L’università pubblica
Brevi appunti schematici
Che cosa è l’Università
• L'università è il luogo dell'alta formazione e la sede
primaria della ricerca scientifica.
• Lo scopo dell'università è quello di trasmissione della
cultura e della conoscenza e di formazione di figure
professionali di alto livello, insegnanti, ricercatori e
dirigenti pubblici e privati.
• Il livello di qualità e di aggiornamento dell’insegnamento
è determinato dalle attività di ricerca dei docenti.
• L'università è autonoma (lo dice la costituzione). Tutte le
sue componenti concorrono all'elezione degli organi di
governo ed al controllo
L‘Università “pubblica”
ATENEI
Consigli
di Corso di Laurea
Presidenti
Senato accademico
Rettore di Amministrazione
Consiglio
Consigli
Presidi di Facoltà
Direttori
Consigli
di Dipartimento
FACOLTA’
CORSI DI LAUREA
DIPARTIMENTI
DIDATTICA
Studenti
RICERCA
Lavoratori
(strutturati o precari)
Professori Ordinari
(docenti)
Professori Associati
(docenti)
Ricercatori
(possono tenere corsi)
tecnici
(laboratori)
Amministrativi
(segreterie, uffici)
Chi finanzia l'università ?
Funzionamento
Stato
Governo locale (regioni)
Attraverso le tasse
Didattica
Famiglie degli studenti
Attraverso le tasse universitarie
Ricerca
Stato
Governo locale (regioni)
Comunità Europea
Enti Privati
Attraverso il finanziamento di
progetti di ricerca
Quanto costa l'università ?
COSTO PER UNO STUDENTE
(stipendio dei professori, costo
delle strutture, ecc..).
10-15.000 € /anno
COSTO PER UN RICERCATORE
40.000 € /anno
(stipendio lordo)
COSTO PER UN DOCENTE
(stipendio lordo)
60-120.000 € /anno
L'università di Firenze per il suo funzionamento riceve circa
500 Mil. €
250 Mil. € dallo Stato
63 Mil. € dalle tasse studentesche
Quali sono i percorsi
Percorsi di studio
Percorsi di carriera
Laurea triennale
“Tirocinio” con posizioni a
tempo determinato
Laurea specialistica
Master di 1° livello
Corso di specializzazione
Master di 2° livello
Scuola di specializzazione
Dottorato di ricerca
Ricercatore:
Non confermato (3 anni)
confermato
Professore associato
Soggetto a conferma
Professore ordinario
Soggetto a conferma
La didattica
La docenza è libera
Il docente può impostare liberamente il proprio programma
nell’ambito di una filiera definita dal Corso di Laurea
Si articola in:
Lezioni frontali
Esercitazioni di
laboratorio
Tirocini e Tesi
Valutazione della didattica
• Da alcuni anni esiste una percorso di qualità (autovalutazione)
in cui si decidono gli obiettivi formativi in base alle esigenze
delle parti interessate (famiglie, lavoro, corsi futuri), si
stabiliscono le politiche per arrivare agli obiettivi (esempio: i
programmi dei corsi, la loro progressione, ecc.), e come
valutare se gli obiettivi sono raggiunti o no.
• Le valutazioni servono poi per aggiornare le politiche, i
programmi ecc.
La ricerca
La ricerca si divide in
Ricerca di base
Ricerca applicata
Cerca di rispondere a quesiti
teorici
Cerca di rispondere a
problematiche applicative
I risultati di questo tipo di ricerca
sono alla BASE del continuo sviluppo
delle conoscenze umane
I risultati di questo tipo di ricerca
permettono di APPLICARE in
concreto le nuove conoscenze
scaturite dalla ricerca di base
Ricerca di base e ricerca applicata sono strettamente
interconnesse tra loro ed insieme concorrono a
determinare la qualità culturale e di vita del paese
Valutazione della ricerca
• La ricerca si valuta (approssimativamente)
attraverso il numero e la qualità delle
pubblicazioni e dei brevetti
• Dal finanziamento attribuito ai progetti
• La comparazione ( e quindi la competizione) è
effettuata con i risultati che si ottengono in tutto il
mondo
LA LEGGE 133
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria”
DDL. 112/2008 viene convertito in legge n. 133/2008 il 6
agosto 2008 e pubblicato in G. U. n 195 del 12 agosto 2008
Articoli che interessano l’Università
Articolo 16 – Facoltà di trasformazione delle
Università in fondazioni
Articolo 49 – Lavoro flessibile nelle pubbliche
amministrazioni
Articolo 66 – Turn Over
Articolo 66 - Turn Over
Comma 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10
per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
Comma 7. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere,
per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
Articolo 66 - Turn Over
Effetti prevedibili

Riduzione del numero dei docenti

Impossibilità di accesso dei giovani ricercatori (precari)
alla carriera universitaria

Fuga dei cervelli all’estero

Impossibilità di ricambio generazionale dei docenti
con conseguente invecchiamento della classe docente
Articolo 66 - Turn Over
Alcuni dati su cui riflettere
Articolo 66 - Turn Over
Comma 13. …In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il
finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro
per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro
per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.
1 miliardo e 441,5 milioni di euro in meno
per il FF. OO in 5 anni
Articolo 66 - Turn Over
Effetti prevedibili

Minore spesa per l’Università e quindi minore
qualità nella didattica e nella ricerca

Blocco delle carriere e disincentivazione dei
docenti più giovani
Articolo 66 - Turn Over
Alcuni dati su cui riflettere
La spesa pubblica per le università (anno 2005) è lo 0,75% del
PIL. Agli ultimi posti in Europa
(http://statistica.miur.it/Data/uic2007/Le_Risorse.pdf)
Articolo 66 - Turn Over
Alcuni dati su cui riflettere
La maggior parte della poca ricerca che si fa in Italia viene fatta
nell’Università
(http://statistica.miur.it/Data/uic2007/Le_Risorse.pdf)
Articolo 49
Lavoro flessibile nelle pubbliche
amministrazioni
Comma 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal
seguente: «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo
le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
Comma 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego
del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Comma 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni,
nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e
non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali
per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
Articolo 49
Lavoro flessibile nelle pubbliche
amministrazioni
Effetti prevedibili
Le possibilità di rinnovo dei contratti a tempo
determinato si assottigliano sempre più
Articolo 49
Lavoro flessibile nelle pubbliche
amministrazioni
Alcuni dati su cui riflettere
Nell’Ateneo Fiorentino i lavoratori precari si trovano:
• Nel settore amministrativo
• Nel settore tecnico
• Nel settore della ricerca come ricercatori a tempo determinato
• Nel settore della docenza come professori a contratto
Articolo 16
Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle
Università
Comma 1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi
vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le
Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in
fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
Comma 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione
delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio,
la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
Comma 3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
Articolo 16
Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle
Università
Comma 3. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono
i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e
operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa
in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi,
rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti
delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli
scopi delle medesime.
Comma 4. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle
fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti
dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del
soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore
delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
Articolo 16
Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle
Università
Comma 5. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo
statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella
fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati
Comma 9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità
annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine,
costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei
finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
Articolo 16
Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle
Università
Comma 13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,
al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto
Comma 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il
presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime
Articolo 16
Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle
Università
Effetti prevedibili e dubbi

L’Università smette di essere un servizio pubblico ed
ugualmente offerto su tutto il territorio nazionale

E’ prevedibile un forte aumento delle tasse universitarie per
chiudere in pari il bilancio

Una volta trasformate in fondazioni, le Università private non
cessano di ricevere il finanziamento statale e non è chiaro in
che misura

Al personale amministrativo viene mantenuto lo stesso
contratto di lavoro soltanto fino al primo rinnovo. E poi?

Nulla si dice del personale ricercatore e docente riguardo allo
stato giuridico ed ai sistemi per il reclutamento
Articolo 33 della
Costituzione della Repubblica Italiana
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
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