Associazione Scienza & Vita
Obiezione di coscienza
Gruppo di sostegno Associazione
Scienza & Vita di
MACERATA
Roma, 10/11/2007
Circolare Ordine dei Medici di
Macerata del 23-2-2007
• "PILLOLA DEL GIORNO DOPO - OBIEZIONE DI
COSCIENZA (23-2-2007)
• Alla FNOMCeO sono pervenute numerose richieste di
informazioni in merito alla problematica dell'obiezione di
Coscienza relativamente alla prescrizione della "pillola del
giorno dopo". La questione interessa soprattutto i medici
che svolgono attività di Guardia Medica. La Federazione
ritiene "che nel caso in cui al medico obiettore di coscienza
sia richiesta la prescrizione di cui trattasi, lo stesso non può
limitarsi ad esprimere la propria obiezione, ma debba
provvedere nell'ambito delle proprie responsabilità, affinchè
la richiedente possa accedere con i tempi e modalità
appropriate alla prescrizione".
Abbiamo inviato una prima lettera (18-4) partendo
dall’osservazione scientifica dell’azione anti-nidatoria
dell’ormone costituente la pillola del giorno dopo, il
levonorgestrel, che interferisce con l’annidamento e
uccide di fatto l’embrione. Il meccanismo d’azione
consiste in una "inibizione della fase dell’impianto",
vale a dire che, avvenuta la fecondazione, lo zigote
dovrebbe annidarsi, ma questo farmaco non gli fa
trovare il terreno idoneo. Si considera come
estensione della legge 194/78, pur essendo stato
introdotta a questo scopo dopo 15 anni dalla legge,
perché la preparazione, la commercializzazione e
l’indicazione del prodotto sono finalizzati ad uso
abortivo. Pertanto, poiché l’art 9 della legge sancisce
il diritto all’obiezione di coscienza, l’abbiamo
rivendicata ed abbiamo già prospettato una mobilità
del personale controllato dalle Regione.
L’Ordine ci ha risposto (17-5) che è
opinabile considerare esistente lo stato di
gravidanza, non essendo ancora avvenuto
l’annidamento, condizione fondamentale
perché possa essere operativa la
condizione di obiettore.
Inoltre si configurava un conflitto
d’interessi con il diritto dell’assistita che
chiede di poter godere della prescrizione
del farmaco entro 72 ore, quindi
avvalendosi di personale di guardia
medica. Da ciò la difficoltà di turnare
medici non obiettori per difficoltà
economiche ed organizzative.
Ci siamo accorti che il problema giuridico
non doveva essere posto nei termini del
rispetto o meno della legge 194/78 e del
diritto all’obiezione in essa contenuto.
Ove si invocasse tale diritto verrebbe
posta la questione (ipocrita, ma
supportata dall’OMS) dell’inizio o meno
della gravidanza. La legge parla
d’interruzione di gravidanza e l’obiezione
di coscienza può essere invocata solo nei
suoi confronti.
La nostra risposta del 19- 6 diceva che
pur ammettendo che non sia iniziata
alcuna gravidanza prima
dell’annidamento dell’ovulo fecondato
nell’endometrio, è certo che può essere
avvenuto, il CONCEPIMENTO. Ci
troviamo davanti alla possibile,
probabile, presenza di un nuovo
individuo, il concepito, che GODE, sin
dal concepimento, di diritti inalienabili
tutelati dal nostro ordinamento giuridico
e segnatamente dall’art.2 della
Costituzione e dall’art. 1 della legge
40/2004.
Primo di tutti questi diritti è il diritto alla
vita. La tutela di tali diritti consente a
chiunque eserciti la professione sanitaria
di appellarsi alla propria COSCIENZA
(c.d. “clausola di coscienza”) vale a dire
di astenersi da qualunque atto che
potrebbe potenzialmente essere lesivo
della vita del concepito. L’esercente la
professione sanitaria può rifiutare la
prescrizione o la somministrazione del
principio potenzialmente letale. Il
riferimento alla “clausola di coscienza”
riflette quanto già previsto all’art 22 del
Codice Deontologico della FNOMCeO del
2006.
La risposta dell’Ordine, giunta dopo un mese (19-7) diceva che tale
possibilità era realizzabile in regime di libera professione, ma non
per il caso in cui il Medico sia istituzionalmente tenuto a soddisfare
la legittima richiesta della donna e non ci siano i tempi ed i modi per
rimediare al suo rifiuto. Citava precedenti giudiziari che, in forza
dell’art.1 della Legge 405/75 di Istituzione dei Consultori Familiari,
stabiliscono come prevalente il diritto della donna rispetto alla
clausola di coscienza del Medico. Pertanto o il medico è in grado di
assicurare per altra via la soddisfazione della richiesta nei tempi
prescritti o dovrà soccombere e procedere egli stesso alla
prescrizione, pena il rischio di denuncia per omissione di atti
d’ufficio.
Con lettera del 29-7 abbiamo ribadito che il medico,
qualunque sia la funzione da lui ricoperta e come
chiunque altro, può avvalersi della “clausola di
coscienza”. Tanto più che proprio l’art. 1 della legge
405/75 stabilisce quali scopi dei consultori la ”tutela
della salute della donna” ma anche quella de “il
prodotto del concepimento”. E ciò è precisamente il
caso in questione: il medico può e deve valutare in
coscienza se le richieste della donna possano mettere
in pericolo – oltre alla salute propria - la salute del
prodotto del concepimento che –come detto – gode di
precisa ed assoluta tutela costituzionale. La condotta
del medico che rifiuti la somministrazione di farmaci
potenzialmente lesivi per la salute del concepito è
dunque perfettamente lecita e fedele al dettato
normativo, non costituendo in alcun modo “rifiuto di
atto dell’ufficio”.
L’art. 54 C.P. stabilisce che non è punibile chi abbia commesso il
fatto (qualunque fatto, anche se astrattamente illecito) per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare altri (il concepito) dal
pericolo attuale (basta il pericolo della morte del concepito, come
appunto nel caso della pillola Norlevo) di un danno grave alla
persona (la morte del concepito).
Incontro diretto con il presidente
dell’Ordine dei Medici
• All'Ordine dei Medici non compete inibire al singolo Medico
l'obiezione (diritto insindacabile del professionista).
•
Suo compito potrebbe essere la divulgazione del Codice
deontologico del 2006 (Art. 22) e la pronunzia del Comitato
Nazionale di Bioetica del 28-5-2004. (parere assunto
all'unanimità).
•
I nostri interessi coinciderebbero se spingessimo la Regione
ad un pronunciamento in merito. Fare fronte comune verso
l'Assessorato per pubblicare pronunzie in proposito. Il problema
è sul disservizio creatosi da un'obiezione. Pur ammettendo che
sia un diritto della donna “la richiesta” di un farmaco, nel caso di
specie non sussiste lo stato d’emergenza, in quanto l’azione
farmacologia può essere esercitata in un lasso di tempo di 72
ore. Poiché è competenza dell'amministrazione provvedere
all’organizzazione di un qualsiasi servizio, abbiamo convenuto
che la ASL dovrebbe provvedere a predisporre in servizio un
sanitario disponibile per interrompere eventuali periodi scoperti
per più di 72 ore.
•
Non è corretto ipotizzare per giovani medici una denuncia di
omissione di atti d'ufficio (tra l'altro ancora da visionare). Se si
dovesse giungere ad una contrapposizione con l'utente va
considerato comunque che si agisce con la scriminante dello
stato di necessità, che per noi è rappresentato dalla
salvaguardia di un essere umano già concepito. (Art.54 del
Codice Penale)
Pronunzia della Regione Emilia-Romagna
del Giugno 2007
In merito alla possibilità di rifiutare la prescrizione
della “pillola del giorno dopo” il Comitato Nazionale
per la Bioetica, dopo aver preso in esame la
letteratura scientifica in materia, con una nota
approvata il 28/5/2004, ha ritenuto unanimemente
di accogliere la possibilità per il medico di rifiutare
la prescrizione o la somministrazione della
contraccezione di emergenza, avendo il diritto di
appellarsi alla “clausola di coscienza” secondo
quanto previsto dal Codice deontologico della
FNOMCeO (Federazione Nazionale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri) del 1998.
Ogni qualvolta sia in gioco quanto meno il
dubbio circa il diritto all'esistenza del
concepito -costituzionalmente tutelato e
garantito- è senza dubbio da accogliersi la
possibilità per l'esercente la professione
sanitaria di rifiutare la prescrizione o la
somministrazione del principio
potenzialmente letale.
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