Conciliazione stragiudiziale Risoluzione di contrasti sulla gestione di società (“arbitrato” gestionale) Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per le circoscrizioni di Ivrea – Pinerolo – Torino Gruppo di lavoro “Arbitrato e Conciliazione” Dott. Giancarlo ALBIS • Dott. Marco BIANCHIN • Dott. Marco CIANI • Dott.ssa Silvia CORNAGLIA • Dott. Claudio DURANDO Dott.ssa Antonella MAMBERTI • Dott. Giuseppe PEYRON • Dott. Carlo REGIS • • Conciliazione stragiudiziale Artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 5/2003 D.M. 222/2004 e D.M. 223/2004 Artt. 19-24 del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte Conciliazione stragiudiziale: di cosa si tratta L’art. 1 del D.M. n. 222/2004 precisa che per conciliazione deve intendersi: “il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall’arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma” Conciliazione stragiudiziale: il conciliatore L’art. 1 del D.M. n. 222/2004 precisa che per conciliatore deve intendersi: “le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo” Conciliazione stragiudiziale: l’organismo di conciliazione L’art. 1 del D.M. n. 222/2004 precisa che per organismo di conciliazione deve intendersi: “l’organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di conciliazione” Conciliazione stragiudiziale art. 38 (organismi di conciliazione) - enti pubblici e privati CCIAA: iscrizione di diritto volontarietà delle parti ambito di applicazione: - rapporti societari trasferimento delle partecipazioni sociali; patti parasociali; rapporti in materia di intermediazione mobiliare; materie di cui al decreto legislativo n. 385/1993 (testo unico bancario); credito per le opere pubbliche. Conciliazione stragiudiziale art. 39 (Imposte e spese) - - - esenzione imposta di bollo, tassa o diritto esenzione verbale di conciliazione se inferiore a 25.000 € indennità per gli organismi di conciliazione Conciliazione stragiudiziale art. 40 (Procedimento) - - riservatezza nomina del conciliatore dichiarazioni non utilizzabili in altro giudizio effetti della conciliazione non riuscita effetti della conciliazione riuscita Conciliazione stragiudiziale: caratteristiche e vantaggi La conciliazione stragiudiziale è: volontaria rapida economica semplice e informale esente da rischi riservata efficace esecutiva fiscalmente vantaggiosa Conciliazione stragiudiziale: la clausola “Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. La parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale”. “Arbitrato” gestionale Art. 37 del D. Lgs. n. 5/2003 (Risoluzione di contrasti sulla gestione di società) “Arbitrato” gestionale: a cosa serve Evitare che eventuali contrasti tra amministratori sulla gestione della società possano portare alla paralisi dell’attività sociale (soprattutto in caso di poteri conferiti con firma congiunta) “Arbitrato” gestionale: caratteristiche Gli atti costitutivi di SRL e Società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società “Arbitrato” gestionale: caratteristiche (segue) Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto chiamato a dirimere i contrasti sulla gestione della società possa dare INDICAZIONI VINCOLANTI anche sulle QUESTIONI COLLEGATE con quelle espressamente deferitegli