La gestione delle crisi degli intermediari
finanziari non bancari
a cura di Francesco Garrone
LUISS – 17 febbraio 2011
Francesco Garrone febbraio 2011
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Incentrato sul ruolo della Banca d’Italia
1) Gestione delle crisi come momento dell’attività di
vigilanza: i) obiettivi comuni (stabilità e efficienza del
sistema finanziario); ii) vantaggi informativi: (diagnosi
precoce, soluzioni efficaci); iii) (graduazione degli interventi)
2)
Attivazione
e
direzione
di
(amministrazione straordinaria e
amministrativa)
procedure
speciali
liquidazione coatta
3) Applicazione delle procedure speciali alla intera gamma
degli intermediari
4) Coordinamento dei sistemi di garanzia
5) Sinergie con strumenti di banca centrale: ELA
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Caratteristiche qualificanti delle procedure
di gestione delle crisi bancarie rispetto a
quelle dell’impresa ordinaria
1. Carattere
preventivo
Irregolarità
2. Gradualità
degli strumenti
Perdite
patrimoniali
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Insolvenza
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(lettere di intervento; convocazioni organi)
misure correttive
(misure prudenziali individuali; interventi
sostitutivi, sanzioni)
misure straordinarie
(limitazioni operative; chiusura di succursali)
Gestione provvisoria / sospensione CONSOB
gravità della crisi
intensità dell’intervento
Intermdiari in bonis
procedure
misure preventive
amministrazione straordinaria
liquidazione
coatta
Francesco Garrone
febbraio amministrativa
2011
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LA TEMPESTIVITA’ DELL’ACCERTAMENTO E
DELL’INTERVENTO
prevenzione
gestione
Accertamento tempestivo delle cause
della crisi
Tempestività e adeguatezza degli
interventi
Minimizzazione degli oneri (per il
sistema finanziario, la clientela, gli altri
stakeholders)
Autonomia
Anticipazione
gestionale
degli interventi
dell’impresa
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I presupposti oggettivi
Amministrazione straordinaria (e gestione provvisoria)



gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi violazioni
normative
gravi perdite del patrimonio previste
richiesta degli organi aziendali (organi amministrativi,
assemblea straordinaria, commissario ex art. 53 TUF)
Liquidazione coatta amministrativa




irregolarità nell’amministrazione o violazioni normative di
eccezionale gravità
perdite previste del patrimonio di eccezionale gravità
richiesta degli organi aziendali (organi amministrativi,
assemblea straordinaria, commissario ex art. 53 TUF,
commissari straordinari, liquidatori)
insolvenza
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 L’esigenza di assicurare la tutela del risparmio
/ investimento anche nella fase patologica
 Fitta rete di rapporti con altri intermediari
finanziari,
ampliata
dai
meccanismi
di
trasferimento delle posizioni e dei rischi
(cartolarizzazioni e derivati – sistema OTD)
Rischi di contagio
 partecipazione al sistema dei regolamenti titoli
e dei pagamenti (IMEL, Payment Institutions) –
rischi di pregiudizi per il funzionamento delle
infrastrutture del sistema finanziario
 Tutela della clientela ‘debole’ (debitori per
cessione quinto, prestiti personali)
 Ripercussioni sulla fiducia del pubblico nella
regolarità e nel buon funzionamento del sistema
finanziario
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- SIM (da d. lgs. 415/1996, c.d. ‘Eurosim’
- SGR / SICAV (da d. lgs. 58/1998, TUF)
-IMEL (art. 114-quater TUB)
-Istituzioni di pagamento pure
Regime speciale ‘semplificato’ (light)
-Intermediari vigilati ex nuovo art. 106 TUB
-Istituzioni di pagamento ‘ibride’
Imprese assicurative (ISVAP)
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L’amministrazione straordinaria
( art. 70 TUB )
Sostituzione
coattiva
del
management
e
dell’organo di controllo con organi nominati
dalla Banca d’Italia
Regolare prosecuzione dell’attività d’impresa
(eccezionalità della sospensione dei pagamenti)
Finalità:
Rimuovere
le irregolarità
Accertare
la situazione
aziendale
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Promuovere
soluzioni
nell’interesse
dei depositanti
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Gli organi: compiti e poteri
 commissari straordinari e comitato di
sorveglianza (funzioni, poteri, compensi)
 esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2393
cc (presupposti; continuazione al termine
dell’amministrazione straordinaria)
 sostituzione società di certificazione
 convocazione dell’assemblea (legittimazione del
solo Commissario, previa autorizzazione della
Banca d'Italia; ordine del giorno non modificabile)
 l’autorizzazione alle azioni civili nei confronti
degli organi straordinari
Speciali direttive e prescrizioni della Banca d’Italia
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Gli istituti peculiari
•sospensione dei pagamenti e delle restituzioni dei
beni / strumenti finanziari della clientela (durata,
finalità, effetti) – possibilità di applicazione disgiunta
nelle banche per denaro e strumenti finanziari
Adempimenti amministrativi e contabili
•insediamento (modalità semplificate: sommario
processo verbale; situazione dei conti);
•relazione sostitutiva di bilancio (situazione
economico e patrimoniale redatta sulla base delle
informazioni disponibili)
•bilancio finale (redazione; approvazione della Banca
d'Italia; deposito) –Francesco
esenzione
da2011
certificazione
Garrone febbraio
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Esiti:
- restituzione alla gestione ordinaria,
 in autonomia --> piano di risanamento
(ricapitalizzazione dai soci; ristrutturazione
organizzativa; riqualificazione operativa; …);
 Sostituzione della proprietà --->
ricapitalizzazione di terzi o acquisizione del
controllo (previa eventuale trasformazione tipo
societario ovvero IPO / OPA)
- operazioni di concentrazione/fusione con altre
aziende di adeguate potenzialità
- liquidazione volontaria (cessione attività e passività)
- liquidazione coatta amministrativa
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SOLUZIONI DELLA CRISI
Modalità:
di mercato o assistite
Ristrutturazione
Riposizionamento strategico; riorganizzazione;
sostituzione management; ricapitalizzazione
fusione
acquisizione
Aggregazione con un operatore solido
Cessione in
blocco
Cessione di attività e passività (anche
parziale) ad altro intermediario idoneo
Liquidazione
atomistica
pubbliche
forbearance
Realizzo delle singole attività e rimborso dei
depositanti/investitori e degli altri creditori
Flessibilità
nell’applicazione
della
regolamentazione (di vigilanza; fiscale)
Acquisizione della proprietà da parte dello
Stato
nationalizzazione
“bridge bank”
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Gestione provvisoria ( art. 70 TUB ) : per intermediari
finanziari ex nuovo art. 106 TUB, IMEL e PI
Sospensione organi amministrativi (art. 53 TUF) : per
SIM, SGR/SICAV
Autorità competente: BI per Intermediari 106, IMEL e
PI; Consob per SIM e, sentita BI, SGR/SICAV
Presupposti:
- Gravi irregolarità / perdite (come per a.s.)
- Sussistenza di ragioni d’urgenza ed esigenza di
immediata tutela di investitori / clientela
Effetti: sospensione del (solo) management e sua
sostituzione con Commissari nominati dalla Banca
d’Italia (o dal Presidente Consob per SIM e SGR/SICAV)
Durata: 2 mesi, non prorogabili (6 mesi per
intermediari finanziari ex nuovo art. 106 TUB)
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la liquidazione coatta amministrativa
• Corrispondente al fallimento per le imprese ordinarie
• Crisi irreversibili (l’impresa – come autonomo soggetto
giuridico – non è in grado di proseguire l’attività)
FINALITA’:
• Estinzione dell’impresa come
autonomo soggetto giuridico
•
Espulsione dell’impresa dal mercato, assicurando
l’ordinata definizione dei rapporti giuridici in corso
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la liquidazione coatta amministrativa
Le attività necessarie
Attività ‘eventuali’
Accertamento
del passivo
Iniziative
di recupero
Realizzo
dell’attivo
Distribuzione
ai creditori
Cessione in blocco
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L’accertamento del passivo:
• le tipologie di pretese
• il procedimento di formazione dello stato passivo
(fase amministrativa)
• le modifiche dello stato passivo (fase giudiziale)
La liquidazione e la distribuzione dell’attivo
Liquidazione atomistica
Cessioni di attività e passività
Riparti e restituzioni
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 Strumenti finanziari e (per intermediari non
bancari) somme di denaro dei clienti: patrimonio
distinto da quello dell’intermediario e da quello
degli altri clienti (art.
22 Testo unico della
finanza)
 Sezione separata dello stato passivo per i clienti
ammessi
alla
restituzione
degli
strumenti
finanziari e (per non banche) del denaro (art. 86,
comma 6 TUB, art. 57, comma 4 TUF)
 Regime delle restituzioni nel caso di mancata
separazione dei patrimoni o di insufficienza degli
strumenti finanziari (art. 91, comma 2 TUB).
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Le finalità della procedura:
• realizzo e distribuzione dell’attivo agli aventi
diritto;
• estinzione dell’ente
Gli effetti della apertura della l.c.a.:
• decorrenza
• cessazione attività; spossessamento
• sospensione
pagamento
delle
passività
e
restituzione strumenti finanziari
• effetti sui rapporti pendenti (rinvio alla legge
fallimentare)
• effetti sui rapporti pregiudizievoli ai creditori
(solo in caso di dichiarazione giudiziale di
insolvenza).
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Organi liquidatori: Commissari liquidatori;
Comitato di sorveglianza
Direttive della Banca d’Italia sullo svolgimento
della procedura
Autorizzazioni della Banca d’Italia: nomina
coadiutori; cessioni in blocco di attivo e passivo;
azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.;
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
(transazioni, instaurazione di giudizi attivi).
Dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza
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Azione di responsabilità civile nei confronti degli
ex esponenti aziendali
Segnalazione all’A.G.
rilevanza penale
dei
fatti
con
possibile
Ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza (istanza del Commissario liquidatore –
parere obbligatorio della Banca d’Italia)
Relazione ex art. 33 L.F. (Commissario liquidatore)
Costituzione
parte
civile
negli
eventuali
procedimenti penali a carico responsabili dissesto
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esclusione della applicabilità di altre procedure
concorsuali (concordato preventivo; accordo di
ristrutturazione dei debiti?)
Rinvio generale, nei limiti della compatibilità, alle
disposizioni della legge fallimentare
Esclusione applicabilità art. 2409 (amministrazione
giudiziaria) - solo per le banche
Norme di coordinamento con d. lgs. 231/2001 (artt. 97bis TUB e 60-bis TUF): informativa a BI e Consob;
esecuzione misure interdettive
da parte di BI.
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La liquidazione ‘atomistica’ (per gli
intermediari non bancari)
Soluzione prevalente per gli intermediari non bancari
• esigenza di ‘amministrazione’ degli strumenti
finanziari – criterio della minimizzazione del
rischio;
• avvio di procedure di licenziamento di personale
• smobilizzo di sedi/impianti/macchinari
• restituzioni e riparti
• Raccordo con FNG per gli indennizzi agli investitori
Attrazione verso il modello liquidatorio concorsuale di diritto comune.
Residua valore aggiunto del modello speciale?
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La liquidazione ‘atomistica’ – impatti su
infrastrutture di mercato
• espulsione dai sistemi di pagamento e regolamento e dai
mercati
• applicazione disciplina ‘settlement finality’ (protocollo
interno tra Vigilanza, banca Centrale e Sistema dei
pagamenti, c.d. Contact Point))
• insolvenza di mercato
• sistemi di garanzia delle transazioni
Affievolimento della fiducia nella continuità di funzionamento
dei servizi finanziari (mancata disponibilità degli investimenti);
Effetti di contagio su altri intermediari;
Dissolvimento dell’azienda finanziaria
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Obiettivo: stabilità delle operazioni di pagamento,
compensazione e trasferimento titoli nei sistemi ufficiali di
pagamento e regolamento titoli anche in caso di insolvenza
vincolatività (tra i partecipanti) e opponibilità (ai terzi)
degli ordini immessi nei sistemi e dei conseguenti
pagamenti/trasferimenti (immunità da revocatorie e nullità)
facoltà dei sistemi di disporre della liquidità e dei titoli del
partecipante insolvente (autorealizzazione garanzie)
isolamento dei diritti di garanzia da insolvenza del datore
Francesco
Garrone
febbraio 2011
Applicazione esclusiva
della
‘legge
del registro’
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LA CESSIONE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’
•Natura mista (liquidazione e riparto)
•Oggetto (integrale o parziale)
•Collegamento con lo stato passivo
•Continuazione dell’esercizio dell’impresa
•Rapporti con la cessionaria
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La cessione (parziale) nelle lca di
intermediari non bancari
• Soluzione sperimentata per le Sim (e SGR)
• Finalità di consentire la prosecuzione di attività non
connotate da anomalia, facilitando le operazioni di
restituzione.
condizioni:
• salvaguardia della parità di trattamento tra i creditori;
• Possibilità di ‘isolare’ sul piano contabile e
amministrativo i rapporti oggetto di trasferimento e le
pertinenti poste finanziarie (‘carve out’)
• Assenza di irregolarità diffuse/gravi nell’adempimento
degli obblighi di trasparenza/correttezza nei rapporti
con la clientela Francesco Garrone febbraio 2011
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SPECIFICITA’ DELLE SGR
Crisi della SGR
Crisi dei Fondi gestiti
Irregolarità
Squilibri tecnici
perdite da mala gestio
Illiquidità (hedge)
Rapporti con i
creditori
Rapporti con i
partecipanti
(risarcimenti)
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Rapporti con i
creditori dei
fondi
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La gestione delle crisi di SGR / OICR
L’amministrazione straordinaria delle SGR
(fondi private equity / immobiliari)
Scioglimento degli
organi di gestione dei
Fondi (comitati,
assemblee quotisti)?
Continuazione rapporti di
outsourcing con soggetti
collegati?
Gestione dei fondi illiquidi?
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La gestione delle crisi delle SGR/OICR
La liquidazione coatta amministrativa delle SGR
Responsabilità SGR per
passività fondi
(DL 78/2010)
La gestione /
amministrazione dei fondi
(continuazione esercizio
dell’impresa?)
Regime concorsuale/ordinario di
liquidazione (accertamento e
rimborsi/restituzioni) dei fondi
La crisi (illiquidità / insolvenza) del fondo??
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Revoca e nomina di nuovi organi di
amministrazione e controllo
Revoca autorizzazione e scioglimento /
liquidazione volontaria
Liquidazione coatta amministrativa
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Provvdimenti di rigore
intensità della crisi
Gestione provvisoria
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Gravi irregolarità/violazioni e ragioni d’urgenza
Gestione provvisoria
(mesi 6)
Regolarizzazione /
cessazione urgenza
Gravi irregolarità riferibili agli
organi aziendali sospesi
Restituzione alla
gestione ordinaria
Convocazione assemblea per la
revoca e la nomina di nuovi organi
di amministrazione e di controllo
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Irregolarità/violazioni o perdite di eccezionale gravità
Revoca autorizzazione
Scioglimento società
Presentazione
programma di
liquidazione a BI
Liquidazione
ordinaria
Accertamento giudiziale stato
d’insolvenza; svolgimento serv.
invest. / raccolta > patrimonio
insussistenza presupposti
ordinata liquidazione
Irregolar
e svolgi
Liquidazione coatta amministrativa
mento
liquida
Sostituzione organi liquidatori
zione Francesco Garrone febbraio 2011
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IP (IMEL ) ‘ibridi’
IMEL / IP ‘puri’
Applicazione regime
bancario ordinario
(equiparazione titolari conti di
pagamento a clienti aventi diritto
alla restituzione di strumenti
finanziari)
Liquidazione ordinaria del
patrimonio destinato da parte
degli organi concorsuali del
soggetto autorizzato
Fatta esclusione
Disciplina della garanzia dei
depositi
Possibilità di nomina di un
liquidatore da parte di B.I.
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Patrimonio destinato incapiente
IP ibrido
risponde
con proprio
patrimonio
Insolvenza IP ibrido
In caso di necessità
per ordinata
liquidazione
Liquidazione ordinaria
patrimonio destinato
da parte organi
concorsuali IP
nomina liquidatore patr. dest. da parte di B.I.
Possibilità di trasferimento o affidamento in gestione del
patrimonio destinato a banche / altri intermediari
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I sistemi di garanzia degli investitori sono disciplinati,
in conformità alla Direttiva comunitaria n. 97/9/CE:
• dal T.U.F. (artt. 59 e 60)
• dal Decreto ministeriale n. 485/1997;
• dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Nazionale
di Garanzia (approvati con D.M. del 30.6.1998).
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Principali caratteristiche
dell’assetto di protezione
ADESIONE
OBBLIGATORIA
DEGLI
INTERMEDIARI
ABILITATI AI
SERVIZI DI
INVESTIMENTO
NATURA
PRIVATA
DEI SISTEMI
(RICONOSCIMENTO
PUBBLICO)
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PRESUPPOSTO
OGGETTIVO
APERTURA
PROCEDURA
CONCORSUALE
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In Italia il Fondo Nazionale di Garanzia è l’unico sistema
ufficialmente riconosciuto
Il Fondo Nazionale di Garanzia, peraltro, operava già precedentemente
alla emanazione della disciplina comunitaria, essendo stati previsto dalla L.
n. 1/1991
I poteri di riconoscimento e direzione dell’attività del FNG
competono al MEF, che li esercita su parere di Banca
d’Italia e Consob
Potere della Banca d’Italia (sentita Consob) di coordinare
l’operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di
liquidazione
coatta amministrativa
Francesco Garrone febbraio 2011
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Oggetto della protezione
il limite massimo di protezione: 20 mila euro
(corrispondente all’attuale minimo comunitario)
crediti derivanti dall’esercizio dei servizi di
investimento (anche di natura risarcitoria?) ammessi al
passivo liquidatorio
tutela per investitore
non cumulabilità con i rimborsi dei sistemi di garanzia
dei depositi (adozione di misure di coordinamento)
Francesco Garrone febbraio 2011
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Profili di revisione in corso in sede comunitaria
• Innalzamento
50/100 mila)
del
livello
di
protezione
(euro
• Modalità di ‘funding’: obbligatorietà sistema ‘exante’ (pro e contro v.sus sistema ‘ex-post’)
• Interoperabilità cross border dei
(sistema di garanzia pan-europeo?)
sistemi
–
• Miglioramento della tempestività degli interventi
(riduzione dei tempi massimi di indennizzo)
Francesco Garrone febbraio 2011
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Il sistema italiano di gestione delle crisi
degli intermediari finanziari non bancari
Francesco Garrone
[email protected]
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Francesco Garrone febbraio 2011
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