CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
SANITA’ PRIVATA
2002 2005
LE NOVITA’ DEL NUOVO CCNL
SCHEDE ILLUSTRATIVE
Disposizioni generali
Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
- Art. 5 
Sono recepite tutte le disposizioni concernenti la normativa –
Legge 146 del 1990 modificata dalla Legge 83 del 2000 –
regolatrice la materia dei servizi minimi essenziali in caso di
sciopero.

A livello di contrattazione aziendale, sono definiti i contingenti di
personale
Il trattamento economico
INCREMENTI SALARIALI

Retribuzione tabellare ( art. 50)
 Sulla retribuzione base, gli incrementi consentono di
mantenere il potere d’acquisto delle retribuzioni rispetto
ai tassi di inflazione programmata e reale per il biennio
2002/2003. (TAB.1)
 L’incremento medio mensile è di 109 euro

Dal 31.12.2003, l’indennità integrativa speciale
(contingenza) viene conglobata nello stipendio base
(ART.55)
I NUOVI TABELLARI
CATEGORIA
POSIZIONE
ECONOMICA
STIPENDIO
ANNUO AL
31.12.2001
INDENNITA’
INTEGRATIVA
SPECIALE
INCREMENTI
MENSILI A
REGIME
TABELLARE
ANNUO A
REGIME CON
I.I.S.
A
6.437,12
6.209,88
63,50
13.409,00
A1
7.097,15
6.209,88
66,76
14.108,15
A2
7.430,78
6.209,88
68,65
14.464,46
A3
7.790,75
6.209,88
70,51
14.846,75
A4
8.246,78
6.209,88
72,37
15.325,10
CATEGORIA
POSIZIONE
ECONOMICA
STIPENDIO
ANNUO AL
31.12.2001
INDENNITA’
INTEGRATIVA
SPECIALE
INCREMENTI
MENSILI A
REGIME
TABELLARE
ANNUO A
REGIME CON
I.I.S.
B
8.104,24
6.296,64
72,44
15.270,16
B1
8.601,59
6.296,64
75,61
15.805,55
B2
8.839,16
6.296,64
76,25
16.050,80
B3
9.065,37
6.296,64
76,85
16.284,21
B4
9.537,93
6.296,64
79,36
16.786,89
CATEGORIA
POSIZIONE
ECONOMICA
STIPENDIO
ANNUO AL
31.12.2001
INDENNITA’
INTEGRATIVA
SPECIALE
INCREMENTI
MENSILI A
REGIME
TABELLARE
ANNUO A
REGIME CON
I.I.S.
C
10.106,03
6.395,80
82,69
17.494,11
C1
10.729,39
6.395,80
85,79
18.154,67
C2
11.175,61
6.395,80
88,37
18.631,85
C3
11.770,05
6.395,80
91,48
19.263,61
C4
12.409,43
6.395,80
94,66
19.941,15
CATEGORIA
POSIZIONE
ECONOMICA
STIPENDIO
ANNUO AL
31.12.2001
INDENNITA’
INTEGRATIVA
SPECIALE
INCREMENTI
MENSILI A
REGIME
TABELLARE
ANNUO A
REGIME CON
I.I.S.
D
11.446,75
6.482,57
90,24
19.012,20
D1
12.101,10
6.482,57
93,47
19.705,31
D2
12.756,49
6.482,57
96,58
20.398,02
D3
13.706,25
6.482,57
101,70
21.409,22
D4
14.662,73
6.482,57
106,08
22.148,26
CATEGORIA
POSIZIONE
ECONOMICA
STIPENDIO
ANNUO AL
31.12.2001
INDENNITA’
INTEGRATIVA
SPECIALE
INCREMENTI
MENSILI A
REGIME
TABELLARE
ANNUO A
REGIME CON
I.I.S.
E
14.063,12
6.928,79
105,45
22.257,31
E1
18.700,90
6.928,79
128,95
27.177,09
E2
24.160,89
6.928,79
156,27
32.964,92
DS: Il nuovo livello economico della categoria D
POSIZIONE ECONOMICA
TABELLARE INIZIALE
A REGIME DAL 31.12.2003
DS
19.507,24
DS1
20.306,02
DS2
21.126,49
DS3
21.970,18
DS4
22.670,16
Una tantum
Art. 53
Tali somme,già al netto dell’I.V.C, saranno percepite dal personale in servizio alla
data di sottoscrizione ed erogate nella seguente misura:
50% (AIOP ARIS) entro marzo
50% entro maggio 2005
A
942
B
1.004
C
1.150
D
1.249
E
1.401
A1
963
B1
1.029
C1
1.182
D1
1.295
E1
1.835
A2
988
B2
1.064
C2
1.228
D2
1.334
E2
2.149
A3
1.001
B3
1.084
C3
1.269
D3
1.369
A4
1.012
B4
1.103
C4
1.335
D4
1.401
Il premio di incentivazione
- art. 65 -

Pur rimanendo le stesse regole per il calcolo e l’erogazione
del premio di incentivazione, l’importo complessivo è
incrementato
da Euro 411 a Euro 450.

La quota aggiuntiva (o ridotta) passa da Euro 13, 69 a
15,00
Le indennità
quelle che già ci sono………….
-


Art. 61 lett. c) –
Per il servizio in turno notturno l’importo erogato per ogni
ora prestata è ridefinita in EURO 2,74 (passando da L. 4.500
a 5.300)
Per il servizio in turno festivo l’importo erogato è ridefinito
in EURO 17,82 (passando da L. 30.000 a 34.500) e, per
prestazioni inferiori alla metà dell’orario – con un minimo di
due ore -, l’importo sarà di EURO 8,91 (da L. 15.000 a
17.250)
I NUOVI VALORI DECORRONO DAL 31.12.2003
indennità di funzione di coordinamento
(dal CCNL II° BIENNIO 2000/2001)
art 62

E’ riconfermata una indennità per la funzione di
coordinamento nella misura fissa mensile lorda di EURO
129,11 (per 13 mensilità):
 Al personale sanitario ed assistenti sociali, inquadrato
in D alla data del 1°/09/01, per il periodo di affidamento
dell’incarico di coordinamento e di conseguenza
revocabile;
 Alle stesse figure professionali inquadrate in D alla data
del 31/08/2001 e che svolgevano funzione di
coordinamento, nonché le caposala munite di titolo,
l’indennità non è revocabile;

In sede aziendale, potrà concordarsi, in aggiunta alla parte
fissa, un’ulteriore parte variabile nella misura massima di
Euro 129,11 mensile
Art. 63


L’ indennità specifica relative al profilo di infermiere
generico è rideterminata in una somma unica annua di
EURO 516,45.
Le già previste indennità per le figure di caposala,
capostetrica, coordinatore personale infermieristico e con
20, 25 anni di anzianità, sono riallocate nelle nuove
posizioni economiche DS, DS1, DS2
indennità specifiche
Art 63

E’ estesa l’indennità di EURO 516,45 annue alle figure
professionali:
 Puericultrice
 massaggiatore e massofisioterapista non inquadrati
nella categoria D
 infermiere psichiatrico con 1 anno di corso
quelle nuove…………
Indennità per assistenza domiciliare

Art. 61
Si riconosce al personale del ruolo sanitario, nonché agli
ausiliari specializzati, agli OTA, agli OSS, che prestano, in
via diretta, assistenza domiciliare, un’indennità
giornaliera:
» Euro 2,58 (L. 5.000) per le figure
appartenenti alle categorie A, B e p.e. B1
» Euro 5,16 (L. 10.000) per tutte le altre
Lavoro straordinario e supplementare
- art. 59 


Il tetto annuo di lavoro straordinario e supplementare non
può superare le 180 ore
Oltre il limite delle 120 ore, l’utilizzo sarà previa intesa con
le Rappresentanze sindacali
La quota di retribuzione oraria ,sia per lo straordinario che
per il supplementare, è pari al 20% della quota oraria della
retribuzione in atto
Il sistema delle relazioni sindacali

Rispetto e distinzione dei ruoli e delle
responsabilità tra le parti

Sistema finalizzato a contemperare l’interesse dei
lavoratori e delle lavoratrici per migliorare le
condizioni di lavoro e per la valorizzazione
professionale con l’esigenza di aumentare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla
collettività
Articolazione del sistema delle relazioni sindacali
- art. 6 -

Contrattazione collettiva



A livello nazionale
Integrativa a livello aziendale e livello regionale
Sistema di partecipazione


informazione (preventiva e successiva)
Comitati paritetici:


Pari opportunità
Fenomeno del mobbing
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
- art. 7 -

A livello regionale (oltre a quelle già previste)



Linee di indirizzo sugli ulteriori criteri per le progressioni
di cui all’art. 47 – l’intesa dovrà essere definita entro 90
giorni dalla data di sottoscrizione del ccnl
Linee di indirizzo per sostegno alla contrattazione di livello
aziendale collegata all’eventuale reperimento di risorse
economiche non destinate alla copertura delle prestazioni
sanitarie
Promozione e attivazione ECM

A livello aziendale (oltre che per quanto già previsto)
dovranno definirsi accordi:


modalità applicative per le progressioni orizzontali previste
dall’art. 47 e secondo le linee di indirizzo formulate a livello
regionale.
e sulle seguenti materie:
 Contingenti di personale per i minimi essenziali in caso di
sciopero
 L’orario di lavoro
 Regolamento Banca delle ore
 Criteri e tipologie dei rapporti di lavoro part time
 Programmazione turni di ferie
 Programmi annuali e pluriennali formazione ed ECM
 Modalità di fruizione diritto allo studio
 Criteri utilizzo lavoro straordinario e supplementare in caso
di superamento dei limiti
INFORMAZIONE
Art. 8



A livello nazionale (oltre a quanto già previsto)
 L’andamento occupazionale in termini qualitativi e
quantitativi
 Elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di
rapporto di lavoro
A livello regionale
A livello aziendale
 Preventiva sulle materie su cui interviene la
contrattazione integrativa
 Quali quantitativa sull’andamento dell’utilizzo dei
rapporti di lavoro c.d. atipici
Comitati delle pari opportunità
art. 9


Istituzione di Comitati paritetici per la pari opportunità
uomo – donna presso ogni struttura sanitaria con più di 500
dipendenti; a livello provinciale per le strutture con un
numero inferiore
Svolgono compiti:
 Raccolta dati
 Formulazione di proposte sulle materie oggetto di
contrattazione integrativa
 Iniziative volte all’attuazione Direttive U.E.
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Art. 10

Istituzione di Comitati paritetici al fine di contrastare il
fenomeno del mobbing attraverso attività di prevenzione
costituita anche da momenti formativi idonei ad affermare
una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità e delle conseguenze del
fenomeno
Codice di condotta contro le molestie sessuali nei
luoghi di lavoro

Il CCNL recepisce le direttive comunitarie in tema di
adozione di codici di comportamento atti a prevenire
e combattere comportamenti lesivi della dignità
personale di donne e uomini negli ambiti lavorativi.
A tal fine è stato condiviso uno schema tipo di codice
di condotta da offrire alle parti contraenti a livello
decentrato che dovrà essere, a sua volta, recepito ed
adottato.
Il rapporto di lavoro
Orario di lavoro
- art. 18 -


Le novità
La durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48
ore per ogni periodo di sette giorni; la media sarà riferita
ad un periodo di dodici mesi sempre calcolato dalla data di
sottoscrizione del ccnl.
Entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione, si
effettuerà la verifica dell’applicazione con le OO.SS.
Il lavoratore ha diritto ad undici ore di riposo consecutivo
ogni ventiquattro ore; diversa articolazione dovrà essere
definita in sede di contrattazione aziendale
Lavoro notturno
Art. 19

Recepimento, in termini di tutela e di doveri del datore di
lavoro, del Decreto Legislativo 66 del 2003

Deroga alle disposizioni di cui agli artt. 12 (modalità e
organizzazione del lavoro notturno e obblighi di
comunicazione) e 13 (durata del lavoro notturno) del D.L.vo
66/03 in sede di contrattazione aziendale
Banca delle ore
- art. 20 -





Con regolamento da definirsi in sede di contrattazione
aziendale, si costituisce la banca delle ore attraverso la
richiesta da parte del lavoratore dell’accantonamento delle
ore di lavoro straordinario.
Restano a disposizione del lavoratore per l’anno di
maturazione ed il semestre successivo
Sono evidenziate in busta paga
Fruite entro il mese successivo dalla richiesta in forma di
riposo compensativo (da un minimo di due ore a intera
giornata)
Le ore richieste e non godute sono retribuite, su richiesta
Le maggiorazioni sono immediatamente corrisposte
Rapporto di lavoro a tempo parziale
- art. 21 
Le novità
Le ore supplementari giornaliere sono remunerate con una
maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale

Le modalità della eventuale variazione di collocazione
temporale della prestazione devono essere esplicitate in un
apposito patto scritto nella quale potrà essere concordata
la clausola di ripensamento. Il lavoratore potrà farsi
assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia.

La variazione è compensata con una maggiorazione del
15% della paga oraria
I rapporti di lavoro atipici
I contratti di inserimento
- art. 22 -

Si fa riferimento all’Accordo interconfederale

Sostituiscono i Contratti di formazione e lavoro
Percorsi formativi differenziati
 9 mesi per l’inserimento nelle posizioni della
categoria A
 14 mesi per l’inserimento nelle posizioni della
categoria B
 18 mesi per l’inserimento nelle posizioni della
categoria C

Rapporti di lavoro a tempo determinato
- art. 23 -

Le novità
La proroga del contratto a t.d. è ammessa con il consenso
del lavoratore e per la medesima attività lavorativa

Si riaffermano le causali per le quali è ammesso il ricorso al
tempo determinato

Si riafferma la percentuale massima del 30%, con la sola
esclusione per le ferie e le sostituzioni per conservazione
del posto e divieto di utilizzo per sopperire carenze stabili
di organico
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
- art. 24 -

Sostituisce il rapporto di lavoro temporaneo

L’utilizzo avviene tramite agenzie di somministrazione
debitamente autorizzate

Il limite massimo del ricorso a tale forma è del 20%.
Clausola finale
ai rapporti di lavoro
- art. 25 
La percentuale massima di ricorso ai contratti di
somministrazione a tempo determinato e ai contratti di
lavoro a tempo determinato non può superare il 40% del
numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato

Costituzione a livello regionale di osservatori paritetici per
verificare la possibilità, nell’ambito della percentuale del
40%, di consolidare una quota di rapporti di lavoro pari al
3%.
Il telelavoro
- art. 26 -

Si possono instaurare rapporti di telelavoro

Si recepisce la regolamentazione di cui all’Accordo
interconfederale del 9 giugno 2004
I diritti
I permessi
- art. 31 Le novità


Retribuiti
 Per sostenere esami compresi i corsi universitari
 In caso di documentata grave infermità coniuge,
conviventi, tre giorni lavorativi all’anno
 Art. 14 (controlli prenatali) c.1 e 2 del Decreto
Legislativo 151/01
Non retribuiti
 Assenza per la durata massima di due anni ed una
sola volta nell’arco della vita lavorativa per i casi
previsti dall’art. 4, cc. 2 e 4, della Legge 53/2000
 Per congedi preadottivi
 Congedi per la formazione – artt. 5 e 6 L. 53/2000
I congedi per i genitori
- art. 31 punto 3)

Si recepisce totalmente la nuova normativa prevista dal
Decreto Legislativo 151/2001

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite anche
dal lavoratore padre

Durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del
periodo di allattamento, in caso di accertato rischio per la
salute, la Direzione provvede al temporaneo impiego ad
altra attività – previo consenso della lavoratrice -
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico fisiche
(art. 32)
Tutela dei dipendenti con disabilità
(art. 33)

Per entrambe le tutele si prevede che il datore di lavoro,
laddove richiesto, verifichi la possibilità di adibire il
lavoratore a compiti diversi dal quelli abituali, quando tale
misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto di recupero/riabilitazione come supporto della
terapia in atto
L’E.C.M.
- art. 35 
Le strutture sanitarie si impegnano a favorire l’acquisizione
dei crediti formativi, privilegiando anche l’adozione di
metodologie e strategie che siano capaci di implementare
l’attività di formazione in ambito possibilmente aziendale ed
interaziendale.

Si garantisce l’acquisizione dei crediti nei limiti del monte
orario previsto all’art. 34

Criteri e modalità di applicazione sono definiti in
contrattazione aziendale
Le assenze per malattia
- art. 42 La novità

In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, i
giorni di ricovero ospedaliero – compreso il day hospital –
nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, sono
esclusi dal computo dei giorni di assenza

Le aziende, favoriscono articolazioni di orario diverse nei
confronti dei soggetti interessati.
Il sistema di classificazione

Il nuovo contratto prosegue il percorso di
riconoscimento e valorizzazione delle figure
professionali, iniziato con la modifica del sistema
di classificazione nel quadriennio 1998 – 2001.
L’acquisizione di nuove conoscenze e
competenze, l’affermazione di modelli
organizzativi capaci di rispondere alle esigenze di
tutela dei cittadini e di garanzia del diritto alla
salute, rappresentano i criteri che hanno ispirato
la dinamicità delle modifiche del sistema di
classificazione.
Norma di qualificazione e progressione professionale
- art. 39 
A livello regionale sono definite linee di indirizzo per
ulteriori elementi di valutazione, che apprezzano la
professionalità e le competenze e che tengano conto della
esperienza acquisita, delle attitudine e delle potenzialità.

A livello di contrattazione aziendale, si definiranno criteri e
modalità di applicazione per le progressioni orizzontali,
secondo le linee di indirizzo concordate a livello regionale.

Verifica annuale
Gli inquadramenti nel sistema di classificazione
- art. 51 -
Le novità nella categoria A
(decorrenze dalla data di sottoscrizione del CCNL)



Nella posizione A2 è inquadrato il personale proveniente
dalla p.e. A1 con una anzianità di tre anni di servizio nella
stessa struttura
Nella posizione A3 gli AUSILIARI SPECIALIZZATI
all’assistenza alle persone
A1, A2, A3, A4, sono posizioni economiche di sviluppo con
le modalità di cui all’art. 47
Le novità nella categoria B
(decorrenze dalla data di sottoscrizione del CCNL)



Nella p.e. B2 è confermato l’inquadramento dell’Operatore
Socio Sanitario (O.S.S.)
Nella p.e. B4 sono inquadrati gli educatori senza titolo
specifico (oggi B3) con quindici anni di anzianità.
Successivamente l’inquadramento avviene al compimento
di cinque anni di anzianità e gli anni maturati alla data di
sottoscrizione del ccnl sono computati in ragione di un
terzo
Per gli sviluppi in tutte le posizioni economiche, si applica
art. 47
Le novità nella categoria C
(decorrenze dalla data di sottoscrizione del CCNL)

Nella p.e. C iniziale, sono inquadrati:
 gli educatori senza titolo (dall’1.1.05)
 Gli infermieri generici
 Puericultrice
 Massaggiatore e massofisioterapista (provenienti da B)
 Autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza
 Capo servizi operai
 Cuoco con diploma di servizio alberghiero
Seguono le novità in categoria C
(dalla data di sottoscrizione del CCNL)


Nella p.e. C1 è inquadrato
 l’impiegato amministrativo di concetto con cinque anni
di servizio. Gli anni già maturati alla data di
sottoscrizione del CCNL, sono computati in ragione di
un terzo
 L’assistente tecnico con titolo specifico alla funzione
espletata
Per gli sviluppi in tutte le posizioni economiche, si applica
l’art. 47
La categoria D

Con il secondo biennio 2000/2001, il personale
infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e
assistente sociale è stato ricollocato nella categoria D, e
rispetto ad ogni singola posizione di appartenenza, nelle
posizioni economiche interne alla stessa categoria.

Per gli sviluppi in tutte le posizioni economiche, si applica
l’art. 47.
Le novità nella categoria D
(decorrenze dalla data di sottoscrizione del CCNL)

Per personale tecnico sanitario, della riabilitazione,
assistente sociale è esteso il riconoscimento, per la
progressione nelle posizioni economiche D1/D2/D3, delle
anzianità dei 20, 25 e 30 anni di servizio, come già avviene
per il personale infermieristico
Per questo personale, l’anzianità maturata alla data di
sottoscrizione del CCNL è calcolata per i primi 15 anni per
intero, e la rimanenza al 50%
(es: alla data di sottoscrizione un tecnico ha 19 anni di servizio; i
primi 15 anni sono considerati per intero, i restanti 4 valgono 2 e
quindi per raggiungere il primo tetto di 20 anni mancano 3 anni di
servizio)
La nuova categoria DS (super)
- art. 51 -



“appartengono a questa categoria i lavoratori che
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di
direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse
umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di
programmazione e proposta”.
In questa categoria, è inquadrato il profilo di coordinatore.
Per gli sviluppi in tutte le posizioni economiche –
DS1,DS2,DS3,DS4, si applica l’art. 47.
Nella posizione Ds è inquadrato il personale
•
•
•
•
Caposala
Capo ostetrica
Coordinatore del personale infermieristico
Coordinatore di area riabilitativa e tecnico sanitaria e di assistenti
sociali
 che al 31.08.2001 svolgeva attività di coordinamento. Mantiene
l’indennità di coordinamento
 al quale, dopo il 31.08.2001, è stata conferito l’incaricato delle
funzioni di coordinamento e lo svolge alla data di sottoscrizione
del CCNL, previa valutazione positiva della funzione svolta.
Mantiene l’indennità di coordinamento
 al quale, successivamente alla data di sottoscrizione del CCNL e a
seguito di selezione, sia stato conferito l’incarico di
coordinamento e lo svolga per almeno due anni, con il
mantenimento dell’indennità di coordinamento

Nella posizione DS1 è inquadrato il personale
» Caposala con 20 anni di servizio
» Capo ostetrica con 20 anni di servizio
» Coordinatore del personale infermieristico con 20
anni di servizio
» Coordinatore di area riabilitativa e tecnico
sanitaria con 20 anni di servizio
» Direttore corsi con 20 anni di servizio

Nella posizione DS2 è inquadrato il personale
» Caposala con 25 anni di servizio
» Capo ostetrica con 25 anni di servizio
» Coordinatore del personale infermieristico con 25
anni di servizio
» Coordinatore di area riabilitativa e tecnico
sanitaria con 25 anni di servizio
» Direttore corsi con 25 anni di servizio

Nella posizione DS3 è inquadrato il personale
» Caposala con 30 anni di servizio
» Capo ostetrica con 30 anni di servizio
» Coordinatore del personale infermieristico
con 30 anni di servizio
» Coordinatore di area riabilitativa, tecnico
sanitaria con 30 anni di servizio

Nella posizione DS4 è inquadrato il personale
» Dirigente di area infermieristica (già C.S.S.A.)
tecnica e riabilitativa
I RINVII



Entro la data di sottoscrizione del presente CCNL, le parti
concordano di definire l’allegato relativo alla Dirigenza
(categoria E) nonché ai Centri per la Riabilitazione
Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, le parti
convengono di incontrarsi per definire la possibilità
dell’istituzione e attuazione della libera professione intra –
moenia per gli operatori sanitari
Le parti concordano di costituire una Commissione per la
verifica delle voci retributive utili al TFR, la quota di TFR da
destinare a previdenza complementare, nonché per la
regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione
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contratto collettivo nazionale di lavoro sanita` privata