Rintracciabilità di filiera
Reg. CE 1830/2003
Introduce la tracciabilità di OGM e di
alimenti e mangimi ottenuti da OGM
Capacità di rintracciare in
tutte le fasi
dell’immissione in
commercio
attraverso la catena di
produzione e distribuzione
Messa a disposizione di
terzi dietro compenso o
gratuitamente
Obiettivo

Istituire un quadro normativo per la
tracciabilità dei


Prodotti contenenti OGM o costituiti da
OGM;
Alimenti e mangimi ottenuti da OGM.
Campo di applicazione
Scopo




Facilitare un’accurata etichettatura;
Monitorare gli effetti sull’ambiente i la salute
umana;
Attuare le misure adeguate di gestione dei
rischi;
Facilitare il ritiro dei prodotti dal mercato
qualora si constatino imprevisti effetti nocivi
per la salute umana o degli animali o per
l’ambiente.
Prodotti contenenti o
costituiti da OGM
Alimenti e mangimi
ottenuti da OGM
Prima fase di immissione
Nella fase di immissione in
e tutte le fasi successive
commercio
Gli operatori assicurano la
Gli operatori sono tenuti a
trasmissione per iscritto
trasmettere per iscritto
all’operatore che riceve il
all’operatore che li riceve le
prodotto delle seguenti
seguenti informazioni:
informazioni:
- indicazione di ciascuno degli
- indicazione che il prodotto
ingredienti dell’alimento
contiene OGM o è da esso
ottenuto da OGM;
costituito;
- indicazione di ciascuna delle
- indicazione degli
materie prime o degli additivi
del mangime ottenuti da OGM;
identificatori unici.
- nel caso di prodotti privi di
Gli operatori predispongono sistemi e
elenco degli ingredienti,
procedure standardizzate che
consentano di:
indicazione del fatto che il
-Conservare le suddette informazioni;
prodotto è stato ottenuto da
-Identificare per 5 anni dopo ciascuna
OGM.
transazione l’operatore che ha messo a
disposizione e quello che ha ricevuto i prodotti.
Reg. CE 65/2004: identificatori unici per
piante, microrganismi e animali
Finalità
indicare la presenza di OGM e
contraddistinguer lo specifico evento di
trasformazione oggetto
dell’autorizzazione all’immissione in commercio
di OGM
Ambito di applicazione
OGM che hanno ottenuto
l’autorizzazione all’immissione
in commercio
Non si applica ai
medicinali per uso
umano e veterinario
Modalità di definizione






L’IU è costituito da tre componenti che
constano di un determinato numero di
caratteri alfanumerici per un totale di 9.
I numeri utilizzabili vanno da  a 9.
Le lettere utilizzabili sono 26, dalla A alla Z.
Esempi:
CED - AB891 - 6
CE - ABC891 - 5
Prima componente:
richiedente/titolare dell’autorizzazione


Consta di 2 o 3 caratteri alfanumerici
seguiti da un trattino
Esempio: le prime 2 o 3 lettere del
nome dell’organizzazione
richiedente/titolare dell’autorizzazione
CED -

CE -

Richiesta dei caratteri per indicare
l’identità del richiedente: due casi possibili
Richiedenti hanno già ottenuto
l’assegnazione dei codici
alfanumenrici che figurano già
nella tabella dei codici dei
richiedenti della banca dati OCSE
dei prodotti biotecnologici
Continuano ad
usare tali caratteri
Non possono usare i codici già esistenti
Richiedenti non ancora
identificati nella banca
dati OCSE dei prodotti
biotecnologici
Scelgono un nuovo codice
Informano l’autorità nazionale che
provvede all’aggiornamento della banca
dati OCSE dei prodotti biotecnologici.
Seconda componente: evento di trasformazione
oggetto della domanda di immissioni in
commercio e/o autorizzazione




Costituito da 5 o 6 caratteri
alfanumerici.
Esempi:
AB891
ABC891
Richiesta



Consultare la banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici e
verificare gli IU assegnati ad eventi di trasformazione simili
riguardanti lo stesso organismo o la stessa specie in modo
da assicurare la coerenza ed evitare duplicazioni;
Definire il meccanismo interno per evitare gli stessi caratteri
per un evento di trasformazione riguardante organismi
differenti;
Se due o più organizzazioni sviluppano eventi di
trasformazione simili la 1° componente deve consentire a
ciascun richiedente di generare un IU unico per il proprio
prodotto:
SAS - AB891
MAR - AB891
Terza componente: carattere di
controllo

Numero, separato dagli altri da un
trattino, che serve ai fini del controllo
per:
Ridurre gli errori;
 Garantire l’integrità del codice alfanumerico
introdotto dagli utenti della banca dati.
- 6

Regola di calcolo



Sostituire i caratteri alfabetici con i numeri
riportati nel Regolamento
CED–AB891
354 1 2
Sommare i valori numerici
3+5+4+1+2+8+9+1=33
Qualora il totale si composto da più cifre
sommare più volte tali cifre tra loro sino ad
ottenere un valore unico
3+3= 6
CARATTERE DI CONTROLLO
Iscrizione dell’IU dell’OGM autorizzato negli
appositi registri della Commissione
Decisione della Commissione del 23
febbraio 2004: disposizioni per il
funzionamento dei registri istituiti dalla
commissione e destinati alla
conservazione delle informazioni sulle
modificazioni genetiche degli OGM.
Informazioni da inserire nei
registri





Dati relativi al notificante e ai soggetti responsabili;
Informazioni generali sull’OGM o gli OGM (tra cui
l’identificatore unico)
Informazioni sull’inserto;
Informazioni sui metodi di individuazione ed
identificazione;
Identificazioni sul deposito, lo stoccaggio e la fornitura di
campioni.
Alcuni dati devono essere resi disponibili al pubblico altri
da gestire come confidenziali.
L’autorità competente trasmette alla commissione tali
informazioni entro 2 settimane dal ricevimento.
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Elementi e definizioni della tracciabilità di filiera