avv. Federico Ventura
martedì 18 settembre 2007
LA SUB CONTRATTAZIONE
NEGLI
APPROVVIGIONAMENTI PUBBLICI
ARGOMENTI
 IL CONTRATTO ED IL SUB CONTRATTO
 L’AUTORIZZAZIONE
 IL SUB APPALTO E LE FIGURE ASSIMILATE
 LA GARA ED IL SUB APPALTO:
QUALIFICAZIONE
 IL SUB APPALTO E L’AVVALIMENTO
1.
IL CONTRATTO,
IL SUB CONTRATTO,
LA CESSIONE PARZIALE DEL CONTRATTO
Contratto
 Art. 1321 codice civile

Il contratto è l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale
Contratti tipici e contratti atipici
 Art. 1322 codice civile

Le parti possono liberamente determinare il
contenuto dei contratti nei limiti imposti dalla
legge e dalle norme corporative
Contratto di appalto
nel codice civile
Art. 1655 cod. civ.:
l’appalto è il contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro.
Contratto di vendita
nel codice civile
Art. 1470
La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo
Contratto di somministrazione
nel codice civile
Art. 1559 cod. civ.:
La somministrazione è il contratto con il quale
una parte si obbliga, verso corrispettivo di un
prezzo, a eseguire, a favore dell’altre,
prestazioni periodiche o continuative di cose
Contratto di appalto somministrazione
nel codice civile
Art. 1677 cod. civ.:
Se l’appalto ha per oggetto prestazioni
continuative o periodiche di servizi, si
osservano, in quanto compatibili, le norme di
questo capo (sull’appalto) e quelle relative al
contratto di somministrazione
Contratto di trasporto nel codice civile
Art. 1678 cc
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga,
verso corrispettivo, a trasferire persone o
cose da un luogo ad un altro
Contratto di assicurazione
nel codice civile
Art. 1882
L’assicurazione è il contratto col quale
l’assicuratore, verso pagamento di un premio,
si obbliga a rivalere l’assicurato, entro limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro
I contratti si differenziano per
 OGGETTO
 PARTI
 CAUSA: funzione economico sociale
oggettivamente considerata del contrato
Nella direttiva 2004/18/CE
Appalto pubblico
Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno
o più operatori economici e una o più amministrazioni
aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di
Lavori
Fornitura di prodotti
Prestazione di servizi
Nella direttiva 2004/18/CE
Appalto pubblico di servizi:
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto
tra uno o più operatori economici e una o più
amministrazioni aggiudicatrici aventi per
oggetto la prestazione dei servizi di cui
all’allegato II.
Nella direttiva 2004/18/CE
Appalto pubblico di fornitura:
Contratti aventi per oggetto l’acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto
a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di
prodotti.
Concetto “comunitario” di appalto
“Pubblic procurement”: ottenimento,
conseguimento,
approvvigionamento
pubblico
“Appalto comunitario”: approvvigionamento
(diverso da appalto ex
art. 1655 cod. civ.)
Concetto “comunitario” di appalto
Appalto “comunitario” di fornitura
 Contratto di compravendita
 Locazione finanziaria
 Locazione
 Acquisto a riscatto
Concetto “comunitario” di appalto
Appalto “comunitario”di servizi:
 Appalto
 Trasporto
 Assicurazione
 Contratti atipici
IL SUB CONTRATTO
Contratti collegati
 Contratto collegato in senso ampio
 Contratto derivato (il sub appalto)
Conseguenze
 Le vicende del contratto principale si
ripercuotono sulle vicende dell’altro
Art. 1656 codice civile
 L’appaltatore non può dare in sub appalto
l’esecuzione dell’opera o del servizio se non
è stato autorizzato dal committente
La cessione del contratto
 Art. 1406 codice civile

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei
rapporti derivanti da un contratto con
prestazioni corrispettive, se queste non sono
state ancora eseguite, purché l’altra parte vi
consenta.
Divieto negli approvvigionamenti
pubblici
 Art. 118 codice contratti pubblici

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice sono tenuti ad eseguire in
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto. Il contratto non può
essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto
previsto nell'articolo 116.
L’AUTORIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE
DELLA SUB CONTRATTAZIONE
NEGLI
APPROVVIGIONAMENTI PUBBLICI
CONDIZIONI e
EFFETTI
Art. 21





l. n. 646/82
Chiunque,
avendo in appalto opere riguardanti la pubblica
amministrazione,
concede anche di fatto, in sub appalto o a cottimo,
in tutto o in parte le opere stesse,
senza l’autorizzazione dell’autorità competente,
è punito con


l’arresto da sei mesi ad un anno
e con l’ammenda
 non inferiore ad un terzo dell’opera concessa in sub
appalto o a cottimo
 e non superore ad un terzo del valore complessivo
dell’opera ricevuta in appalto.
(segue)
 Nei confronti del sub appaltatore e
dell’affidatario del cottimo
 si applica la pena


all’arresto da sei mesi ad un anno
e dell’ammenda pari ad un terzo del valore
dell’opera ricevuta in sub appalto o in cottimo.
(segue)
 E’ data all’amministrazione appaltante la
facoltà di chiedere la risoluzione del contratto
Art. 10-quinquies
l. n. 575/65
 Il pubblico amministratore, il funzionario o il
dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero
il concessionario di opere e di servizi pubblici
 che consente alla conclusione di contratti o
subcontratti in violazione dei divieti previsti
dall'articolo 10,
 è punito con

la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della
reclusione da tre mesi ad un anno.
Cass. pen. sez. III, n. 6923 del 1997
 Il divieto di sub appalto e cottimo senza
autorizzazione della P.A. va esteso a tutti i
contratti derivati
CONDIZIONI (1)
 Art. 21 l. 646/82
 requisiti di idoneità tecnica del sub
appaltatore
CONDIZIONI (2)
 Art. 21 l. 646/82
 del possesso da parte di quest’ultimo dei
requisiti soggettivi per l’iscrizione all’ANC.
CONDIZIONI (3)
 Art. 21 l. 646/82
 L’autorizzazione non può essere rilasciata nei
casi previsti dall’art. 10 quinquies della l.
575/65.
CONDIZIONI (4)
 Art. 118 Codice contratti pubblici

che i concorrenti all'atto dell'offerta

o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento,

abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
CONDIZIONI (5)
 Art. 118 Codice contratti pubblici

che l'affidatario provveda al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni
(segue)
 L'affidatario che si avvale del subappalto o
del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto
 la dichiarazione circa la sussistenza o meno
di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con il titolare del subappalto o
del cottimo.
2359 Società controllate e società
collegate
 Sono considerate società controllate:
 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
 Ai fini dell’applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti
spettanti per conto di terzi.
 Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società
esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando
nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate
in borsa.
CONDIZIONI (6)
 Art. 118 Codice contratti pubblici

che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata
L’attestazione SOA
 Attestazione che da conto del possesso dei
requisiti
Art. 28 del dpr 34/00
 Quando l’importo dei lavori è pari o inferiore a
150.000 €:



Importo dei lavori eseguiti direttamente nei 5
anni antecedenti al bando non inferiore
all’importo del contratto da stipulare
Costo personale dipendente non inferiore al
15% dell’importo dei lavori realizzati nei 5 anni
Attrezzature adeguate
CONDIZIONE (7)
 Art. 118 Codice contratti pubblici

che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmetta la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 38;
CONDIZIONI (8)
 Art. 118 Codice contratti pubblici

che non sussista, nei confronti dell'affidatario
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della l. 575/65
Cons. St., Sez. VI, n. 1948/07.





Le c.d. informazioni prefettizie antimafia possono essere ricondotte a tre tipi:
1) quelle ricognitive di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4 comma 4, d.lgs.
8 agosto 1994 n. 490;
2) quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia
interdittiva discende da una valutazione del Prefetto;
3) quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una
valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria
dell'informativa prevista dall'art. 1 septies, d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv.
dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall'art. 2, l. 15 novembre 1988 n.
486.
Le informative prefettizie atipiche sono atti non vincolanti che lasciano spazio
alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, che può valutare
l’incidenza delle informative nella specifica procedura; nell’ambito di tale
valutazione, è necessaria una ampia motivazione soprattutto quando
l’amministrazione, nonostante l’informativa atipica, decida di instaurare o
proseguire il rapporto con l’impresa; tuttavia, ciò non esonera l’amministrazione
dal procedere alla suddetta valutazione ed esclude la legittimità di esclusioni
disposte in via automatica
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
 Il disciplina l'accertamento dell'insussistenza


delle cause di decadenza, divieto o
sospensione previste dall'art. 10 della legge
31/5/65, n. 575
e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 4 del D.Lgs. 8/9/94, n. 490.
La documentazione antimafia non è
richiesta:
 per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le
erogazioni il cui valore complessivo non
supera i 300 milioni di lire (Euro 154.937,07
IVA ESCLUSA).
 N.B.: Altri casi di esclusione sono previsti
dall'art.1, comma 2, del D.P.R. 252/98.
INFORMAZIONI DEL PREFETTO
 Per i contratti il cui valore sia:

superiore a Euro 154.937,07 per l'autorizzazione di subcontratti,
cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici
o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

Prima di procedere alla relativa stipula, vanno acquisite le "Informazioni
del Prefetto", con le modalità di cui all'art. 10 D.P.R. 252/98.

La richiesta di informazioni al Prefetto potrà essere inoltrata
dall'Amministrazione o dalla Ditta interessata e dovrà essere corredata
da Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla
C.C.I.A.A., munito di apposita dicitura antimafia ovvero da
dichiarazione del legale rappresentante della ditta recante le medesime
indicazioni (art. 10, commi 3 e 4, D.P.R. 252/98).
MODELLO GAP
 (Art.2 legge 12/10/1982 n.726 e legge
30/12/1991 n.410)
 Il Modello GAP Subappaltatori, va invece
presentato, a prescindere dall'importo del
subappalto, in tutti i casi in cui è già stato
presentato il Modello GAP per il contratto
principale e, quindi, quando quest'ultimo è di
importo superiore a Euro 51.645,69.
Cosa deve essere autorizzato
 11. Ai fini del presente articolo è considerato
subappalto

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare.

se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro
No sub appalto
 12. Ai fini dell'applicazione dei commi
precedenti, le seguenti categorie di forniture o
servizi, per le loro specificità, non si
configurano come attività affidate in
subappalto:
 a) l'affidamento di attività specifiche a
lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.
Come autorizzare
 8. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione
 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine
può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi.
 Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa.
 Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della metà.
Prezzi unitari
 4. L'affidatario deve praticare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento.
Sicurezza
 L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori,
il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario è
solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera
h), d.lgs. n. 113 del 2007)
(segue)
 7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono
messi a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.
Pagamenti
 3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al
cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore
o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs.
n. 113 del 2007)
(segue)
 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; è, altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano
di cui al comma
DURC
 7. Ai fini del pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori o dello stato finale
dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i
subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il
documento unico di regolarità
contributiva, nonché copia dei versamenti
agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1,
lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
(segue)
 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le
Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello
regionale con INPS e INAIL, rilasciano il
documento unico di regolarità contributiva
comprensivo della verifica della congruità della
incidenza della mano d'opera relativa al cantiere
interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1,
commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera h),
d.lgs. n. 113 del 2007)
Legge n. 248/06
 28. L'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.
(segue)
 29. La responsabilità solidale viene meno se
l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati
sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del
subappaltatore della predetta documentazione.
(segue)
 30. Gli importi dovuti per la responsabilità
solidale di cui al comma 28 non possono
eccedere complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.
(segue)
 31. Gli atti che devono essere notificati entro
un termine di decadenza al subappaltatore
sono notificati entro lo stesso termine anche
al responsabile in solido. La competenza
degli uffici degli enti impositori e previdenziali
e' comunque determinata in rapporto alla
sede del subappaltatore.
(segue)
 32. Il committente provvede al pagamento del
corrispettivo dovuto all'appaltatore previa
esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio
affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore.
(Segue)
 33. L'inosservanza delle modalità di pagamento
previste al comma 32 e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera,
la fornitura o il servizio affidati non sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori. Ai fini della presente
sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall'appaltatore. La
competenza dell'ufficio che irroga la presente
sanzione e' comunque determinata in rapporto alla
sede dell'appaltatore.
(segue)
 34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano,
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la
documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al
comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in
ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29,
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la
responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Art. 29, c. 2
 2. Salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, in
caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l'appaltatore, entro il
limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti.
LA GARA ED IL SUB APPALTO:
QUALIFICAZIONE
Art. 118, c. 2
 La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel
bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria
prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse
con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che
prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria
prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda
delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al
trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita
all'importo complessivo del contratto.
Super specialistiche
 Art. 37, c. 11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali
opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale
dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e
sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi,
i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinati
dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui
al presente comma. Per le medesime speciali categorie di
lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove
consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
AVCP
 Con determina n. 25 del 2001 ha elencato le
SIOS
Art. 72 dpr 554/99


4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di
importo superiore a quelli indicati all’articolo 73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni
mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas,
antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l’armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73 dpr 554/99
 1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la
qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da
appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali
assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è
esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa
categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di
importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento.
 2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del
lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o
specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti
alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il
lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente,
sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
 3. Le parti costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo
complessivo dell’opera o lavoro ovvero (O COMUNQUE) di importo
superiore a 150.000 Euro.
Art. 95 dpr 554/99
 1. L’impresa singola può partecipare alla gara
qualora sia in possesso dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi
relativi alla categoria prevalente per l’importo
totale dei lavori ovvero sia in possesso dei
requisiti relativi alla categoria prevalente e
alle categorie scorporabili per i singoli importi.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili
non posseduti dall’impresa devono da questa
essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente.
Art. 74 dpr 554/99
 1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente
possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente
tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non
sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni.
 2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed
opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di
gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese
qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative
adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese
in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono
altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
AVVALIMENTO
Causa C-314/01
Siemens-ARGE Telekom/
Federazione austriaca degli enti
previdenziali
“causa Siemens ”
Causa C-314/01 (1)
 La Federazione previdenziale austriaca affida un
sistema di elaborazione elettronica dei dati,
mediante schede con un particolare chip.
 Tre dei quattro concorrenti, erano consorzi
comprendenti Austria Card, impresa produttrice
di chip
 Il, quarto partecipante, consorzio EDS non ha
all’interno Austria Card
Causa C-314/01 (2)
 Vince EDS
 Gli altri tre ricorrono, ma si vedono respinto il
ricorso per difetto di legittimazione, poiché si era
rilevato un accordo tra offerenti, in quanto
Austria Card, partecipando a tutti i soggetti in
gioco.
 La Corte costituzionale austriaca annulla la
decisione del giudice amministrativo
 Si ripete il ricorso
Causa C-314/01 (3)
 La sentenza in questione distingue tra

SUB APPALTO: contratto con un terzo in sede di
esecuzione del contratto affidato, che trasferisce al
terzo parte delle responsabilità dell’appaltatore

AVVALIMENTO: contratto con valore in sede di gara,
che dimostri la disponibilità di beni e risorse, senza
passaggio di responsabilità.
Art. 49
Avvalimento
 1.
Il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato, in relazione ad una specifica gara può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo,
ovvero
di
attestazione
della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro
soggetto.
Art. 49
Avvalimento
 10. Il contratto è in ogni caso eseguito
dall’impresa che partecipa alla gara, alla
quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può
assumere il ruolo di sub appaltatore nei
limiti dei requisiti prestati.
Art. 24. dpr 34/00
(Lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria e
dall’impresa subappaltatrice)
 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato
lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito
lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:
 a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai
sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può
utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite
aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei
lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30%
dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti
alle categorie di cui all’allegato A per le quali è prescritta la
qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo
dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta;
l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato
esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
 2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto
dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o
subappaltatrice.
Federico Ventura
Via Morgani 4, Bologna
tel 320 0825051
[email protected]
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La sub contrattazione negli approvvigionamenti pubblici