PROGRESSIONI
ORIZZONTALI E
VERTICALI
A cura del dott. Arturo Bianco
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Le progressioni
orizzontali
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Introduzione
• Istituto introdotto dal CCNL
31.3.1999
• Ha preso il posto del led e degli
scatti biennali di anzianità
• Attualmente è in corso un
ripensamento: il comitato di settore
ha ipotizzato il suo superamento
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Il quadro contrattuale
• Nelle categorie B e D convivono con la
differenza di posizioni di inquadramento
iniziale
• Superato il tetto del baricentro
• Il CCNL 22.1.2004 ha introdotto “a valere
per l’anno 2004” un aumento del numero
delle posizioni di progressione nelle singole
categorie
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Il carattere
• Premio alla attività svolta
• Non cambia in alcun modo il contenuto della
prestazione lavorativa: non sono un
investimento per il futuro ma un premio
per il passato
• Non danno luogo a gerarchie
• Unicamente differenza nel trattamento
economico
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La natura
• Origine contrattuale
• Da qui il suo permanente
finanziamento a carico del fondo per
le risorse decentrate
• Atto gestionale per ciò che riguarda
la concreta attribuzione
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Il finanziamento
• Permanentemente a carico del fondo
per le risorse decentrate parte
stabile
• A carico dei bilanci gli aumenti
contrattuali
• Recupero nel fondo in caso di
cessazioni e/o di progressioni vertic.li
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Le relazioni sindacali
• Il CCNL ne disciplina le caratteristiche
• Il contratto decentrato integrativo stanzia
le relative risorse (di fatto individuazione
del numero) ed integra i criteri di
valutazione
• La concertazione definisce la metodologia
di valutazione
• Il dirigente effettua le valutazioni
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Meritocrazia
• I criteri previsti dal CCNL (art. 5 CCNL
31.3.1999) sono meritocratici e selettivi
• Essi sono inoltre differenziati per singole
categorie e per singoli passaggi
• Le valutazioni devono essere oggettive, ma
devono lasciare un ampio margine di
discrezionalità e di autonomia ai dirigenti
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I criteri del CCNL/1
• Passaggi nella categoria A in forma
semplificata: esperienza acquisita, risultati
ottenuti, prestazioni rese con più elevato
arricchimento professionale, anche
conseguenti ad interventi formativi e di
aggiornamento collegati alle attività
lavorative ed ai processi di
riorganizzazione, impegno e qualità della
prestazione individuale
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I criteri del CCNL/2
• Passaggi alla prima posizione economica
successiva ai trattamenti tabellari iniziali
delle categorie B e C: esperienza acquisita,
risultati ottenuti, prestazioni rese con più
elevato arricchimento professionale, anche
conseguenti ad interventi formativi e di
aggiornamento collegati alle attività
lavorative ed ai processi di
riorganizzazione, impegno e qualità della
prestazione individuale
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I criteri del CCNL/3
• Passaggi alla seconda posizione economica
successiva ai trattamenti tabellari iniziali
delle categorie B e C: risultati ottenuti,
prestazioni rese con più elevato
arricchimento professionale, anche
conseguenti ad interventi formativi e di
aggiornamento collegati alle attività
lavorative ed ai processi di
riorganizzazione, impegno e qualità della
prestazione individuale
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I criteri del CCNL/4
• Passaggi dell’ultima posizione economica delle
categorie B e C e per tutta la categoria D:
risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato
arricchimento professionale, anche conseguenti ad
interventi formativi e di aggiornamento collegati
alle attività lavorative ed ai processi di
riorganizzazione, impegno e qualità della
prestazione individuale e i seguenti ulteriori
criteri specifici, da utilizzare anche
disgiuntamente
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I criteri del CCNL/5
• Diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte,
con particolare riferimento ai rapporti con
l’utenza
• Grado di coinvolgimento nei processi lavorativi
dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti
organizzativi, partecipazione effettiva alle
esigenze di flessibilità
• Iniziativa personale e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative
dell’organizzazione del lavoro
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Art. 9 CCNL 11.4.2008 e
dichiarazione congiunta
• Necessità del possesso del requisito della anzianità di
almeno 24 mesi nella posizione economica in godimento
• Applicazione di tale disposizione alle sole procedure
selettive avviate dopo l’entrata in vigore del presente CCNL
• Dichiarazione congiunta n. 2: 24 mesi che sono la soglia
minima per potere partecipare alle progressioni economiche
vanno calcolati con riferimento a tutti i periodi di
appartenenza effettiva, ivi compresi quelli maturati prima
della sottoscrizione del CCNL
• Chiarimento Aran: queste norme si applicano anche alle
procedure indette dal 12.4.2008 e con decorrenza
retroattiva allo 1.1.2008 o allo 1.1.2007
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Nella pratica
• Spesso progressioni orizzontali per
tutti (Procure Corte Conti hanno
avanzato dubbi ed aperto
procedimenti)
• Retroattività
• Criteri poco attenti alla meritocrazia
• Sostanziale esaurimento delle risorse
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IL DLgs 150/2009
•
•
•
•
Carattere selettivo
Quota limitata
Utilizzazione delle valutazioni
Titolo di merito l’avere avuto una
valutazione positiva per almeno 3 anni
• Relazione con lo sviluppo
professionale
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Le progressioni
verticali
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Introduzione
• Norma introdotta dal CCNL 1.4.1999
• Essa si aggiunge alle previsioni della
legge n. 127/1997
• Largo uso
• Vincoli stringenti dettati dalla
giurisprudenza amministrativa
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I concorsi interni
• Arti colo 91, comma 3, del TUEL
• “Gli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie
possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, solo in
relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una
professionalità acquisita esclusivamente
all'interno dell'ente”
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La norma contrattuale/1
• Articolo 4 CCNL 31.3.199
• Rapporto con i concorsi interni: “Gli enti
che non versino nelle condizioni
strutturalmente deficitarie .. procedono
alla copertura dei posti vacanti dei profili
caratterizzati da una professionalità
acquisibile esclusivamente all'interno
dell'ente ..”.
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La norma contrattuale/2
• Scelta autonoma dell’ente quella di
effettuare progressioni verticali in
alternativa alle altre forme di assunzione
nel rispetto dei principi di legge e “nel
limite dei posti vacanti della dotazione
organica di tale categoria che non siano
stati destinati all’accesso dall’esterno” (da
qui il tetto per ogni categoria)
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La norma contrattuale/3
• Esplicita previsione della possibilità di svolgere
progressioni verticali nelle categorie B e D
• Possibilità di deroga al possesso del titolo di
studio previsto per l’accesso dall’esterno
• Ricorso al concorso pubblico in caso di mancato
superamento della selezione per le progressioni
verticali e/o di assenza della professionalità
• Sottrazione dal periodo di prova
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Le procedure e le
relazioni sindacali
• Materia sottratta alla contrattazione
• Unico tema oggetto di concertazione:
svolgimento delle selezioni per i passaggi
tra qualifiche
• La decisione dell’ente si esercita di regola
in sede di programmazione annuale e
triennale del fabbisogno di personale
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Applicazione
• Accesso alla categoria B3 e D3 anche
dalle categorie A e C
• Accesso alla categoria C anche dalla
categoria B1
• Non si possono fare scorrere le
graduatorie di progressione verticale
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I vincoli della
giurisprudenza/1
• Divieto del superamento del tetto del 50%
per (tratto dai principi affermati dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale
sentenze 23 luglio 2002, n. 373; n. 194 del
2002; n. 1 del 1999 e n. 234 del 1994)
• Devoluzione della competenza a giudicare
al giudice amministrativo, salvo che per
quelle nella stessa area: Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 15403 del 15
ottobre 2003
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I vincoli della
giurisprudenza/2
• Parere della Commissione Speciale
per il Pubblico Impiego del Consiglio
di Stato, parere n. prot. 3556/2005,
sez. III del 9.11.05, reso noto nel
gennaio del 2006: sono sottoposte ai
vincoli dettati per le assunzioni di
personale, salvo che per quelle nella
stessa area
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progressioni orizzontali e verticali