produzione o di confezionamento;
 titolo alcolometrico volumico (se alcool > 1,2% in volume);
 indicazione lotto;
 modalità conservazione se necessarie;
 istruzioni per l'uso, ove necessario;
 luogo origine/provenienza (x alcuni prodotti o se omissione induce in errore)
 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (da 13 dicembre 2016)
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
PRODOTTI SFUSI o PREINCARTATI
 denominazione di vendita;
 elenco ingredienti;
 gli ALLERGENI (sola indicaz. obbligatoria x Reg. 1169)
 quantità netta o quantità nominale;
 QUID: quantità (%) ingrediente caratterizzante;
 T.M.C. o data di scadenza solo per le paste fresche;
 identificativo fabbricante o confezionatore o venditore UE;
 sede stabilimento di produzione o di confezionamento;
 titolo alcolometrico volumico (se alcool > 1,2% in volume);
 indicazione lotto;
 modalità conservazione (prod. rapidam. deperibili) se necessarie;
 istruzioni per l'uso, ove necessario;
 luogo origine/provenienza, se omissione induce in errore
 % glassatura (considerata TARA) x congelati glassati.
E AL RISTORANTE?
Il ristoratore “vende” non-preimballati
Articolo 44
Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle
collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di
vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita
diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e
10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri
adottino disposizioni nazionali che richiedono la
fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro
elementi.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali
concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come
specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e,
eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
Art.9, paragrafo 1, lettera c)
… c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante
tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da
una sostanza o un prodotto elencato in detto
allegato che provochi allergie o intolleranze usato
nella fabbricazione o nella preparazione di un
alimento e ancora presente nel prodotto finito,
anche se in forma alterata;
ALLERGENI (Allegato II al Regolamento 1169/2011)
1. Cereali contenenti glutine: grano,segale,orzo,avena,farro,kamut o ceppi
ibridati/prodotti derivati.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova (o derivati: es. LISOZIMA da UOVA additivo del vino).
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan e del Brasile, pistacchi,
noci macadamia o noci del Queensland e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni > 10 mg/kg o 10 mg/ litro in
termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti come proposti al consumo o ricostituiti come da
istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
ALLERGENI: COME INDICARLI IN
GENERALE
GIA’ PRESENTI IN DENOMINAZIONE DI VENDITA:
NON OCCORRE EVIDENZIARE ULTERIORMENTE
(non posso però ometterne indicazione in elenco ingredienti se c’è obbligo di elencarlo)
(es. “PANE AL LATTE”)
NON E’ GIA’ IN DENOMINAZIONE DI VENDITA:
a) INSERISCO IN ELENCO INGREDIENTI;
b) se elenco non e’ obbligatorio o non si tratta di
ingrediente (es. coadiuvante tecnologico):
“CONTIENE …” o “PUO’ CONTENERE …”
(es. Vino: “contiene solfiti” o “contiene anidride solforosa”)
ALLERGENI: COME INDICARLI IN GENERALE
2 NOVITA’:
REGOLAMENTO 1169/2011 Art. 21 (da 13.12.2014)
a) La denominazione dell’Allergene è evidenziata con tipo
di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti.
Dimensioni;
 Stile;
 . Colore di sfondo
b)
se allergene è presente in più ingredienti: devo ripetere il richiamo ogni volta
ALLERGENI: COME INDICARLI AL
RISTORANTE
La soluzione FIPE – MINISTERO della SALUTE
Manuale di Corretta prassi operativa
VALUTATO dal Ministero della Salute ai sensi del
REGOLAMENTO 852/2004
Gazz. Ufficiale 135 dell’11.06.2013
INDICAZIONI NUTRIZIONALI
- IL CASO PANIFICATORI -
INDICAZIONI NUTRIZIONALI
LEGISLAZIONE ITALIANA
D.Lgs. 77 del 1993
L’ETICHETTA NUTRIZIONALE
E’ FACOLTATIVA
obbligo solo quando un’informazione nutrizionale figura in etichetta o nella
presentazione/pubblicità del prodotto
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Art. 16, 29 e seguenti Regolamento 1169/2011 (in vigore dal 13 dicembre 2016)
LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
E’ OBBLIGATORIA
INDICAZIONI NUTRIZIONALI
OBBLIGATORIE
- VALORE ENERGETICO
- quantità di:
GRASSI,
ACIDI GRASSI SATURI,
CARBOIDRATI,
ZUCCHERI,
PROTEINE
SALE (N.B. dicitura indicante “il contenuto di sale è
dovuto
esclusivamente al sodio naturalmente
presente” può figurare, ove
opportuno,
immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale)
Art. 30 Regolamento 1169/2011
INDICAZIONI NUTRIZIONALI
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE: ECCEZIONI
Allegato V al Regolamento 1169/2011 prevede 19 casi di non obbligo
(…)
Caso 18: alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie
maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
Caso 19: alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti
direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al
consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che
forniscono direttamente al consumatore finale.
INDICAZIONI SULL’ORIGINE
I CIBI CON “CARTA DI IDENTITA’”
già ante Reg. 1169/2011
Carni Bovine (Reg. 1760/2000: codice + Paese nascita, ingrasso, macellazione e sezionamento);
Carni di volatili (sigla paese (IT) e provincia + nr. allevamento + lotto macellazione e stabilimento)
Pesce (origine: pescato (acqua dolce o mare + zona cattura) o allevato)
Uova (codice su guscio x tipo allevamento, paese deposizione, Allevatore)
Miele (paese raccolta)
Ortofrutta (paese/zona, varietà, categoria, calibro)
Latte fresco (Zona mungitura)
Olio oliva (Stato raccolta e frantoio)
Passata Pomodoro (zona coltivazione pomodoro fresco utilizzato)
Dop e Igp (vedi disciplinari)
INDICAZIONI SULL’ORIGINE
NUOVI CASI DI INDICAZIONE DI ORIGINE
Paese di Origine o Luogo di Provenienza - Art. 26 Regolamento 1169/2011
CARNI SUINE; AVICOLE ED OVICAPRINE
(fresche, refrigerate o congelate vendute tal quali)
Modalità disciplinate da Regolamento 1337/2013
In vigore da 1 aprile 2015
COMUNQUE SOLO PER PREINBALLATI
(vedi art. 44 Reg. 1169/2011)
VENDITE A DISTANZA
(internet – telefono – ecc.)
Art. 14 Reg. 1169/2011
Le informazioni obbligatorie
(tranne TMC o Data Scadenza)
devono essere disponibili
prima della conclusione dell’acquisto
Esse appaiono:
- sul supporto della vendita a distanza (es. sito internet);
OPPURE
- sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato
chiaramente individuato dall’OSA (senza imporre costi
supplementari ai consumatori)
Scarica

“Etichettatura” nella somministrazione di alimenti e bevande