Sex/gender: filosofia/diritto
I. gender: teorie
II. gender: diritto
III. considerazioni filosofiche
I. gender: teorie
- uso dei termini
- teorie
gender
genere =
a) categoria grammaticale:
maschile/femminile
b) categoria concettuale: raggruppa cose o
persone con proprietà essenziali simili (e
inessenziali diverse)
c) significato: da traduzione da gender (in
contrapposizione a sex)
sex
indica la condizione biologica dell’uomo e
della donna
dell’essere maschio o femmina
(come si nasce: natura)
gender
indica
a) la percezione psicologica interiore
‘privata’ della propria identità (come ci si
sente)
b) la condizione sociale esteriore ‘pubblica’
(come si appare agli altri), nei ruoli
(come si diviene: educazione, società,
cultura/costruzione della volontà)
distinzione concettuale
sex biologico (genetico, gonadico, ormonale,
fenotipico)
gender non biologico (psicologico, sociale,
culturale)
S. De Beauvoir
“donna non si nasce, ma si diviene” (Il
secondo sesso, 1949)
essere/divenire;
natura/cultura; genetico/ambientale;
innato/acquisito; istintivo/appreso
non è teorica gender:
ma questa frase è il ‘motto’ delle teorie
gender
teorie: sex/gender
a) determinismo biologico (teoria premoderna):
sostituibilità sex/gender
(diveniamo ciò che siamo)
b) costruzionismo sociale (teoria moderna):
separazione gender da sex
(possiamo divenire diversamente da ciò che
siamo)
c) decostruzionismo (teoria postmoderna):
priorità del gender sul sex
(ciò che conta è come diveniamo)
teorie
natura/cultura: essere/divenire
a) rilevanza assoluta della natura
b) distinzione tra natura e cultura
c) rilevanza assoluta della cultura (volontà)
1. determinismo biologico
(innatismo/essenzialismo) ‘paradigma naturalistico’
antecedenza, priorità ed esclusività del sex
rispetto al gender (essere)
- sex determinato alla nascita in modo statico,
fisso e immodificabile
- rapporto di causazione deterministica biunivoca
sex/gender (nasco uomo/divengo uomo; nasco
donna/divengo donna)
determinismo biologico
intercambiabilità, equivalenza, sostituibilità
sex/gender
irrilevante la distinzione anche terminologica
sex/gender
gender è assorbito nel sex/sex determina il
gender
natura precede la cultura
obiezione
- non rende conto della complessità e
problematicità del reale (DDS)
non spiega la variabilità del rapporto
sex/gender
- forzare in modo impositivo la dimensione
fisica sulla dimensione psico-sociale
(dramma vissuto dal transessuale che si
sente imprigionato nel proprio corpo)
non problema:
individuo nasce uomo o donna
(biologicamente) e diviene uomo o
donna (psico-socio-culturale)
- identità sessuale definita
- corrispondenza/coincidenza reale
sex/gender
problemi:
- ambiguità-ambivalenza della identità
sessuale (disomogeneità/disarmonia di
elementi)
- non corrispondenza/concordanza, ma
contrarietà/separazione sex/gender
DDS
anomalia/disarmonia sesso genetico,
gonadico, ormonale, fenotipico
assenza/incompletezza di mascolinizz. o
femminilizz. nel processo di
differenziazione sessuale
‘diagnosi precoce’ (prenatale-postnatale)/
‘diagnosi tardiva’ (adulto)
transessualismo
percezione di contrasto/dissonanza sex
(corpo)/gender (identità psicol.):
corpo avvertito come ‘gabbia’:
pulsione/volontà di trasformazione del
corpo e di adeguazione del sex al gender
(mascolinizzazione del corpo femminile e
femminilizzazione del corpo maschile)
vs. determinismo biologico
2. costruzionismo sociale
a. psicosessuologia (nurture theory)
b. sociologia, antropologia culturale
c. femminismo
3. decostruzionismo
2. costruzionismo sociale:
a. (narrow) nurture theory
J. Money (Baltimora, anni ’50):
- indeterminismo biologico: sex
indeterminato alla nascita
- determinismo ambientale: gender si
acquisisce progressivamente/ prodotto
della educazione-socializzazione (da
esterno)
J. Money
- plasticità/malleabilità del gender (anche a
prescindere da sex);
- priorità del gender su sex
J. Money
gender identity è il “senso di se stesso, l’unità e la
persistenza della propria individualità maschile o
femminile o ambivalente, di grado minore o
maggiore, particolarmente come esperienza di
percezione sessuata di se stessi e del proprio
comportamento”
una categoria psico-sociale che esprime
caratteristiche, attitudini, sentimenti appropriati
per il maschile e il femminile
J. Money
gender role è “tutto ciò che una persona fa o dice
per indicare agli altri e a se stesso il grado della
sua mascolinità, femminilità o ambivalenza” o
anche “per esprimere se stesso/se stessa,
avendo rispettivamente lo stato di ragazzo o
uomo, ragazza o donna”
‘come ci si dovrebbe comportare’ in funzione di ciò
che è ritenuto appropriato o ciò che ci aspetta in
un certo contesto socio-culturale
J. Money
- predisposizioni interne plasmate mediante
l’apprendimento dall’esterno (associazione
abituale sex/gender): educazione
(famiglia)/socializzazione esercitano una
‘spinta’, ‘pressione’ o ‘forza’ esterna
- plasmabilità e malleabilità dell’identità
‘gender’ non arbitraria, ma orientata da
predisposizioni naturali e influenzata da
elementi esterni
J. Money
- la identità ‘gender’ si acquisisce
progressivamente parallelamente
all’acquisizione del linguaggio
(analogamente al fatto che siamo predisposti a comunicare, ma quale lingua
parliamo dipende dall’esterno)
J. Money
- segnali esterni hanno efficacia entro un
anno e mezzo dalla nascita
(analogamente al linguaggio): il ‘cancello’
è aperto, poi si chiude: eventuali
modificazioni successive compromettono
l’equilibrio psichico
caso dei gemelli
- il caso di due gemelli di sesso maschile:
John, a causa di un incidente operatorio a
18 mesi rimase privo di genitali:
femminilizzazione (Joan) e propose ai
genitori di crescerla come una bambina
Money ha pubblicizzato il ‘caso’ come ‘prova
empirica’ della sua teoria (Clinica della
identità di genere)
DDS
- ‘falso problema’: si tratta di casi (che
considera una sorta di ‘esperimento
naturale’) risolvibili: un intervento
chirurgico e ormonale di
‘riassegnazione/attribuzione del sesso”,
scelta dal medico (in funzione della
praticabilità tecnica) e dai genitori (in
funzione delle aspettative e desideri)
DDS
- l’importante è che
la decisione sia presa in tempi rapidi, i 15/18
mesi
a seguito della modificazione del corpo,
debba seguire una educazione
conseguente (orientata)
obiezioni
- clinico: disagio dei casi curati
- scientifico: rilevanza dell’esposizione
prenatale agli ormoni sessuali x
identificazione (non solo fattori esterni, ma
anche interni per identità)
R.J. Stoller
sex riguarda ciò che siamo
(maschi/femmine)
gender ciò che apprendiamo
(mascolinità/femminilità) mediante un
processo che inizia alla nascita, si
sviluppa gradualmente
R.J. Stoller
di solito c’è una corrispondenza tra sex
maschile e gender mascolino, così come
tra sex femminile e gender femminino
gender indica la “quantità di mascolinità o
femminilità” che si trova in una persona; vi
è una “preponderanza” di mascolinità e
femminilità
ci sono casi di ‘anomali’
R.J. Stoller
le influenze biologiche ed ambientali
lavorano generalmente in armonia
“infelice combinazione” tra una debole forza
biologica verso il gender proprio ed effetti
forti dell’ambiente
ermafroditismo e transessualismo
S. Freud
si nasce maschi o femmine biologicamente
si diviene uomini o donne socialmente
mediante un processo di identificazione
contro il determinismo biologico ritiene che
la costituzione psichica del sé sia il
prodotto di un processo di relazioni
sessualmente differenti
S. Freud
il bambino possiede una ‘libido’ quale energia
sessuale biologica amorfa, senza forma o
struttura, che può prendere direzioni diverse non
intrinsecamente predeterminate
nel periodo preedipico si instaura una relazione
indifferenziata tra figli e madre
nel periodo edipico si configura l’identità di genere
attraverso il confronto con i genitori di sesso
diverso
S. Freud
la differenza sessuale genitoriale costituisce
un elemento strutturale dell’identificazione
di genere
2. costruzionismo sociale:
b. sociologia
‘fare il gender’ (doing gender)
gender non è predeterminato dal sex (vs.
determinismo biologico)
gender è ‘costruito’ dalla società, acquisito
mediante un processo di socializzazione
che porta ad un certo modo di sentire
interiormente e di agire esteriormente
doing gender
i bambini apprendono e acquisiscono in
grado diverso i ruoli di uomini e donne
dalla società
interiorizzando tale conoscenza come uno
‘schema di genere’ che diviene il cuore
dell’identità gender
che viene rinforzato dal meccanismo
ricompensa/punizione
broad nurture theory
socializzazione: ‘costruisce’ mediante
l’associazione diffusa nello spazio e
ripetuta nel tempo tra un sesso
(maschio/femmina) e certe azioni/pratiche
sociali (ruoli, compiti, aspettative)
2. costruzionismo sociale:
c. femminismo
gender feminism: femminismo (analisi delle
condizioni di subordinazione della donna e
modo per superarle)
- esiste una differenza naturale uomo/donna
(sex)
- processo di socializzazione: si costruisce
una differenza sociale (gender)
femminismo
costruzione sociale:
- associazione del sesso femminile al ruolo
riproduttivo-domestico (privato) e del
sesso maschile al ruolo economico-politico
(pubblico)
- fissazione di ruoli
- gerarchia (‘normalizzazione’)
subordinazione/oppressione della donna
femminismo
• l’oppressione (maschile) e la
subordinazione (femminile) non radicate
nella natura, ma veicolate dalla società e
dalla cultura
• sono costruite, ossia prodotte e create
mediante aspettative ed azioni
• dunque de-costruibili
femminismo
percorsi di liberazione delle donne:
- liberazione dal corpo, da oppressione di
ruolo sociale
- trasformazione della famiglie: delle
famiglie
femminismo
- contro la maternità (gravidanza e parto:
‘schiavitù riproduttiva’, ‘giogo biologico’
‘anatomia come destino’):
irrilevanza della differenza sessuale naturale
per la riproduzione: con uso tecnologie
(avere figlio senza partner o con partner
dello stesso sesso, senza gravidanza,
senza parto)
femminismo
- contro il matrimonio:
irrilevanza della differenza sessuale naturale
(eterosessualità) per il matrimonio/famiglia
non istituzione sociale ‘di principio’ basata
sulla differenza sesso/fissa ruoli basati
sulla natura-durata nel tempo
ma rilevazione a posteriori ‘di fatto’
dell’esistenza di legami basati sulla sceltaanche momentanea/transitoria/contingente
obiezioni
• non è la differenza sessuale che causa la
gerarchia
• tecnologie non solo liberazione dal corpo:
medicalizzazione e strumentalizzazione
del corpo della donna/manipolazione di
embrioni
3. decostruzionismo
post-femminismo, poststrutturalismo,
‘postmoderno’
- vs. essenzialismo (metafisico): non
esistenza/non conoscibilità della natura:
reale è contingente, ‘liquido’, fluido,
mutevole
decostruzionismo
- teorizza volontarismo individualistico:
irrilevanza della natura, rilevanza
esclusiva della volontà individuale
- relativismo: non ordine, non finalità, non
gerarchie: tutto è equivalente
(indifferenziato)
decostruzionismo
- separazione radicale sex/gender
gender: non acquisizione da famigliasocietà, ma creazione individuale (ciò che
l’individuo ‘vuole’/sceglie di essere)
gender prevale su sesso; gender produce
sex; punto di partenza non è natura, ma
volontà individuale
J. Butler
- ‘schema’:
a) nasciamo con certo sesso
maschile/femminile
b) ci comportiamo maschi/femmine in base
a assegnazione educativo-sociale di
genere maschile/femminile
c) ci percepiamo maschi/femmine
(associazione sesso/genere: trasmessa
da esterno/assorbita all’interno)
J. Butler
- ciò che ci sembra ‘naturale’=‘normale’ in
verità è una ‘costrizione’
(naturalizzazione/normalizzazione:
Foucault) in una categoria rigida/fissa da
nascita e da società, che dividono
l’umanità in due (binarismo) che soffoca
pulsioni/desideri instabili e variabili
J. Butler
- ogni individuo può/deve costruiredecostruire liberamente la propria identità
(undoing; processo del dis-fare mai
compiuto)
identità = performatività (fare)
liberazione dell’istinto sessuale che deve
potersi esprimersi come vuole
J. Butler
autodeterminazione gender:
a) identità sessuale
b) “orientamento sessuale” (direzione del
desiderio) vs ‘eteronormatività’
- ogni norma limite: privazione di alcune
possibilità/tutte le possibilità possibili
- cessare di legiferare: poter essere ciò che
si vuole, quando e come
gender
gender = in-differenza sessuale
(neutralizzazione: allontanamento dalla
natura progressivo): non esiste una
differenza, semmai differenze
a) in-differente la scelta di essere maschi o
femmine
transgender: compresenza di caratteri
maschili e femminili (neutro:
uoma/donno)
gender
b) in-differente la scelta dell’unione (con
sesso diverso o simile)
(equivalenza:
eterosessualità/omosessualità/
bisessualità)
ogni scelta sessuale (rispetto a sé/rispetto
ad altri) è indifferente/equivalente
(relativismo)
gender
annullamento del sex (natura)/ assorbimento
del sex nel gender (sociale)/
assolutizzazione del gender
(istinto/volontà/cultura)
gender
sostituzione nel linguaggio: non intenzione
raffinata - ‘ideologia gender’ =
teorizzazione dell’uomo, rapporti
interpersonali (antropologia, etica, diritto)
contro la natura (‘peso ingombrante)
“rivoluzione di genere”
post-gender/queer
(queer= strambo vs. straight)
dopo e oltre il gender: categoria fluida,
flessibile, fluttuante, dinamica, nomade,
molteplice, instabile
‘pansessualismo/polimorfismo’
vs binarismo sessuale-etero
(vetero)sessismo: senza ostacoli/limiti
intersex (middlesex)
- esistenza di ambiguità genitali come prova
dell’esistenza ‘genere neutro’ ‘terzo
genere’ (tra/intermedio; oltre)
vs. bipolarismo fisso (opposizione M o F),
spettro di continuità tra M e F, variabile,
graduata/sfumata, malleabile
- segno della espansione
quantitativa/qualitativa della condizione
sessuale: i c.d. ‘generi addizionali’
intersex (middlesex)
presa d’atto che esistono cinque sessi, oltre
al sesso maschile e femminile, anche
l’ermafrodito (herms), l’ermafrodito
maschile (merms) e femminile (ferms)
(Fausto-Sterling: The five sexes: why male
and female are not enough)
intersex
- depatologicizzazione (patologizzazione porta a
stigmatizzazione): dato positivo, non negativo
- non trattamento chirurgico: sarebbe
normalizzazione dei corpi/assegnazione forzata
del sesso come imposizione/mutilazione/trauma
- si deve accettare la continuità e la discontinuità
nella morfologia umana/educazione neutra
(Intersex Society of North America: vs. la
stigmatizzazione; non vergogna)
transgender
accettazione della indeterminatezza del corpo (nel
caso di DDS)- ricerca trasgressiva della
ambiguità del corpo (con o senza, con
cambiamento parziale), identità e
comportamenti che includono maschile e
femminile (uoma/donno; it - s/he)
LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender,
intersex)
(vs. cisgender)
transgender
- riconoscimento pubblico della libertà di
trasformazioni sessuali come ‘diritto privacy’:
ogni individuo deve fare la scelta che vuole,
quando e come vuole (anche registrazione
anagrafica neutra): riforma del diritto
- la società deve procurare i mezzi sociali per
rendere possibile la realizzazione della scelta
dell’identità sessuale, quale essa sia (anche sul
piano medico-economico)
orientamento sessuale
• direzione del desiderio che si vuole
• indifferente la relazione
etero/omo/bisessuale
“famiglie arcobaleno”: famiglia/e come
fenomeno accidentale, prodotto storicosociale (contratto)
rilevante: affetto, volontà (contingente)
irrilevante: dualità/differenza sessuale,
durata del legame
presupposti
critica a Freud (processo edipico/triadico:
struttura psichica del bambino da
proibizione della unione fusionale con
genitore stesso sesso):
eterosessualità non condizione per
identificazione
anche con relazione parentale omosessuale
(importante è affetto, non appartenenza
sessuale)
presupposti
critica a Levy-Strauss (tabù dell’incesto:
proibizione della endogamia, prescrizione
della esogamia): esistenza di una famiglia
che identifica i ruoli infungibili
obiezioni
- indeterminazione sessuale non è prova del
gender (il fatto che esista un bambino cieco non
è prova che la ciecità sia naturale): è una
patologia che va curata, rispettando la
direzionalità naturale (si parla di DDS o disforie
di genere)
- rischi di neutralizzazione (non
intervento/educazione neutra): se ogni teoria è
equivalente, non si può non considerare anche
teoria psicologico-pedagogica che ritiene
rilevante un intervento/educazione orientata
obiezioni
• la destabilizzazione di ogni e di tutte le
identità sessuali: normalizzazione
dell’anormale/anormalizzazione del
normale
• come può un pensiero radicalmente
scettico non mettere in discussione anche
se stesso?
‘pendio scivoloso’
- indifferenza del numero (monogamia:
poligamia/poliandria)
- indifferenza: incesto (famiglia); pedofilia
(età); zoofilia (specie), ecc
vs. determinismo biologico
• nurture theory
• costruzionismo sociale (femminismo)
• decostruzionismo
II. gender e diritto
1. diritto internazionale
2. diritto europeo/comunitario
3. legislazioni:
internazionale/europeo/italiano
4. giurisprudenza:
internazionale/europea/italiana
intersex/transgender; sexual orientation
(non esaustività/elementi principali:
trasformazione dalla filosofia al diritto)
gender e diritto
Dale O’Leary: “l’Agenda gender si muove tra
le comunità non come un grande veliero,
ma come un sottomarino determinato a
rivelare il meno possibile di se stesso”
gender identity
sexual orientation
1. diritto internazionale
• Conferenze del Cairo (1994) e Pechino (1995):
diritti sessuali, diritti riproduttivi, libertà e
liberazione sessuale
• Proposta per la dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo nella prospettiva di genere
(1998, Comitato latino americano e dei Caraibi a
difesa dei diritti della donna): diritti transessuali,
omosessuali, bisessuali, ‘diritto all’identità di
genere e orientamento sessuale’
diritto internazionale
• Tutela del diritto penale internazionale
(1998): statuto di Roma per la corte
penale internazionale:
art. 7: gender: differenza sessuale non altri
significati
diritto internazionale
• Principi di Yogyakarta, Principles on the
Application of International Human Rights
Law in Relation to Sexual Orientation and
Gender Identity: the Yogyakarta Principles,
Ginevra, 26 marzo 2007
Principi di Yogyakarta
•
•
•
•
•
Preamble
PRINCIPLE 1. The Right to the Universal
Enjoyment of Human Rights
PRINCIPLE 2. The Rights to Equality and
Non-discrimination
PRINCIPLE 3. The Right to recognition before
the law
PRINCIPLE 4. The Right to Life
PRINCIPLE 5. The Right to Security of the
Person
Principi di Yogyakarta
• PRINCIPLE 6. The Right to Privacy
• PRINCIPLE 7. The Right to Freedom
from Arbitrary deprivation of liberty
• PRINCIPLE 8. The Right to a Fair Trial
• PRINCIPLE 9. The Right to Treatment
with Humanity while in Detention
• PRINCIPLE 10. The Right to Freedom
from Torture and Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
Principi di Yogyakarta
• PRINCIPLE 11. The Right to Protection from
all forms of exploitation, sale and trafficking
of human beings
• PRINCIPLE 12. The right to Work
• PRINCIPLE 13. The right to social security
and to other social protection measures
• PRINCIPLE 14. The right to an adequate
standard of living
• PRINCIPLE 15. The Right to Adequate
Housing
Principi di Yogyakarta
• PRINCIPLE 16. The Right to Education
• PRINCIPLE 17. The Right to the Highest
Attainable Standard of Health
• PRINCIPLE 18. Protection from Medical
Abuses
• PRINCIPLE 19. The Right to Freedom of
Opinion and Expression
• PRINCIPLE 20. The Right to Freedom of
Peaceful Assembly and Association
•
Principi di Yogyakarta
• PRINCIPLE 21. The Right to Freedom of
Thought, Conscience and Religion
• PRINCIPLE 22. The Right to Freedom of
Movement
• PRINCIPLE 23. The Right to seek Asylum
• PRINCIPLE 24. The Right to Found a Family
• PRINCIPLE 25. The Right to participate in
public life
Principi di Yogyakarta
• PRINCIPLE 26. The Right to Participate
in Cultural Life
• PRINCIPLE 27. The Right to Promote
Human Rights
• PRINCIPLE 28. The Right to Effective
Remedies and Redress
• PRINCIPLE 29. Accountability
• Additional Recommendations
Principi di Yogyakarta
sexual orientation: “la capacità della persona
di provare una profonda attrazione
emotiva, affettiva e sessuale verso (come
anche di avere relazioni intime e sessuali
con) individui di genere diverso, dello
stesso genere o di più di un genere”
Principi di Yogyakarta
gender identity: “ciò che ogni persona sente nel
profondo come esperienza interna ad individuale
del genere, un genere che può corrispondere o
non corrispondere con il sesso assegnato alla
nascita, inclusa la percezione personale che si
ha del corpo (che può riguardare anche, se
scelte liberamente, modifiche all’aspetto fisico o
funzionale del corpo, per intervento medico,
chirurgico), e altre espressioni del genere, come
il modo di vestirsi e parlare e altre
caratteristiche”
Principi di Yogyakarta
Principle 2: The rights to equality and nondiscrimination
Everyone is entitled to enjoy all human rights
without discrimination on the basis of sexual
orientation or gender identity.
Everyone is entitled to equality before the law and
the equal protection of the law without any such
discrimination whether or not the enjoyment of
another human right is also affected.
The law shall prohibit any such discrimination and
guarantee to all persons equal and effective
protection against any such discrimination.
Principi di Yogyakarta
Discrimination on the basis of sexual orientation or gender
identity includes any distinction, exclusion, restriction or
preference based on sexual orientation or gender
identity which has the purpose or effect of nullifying or
impairing equality before the law or the equal protection
of the law, or the recognition, enjoyment or exercise, on
an equal basis, of all human rights and fundamental
freedoms.
Discrimination based on sexual orientation or gender
identity may be, and commonly is, compounded by
discrimination on other grounds including gender, race,
age, religion, disability, health and economic status.
Principi di Yogyakarta
Principle 3:The right to recognition before the
law
Everyone has the right to recognition everywhere
as a person before the law.
Persons of diverse sexual orientations and gender
identities shall enjoy legal capacity in all aspects
of life.
Each person’s self-defined sexual orientation and
gender identity is integral to their personality and
is one of the most basic aspects of selfdetermination, dignity and freedom.
Principi di Yogyakarta
No one shall be forced to undergo medical
procedures, including sex reassignment
surgery, sterilisation or hormonal therapy,
as a requirement for legal recognition of
their gender identity.
No one shall be subjected to pressure to
conceal, suppress or deny their sexual
orientation or gender identity.
Principi di Yogyakarta
Principle 18. Protection from medical abuses
No person may be forced to undergo any form of
medical or psychological treatment, procedure,
testing, or be confined to a medical facility,
based on sexual orientation or gender identity.
Notwithstanding any classifications to the contrary,
a person's sexual orientation and gender identity
are not, in and of themselves, medical conditions
and are not to be treated, cured or suppressed.
Principi di Yogyakarta
• Status shall:
• a) Take all necessary legislative, administrative and other
measures to ensure full protection against harmful medical practices
based on sexual orientation or gender identity, including on the basis
of stereotypes, whether derived from culture or otherwise, regarding
conduct, physical appearance or perceived gender norms;
• b) Take all necessary legislative, administrative and other
measures to ensure that no child’s body is irreversibly altered by
medical procedures in an attempt to impose a gender identity
without the full, free and informed consent of the child in accordance
with the age and maturity of the child and guided by the principle
that in all actions concerning children, the best interests of the child
shall be a primary consideration;
• c) Establish child protection mechanisms whereby no child is at
risk of, or subjected to, medical abuse;
Principi di Yogyakarta
• d) Ensure protection of persons of diverse
sexual orientations and gender identities against
unethical or involuntary medical procedures or
research;
• f)
Ensure that any medical or psychological
treatment or counselling does not, explicitly or
implicitly, treat sexual orientation and gender
identity as medical conditions to be treated,
cured or suppressed.
Principi di Yogyakarta
Principle 19. The right to freedom of opinion and
expression
Everyone has the right to freedom of opinion and
expression, regardless of sexual orientation or gender
identity.
This includes the expression of identity or personhood
through speech, deportment, dress, bodily
characteristics, choice of name, or any other means, as
well as the freedom to seek, receive and impart
information and ideas of all kinds, including with regard
to human rights, sexual orientation and gender identity,
through any medium and regardless of frontiers.
Principi di Yogyakarta
Principle 24. The Right to found a family
Everyone has the right to found a family,
regardless of sexual orientation or gender
identity. Families exist in diverse forms.
No family may be subjected to discrimination
on the basis of the sexual orientation or
gender identity of any of its members.
Principi di Yogyakarta
• States shall:
• a) Take all necessary legislative, administrative and other
measures to ensure the right to found a family, including through
access to adoption or assisted procreation (including donor
insemination), without discrimination on the basis of sexual
orientation or gender identity;
• b) Ensure that laws and policies recognise the diversity of family
forms, including those not defined by descent or marriage, and take
all necessary legislative, administrative and other measures to
ensure that no family may be subjected to discrimination on the
basis of the sexual orientation or gender identity of any of its
members, including with regard to family-related social welfare and
other public benefits, employment, and immigration;
Principi di Yogyakarta
• c) Take all necessary legislative,
administrative and other measures to ensure
that in all actions or decisions concerning
children, whether undertaken by public or private
social welfare institutions, courts of law,
administrative authorities or legislative bodies,
the best interests of the child shall be a primary
consideration, and that the sexual orientation or
gender identity of the child or of any family
member or other person may not be considered
incompatible with such best interests;
Principi di Yogyakarta
• d) In all actions or decisions concerning children,
ensure that a child who is capable of forming personal
views can exercise the right to express those views
freely, and that such views are given due weight in
accordance with the age and maturity of the child;
• e) Take all necessary legislative, administrative and
other measures to ensure that in States that recognise
same-sex marriages or registered partnerships, any
entitlement, privilege, obligation or benefit available to
different-sex married or registered partners is equally
available to same-sex married or registered partners;
Principi di Yogyakarta
• f)
Take all necessary legislative,
administrative and other measures to ensure
that any obligation, entitlement, privilege or
benefit available to different-sex unmarried
partners is equally available to same-sex
unmarried partners;
• g) Ensure that marriages and other legallyrecognised partnerships may be entered into
only with the free and full consent of the
intending spouses or partners.
Principi di Yogyakarta
- diritto a non essere costretti ad interventi
medici di riassegnazione o transizione
sessuale
- diritto alla privacy nelle scelte di identità di
genere e orientamento sessuale
diritto internazionale
• Organizzazione degli stati americani,
Dichiarazione diritti umani, orientamento
sessuale e identità di genere (2008)
• ONU, Convenzione sui diritti persone con
disabilità (2008)
2. diritto comunitario
Consiglio d’Europa, Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (1950)
art. 14 esplicita il riconoscimento dei diritti di
libertà senza discriminazioni
all’art. 8 richiama al rispetto della vita privata
e familiare
diritto comunitario
Unione Europea, Trattato di Amsterdam
(firmato nel 1997, in vigore nel 1999):
combattere la discriminazione fondata sul
sesso, la razza o l’origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale
diritto comunitario
Unione Europea, Carta dei diritti
fondamentali (Nizza, 2000)
art. 21 si vieta la discriminazione a causa
dell’orientamento sessuale
art. 9 si riconosce il diritto di sposarsi e di
costituire una famiglia senza specificare
se tra un uomo e una donna
diritto comunitario
Unione Europea, Trattato di Lisbona (che
modifica il Trattato sull'Unione Europea e il
Trattato che istituisce la Comunità
Europea, 2007):
all’art. 19 (ex art. 13 del Trattato di
Amsterdam) introduce l’orientamento
sessuale accanto alle altre forme di
discriminazione
diritto comunitario
Consiglio d’Europa, Raccomandazione sulla
condizione dei transessuali (n. 1117 del
1989) e Parlamento europeo, Risoluzione
sulla discriminazione contro i transessuali
(n. 1117 del 1989)
diritto comunitario
Parlamento Europeo, Risoluzione per la parità di
diritti per gli omosessuali (1994):
ogni cittadino deve avere lo stesso trattamento a
prescindere dall’orientamento sessuale;
abolizione di tutte le disposizioni di legge che
criminalizzano e discriminano i rapporti sessuali
tra persone dello stesso sesso e l’eliminazione
degli ostacoli frapposti al matrimonio o
registrazione di unioni di coppie omosessuali,
oltre all’accesso all’adozione e affidamento
diritto comunitario
Parlamento Europeo, Risoluzione sulla
omofobia in Europa (2006), Risoluzione
sull’aumento della violenza razzista ed
omofobica (2006), Risoluzione sulla
omofobia in Europa (2007):
si introduce il riferimento alla omofobia come
avversione irrazionale nei confronti di
omosessuali ma anche transessuali
(transfobia) basata su pregiudizi
diritto comunitario
Commissione Europea, Proposta di direttiva
recante applicazione del principio di parità
di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla religione o
convinzioni personali, la disabilità, l’età e
l’orientamento sessuale (2008): si esplicita
e ribadisce la non discriminazione in
ragione delle scelte sessuali
diritto comunitario
Direttiva UE n. 2012/29/UE, Direttiva del parlamento
europeo e del consiglio che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato
considerando n. 17 tratta della “violenza di genere”: non si
intende più riferirsi a quelle condotte perpetrate nei
confronti delle donne, ma alla violenza diretta contro una
persona a causa del suo genere/gender, della sua
identità di genere/gender o della sua espressione di
genere/gender o che colpisce in modo sproporzionato le
persone di un particolare genere/gender (intersessuali,
transgender)
diritto comunitario
i concetti di identità di identità di genere, di
espressione di genere e di gender role,
intesi autonomamente, sono altresì
richiamati al considerando n. 9 come
ragioni di discriminazione
l’unica categoria di riferimento rimane il
gender, con eliminazione di ogni richiamo
al sesso (sex)
diritto comunitario
Risoluzione n. 1952 (2013) Consiglio d’Europa.
Diritto dei bambini all’integrità fisica
par. 7.5.3 si invitano gli Stati a intraprendere
ulteriori ricerche sulla situazione specifica delle
persone intersex, assicurando che le medesime
non siano sottoposte a trattamenti medici o
chirurgici non necessari, cosmetici e non vitali.
Si pone, inoltre, l’accento sulla necessità di
fornire alle famiglie con bambini intersex un
adeguato counselling e sostegno.
3. legislazioni: transessualismo
• in alcuni Paesi i transessuali non hanno un
riconoscimento legale
• in alcuni Stati possono avere riconoscimento se
annullano il matrimonio, nei Paesi ove non è
consentito il matrimonio tra persone dello stesso
sesso.
• normative generalmente impongono condizioni
restrittive (periodo di osservazione,
accertamento medico e psicologico,
autorizzazione giudiziaria) in vista della
protezione di persone considerate in condizioni
di vulnerabilità
Italia
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso (legge 164/1982)
c.c. art. 5: vieta atti di disposizione del corpo
- salute: benessere fisico-psichico-sociale
- transessualismo: vissuto patologico del sesso
anagrafico, provoca un danno alla saluto
globalmente intesa: interesse soggettivo e
oggettivo
Costituzione: art. 32: diritto alla salute nei limiti
imposti dal rispetto della persona umana; art. 2/r
sviluppo della personalità
Italia
2008: proposta di legge “norme in materia di
correzione dell’attribuzione di sesso”
(transgender)
Italia
L. n. 119/2013; L. n. 128/2013
L’art. 16 della legge n. 128/2013 (Misure urgenti in materia
di istruzione, università, ricerca), nel contemplare il
ritorno all’obbligatorietà dell’aggiornamento per i docenti,
mira ad un potenziamento “delle competenze relative
all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità e
delle pari opportunità di genere e al superamento degli
stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119”.
Italia
La disposizione cui si rinvia (art. 5, L. n. 119/2013, rubricato
“Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale
e di genere”), dopo aver ribadito la necessità di un
aggiornamento per gli operatori della scuola
(“un’adeguata formazione del personale della scuola alla
relazione e contro la violenza e la discriminazione di
genere”), indica con particolare genericità le modalità
attraverso cui veicolare le così acquisite competenze
(“promuovere (...) nella programmazione didattica
curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni
ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la
formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza
nei confronti delle donne e la discriminazione di genere,
anche attraverso un’adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo”).
legislazioni: gender
• Inghilterra, Gender recognition act (2004):
rettificazione sessuale senza intervento
chirurgico
• Spagna, Legge sulla rettificazione del
sesso nei registri civili (2007):
cambiamento del nome/del sesso se non
corrisponde all’identità di genere
legislazioni: gender
Germania, Gesetz zür Änderung
personenstandsrechtilicher Vorschriften
modificativa del §22 del PersonenStandGesetz
(2013)
in forza della modifica operata al § 22, in
Germania è possibile registrare il neonato, che
non presenti chiari o prevalenti segni distintivi
del proprio sesso, come né maschio né
femmina, ma appartenente ad un genere neutro
legislazioni: gender
in relazione a tale previsione normativa è stato
richiesto un intervento del
Bundesverfassungsgericht per potenziale
incompatibilità della disposizione con quelle
situazioni proprie del diritto delle persone e della
famiglia nell’ambito delle quali la qualificazione
sessuale è essenziale.
Si lamenta, inoltre, il carattere ulteriormente
stigmatizzante della norma nei confronti delle
persone affette da DDS
legislazioni: gender
Argentina, Ley 26.743 del 2012 sul derecho a la identidad
de género de las personas
riducendo il concetto di sexo a carattere accidentale,
dispone che la persona venga giuridicamente trattata in
sintonia con la sola propria identità di genere, intesa
come “vissuto interno ed individuale così come
percepito” (art. 1).
In ragione di ciò, la rettifica dell’identità ai fini dello stato
civile non può ritenersi condizionata da previo intervento
chirurgico di riassegnazione genitale o da previa
valutazione medica favorevole (art. 4).
legislazioni: gender
Australia, Sex Discrimination Act 1984 come novellato in forza del Sex
Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and
Intersex Status) Bill 2013
Part I, § 4 Interpretation, nozione di gender identity : “the
gender-related identity, appearance or mannerisms or other
gender-related characteristics of a person (whether by way of
medical intervention or not), with or without regard to the person’s
designated sex at birth”.
Part I, § 4 Interpretation, nozione di intersex status: “the status of
having physical, hormonal or genetic features that are: (a) neither
wholly female nor wholly male; or (b) a combination of female and
male; or (c) neither female nor male”
leggi: transgender
in alcuni Stati viene considerata una forma di
discriminazione sessuale, senza un’esplicita
legislazione che preveda una protezione come
categoria
in altri Stati non è considerata una discriminazione
fondata sul sesso né una discriminazione
fondata sull’orientamento sessuale
in pochi Stati membri (Germania, Spagna) la
questione è trattata come una discriminazione
fondata sull’orientamento sessuale
leggi: omofobia
si inizia a configurare il ‘reato di odio’ con
riferimento ad un attacco fisico o verbale
contro un individuo, motivato dal
pregiudizio nei suoi confronti a causa della
identità di genere e orientamento sessuale
(aggravanti - sanzioni)
Italia
2008 proposte di legge n. 1658-1992 :
aumento della sanzione penale per atti di
violenza causati da odio per ragioni di
“orientamento sessuale e identità di
genere”
(2009: questione pregiudiziale di
costituzionalità: uguaglianza,
indeterminazione)
omo/trans-fobia
• decreto sicurezza, un decreto-legge recante disposizioni
urgenti in materia di allontanamento dal territorio
nazionale di extra-comunitari per esigenza di pubblica
sicurezza (testo elaborato a seguito di gravi episodi di
violenza sessuale)
• decreto del 1 novembre 2007 n. 181, un articolo
(erroneamente riferito all’art. 13 del Trattato di
Amsterdam) inseriva sanzioni specifiche per atti
omofobici, affermando il divieto di discriminazione per
“orientamento sessuale ed identità di genere” (è stata
chiamata ‘norma anti-omo/transfobica’, ossia norma che
vieta la discriminazione di omosessuali e di scelte
sessuali)
• dopo ampio dibattito, le espressioni sono state tolte
proposte
• Proposta di legge 17 settembre 2008 (atto c.
1658) in materia di reati commessi per finalità di
discriminazione o di odio fondati
sull'orientamento sessuale o sull'identità di
genere
• Proposta di legge 7 novembre 2008 (atto c.
1882) per la repressione delle discriminazioni
per motivi razziali, di orientamento sessuale o di
identità di genere
proposte
• chiedendo un’aggravante della sanzione
penale per chi «incita a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati
sull'orientamento sessuale o sull'identità di
genere»
testo unificato
testo unificato della Commissione composto
da un solo articolo che richiamando l’art.
61 del codice penale n. 11 propone «11quater) l’avere, nei delitti non colposi
contro la vita e l’incolumità individuale,
contro la personalità individuale, contro la
libertà personale e contro la libertà morale,
commesso il fatto per finalità inerenti
all’orientamento o alla discriminazione
sessuale della persona offesa dal reato».
questione pregiudiziale
respinto alla Camera il 13 ottobre 2009 per Questione
pregiudiziale di costituzionalità
1) violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3
della Costituzione con riferimento al canone della
ragionevolezza in quanto l’inserimento della circostanza
di «aver commesso il fatto per finalità inerenti
all’orientamento sessuale» ricomprende (a causa della
mancanza di una definizione precisa e a causa
dell’indeterminatezza dell’espressione) «qualunque
orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia,
sadismo, necrofilia, masochismo eccetera»
questione pregiudiziale
2) «non essendo possibile accertare
nell’interiorità dell’animo l’autentico
movente che spinge alla violenza» ne
conseguirebbe che chi subisce violenza
per ragioni di orientamento sessuale,
riceverebbe una protezione privilegiata
rispetto a chi subisce violenza tout court
(si introdurrebbe un trattamento diverso
senza alcuna ragionevole giustificazione
questione pregiudiziale
3) in violazione dell’art. 25 della Costituzione, in
assenza di una nozione precisa di orientamento
sessuale, la circostanza aggravante viola il
principio di tassatività della fattispecie penale
la norma prevede come circostanza aggravante di
reato una posizione soggettiva (e non oggettiva,
come generalmente previsto) della persona
offesa che non sempre appare meritevole di una
tutela differenziata
norme
• Norme per la tutela delle vittime di reati
per motivi di omofobia e transfobia (14
ottobre 2009, atto c. 2802)
• bocciata il 18 maggio 2011 in
Commissione giustizia alla Camera, con le
conseguenti dimissione dell’On. Concia
dalla Presidenza della Commissione
ddl 19 settembre 2013, testo
unificato
Disposizioni in materia di contrasto
dell’omofobia e della transfobia
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654,
e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o
fondati sull’omofobia o sulla transfobia”
ddl 19 settembre 2013
“Ai sensi della presente legge, non costituiscono
discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la
libera espressione e manifestazione di convincimenti od
opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non
istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi
al diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di
organizzazioni che svolgono attività di natura politica,
sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di
religione o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e
dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali
organizza”
leggi: omosessualità
• omosessualità
legislazioni che riconoscono il matrimonio
e/o unioni di fatto
accesso a adozione e tecnologie riproduttive
uno sguardo:
matrimonio omosessuali
• Allo stato attuale, due persone aventi lo stesso sesso possono
accedere all'istituto del matrimonio in 20 nazioni: Spagna, Francia,
Regno Unito, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Stati Uniti (nella
capitale e in 38 Stati della federazione), Canada, Messico (nella
capitale e in 2 Stati della federazione), Argentina, Brasile, Uruguay,
Sudafrica e Nuova Zelanda.
• Inoltre a Malta, in Israele e nelle nazioni caraibiche di Aruba,
Curaçao e Sint Maarten, pur non essendo consentito alle persone
aventi lo stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio,
vengono registrati i matrimoni fra persone dello stesso sesso
celebrati altrove.
• In vari Paesi si può accedere a ufficializzazioni diverse dalle nozze;
le persone omosessuali, aventi o meno la possibilità di contrarre
matrimonio, hanno spesso accesso a questa tipologia di unioni civili.
omosessuali:
accesso a PMA e adozioni
• alcuni degli Stati Uniti
• Australia
• Europa:
- Spagna, UK (…)
diritto comunitario
Raccomandazione del Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa CM/Rec(2010)5
Nell’allegato con riferimento al diritto al rispetto della vita
privata e familiare, si sottolinea come nei Paesi in cui la
legislazione nazionale non riconosce o non conferisce
diritti e obblighi alle unioni registrate omosessuali, gli
Stati debbano “prendere in esame la possibilità di fornire
alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna
discriminazione, ivi compreso rispetto a coppie di sesso
diverso, i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i
problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono”.
diritto comunitario
Con riguardo all’interesse superiore del
minore, che deve essere considerato
preminente nelle decisioni in materia di
responsabilità genitoriale e di affidamento,
gli Stati membri sono invitati ad “accertarsi
che tali decisioni siano prese senza
discriminazioni fondate sull’orientamento
sessuale o sull’identità di genere”.
diritto comunitario
Stesso criterio deve guidare per ciò che concerne
l’adozione e l’accesso alla procreazione
medicalmente assistita. In questi termini, la
presente Raccomandazione ricalca quanto già
previsto dalla Risoluzione del Parlamento
europeo 8 febbraio 1994, che già aveva inteso
sollecitare gli Stati destinatari a superare le
discriminazioni legate all’orientamento sessuale,
all’accesso al matrimonio o istituti alternativi, al
c.d. “diritto di essere genitori” o di poter ricevere
in adozione o in affidamento.
diritto comunitario
Convenzione Europea in materia di adozioni,
27.11.2008. All’art. 7 prevede che gli Stati
membri debbano regolare l’adozione di un
bambino da parte di due persone di sesso
differente (sposate o registrate ove previsto) o
da parte di un single. Gli Stati membri, invece,
sono liberi di estendere questa possibilità anche
alle coppie omosessuali, sposate o registrate,
oltre che alle coppie sia eterosessuali sia
omosessuali conviventi.
leggi
Loi belge du 5 mai 2014 portant établissement de la
filiation de la coparente (in vigore dal 1° gennaio 2015)
La legge trova applicazione nel caso di figlio nato
attraverso PMA cui sia ricorsa una coppia di donne
regolarmente sposate.
Alla coparente (figura introdotta nell’ordinamento belga in
virtù di tale disciplina), ossia la moglie della gestante,
vengono estese le norme sul riconoscimento del legame
di filiazione e sulla presunzione di paternità, similmente a
quanto già previsto dal 2008 in Regno Unito con lo
Human Fertilisation and Embryology Act.
leggi
Il legislatore francese ammette il ricorso alla pma solo
per le seguenti finalità: a) rimediare all’infertilità il cui
carattere patologico sia stato medicalmente accertato; b)
evitare la trasmissione al bambino o ad un membro della
coppia di malattia particolarmente grave. Di
conseguenza, l’accesso a tali tecniche è limitato alle
coppie (sposate, legate in un PACS o di fatto), composte
da uomo e donna. Se i single e le coppie omosessuali
incontrano un divieto in tal senso, è però consentito ai
medesimi di adottare. (L. n. 2013-404 del 17 maggio
2013).
leggi
• Nell’ordinamento spagnolo, con la L. n.
13/2005, si è provveduto ad una riscrittura (in
senso neutro) delle norme dettate in ragione
della specificità del sesso del coniuge. Per
l’estensione del matrimonio e delle adozioni in
favore delle coppie omosessuali, il legislatore ha
proceduto alla modifica di talune disposizioni del
Código civil (più esattamente gli artt. 66, 67,
68, 175, 637) e della Ley sobre el Registro
Civil.
leggi
• In Germania è possibile l’adozione da parte dei single,
così come, all’interno di una coppia dello stesso sesso
unita civilmente, è possibile adottare il figlio biologico del
partner. Nel senso di una non ammissibilità della
adozione congiunta da parte delle coppie same sex di
minore estraneo alla coppia stessa, è intervenuta, con
sentenza del 23.01.2014, la Corte Costituzionale
tedesca. L'adozione del figlio naturale del partner da
parte del convivente (cd. Stiefkindadoption) è stata
introdotta con la Legge del 15 dicembre 2004, n. 69
(Gesetz zur Ueberarbeitung des
Lebenspartnerschaftsrechts) e normata al § 9 della
Lebenspartnerschaftsgesetzt (Regelungen in Bezug
auf Kinder eines Lebenspartners).
leggi
• Per quanto concerne l’Austria, AdoptionsrechtsÄnderungsgesetzes del 1° agosto 2013 (BGBl I
179/2013) ha introdotto la cd. Stiefkindadoption. Tale
previsione consente al partner del genitore biologico,
indipendentemente dalla caratterizzazione omo o
eterosessuale dell’unione, di adottare il minore
convivente con la coppia. Con la recente decisione
11.12.2014 della Corte Costituzionale, è stata dichiarata
illegittima la disciplina sull’adozione nella parte in cui (§
191,2 AGBG) non permette alle coppie registrate dello
stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino,
per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla
Costituzione e con gli articoli 8 e 14 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo.
leggi
• Per il Regno Unito, dove pure è consentita
l’adozione da parte di coppie dello stesso
sesso, le discipline di riferimento sono
l’Adoption and Children Act 2002 e, con
specifico riguardo ai casi di fecondazione
eterologa, Human Fertilisation and
Embryology Act 2008.
leggi
• Nell’ordinamento italiano le coppie omosessuali non
sono contemplate tra i soggetti idonei a manifestare la
disponibilità all’adozione. Anche dopo la riforma, l’art. 6
della l. n. 184/1983 continua ad esigere, tra i requisiti di
idoneità, l’esistenza di un rapporto di coniugio (valido per
il diritto interno) tra i soggetti che intendano ricorrere
all’istituto dell’adozione. Si osservi, inoltre, che la stessa
intitolazione della l. n. 184/1983 prevede il diritto del
minore ad una famiglia. Anche aderendo ai profili
linguistico-formali della legge, quindi, è da escludere
l’inclusione delle coppie omosessuali, posto che queste
ultime – pur nel diverso avviso della giurisprudenza –
restano ancora, per diritto, dei contesti aggregativi non
qualificabili tecnicamente come famiglia.
4. giurisprudenza: transgender
Australia
NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages v Norrie
[2014] HCA 11 (2.04.2014)
La High Court of Australia ha accolto la richiesta di Norrie
May Welby di modificare il proprio status legale da ‘male’
a ‘non-specific’, riconoscendo la possibilità di apportare
la medesima variazione agli atti del Registrar. Sulla base
del percorso ermeneutico condotto dalla Corte, nulla
osta a che la legge sulle registrazioni dello stato civile
(‘Act’) contempli anche uno status ‘indeterminate’, atteso
che “the Act itself recognises that a person may be other
than male or female”.
giurisprudenza: transgender
India
National Legal Services Authority v. Union of India and
others (15.04.2014)
A parere della Suprema Corte indiana, nel trattamento
giuridico delle persone transgender deve farsi concreto
riferimento alle loro aspettative e al personale percorso
di costruzione della propria identità di genere.
Pertanto, accanto alla garanzia della possibilità di transitare
dall’uno all’altro genere indipendentemente
dall’intervento medico sui caratteri sessuali, va
consentito un autonomo riconoscimento giuridico di
coloro che non si rispecchino né nell’uno né nell’altro
genere (riconoscimento di un “terzo genere”).
giurisprudenza: transgender
Turchia
CEDU, Y. Y. v. Turkey, 10.3.2015
Ad avviso della Corte è da ritenersi illegittimo il
condizionamento della autorizzazione al mutamento di
sesso alla previa sterilizzazione del richiedente. Nello
specifico, viene ritenuta illegittima la previsione di cui
all’art. 40 del codice civile turco che contempla la
incapacità di procreare fra i requisiti dell’autorizzazione
al cambiamento di sesso. La decisione si fonda sulla
rilevata violazione della libertà della persona di scegliere
il proprio genere come assicurata dal principio giuridico
dell’autodeterminazione.
Giurisprudenza UE: omosessualità
in relazione ai contenziosi Schalk and Kopf c.
Austria (24.06.2010), Gas e Dubois c. Francia
(15.03.2012) e Hamalainen c. Finlandia
(16.07.2014),
la Corte europea dir. uomo ha affermato che il
matrimonio ha connotazioni sociali e culturali
radicate che possono significativamente differire
da una società all’altra, sicché va rimessa ai
legislatori nazionali di ciascuno Stato aderente
la decisione di permettere o meno il matrimonio
omosessuale.
Italia
giurisprudenza: gender
Trib. Messina, 04.11.2014 (passata in giudicato); Trib. Trento, 19.08.2014
(remissione degli atti alla Corte Costit.); Trib. Rovereto, 02.05.2013
Il recente orientamento della giurisprudenza di merito, ripercorrendo le linee
tracciate dalla giurisprudenza tedesca e austriaca (in particolare BVerfG, 1
BvR 3295/07, 11.1.11 e VerwaltungsgerichtshofZl, 2008/17/00548) e al
contempo ponendosi in discontinuità rispetto ad un consolidato formante
giurisprudenziale interno, rileva la non necessità (ed in alcuni passaggi la
“inopportunità”) del ricorso all’intervento demolitivo-ricostruttivo ai fini della
rettificazione anagrafica del sesso.
Nei percorsi decisionali, richiamandosi alla Risol. 29.04.2010 del Consiglio
d’Europa, le Corti riconoscono la rilevanza di «un diritto di scegliere la
propria identità a prescindere dal dato biologico», nonché il conseguente
diritto del soggetto ad essere ricondotti ad altro genere senza essere per ciò
stesso deprivato della possibilità procreativa.
giurisprudenza: gender
Cass. civ. n. 14329/2013 e Corte Cost. n. 170/2014 (Caso
Bernaroli)
Nelle sentenze sul “caso Bernaroli” le Corti, oltre a rivisitare
il linguaggio adoperato dal legislatore (in luogo di
“riattribuzione del sesso” come da L. 164/1982, si ricorre
all’espressione “riattribuzione del genere”), delineano i
contorni di un diritto all’identità di genere quale nuova
declinazione del diritto all’autodeterminazione.
Il più volte richiamato concetto di identità di genere appare
sempre più sganciato dalla dimensione biologica ed
incentrato sull’elemento volontaristico.
giurisprudenza: omofobia
rilievo giuridico della “condotta omofoba” pur in assenza di
relativa e specifica previsione normativa
Cass., III sez. civ., n. 1126/2015
Risarcimento del danno per “comportamento di omofobia”
della P.A. La Corte riconosce il ristoro del danno non in
ragione di una violazione di una specifica norma
dell’ordinamento interno, né operando richiami all’art.
2043 c.c., ma ravvisando una “condotta omofoba” da
parte della P.A. lesiva di quel “diritto al proprio
orientamento sessuale” cristallizzato nella
giurisprudenza CEDU.
giurisprudenza: omofobia
Gip Trib. Busto Arsizio, 09.10.2014.
E’ riconosciuta l’esimente della
provocazione, con conseguente non
punibilità, al soggetto responsabile del
reato di diffamazione, in quanto
destinatario di “affermazioni di chiaro
stampo omofobo” (nel caso di specie il
soggetto aveva affermato di considerare
l’omosessualità contro natura).
giurisprudenza: omofobia
Tribunale di Trieste, Ufficio Gup, n. 345/13.
• Posta l’impossibilità di rinvenire il movente
dell’ “odio omofobico” per difficoltà, sul
piano probatorio, di ricostruire un
“comportamento omofobo”, la condotta
incriminata viene assorbita nella
previsione del delitto di minaccia ex art.
612
giurisprudenza: omosessualità
Sentenza Corte costituzionale n. 138/2010:
non divieto espresso-non esplicita
differenza sessuale come requisito; diritto
della personalità, formazione sociale: non
discriminazione dell’orientamento
sessuale ‘limite irragionevole’
‘nucleo duro’ ‘contenuto minimo’: matrimonio
eterosessuale
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
• proposte di legge si sono susseguite, dal 1986 ad oggi,
per disciplinare convivenze di fatto e unioni civili (“Dico”
o diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi;
“Cus” o contratto di unione solidale; “DiDoRe” o diritti e
doveri di reciprocità dei conviventi)
«due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite
da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e
si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale,
non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, affiliazione, tutela»
si discute della possibile acquisizione, anche per coppie
omosessuali, di diritti sociali, civili, economici
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
• la questione, sollevata dal Tribunale di Venezia
e dalla Corte di Appello di Trento, che
riguardava due persone di sesso maschile che
avevano fatto opposizione al provvedimento
dell’ufficiale di stato civile che aveva rifiutato di
procedere alla pubblicazione del matrimonio
dagli stessi richiesta.
• richiesta: possibilità che persone di
orientamento omosessuale possano contrarre
matrimonio
• dichiarata inammissibile ed illegittima la richiesta
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
richiesta:
1) il richiamo al diritto comunitario ed
internazionale (art. 117 della Costituzione) e in
particolare alla Convenzione per la salvaguardia
dell’uomo e le libertà fondamentali, rispetto della
vita privata e familiare (art. 8), il diritto al
matrimonio (art. 12) e la non discriminazione per
diverse condizioni (art. 14) e alla Carta di Nizza,
il rispetto della vita privata (art. 7), il diritto a
sposarsi (art. 14) e il principio di non
discriminazione (art. 21)
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
2) si fa riferimento anche alla linea
favorevole delle istituzioni europee alla
legittimazione del matrimonio tra
omosessuali, di legislazioni europee al
riconoscimento del matrimonio o di forme
di registrazione pubblica paramatrimoniale
di omosessuali
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
3) si fa inoltre riferimento alla rilevazione
della mancanza nell’ordinamento giuridico
italiano di un divieto espresso del
matrimonio omosessuale e di una non
esplicita previsione della differenza
sessuale come requisito per il matrimonio
(né nella Costituzione né nel codice civile)
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
4) si richiama l’art 2 della Costituzione che parla di
“formazione sociale in cui si svolge la
personalità”, con il conseguente riconoscimento
del diritto alla realizzazione della vita personale
(con un obbligo positivo a non impedirlo) e l’art.
3 da cui si evince che il non riconoscimento
costituirebbe una discriminazione (degli
omosessuali rispetto agli eterosessuali),
ritenendo legittimo estendere il diritto al
matrimonio e alla famiglia a tutti, in condizione di
uguaglianza, a prescindere dall’orientamento
sessuale.
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
tale diritto non implica la configurazione di
un istituto nuovo, ma estensione del diritto
esistente, a seguito anche delle
trasformazioni sociali
si riconosce che il principio di uguaglianza
tende ad assumere “una configurazione
nuova” volta a favorire il “pluralismo e
l’inclusione sociale”.
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
La richiesta ritiene inoltre che l’ordinamento non
esige la procreazione come elemento
necessario del matrimonio, ma semmai
eventuale, richiamandosi al fatto che la non
procreazione non è una condizione di invalidità
o scioglimento del legame coniugale.
Si ritiene che l’etero-sessualità sia solo una
“tradizione interpretativa”, ancorata ad un ormai
obsoleto diritto naturale.
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
1) il richiamo al diritto comunitario è ritenuto irrilevante in
quanto rimanda a criteri e principi non a leggi (art. 117
della Costituzione), lasciando liberi gli stati nella
legiferazione
2) la Carta di Nizza (recepita nel Trattato di Lisbona del
2009) all’art. 9 rimanda proprio alle legislazioni
nazionali; la Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti fondamentali all’art. 12 si richiama
esplicitamente a persone di sesso diverso (“uomini e
donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e
di fondare una famiglia” (…) “secondo le leggi nazionali
che regolano l’esercizio di tale diritto”) dunque non vieta
né impone il riconoscimento di unioni omosessuali
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
3) la Corte fa riferimento all’orientamento
delle legislazioni europee sottolineandone
la difformità e comunque la non influenza
sulla legislazione nazionale
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
4) il richiamo all’art. 2 della Costituzione si riferisce al libero
sviluppo della persona nella vita di relazione nella
comunità e può legittimare talune forme di tutela di
unioni omosessuali ma non il matrimonio
5) il richiamo all’art. 3 della Costituzione rimanda
all’uguaglianza intesa come “trattamento uguale delle
situazioni uguali e difforme delle situazioni difformi” ed
esplicita la non distinzione “di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali”, senza esplicitamente includere tra le condizioni
personali l’orientamento sessuale
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
6) l’art. 29 si riferisce alla società naturale
come valore pre-giuridico. La Corte ritiene
che la diversità del sesso sia un requisito
necessario, un postulato del codice civile,
della giurisprudenza e della dottrina (con
particolare riferimento alla filiazione,
adozione, successione, scioglimento del
matrimonio, ordinamento dello stato
civile).
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
la Corte Costituzionale mostra una apertura alla tutela delle
unioni civili invitando il legislatore a colmare il vuoto di
tale disciplina, riconoscendo diritti e doveri a unioni
omosessuali stabili, ma non anche il matrimonio.
La Corte prende atto che: «è vero che i concetti di famiglia
e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con
riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in
vigore»; «detta interpretazione, però, non può spingersi
fino al punto di incidere sul nucleo della norma,
modificandola in modo tale da includere in essa
fenomeni e problematiche non considerate in alcun
modo quando fu emanata».
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
La Corte definisce il modello di famiglia
fondato sulla differenza sessuale come
“modello univoco e stabile” e “nucleo duro”
del diritto, ritenendo che se è vero che
l’interpretazione deve tenere conto dei
cambiamenti, essa non può modificare
principi e norme, se non divenendo
creativa.
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
In questo senso la Corte ritiene che «le
unioni omosessuali non possono essere
ritenute omogenee al matrimonio»
Corte costituzionale
n. 138 del 2010
La Corte dichiara infondata la questione alla luce dell’art.
29 Cost., evidenziando come il significato
tradizionalmente accolto del precetto costituzionale non
possa essere “superato per via ermeneutica, perché non
si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di
abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di
procedere ad un’interpretazione creativa” ed osservando
che “l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice
civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di
sesso dei coniugi, nel quadro di una consolidata ed
ultramillenaria nozione di matrimonio”
Corte Costituzionale n. 170/2014
la Consulta è intervenuta sulla normativa in tema di automatica
cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di rettificazione
di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi.
Pur avendo la Corte proceduto alla statuizione di incostituzionalità degli
artt. 2 e 4 L. n. 164/1982, va chiarito che la previsione di un non
automatico scioglimento del vincolo non deriva dalla volontà di
estendere la forma matrimoniale all’unione samesex.
La Corte ricorda, infatti, che “la nozione di matrimonio presupposta dal
Costituente (cui conferisce tutela l’art. 29 Cost.) è quella stessa
definita dal codice civile del 1942 che stabiliva e tuttora stabilisce
che i coniugi siano persone di sesso diverso” (punto 5.2. del
Considerato in diritto).
TAR Roma, n. 3912/2015
La diversità di sesso dei nubendi costituisce un requisito sostanziale
necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici
nell’ordinamento interno, posto che, allo stato, l’istituto del
matrimonio si fonda sulla diversità di sesso dei coniugi, come si
evince dall’art. 107 c.c., il quale stabilisce che l’ufficiale dello stato
civile “riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo
l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere
rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio”.
La disciplina nazionale non risulta in aperto contrasto con la normativa
europea, se si considera quanto stabilito dagli articoli 12 della
CEDU e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
(cd. “Carta di Nizza”).
TAR Roma, n. 3912/2015
• L’articolo 12 della CEDU, infatti, stabilisce che “uomini e donne in
età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia
secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto”, e,
quindi, fa riferimento alla nozione tradizionale di matrimonio fondato
sulla diversità di sesso dei nubendi, rinviando alla legislazione dei
singoli Stati per la disciplina delle condizioni che regolano l’esercizio
del diritto.
• L’articolo 9 della Carta di Nizza, invece, prevede che “il diritto di
sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo
le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”, lasciando, così, al
legislatore nazionale la possibilità di riconoscere o meno le unioni
tra persone dello stesso sesso.
• Allo stato dell’attuale normativa e fatto salvo un intervento legislativo
al riguardo, le coppie omosessuali non vantano in Italia né un diritto
a contrarre matrimonio, né la pretesa alla trascrizione di unioni
celebrate all’estero.
Cass., I sez. civ., n. 2400/2015
La Corte rigetta il ricorso esperito da una coppia dello stesso sesso che
intendeva procedere alle pubblicazioni di matrimonio presso il
Comune di Roma. A fronte delle deduzioni sollevate dai ricorrenti, la
Corte, nei passaggi motivazionali, precisa che
• a) non può pervenirsi alla configurabilità giuridica di un’unione
matrimoniale tra persone dello stesso sesso senza l’intervento del
legislatore ordinario;
• b) l’assenza di tale istituto nell’ordinamento italiano non è
incompatibile con il sistema sovranazionale dei diritti fondamentali.
Infatti, l’art. 12 della Convenzione, pur non escludendo che gli Stati
estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso
sesso, non prescrive alcun obbligo in tal senso. In tal senso milita
anche l’art. 8 Carta di Nizza.
• c) Il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello
stesso sesso non può fondarsi sulla violazione del canone
antidiscriminatorio in tema di accessibilità all’istituto matrimoniale.
giurisprudenza: omosessualità
riconoscimento della idoneità delle coppie
omosessuali ad adottare ed essere
affidatarie di un minore; irrilevanza
dell’alterità sessuale e del carattere
eterosessuale o omosessuale della
coppia; rainbow families
Trib. Min. Bologna, ord. 10.11.2014
(atti rimessi alla Corte Costituzionale per sospetto di incostituzionalità degli artt.
35 e 36 L. n. 184/1983)
Nel caso che ha dato luogo alla pronuncia il minore è stato generato all’estero,
facendo ricorso alle tecniche di fecondazione assistita con impiego di
donatore anonimo.
A seguito della nascita, la compagna della partoriente ha ottenuto
giudizialmente negli USA un legale titolo genitoriale. Diversi anni dopo,
ancora all’estero, le due donne si sono unite in matrimonio. Dopo poco
tempo la coppia si è trasferita in Italia portando con sé il minore e stabilendo
la propria residenza nel comune di Bologna.
Giunte in Italia, il genitore adottivo, già in possesso anche della cittadinanza
italiana, si è rivolto al Tribunale per i Minorenni di Bologna per ottenere il
riconoscimento della sentenza di adozione pronunciata all’estero e
conseguire così lo status di genitore del minore ad ogni effetto.
Il riconoscimento di una stepchild adoption estera a favore del coniuge dello
stesso
Trib. Min. Bologna, ord. 10.11.2014
• Il riconoscimento di una stepchild adoption estera a favore del
coniuge dello stesso sesso della madre biologica dell’adottato si
pone in contrasto con i principi fondamentali del diritto di famiglia e
dei minori: nell’ordinamento italiano l’adozione di un minore non
abbandonato è consentita solo in caso di minore orfano di padre e di
madre ovvero in caso di figlio minore, naturale o adottivo, del
coniuge dell’adottante. Nella fattispecie portata all’attenzione del
giudice bolognese non ricorre alcuna di queste ipotesi, posto che il
minore adottato all’estero ha una madre e che colei che risulta
essere coniuge della madre per la legge straniera non può essere
tale anche per la legge italiana.
• L’unico precedente sul tema, risoltosi, tuttavia, nell’accoglimento
della richiesta di second parent adoption alla luce delle norme sulla
c.d. “adozione in casi particolari”, è dato da Trib. min. Roma, n.
299/2014.
Corte App. Torino, 29.10.2014
• Il caso affrontato dalla Corte d’Appello di Torino verte sul diniego da
parte dell’Ufficiale dello Stato civile di Torino di trascrizione dell’atto
di nascita di un minore, cittadino spagnolo, in quanto contrario
all’ordine pubblico italiano. Dal certificato di nascita risultava infatti
che questi avesse, per diritto spagnolo, due madri (“figlio
matrimoniale delle comparenti”), l’una donatrice di ovuli, l’altra
gestante.
• La Corte impone la trascrizione dell’atto per difetto di contrarietà
all’ordine pubblico. Unitamente ai rilievi formali e tecnici, nel
percorso argomentativo il giudice pone l’accento
• a) sulla circostanza che il concetto di responsabilità genitoriale
andrebbe connesso non tanto al dato biologico e genetico, ma alla
nozione di volontarietà della filiazione e di assunzione di fatto della
responsabilità genitoriale;
• b) sul preminente interesse del minore a mantenere uno stabile
rapporto con entrambe le madri.
Trib. Genova, 30.10.2013
• In relazione a un caso di affido di minore a padre
omosessuale separato, la Corte ritiene
“irrilevante e giuridicamente neutra sia la
condizione omosessuale del genitore di
riferimento, sia la circostanza che questi abbia
intrapreso relazioni omosessuali”. Al più potrà
rilevare ove “sia posta in essere con modalità
pericolose per l’equilibrato sviluppo psico-fisico
del minore”, tali da determinare una inidoneità
educativa allo svolgimento del ruolo genitoriale.
Trib. Genova, 30.10.2013
Nel senso dell’irrilevanza dell’orientamento sessuale dell’adottante o
affidatario ai fini dell’idoneità educativa genitoriale, militano altresì
Trib. min. Bologna, 31.10.2013; Trib. min. Roma, 299/ 2014; Trib.
min. Palermo, 04 dicembre 2013
“si deve ritenere che la circostanza per cui i due componenti della
coppia affidataria abbiano lo stesso sesso non possa considerarsi
ostativo all’affidamento della minore; peraltro, su un piano diverso
da quello strettamente giuridico, si deve tenere conto che, come
rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità, in assenza di
certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero
pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo
del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia
omosessuale”
III. considerazioni filosofiche
concetti principali messi in discussione dalle
teorie gender
problema
nuove conoscenze scientifiche e nuove
applicazioni tecnologiche biomediche
‘mettono in discussione’ paradigma
tradizionale
determinismo biologico
interazione
1. vs. determinismo biologico: identità
sessuale/identità di genere non è
riconducibile solo (esclusivamente) al
fattore fisico o solo al fattore socialeculturale o volontà
interazione
identità è costituita da interazione
(interazionismo):
come si nasce, come si diviene (percezione
interiore, ruolo sociale): interscambio
costante e continuo (sex/gender)
‘sex’ e ‘gender’ sono ‘contigui’ e
‘inestricabilmente interconnessi’
natura
2. rilevanza della natura (dati obiettivi del
reale)
vs. non è irrilevante, potendo decidere
quello che si vuole (arbitrario)
elemento obiettivo da ‘prendere sul
serio’/misura critica: limiti non modificabili
a piacimento (altri/sé: arbitrio assoluto)
natura
- se osservo il processo di differenziazione
sessuale; modificazioni ‘a cascata’ coordinato da
un programma, che sviluppa gradualmente nella
generalità dei casi, una successione di fenomeni
strettamente interconnessi, si passa da un
elemento all’altro, in modo progressivo;
linearità/direzionalità (teleologica: ordine ‘disordini’)
configurazione cromosomica determina la
morfologia gonadica che produce ormoni, che
svolgono un ruolo determinante per apparato
riproduttivo interno/esterno
natura
- se anomalie dello sviluppo, irregolarità,
anormalità; disarmonie (interferenze)
agire al fine di ricreare le condizioni di
armonia (fine terapeutico)
natura
a. anche nei casi di anomalie genetiche sesso ci
sono segnali biologici obiettivi/predicibili
(sessualizzazione cerebrale: epoca fetale)
(disagi: drammatico caso Money)
b. anche nei casi del transessualismo: disagio
trasformazione, allineamento, adeguazione del
corpo alla psiche è traumatico, disagio
psicologico
c. transgender: trasgressione sociale presuppone
il riconoscimento della natura che si intende
trasgredire
identità: armonia sex/gender
3. la ricerca ineliminabile nell’uomo della
identità soggettiva/personale: identità:
armonia sex-gender (fisico-psichicosociale)
identità: armonia sex/gender
- corpo non è materia indeterminata, inerte,
amorfa, un oggetto di cui dispongo, che
può divenire qualsiasi cosa voglio
corpo è soggetto incarnato, presuppone
soggetto incarnato
identità: armonia sex/gender
- sessualità: è una determinazione
sostanziale qualitativa e costitutiva del
corpo (non accidentale)- ciò per cui il
corpo è ciò che è
non possiamo nemmeno pensare ed
immaginare un uomo ‘neutro’ senza una
identità/determinazione sessuale
perché: sessi sono due?
4. differenza duale sessuale è la condizione
di possibilità della socialità (continuazione
della umanità): condizione necessaria e
sufficiente per consentire/rendere
possibile/favorire di principio (non di fatto)
la capacità procreativa, assecondare la
inclinazione naturale alla procreazione
(fine essenziale)
obiezione
‘capacità naturale procreativa’: tecnologie
rendono possibile il fine (procreazione)
con mezzi artificiali (riproduzione assistita;
clonazione; utero artificiale; gameti
artificiali)
potrebbe essere possibile procreare
(socialità: continuità della umanità) senza
sessi
perché: sessi sono due/
devono essere due/opposti?
5. la differenza (duale sessuale) cd
pensabilità e possibilità della identità
se tutto fosse indifferenziato (se non ci fosse
la differenza sessuale) io non potrebbe
identificarsi (io so cosa/chi sono anche in
rapporto a ciò che non sono, a ciò che è
diverso da me)
diritto
- non può essere neutrale registrazione di pulsioni
(oggetto strumentale della volontà: della
liberazione della volontà senza limiti)
- non deve essere dogmatico (imporre una verità)
ma difesa strutturale delle condizioni obiettive della
identità della persona: protezione della identità
sessuale/integrità del corpo sessuato e della
famiglia biparentale eterosessuale come
condizione della socialità e identità
applicazioni
filosofia del diritto e applicazioni al gender
DDS
- diagnosi precisa/precoce (anche
prenatale): studio delle cause
- riconoscimento della identità sessuale sulla
base di elementi a disposizione:
‘indicazioni obiettive’
- interventi non per ragioni estetiche ma
terapeutiche
DDS
decisione di intervento o non intervento (se
irreversibile/difficilmente reversibile):
interesse del minore
urgenza, gradualità, prevedibilità beneficio
minimizzazione danno: obiettivo:
armonizzazione della identità personale
(irrilevanza agevolezza tecnica/ aspettative
esterne)
DDS
casi difficili (non dati obiettivi per assegnazione
sessuale)
- non intervento frettoloso, ma ‘vigile attesa’
(posticipazione intervento)
- educazione orientata: attenzione a inclinazioni
spontanee e emergere graduale della
consapevolezza sessuale
– assegnazione precoce/educazione chiara (il
prima possibile): vivere con ambiguità può
comportare trauma psichico (portare a
disarmonia), difficoltà accettazione da altri
(famiglia, società)
DDS
- casi adulti: già sviluppato identità sessuale
congruente con sesso fenotipico (diverso
da genetico o gonadico) non manifesta
desiderio di correzione: informazione
cautela non destabilizzante (verità va
detta)
consulenza adeguata
transessualismo
‘disturbo’ della identità di genere
accertamento medico (corretta diagnosi): desiderio
persistente (non transitorio: permanente ed
irreversibile), malessere psicologico/lacerazione
(senso di estraneità), disagio sociale
(esclusione: disturbo mentale/DDS)
verso armonia soma psiche
non cambiamento arbitrario
medico non asseconda la richiesta, capire la
motivazione
transgender
inaccettabile
non patologia, non disturbo
ma un desiderio transitorio di modificazione
o non modificazione del corpo, di
affermazione della volontà
omosessualità
unione
è accettabile come ‘fenomeno privato’ (può
essere eticamente discutibile)
è accettabile una qualche regolamentazione
di coppie di fatto (sociale, economico ecc.)
non accettabile come fenomeno ‘pubblico’
sullo stesso piano del matrimonio
eterosessuale
matrimonio
nucleo naturale fondato sulla dimensione
pubblica della promessa e dell’impegno di
principio alla durata nell’apertura alla
procreazione
uguaglianza
• non coincide con l’identità, ma presuppone
la diversità
• due oggetti sono uguali se diversi ma con
somiglianza rilevante
• trattare in modo uguale non significa
trattare tutti allo stesso modo
discriminazione
viene rivendicata l’uguaglianza ritenendo
che il trattamento diverso di transessuali,
intersessuali, transgender, omosessuali e
bisessuali rispetto a maschi e femmine
eterosessuali, sia discriminante e
discriminatorio
discriminazione
la differenza di trattamento è ritenuta
discriminatoria in quanto basata su
pregiudizi negativi irrazionali ed
ingiustificati di disapprovazione o
riprovazione morale e considerata del tutto
priva di ragionevole e fondata
giustificazione
ma
discriminazione vi è ogniqualvolta il
trattamento diverso di individui diversi
rispetto agli altri non ha un’adeguata
giustificazione
trattamento diverso
• il non riconoscimento della equiparazione
tra matrimonio etero e omosessuale non è
discriminazione
• essendo le situazioni diverse
Chiesa cattolica: gender
Sebbene non si tratti di un primo approccio
alla questione, la Chiesa Cattolica, come
si evince da alcuni recenti documenti
ufficiali, mostra sempre maggiore
attenzione al dibattito maturato intorno al
gender e agli interrogativi antropologici ed
educativi che il medesimo solleva
Chiesa cattolica: gender
Uno dei primi e più importanti approcci teologici
alla questione del gender è rappresentato dal
documento, ad opera della Congregazione per
la dottrina della fede, Lettera ai vescovi della
Chiesa cattolica sulla collaborazione dell'uomo e
della donna nella Chiesa e nel mondo (2004)
- Benedetto XVI, discorsi
- Posizioni recenti
Enciclica Lumen Fidei (2013)
si sottolinea la centralità della differenza sessuale quale
fondamento dell’istituzione familiare e quale condizione
esclusiva e non sostituibile della «capacità di generare
una nuova vita» (par. 52).
Il rilievo della complementarietà assume un significato
pregnante non solo alla luce dell’insegnamento biblico
(Gen. 2,24) e della morale sessuale, ma anche sul piano
della pedagogia familiare (par. 53): l’amore sponsale
aperto alla vita, quale massima espressione della
complementarietà uomo/donna, diventa autentica
testimonianza educativa per il bambino.
Esortazione apostolica
Evangelii gaudium (2013)
Il riferimento al valore della differenza ritorna nell’
richiamo all’attuale tendenza a concepire il
matrimonio quale «mera forma di gratificazione
affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e
modificarsi secondo la sensibilità di ognuno»,
il Pontefice ha occasione per ribadire come la
famiglia sia «luogo dove si impara a convivere
nella differenza» (par. 66).
Instrumentum laboris (2014)
• Le sfide pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione (2014)
• Sul dibattito intorno al gender, in quanto
«fattore che certamente interroga l’azione
pastorale della Chiesa»
il documento del Sinodo dei
Vescovi
• La riflessione sul sempre più evidente disancoramento
dei diritti umani dal paradigma della legge naturale
occasiona un richiamo ai presupposti della gender
theory (par. 27) e alle sue implicazioni nel tessuto
sociale, con particolare riferimento all’ «influenza
sull’ambito educativo primario» (par. 114).
• Da qui l’esigenza di precise indicazioni pastorali che
mirino al «recupero dell’autentico senso antropologico e
teologico della sessualità umana e della differenza
sessuale tra uomo e donna», come soluzioni forti «in
grado di far fronte alla ideologia del gender» (par. 117).
CEI, Roma, 26-28 gennaio 2015
Documento dei lavori del Consiglio
episcopale permanente
La summenzionata preoccupazione per
l’impatto del gender sulla sfera educativa
dei minori è evidenziata altresì nel e, da
ultimo, nella Prolusione del Cardinale
Presidente ai lavori del Consiglio
permanente 23-25 marzo.
CEI, Roma, 26-28 gennaio 2015
messo in luce il rischio di una seria
compromissione della libertà di educazione dei
genitori nei confronti della prole a fronte dei già
diffusi progetti didattici per la scuola dell’infanzia
(par. 3), miranti a neutralizzare lo spessore
simbolico del dimorfismo sessuale e
promuovere nuove rappresentazioni
asseritamente familiari.
Interessante, infine, il riferimento alle teorie Queer,
produttive di «individui fluidi per una società
fluida e debole» (par. 3).
Messaggio del Santo Padre
Francesco
per la XLIX giornata mondiale delle comunicazioni
sociali (2015)
La differenza che caratterizza l’unione familiare –
precisa il Pontefice – è la «differenza di generi e
di generazioni», rimandando da un lato
all’inconfigurabilità di forme d’ unione unigender,
dall’altro all’importanza della dimensione
diacronica del “durare negli altri” e del legame
verticale genitorialità-filialità.
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FILOSOFIA DEL DIRITTO gender