Il Contratto
Università degli studi di Roma Tre
Ingegneria Informatica
17 marzo 2006
Prof. Pieremilio Sammarco
Il contratto è l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.(art. 1321 c.c.)
Il contratto è dunque:
un atto giuridico negoziale;
un atto bilaterale;
un atto patrimoniale.
..è un atto giuridico negoziale
Un atto giuridico è negoziale quando la volontà
dell’autore è diretta proprio a produrre gli
effetti giuridici che derivano dall’atto.
L’elemento della volontà acquista un valore
fondamentale e centrale nel contratto
… è un atto bilaterale
Il contratto come atto bilaterale:
Il contratto è ACCORDO.
Perché ci sia contratto, occorre che all’atto
partecipino almeno due parti e che tutte le
parti siano d’accordo sul contratto
La legge vuole evitare che un soggetto possa essere
toccato nella propria sfera giuridica, e subire
modificazioni delle proprie situazioni giuridiche, senza
o contro la sua volontà
… è un atto patrimoniale
Il contratto come atto patrimoniale:
esso cioè incide su situazioni giuridiche
patrimoniali
Ciò non sorprende se si considera che
una delle funzioni principali del contratto è
creare obbligazioni, le quali sono
caratterizzate
dal
requisito
della
patrimonialità.
La conclusione del contratto: Lo schema base,
PROPOSTA ED ACCETTAZIONE
Il contratto è concluso nel momento in
cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell’accettazione dell’altra
parte (art. 1326 cod. civ.)
La proposta è la dichiarazione con cui la parte
che assume l’iniziativa offre all’altra la
conclusione del contratto
L’accettazione è la dichiarazione con cui la
parte che riceve la proposta, dà il suo
consenso al contratto così come risulta
dall’offerta.
La proposta deve contenere tutti gli elementi
essenziali del futuro contratto e deve
manifestare una volontà attuale di contrarre.
L’accettazione, a sua volta, deve corrispondere
esattamente alla proposta.
Se
è
in
parte
diversa,
vale
come
controproposta.
Formazione dell’accordo:
Quando l’accordo si forma in momenti
successivi (ad esempio, scambio di
lettere), quale è il momento di
conclusione del contratto ?
L’art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto è
concluso nel momento in cui chi ha fatto la
proposta ha conoscenza dell’accettazione
dell’altra parte
….e la conoscenza si presume dalla
legge nel momento in cui la
dichiarazione giunge all’indirizzo del
destinatario.
Vi è un dovere di buona fede e correttezza
durante lo svolgimento delle trattative.
Responsabilità precontrattuale
I REQUISITI DEL CONTRATTO:
 l’accordo
 la causa
 l’oggetto
 la forma (se prescritta)
LA CAUSA del contratto:
Il contratto trasferisce diritti e fa nascere debiti e
crediti, creando spostamenti di ricchezza.
Il principio nel nostro sistema giuridico è che
qualunque spostamento di ricchezza deve essere
giustificato
La causa esprime appunto la ragione giustificativa
degli spostamenti patrimoniali realizzati con il
contratto
LA CAUSA non va confusa con i MOTIVI del
contratto
I motivi sono i particolari interessi che spingono
ciascun contraente a fare il contratto, ma restano
estranei alla ragione giustificativa del contratto
stesso.
I motivi sono irrilevanti (solo in due casi la legge
deroga: motivo illecito comune ad entrambe le
parti e motivo erroneo nella donazione
La CAUSA permette anche la classificazione
dei contratti:
Ad esempio, contratti a prestazioni corrispettive,
contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito,
contratti commutativi, ecc.
L’OGGETTO:
L’oggetto del contratto
prestazioni contrattuali
è
l’insieme
delle
Il codice civile non dà una definizione di oggetto,
ma stabilisce, all’art. 1346 che deve essere
possibile, lecito, determinato o determinabile.
….possibile:
Significa che il contratto non può prevedere
prestazioni irrealizzabili (sia dal punto di vista
materiale o tecnico sia dal punto di vista
giuridico)
(esempi: appalto per la costruzione di un edificio con
volumetria incompatibile con l’area su cui deve
sorgere; il proprietario di un terreno sul quale sorge
un edificio vende l’edificio riservandosi la proprietà
del terreno)
…..lecito:
Quando la prestazione dedotta nel contratto non
è contraria alla legge
Il codice civile non dà ulteriori riferimenti alla liceità.
Ci sono casi in cui il comportamento che realizza la
prestazione è di per sé lecito, ma è illecito farne una
prestazione scambiata con una controprestazione (ad es. un
funzionario pubblico si impegna, dietro compenso, a
seguire con diligenza e sollecitudine una pratica di
controparte)
…..determinato o determinabile:
Nei contratti deve essere definita la prestazione
dedotta nell’obbligazione
Il requisito della determinatezza significa che il
contratto non può prevedere prestazioni che
attribuiscono ad una parte vantaggi indefiniti, e
dall’altra parte, correlativamente, sacrifici
altrettanto indefiniti.
L’oggetto è determinabile quando il contratto fa
riferimento a criteri o elementi esterni al contratto stesso,
che permettono o permetteranno di determinare la
prestazione contrattuale.
LA FORMA:
Quando è prevista dalla legge sotto pena di
nullità.
FORMA:
-
ad substantiam
-
ad probationem
Ad substantiam:
La legge richiede la forma non solo per provare il
contratto, ma perché ritiene che senza la forma il
contratto non esiste neppure, o meglio non è
valido e non è in grado di produrre i suoi effetti.
In questi casi si dice che la forma è richiesta ad
substantiam, cioè per la VALIDITA’ del contratto
Ad probationem:
In altri casi la legge stabilisce che determinati
contratti devono essere provati per iscritto (ad
assicurazione, transazione).
In questi casi si dice che la forma è richiesta per
la PROVA dell’esistenza del contratto
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