La disciplina del commercio, le
vendite straordinarie e sottocosto
dott. Lorenzo Benatti
12-18 ottobre 2007
Forme di commercio
commercio all’ingrosso,
 commercio al dettaglio,
 commercio su aree pubbliche,
 attività di somministrazione di alimenti e
bevande,
 impresa turistica,
 forme particolari di vendita.

Attività di somministrazione di
alimenti e bevande

Si intende attività di somministrazione di
alimenti e bevande la vendita per il
consumo sul posto, che comprende tutti i
casi in cui gli acquirenti consumano i
prodotti nei locali dell’esercizio o in una
superficie aperta al pubblico all’uopo
attrezzati (L. R. 26 luglio 2003, n. 14, in
precedenza L. 25 agosto 1991, n. 287).
Impresa turistica
Per impresa turistica si intende quella che
svolge attività di gestione di struttura ricettiva o di produzione, organizzazione e
vendita viaggi e servizi turistici.
 Fonti normative:

 L.
29 marzo 2001, n. 135,
 DPCM 13 settembre 2002,
 L.R. 28 luglio 2004 n. 16,
 L.R. 31 marzo 2003, n. 7.
Disciplina del commercio
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
 Il decreto “stabilisce i principi e le norme
generali
sull’esercizio
dell’attività
commerciale” (art. 1, comma 1).
 Disciplina regionale:

 L.R.
25 giugno 1999, n. 12 per il commercio su
aree pubbliche,
 L.R. 5 luglio 1999, n. 14 per il commercio in
sede fissa.
Finalità del D. Lgs. 114/98

Le finalità della disciplina sono enunciate dal terzo
comma dell’art. 1, tra cui:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la
libertà di impresa e la libera circolazione delle
merci;
b) la tutela del consumatore;
c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo
della rete distributiva;
Soggetti esclusi









farmacisti,
rivenditori di generi di monopolio,
produttori agricoli, singoli o associati,
rivenditori carburanti,
pescatori, cacciatori, ecc.,
vendita delle proprie opere d’arte,
vendite fallimentari
vendite nelle fiere,
sale cinematografiche.
Commercio all’ingrosso

Si intende commercio all'ingrosso «l'attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e
le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio
interno, di importazione o di esportazione»
(art. 4, comma 1, lett. a) D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 114).
Commercio al dettaglio

Si intende commercio al dettaglio «l'attività
svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio
e le rivende, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione,
direttamente al consumatore finale» (art. 4,
comma 1, lett. b) D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
114).
Settori merceologici
settore alimentare,
occorre:

 possedere
i requisiti di onorabilità,
 possedere i requisiti di professionalità,
 rispettare i regolamenti locali;
settore non alimentare
occorre:

 possedere
i requisiti di onorabilità,
 rispettare i regolamenti locali.
Requisiti di onorabilità

Sono individuati un certo numero di
soggetti che non possono esercitare l’attività
commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione (art. 5, comma 2):
 falliti;
 soggetti
che abbiano subito determinate condanne di natura penale o che siano sottoposti a
particolari misure di prevenzione;
 negli ultimi cinque anni
Requisiti di professionalità
Quanti operano nel settore alimentare devono godere di
uno dei seguenti requisiti (art. 5, comma 5):
 avere frequentato un apposito corso istituito dalla
regione,
 aver esercitato impresa nel settore (o avervi prestato
opera) per un biennio nell’ultimo quinquennio,
 essere iscritto nell’ultimo quinquennio nel REC per il
settore alimentare.
Nelle società i requisiti devono essere posseduti dal legale
rappresentante o da altra persona specificatamente
preposta all’attività commerciale (art. 5, comma 6).
Classificazione commercio al
dettaglio

Commercio in sede fissa:
 Esercizi
di vicinato,
 Medie strutture di vendita,
 Grandi strutture di vendita.
Commercio su aree pubbliche.
 Forme particolari di vendita.

Esercizi di vicinato


Superficie di vendita (art. 4, comma 1, lett. d)
 non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti
 non superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti.
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un
esercizio di vicinato «sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono
essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione» (art. 7, comma 1).
Medie strutture di vendita


Superficie di vendita (art. 4, comma 1, lett. e)
 superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
 superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un
esercizio di una media struttura di vendita «sono soggetti
ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui
all’articolo 6, comma 1» (art. 8, comma 1).
Grandi strutture di vendita


Superficie di vendita (art. 4, comma 1, lett. f)
 superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti
 superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti.
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un
esercizio di una grande struttura di vendita «sono soggetti
ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio». La domanda è esaminata da una conferenza di
servizi (art. 9, comma 1).
Gli orari di apertura
Gli orari degli esercizi di vendita al
dettaglio sono liberi nel rispetto dei criteri
fissati dai comuni “sentite le organizzazioni
locali dei consumatori, delle imprese del
commercio e dei lavoratori dipendenti” (art.
11, comma 1).
 Devono osservare la chiusura domenicale e,
nei casi stabiliti dai comuni, quella
infrasettimanale di mezza giornata (art. 11,
comma 4).

Prezzi dei prodotti

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio
“debbono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico”
(art. 14, comma 1).
Forme speciali di vendita
vendita in spacci interni,
 vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi
automatici,
 vendita per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione
(compresa il commercio elettronico)
 vendita effettuata presso il domicilio del
consumatore,

Vendita in spacci interni
a dipendenti, militari, soci circoli, nelle
scuole, ecc;
 “è soggetta ad apposita comunicazione al
comune competente per territorio
 e deve essere effettuata in locali non aperti
al pubblico, che non abbiano accesso alla
pubblica via” (art. 16, comma 1).

Vendita a mezzo apparecchi
automatici

“è soggetta ad apposita comunicazione al
comune competente per territorio” (art. 17,
comma 1).
Vendite al domicilio del consumatore
è soggetta a previa comunicazione al
comune nel quale l’esercente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede
legale” (art. 19, comma 1).
 Se ci si avvale di altri soggetti:

 comunicazione
elenco autorità pubblica
sicurezza,
 occorrerà tesserino di riconoscimento
 il titolare risponde civilmente dell’operato dei
suoi collaboratori.
Vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di
comunicazione
“è soggetta a previa comunicazione al comune
nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale” (art. 18, comma 1).
 “è vietato inviare prodotti al consumatore se non
a seguito di specifica richiesta. È consentito
l'invio di campioni di prodotti o di omaggi,
senza spese o vincoli per il consumatore” (art.
18, comma 2).

Vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di
comunicazione

“Nei casi in cui le operazioni di vendita
sono
effettuate
tramite
televisione,
l'emittente televisiva deve accertare, prima
di metterle in onda, che il titolare
dell'attività è in possesso dei requisiti
prescritti dal presente decreto per l'esercizio
della vendita al dettaglio” (art. 18, comma
4).
Diritto di recesso
Previsto per i contratti negoziati fuori dai
locali commerciali ed i contratti stipulati a
distanza;
 E’ disciplinato dagli artt. 64-67 cod. cons.
 «Il consumatore ha diritto di recedere senza
alcuna penalità e senza specificare il
motivo, entro il termine di 10 giorni
lavorativi» (art. 64, 1° c., cod. cons.)

Diritto di recesso
Il diritto di recesso si esercita con l’invio di
una comunicazione scritta alla sede
dell’imprenditore
mediante
lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (art,
64, 2° c., cod. cons.).
 Qualora espressamente previsto nell’offerta o
nell’informazione concernente il diritto di
recesso, in luogo di una specifica
comunicazione, è sufficiente la restituzione,
entro gli stessi termini, della merce ricevuta
(art, 64, 2° c., cod. cons.).

Contratti negoziati fuori dai locali
commerciali
Capo I, sez. I, cod. cons.
 Sono tali le vendite per corrispondenza,
televisione o altri mezzi di comunicazione
(art. 18 D. Lgs. 114/98), le vendite presso il
domicilio dei consumatori (art. 19 D. Lgs.
114/98) ed alla propaganda a fini
commerciali (art. 20 D. Lgs. 114/98).

Contratti negoziati fuori dai locali
commerciali

L’operatore
comunicare:
commerciale
è
tenuto
a
 L’indicazione
dei termini, delle modalità e delle
eventuali condizioni per l’esercizio del recesso,
 L’indicazione del soggetto nei cui riguardi va
esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo,

L’indicazione
dovrà
essere
contenuta
nell’eventuale nota d’ordine ovvero nel
documento da rilasciare al momento della
stipulazione del contratto ovvero sul catalogo.
I contratti stipulati a distanza



Capo I, sez. II, cod. cons.
Si applica alle vendite per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di comunicazione (art.
15 D. Lgs. 114/98).
Il contraente deve essere informato correttamente
circa il venditore, i beni o servizi oggetto del
contratto, del costo della tecnica di comunicazione
utilizzata, dell’esistenza del diritto di recesso (art.
52, cod. cons.)
I contratti stipulati a distanza

Il consumatore deve ricevere conferma per
iscritto o, a scelta, su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni di cui
sopra, primo od al momento di esecuzione
del contratto (art. 53, cod. cons.).
Vendite attraverso la televisione

L’informazione sul diritto di recesso «deve
essere fornita nel corso della presentazione del
prodotto o del servizio oggetto del contratto».
«Per i contratti negoziati sulla base di una
offerta effettuata tramite il mezzo televisivo,
l’informazione deve essere fornita all’inizio e
nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte»
Le televendite





Offerte dirette trasmesse al pubblico attraverso il mezzo televisivo o
radiofonico.
«Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere
scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza»
(art. 29, cod. cons.).
«É vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. É vietata la
televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco» (art. 30,
1° c., cod. cons.).
«Le televendite non devono contenere dichiarazioni o
rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o
esagerazioni» (art. 30, 2° c., cod. cons.).
Particolare attenzione è poi dedicata alla tutela dei minori.
Vendite a mezzo internet
Il ministero ha chiarito che il commercio
così effettuato rientra tra le speciali forme di
vendita per corrispondenza, televisione o
altri strumenti di comunicazione.
 Comunicazione al comune,

 possibilità
di esercizio decorsi 30 gg,
 la comunicazione deve indicare il possesso dei
requisiti,
 per il settore alimentare occorre requisito
professionalità.
Vendite a mezzo internet
Il D. Lgs. 114/1998 non prevede disposizioni
particolari salvo una norma di indirizzo all’art.
21.
 Ad esse si applicano le disposizioni del cod.
cons. relative ai contratti negoziati fuori dai
locali commerciali ed ai contratti stipulati a
distanza.
 Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 ha introdotto
una disciplina del commercio elettronico

Disciplina commercio elettronico


Norme a tutela dell’informazione circa il
venditore/offerente.
Devono essere indicate:
 le
fasi da seguire per la conclusione del contratto,
 il modo in cui il contratto sarà archiviato e le modalità
di accesso,
 modalità per individuare e correggere errori,
 codici di condotta cui aderisce l’offerente/venditore,
 gli strumenti di composizione delle controversie.

Il venditore deve accusare senza ritardo e per via
telematica ricevuta dell’ordine contenete un
riepilogo delle condizioni del contratto concluso.
Sanzioni (D. Lgs. 114/1998)
Sanzione amministrativa
 Possibilità di disporre la sospensione
dell’attività
 Altre sanzioni amministrative sono previste
per la violazione delle norme relativa ai
contratti stipulati fuori dai locali commerciali
e dei contratti stipulati a distanza e in tema di
televendite (art. 62 cod. cons.).

Commercio su aree pubbliche



Per commercio su aree pubbliche si intende
«l’attività di vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata
sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio
marittimo o sulle aree private delle quali il
comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
coperte o scoperte» (art. 27, lett. a) D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 114).
Tale attività è sottoposta al rilascio di apposita
autorizzazione comunale a persone fisiche o
società di persone regolarmente costituite.
Disciplina dettagliata L.R. 12/1999.
Franchising



L. 6 maggio 2004, n. 129.
Definizione: «L’affiliazione commerciale (franchising) è il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al
quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso
corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale
o intellettuale relativi a marchi, denominazioni
commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti
d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema
costituito da un pluralità di affiliati distribuiti sul territorio,
allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi».
Altre definizioni di interesse: know-how, diritto di
ingresso, royalties.
La disciplina



Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena
di nullità;
se il contratto è a tempo determinato, l’affiliante
dovrà comunque garantire una durata minima
sufficiente all’ammortamento e comunque non
inferiore a tre anni;
sono previsti obblighi a carico delle parti e
soprattutto quello di trasparenza delle condizioni
contrattuali.
Associazioni rappresentative dei
consumatori

sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo
al tribunale (art. 140, 1° c., cod. cons.):
 di
inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
 di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
 di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o
più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi
in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a
correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
Le vendite straordinarie
Vendite straordinarie
Art. 15 D.Lgs. 31.03.1998, n. 114



Vendite di liquidazione,
vendite di fine stagione,
vendite promozionali, tra cui
 vendite

sottocosto (commi da 7 a 9).
“Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo
sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso
in percentuale sul prezzo normale di vendita che
deve essere comunque esposto” (comma 5).
Vendite di liquidazione


“Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le
proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività
commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento
dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei
locali e possono essere effettuate in qualunque momento
dell’anno, previa comunicazione al comune dei dati e
degli elementi comprovanti tali fatti” (art. 15, comma 2).
“Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la
pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del
consumatore, i periodi e la durata delle vendite di
liquidazione e delle vendite di fine stagione” (comma 6).
L. R. Emilia Romagna 05.07.99 n. 14
Norme per la disciplina del commercio in
sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 114.
 All’art. 15 dispone che la giunta regionale,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della legge regionale, approvi, tra l’altro, le
modalità di effettuazione delle vendite di
liquidazione e di fine stagione.
 La giunta regionale vi provvede con D.G.R.
1732/1999 e D.G.R. 2549/2003.

Vendite di liquidazione


possono essere effettuate durante tutto l'anno, per un
periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel
caso di cessazione dell'attività commerciale, o di
cessione dell'azienda, la vendita può essere effettuata per
un periodo non superiore a tredici settimane.
L'esercente, al termine dei periodi su-indicati, è
obbligato a chiudere l'esercizio per i casi di cui al
comma 3.
Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite
di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo
dei locali, nel mese di dicembre.
Vendite di liquidazione
Comunicazione al Comune ove ha sede il
punto di vendita mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno
almeno quindici giorni prima della data di
inizio delle vendite medesime.
 Tutta una serie di cautele sono previste circa
le condizioni per potersi parlare di
cessazione, trasferimento, rinnovo ...

Vendite di liquidazione



Dalla data di invio della comunicazione, è vietato
introdurre nei locali dell'esercizio ulteriori merci, sia in
conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle
per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.
E' vietata la vendita di liquidazione con la modalità del
pubblico incanto.
E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato
ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende
praticare nel corso della vendita di liquidazione.
Termini vendite di liquidazione
 cessazione
dell'attività: al termine della fine della
vendita di liquidazione;
 cessazione e trasferimento dell'azienda: entro tre
mesi dalla fine della vendita di liquidazione;
 trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle
opere deve avvenire entro tre mesi dalla fine della
vendita di liquidazione.
Vendite di fine stagione

“Le vendite di fine stagione riguardano i
prodotti, di carattere stagionale o di moda,
suscettibile di notevole deprezzamento se
non vengono venduti entro un certo periodo
di tempo” (art. 15, comma 3).
Vendite di fine stagione

Ricordiamo che “Le regioni, sentiti i rappresentanti degli
enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle
imprese del commercio, disciplinano le modalità di
svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta
informazione del consumatore, i periodi e la durata delle
vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione”
(comma 6).
L. R. Emilia Romagna 05.07.99 n. 14
 All’art. 15 dispone che la giunta regionale, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge
regionale, approvi, tra l’altro, le modalità di
effettuazione delle vendite di liquidazione e di
fine stagione.

Vendite di fine stagione
possono essere effettuate in due periodi
dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7
luglio al 7 settembre, e si denominano,
pertanto, vendita di fine stagione estive od
invernali.
 Occorre una comunicazione al Comune con
l'indicazione della data di inizio e della sua
durata, da inviarsi almeno cinque giorni
prima dell'inizio.

Vendite di fine stagione


è obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente
e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo
normale di vendita che si intende praticare nel corso
della vendita di fine stagione.
è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite
regolate al presente punto in maniera inequivocabilmente
distinta e separata da quelle che eventualmente siano
contemporaneamente poste in vendita alle condizioni
ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la
vendita ordinaria viene sospesa.
Vendite di liquidazione e di fine
stagione



E' obbligatorio che la pubblicità citi, espressamente, gli
estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata
della vendita stessa.
Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di
vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella
voce reclamizzata.
E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore
i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza
alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle
scorte.
Vendite di liquidazione e di fine
stagione


Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita
tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai
punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
9 - Nelle vendite di cui ai precedenti punti 1 e 2 è vietato
il riferimento, nella presentazione della vendita o nella
pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili,
anche come termine di paragone.
Vendite promozionali

“Le vendite promozionali sono effettuate
dall’esercente dettagliante per tutti o una
parte dei prodotti merceologici e per periodi
di tempo limitato” (art. 15, comma 4).
Le vendite sottocosto
Discipline coinvolte
Antitrust
 Concorrenza sleale
 Disciplina commercio
Prima della riforma del commercio
In linea di principio la concorrenza di prezzo è
vista favorevolmente, in certi casi, tuttavia,
può generare distrosioni inaccettabili

Non sono vendite sottocosto


Le vendite sottomercato (vendite effettuate a prezzi
minori di quelli praticati sul mercato da altri venditori).
Tali ribassi rientrano nel gioco della concorrenza.
Le vendite a prezzo inferiore rispetto a quello concordato
(vendite a prezzo inferiore rispetto al listino del
produttore). Tali ribassi sono possono eventualmente
essere ritenuti violazioni contrattuali.
Vendite sottocosto secondo
Antitrust
I ribassi di prezzo sono ritenuti illeciti
quando si verificano alcune condizioni:
 L’impresa che li pratica è in posizione
dominante (è
un’ipotesi di abuso di
quella posizione)
 Il prezzo praticato è un prezzo “predatorio”.
Prezzo predatorio


Comportamento dell’imprenditore che offre beni o
servizi a prezzi inferiori ai costi di produzione,
onde conquistare la clientela dei concorrenti, fino
ad escluderli dal mercato oppure al fine di
dissuadere rivali ancora potenziali dall’entrare nel
mercato stesso.
Talora il prezzo sottocosto è praticato in un
mercato in cui l’imprenditore dispone di una
posizione di monopolio o di dominio assoluto, per
impedire l’ingresso (o favorire l’uscita) di un
concorrento in un altro mercato collegato.
Parametri di riferimento

Svariati criteri:
 Commissione
UE: costi medi totali ,costi medi
variabili;
 Corte di giustizia europea:


se il prezzo inferiore ai costi variabili è sicuramente predatorio,
se il prezzo è minore ai costi medi ma superiore a quelli
variabili, è predatorio se vi è la finalità di escludere il
concorrente,
 Antitrust



italiana:
se il prezzo è inferiore al costo incrementale medio di breve
periodo è sicuraemnte predatorio;
se il prezzo è superiore al costo incrementale medio di lungo
periodo sicuramente non è predatorio;
se il prezzo è compreso tra i due, la valutazione del
comportamento dipenderà dalla valutazione di altri aspetti tra
cui il contesto in cui si inserisce.
Vendite sottocosto come comportamento di concorrenza sleale
Art. 2598, n. 3, c.c.
 Orientamento tradizionale:
Anche in questo caso la vendita è illecita
solo se e quando governata dall’intento di
acquisire una posizione di monopolio
ovvero di eliminare un concorrente.

Nuovo orientamento




Inaugurato da cass. 21 aprile 1983, n. 2743
la ratio del divieto della vendita sottocosto è da
individuare nella “obiettiva” necessità di presidiare le
regole di competizione economica
la vendita sottocosto è illecita se idonea a produrre
«rilevanti effetti dannosi o turbando in misura sensibile
le condizioni di mercato o mettendo specificatamente in
difficoltà un determinato concorrente»
la vendita sottocosto è illecita se si presenta come
operazione non isolata ed estemporanea, ma si connoti
per reiterazione o sistematicità
Ma ...

anche la vendita sottocosto attuata a scopo
promozionale senza rispettare le prescrizioni di
legge in materia, che sono volte a tutelare il
pubblico degli acquirenti ed al tempo stesso ad
assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività di
commercio, nell’ambito di un’iniziativa
commerciale durata pochi giorni, è stata
giudicata atto di concorrenza sleale in quanto
idonea a danneggiare l’altrui azienda
In conclusione ...
La vendita sottocosto impedisce al
consumatore di formarsi un giudizio
corretto e infrange le regole su cui gli
operatori economici confidano.
 La vendita sottoscosto è lecita solo in
presenza di particolari circostanze che la
giustifichino sul piano economincoaziendale o commerciale.

Intervento legislativo specifico
Il legislatore italiano, a differenza di quello di
altri paesi a lungo non si è occupato del
problema.
 Il testo legislativo è evidentemente frutto di
compromessi, seguiti a molte proposte di legge
consultazioni e discussioni.

Definizione

“Per vendita sottocosto si intende la vendita al
pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un
prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture
di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore
aggiunto e di ogni altra imposta o tassa
connessa alla natura del prodotto e diminuito
degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purché
documentati” (art. 15, comma 7 D. Lgs. 114/98 e
art. 1 c. 1 DPR 218/01).
Disciplina (1)



La legge attribuisce al governo il potere di disciplinare
le vendite sottocosto attraverso D.P.R.
Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dai
commi 2 e 3 dell’art. 22 del D. Lgs. 114/98 (sospensione
attività per un massimo di 20 gg.; sanzione
amministrativa da 1.000.000 a 6.000.000 di £.).
Al Ministero dell’industria viene affidato il compito di
promuove
la
sottoscrizione
di
codici
di
autoregolamentazione delle vendite sottocosto tra le
organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici
e distributive” (comma 9).
Disciplina (2)
D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218.
 Circolare Ministero attività produttive
3528/C del 24 ottobre 2001.

Ancora la definizione

“Per vendita sottocosto si intende la vendita al
pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un
prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture
di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore
aggiunto e di ogni altra imposta o tassa
connessa alla natura del prodotto e diminuito
degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purché
documentati” (art. 15, comma 7 D. Lgs. 114/98 e
art. 1 c. 1 DPR 218/01).
Alcuni problemi
Quali costi vanno considerati?
 Tipologia di costo tipica del dettagliante.
 Cosa sono le contribuzioni?
 Vanno considerati gli sconti complessivi
sulla vendita?

Limiti di tempo


La vendita sottocosto «può essere effettuata solo
tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita
sottocosto non può avere una durata superiore a
dieci giorni» (art. 1, comma 4).
«Non può essere effettuata una vendita sottocosto
se non è decorso almeno un periodo pari a venti
giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto
dell'anno» (art. 1, comma 5).
Limiti di oggetto

«Il numero delle referenze oggetto di ciascuna
vendita sottocosto non può essere superiore a
cinquanta» (art. 1, comma 4).
Comunicazione al Comune

La vendita sottocosto «deve essere comunicata al
comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni
prima dell'inizio» (art. 1, comma 4).
Tutela dell’informazione consumatore
indicazione chiara ed inequivocabile dei
prodotti, del quantitativo disponibile per
ciascuna referenza e del periodo temporale
della vendita, nonché delle relative
circostanze nel caso dei prodotti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
 inequivocabile identificazione dei prodotti
in
vendita
sottocosto
all'interno
dell'esercizio commerciale

Eccezioni al divieto di vendita
sottocosto (art. 2, comma 1)
prodotti alimentari freschi e deperibili,
 dei prodotti alimentari di prossima scadenza,
 prodotti tipici delle festività tradizionali,
quando queste siano trascorse
 dei prodotti il cui valore commerciale sia
significativamente diminuito,
 dei prodotti non alimentari difettati, dei quali
sia lecita la vendita e garantita la sicurezza,

Eccezioni al divieto di vendita
sottocosto (art. 2, comma 2)
in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio
commerciale o della partecipazione al gruppo del
quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno
quinquennale;
 di apertura di un nuovo esercizio commerciale;
 di avvenuta ristrutturazione totale dei locali
anche qualora si sia proceduto, prima della
ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;

Obblighi
No comunicazione comune,
 No limiti di tempo (critica),
 No limiti d’oggetto,
 Si obblighi informativi a tutela consumatore.

Divieto assoluto

«È vietata la vendita sottocosto effettuata da
un esercizio commerciale che, da solo o
congiuntamente a quelli dello stesso gruppo
di cui fa parte, detiene una quota superiore
al cinquanta per cento della superficie di
vendita complessiva esistente nel territorio
della provincia dove ha sede l'esercizio, con
riferimento al settore merceologico di
appartenenza» (art. 1, comma 2).
Disposizioni particolari

L’art. 6 del DPR conferma:
competenza dell’AGCM nel caso vendita
sottocosto che costituisca abuso di posizione
dominante;
 la competenza del giudice ordinario nel caso la
vendita sottocosto costituisca atto di
concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3,
c.c.
 la
Esclusioni

Il D.P.R. non si applica
 alle
vendite promozionali non effettuate
sottocosto e alle vendite di liquidazione e di
fine stagione, nonché alle vendite disposte
dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una
procedura di esecuzione forzata o fallimentare
(art. 1, comma 8, DPR).
 agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche
(art. 1, comma 9, DPR).
e la giurisprudenza restrittiva ...
Tutte le volte in cui una vendita sotto costo è attuata nel
rispetto delle leggi sul commercio non vi può essere
concorrenza sleale
Di fatto, i dettaglianti (compresa la GDO) possono oggi
vendere sotto costo senza grossi problemi
Visto che l’orientamento della giurisprudenza più recente era
nel senso che la vendita sotto costo può costituire atto di
concorrenza sleale, è utile domandarsi quando questo
principio potrebbe ancora trovare applicazione
... mantiene la sua validità tutte le volte che la
disciplina delle vendite sottocosto non trova
applicazione.
Non sono sottoposte al DPR




Le vendite sottocosto rientrano tra le vendite
straordinarie di cui all’art. 15 D.Lgs. 114/98, sono
perciò vendite al dettaglio e non all’ingrosso, né le
vendite del produttore.
Sono vendite al pubblico per cui non vi rientrano le
vendite negli spacci interni.
Si ritiene che non vi rientrino neppure le vendite per
mezzo apparecchi automatici, per corrispondenza,
tramite televisione o altri mezzi di comunicazione
(compreso commercio elettronico) e presso il
consumatore (circ. min. 3528/2001).
Le vendite su aree pubbliche.
Rimedi alternativi
Prezzi civetta.
 Prezzi predatori (se l’impresa è in posizione
dominante).
 Pubblicità ingannevole e comparativa.
 Pregiudizio alla reputazione del marchio
determinato dalla sua utilizzazione in modo
non conforme all’immagine creata dal
titolare.
 Violazioni di patti di prezzo imposto.

La disciplina del commercio, le
vendite straordinarie e sottocosto
dott. Lorenzo Benatti
[email protected]
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La disciplina del commercio