DIRITTO DEL LAVORO
PROF.SSA A. ALAIMO
GRUPPO DI STUDIO
CORSO M-Z
MEZZASALMA MANUELA
MIGLIORE EGLE SELENA
NIELI MARYLOO
PAPOTTO DARIO
SOMMARIO:

Sentenze Corte Cassazione N. 1403/1990
e N. 1438/1993;

L. 223/91 sul licenziamento collettivo;

Sentenza Corte Cost. 268/94;

“Il quarto comma dell’art 39 oggi”
( M. D’Antona).
L’efficacia soggettiva del contratto
collettivo aziendale
Sent. N. 1403/1990 cort. Cass.
L’accordo aziendale che prevede una riduzione
del lavoro si applica ai lavoratori dissenzienti o
che non vi hanno aderito né individualmente ,
né tramite la rappresentanza sindacale alla
quale partecipano?
Orientamento assunto dalla corte
I contratti collettivi aziendali non si applicano ai non iscritti ai
sindacati stipulanti, quindi i loro effetti soggettivi si risolvono
applicando le categorie proprie della disciplina privatistica
TUTTAVIA
DISTINGUE
DUE CASI
I CONTRATTI STIPULATI DAI SINDACATI
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI E
OGGETTO DI UN RINVIO ESPLICITO DA
PARTE DELLA LEGGE HANNO EFFICACIA ERGA
OMNES
AI CONTRATTI NON OGGETTO DI RINVIO ESPLICITO DA PARTE DEL
LEGISLATORE SI APPLICANO GLI ORDINARI PRINCIPI CIVILISTICI
Orientamenti giurisprudenziali

Secondo un primo
orientamento si
attribuisce efficacia
erga omnes ai c.c.
aziendali stipulati dai
sindacati
maggiormente
rappresentativi. In tal
modo si privilegia la
natura negoziale del
soggetto stipulante

Un secondo
orientamento fa
discendere l’efficacia
erga omnes dei c.c.
aziendali
dall’indivisibilità degli
interessi dei lavoratori
Orientamenti dottrinali

Privilegia la nozione di
rappresentanza: i
sindacati maggiormente
rappresentativi stipulano
c.c. dotati di efficacia
generale.
Tale nozione viene
utilizzata come criterio
selettivo dei soggetti
abilitati a perseguire gli
interessi della generalità

Il rinvio da parte della
legge ai c.c. aziendali
attribuisce a questi
efficacia generale,
elevandoli così a fonte di
produzione normativa
Efficacia soggettiva dei contratti
collettivi aziendali
Sent n. 1438/1993 corte di cassazione
Un contratto collettivo aziendale che
prevede condizioni più gravose
di lavoro si applica anche ai lavoratori non
iscritti o dissenzienti?
Decisione della corte
Il contratto collettivo aziendale è efficace anche nei
confronti dei lavoratori non iscritti purché tale accordo
non contenga solo disposizioni peggiorative
L’efficacia erga omnes è giustificata dall’indivisibilità dell’interesse
collettivo dei lavoratori, inteso come sintesi e non come somma di
interessi
L’esclusione dell’efficacia
erga omnes causerebbe
La disparità di trattamento dei lavoratori con conseguente
aggravamento gestionale dell’impresa e contrasto con l’art 3 Cost
Evoluzione dottrinale
1. Si presume un legame tra soggetto stipulante il contratto e la generalità
dei lavoratori, posto che tali soggetti vengono considerati enti
esponenziali dell’interesse unico indivisibile dei lavoratori
Nogler considera tale teoria superata
2. l’efficacia erga omnes è connessa all’indivisibilità del bene tutelato
dal contratto collettivo, cioè le condizioni di lavoro in fabbrica
Licenziamento collettivo: breve
storia
 Art 11 l. 604/66
Esclude il licenziamento collettivo
dalla disciplina dettata per i
licenziamenti individuali
 Art 6 l. 108/90
Ribadisce, anche se implicitamente
quanto affermato nel legge del ‘66
 L.223/91
“Il licenziamento collettivo esce
dal limbo dell’indeterminatezza
normativa…” (M.Persiani)
Come si arriva alla l.223/91
1.
2.
Innanzitutto per superare vuoto
legislativo colmato da una giurisprudenza
non costante
Dare attuazione ad una direttiva
comunitaria del ’75 ritenuta non
immediatamente applicabile ( tale
inattuazione, inoltre aveva provocato
condanne dalla Corte di Giustizia)
Licenziamento
individuale
L. 604/66 rimette, in
sostanza ( limitandosi
a dettare le nozioni di
giusta causa e di
giustificato motivo),il
controllo di legittimità
esclusivamente ai
giudici.
Licenziamento
collettivo
La l. 223/91 da
un’impostazione
completamente
diversa.
“… nel caso dei
licenziamenti collettivi,
il controllo giudiziario
non sarebbe idoneo a
tutelare efficacemente
gli interessi dei
lavoratori alla
conservazione del
posto di lavoro” (M.
Persiani)
… perché?
Licenziamento
individuale
Si tratta di accertare
l’esistenza
dell’inadempimento del
lavoratore e valutarne
l’importanza
Licenziamento collettivo
Data l’esistenza di una crisi
aziendale o della volontà del
datore di ridurre o
trasformare la sua azienda,
bisogna valutare la situazione
finanziaria, produttiva e
amministrativa dell’impresa
per carpire necessità del
licenziamento collettivo.
Individuare criteri di scelta
dei lavoratori da licenziare.
Licenziamento collettivo: interessi
in gioco



Conservazione del
posto di lavoro
Lavoratori a rischio
licenziamento
Risanamento
dell’impresa
Datore di lavoro
Interesse alla
stabilità
dell’occupazione
Lavoratori che non
rischiano
licenziamento ( M.
Persiani)
La procedura del licenziamento
collettivo prima del 1991
L’accordo interconfederale del 5 Maggio
1965


Parte dal presupposto che le scelte del
datore di lavoro sono insindacabili
Le consultazioni sindacali vertevano
sull’esame delle “possibilità concrete ed
attuali” per evitare quella riduzione “in
tutto o in parte”.
… segue
“L’esperienza ha insegnato come le
consultazioni sindacali hanno finito per
ridursi ad un
rituale al quale il datore di lavoro si
sottoponeva al solo fine di adempiere una
formalità e
senza avere alcuna disponibilità a discutere
su qualunque problema”.( M. Persiani )
La procedura dei licenziamenti
collettivi nella l. 223/91
(cd messa in mobilità dei lavoratori)



L’ intervento dei sindacati è più consistente
Interviene anche l’autorità amministrativa
( Direttore dell’ufficio del lavoro)
Ratio: verificare l’effettiva necessità, da parte
dell’imprenditore, di concludere una serie di
rapporti di lavoro in presenza di condizioni di
sofferenza dell’impresa stessa.
Art 4 L. 23 Luglio 1991,n. 223
I step: comunicazione preventiva alle RSA

Motivi tecnici, organizzativi o produttivi che
determinano la situazione di eccedenza;
Numero ed i profili professionali del personale in
esubero;
Tempi della collocazione in mobilità nonché le
misure per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della mobilità
Infatti …
In caso di carenze o contraddittorietà della
comunicazione si potrà configurare:


O comportamento antisindacale ex art 28
St. Lav.
O dichiarazione di inefficacia dei
licenziamenti ex art 5 comma 3 della L.
223/91
II step: Esame congiunto
sindacati- datore di lavoro
Scopo:
 valutare le cause degli esuberi;
Eventualmente prevedere un diverso utilizzo
dei lavoratori interessati – ad esempio contratti di
solidarietà- e le misure sociali per facilitare la
riqualificazione dei lavoratori nel caso in cui la
riduzione del personale sia inevitabile.
N.B. La procedura sindacale deve concludersi entro
45 giorni
Esame congiunto
Pervenire ad
accordo
Può essere prevista
l’assegnazione a
mansioni diverse
oppure il temporaneo
distacco o comando
presso altre imprese
Non
pervenire ad
accordo
Ha inizio fase
amministrativa
III Step: Fase amministrativa



L’impresa deve dare comunicazione scritta
all’Ufficio provinciale del lavoro dell’esito delle
consultazioni sindacali e dei motivi del suo
eventuale esito negativo. Anche i sindacati
possono inviare simile comunicazione
Direttore dell’ufficio del lavoro convoca le parti
per un ulteriore esame da concludere entro 30
giorni
Il Direttore può formulare proposte per agevolare
il raggiungimento dell’accordo.
… segue
E’ evidente che l’intervento
dell’autorità amministrativa è
limitato ad una funzione di
MEDIAZIONE
Il nuovo ruolo dei sindacati
Con accordo
interconfederale
del 1965
Controlla la sussistenza
presupposti per riduzione
del personale
Con la L. 223/91
Gestisce la crisi
aziendale
E nel caso in cui non si possa
evitare la riduzione del personale?
Art 5 L. 223/91:
I criteri per collocare i lavoratori in mobilità
saranno quelli previsti dai contratti collettivi
stipulati con i sindacati, ovvero, in mancanza
di questi, nel rispetto dei seguenti criteri in
concorso tra di loro:
Carichi di famiglia;
Anzianità;
Esigenze tecnico-produttive.
Persiani fa notare che:
“… quando risulti necessario procedere ad una
riduzione di personale, accanto al
tradizionale conflitto fra gli interessi del datore di
lavoro e quelli dei lavoratori, emerge
anche un conflitto fra gli interessi, ugualmente
contrapposti ma con un significato diverso,
di due gruppi di lavoratori: il gruppo che potrebbe
essere licenziato e quello che, invece,
potrebbe mantenere l’occupazione”.
Per fare un’analogia
Licenziamento
Concorso
Datore vuole
assumere o
promuovere i
migliori
Conflitto non è più tra datore di lavoro
e lavoratori, ma tra lavoratori
…“A voler continuare ad utilizzare questa
analogia, si può dire che, così come non esiste
nel
caso delle procedure di concorso, un diritto dei
lavoratori all’assunzione o alla promozione,
non è possibile, a mio avviso, configurare
l’esistenza di un diritto soggettivo alla
conservazione
del posto di lavoro per tutti i lavoratori
assoggettati alla procedura di riduzione del
personale”. ( M. Persiani)
Concludendo



La l. 223/91 ha sicuramente rafforzato il
ruolo dei sindacati;
ha dato stabilità ad una disciplina troppo
incerta, soggetta ad interpretazioni
giurisprudenziali non sempre univoche;
non si è comunque sottratta a dubbi di
incostituzionalità ( ved sent Corte Cost.
268/94 ).
SENTENZA 268/1994
I FATTI
LAVORATORI

WHIRLPOOL ITALIA S.R.L.
DIVISIONE ASPERA
VS
CHIEDONO:
L’ANNULLAMENTO DEL LORO
LICENZIAMENTO E LA
REINTEGRAZIONE NEL POSTO
DI LAVORO SECONDO
L’ART 18 L. 300/1970

DICHIARA DI AVER AGITO
RISPETTANDO UN
CONTRATTO COLLETTIVO,
CHE INDICAVA I CRITERI
PER LA MESSA IN MOBILITÀ
DEI LAVORATORI
PRETORE
SOLLEVA UN DUBBIO DI INCOSTITUZIONALITÁ DELL’ART 5 COMMA 1 DELLA L. 223
DEL 22/07/91 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE UN ACCORDO SINDACALE POSSA
DEROGARE ALLA LEGGE IN RELAZIONE AI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA
LICENZIARE STABILITI DALLE LETTERE A); B); C) DELLA STESSA NORMA.
SECONDO IL PRETORE …
L’art 5 COMMA 1 DELLA L. 223 DEL 22/07/91 É INCOSTITUZIONALE PERCHÉ:




IN CONTRASTO CON L’ART 41 COST. CHE GARANTISCE L’AUTONOMIA
CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO DI RECEDERE DAL CONTRATTO
IN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMA 1 COST. POICHÉ IL SINDACATO
NON PUÒ DISPORRE DEL DIRITTO DEL SINGOLO ALLA STABILITÀ DEL
POSTO DI LAVORO IN DEROGA ALLE DISPOZIONI IMPERATIVE DELL’ART
5 L 223/1991 COMMA 1 LETTERE A; B; C;
IN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMI 2-3-4 COST. PERCHÉ SI INSTAURA
UN PROCESSO DI EFFICACIA ERGA OMNES DEI CONTRATTI COLLETTIVI,
ESSENDO LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN
SINDACATO
IN CONTRASTO CON L’ART 3 COST. PER LA MANCANZA DI PARI
TRATTAMENTO DEGLI ALTRI LAVORATORI
SECONDO LA WHIRLPOOL …
CHIEDE CHE LA QUESTIONE SIA DICHIARATA INAMMISSIBILE
O MANIFESTAMENTE INFONDATA PERCHÉ:



LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORATORI HA FATTO TRANSAZIONE,
AQUIESCENZA O NON HA IMPUGNATO IL PROVVEDIMENTO NEI
TERMINI DI LEGGE
LA LEGGE RINVIA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETIVA IL COMPITO DI
STABILIRE I CRITERI DELLA MESSA IN MOBILITÁ DEL PERSONALE,
LASCIANDO UN RUOLO SUSSIDIARIO AI CRITERI LEGALI
LA QUESTIONE É STATA PRESENTATA PER UNA ERRATA
INTERPRETAZIONE DEL PRETORE DELL’ART 39 COST, POICHÉ
QUEST’ULTIMO SI RIFERISCE AI CONTRATTI “NORMATIVI” E NON
“GESTIONALI O DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE”
ART 41 COMMA 1 COST
ART 3 COST
ART 39 COMMA 1 COST.
ART 39 COMMI 2-3-4 COST.
ART 41COMMA 1.
LA QUESTIONE È RITENUTA INFONDATA
PERCHÈ:
”…Chi stipula un contratto di
lavoro subordinato con un imprenditore non assume, per
parte sua, una iniziativa economica,
bensì accetta di essere inserito nell'organizzazione
produttiva costituita dall'iniziativa
della controparte”
ART 39 COMMA 1
SECONDO IL PRETORE
SECONDO LA CORTE
IN CONTRASTO CON L’ART 39
COMMA 1 COST. POICHÉ IL
SINDACATO NON PUÒ DISPORRE
DEL DIRITTO DEL SINGOLO ALLA
STABILITÀ DEL POSTO DI
LAVORO IN DEROGA ALLE
DISPOZIONI IMPERATIVE
DELL’ART 5 L 223/1991 COMMA 1
LETTERE A; B; C;
UNA SIMILE INTERPRETAZIONE
ALL’AVVISO DELLA CORTE NON É
AMMISSIBILE:LA LEGGE RINVIA ALLA
CONTRATTAZIONE COLLETIVA IL
COMPITO DI STABILIRE I CRITERI
DELLA MESSA IN MOBILITÁ DEL
PERSONALE, LASCIANDO UN RUOLO
SUSSIDIARIO AI CRITERI LEGALI.
I contratti collettivi cui fa rinvio l'art. 5, comma 1, della
legge n. 223 del 1991 sarebbero da
annoverare nella categoria degli "accordi sindacali in
deroga", analogamente agli accordi
sindacali autorizzati dall'art. 4, comma 11, a derogare
all'art. 2103 cod. civ.
ART 5 L. n. 223 DEL 23/07/91
CRITERI LEGALI
CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI
CARICHI DI FAMIGLIA
ANZIANITÀ
ESIGENZE
TECNICO-PRODUTTIVE
ED ORGANIZZATIVE
POSSONO ESSERE
UTILIZZATI DAI C.C.L. COME
PARAMETRI DI
RIFERIMENTO NON COME
TALI, MA COME CRITERI
TRADIZIONALMENTE
PRATICATI ( CORTE COST.)
SI UTILIZZANO
IN VIA
PRICIPALE
RISPETTO AI
CRITERI LEGALI
SONO
CONTRATTI
GESTIONALI
“LATO SENSU”,
NON
ACQUISITIVI
HANNO
EFFICACIA
ERGA OMNES
INDIRETTA
ART 39 COMMA 4
SECONDO IL PRETORE
SECONDO LA CORTE
IL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DELL’ART 5 223/91
RENDE TALE CONTRATTO UNA FONTE
LEGALE CON EFFICACIA VINCOLANTE
ERGA OMNES, CHE NON SOGGIACE
ALLE CONDIZIONI DELL’ART 39
COMMA 4
LA QUESTIONE NON É FONDATA
POICHÉ L’ART 39 COMMA 4 SI
RIFERISCE AI CONTRATTI
NAZIONALI NORMATIVI DI TIPO
ACQUISITIVO E NON AI CONTRATTI
DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE
IN SINTESI
TALI CONTRATTI INCIDONO SOLO INDIRETTAMENTE
SUI LAVORATORI IN QUANTO REGOLAMENTANO UN
POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO
IL QUARTO COMMA DELL’ART 39 OGGI
Sent. N. 106/1962 corte Cost.
Non ci sono dubbi sulla valenza
ostativa dell’art 39
Sent. N. 268/1994 e altre cort. Cost
Ammette che alcuni tipi di
contratti collettivi possano
avere efficacia erga omnes
Secondo D’Antona
A. Considerare il processo storico che ha spinto la
legislazione sindacale a soluzioni alternative che possono
e devono essere fondate su una lettura aggiornata
ex art. 39 Cost.
B. Margini di elasticità e valenza ostativa dell’art 39 Cost.
A) LEGISLAZIONE SINDACALE
PUNTO CRITICO:
Non è la rilevanza assunta dai
contratti collettivi al di fuori
delle norme vincolate dell’art
39,
bensì
La base costituzionale di tale
legislazione

Art 39 comma 1 Cost
Organizzazione
sindacale è libera

Art 39 seconda
parte
Riserva a certi sindacati e a
certe forme di
contrattazione un potere
legale di rappresentanza e
regolazione delle
categorie.
“La prima e la seconda parte dell’art
39 sono equiordinate e nello stesso
tempo tra loro interferenti.
Equiordinate perché non sono
gerarchizzabili a priori e interferenti
perché gli sviluppi dell’una
condizionano l’altra, senza poterla
ne escludere ne assorbire
interamente”
… segue
In un ordinamento democratico in cui coesistono la libertà
sindacale e norme con efficacia erga omnes, non si può
escludere una contrattazione fuori dal modello
costituzionale, se le condizioni effettive delle relazioni
sindacali la rendono preferibile per le parti
La base dell’attuale legislazione sindacale è da
rinvenire nell’art 39 Cost.
B) Valenza ostativa …

Non si oppone al
riconoscimento
legale dei c.c.

Si oppone a quei
modelli, che
attraverso l’efficacia
obbligatoria dei c.c,
realizzano dei
monopoli legali di
rappresentanza
categoriale
… Margini di elasticità
Principi elastici:
Registrazione ai fini dell’acquisto della personalità giuridica
Espressione della democraticità attraverso lo statuto
Formazione organo unitario di rappresentazione
Principi anelastici
Forma associativa ai fini della contrattazione collettiva erga
omnes
Pluralismo sindacale
Criterio proporzionalistico
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