AZIONI A DIFESA della
PROPRIETA’
• Azioni petitorie, che consentono la tutela
giudiziale del diritto di proprietà; sono
azioni reali xkè operano erga omnes (tranne
l’ultima)
• Azione di rivendicazione
• Azione negatoria
• Azione di regolamento dei confini
• Azione di apposizione di termini
AZIONE DI RIVENDICAZIONE
• Legittimato attivo: PROPRIETARIO
• Legittimato passivo: POSSESSORE o
DETENTORE
• Finalità: restituzione del bene previo accertamento
della proprietà
• Se rivendica di bene immobile trascrizione
domanda x opponibilità (art.2653 n.1)
• Presupposto: SPOSSESSAMENTO
• PROVA (periodo ventennale);
• Azione imprescrittibile
AZIONE NEGATORIA
• Legittimato attivo: PROPRIETARIO
• Legittimato passivo: TURBATORE o
MOLESTATORE altrui diritto
• Finalità: condanna alla cessazione di
turbative e/o molestie + risarcimento danni
• Azione imprescrittibile
AZIONE REGOLAMENTO
CONFINI
• Incertezza soggettiva e oggettiva dei confini
fra due fondi
• Determinazione quantitativa delle due
proprietà
• Ammesso qualsiasi mezzo di prova
AZIONE APPOSIZIONE
TERMINI
• Mancano o sono diventati irriconoscibili i
segni esteriori dei confini
• Ciascuno dei due proprietari può chiedere al
giudice l’apposizione dei termini a spese
comuni
• Azione personale (non reale)
AZIONI di NUNCIAZIONE
• Azione di DENUNZIA DI NUOVA
OPERA
• Azione di DENUNZIA DI DANNO
TEMUTO
• Legittimati attivi: PROPRIETARIO –
POSSESSORE – TITOLARE DI ALTRO
DIRITTO REALE MINORE
Azione denunzia nuova opera
• Art.1171
• Tende ad evitare la prosecuzione di un’opera
iniziata che si teme causa di danno (materiale o
giuridico)
• Termine di decadenza annuale dall’inizio
dell’opera
• Prima fase: azione cautelare d’urgenza
• Seconda fase: azione di merito (petitoria o
possessoria)
AZIONE DI DANNO TEMUTO
• Azione contro pericolo di danno grave e
prossimo derivante dal fondo del vicino
• Distinzione: non deriva da nuova opera ma
da elemento preesistente
• Prima e seconda fase: cautelare e di merito
• Il criterio discretivo tra denuncia di nuova
opera e denuncia di danno temuto, ex artt.
1171 e 1172 c.c., risiede soltanto nel
diverso modo in cui l’attività umana ha
determinato l’insorgere del pericolo: la
prima postula un facere, cioè l’intrapresa di
un quid nel proprio o nell’altrui fondo; la
seconda invece postula un non facere, ossia
l’inosservanza dell’obbligo di rimuovere
una situazione di pericolo di danno grave e
prossimo x il bene del denunciante.
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