Corso interuniversitario per biologi
Roma, Università “La Sapienza”
08, 06, 2011
Gestione ambientale e sviluppo
sostenibile
Avvocato Giampiero Guerrieri
Revisore ambientale
Liberi professionisti associati in consulenza ambientale e certificazioni
Copyright riservato
Principali conferenze internazionali
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
Convenzione Ginevra del 1979: primo
accordo internazionale sull’inquinamento
atmosferico transfrontaliero
Saggio della International Union for the
conservation of nature negli anni 80
Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, 175
stati aderenti: Agenda 21
Protocollo di Kyoto del 1997
Conferenza di Joannesburgh del 1998
Agenda 21
Piano globale per lo sviluppo sostenibile. E’ divenuta la
base per numerosi piani nazionali e tuttora la
commissione dell’ONU si riunisce per stilare un
rendiconto sul progresso avvenuto. Ad Aalborg
(1994), ad Istanbul( 1996), a Ferrara (1999) e ad
Hannover (2000)si rilancia l’agenda 21 come
procedimento della pianificazione territoriale.
“Noi, autorità locali ed europee, ci siamo impegnate a
sviluppare azioni locali con responsabilità globale.” In
tal senso è la città il microsistema in cui si
individuano le politiche per la sostenibilità
ambientale attraverso interventi che modifichino lo
stile di vita, il consumo, la produzione.
Protocollo di Kyoto
Nel 1997 viene stilato il Protocollo di Kyoto in
base al quale gli Stati industrializzati
s’impegnano a diminuire complessivamente del
5%, la produzione dei sei gas responsabili
dell’effetto serra. Questo indica che ogni stato
dovrà ridurre il consumo di questi gas di circa il
25% negli anni 2008-2012.
Nel 1998 gli stessi stati si riuniscono a Buenos
Aires per definire le modalità di attuazione, ciò
ha portato all’attuazione di in piano d’azione
per compensare le emissioni inquinanti fra vari
Paesi.
Conferenza di Joannesburgh
Dal 26 agosto al 4 settembre 1998 sono stati
discussi i problemi del pianeta e le azioni per lo
sviluppo sostenibile.
I temi fondamentali sono stati:







la povertà
i modelli di consumo e produzione sostenibili;
la gestione sostenibile delle risorse naturali;
globalizzazione sostenibile;
salute;
iniziative per l’Africa;
Governo dello sviluppo sostenibile.
sviluppo sostenibile e politica CEE
”lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della
generazione presente, senza compromettere la possibilità
che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.
IPPC: direttiva principale sulla riduzione dell’inquinamento
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
ambientale;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
promozione sul piano internazionale delle misure destinate
a risolvere i problemi dell’ambiente a livelli regionale o
mondiale;
introduzione delle tasse ambientali
La politica comunitaria afferma inoltre che è fondata sui
principi della precauzione e dell’azione preventiva –
command and control - assumendo il principio che “chi
inquina paga”: maggiore responsabilità del privato.
Principali fonti storiche
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National Environmental Policy Act entrato in vigore
negli U.S.A. nel 1970
615/1966 prima legge di tutela in campo atmosferico
Solo dagli anni 70 introduzione limiti di sicurezza a
tutela della salute e dell’ambiente
319/1976: prima legge quadro su inquinamento
idrico
Differenziazione competenze
Atto unico europeo adottato nel dicembre 1985 ed
entrato in vigore in luglio1987: inserimento di un
apposito titolo dedicato all’ambiente in cui vengono
codificati i principi dell’azione preventiva e i costi di
risanamento
Chi inquina paga
Command and control
Atto Unico europeo 1987
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
I requisiti di politica ambientale sono una
componente essenziale: prevenzione e chi inquina
paga.
Artt. 100A: ravvicinamento legislazioni nazionali
Art. 130R: garantire utilizzazione accorta e
razionale delle risorse
Art. 130T: consentire ai singoli Stati membri di
mantenere e prendere provvedimenti compatibili col
presente Trattato, per una protezione ancora
maggiore
Il trattato di Maastricht aggiunge la promozione di
sistemi di protezione regionale e planetario
dell’inquinamento: 1992
Il trattato di Amsterdam del 1997: conferma la
politica comunitaria
Principi dell’Atto Unico
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

Ravvicinamento mediante le direttive
Mutuo riconoscimento: fissazione di
requisiti minimi indispensabili; mentre
le norme tecniche sono state affidate a
Istituti specifici.
Principio di equivalenza
Principio di sussidiarietà: art. 3B
Trattato di Maastricht
Principi Costituzionali



art. 9 Cost.: “La Repubblica […] tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”
Art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività […]”
Art. 2 Cost.: riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali, ove si svolge la sua
personalità
norma aperta a contenuto
atipico
Codice civile
Nel codice civile sono presenti norme che tutelano
l’ambiente ma non espressamente.
844 c.c.: tolleranza immissioni
Prendendo in considerazione l’art. 911 c.c.
notiamo che questo tende a tutelare gli altri
proprietari, oltre all’uso delle acque in generale, ma
non l’acqua nel suo insieme. Possiamo osservare
inoltre, che si può ottenere la tutela dell’ambiente
solo se un’azione inquinante può provocare un
danno alla salute di una persona. Solo in questo
caso interviene il codice civile, perché l’azione
inquinante intacca l’art. 32 della Costituzione sul
diritto alla salute; viene tutelata quindi la persona e
non l’ambiente.
Art. 2043 c.c.
La responsabilità civile che prevede il risarcimento dei danni
ingiusti si rifà all’art. 2043 c.c. e obbliga a chi a commesso
atti ingiusti per dolo o colpa a risarcire il danneggiato.
Presupposti oggettivi:
- il fatto
- l’ingiustizia del danno
- il nesso causale
Presupposti soggettivi (elemento psicologico)
- dolo: il soggetto ha agito consapevole che avrebbe causato
un danno ad un’altra persona;
- colpa; il danno deriva da un’azione avvenuta a causa di
imprudenza, negligenza, inosservanza di leggi o
regolamenti.
Una persona può chiedere il risarcimento al proprietario di
una fabbrica perché non gli consente il diritto di vivere in
un ambiente salubre, ma in un ambiente inquinato
Evoluzione del concetto ambiente
da mero interesse di fatto
a interesse diffuso
a interesse collettivo
a diritto soggettivo
Riconosciuto il diritto fondamentale della persona e della
collettività diventa diritto della personalità.
Reciprocità: ossia al diritto all’ambiente dovrebbe
corrispondere il dovere di difendere l’ambiente fondato
sui principi della Carta Costituzionale
Diviene un bene giuridico superiore
Istituzione Ministero ambiente: Legge n.
349 del 1986
Superamento del frazionamento funzionale di
enti e associazioni
Introduzione del principio del “chi inquina paga”
 Obiettivi di tutela generale
 Cooperazione enti minori ed enti locali
 Nozione di bene giuridico ambientale

Nozione di danno
Possibilità del ripristino
Possibilità di risarcimento
del danno
Novità introdotte



Ad associazioni ambientaliste riconosciute dal
Ministero dell’Ambiente, viene data la facoltà di
impugnare atti amministrativi di interesse
ambientale.
Introduzione del concetto del pericolo di danno
ambientale
Insieme alla L 241/90, diritto di accesso di
ogni cittadino ad informazioni ambientali
Altri riferimenti
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
Artt.216 e 217 T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del
1934) sulle lavorazioni insalubri
Art.674 cod. pen. “Getto pericoloso di cose”
Legge Galasso n. 431 del 1985:
superamento della visione estetico culturale per
approdare al concetto di ambiente.
La tutela paesistica diventa sinonimo di tutela
dell’ambiente che viene a diversificarsi in:
Tutela delle bellezze naturali
Miglioramento della qualità della vita
Governo del territorio – urbanistica
Ambiente come bene unitario


Corte Costituzionale n. 210/1987: comprende la conservazione,
la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni
naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue
componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni
genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali
che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona
umana in tutte le sue estrinsecazioni.
Corte Costituzionale n. 641/1987: bene immateriale unitario,
sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche
costituire, isolatamente e separatamente oggetto di cura e
tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto
che l’ambiente possa essere oggetto di varie norme che
assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa
venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di
bene giuridico che l’ordinamento prende in considerazione
La legislazione riguarda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Individuazione dei beni artistici, storici, archeologici
naturalistici degni di tutela perché beni primari dello
Stato.
Linee guida sulle condotte da tenere per vari tipi di
attività produttive nei confronti dell’inquinamento e della
gestione ambientale con differenziazione accurata dei
settori, delle modalità di prevenzione, di competenza e
parametri ben definiti.
La salvaguardia della biodiversità e delle specie protette
in tutti gli ecosistemi
Salvaguardia delle risorse naturali e dello sviluppo
sostenibile.
Comportamenti in seguito ad un evento che ha portato
uno sconvolgimento generale alla biodiversità,
all’equilibrio ambientale sotto di diversi profili di
inquinamento delle falde acquifere, dell’aria o
contaminazione del sottosuolo.
Leggi riguardanti la tutela della salute umana in
generale e negli ambienti di lavoro.
Osservazioni al D.Lgs n. 152.04. 2006
Riprende quasi completamente la direttiva n. 2004/35/Cee sulla nuova
riformulazione della materia
Il problema principale che è emerso in più articoli è la soppressione di
organi o di singole funzioni che avevano sempre funzionato, un
allargamento delle maglie insieme ad una indeterminatezza di alcuni
iter del procedimento amministrativo.
Si deve apprezzare certamente la volontà di fare maggior chiarezza e di
incentivare la cooperazione tra i vari attori del sistema di gestione
rifiuti in questo cercando una chiave interpretativa e continuativa
con ciò che era stato stabilito dalla Direttiva; ma in questo manca ed
è oggettivo spunto di forte preoccupazione la totale assenza di
qualsiasi raccordo tra stessi enti di gestione.
Esistono norme dicharate incostituzionali o oggetto di procedure di
infrazione della Corte Europea
Manca una organicità nelle materie per cui ci sono diverse diposizioni
non integrate tra loro (bonifiche, rifiuti, acque)
le associazioni, il cui scopo è di tipo consultivo generale abbiano così
acquisito una valenza ed una portata non solo in termini di
legiferazione, ma anche in termini di applicazione di norme e di
prassi
Diritto di accesso alle informazioni ambientali
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





Nasce dalla riforma del diritto d’accesso agli atti
amministrativi: L. 241/90 e dalla ratifica della Convenzione
di Aarhus del 1998.
Mira a sindacare la potenzialità lesiva
Opera erga omnes
E’ un diritto soggettivo pubblico verso tutte le amministrazioni
pubbliche o concessionari di pubblici servizi
Si estrinseca nel diritto a qualsiasi informazione disponibile in
forma scritta, visiva, sonora o contenuta in basi di dati
riguardanti lo stato di acque, aria, suolo, fauna, flora, ogm,
sostanze, energie, rumori o radiazioni, pratiche, legislazioni,
piani, attività, spazi naturali, nonché le attività nocive o
potenzialmente nocive e tutte le attività approntate dalla P.A.
Non è necessario dimostrare un interesse concreto ed attuale
Riconosciuto il ruolo delle associazioni
Sancita la rapidità delle informazioni che devono avere
carattere estensivo di maggior partecipazione del pubblico
Limiti del diritto di accesso
Da leggi speciali ad es: caccia, energia,
Quando ci sia in ballo la salvaguardia:
1.
Riservatezza deliberazioni autorità pubbliche, relazioni
internazionali e difesa nazionale
2.
Ordine e sicurezza pubblici
3.
Questioni sotto inchiesta sia attuali che passate
4.
Riservatezza commerciale e intellettuale
5.
Riservatezza personale
6.
Materiale fornito da terzi non obbligati a fornirlo
La richiesta deve essere fornita dal responsabile del
procedimento entro 30 giorni
Il rifiuto è possibile solo nei casi precedenti e ove ci siano
ancora dati incompleti o quando la richiesta sia
generica. Se immotivato è illegittimo
Nozione di rifiuto


“Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell’allegato A alla
parte quarta del presente Decreto di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi”
Il criterio discriminante tra rifiuto e non
rifiuto è rappresentato dalla volontà del
disfarsi da parte del detentore
La definizione autentica di rifiuto
art. 183 T.U.
• a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il
quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un
materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad
attività di smaltimento o di recupero, secondo gli
allegati B e C
• b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad
operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli
allegati B e C, sostanze, materiali o beni;
• c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un
materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di
recupero o di smaltimento, stabilito da una
disposizione di legge o da unprovvedimento delle
pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del
materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i
medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti
pericolosi di cui all'allegato D
Alcune definizioni



Gestione: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,
nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura
Produttore = «la persona la cui attività ha prodotto
rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha
effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio
o altre operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione di detti rifiuti»
Detentore = «il produttore dei rifiuti o il soggetto (la
persona fisica o giuridica) che li detiene»
Classificazione dei rifiuti
Secondo l’origine
criterio della provenienza
rifiuti urbani
rifiuti speciali
Secondo le caratteristiche di pericolosità
(criterio della composizione presunta)
rifiuti pericolosi
rifiuti non pericolosi
Rifiuti speciali, art. 185
Rifiuti derivanti da:
Attività agricole e agroindustriali; demolizione,
costruzione, nonché i pericolosi da attività di scavo
(fermo disposto del 186); lavorazioni artigianali;
attività commerciali; attività di servizio; attività
recupero e smaltimento, fanghi da potabilizzazione
e altri trattamenti di acque, abbattimento fumi;
attività sanitarie; macchinari e apparecchiature
deteriorati o obsoleti; rifiuti derivanti da attività
sanitarie; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori
uso, e le loro parti; combustibile derivato da rifiuti;
rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica
dei rifiuti solidi urbani
Rifiuti urbani






Domestici locali o civile abitazione;
non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi dai precedenti, assimilabili a
urbani;
provenienti da spazzamento strade;
di qualunque natura giacenti su strade e aree
pubbliche o aree private di uso pubblico o
spiagge marittime o lacuali o rive di corsi
d’acqua;
Vegetali provenienti da aree verdi, parchi, aree
cimiteriali;
Provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché altri da attività cimiteriale
Rifiuti pericolosi


Si tratta di una categoria definita non per provenienza
ma per composizione dei rifiuti ed è rappresentata dai
rifiuti non domestici precisati nell’allegato alla parte
quarta, lett. D al decreto legislativo conformemente
all’art.1 lett.a Direttiva 75/442/Cee relativa ai rifiuti e
all’art.1, par. 4 della direttiva 91/989/Cee relativa ai
rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione
200/532/Cee del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero
dell’ambiente e tutela del territorio 9 aprile 2002)
Esempi di tali rifiuti: i rifiuti della produzione conciaria
e tessile; rifiuti dell’industria fotografica; i rifiuti della
raffinazione del petrolio; i rifiuti provenienti da processi
chimici; rifiuti derivanti da attività di ricerca; batterie
ed accumulatori; rifiuti derivanti dal trattamento delle
acque reflue; vernici, inchiostri, adesivi, solventi, etc….
Definizione di inquinamento delle acque
Art 73 T.U.

“introduzione diretta o indiretta, a
seguito di attività umana, di sostanze o
di calore nell’aria, nell’acqua o nel
terreno che possono nuocere alla salute
umana o alla qualità degli ecosistemi
acquatici o degli ecosistemi terrestri che
dipendono direttamente da ecosistemi
acquatici, perturbando, deturpando o
deteriorando i valori ricreativi o altri
legittimi usi dell’ambiente”
Obiettivi





a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il
risanamento dei corpi idrici inquinati mediante un
miglioramento continuo
b) conseguire il miglioramento dello stato delle delle
acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a
particolari usi
c) perseguire (politiche a lungo termine per) usi
sostenibili e durevoli delle risorse idriche con
priorità per quelle potabili
d) mantenere la capacità naturale di
autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità
di sostenere comunità animali e vegetali ampie (e
variegate) e ben diversificate
Mitigare gli effetti delle inondazioni e siccità
Strumenti






a) l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell’ambito di ciascun bacino e idrografico ed un
adeguato sistema di controlli e di sanzioni.
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo
Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione
agli obiettivi di qualità del corpo recettore
d) l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento
e depurazione degli scarichi idrici nell'ambito del servizio
idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36
e) l’individuazione di misure per la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle
aree sensibili
f) l’individuazione di misure tese alla ricerca di
conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle
risorse idriche
Principi della legge Galli n. 36/94





Tutte le acque superficiali, sotterranee ancorché non
estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una
risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di
solidarietà.
Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le
aspettative ed i diritti delle generazioni future.
Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al
rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio
idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la
flora acquatiche, i processi processi geomorfologici
geomorfologici e gli equilibri e gli equilibri idrologici
idrologici.
L’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario
rispetto ad altri usi del medesimo corpo idrico superficiale
o sotterraneo.
Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e
a condizione che non ledano la qualità dell’acqua.
Dalla legge n. 319/1976 (c.d. «legge Merli») al
d.lgs. n. 152/1999
legge n. 319/1976 = classificazione basata
sulla provenienza degli scarichi:
- scarichi da «insediamenti civili»
- scarichi da «insediamenti produttivi»
D.lgs. n. 152/1999 = classificazione fondata
sulla tipologia degli scarichi:
- «acque reflue domestiche»
- «acque reflue industriali»
Lo scarico


“qualsiasi immissione di acque dirette, tramite condotta, di
acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili
nelle in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
anche sottoposte a preventivo trattamento di
depurazione”(art 73 ff T.U.)
Acque di scarico: «tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico» (73 gg)



Trattamento appropriato delle acque reflue urbane:
mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento
che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi
idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità
Trattamento primario di acque reflue: deve comportare
la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi
fisici e/o chimico – fisici e/o altri, a seguito dei quali prima
dello scarico il BOD delle acque in trattamento sia ridotto
almeno del 20% e i solidi sospesi del 50%
Trattamento secondario di acque reflue: processo che
comporta trattamento biologico con sedimentazione
secondaria, o altro processo che segua i requisiti della
tabella 1 Allegato 8, ovvero altro processo produttivo che
comporti la presenza di tali sostanze nello scarico
Le tipologie di acque reflue



Acque reflue industriali: «qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento,» (art.
73, lett.h)
Acque reflue domestiche: «acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività
domestiche (art. 73, lett. g) - abrogato
Acque reflue urbane: «acque reflue domestiche o il
miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato»
(art. 73, lett. i)
Le acque reflue assimilate alle domestiche

•
•
•
•
Sono assimilabili alle domestiche le acque reflue provenienti
da:
imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo ed
alla
silvicoltura
(anche
eventualmente
con
attività
complementari)
imprese
dedite
all’allevamento
di
bestiame
(anche
eventualmente con attività complementari) che dispongono di
almeno un ettaro di terreno agricolo per 340 Kg di azoto
presente negli effluenti prodotti in un anno (tabella 6
dell’allegato 5)
imprese di acquacoltura e piscicoltura di dimensioni ridotte
scarichi in ogni caso aventi caratteristiche qualitative
equivalenti alle acque reflue domestiche e indicate dalle
Regioni
Lo sbocco degli scarichi

Suolo: divieto di scaricare sul suolo salvo deroghe espresse di cui all’art.
103 T.U. e con i limiti di cui all’allegato 5.

Sottosuolo e acque sotterranee: divieto di scaricare salvo autorizzazione
dell’autorità competente, del Ministero dell’Ambiente o delle Regioni.

Acque superficiali: rispetto dei limiti di emissione fissati dalla legge

Aree sensibili: salvo l’art. 101 commi 1,2, T.U. le acque reflue urbane
provenienti da agglomerati superiori a 10.000 abitanti devono rispettare
limiti più spinti dell’art. 105, co 3, secondo Allegato 5.

Rete fognaria: acque reflue industriali (tabella 3 all. 5 e nota 2 tabella 5)
sono sottoposti a prescrizioni delle Autorità d’ambito tenendo conto dei
valori limite e in modo che sia assicurata la tutela del corpo recettore.
La rete fognaria

Rete fognaria: “Il sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane”

Fognature separate: “La rete fognaria costituita da due
condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di
dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia,
l’altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle
eventuali acque di prima pioggia”
Sistemi di Gestione volontaria

Sistema di gestione per la qualità


Sistema di gestione ambientale


NORMA ISO 14001/2004
Regolamento sull’adesione volontaria delle
organizzazioni ad un sistema comunitario di
ecogestione e audit


NORMA ISO 9001/2000
EMAS, CE N.761/2001
Sistema di gestione per la salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro

SPECIFICA TECNICA OHSAS 18001/1999
Incentivi per le organizzazioni
VANTAGGI
AMBIENTALI
VANTAGGI ECONOMICI
• Minori costi smaltimento
Riduzione
Inquinamento
• Riduzione
rischi,
prevenzione
incendi
• Risparmio
risorse
naturali
ed energetiche
rifiuti
•Minori costi di contenziosi
•Minori costi assicurativi e
accesso al credito
•Minori costi di fornitura
•Semplificazioni
amministrative ed
economiche
•Crescita e
consapevolezza del
personale
• Accesso a cospicui
finanziamenti Cee e
preferenza gare e appalti
•
VANTAGGI
STRATEGICI
•Migliore immagine
verso il pubblico
•Migliori
opportunità
di mercato
•Migliore
valutazione
dell’organizzazione
nel caso di
cessione
Grazie per l’attenzione
Eventuali chiarimenti e/o documentazione possono essere chiesti all’Avv. Giampiero Guerrieri
Via Bellinzona, 13, 00198, Roma Tel. 06/85354174 329/7415257
E-mail: [email protected]
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Principi generali di legislazione ambientale