Diritto del lavoro
2006-07
L’utilizzazione
“indiretta” dei
lavoratori tra vecchia e
nuova disciplina
I canali di collegamento tra il lavoratore e
l’utilizzatore della sua prestazione
1) CENTRI PER L’IMPIEGO
LAVORATORE
(Offerta
di lavoro)
2) AGENZIE PER IL LAVORO
3) Un altro datore di lavoro
UTILIZZATORE
DELLA
PRESTAZIONE
(Domanda
di lavoro)
L’alternativa all’assunzione
L’UTILIZZO “DI FATTO” DI
PRESTAZIONI DI LAVORO
RESE DA DIPENDENTI
ALTRUI
Il contesto
organizzativo
L’impresa tradizionale
Promozione vendite
(contratti di agenzia)
Pulizia e
manutenzione
(contratti di appalto)
Produzione (rapporti
di lavoro
subordinato)
Approvvigionamento
di materiali (contratti
di fornitura)
L’impresa “segmentata”
Gestione
magazzino
Gestione
amministrativa e
contabile del
personale
Vigilanza
Reti informatiche
Pulizia
etc…
Revisione
bilanci
Distribuzione
PRODUZIONE
Recupero crediti
Pubblicità
Ricerche
di mercato
Progettazione
Un’impresa può scorporare dalla propria struttura la rete di vendita
(franchising), il servizio di riscossione dei crediti (factoring), il
servizio di marketing, la revisione e verifica dei bilanci
(auditing)….
…si può affidare a terzi anche
l’acquisizione di forza lavoro che si
utilizza in prima persona?
Attraverso
quali
contratti?
Con quali
problemi
giuridici?
I problemi giuridici


In che misura è possibile utilizzare prestazioni
di lavoro rese da dipendenti altrui?
E’ compatibile con lo schema codicistico della
subordinazione lo svolgimento della
prestazione “alle dipendenze e sotto la
direzione” di un soggetto diverso dal datore
di lavoro?
L’APPLICAZIONE DI
UN PRINCIPIO…
 Il contratto di appalto di
servizi
 Il contratto di
somministrazione di
lavoro a tempo
determinato
 Lo staff leasing
 Il trasferimento di ramo
d’azienda
Principio di imputazione del
rapporto di lavoro a colui il
quale effettivamente, e a
prescindere da ogni
apparenza giuridico-formale,
usufruisce della prestazione.
…E L’INCROCIO DI
DIVERSE
DISCIPLINE, TUTTE
RIFORMATE DAL
D.LGS. 276/03
(Legge Biagi)
PER CHI UTILIZZA LA
PRESTAZIONE
L’impossibilità di utilizzare
lavoratori senza
un adeguato titolo giuridico
Cosa deriva dal
principio di
necessaria
coincidenza tra
titolarità formale
e titolarità
sostanziale del
rapporto di lavoro?
PER CHI ASSUME I LAVORATORI
L’impossibilità di indirizzare
stabilmente la prestazione
di propri dipendenti
a favore di un terzo
L’INTERPOSIZIONE
ILLECITA
NEI RAPPORTI
DI LAVORO
La disciplina normativa dell’interposizione
nei rapporti di lavoro

Fino al 24 ottobre
2003
La l. 1369/1960
(l’interposizione
illecita)

Dopo il 24 ottobre
2003
Il Titolo III
della riforma
(la somministrazione
di lavoro)
La disciplina vigente fino al
24.10.2003
l’art. 1 della l. 1369/1960:
“E’ vietato all’imprenditore affidare in appalto,
subappalto o qualsiasi altra forma, l’esecuzione
l’esecuzione di
di
mere prestazioni di lavoro mediante impiego di
manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore
o intermediario”
Soggetto
interposto
Titolarità
formale
del rapporto
di lavoro
Rapporto di
Interposizione
(illecito)
Datore di
lavoro
che necessita
di prestazioni
Lavoratori
Effettiva utilizzazione
della prestazione
La ratio del divieto:
Evitare fenomeni di elusione
fraudolenta delle normative di tutela



L’esternalizzazione può essere uno strumento
di “sostituzione” di lavoratori dipendenti con
altri lavoratori
Strumento di ridimensionamento degli
organici a fini di sottrarsi alle normative
Può avere l’effetto di ridurre le garanzie dei
dipendenti del terzo somministratore,
normalmente meno solido dell’impresa che
esternalizza.
Le conseguenze della
violazione del divieto
La ricomposizione della scissione
tra titolarità formale e titolarità sostanziale
del rapporto di lavoro
Datore di
lavoro
che necessita
di prestazioni
Effettiva utilizzazione
della prestazione
e titolarità formale del rapporto
Lavoratori
La “morte annunciata” della l. 1369/1960
Già nell’ottica della legge del 1960 c’erano casi in cui
la somministrazione di manodopera svolgeva una
funzione economicamente apprezzabile poteva
non essere socialmente pericolosa.
Moltiplicandosi poi questi casi, è comprensibile che
anche giudici e ispettori del lavoro si siano fatti
carico dell’esigenza di temperare gli effetti del
divieto.
C’è un regime di divieto formalmente assoluto, ma
temperato da una «chiusura d’occhio selettiva» da
parte di giudici e ispettori del lavoro
Ichino, 1999
Le prime aperture normative dopo
l’“ammorbidimento” della
giurisprudenza
1997: Il primo
(parziale)
superamento in via
legislativa del
divieto di
interposizione
La legge sul
lavoro
interinale
Impresa
Terzo
fornitrice
interposto
(l’Agenzia)
Contratto
commerciale
di fornitura
di manodopera
Titolarità
del rapporto
di lavoro
Illecito
Lecito
Impresa
utilizzatrice
Lavoratore
Effettiva utilizzazione
della prestazione
Interposizioni lecite e illecite nei
rapporti di lavoro dopo la l. 196/97
Area del divieto di interposizione
nei rapporti di lavoro
Area della legittimità
dell’interposizione nel
rapporto di lavoro:
Il lavoro interinale
Il programma del Libro Bianco
Le rigidità nell’utilizzo
della forza-lavoro
introdotte dalla legge n.
1369/1960, non trovano
pari nella legislazione
degli altri Paesi. Pratiche
di outsourcing,
ampiamente diffuse in
altri contesti (ad esempio
negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna), sono in Italia
tuttora vietate.
L’analisi
La proposta
Il riferimento è, in
particolare, all’istituto del
c.d. leasing di manodopera:
una tecnica innovativa di
gestione del personale
imperniata su rapporti con
agenzie specializzate nella
fornitura a carattere
continuativo e a tempo
indeterminato (e non a
termine, come nel lavoro
interinale) di parte della
forza-lavoro di cui l’azienda
ha bisogno
La scelta normativa
conseguente
Art. 85 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2.2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, della
legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4.3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del DPR 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
?
Esiste ancora un area
di interposizione
illecita nei rapporti
di lavoro?
Liberalizzazione totale
delle attività di
fornitura di
manodopera o
estensione degli spazi di
interposizione lecita nei
rapporti di lavoro?
L’analisi del
Decreto 276
La fattispecie si realizza attraverso
due contratti collegati
(1) Un contratto di
somministrazione
concluso fra
l’agenzia
di
somministrazione
e l’impresa
utilizzatrice
Il contratto di
somministrazione
di lavoro può
essere concluso
da ogni soggetto,
denominato
utilizzatore,
che si rivolga
ad altro soggetto,
denominato
somministratore,
a ciò autorizzato
(Art. 20 D.lgs.276/03)
(2) Un contratto di
lavoro subordinato
concluso fra
l’agenzia
di
somministrazione
e il lavoratore
Viene meno il
vincolo della
necessaria
temporaneità
Le innovazioni della Riforma Biagi
Agenzia
Contratto di
di somministrazione somministrazione
Impresa
utilizzatrice
Contratto
di lavoro
Lavoratore…
Missione
(1) Il contratto di somministrazione

PUÒ ESSERE A TERMINE
 “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”

PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATO
 a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
 b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
 c) per servizi di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di
macchinari e merci;
 e) per attività di consulenza, programmazione, sviluppo organizzativo,
gestione, ricerca e selezione del personale;
 f) per attività di marketing, analisi di mercato,
 g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove imprese nelle aree
Obiettivo 1 di cui al RegCE n. 1260/1999
 h) per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attività che richiedano manodopera specializzata
 i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative.
Somministrazione a termine
Somministrazione a tempo indeterminato
La possibile equivalenza
funzionale delle due
modalità di
somministrazione per
ricoprire posti di lavoro
“stabili”
“La somministrazione di
lavoro a tempo
determinato è ammessa a
fronte di ragioni di
carattere tecnico,
produttivo, organizzativo
o sostitutivo, anche
anchese
se
riferibili
riferibiliall'ordinaria
all'ordinaria
attività dell'utilizzatore”
dell'utilizzatore”
attività
…si può concludere che lo staff leasing risponde nel
nostro ordinamento ad una duplice funzione
economica.
1) Da una parte, il ricorso alla somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato può ricondursi alle
prassi di c.d. “esternalizzazione”
“esternalizzazione” delle attività non
rientranti in quello che le imprese considerano il core
business.
2) Dall’altra, lo stesso istituto può risultare funzionale,
sia pure in ipotesi estreme, alla realizzazione
dell’idea, sino ad oggi relegabile nella sfera del
sogno, della “fabbrica
“fabbrica senza
senza dipendenti”
dipendenti”
M. Roccella
Forma del contratto di
somministrazione


Forma scritta richiesta
ad substantiam
L'assenza di forma
scritta determina la
nullità del contratto di
somministrazione e
l'instaurazione di un
rapporto di lavoro
subordinato alle
dipendenze
dell'utilizzatore (art. 21,
co. 4)
Difficoltà per il
lavoratore di venire
a conoscenza della
mancata pattuizione
in forma scritta del
contratto di
somministrazione, al
quale lui è estraneo
L’inserimento dei lavoratori
somministrati nell’impresa (I)

NELLA SOMMINISTRAZIONE A
TEMPO DETERMINATO
La individuazione di limiti
quantitativi di utilizzazione
della somministrazione a
tempo determinato è
affidata ai contratti
collettivi stipulati da
sindacati comparativamente
più rappresentativi in
conformità alla disciplina di
cui al decreto 368/2001

QUANTI?
NELLA SOMMINISTRAZIONE
A TEMPO INDETERMINATO
Nessun limite
L’inserimento dei lavoratori
somministrati nell’impresa (II)
“In caso di contratto di
somministrazione, il
prestatore di lavoro non è
computato nell'organico
dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative
di legge o di contratto
collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla
materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro” (Art.
22.5)
CON QUALI
EFFETTI SULLA
DIMENSIONSIONE
GIURIDICA
DELL’IMPRESA?
L’inserimento dei lavoratori
somministrati nell’impresa (III)
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
 a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
 b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, ovvero
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle
stesse mansioni
 c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi del decreto 626/94
QUAND
O NON
SI PUO?
(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO,
CONCLUSO FRA L’AGENZIA
DI SOMMINISTRAZIONE E IL LAVORATORE

PUÒ ESSERE A TERMINE
In caso di somministrazione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e
prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui
al decreto legislativo 368/2001, per quanto
compatibile, e in ogni caso con esclusione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.
Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro
può in ogni caso essere prorogato, con il consenso
del lavoratore e per atto scritto
(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO,
CONCLUSO FRA L’AGENZIA
DI SOMMINISTRAZIONE E IL LAVORATORE
PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATO
In caso di somministrazione a tempo indeterminato
i rapporti di lavoro tra somministratore e
prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina
generale dei rapporti di lavoro di cui al codice
civile e alle leggi speciali.

Anche part-time, inserimento, ripartito,
intermittente, etc…?
Un utilizzo indiretto di lavoratori adibiti a
postazioni “stabili” potrebbe essere realizzato
1) con un contratto di
somministrazione a
tempo indeterminato e
un corrispondente
contratto di lavoro a
tempo indeterminato
3) con una serie contratti di
somministrazioni a tempo
determinato cui l’agenzia
faccia fronte con un unico
contratto di lavoro a
tempo indeterminato
2) ancora con un
somministrazione a
tempo indeterminato cui
però l’agenzia faccia
fronte con un lavoratore
a termine “rinnovato” o
prorogato
4) con una serie di contratti di
somministrazioni a tempo
determinato, cui
l’agenzia faccia fronte
con una serie di rapporti
a termine con il
medesimo lavoratore
Il consolidamento del rapporto di
lavoro con l’utilizzatore
La disposizione non
In caso di somministrazione
trova applicazione nel
di lavoro a tempo
caso in cui al lavoratore
determinato è nulla ogni
sia corrisposta una
clausola diretta a limitare,
adeguata indennità,
la facoltà dell'utilizzatore di secondo quanto stabilito
assumere il lavoratore
dal contratto collettivo
applicabile al
somministratore.
Il trattamento dei lavoratori
somministrati
L'utilizzatore è
obbligato in solido
con il
somministratore
1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a un
trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello
Il problema del
dei dipendenti di pari livello
lavoratore
dell'utilizzatore, a parità di mansioni
comparabile
svolte.
Un’idea di fondo della
2. La disposizione non trova applicazione
riforma: accrescere
con riferimento ai contratti di
l’occupabilità di
somministrazione conclusi da soggetti
categorie deboli
autorizzati nell'ambito di specifici
attraverso una
programmi di formazione, inserimento
e riqualificazione professionale erogati deviazione dal principio
di uguaglianza
a favore dei lavoratori svantaggiati
Le sanzioni
Art. 27. - Somministrazione
irregolare
Quando la somministrazione
di lavoro avvenga al di
fuori dei limiti…
il lavoratore può chiedere
la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze
dell’utilizzatore
• in mancanza delle
causali di
ammissibilità
• in situazioni nelle
quali essa era vietata
• effettuata da
impresa non
autorizzata;
• per un numero di
lavoratori eccedenti
quelli indicati nel
contratto;
• con violazione degli
obblighi di valutazione
dei rischi
Le sanzioni

Art. 28. - Somministrazione
fraudolenta
Quando la somministrazione di
lavoro è posta in essere con
la specifica finalità di eludere
norme inderogabili,
somministratore e
utilizzatore sono puniti con
una ammenda di 20 euro
per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di
somministrazione.
Interposizioni lecite e illecite nei
rapporti di lavoro dopo la riforma
Area del divieto di interposizione
nei rapporti di lavoro
Area della legittimità
Area della
legittimità
dell’interposizione
nel
dell’interposizione nel
rapporto di lavoro:
rapporto di lavoro
dopo la l. 196/97
la somministrazione
Il lavoro interinale
(regolare)
L’utilizzazione indiretta di lavoratori al di la
della somministrazione
Art. 1655 c.c.
L’esternalizzazione non si
L’appalto è il contratto
traduce in una mera
con il quale una parte
fornitura di manodopera
assume, con
quando l’appaltatore
organizzazione dei
 è un vero imprenditore
mezzi necessari e con
 che si obbliga a realizzare
gestione a proprio
un servizio
rischio, il compimento
di un’opera o di un
servizio”
Il problema principale, oggi
Gli appalti di servizi
continuativi
a bassa intensità
organizzativa
(o servizi
“personali”)
Attività il cui
svolgimento non
presuppone alcun
sostrato materiale e
che possono dunque
svolgersi anche senza
un’azienda
intesa come insieme
di beni idonei
all’esercizio di
un’impresa (art. 2555)
 Quando può dirsi che
Nel caso dei servizi a
bassa intensità
organizzativa,
l’attività si identifica
essenzialmente con
la manodopera
utilizzata per
svolgerla
ricorrano i presupposti
dell’IMPRESA in questi
casi?
 Come si fa a
distinguere la fornitura
del SERVIZIO dalla mera
fornitura di personale?
Impresaesternalizzante
esternalizzante
Impresa
Direzione
Direzione
Non più dipendenti
Addetti
alla
produzione
Addetti
alla
vendita
Addetti
alla
amministrazione
Addetti alla produzione Addetti alla
vendita
dall’impresa
Trasferimento
Appalto
di ramodi
servizi di
d’azienda
amministrazione
(art. 2112 c.c.)
aziendale
(art. 1655)
Società di
di “service”
Società
“service”
fornitrice
di
fornitrice
di servizi
servizi
didiamministrazione
amministrazione
aziendale
aziendale
Nuovo appalto di servizi e staff
leasing: due fattispecie “in
concorrenza”?
Un possibile criterio indicato in
giurisprudenza
“Gli appalti leciti di servizi sono quelli
che
pur espletabili con mere prestazioni
di mano d’opera,
costituiscano un servizio in sé, svolto
con gestione autonoma
dell’appaltatore e purché
l’intervento di controllo
dell’appaltante si esplichi
sull’attività dell’appaltatore e non sulle
persone da questo dipendenti”
L’elemento
distintivo tra
appalto di
servizi e
fornitura di
manodopera è
l’esercizio del
potere
direttivo
L’elemento distintivo
La riforma
è l’esercizio del
(art. 29)
potere direttivo
Il contratto di appalto si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la
organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore
che può anche risultare - in relazione alle
esigenze dell'opera o del servizio dedotti
in contratto - dall'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori
Scarica

Il lavoro somministrato