Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni CORSO DI INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELL’INFORMAZIONE DELL’ACCESSO E DELLE TELECOMUNICAZIONI: “DIRITTO DELL’INFORMAZIONE” A cura del Prof. G.P. CUOMO LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 1 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni INDICE PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO GLI ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA DISCIPLINA ANTITRUST IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE LA DISCIPLINA DELLA STAMPA L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA ASPETTI SIGNIFICATIVI DELLA DISCIPLINA SUL DIRITTO D’AUTORE LUMSA Tutti i diritti riservati Pagina 3 47 68 117 134 144 170 175 185 194 OTTOBRE 2008 2 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 3 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: 1° comma: Precetti costituzionali Diritto di manifestazione del pensiero riconosciuto a tutti, cittadini e stranieri, come singoli e come formazioni sociali Corte Cost: comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di pensieri, di opinioni, di notizie, di informazioni da comunicare agli altri in qualsiasi forma (parola, scritto, disegno, composizione musicale, foto,ecc…) Non solo pensieri che si traducono in concetti e ragionamenti, ma anche quale manifestazione di uno stato emotivo o passionale: a) sotto questo profilo si valuta se possano essere inquadrabili anche la propaganda e la pubblicità, anche se esiste discussione in dottrina; b) la Corte Costituzionale (Dec. 231/1985) propende per l’inquadramento della pubblicità nell’art. 41 Cost. anche se in relazione ad una fattispecie di limitazione quantitativa della pubblicità La libertà di manifestazione e diffusione del pensiero garantita dall’art.21 differente dalla libertà di comunicazione e di corrispondenza tutelata dall’art. 15 della Costituzione per il fatto di essere diretta al pubblico in generale, più che a soggetti determinati (distinzione a sfumare oggi) La libertà di manifestazione del pensiero collegata a quelle libertà su cui si fonda il principio della sovranità popolare e della democrazia LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 4 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti Limite del “BUON COSTUME” : 6° comma Altri limiti impliciti: la Corte Costituzionale li ha configurati solo in precetti e principi costituzionali che tutelano beni ed interessi costituzionalmente garantiti: Ordine pubblico, inteso come ordine legale su cui poggiano la convivenza sociale e la tranquillità pubblica Onorabilità della persona e riservatezza La Morale Prestigio del Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze Armate Il diritto di libertà di manifestazione del pensiero per la Corte Costituzionale non può risultarne snaturato o impossibile ad esercitarsi LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 5 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : il BUON COSTUME – 6° comma “BUON COSTUME” : secondo l’indirizzo dottrinale prevalente inteso in senso penalistico come “comune senso del pudore e di pubblica decenza”, relativo essenzialmente alla sfera della morale sessuale Si richiamano le norme penali che puniscono l’oscenità, come tipica forma di offesa al buon costume, intesa secondo l’art.529 c.p. quale concetto penalistico che riguarda gli atti e gli oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore Secondo la Giurisprudenza più recente la nozione di comune senso del pudore riflette l’esigenza di verifica/aggiornamento di esso nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l’evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (criterio storico-evolutivo) Il Pudore secondo la Corte Costituz. (sent.n.9/1965) risultante da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta, in particolare, la violazione del pudore sessuale, della dignità personale strettamente collegata, del sentimento morale dei giovani Rilevante il mutare delle opinioni sociali nel corso del tempo Evoluzione del pensiero della Corte Cost. : il Buon Costume non solo valore di libertà individuale, ma anche valore riferibile alla collettività in generale: ciò sta a significare voler assicurare la convivenza sociale in conformità ai principi costituzionali inviolabili di tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 6 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : Buon Costume Nella valutazione lesiva forte considerazione da parte della Corte Cost. della pubblicità degli atti ed oggetti osceni, quale requisito essenziale della nozione di buon costume (sent. N. 2936/1992) Nessuna rilevanza dell’età dei destinatari degli atti osceni. Tutela però rafforzata per la protezione della gioventù L’art. 21 prevede misure preventive e repressive (Legge n.61 del 1962 in tema di censura cinematografica) Art.528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni): punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, acquista, detiene, esporta, importa, mette in circolazione scritti, disegni, immagini ed altri oggetti osceni La più recente giurisprudenza ha inquadrato la nozione di osceno incentrata sulla libertà di ciascuno di non essere aggredito nella propria sfera di riserbo sessuale, tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico La condotta penalmente rilevante è di chi detiene pubblicamente o mette in circolazione l’osceno, senza cioè adottare gli accorgimenti necessari, da una parte, a impedire che sia posto in pericolo il senso di pudore, dall’altra parte, a far sì che solo il pubblico degli adulti possa percepire il contenuto osceno dei prodotti che intenda acquistare: bisogna quindi rispettare chi non vuole entrare in contatto con l’osceno. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 7 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : Buon Costume L’osceno vietato non si realizza, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, con la mera esposizione del corpo umano nudo, ma con l’ostentazione del sesso maschile e femminile o con la riproduzione esplicita del rapporto sessuale, attuate con finalità erotiche Art. 725 c.p. (commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza): punisce la pubblica esposizione nonché la vendita di scritti, disegni, oggetti che offendono la decenza: nella tutela della pubblica decenza si ha riguardo al complesso di norme etiche e sociali che regolano il senso del riserbo e di misura che ogni individuo deve osservare nelle manifestazioni pubbliche della propria vita quotidiana, con esclusione di quanto attiene ai comportamenti sessuali Secondo la recente Giurisprudenza sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che devono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto e disapprovazione (come l’orinare in luogo pubblico) Art.1 della Legge n.1591 del 1960: vieta di esporre pubblicamente immagini, fotografie e oggetti i quali offendano il pudore o la pubblica decenza considerati secondo la sensibilità dei minori di anni 18 LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 8 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : Buon Costume Art.14 della Legge sulla Stampa n.47 del 1948 (pubblicazioni destinate all’infanzia ed alla adolescenza): applicazione dell’art. 528 del C.P. vietandosi: a) pubblicazioni che comprendano immagini, disegni, parole che possano offendere il sentimento morale degli adolescenti e costituire incitamento alla corruzione, al delitto, al suicidio; b) giornali o periodici destinati all’infanzia comprendente la descrizione di vicende poliziesche e di avventura realizzata favorendo lo sviluppo di istinti di violenza e di indisciplina sociale L’art.15 della Legge sulla Stampa: applicazione dell’art. 528 del C.P. vietandosi stampati che prevedano la descrizione e/o l’illustrazione di avvenimenti reali o immaginari, utilizzando particolari impressionanti e/o raccapriccianti, tali da turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare: la morale comune è stata identificata dalla Corte Cost. con sentenza n. 293 del 2000 nel minimo rispetto dovuto alla persona umana ai sensi dell’art. 2 della Cost. ed ha rilevato che il reato ricorre quando la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente e offesa dalla pubblicazione di scritti o immagini lesivi della dignità di ogni essere umano Art.600 ter c.p.:punisce chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico attinenti ai minori; Estensione delle norme repressive dell’”osceno” alle trasmissioni radiotelevisive mediante la Legge Mammì (art. 30 Legge n. 223/1990) LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 9 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : Libertà negativa di manifestazione del pensiero Ciascuno ha il diritto anche di non esprimere le proprie opinioni, pensieri e conoscenze, a tenerle cioè riservate Limite di questo diritto in rapporto a doveri e valori di rilevanza costituzionale che devono prevalere, come quelli della giustizia, della salute pubblica, del buon andamento e della imparzialità della P.A. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 10 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di cronaca Equivalenti al diritto di manifestare il proprio pensiero il diritto di informare ed il diritto di cronaca Dottrina e Giurisprudenza: la cronaca consiste nella narrazione al pubblico di fatti veri e socialmente rilevanti esposti con modi continenti Legittimo il diritto di cronaca purchè –secondo le indicazioni giurisprudenzialigoda dei seguenti requisiti: verità degli avvenimenti narrati, utilità sociale e continenza, intesa come forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione Sono considerate vere le notizie qualora le notizie siano riferite come appaiono nel momento in cui sono divulgate, anche se eventi ulteriori introducano elementi tali da far risultare situazioni diverse rispetto a quelle narrate LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 11 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di cronaca Giurisprudenza della Corte di Cassazione: • Utilità sociale della notizia intesa come rilevanza sociale della stessa, quale fattore scriminante del diritto di cronaca: sì all’interesse per la collettività in considerazione della rilevanza morale o sociale dell’argomento, no alla notizia rivolta al pettegolezzo (difficile talvolta distinguere i due profili) • Verità della notizia: verità oggettiva della notizia, obbligo dell’agente di rappresentare fedelmente gli avvenimenti; evoluzione successiva del principio di verità “putativa”, laddove il giornalista dimostri di aver svolto un diligente ed accurato lavoro di verifica delle fonti di informazione • Continenza (forma civile dell’esposizione): rischio di offendere l’altro pur nella verità della notizia con modalità espositive non adeguate ed eccedenti lo scopo informativo (in particolare: valutazioni offensive sproporzionate rispetto alla notizia o al comportamento censurato, epiteti ingiuriosi isolati, le vere e proprie insinuazioni). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 12 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di cronaca Applicazione dell’esimente prevista dall’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) anche quando, secondo la Corte Cost., la notizia divulgata non risulti conforme al vero, purché sia stata erroneamente ritenuta tale dal cronista, dopo aver effettuato tutti i controlli imposti dalla comune diligenza (esercizio putativo del diritto di cronaca); non incidono le inesattezze, cioè le imprecisioni che riguardino aspetti marginali della narrazione L’”intervista” si caratterizza per la trasparente rappresentazione delle dichiarazioni rese da altri a proposito di temi di pubblico interesse: è quindi una particolare forma di cronaca La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha riconosciuto al redattore dell’intervista il diritto di divulgare le altrui dichiarazioni, indipendentemente dalla verità dei fatti dichiarati dall’intervistato e dai modi espositivi prescelti dallo stesso per manifestare le proprie opinioni: il resoconto deve essere quindi vero in quanto rappresentativo della corretta riproduzione delle dichiarazioni rese senza aggiunte o omissioni Nell’intervista la continenza dei modi espositivi utilizzati deve essere adeguata alle parole dell’intervistato con riguardo alle modalità di presentazione dell’intervista, alla rilevanza data ad alcune espressioni e alle domande fatte LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 13 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di critica e di satira Diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca in quanto non si concretizza nella narrazione dei fatti, bensì nella espressione di un giudizio o di un’opinione Interesse pubblico o sociale della critica quale scriminante, intesa come apprezzabile attenzione dell’opinione pubblica Aspetti sostanziali del diritto di critica: rilevanza sociale dei comportamenti criticati e continenza dei modi espositivi Rilevanza sociale sta a significare che la critica deve investire comportamenti o personaggi rilevanti per l’opinione pubblica Diritto di satira ha quale unico limite quello della rilevanza sociale attraverso due indici riconosciuti dalla Giurisprudenza: notorietà della persona cui il fatto esposto in forma umoristica si riferisce ed un nesso di pertinenza tra tale fatto e la sfera della persona investita della notorietà, dovendo cioè la satira attenere ad ambiti diversi da quello della vita privata della persona nota, cioè alla sua immagine pubblica Riferimento costituzionale nell’art.33 Cost che tutela la libertà dell’arte e quindi anche la satira nella sua veste artistica LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 14 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : cronaca giudiziaria Per cronaca giudiziaria di intende la narrazione dell’attività svolta dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal giudice e dalle parti private nel corso di procedimenti avviati per accertare illeciti civili o penali La cronaca giudiziaria deve osservare un limite rafforzato di continenza: ricordiamo al riguardo il rispetto dell’art. 27 Cost. che prevede il principio di presunzione di non colpevolezza; sono da evitare quindi valutazioni e commenti superflui Art.147 disp. att. C.P.P. in tema di riprese televisive del processo previa Ordinanza del giudice: Strumentalità all’esercizio del diritto di cronaca; Nessun pregiudizio al regolare svolgimento del processo; Consenso delle parti o, in assenza di tale consenso, almeno interesse sociale particolarmente rilevante; In assenza di consenso oscuramento dell’immagine delle parti LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 15 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : tutela dell’onore Onore come sentimento con due profili: l’onore in senso soggettivo che consiste nel sentimento che ciascuno ha di se stesso e della propria dignità; l’onore in senso oggettivo, cioè la reputazione, intesa come stima che i consociati hanno del soggetto in questione. Due diversi delitti: ingiuria (art.594 C.P.), lesiva dell’onore, e diffamazione (art.595 C.P.), lesiva della reputazione (reati di pericolo) In tema di ingiuria secondo la Giurisprudenza più recente il criterio cui fare riferimento è il contenuto della frase pronunciata ed il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inespresse dell’offensore, come pure delle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso La reputazione individuale intesa come positiva considerazione di cui gode la persona fisica o giuridica nell’ambito della società in considerazione delle proprie qualità fisiche, morali e professionali: ogni persona fisica gode di una stima media, valida per tutti, non soggetta a prova; quindi il soggetto non deve provare di aver subito in conseguenza della diffamazione una effettiva diminuzione della propria stima di cui gode nella società La diffamazione consiste nella condotta illecita che si concretizza con espressioni che siano percepite da almeno 2 persone, anche non simultaneamente: destinatari della diffamazione persone fisiche e giuridiche ed anche associazioni non dotate di personalità giuridica La diffamazione può essere attivata mediante modalità diverse: scritti, immagini e anche comportamenti concludenti (ad es. il sottinteso esplicativo) LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 16 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : tutela dell’onore L’art. 595 C.P. considera di particolare gravità l’illecito qualora l’offesa alla reputazione si traduca nell’attribuzione di un fatto/evento determinato o attraverso mezzi di pubblicità La legge sulla Stampa n.47 del 1948 ed anche la Legge n.223 del 1990 (Legge Mammì) considera con particolare gravità l’offesa recata a mezzo di stampati, periodici o non periodici, ed a mezzo anche della radiotelevisione con l’attribuzione di fatti determinati Diffamazione illecita sotto il profilo civilistico è sia colposa che dolosa. Quindi l’offesa determinata da dolo o colpa obbliga comunque il responsabile al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal diffamato, mentre per i danni non patrimoniali e per l’applicazione del reato di diffamazione occorre accertare la natura dolosa del comportamento offensivo. Sul piano penale occorre anche la querela della persona offesa entro tre mesi dal fatto o dalla sua conoscenza Reazione contro le offese all’onore: c.d. Diritto di rettifica; L’onore e la reputazione vanno estesi allo Stato ed alle sue Istituzioni; Tutela dell’onore delle persone investite di pubbliche funzioni, pur se nel corretto bilanciamento tra onore e prestigio del pubblico ufficiale e libertà del soggetto privato agente (tenuto conto che il rapporto tra Amministrazione e società oggi è un rapporto strumentale per la cura degli interessi della società). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 17 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : tutela dell’onore – diritto di rettifica Il Diritto di rettifica previsto dalla Legge sulla Stampa, come modificato dall’art. 42 della Legge 416 del 1981, consiste nella facoltà attribuita a chi sia direttamente interessato alla notizia falsa e/o offensiva di chiedere al quotidiano, periodico, agenzia di stampa, la pubblicazione di un testo che puntualizzi la verità del fatto e/o ne elimini l’offensività Legittimato a richiedere la rettifica è il soggetto che vanta una posizione qualificata e differenziata rispetto alla notizia falsa o offensiva. La richiesta deve avere forma scritta e va indirizzata al direttore responsabile del periodico o del quotidiano o della agenzia di stampa e deve far riferimento allo scritto che l’ha determinata con un limite di trenta righe da pubblicare con le stesse caratteristiche tipografiche dell’articolo da riformare Nei suoi contenuti la rettifica deve consistere in una comunicazione in grado di smentire la notizia già pubblicata per riaffermare la verità dei fatti Per i quotidiani la rettifica deve essere pubblicata entro 2 giorni dal ricevimento, nel caso di periodici non oltre il secondo numero successivo Forma di tutela giudiziaria: in caso di inosservanza degli obblighi da parte del responsabile del periodico, quotidiano o agenzia di stampa, l’interessato può rivolgersi al giudice civile per chiedere un ordine immediato di divulgazione o di rinnovazione della rettifica LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 18 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : tutela dell’onore – diritto di rettifica Con la Legge Mammì si ha anche la rettifica radiotelevisiva Chi è leso, in sede di telegiornali e radiogiornali, da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere apposita rettifica al concessionario privato o pubblico: rispetto alla stampa si fa solo riferimento a notizie contrarie a verità e non a quelle soggettivamente ritenute tali dall’interessato La rettifica radiotelevisiva da divulgare entro 48 ore dalla richiesta, in fascia oraria e con rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato luogo all’esercizio del diritto di rettifica Il concessionario, in caso di contestazioni da parte sua della richiesta, deve rivolgersi all’AGCOM, che deve pronunciarsi nei successivi 5 giorni e che, ove decida di disporre la diffusione della rettifica, deve ordinarne la trasmissione entro le seguenti 24 ore In caso di inerzia del concessionario anche il diretto interessato si può rivolgere all’AGCOM senza perdere la facoltà di ricorrere al Giudice ordinario. L’AGCOM, in caso di accoglimento della richiesta, ordina al concessionario la pubblicazione della rettifica che deve avvenire nelle 24 ore dalla pronunzia; l’Autorità può anche applicare sanzioni amministrative pecuniarie e nei casi più gravi la sospensione temporanea della concessione in caso di mancato, incompleto o tardivo adempimento dell’obbligo di rettifica LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 19 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti : tutela dell’identità personale Il diritto all’identità personale è rappresentato dal diritto di ciascuno a non vedere travisata l’immagine della propria personalità mediante l’attribuzione di fatti non commessi, di opinioni non manifestate, di qualifiche mai possedute a prescindere che il travisamento stesso integri un’offesa all’onore La dottrina richiama l’art.2 Cost. quale principio di salvaguardia del libero ed integrale svolgimento della personalità umana: diritto di rilevanza costituzionale pari a quello dell’onore e della riservatezza Diritto riconosciuto sia alle persone fisiche che giuridiche ed alle associazioni di fatto; Tale diritto espressamente previsto dalla normativa sulla privacy (legge n.196/2003) che lo inquadra come oggetto specifico della tutela accordata ad ogni individuo in tema di trattamento dei dati personali LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 20 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti :il limite della riservatezza Interesse di un soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata ed intima al riparo da indiscrezioni altrui Alcuni autori fanno riferimento alle disposizioni costituzionali che tutelano il domicilio ed il diritto di comunicazione e di corrispondenza (artt. 14 e 15 Cost.), altri all’art. 21 della Costituzione considerando equivalente la libertà negativa di manifestazione del pensiero ed il diritto alla riservatezza; La giurisprudenza tutela non solo le vicende private che si svolgono nel domicilio ma anche i comportamenti ugualmente privati che si tengono fuori dell’abitazione La Cassazione (con sentenza n. 5658 del 1998) ha dichiarato che sono tutelate dal diritto alla riservatezza anche le notizie sicuramente estranee alla sfera domestica relative ad una causa di separazione svoltasi avanti al giudice civile indebitamente pubblicizzate da una trasmissione televisiva in ragione della notorietà dei personaggi coinvolti: il nostro ordinamento tutela quindi il diritto soggettivo alla riservatezza, salvaguardando l’interesse di ognuno a mantenere in un ambito ristretto di conoscenza le notizie inerenti condotte private tenute sia fuori sia dentro il domicilio. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 21 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti :il limite della riservatezza Art.615 bis Cod. Pen. (interferenze illecite nella vita privata): Punisce chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi si richiama all’art. 614 C.P. (in tema di violazione di domicilio): l’abitazione è intesa come luogo ove l’individuo risiede stabilmente o temporaneamente; gli spazi di privata dimora intesi quali quelli destinati anche in modo transitorio e contingente all’espletamento della vita professionale, culturale, politica, con interdizione all’accesso alle persone non autorizzate; le appartenenze intese come spazi posti al servizio dell’abitazione o della dimora (ad es. aree condominiali) Sono esclusi gli eventi pubblici celebrati in ambiti domestici e gli eventi privati non racchiusi nel domicilio e nelle sue pertinenze Punito anche chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute nei citati modi LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 22 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Sistema dei limiti :il limite della riservatezza Legge sulla privacy: ai fini del trattamento dei dati non è necessario ottenere il consenso dell’interessato quando tale trattamento avviene nell’esercizio della professione giornalistica in conformità alle relative finalità e nel rispetto del codice di deontologia. Ciò vale anche per la comunicazione e diffusione dei dati Rispetto da parte del giornalista dei limiti per l’esercizio del diritto di cronaca: in particolare, essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico Tale disciplina vale sia per i dati comuni che per i dati sensibili Codice deontologico per i giornalisti adottato il 29 luglio 1998 come fonte normativa secondaria atipica LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 23 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: La Libertà di essere informati: il diritto all’informazione Lato attivo della libertà di informazione: libertà di informare che investe la posizione soggettiva del titolare della libertà di informazione (chi elabora e diffonde al pubblico notizie, fatti ed informazioni) Lato passivo della libertà di informazione: libertà di essere informato, inteso come interesse all’informazione (Corte Cost.) che porta alla libertà-diritto all’informazione Diritto di ricevere le notizie: nel campo della radio, delle televisione anche per le notizie trasmesse via satellite; nel settore delle telecomunicazioni, inteso come diritto di accesso ai servizi disponibili sulle reti e sulle infrastrutture di comunicazione; Corte Cost. (dec. N, 225 del 1974): diritto di ricevere liberamente i programmi provenienti dall’estero. Interesse a ricercare le notizie. Il c.d. diritto di accesso: diritto ad ottenere tutte le notizie ed ad acquisire la conoscenza di tutti i fatti; Diritto soggettivo di accesso ad atti e documenti in possesso della P.A. (Legge n. 241/1990 e Legge n.142 del 1990 ) e tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 24 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Il limite dei Segreti Primo gruppo per la tutela di situazioni di interesse di soggetti privati: il segreto professionale, il segreto scientifico ed industriale, la segretezza delle comunicazioni Secondo gruppo per la tutela di interessi di natura pubblica: segreto di Stato, segreto d’ufficio e segreto investigativo Segreto di Stato (art.261 C.P. e 262 C.P., 256 C.P.) e d’ufficio (art. 326 C.P.): art. 39 della legge n. 124 del 2007: Atti, documenti, notizie, attività ed ogni altra cosa la cui diffusione causa danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati ed alle relazioni con essi, alla preparazione ed alla difesa militare dello Stato (sicurezza dello Stato interna ed esterna); Punito sia chi rivela notizie, sia chi ottiene notizie: Veto di divulgazione di notizie indicate dall’Autorità; Veto di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato; Veto ai pubblici ufficiali, pubblici impiegati ed incaricati di pubblico servizio di deporre in giudizio su fatti coperti da segreto di Stato (art. 202 C.P.P.) o coperti da segreto d’ufficio (art. 201 C.P.P.). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 25 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Il limite dei Segreti – segreto investigativo Segreto investigativo (art. 329 C.P.P.): divieto di rivelazione degli atti delle indagini preliminari compiuti dal P.M. e dalla Polizia giudiziaria non oltre la chiusura delle indagini preliminari con seguenti deroghe: potere del P.M. di desegretazione ovvero di pubblicazione di singoli atti o di parti di essi, o la segretazione oltre il limite ordinario Segreto investigativo: Veto ai pubblici funzionari -che conoscono in forza delle funzioni esercitate gli atti di indagine compiuti all’insaputa dell’indagato- di rivelarli anche a singole persone, a prescindere dall’uso dei mezzi di pubblicità Art. 684 C.P. e Art. 114 C.P.P.: Veto a chiunque di divulgare al pubblico, a mezzo stampa, televisione, internet atti o documenti salvaguardati dal segreto investigativo (o anche del loro solo contenuto) o concernenti i dibattimenti svolti a porte chiuse o gli atti indicati di volta in volta dal giudice e non coperti dal segreto investigativo Tale divieto non comprende il contenuto degli atti stessi, purché non siano coperti dal segreto investigativo LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 26 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Il limite dei Segreti C.d. “Segretezza esterna” (art. 114 C.P.P.) : In presenza di segreto divieto di pubblicazione dell’atto e del suo contenuto; Fino all’udienza preliminare per gli atti non coperti da segreti il divieto di pubblicazione è attenuato:il veto riguarda la riproduzione dell’atto e non del contenuto (segreto attenuato) C.d. “Segreto professionale”(art. 622 C.P. e 200 C.P.P.) : Applicabile a soggetti qualificati che abbiano conosciuto la notizia riservata per ragione del proprio stato, ufficio o della propria professione e riguarda informazioni che devono rimanere segrete in ragione dell’interesse al riserbo di cui è titolare chi si è rivolto al professionista; applicabile ai ministri delle confessioni religiose, agli avvocati, agli investigatori privati autorizzati, ai consulenti tecnici, ai notai, ai medici, ai chirurghi, ai farmacisti, alle ostetriche ed esercenti professione sanitaria: tra l’altro, diritto di non testimoniare; Peculiare segreto professionale del giornalista (art. 2 della Legge n. 63/1969 e art. 200 3° c. C.p.p.): divieto di astenersi dal deporre per i giornalisti professionisti su nome di persone per notizie di carattere fiduciario (fonte della notizia), salvo che per fini di prova del reato per le quali interviene l’ordine del giudice. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 27 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Il limite dei Segreti C.d. “Segretezza della corrispondenza” (art. 616 C.P.) : Punito chiunque prende cognizione di una corrispondenza chiusa a lui non diretta ovvero sottrae una corrispondenza chiusa o aperta al fine di prenderne o farne prendere ad altri cognizione o distrugge una corrispondenza aperta o chiusa indirizzata ad altri; Medesima tutela applicabile oltre alla corrispondenza postale anche a quella inoltrata per via telegrafica, telefonica, informatica, telematica e con ogni altra forma di comunicazione a distanza. Conoscenza fraudolenta di comunicazioni/conversazioni telefoniche (Art. 617 C.P.): Punito chi fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta; ovvero impedisce tali forme di comunicazione; o ancora rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto abusivamente appreso. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 28 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: I reati di opinione Art. 290 C.P.: vieta il vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali (Senato, Camera dei Deputati, Governo, Corte Costituzionale, Ordine giudiziario, delle Forze armate) Art.291 C.P.: vieta il vilipendio della Nazione italiana Art. 292 C.P.: vieta il vilipendio della bandiera italiana e di altri emblemi rappresentativi dello Stato Italiano Art. 403, 404 e 406 C.P.: puniscono il vilipendio contro la religione cattolica e gli altri culti ammessi nello Stato Art. 278 C.P.: punisce chi offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica Reati di istigazione (artt. 266, 272, 302, 414, 415 C.P.): puniscono l’istigazione a disobbedire alle leggi o a commettere reati, l’istigazione verso i militari ad indurli a violare le leggi e doveri connessi al loro status, istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato La legge n.654 del 1975 modificata dalla Legge n. 205 del 1993: punisce chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnici, ovvero incita a commettere discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 29 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Interesse ad una informazione pluralistica Parte della dottrina (in primis Lipari) sostiene l’esigenza del pubblico di ricevere una informazione corretta, completa ed obiettiva: autonomo diritto soggettivo di libertà connesso al pluralismo complessivo delle fonti di informazione che la Costituzione richiede (artt. 41 e 3 1° e 2° c.) Corte Costituzionale: Diritto all’informazione quale valore fondamentale nella disciplina dei mezzi di comunicazione (in particolare nella disciplina radiotelevisiva); Pluralismo esterno: facoltà di più soggetti di entrare nel mercato quali voci concorrenti portatrici di opinioni diverse; Pluralismo interno: principio di imparzialità del mezzo di informazione (in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo): suo obbligo di apertura alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose; Il diritto all’informazione come diritto sociale fondamentale: •Fondamento nella Costituzione (art.21 e 3 2° c.) •Idoneo a giustificare una serie di interventi positivi da parte dello Stato. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 30 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Interesse ad una informazione pluralistica Presenza di un Diritto all’informazione del cittadino nei confronti dello Stato (Pubblica Amministrazione) e nei confronti dei titolari pubblici e privati dei mezzi di comunicazione di massa sottoposti a specifici obblighi di legge: Diritto verso la P.A. ad essere informati su alcuni servizi pubblici essenziali o su tematiche ambientali; Diritto alla tutela dei minori; Diritto alla rettifica in caso di notizie false e lesive della personalità (norme sulla stampa e per la televisione); Diritto di replica e di risposta (in particolare nell’informazione politica); Diritto alla trasparenza dei mezzi di informazione (dati sulla proprietà, sulle fonti di finanziamento/su situazione economica dei soggetti gestori); Diritto ad una informazione pluralista settoriale tra un numero significativo di mezzi di informazione diversi non appartenenti ad un solo Gruppo imprenditoriale; Diritto ad una informazione pluralista intersettoriale tra una pluralità di mezzi di informazione e di comunicazione (stampa, radiotelevisione, cinema) diversi non appartenenti al medesimo Gruppo imprenditoriale. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 31 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Interesse ad una informazione pluralistica (Presenza di un Diritto all’informazione del cittadino nei confronti dello StatoPubblica Amministrazione e nei confronti dei titolari pubblici e privati dei mezzi di comunicazione di massa sottoposti a specifici obblighi di legge) : Diritto ad una informazione equilibrata ed imparziale durante le campagne elettorali; Diritto ad una adeguata limitazione della pubblicità; Diritto ad una informazione non condizionata dalla pubblicità; Diritto ad una pubblicità non ingannevole; Diritto ad una informazione imparziale e pluralista da parte del servizio pubblico; Diritto delle minoranze in generale e dei portatori di handicap in particolare ad avere alcune specifiche prestazioni da parte del servizio pubblico. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 32 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE Utilizzazione dei mezzi di diffusione del pensiero - Esercizio della libertà di manifestazione del pensiero in forma di impresa Libertà di diffondere, di riprodurre, di divulgare il pensiero utilizzando tutti i mezzi disponibili allo scopo (Corte Cost.) Garanzia per tutti sul libero uso dei mezzi di diffusione, inteso come giuridica disponibilità di disporre di tali mezzi di diffusione, di usarne e di accedervi in condizioni di uguaglianza Crescente importanza della industria della comunicazione (art.21 e 41 Cost.) Impresa giornalistica: la determinazione dell’indirizzo editoriale compito non solo dell’editore, ma compartecipazione del direttore e dell’intero staff giornalistico: Poteri dei comitati di redazione Autonomia dei giornalisti (che possono dimettersi in caso di cambiamento della linea editoriale). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 33 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Principi costituzionali in materia di stampa 2° comma: La stampa non soggetta ad autorizzazione o censura: La stampa intesa come prodotto dell’attività editoriale; Prevista la sola registrazione nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione (art.5 della Legge sulla stampa), con esclusione della discrezionalità amministrativa, e che è riservata al Presidente del Tribunale (Autorità giudiziaria); Licenza di polizia solo per l’attività tipografica 3° e 4° comma: possibilità di sequestro dello stampato: Riserva assoluta di legge: a) per i delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente autorizzi il sequestro; b) per violazione delle norme che la legge prescrive per l’indicazione dei responsabili; Riserva di giurisdizione: sequestro solo per atto motivato dell’Autorità giudiziaria; In caso di urgenza sequestro consentito anche alla Polizia giudiziaria limitatamente alla stampa periodica (termini stretti per la comunicazione all’A.G. e per successiva convalida da parte dell’A.G.:24 ore per ciascuna fase). Se la convalida dell’A.G. non interviene nelle 24 ore il sequestro si considera revocato. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 34 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Principi costituzionali in materia di stampa 5° comma: trasparenza delle fonti di finanziamento: Notorietà dei mezzi di finanziamento della stampa periodica; Legge n.416 del 1981 (integrato dalla Legge 62/2001): Titolarità delle imprese editrici di quotidiani e di periodici in capo a persone fisiche o a società riconducibili a persone fisiche; Istituzione del Registro nazionale della stampa (editori di quotidiani e di periodici); Pubblicazione annuale dei bilanci delle imprese editrici di giornali quotidiani; Conoscenza degli investimenti pubblicitari operati dalle concessionarie di pubblicità. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 35 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione - decisioni Corte Cost. Principio pluralistico (art.21 e 41 Cost.): pluralità di iniziative imprenditoriali diversificate quale valore costituzionale e obiettivo da perseguire da parte del Legislatore: in particolare attraverso l’adozione di una adeguata normativa antitrust Pluralismo esterno: Piena libertà di concorrenza sia come accesso al Mercato che come permanenza nello stesso senza rischi –nel campo dell’emittenza privata- di processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi operatori: pluralità di soggetti diversi tra di loro e tendenzialmente equivalenti sotto il profilo tecnico ed economico; Concreta possibilità di scelta per tutti i cittadini tra una molteplicità di fonti informative; Effettività del principio pluralistico contro l’insorgere di posizioni dominanti o preminenti. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 36 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione Sentenza della Corte Costituzionale n.466 del 2002: Mancata attuazione del principio del pluralismo informativo esterno; Insufficienza del sistema radiotelevisivo per il mero concorso di un polo pubblico ed un polo privato; Obbligo imposto al legislatore di introdurre adeguate soglie antitrust ed adeguati sistemi di attuazione e di controllo affidati ad organi amministrativi; Ha imposto l’attuazione (31 dicembre 2003, superando la fase transitoria della messa a regime affidata alla valutazione dell’AGCOM) dei precetti della Legge Maccanico (n.249 del 1997) che prevedeva i seguenti limiti antitrust: 20% delle reti pianificate, coerente con il criterio valido per la stampa; 30% delle risorse del mercato. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 37 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione – effetti normativi Art. 3 Legge Gasparri n.112 del 2004 e T.U. della RadioTV - Principi fondamentali del Sistema radiotelevisivo: a) la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva; b) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere; c) l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico ed ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali Fissazione del limite antitrust del 20% di raccolta massima del Sistema integrato delle comunicazioni, comprendente i ricavi da canone, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione di propri prodotti/servizi, da provvidenze pubbliche, da convenzioni con soggetti pubblici, da offerte televisive a pagamento, da abbonamenti e vendite di quotidiani e periodici ed altri beni/servizi (ad. es. editoria elettronica anche tramite INTERNET). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 38 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione – decisioni Corte Cost. Art. 21 5° comma: estensione a tutti i mezzi di comunicazione di massa, compresa la radiotelevisione, della notorietà dei mezzi di finanziamento nel rispetto del principio di trasparenza Applicazione della “par condicio” durante le campagne elettorali quale principio a carattere generale sia per le emittenti pubbliche che private Competenza dello Stato in tema di disciplina della stampa e della radiotelevisione: principio superato dalla Legge cost. n. 3 del 2001 che prevede la nuova competenza regionale ripartita su “ordinamento della comunicazione” Le imprese di radiotelevisione rispetto alla stampa sottoposte ad un regime autorizzatorio, ove il provvedimento dell’amministrazione ha un contenuto di discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa: si giustifica per l’utilizzo dell’etere terrestre o via satellite, con le relative frequenze, del cavo; le frequenze si configurano come beni limitati/scarsi e sottoposti a normativa interna e internazionale Applicabilità anche del 6° comma dell’art.21 in tema di manifestazioni cinematografiche contrarie al buon costume da estendere ai programmi televisivi, ma non a quelli informativi Limiti alla pubblicità commerciale radiotelevisiva per favorire la stampa; Diritto di ricevere i programmi radiotelevisivi esteri e liberalizzazione dei programmi diretti verso l’estero escludendo la riserva allo Stato LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 39 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione pubblica – decisioni Corte Cost. Attività radiotelevisiva quale servizio pubblico (art.41 3° comma e 43 Cost.) Riserva allo Stato dell’attività radiotelevisiva esercitata mediante concessione esclusiva ad una società di diritto privato, purchè a prevalente partecipazione pubblica Obbligo principalmente gravante del “pluralismo interno”, inteso come obbligo di dar voce a tutte o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società Il pluralismo interno per l’emittente privata incontra invece limiti in ragione delle libertà assicurate alle imprese dall’art. 41 e 21 della Costituzione Maggiore intensità del vincolo relativo alla par condicio durante le campagne elettorali LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 40 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 E RAPPORTI CON ART. 21 DELLA COSTITUZIONE: Le libertà espresse dai due articoli intese quali diverse modalità di espressione di un’unica libertà di comunicazione Inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione La Convergenza multimediale caratterizza il panorama attuale delle telecomunicazioni Arduo rinvenire l’elemento della riservatezza nelle attuali comunicazioni che richiamino l’applicazione dell’art.15 Cost.: necessità di individuare peculiari indicatori tecnici che assicurino l’elemento della segretezza che caratterizza la comunicazione interpersonale (non lo è il Video On Demand, ma potrebbe esserlo una Convention indirizzata ad una categoria ristretta di professionisti); Limitazione della libertà di comunicazione per atto motivato affidata esclusivamente all’Autorità giudiziaria, con riserva assoluta di legge cui spetta dettare le garanzie per le limitazioni della libertà Gli artt. 266 e seguenti del Cod. Proc. Pen. indicano espressamente i reati per i quali è consentito procedere ad intercettazione, i presupposti del decreto autorizzatorio del giudice, le modalità di esecuzione dell’intercettazione LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 41 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI I soggetti titolari del diritto di comunicazione sono cittadini e stranieri, persone fisiche, giuridiche e formazioni sociali; sono tutelati anche i minorenni. La tutela si applica sia al mittente che al destinatario del messaggio. Oggetto del diritto è la corrispondenza, che viene interpretata in modi diversi: • la dottrina prevalente ritiene che il termine "corrispondenza" non sia limitato a quella in forma epistolare, ma sia un concetto più ampio, riferibile a ogni forma di comunicazione comprese le comunicazioni elettroniche; • un'altra parte della dottrina considera "corrispondenza" solo quella epistolare, intesa come qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale (Codice Postale), cioè biglietti postali, cartoline postali e lettere. Requisito degli invii è quello di essere stati preventivamente sottoposti, da parte del mittente, a precauzioni per evitarne la lettura a terzi (es. sigillare la busta). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 42 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) ogni altra forma di comunicazione è la c.d. clausola aperta, cioè la possibilità, espressa dall‘Assemblea costituente, che la norma si adattasse nel tempo a seconda dei mezzi di comunicazione che si fossero resi disponibili con lo sviluppo tecnologico In questo senso, è rilevante la definizione data dall’art. 616 Cod. Pen.: per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza Comunicazione elettronica è, secondo il Codice delle Comunicazioni elettroniche, la trasmissione di segnali (suoni, immagini o altri dati) via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 43 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) Caratteristiche obbligatorie della "comunicazione": • attualità, cioè i confini temporali della comunicazione: essa comincia quando un soggetto manifesta la comunicazione, cioè diventa mittente; finisce con la ricezione da parte del destinatario; •determinatezza o determinabilità del destinatario; •tenuto conto dell’avvento delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell’informazioni assumono rilievo anche: l'infungibilità del destinatario, per cui esso è determinato e non casuale (requisito proprio della corrispondenza, ma inesistente ad es. nel video on demand); la delimitazione dei destinatari (quando siano numerosi ma infungibili) da parte del mittente, manifestando la sua intenzione di selezionarli •la segretezza, per cui l'art. 15 si distingue dall‘art.21, in quanto la comunicazione è rivolta a uno scambio interpersonale e non alla collettività (a prescindere dal mezzo usato). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 44 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) Riserve di legge e di giurisdizione: • L'art. 15 Cost., al secondo comma, chiama in causa il sistema noto delle riserve. In questo caso è presente una doppia riserva, di legge e di giurisdizione; • si differenzia dagli artt. 13 (libertà personale) e 21 (libertà di manifestazione del pensiero) per l'assenza della possibilità di intervento straordinario dell‘Autorità di pubblica sicurezza. Per questo la riserva di giurisdizione si dice "assoluta", rendendo il giudice l'unico soggetto in grado di limitare la libertà di corrispondenza; • Per quanto concerne la riserva di legge, anch'essa è assoluta, per cui spetta a una legge formale (cioè prodotta con procedimento parlamentare) dello Stato stabilire con precisione i campi e le modalità di intervento giudiziario, in mancanza della quale spetta al giudice decidere sulla limitazione. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 45 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI – L’Intercettazione L’Intercettazione è formalmente una limitazione della segretezza della corrispondenza. La Corte Costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 34/1973, in cui stabiliva che il potere di intercettazione è riconosciuto al magistrato (e non alla polizia), previo controllo dell'effettiva necessità di ricorrere alla limitazione per reprimere gli illeciti penali (controllo di legittimità). Inoltre, oltre alla motivazione, il giudice deve stabilire durata ed eventuale proroga dell'intercettazione Secondo l’art. 266 del C.P.P. l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (Pornografia minorile), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice (Pornografia virtuale). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 46 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) L'art. 267, in particolare, stabilisce che l'autorizzazione è data con decreto motivato dal G.I.P. su richiesta del PM quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini; Legge n. 281/06 – art. 240 C.P.P.: Obbligo per l’AG di disporre l’immediata distruzione delle intercettazioni illegali e cioè di documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti nonché dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni; veto anche per l’esecuzione di copie; Il loro contenuto non costituisce notizia di reato né può essere utilizzato per fini processuali ed investigativi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 47 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 48 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE A) IL PARLAMENTO – LA COMMISSIONE PARLAMENTARE L’INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI PER Commissione, composta da 20 deputati e 20 senatori nominati dai Presidenti delle Camere su base proporzionale, istituita con Legge 14.4.1975 n.103 Poteri di indirizzo: Poteri di indirizzo volti a garantire che l’attività della Società concessionaria dl servizio pubblico sia conforme ai principi fondamentali del sistema (nel 2003 emanato Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo) Potere di fornire indirizzi generali per la predisposizione e equilibrata distribuzione dei programmi Potere di indicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento della RAI; Potere di formulare indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari (tutela del consumatore e delle finalità di pubblico interesse e del servizio pubblico radiotelevisivo) – competenza di fatto spostata all’AGCOM; Potere di emanare valutazioni in relazione a numerosi atti posti in essere dal Ministero delle Comunicazioni. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 49 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE A) IL PARLAMENTO – LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (continua) Poteri di Vigilanza e Controllo: Controllo del rispetto da parte della società concessionaria degli indirizzi forniti con potere di adottare tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza Potere di procedere all’esame bimestrale delle relazioni del Consiglio di Amministrazione RAI sull’attuazione del piano editoriale Poteri regolamentari: Potere in materia di disciplina dell’accesso al mezzo radiotelevisivo (anche con riferimento al tema della propaganda politica – Legge n.28 del 2000) Poteri di natura politico-amministrativa Indicazione di 7 componenti del CdA RAI e parere, a maggioranza dei 2/3, relativo alla scelta del Presidente. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 50 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE A) IL PARLAMENTO – LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (continua) Poteri Consultivi: Parere sul Contratto di servizio della RAI Parere sui programmi destinati alle stazioni televisive e radiofoniche di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e sulle trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l’estero Poteri di informazione e ispettivi: Potere di invitare il Presidente, gli Amministratori, il Direttore Generale, i Dirigenti della RAI e gli altri soggetti considerati utili per le informazioni che possono dare; Potere di chiedere alla Concessionaria l’effettuazione di indagini e studi; Potere di ricevere trimestralmente dal Consiglio di Amministrazione informazione sull’attuazione degli indirizzi; Potere di ricevere una relazione annuale sull’attività della RAI. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 51 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE A) IL PARLAMENTO: LE COMMISSIONI PERMANENTI DELLE DUE CAMERE E COMPETENZE DELL’ ASSEMBLEA Attività di svolgimento di indagini conoscitive sull’argomento L’Assemblea ha poteri di natura ispettiva esercitati o a seguito di interrogazioni, interpellanze o mozioni o a seguito della discussione delle relazioni della Corte dei Conti o della stessa Commissione bicamerale per l’indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 52 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE B) IL GOVERNO: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE Il Governo dispone di specifici poteri, tra cui quello di trasmettere sulle reti della concessionaria pubblica comunicati e dichiarazioni, nonché quello di chiedere a tutte le emittenti, pubbliche e private, la trasmissione di brevi comunicati in relazione a gravi ed urgenti situazioni di pubblica necessità La Presidenza del Consiglio gestisce i contributi e le sovvenzioni a favore delle imprese di informazione ed assicura le provvidenze e le agevolazioni a favore della radio e delle televisioni locali Di competenza della Presidenza e del Dipartimento la determinazione dei messaggi di utilità sociale da trasmettere sulle reti della Concessionaria pubblica e che possono essere oggetto di passaggi gratuiti anche sulle emittenti private Potere della Presidenza, su proposta del Ministro della Difesa e del Ministro delle Comunicazioni, di disporre in caso di pubblica emergenza che le frequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti Organi dello Stato LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 53 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE B) IL GOVERNO: IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Poteri regolamentari (previsti dal nuovo Codice delle comunicazioni e dalla Legge Gasparri n. 112 del 2004): Iniziativa verso il Governo in ordine a tutta una serie di atti normativi e regolamentari: tra l’altro, poteri di iniziativa e negoziazione di Accordi internazionali sulle emissioni radiotelevisive da e per l’estero, nonché potere di proposta al Consiglio dei Ministri dei regolamenti governativi in materia; Autonoma potestà regolamentare prevista dalla Legge (ad es. D.M.n. 225/2002 sull’erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche private) Approvazione di convenzioni con la Concessionaria del servizio pubblico e con concessionari privati (in particolare “Contratto di Servizio” con la Concessionaria per definizione canone di concessione, canone di abbonamento dei privati, razionalizzazione di assetti industriali e finanziari, di produttività aziendale, sperimentazione e ricerca) LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 54 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE B) IL GOVERNO: IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (continua) Poteri amministrativi: Competenze in materia di gestione dello spettro radioelettrico: approvazione del Piano di ripartizione delle frequenze (che indica le bande di frequenza utilizzabili dai vari servizi di tlc) con decreto previo parere dell’AGCOM (cui invece compete il piano di assegnazione delle frequenze); Rilascio di concessioni ed autorizzazioni ai titolari di emittenti radiofoniche e televisive: a) concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva via etere; b) autorizzazioni alla ripetizione di canali esteri; c) autorizzazioni alle emittenti via cavo; d) autorizzazioni alle modifiche operative tecniche e strutturali degli impianti censiti; e) autorizzazioni in materia di tlc (L. n. 66/2001) (il Codice delle Comunicazioni assoggetta le attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad “Autorizzazione generale” che consegue comunque alla presentazione al Ministero della denuncia di inizio attività) Poteri nei confronti della RAI ripartiti con l’AGCOM: tra l’altro, approvazione del Contratto di Servizio (verifica dell’attuazione degli obblighi facenti capo al servizio pubblico in capo all’AGCOM) Poteri di vigilanza e controllo anche nei confronti della televisione privata: tra l’altro, poteri sanzionatori con facoltà di revoca di concessione o autorizzazione LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 55 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE B) IL GOVERNO: IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E AGCOM – INTRECCIO DI COMPETENZE Codice delle Comunicazioni: Numerose fattispecie di intervento del Ministero che va ad affiancarsi o a sostituirsi all’AGCOM in attività prima riservate all’AGCOM: tra l’altro, obblighi di comunicazione di informazioni delle imprese ad entrambi, scambio di informazioni, accertamento delle violazioni, applicazione delle sanzioni in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica Ritrasferite al Ministero competenze relative ai provvedimenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, di diritti d’uso e di numerazione, nonché di controllo sull’osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale (mentre l’AGCOM sembra mantenere competenze di regolamentazione, in particolare nel settore dell’interconnessione e dell’accesso) Poteri di regolazione secondaria, di pianificazione amministrativa e di controllo ripartiti tra i due organi Legge Gasparri: nuove e rilevanti competenze al Ministro delle Comunicazioni LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 56 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE B) IL GOVERNO: IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE Possessore delle azioni di RAI Holding, ha competenza sulla nomina del Direttore Generale Legge Gasparri: Designazione di due componenti del CdA, compreso il Presidente; Procedura di privatizzazione Poteri di vigilanza sulla gestione economica della RAI. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 57 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) Aspetti Strutturali ed Organizzativi: Istituita con Legge n. 249 del 1997 per il settore della radiotelevisione, dell’editoria e delle telecomunicazioni La legge Gasparri ribadisce i suoi compiti ed aggiunge una serie di competenze legate, tra l’altro, alla tutela dei minori, alle opere europee, al servizio pubblico ed al digitale terrestre Direttiva Quadro 2002/21/CE per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (recepita dal nuovo Codice delle Comunicazioni D.Lgs. N.259/2003): Indipendenza delle Autorità Nazionali di regolamentazione Competenze delle ANR: promozione della concorrenza, del mercato interno, degli interessi dei cittadini, assegnazione delle frequenze, numerazione, assicurazione dei diritti di passaggio, favorire la condivisione dei siti, definizione del mercato rilevante e delle imprese con notevole forza di mercato, risoluzione delle controversie diritto di ricorso contro le decisioni delle ANR. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 58 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) (continua) Aspetti Strutturali ed Organizzativi: 4 Organi: il Presidente, il Consiglio, costituito dal Presidente ed 8 Commissari, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e prodotti (ciascuna costituite dal Presidente e 4 Commissari) Presidente nominato con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio d’intesa con il Ministro delle Comunicazioni, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti; Gli 8 membri eletti per metà dal Senato e per metà dalla Camera dei deputati, nominati con D.P.R. con durata dell’incarico di 7 anni; L’AGCOM si compone di un proprio organico, si può avvalere degli organi del Ministero delle Comunicazioni e dell’Interno, nonché si avvale dei Comitati Regionali per le comunicazioni. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 59 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) – Commissione per le Infrastrutture e le Reti (continua) Competenze: normative, tecniche, di controllo e vigilanza, di proposta e sanzionatorie; tra l’altro: Vigilanza dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (la Gestione dello spettro radioelettrico è del Consiglio); Regolazione e verifica sull’interconnessione e sull’accesso alle infrastrutture di telecomunicazione: regola in particolare le relazioni tra gestori ed utilizzatori delle infrastrutture di tlc e verifica che tali gestori garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di tlc, nonché promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per razionalizzare gli impianti tecnici di trasmissione sul territorio; Individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi di servizio universale, con modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo; Definizione delle misure di sicurezza nelle comunicazioni Definizione delle controversie tra le parti interessate in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di tlc. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 60 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) – Commissione per i servizi ed i prodotti Competenze: Nel settore radiotelevisivo, compresa la Concessionaria pubblica, con attribuzioni normative, tecniche, di controllo e vigilanza, di proposta e sanzionatorie; in particolare in tema di: •servizi e prodotti: poteri di vigilanza sulla conformità alla legge dei servizi e prodotti forniti dai singoli operatori che fruiscono di concessione o autorizzazione, inclusa la pubblicità; •aspetti contenutistici della programmazione, avendo riguardo alla tutela di valori costituzionalmente garantiti a favore dell’utente; •indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; •Direttive sui livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l’indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività; •Vigilanza sull’applicazione della normativa vigente sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica, nonché in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nelle trasmissioni di informazioni e di propaganda elettorale; •Tutela dei minori (potere di vigilanza accentuato dalla Legge Gasparri). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 61 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) – Il Consiglio Competenze: Evoluzione tecnologica; Concessioni ed autorizzazioni: in particolare, adozione del regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi, nonché proposta al Ministro delle Comunicazioni dei disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva (sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze vengono rilasciate le nuove concessioni radiotelevisive private). In materia di telecomunicazioni il rilascio di licenze ed autorizzazioni, prima di competenza dell’AGCOM, sono tornate al Ministro delle Comunicazioni con la Legge n.66 del 2001 e con la Legge n. 317 del 2001; Collaborazione con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Poteri antitrust: in particolare, a) vigilanza sull’andamento ed evoluzione dei mercati relativi ai settori delle comunicazioni sonore e televisive; b)funzioni di accertamento e di intervento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo con adozione dei provvedimenti conseguenti; c) potere di verificare i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alle proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 62 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) – Il Consiglio (continua) Competenze: Vigilanza in materia di trasmissioni digitali da satellite e via cavo e sulle trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, garantendo l’osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra soggetti pubblici e privati; Digitale terrestre (Legge Gasparri) con regolamento dell’AGCOM : tra l’altro, disciplina per il rilascio delle licenze, corretto utilizzo delle risorse radioelettriche, verifica positiva dell’esistenza del nuovo mercato del digitale terrestre intervenuta con relazione del 27 maggio 2004, aggiornamento del piano per il digitale terrestre. Rapporti con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge n.287/1990): mentre il Consiglio dell’AGCOM è titolare di una competenza esclusiva nel settore della radiotelevisione con forte vigilanza sui parametri predefiniti di concentrazione (posizione dominante), nel settore più ampio delle comunicazioni, per i profili collegati all’abuso di posizione dominante il suo ruolo è di mero organo consultivo dell’Autorità Antitrust. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 63 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE C) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) – Il Consiglio (continua) Competenze: Gestione dello spettro radioelettrico: tra l’altro, a) parere al Ministero delle Comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze elaborato dal Ministero e da questi successivamente approvato; b) elaborazione ed approvazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i vari servizi; La Legge Gasparri richiama l’attenzione su: garantire l’integrità e l’efficienza, minimizzare l’impatto ambientale, evitare rischi per la salute umana, garantire la qualità dei segnali irradiati, assicurare adeguata copertura del bacino, assenza di interferenze Registro degli operatori di comunicazione: tenuti alla registrazione i soggetti destinatari di concessione o di autorizzazione, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su quotidiani o periodici, le imprese di produzione e di distribuzione dei programmi radiofonici o televisivi, nonché le imprese editrici di quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a carattere nazionale, le imprese fornitrici di servizi telematici e di tlc ivi compresa l’editoria elettronica e digitale; Concessionaria del servizio pubblico: in particolare verifica che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato anche nel rispetto del contratto nazionale di servizio. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 64 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE D) ORGANI AUSILIARI – CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI Organizzazione e Competenze (ART.1 Comma 28 Legge n.249/1997): Composto da esperti, designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie di utenti (non superiore ad 11); Potere di proposta e di raccomandazione principalmente verso gli organi istituzionali competenti in materia radiotelevisiva; Organo intermediario tra utenti e gli organi istituzionalmente competenti in materia radiotelevisiva. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 65 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE D) ORGANI AUSILIARI – COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI Organizzazione e Competenze (Art.1 Comma 13 Legge n.249/1997): Organi facenti parte dell’Ordinamento regionale con funzioni sul territorio tipiche dell’AGCOM Funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione Approvata con Leggi regionali delle Regioni l’istituzione dei Co.Re.Com. Accordo del 25 giugno 2003 tra AGCOM, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali: Principi generali per l’esercizio delle funzioni delegate Contenuto delle convenzioni con i Co.Re.Com. con cui sono affidati poteri di iniziativa, consultivi, di vigilanza e di controllo ed istruttori in materie di competenze dell’AGCOM Si ricorda che le Regioni, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono titolari di potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione (compresa quindi l’emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale) e titolari della potestà regolamentare in questa materia LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 66 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE E) ALTRI ORGANI – CORTE DEI CONTI, AUTORITA’ ANTITRUST, REGIONI La Corte di Conti partecipa al controllo sulla RAI (art. 100 Cost. e art.2 delle Legge n.668/1998): controllo successivo sulla gestione dell’attività finanziaria complessivamente considerata. La Corte può chiedere informazioni al Ministero delle Comunicazioni e riferisce al Parlamento dei risultati dell’attività di controllo L’Autorità Antitrust esercita le competenze generali in ordine all’applicazione della normativa antitrust (Legge n.287 del 1990) in materia di telecomunicazioni, radiotelevisione ed editoria (compresa la pubblicità ingannevole), con il previsto parere dell’AGCOM, cui invece compete il controllo sul rispetto degli obblighi antitrust previsti dalla Legge n.249 del 1997. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 67 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE E) ALTRI ORGANI – CORTE DEI CONTI, AUTORITA’ ANTITRUST, REGIONI Regioni: Potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal T.U. e, tra l’altro, dei seguenti principi: •Attribuzione ad organi della Regione, della Provincia o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per l’installazione di reti ed impianti, nonché delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale o provinciale; •Rilascio di tali titoli abilitativi secondo criteri oggettivi (tra l’altro: potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici e della pregressa presenza sul mercato); Attività Legislativa: facoltà di interventi attuativi su alcune particolari materia (provvidenze, come da art.23 delle Legge n.223 del 1990, e comitati regionali radiotelevisivi, secondo l’art.7 della stessa legge); Competenze di natura amministrativa (ad es. per la tutela delle minoranze). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 68 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 69 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E ALTRE NORMATIVE DI SETTORE-T.U. A) Principi generali Legge sulla convergenza: definito il paniere delle risorse componenti il c.d. Sistema Integrato delle Comunicazioni in relazione al limite Antitrust; Tale paniere comprende un insieme di entrate eterogenee: canone radiotelevisivo, pubblicità nazionale e locale, sponsorizzazioni, televendite, investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi, convenzioni con soggetti pubblici, provvidenze pubbliche, offerte televisive a pagamento, abbonamenti relativi alla stampa quotidiana e periodica, editoria anche elettronica per mezzo di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna. Tetto antitrust del 20 per cento del mercato televisivo (applicato ad un valore assoluto stimato dall’AGCOM di oltre 23 miliardi di euro): nuovo limite di posizione dominante superiore quindi a circa 4,6 miliardi di euro Altri aspetti di rilievo: la formalizzazione di alcuni principi fondamentali (tra l’altro, la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva), di alcuni principi a garanzia degli utenti (tra l’altro, l’accesso dell’utente ad una varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali); principi generali in materia di informazione (tra l’altro, l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 70 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E ALTRE NORMATIVE DI SETTORE-T.U. A) Principi generali Operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti Fornitore di contenuti: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati ( servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici incluse le pagine informative teletext e le pagine dei dati) destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato (ogni misura o sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato) su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni o dei relativi dati Fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la “pay per view”, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione (cfr. D.Lgs. N.70/2003) o una guida elettronica dei programmi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 71 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE-T.U. (continua) A) Principi Generali Sistema radiotelevisivo italiano: sistema misto fondato sulla concorrenza tra un soggetto pubblico, la RAI, e soggetti privati Piano di ripartizione delle frequenze (Legge n.223 del 1990): il piano indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di comunicazione elettronica. E’ approvato con D.P.R. su proposta del Ministro delle Comunicazioni e previa delibera del Consiglio dei Ministri. Le modifiche del Piano intervengono ogni 5 anni Piano di assegnazione delle frequenze (legge n. 223 del 1990): approvato in particolare dall’AGCOM Il Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale con delibera 15/03/CONS, successivamente integrato con delibera 399/03/CONS: determina le aree di servizio degli impianti e per ciascuna area la localizzazione comune degli impianti (trasmittenti e ripetitori) ed i parametri radioelettrici, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. Compete alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’AGCOM il compito di elaborare il Piano di assegnazione delle frequenze e di approvarlo. Il Piano divide il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle Regioni e delle Province autonome. Prevede 18 reti a copertura nazionale, nonché 1398 reti locali (126 regionali e 1272 locali). Delle 18, 6 destinate ad operatori in ambito regionale e 12 riservate ad operatori in ambito nazionale. Le reti nazionali assicurano una copertura di almeno l’80% del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 72 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE-T.U. (continua) A) Principi Generali Delibera AGCOM n. 200/08/CONS: “Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”: Tavoli tecnici finalizzati a: a) individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital allo stato identificate, ossia Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Regione Piemonte: b) conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni; L’Autorità determina il numero e la configurazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto di puntuali criteri che tengono conto dei seguenti aspetti: esigenze di copertura, sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo, ruolo delle emittenti locali, anche con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, salvaguardia della continuità delle trasmissioni attualmente irradiate, investimenti effettuati, possibile ingresso nel settore di nuovi operatori di rete, garantendo lo sviluppo della televisione in mobilità e delle nuove tecnologie. Collegati con tale Delibera sono le seguenti Delibere AGCOM: Delibera n. 506/08/CONS: “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d’Aosta in previsione dello switch-off” Delibera n. 53/08/CONS: “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello switch-off” LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 73 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE-T.U. (continua) A) Principi Generali Art. 10 del D.L. n. 59/2008 convertito nella Legge n. 101 del 2008: Al fine di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 74 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) A) Principi generali T.U. art.5 lett.b): differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici o di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con previsione dell’autorizzazione, che non comporta comunque l’assegnazione delle radiofrequenze, effettuata con distinto provvedimento conforme alla delibera dell’AGCOM 15 novembre 2001 n. 435/01/CONS (regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale) Emittenti nazionali: a) TV commerciali (trasmettono in chiaro programmi di carattere generale con obbligo di servizi di informazione); b) emittenti specializzate in televendite; c) pay-tv cioè le emittenti ad accesso condizionato Emittenti locali: commerciali, comunitarie, informative e monotematiche a carattere sociale LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 75 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) A) Principi generali T.U. art.5 lett. c): Previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla citata lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi T.U. art. 5 lett.d): Previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla citata lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale T. U. art. 5 punto e): Obbligo per gli operatori di rete di a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società controllanti, controllate o collegate, b) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, c) di utilizzo riservato delle informazioni di tali fornitori LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 76 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) A) Principi generali T.U. art.5 lett. g): a) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale: evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, degli oneri per il servizio pubblico generale, delle attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata dalle attività di fornitura di contenuti/servizi, della insussistenza di sussidi incrociati e pratiche discriminatorie; b) obbligo di separazione societaria per l’operatore di rete in ambito televisivo nazionale, che sia anche fornitore di contenuti o fornitore di servizi interattivi associati/servizi di accesso condizionato T.U. art. 5 lett i): obbligo per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo (deroghe per le emittenti radiotelevisive locali e con riferimento all’articolazione locale delle trasmissioni radiotelevisive della RAI) La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal Comune competente il rilascio di permesso di costruire in relazione agli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e alle relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 77 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) A) Principi generali T.U. art.6: Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 44 del T.U., e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 78 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) B) L’Informazione radiotelevisiva T.U. art.7 : L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitate, costituisce un servizio di interesse generale. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva garantisce: •La presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; •La trasmissione quotidiana dei telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; •L’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità; •La trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; •L’assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni; •Ulteriori e specifici compiti ed obblighi di pubblico servizio a carico della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fermo restando che il contributo pubblico percepito da tale società concessionaria risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione è utilizzabile solo per l’adempimento dei compiti di servizio pubblico. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 79 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE (Delibera AGCOM 435/01/CONS e successive modifiche e integrazioni): • Legittimati i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) (se appartenenti ad altri Stati, vale il principio di “reciprocità” di trattamento nei confronti dei soggetti italiani: a) in ambito nazionale, società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare; b) in ambito locale, il capitale sociale versato non inferiore al 5% del valore dell’investimento da effettuare • Titolo abilitativo rilasciato, entro 60 giorni dalla domanda (salvo proroga di 30 gg.) dal Ministero delle Comunicazioni a soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri a condizione che i medesimi siano in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti e non siano incorsi nella sanzione della revoca della concessione • L’attività di operatore di rete soggetta al regime dell’autorizzazione generale (Codice delle Comunicazioni elettroniche – art. 8 novies del D.L. 59/2008 convertito nella Legge 101/2008):durata non superiore a 20 anni rinnovabile per uguale periodo LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 80 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE (Delibera AGCOM 435/01/CONS e successive modifiche e integrazioni): • Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dall’autorizzazione generale ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza • L’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall’Autorità LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 81 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE RADIOFONICA IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO NAZIONALE O LOCALE (Delibera AGCOM 149/05/CONS): Legittimati: a) in ambito nazionale, soggetti costituiti in società di capitali, società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (se appartenenti ad altri Stati, vale il principio di “reciprocità” di trattamento nei confronti dei soggetti italiani), il cui capitale sociale interamente versato all’atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio, al 10% dell’investimento da effettuare; b) in ambito locale, tali soggetti costituiti in società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all’atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio, al 5% dell’investimento da effettuare. Regime dell’autorizzazione generale (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) con durata di 20 anni, rinnovabile LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 82 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE RADIOFONICA IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO NAZIONALE O LOCALE (Delibera AGCOM 149/05/CONS): Il titolo abilitativo per l’operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito nazionale o locale è rilasciato dal Ministero prioritariamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 che ne facciano richiesta in forma singola o mediante consorzi o società consortili esclusivamente costituiti dai medesimi Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dal titolo abilitativo ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 83 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER OPERATORE DI RETE VIA CAVO O VIA SATELLITE: Regime dell’autorizzazione generale (Codice delle Comunicazioni Elettroniche): durata non superiore a 20 anni, rinnovabile. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 84 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI TELEVISIVI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE SU FREQUENZE TERRESTRI (Delibera AGCOM 435/01/CONS) • Legittimati i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) (se appartenenti ad altri Stati, vale il principio di “reciprocità” di trattamento nei confronti dei soggetti italiani): a) in ambito nazionale, società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000, che impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale; b) in ambito locale, società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000, che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale • Autorizzazione rilasciata, entro 60 gg. dalla domanda (salvo proroga di 30 gg.), dal Ministero delle Comunicazioni per fornitore di contenuti televisivi: durata di 12 anni, rinnovabile (Del. AGCOM n. 435/01 CONS) • L’AGCOM adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per tale autorizzazione LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 85 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI TELEVISIVI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE SU FREQUENZE TERRESTRI • Procedura per il conferimento del titolo abilitativo: valutazione delle domande da parte di una Commissione di esperti, nominata con decreto del Ministro della Comunicazione, sulla base di elementi quali il piano di impresa, gli investimenti e lo sviluppo della rete, l’occupazione, le esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori, nonché la qualità dei programmi • D.M. 8 marzo 1999 “Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale” che detta criteri sulla valutazione comparativa delle domande per l’autorizzazione • Autorizzazione a Fornitore di contenuti televisivi in ambito regionale e provinciale rilasciata rispettivamente dai competenti organi della Regione e dalla Provincia • Criteri di rilascio dei titoli abilitativi in ambito regionale/provinciale: criteri oggettivi,tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 86 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI RADIOFONICI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE SU FREQUENZE TERRESTRI (Delibera AGCOM 149/05/CONS) • Legittimati i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) (se appartenenti ad altri Stati, vale il principio di “reciprocità” di trattamento nei confronti dei soggetti italiani): a) in ambito nazionale società di capitali o cooperative che impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale; b) in ambito locale società di persone o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale; le emittenti comunitarie riservate a fondazioni, associazioni anche non riconosciute ed a cooperative prive di scopo di lucro • Autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni per Fornitore di contenuti radiofonici entro 60 gg. dalla domanda (salvo proroga di 30 gg.) anche in ambito locale (Del. AGCOM 149/05): durata di 12 anni rinnovabile LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 87 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI TELEVISIVI, RADIOFONICI E DATI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE SU FREQUENZE TERRESTRI Tali fornitori: compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, definito dall’Autorità; conservano, d’intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi e radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 88 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI VIA SATELLITE O VIA CAVO: Delibere AGCOM 127/00/CONS e 289/01/CONS • Legittimati: in ambito nazionale, soggetti costituiti in società di capitali di nazionalità italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (se appartenenti ad altri Stati, vale il principio di “reciprocità” di trattamento nei confronti dei soggetti italiani) • Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi via satellite e via cavo rilasciata rispettivamente dall’AGCOM e dal Ministero delle Comunicazioni, entro 60 gg. (salvo proroga di 30 gg.) dalla presentazione della domanda, per un periodo di 6 anni ed è rinnovabile • Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica dell’autorità competente, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite o di distribuzione via cavo • Tali fornitori sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall’Autorità. Devono, inoltre, conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione dei programmi registrati LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 89 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) C) Provvedimenti abilitativi DISCIPLINA PER FORNITORE DI SERVIZI INTERATTIVI ASSOCIATI O DI SERVIZI DI ACCESSO CONDIZIONATO SU FREQUENZE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE, VIA CAVO O VIA SATELLITE (COMPRESA PAY PER VIEW): • Autorizzazione generale, con durata non superiore a 20 anni, rinnovabile (secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche): mediante presentazione di una dichiarazione ed adozione di una carta di servizi da approvare da parte dell’AGCOM. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 90 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) D) Il Sistema locale dell’informazione Riforma titolo V parte II Cost. con Legge Cost. n.3/2001: competenza legislativa generale delle Regioni (allo Stato materie residuali e determinazione dei principi nelle materie di legislazione concorrente), con l’ordinamento delle comunicazioni quale materia di legislazione concorrente (art. 117 Cost.). Sentenza Corte Cost. n. 348/1990: l’informazione da considerare non come materia -quindi sottratta alle competenze attribuite alle Regioni ed alle Province autonome- ma come condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria di stato democratico: il criterio delle competenze numerate dall’art. 117 Cost. si affievolisce in relazione al settore dell’informazione. Sent. Corte Cost. n. 29/1996 : si riconosce la possibilità per la Provincia di Bolzano di accordare una serie di provvidenze a favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali al di là dei limiti contenuti nell’art.23 comma 2 della Legge 223/1990 che consente alla Regioni di erogare provvidenze ad esclusivo favore delle emittenti aventi carattere comunitario. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 91 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) D) Il Sistema locale dell’informazione Dopo la conversione in legge del D.L. 5 del 2001 (legge n. 66 del 2001 sul digitale terrestre) presentati gli elenchi delle emittenti radiotelevisive locali che hanno ottenuto le nuove concessioni ed autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale: le emittenti locali sono circa 600 Il Piano di assegnazione delle frequenze ha riservato all’emittenza locale circa il 33% delle frequenze. Ulteriori riserve di frequenze per le emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni etniche, culturali e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione Attribuzione ad organi della Regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio: dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori, per l’accesso ai siti previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali, delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o di servizi interattivi associati/servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale-provinciale LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 92 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) D) Il Sistema locale dell’informazione T.U. art.8 : •L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese; •La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in ambito locale e riserva un terzo della capacità trasmissiva -determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri- ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito. T.U. art. 29: •la trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero si sia espresso l’autorizzazione si intende rilasciata; • La domanda di autorizzazione può essere avanzata da consorzi di emittenti locali o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate sulla base di intese preventive; •L’autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 93 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) D) Il Sistema locale dell’informazione - Emittenti Emittenti locali: commerciali, comunitarie, informative e monotematiche a carattere sociale: • • • • “emittente televisiva a carattere commerciale”: l’emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione; “emittente televisiva a carattere comunitario”: l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso e si impegna a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione ed a trasmettere i detti programmi per almeno il 50% dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 le ore 21; “emittente televisiva a carattere informativo”: l’emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il 50% autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; programmi che per almeno la metà del tempo devono riguardare temi ed argomenti di interesse locale comprensivi di telegiornali diffusi per non meno di 5 giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre; “emittente televisiva monotematica a carattere sociale”: l’emittente che per la radiodiffusione televisiva in ambito locale dedica almeno il 70% della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali (vera e propria emittente di servizio). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 94 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) D) Il Sistema locale dell’informazione – azioni agevolate Favorito l’ingresso nel settore delle telecomunicazioni Favorita un’elasticità di programmazione con programmi informativi differenziati a livello di singolo bacino per non più di un quinto delle ore di trasmissione giornaliere Possibilità di agevolare la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, di impianti e rami d’azienda, le dismissioni e le fusioni, nonché la costituzione di consorzi di servizi LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 95 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) D) Il Sistema locale dell’informazione - radiodiffusione Radiodiffusione avente carattere commerciale e radiodiffusione a carattere comunitario Radiodiffusione con carattere commerciale: scopo di lucro, come requisiti valgono gli stessi delle emittenti televisive locali, con obblighi di cauzione ridotti di un terzo Radio comunitarie: senza scopo di lucro ed esercitate da fondazioni, associazioni riconosciute e non, che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché da società cooperative con oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora; Titolo abilitativo senza obbligo di cauzione, purché trasmettano programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le 21; Alla radiodiffusione comunitaria fino al 25% delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili Per tutte le emittenti impegno a dedicare almeno il 20% della programmazione settimanale all’informazione ed ai programmi di carattere non commerciale collegati alla realtà locale LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 96 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) D) Il Sistema locale dell’informazione – Antitrust locale In sede di disciplina del Piano di assegnazione delle frequenze definiti i bacini di utenza in quanto coincidenti di regola con il territorio delle singole Regioni: tali da consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di 3 concessioni o autorizzazioni per ogni bacino di utenza in ambito locale (inteso “ambito locale” l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a 6, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50% della popolazione nazionale, mentre “ambito regionale” è chiamato bacino regionale o provinciale laddove l’esercizio dell’attività radiotelevisiva ricade nel territorio di una sola Regione o Provincia)- o di 6 concessioni per bacini regionali anche non limitrofi (purché comprensivi di una popolazione non superiore ai 10 milioni di abitanti) Emittenti televisive che trasmettono in ambito provinciale: possono trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non superiore ai 6 bacini regionali. Consentita la programmazione unificata sino all’intera giornata LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 97 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) D)Il Sistema locale dell’informazione- Antitrust locale Fino alla completa attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i detti limiti Emittenti radiofoniche: consentita la titolarità di una sola concessione per ogni bacino, o di 7 concessioni per bacini diversi Emittenti televisive e radiofoniche: il cumulo delle concessioni possibile solo se, per lo stesso bacino di utenza, il numero delle domande è inferiore al numero di frequenze da assegnare Divieto di essere contemporaneamente titolari di concessioni/autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale Presenti sul territorio le c.d. syndications o network nazionali: insieme di emittenti in possesso di concessione per le radiodiffusione televisiva in ambito locale che si accordano per irradiare lo stesso programma sul territorio complessivamente servito, così realizzando nella sostanza una rete nazionale: Fox Kid, Italia 9, Odeon tv, Super six. (valore non superiore al 5% del mercato sulla base di una indagine AGCOM). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 98 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) E) Disciplina transitoria nel passaggio da analogico a digitale • • • Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale ed in ambito locale prolungate dal Ministero su domanda degli interessati fino alla conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale Fino all’attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale diritto a proseguire per i soggetti non titolari di concessione ma in possesso dei requisiti di cui alla Del. AGCOM 1.12.1998 n.78 (Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri) Fino all’adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica digitale la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione o autorizzazione secondo la L. n.223/1990: a) per le emittenti in ambito nazionale a carattere commerciale richiesta la società di capitali con almeno 15 dipendenti; b) per le emittenti a carattere comunitario richiesta l’associazione riconosciuta o non, la fondazione o la cooperativa senza scopo di lucro; c) per le emittenti in ambito locale a carattere commerciale richieste le società di persone/di capitali/cooperativa con almeno 2 dipendenti; d) per emittenti locali copertura massima di 15 milioni di abitanti LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 99 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) F) La Televisione digitale terrestre Applicazione della tecnologia digitale o numerica all’emittente radiotelevisiva via etere. Ciò consente al Televisore di operare come un computer anche con la possibilità di collegarsi ad Internet, grazie ad uno speciale Decoder, Set Top Box, in grado di convogliare i canali digitali trasmessi da speciali piattaforme Il sistema digitale conviene in termini di consumo della banda di frequenza e quindi consente la moltiplicazione della capacità trasmissiva: reti “multiplex”, ognuna delle quali può contenere 4/5 programmi; servizi aggiuntivi tipo Televideo avanzato; testi, immagini e grafici con qualità superiore a quella attuale Legge n.66 del 2001: disciplina della fase transitoria per l’avvio al digitale: le abilitazioni, i titoli preferenziali per la sperimentazione digitale ed i trasferimenti degli impianti o dei rami d’azienda per la sperimentazione; Previsione dello standard: Digital video broadcasting-terrestral (televisivo) e Digital audio broadcasting (sonoro) Diritto di accesso per i soggetti che non dispongono delle infrastrutture necessarie alla diffusione del digitale terrestre; Il 2006 prorogato al 2012 (D.L. n. 159/2007): per la diffusione in tecnica digitale delle trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri (switch off). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 100 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) F) La Televisione digitale terrestre: Decreto del Ministro dello sviluppo economico recante il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre entro il 31.12.2012 Il territorio nazionale suddiviso in 16 aree tecniche corrispondenti in linea di massima con le corrispondenti aree regionali e provinciali interessate Pianificazione del passaggio al digitale terrestre: 2° semestre 2008: Sardegna 1° semestre 2009: Valle d’Aosta; 2° semestre 2009: Piemonte occidentale, Trentino Alto Adige, Lazio e Campania 1° semestre 2010: Piemonte orientale e Lombardia 2° semestre 2010: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria 1° semestre 2011: Marche, Abruzzo e Molise, Basilicata e Puglia 1° semestre 2012: Toscana ed Umbria 2° semestre 2012: Sicilia e Calabria LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 101 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) G) Trasferimenti di impianti e rami d’azienda • • • • Fino all’attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste ed i concessionari televisivi in ambito nazionale con copertura inferiore al 75% del territorio nazionale (all’entrata in vigore della legge n.66/2001) Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda, nonché di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione, Ai medesimi soggetti è consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione Consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l’emittente mantenga il carattere comunitario LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 102 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) H) Gli obblighi comuni delle emittenti radiotelevisive: la tutela degli utenti Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della Legge sulla Stampa 6 febbraio 1948 n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati direttori responsabili Art. 6 della Legge Gasparri: l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale. La disciplina dell’informazione garantisce la trasmissione quotidiana di telegiornali o di giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale e locale Art. 20 della Legge Mammì: obbligo per i titolari di concessioni nazionali per la radio e per la televisione di trasmettere quotidianamente telegiornali e giornali radio nonché di tenuta di un registro ove sono indicati i programmi trasmessi Art. 6 2° c. Legge Gasparri: obbligo di trasmissione di comunicati e di dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge (secondo la legge 223/1990 da parte del Governo, Amministrazioni dello Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali) per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità: ad esempio, in tema di tutela ambientale o sanitaria o incolumità delle persone. Maggiori obblighi per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo: dichiarazioni del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 103 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) I) Gli obblighi delle emittenti radiotelevisive: la tutela degli utenti (continua) Diritto di rettifica (art. 32 T.U.) chiunque (persona fisica o giuridica) si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere all’emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest’ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali: •Da effettuarsi entro 48 ore dalla ricezione della richiesta, in una fascia oraria e con rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato luogo alla lesione degli interessi; Possibilità di intervento dell’AGCOM ad istanza sia dell’interessato che della emittente, del fornitore di contenuti o della concessionaria del servizio pubblico (qualora ritenga insussistenti i presupposti della rettifica): se l’AGCOM ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima deve essere trasmessa entro le 24 ore successive alla pronuncia; Fatta salva la facoltà dell’interessato di ricorrere all’A.G. per ottenere provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.); In sede di stampa art. 42 della Legge 416/1981: il direttore o il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o rettifiche dei soggetti interessati che si considerano lesi nella loro dignità da immagini, atti, pensieri o affermazioni, purché le dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuti aventi rilevanza penale. (tutela più ampia parlandosi non di notizie contrarie a verità ma di notizia lesiva della dignità). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 104 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni C)LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) L) La tutela dei minori Art. 10 Legge Gasparri e art. 34 T.U. (tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva): Richiama la tutela dei minori con l’obiettivo di rafforzare il Codice di autoregolamentazione TV e minori del 29 novembre 2002 approvato dal Ministro delle Comunicazioni L’AGCOM è affiancata dal nuovo Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori Programmazione per ragazzi: obbliga le emittenti ad applicare specifiche misure a tutela dei minori durante la fascia pomeridiana protetta (tra le 16 e le 19) usando particolare cura nel controllo della pubblicità nei programmi dedicati ai minori I film vietati ai minori di anni 14 non possono essere trasmessi prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00 Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy Sanzioni irrogate dalla Commissione per i servizi ed i prodotti dell’AGCOM, a prescindere se il fatto abbia rilevanza penale Relazione al Parlamento da parte dell’AGCOM entro il 31 marzo di ogni anno in materia di tutela dei diritti dei minori, circa i provvedimenti adottati ed eventuali sanzioni irrogate LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 105 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) L) La tutela dei minori (continua) Art. 10 Legge Gasparri e art. 34 T.U. (tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva) e normative precedenti: Trasmissione di opere cinematografiche: veto di trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o per la rappresentazione in pubblico o siano vietati ai minori di 18 anni Trasmissione di Film prodotti per la radiotelevisione: la trasmissione televisiva di opere a soggetto e di film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori ammessa solo nella fascia oraria tra le 23 e le 7, salvo nulla osta dell’AGCOM per altro orario. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 106 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) M) Limiti qualitativi della pubblicità radio-televisiva D.Lgs. N.74/1992 (pubblicità ingannevole) attuativa della Dir.CEE 89/552: Assicura la tutela dalla pubblicità ingannevole nell’interesse dei soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale e dei consumatori; Ingannevole qualsiasi pubblicità che induca o possa indurre in errore, che possa pregiudicare il comportamento economico o che leda o possa ledere un concorrente; La pubblicità deve essere palese, veritiera, corretta e riconoscibile attraverso mezzi visivi o audio, con veto di pubblicità subliminale; Funzioni di garanzia e controllo all’AGCM con potere sanzionatorio: le sue decisioni hanno carattere definitivo; richiesto il parere obbligatorio ma non vincolante dell’AGCOM quando si tratta di pubblicità radio-televisiva. Legge n. 223 del 1990 attuativa del Dir.CEE (pubblicità radiotelevisiva): La pubblicità non deve offendere la dignità della persona e non deve evocare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità o indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente; Vietata la pubblicità di cure mediche e prodotti medicinali disponibili su ricetta, nonché di alcoolici; Obbligo di riconoscibilità della pubblicità, distinta dai programmi con mezzi ottici o acustici. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 107 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) M) Limiti qualitativi della pubblicità radio-televisiva (continua) Vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente su ricetta medica Pubblicità televisiva di bevande alcooliche e televendita: non rivolta espressamente ai minori; nessun collegamento del consumo con prestazioni fisiche di particolare rilievo e con la guida di automobili; nessun collegamento con successo sociale o qualità terapeutiche; nessun incoraggiamento dell’uso Vietata la pubblicità di sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco, anche in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o vendita di tali prodotti. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 108 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) M) Limiti qualitativi della pubblicità radio-televisiva (continua) Legge n. 223 del 1990 attuativa del Dir.CEE (pubblicità radiotelevisiva): Controlli da parte dell’AGCOM con potere sanzionatorio azionabile d’ufficio verso la RAI e le emittenti private (sanzioni pecuniarie o sospensione della concessione/autorizzazione); Norme a tutela dei minori in materia pubblicitaria (art.8 Legge 223/1990 e Legge n.122 del 1998): La pubblicità radiotelevisiva non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni; veto di inserimento della pubblicità nei programmi di cartoni animati; I programmi per bambini di durata inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalla televendita; Considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, possa anche indirettamente minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani; In materia di pubblicità ingannevole organo deputato al controllo è l’AGCM che richiede il parere all’AGCOM per pubblicità radiotelevisiva; Veto di propagandare servizi audiotext in programmi radiotelevisivi e pubblicazioni periodiche per minori, nonché alle emittenti radiotelevisive e radiofoniche servizi di tipo interattivo audiotext/videotext tra le 7 e le 24. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 109 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) M) Limiti qualitativi della pubblicità radio-televisiva (continua) L’autodisciplina pubblicitaria: il C.A.P. (Codice di Autodisciplina Pubblicitaria): I messaggi pubblicitari rivolti ai bambini e adolescenti da realizzare con cura particolare per non danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente; Veto di associare i bambini alle bevande alcooliche nelle relative pubblicità LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 110 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) M) Limiti quantitativi della pubblicità radio-televisiva (continua) Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli comprendenti appositi intervalli, gli spot di televendita o le pubblicità sono inseribili solo tra le parti autonome o negli intervalli L’inserimento di messaggi pubblicitari in opere teatrali, liriche e musicali consentito negli intervalli soliti delle sale teatrali Per le opere audiovisive (compresi i film prodotti in televisione) –con eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari- di durata superiore a 45 minuti l’inserimento del messaggio pubblicitario possibile per ogni periodo di 45 minuti Per tutti i programmi diversi da quelli dei punti precedenti i programmi possono essere interrotti da pubblicità o spot di televendita solo ogni 20 minuti Esclusa la pubblicità e televendita in trasmissioni di funzioni religiose nonché nei notiziari, rubriche di attualità, documentari e programmi per bambini di durata inferiore a 30 minuti Eccezioni previste per le emittenti televisive in ambito locale per trasmissioni destinate al territorio nazionale LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 111 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) N) La disciplina della campagna elettorale Legge n. 28 del 2000 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica: Propaganda politica ed elettorale tutelate dall’art. 21 Cost.: a) Comunicazione politica è rappresentata da quei programmi radiotelevisivi in cui si confrontano opinionisti politici;b) Messaggio autogestito è caratterizzato da comunicazioni dirette ad illustrare, in modo motivato ma unilaterale, un singolo programma o opinione politica; Diritto riconosciuto alle persone fisiche, alle associazioni, ai partiti ed alle persone giuridiche operanti in forma di impresa; Diritto dei cittadini (confermato dalla Corte Cost.) ad avere una informazione equilibrata durante le campagne elettorali ed in quelle referendarie; La Legge n.28 del 2000 riconosce un potere regolamentare di tipo attuativo-integrativo in capo all’AGCOM; L’obbligo di parità di trattamento riguarda essenzialmente gli operatori radiotelevisivi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 112 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) O) La disciplina della campagna elettorale (Legge n. 28 del 2000 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica): Tipologia predeterminata dei messaggi a mezzo stampa: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto tra più candidati; La disciplina valida per i periodi diversi da quelli elettorali prevede che i programmi di comunicazione politica siano diffusi obbligatoriamente dalle emittenti nazionali, pubbliche e private: predisposizione di appositi programmi di opinioni e valutazioni politiche con garanzia di parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti; Messaggi autogestiti: diffusi obbligatoriamente da parte della RAI, ove richiesti dagli interessati e facoltativamente da altre emittenti, con durata minima da 1 a 3 minuti quelli televisivi e da 30 a 90 secondi quelli radiofonici; gli spazi relativi attribuiti a condizioni di parità gratuitamente dalle emittenti nazionali, anche a pagamento da quelle locali. Campagne elettorali e referendarie: disciplina speciale; in particolare per i messaggi autogestiti più precisa definizione dei criteri da applicare per la distribuzione degli spazi agli interessati e degli aspetti relativi alla loro gratuità o onerosità (meccanismo rimborso dello Stato per emittenti locali). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 113 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) O) La disciplina della campagna elettorale (Legge n. 28 del 2000 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica): Soggetti della competizione elettorale con diritto di accesso ai mezzi di comunicazione: Nel periodo precedente la presentazione delle candidature: sono i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e quelli che pur in esse non rappresentati sono presenti nel Parlamento Europeo o almeno in uno dei due rami del Parlamento nazionale; Nel periodo intercorrente tra la data della presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale: le coalizioni e le liste in competizione con candidature in collegi e circoscrizioni che interessano almeno un quarto degli elettori; La diffusione dei sondaggi elettorali è consentita fino a 15 giorni prima della consultazione elettorale, previa comunicazione dei criteri e modalità con cui sono predisposti; Potere di controllo affidato all’AGCOM con poteri sanzionatori. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 114 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) O) La disciplina della campagna elettorale - Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2002 n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento o gratuiti. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 115 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) P) Le quote di produzione nazionale e comunitaria Legge n. 223 DEL 1990: riserva alle opere europee di una percentuale di almeno il 40% per il primo triennio e di almeno il 51% per gli anni successivi, con esclusione delle emittenti televisive locali; Competenza di controllo dell’AGCOM con poteri sanzionatori. Legge n. 122 del 1998 (attuativa della Dir. CEE n.36 del 1997): obbligo delle emittenti televisive nazionali di riservare alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione -escluso il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, ecc.- ed almeno il 10% alle opere realizzate da produttori indipendenti (il 20% per la RAI). E deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi 5 anni. Ricompresi i film ed i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Impegno all’utilizzo di una quota minima del 10% degli introiti da pubblicità per l’acquisto di tali opere (per concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: quota minima del 15%) Legge Gasparri – T.U. : Definizione di opere europee: quelle di Stati membri della UE, di Stati terzi che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (legge 5.10.1991 n.327), di altri Stati terzi anche per coproduzioni con produttori stabiliti in uno o più Stati membri della UE; Ribadisce la normativa precedente, precisando che le quote di riserva comprendono anche le opere cinematografiche o per la televisione nonché produzioni e programmi adatti ai minori. Deroghe possono essere richieste all’AGCOM. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 116 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) P) Le quote di produzione nazionale e comunitaria Leggi nn. 244/2007 (articolo 2, comma 301) e 31/2008 (articolo 39) di conversione del decretolegge n. 248/2007 riformano la materia con riferimento all’art. 44 del T.U.: Programmazione: 50% del tempo a opere europee con 10% (20% per Rai) del tempo a opere degli ultimi 5 anni, con sottoquote di 20% (10% per Rai) (= 2% assoluto) a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte Investimento: 10% (15% per Rai) a opere realizzate da produttori indipendenti europei, con sottoquote: – per emittenti non a pagamento: 30% (=3% assoluto) riservato ad opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte – per emittenti a pagamento: 35% (=3,5% assoluto) riservato ad opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere prevalentemente emesso Per Rai sottoquote di: 20% (=3% assoluto) riservato a opere cinematografiche; 5% (=0,75% assoluto) a cartoni per l’infanzia Per operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili (anche in relazione ai servizi offerti in pay per view): promozione delle opere europee con destinazione di una quota dei ricavi derivanti da traffico di contenuti audiovisivi come definita da Agcom LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 117 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA LEGGE GASPARRI E NORMATIVE DI SETTORE – T.U.(continua) P) Le quote di produzione nazionale e comunitaria Leggi nn. 244/2007 (articolo 2, comma 301) e 31/2008 (articolo 39) di conversione del decretolegge n. 248/2007 riformano la materia con riferimento all’art. 44 del T.U.: Regolamenti AGCOM: a) fissare i criteri e le modalità per definire la quota che gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili devono riservare ai fini della promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee; b) definire i criteri e le modalità per commisurare tali obblighi sulla base della effettiva disponibilità di opere rilevanti - con particolare riferimento ai programmi in pay-perview a prevalente contenuto cinematografico di prima visione- nei sei mesi precedenti la diffusione nell’anno di riferimento e il loro successo nelle sale cinematografiche italiane; c) stabilire le modalità di comunicazione dell’adempimento degli obblighi introdotti dalla nuova disciplina nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al d.lgs. n. 196/2003, e le sanzioni in caso di inadempienza; d) individuare i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 118 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”: ASPETTI SIGNIFICATIVI Programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali; “Radiodiffusione televisiva” o “Trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media audiovisivi lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi “Servizio di media audiovisivi a richiesta” (vale a dire un servizio di media audiovisivi non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media “Comunicazione commerciale audiovisiva”, immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 119 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”: ASPETTI SIGNIFICATIVI “Pubblicità televisiva”, ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni “Sponsorizzazione”, ogni contributo di un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti “Televendita”, le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni “Inserimento di prodotti”, ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all’interno di un programma dietro pagamento o altro compenso LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 120 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”: ASPETTI SIGNIFICATIVI Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 121 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”: ASPETTI SIGNIFICATIVI Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte; b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali; c) le comunicazioni commerciali audiovisive: i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana; ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; iv) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente; d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande; f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media; g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 122 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”: ASPETTI SIGNIFICATIVI Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni: a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; b) non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; c) i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l’indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all’inizio, durante e/o alla fine dei programmi I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 123 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”:DISPOSIZIONI APPLICABILI UNICAMENTE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA – ASPETTI SIGNIFICATIVI Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta_ Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivi a richiesta. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 124 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni DIRETTIVA CE 2007/65 IN TEMA DI “ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”:PUBBLICITA’ TELEVISIVA E TELEVENDITA La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l’integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma, nonché i diritti dei titolari La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite. La proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20 % LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 125 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni RAPPORTI TRA CINEMA E TELEVISIONE Legge n. 153 del 1994: Termine di due anni come durata ordinaria del periodo finestra decorrente dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche italiane, mentre termine di un anno per le opere coprodotte dalla RAI (almeno 20% di partecipazione); Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice (pay-tv) periodo finestra ridotto ad un anno; Ammessa la possibilità di accordi in deroga tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate ed i rappresentanti delle imprese audiovisive con comunicazione al Dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero per i beni culturali, dotato di poteri di controllo e sanzionatori. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 126 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE ELETTROMAGNETICO E Lo spettro elettromagnetico risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva Uso efficiente delle frequenze: integrità ed efficienza della propria rete; minimo impatto ambientale; tutela della salute umana; qualità dei segnali irradiati; adeguata copertura del bacino di utenza assegnato secondo il titolo abilitativo; nessuna interferenza con altre emissioni lecite Assegnazione delle radiofrequenze secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato dal Ministro delle Comunicazioni sentita l’AGCOM ed altri Ministeri (interno, difesa, altri), RAI e gli operatori di rete . Aggiornato ogni 5 anni. Compete all’AGCOM l’adozione e l’aggiornamento dei Piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale secondo il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico. Piani sottoposti al parere delle Regioni per l’ubicazione degli impianti (silenzio assenso dopo 30 giorni dalla ricezione del Piano) L’AGCOM definisce il programma di attuazione dei Piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale e con proprio regolamento definisce i criteri generali per l’installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo il rilascio dei relativi permessi da parte delle Autorità competenti (criteri di parità di accesso ai fondi ed al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 127 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 128 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO Legge Gasparri e T.U.: Principi fondamentali del sistema radiotelevisivo:a) la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva; b) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione, nonché quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;c) l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione; d) l’apertura alla diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico ed ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto della libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali; Servizio pubblico generale radiotelevisivo: è il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo ed affidato ad una società per azioni che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle Comunicazioni e di contratti di servizio regionali e provinciali con le Province autonome di Trento e di Bolzano; i contratti sono rinnovato ogni 3 anni. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 129 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO Legge Gasparri e T.U.: l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata costituisce un servizio di interesse generale, garantendo: La presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo da favorire la libera formazione delle opinioni e non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; La trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte di soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; L’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità; La trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; Il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 130 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, annesso al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997: Competenza dei singoli Stati a definire la missione di servizio pubblico dei rispettivi organismi; Responsabilità dei singoli Stati a provvedere al finanziamento dei servizi pubblici in corrispondenza della missione definita, prestando attenzione a non turbare le condizioni di concorrenza; Servizio di interesse generale: Il servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, pur avendo una chiara rilevanza economica, non è paragonabile al servizio pubblico in altri settori economici, dal momento che raggiunge una fascia molto ampia della popolazione, fornendole una quantità elevata di informazioni e contenuti influenzando così le opinioni individuali e l’opinione pubblica; Obbligo di trasparenza e separazione contabile (Direttiva 2000/52/CE): nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse attività esercitate, i costi ed i ricavi relativi a ciascuna di esse ed i metodi di impostazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi. La contabilità separata finalizzata a individuare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all’impresa diritti speciali o esclusivi o ha affidato la gestione di servizi di interesse economico generale, dall’altro, ogni altro prodotto o servizio gestito in regime di concorrenza; Controllo Comm. EU su aiuti di Stato a servizi pubblici radiotelevisivi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 131 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO – NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO Dottrina: Servizio di preminente interesse generale riservato alla televisione e stampa (Sandulli e Bassanini); Servizio pubblico solo per attività di installazione e gestione tecnica degli impianti di radiodiffusione (Capotosti); Alla sola RAI ruolo di servizio pubblico; fine sociale della RAI e fine commerciale dei privati (Barile); Servizio pubblico esteso all’intero settore radiotelevisivo a prescindere dalla natura del concessionario (Amato, Caretti, Zaccaria): natura oggettiva di servizio pubblico; Nozione più ristretta di carattere soggettivo di servizio pubblico: con certezza l’attività della concessionaria pubblica. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 132 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO – NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO Giurisprudenza Costituzionale: La radiotelevisione è un servizio pubblico essenziale che soddisfa un bisogno fondamentale della collettività legato all’informazione ed alla formazione culturale del Paese; Servizio pubblico fondato sulla natura del fenomeno delle radioteletrasmissioni in termini di capacità diffusiva della televisione: incidenza sulla formazione dell’opinione pubblica e sugli indirizzi socioculturali; Sentenze n. 155 e n.284 del 2002: il venir meno del monopolio statale non fa venir meno il servizio pubblico radiotelevisivo esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica: tale concessionario svolge una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all’informazione e per la diffusione della cultura e per l’ampliamento della partecipazione dei cittadini (rilevanza del valore oggettivo ma anche soggettivo del servizio pubblico). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 133 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA NATURA GIURIDICA DELLA RAI – Legge n. 112 del 2004 Società privata di diritto speciale (già prima della Legge 112) : società di capitali a capitale in parte pubblico, in parte privato ed origine privatistica della società costituita per atto notarile (1924); contemperamento dell’attività di diritto privato mediante la quale opera ed esercizio di un pubblico servizio in concessione. Prospettiva di privatizzazione secondo la Legge 112: procedimento di privatizzazione totale (ad oggi non osservato): 1a fase: fusione di RAI per incorporazione con RAI Holding (doveva essere entro il 6 luglio 2004); 2a fase: offerta pubblica di vendita (doveva essere entro il 6 novembre 2004): limite del Governo di non vendere a ciascun soggetto più dell’uno per cento. Il patto di sindacato non superiore al 2 per cento; Fino al 31 dicembre 2005 vietata la cessione da parte RAI di rami d’azienda: dopo di che si potrà procedere a privatizzazioni di tali rami; Proventi della vendita: per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei Titoli di Stato (legge n. 432/1993), la restante quota al finanziamento degli incentivi all’acquisto ed alla locazione finanziaria (art. 25 7° c. L.112); Modello della “Public Company”: valutazione strategica del Nucleo stabile di controllo della Società, cui viene rinnovata la concessione per 12 anni. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 134 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (Legge 112) La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata per la durata di 12 anni dalla data di entrata in vigore della Legge: (doveva essere fino al 6.5.2016). Contratti di servizio con il Ministero delle Comunicazioni/Regioni: disciplina puntuale e di dettaglio integrativa della legge. L’ultimo è del 5 aprile 2007 (2007-2009) Con deliberazione adottata d’intesa dall’AGCOM e dal Ministro delle Comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le Linee Guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico ed alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali Obblighi specifici (in materia di programmazione ed informazione): Imparzialità e pluralismo interno; Adeguata distribuzione dei diversi generi di programmazione: a) numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale (valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive e musicali); b) le ore sono definite ogni tre anni con delibera dell’ AGCOM: diffusione delle trasmissioni in modo proporzionato in tutte le fasce orarie; c) attività di insegnamento a distanza; Trasmissione gratuita di messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico richiesti dalla Presidenza del Consiglio. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 135 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (Legge 112) (Obblighi specifici in tema di programmazione ed informazione) Trasmissione di comunicati di organi pubblici: comunicati e dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali; tra l’altro la legge n.146/1990 (esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) afferma che la concessionaria pubblica è tenuta a dare tempestiva diffusione alle informazioni relative agli scioperi nei servizi pubblici essenziali; Garanzia di accesso alla programmazione in favore dei partiti, dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici e culturali ed altre strutture associative; Obblighi in tema di tutela dei minori: impegno, tra l’altro, a trasmettere in orari appropriati programmi destinati ai minori; Adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali; Contabilità separata ai fini della determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo coperto dal canone di abbonamento, soggetta al controllo di una Società di revisione nominata dall‘AGCOM tra le società di revisione iscritte presso la CONSOB. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Ministro delle Comunicazioni decreta l’ammontare del canone in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 136 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (Legge 112) Obblighi specifici di natura produttiva ed organizzativa: Obbligo di valorizzare e potenziare i centri di produzione decentrati anche per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; Obbligo di articolare la RAI in una o più sedi nazionali ed in sedi in ciascuna Regione e nelle Province di Trento e Bolzano; Obbligo di costituzione di una Società per la produzione, distribuzione e trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiana; Obbligo di conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi; Obbligo di destinazione di una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee; Obbligo di rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 137 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (Legge 112) Obblighi specifici di natura tecnica e finanziaria: Obbligo di diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale; Obbligo di adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali; Obbligo di trasmissione sulle autostrade italiane di adeguate informazioni sulla viabilità; Obbligo di adeguate risorse per attività di ricerca e sperimentazione; Obbligo di realizzazione degli impianti a regola d’arte; Radiotelevisione digitale terrestre: realizzazione delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale con la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 138 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO E VERIFICA ADEMPIMENTO COMPITI (Legge 112) Obblighi specifici collegati alla realizzazione del digitale terrestre: Realizzazione di almeno due blocchi di diffusione DTT per una copertura del territorio nazionale del 50% della popolazione entro il gennaio 2004 e del 70% della popolazione entro il gennaio 2005; Trasmissione di tre programmi televisivi in chiaro analogici e di tre programmi digitali in chiaro; Obbligo implicito di reperimento delle frequenze. AGCOM competente a verificare la corretta prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo da parte della RAI, anche in osservanza del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; In caso di inosservanza degli obblighi di servizio pubblico l’AGCOM, d’ufficio o su impulso del Ministero o delle Regioni/Province autonome, sulla base di un procedimento in contraddittorio con la società concessionaria, può disporre l’eliminazione delle infrazioni e, nel caso di infrazioni gravi, può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso prima della notificazione della diffida. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 139 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL DIGITALE TERRESTRE (Legge 112-art.25) Disciplina l’attivazione dal 31 dicembre 2003 di reti televisive digitali terrestri con una offerta di programmi accessibili mediante decoder o ricevitori digitali; L’AGCOM ha trasmesso nel maggio 2004 al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato la Relazione ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n. 43, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 352, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249" , con la quale ha attestato di aver riscontrato: l’offerta dei programmi digitali con quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri non inferiore al 50%: la copertura effettiva accertata è stata pari al 78% con un multiplex digitale; l’effettiva presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili; la sostanziale offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi su reti analogiche; La sussistenza comunque di alcuni elementi di criticità in merito allo sviluppo delle reti digitali terrestri: tra l’altro, modesta percentuale di impianti sul territorio nazionale, programmazione al di sotto delle potenzialità del mezzo digitale, esigenza che la RAI dia un impulso incisivo allo sviluppo della televisione digitale terrestre. Fermo il criterio di calcolo ai fini Antitrust del limite del 20% di programmi irradiabili in ambito nazionale valido per i soggetti che trasmettono in tecnica digitale con una copertura almeno pari al 50% della popolazione nazionale. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 140 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI (Legge 112) La RAI soggetta alla disciplina generale delle SPA anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione I 9 membri del CdA devono avere i requisiti per la nomina a giudice costituzionale o comunque devono essere persone di riconosciuto prestigio e competenza professionali: durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta In una prima fase (fino alla vendita del 10% del capitale sociale) 7 dei membri indicati dalla Commissione parlamentare ed eletti con voto limitato in modo tale che 4 vadano alla maggioranza e tre alla minoranza; un altro membro ed il Presidente vengono indicati dal Ministro dell’Economia; il Presidente designato con il voto favorevole dei 2/3 della Commissione parlamentare; Nella seconda fase(dopo la vendita del 10% fino alla privatizzazione): il Consiglio eletto con il voto di lista proprio delle SPA e, fino a quando lo Stato è azionista, la lista è presentata dal Ministro dell’Economia, formata dalla Commissione parlamentare e dal Ministro, mentre il Presidente è eletto dal CdA con il parere favorevole dei 2/3 dei membri della Commissione parlamentare; Nella terza fase (totale privatizzazione): regole della SpA. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 141 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI (Legge 112) Poteri del CdA: di alta amministrazione, con poteri chiave in tema di informazione e programmazione, a garanzia del pluralismo; elabora ed approva il piano editoriale nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare; approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell’azienda; nomina, su proposta del DG, i VDG; approva i regolamenti, il bilancio della società, il piano degli investimenti, il piano finanziario, atti e contratti di valore strategico; svolge funzioni di controllo circa il corretto adempimento delle finalità ed obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 142 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI (Legge 112) Il Presidente del CdA è nominato dal Consiglio nell’ambito dei suoi membri con il voto favorevole dei suoi membri e dei 2/3 dei componenti della Commissione parlamentare indirizzo e vigilanza servizi radiotelevisivi Ha la rappresentanza legale della Società ed il potere di convocare e presiedere il CdA. Il Direttore Generale nominato dal CdA d’intesa con l’Assemblea con durata in carica pari a quella del Consiglio: risponde al CdA della gestione aziendale per i profili di propria competenza: è l’organo centrale di gestione dell’azienda con compiti di: • attuazione dei piani e delle norme generali approvati dal CdA in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale; •approvazione di atti e contratti di valore inferiore a 2,5 milioni di euro nonché gestione economica e finanziaria dell’azienda (predisposzione ed attuazione del Bilancio); •organizzazione e gestione del personale; •programmazione: le competenze sono divise tra DG e Direttori di Divisione e Direttori di Rete; •dovere informativo nei confronti del CdA sul conseguimento degli obiettivi aziendali. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 143 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ORGANI DI GOVERNO DELLA RAI (Legge 112) Il Collegio Sindacale come organo di controllo: un membro con Funzioni di Presidente è espressione dell’azionista e gli altri due sono designati dal Ministero dell’Economia e dal Ministero delle Comunicazioni. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 144 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 145 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO Il Canone di abbonamento alla radiotelevisione: principale fonte di finanziamento della RAI con la pubblicità quale fonte accessoria; La legge 112 rinvia alla legge n.889/1938; fonte dell’obbligo del canone nel fatto di detenere uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni; Sent. Corte Cost. n.284 del 2002: il canone configurato come imposta svincolata dal servizio pubblico prestato dalla RAI e raccordata ad altri più generali servizi (attività di polizia ed amministrazione dell’etere svolta dallo Stato); competenza riservata al Ministero delle Comunicazioni meccanismo di determinazione (legge Gasparri): entro il mese di novembre di ciascun anno il Ministro delle Comunicazioni con proprio decreto stabilisce l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1°gennaio dell’anno successivo; ciò consente alla RAI di coprire i costi da sostenere prevedibilmente in tale anno per adempiere gli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 146 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO La pubblicità: scopo principale è di indurre nei telespettatori un atteggiamento di preferenza nei confronti di determinati prodotti o servizi; Limiti quantitativi (Dir. CE 97/36, Legge n. 223 del 1990, Legge n. 650/1996, Legge n.112, T.U.): principio generale: la proporzione di tempo fra trasmissione destinata agli spot di televendita, pubblicitari ed altre forme di pubblicità non deve superare il 20% del tempo di trasmissione quotidiana; per le emittenti private i limiti alla raccolta in termini di percentuali di affollamento:limite del 15% giornaliero (20% se comprensive di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari: ad es. con offerte al pubblico ai fini della vendita) e del 18% orario per le emittenti nazionali televisive, del 18%orario per le emittenti radiofoniche nazionali e del 25%orario per la radiodiffusione sonora in ambito locale; limite del 10%orario per le radio comunitarie (l’eccedenza non superiore al 2% recuperabile nell’ora antecedente o successiva); limite del 35%( 40% in caso di pubblicità con offerte fatte al pubblico), quale tempo massimo di trasmissione quotidiana per gli operatori televisivi locali. Limite non applicabile ai fornitori di contenuti in ambito locale che trasmettono televendite per l’80% della programmazione. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 147 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO Limiti quantitativi (Dir. CE 97/36, Legge n. 223 del 1990, Legge n. 650/1996, Legge n.112, T.U.): per la RAI: limite non superiore al 4% dell’orario settimanale di programmazione e non superiore al 12% di ogni ora; un’eventuale eccedenza non superiore al 2% recuperabile nell’ora antecedente o successiva. La RAI ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale devono trasmettere i messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto su tutti i bacini serviti; I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di pubblicità. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 148 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO Le Sponsorizzazioni e le Telepromozioni (Dir.CE 89/552 e 97/36 e Legge 112-T.U.): Sponsorizzazione: ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti; Telepromozione: ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva e radiofonica nell’ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni e servizi compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; Criteri dei programmi sponsorizzati: nessuna influenza dello sponsor; riconoscibilità con nome o logotipo dello sponsor; nessuno stimolo all’acquisto di prodotti/servizi dello sponsor o di un terzo; le Telepromozioni inquadrate nella pubblicità e non nelle sponsorizzazioni; La legge 112 consente che gli spot pubblicitari cumulati alle telepromozioni/televendite -inquadrate quali “pubblicità diverse dagli spot pubblicitari”- possano arrivare al limite del 20% come indice di affollamento giornaliero di pubblicità. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 149 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO Le Televendite (Dir. CE 89/552 e 97/36, Legge n.223/1990 e Legge 112 – T.U.): “ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; limiti : a) giornalieri già visti in termini percentuali nel contesto dell’indice di affollamento; b) ulteriore limite : un’ora e 12 minuti. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro 2 mesi dalla entrata in vigore della Legge 112 a trasmettere televendite pari a oltre l’80% della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento,nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti dalla Legislazione vigente per le emittenti radiotelevisive locali; Vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente; Non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori, nel rispetto dei seguenti criteri: non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o servizio o a indurre i minori a persuadere i genitori all’acquisto, non sfruttare la fiducia che i minori ripongono nei genitori, insegnanti ed altri, non mostrare senza motivo minori in situazioni pericolose. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 150 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO Il finanziamento delle PAY-TV: rapporto giuridico tra gestore del mezzo televisivo ed utente quale rapporto a carattere bilaterale di tipo negoziale con offerta di programmi da una parte e l’abbonamento pagato dall’utente dall’altro: contratto di somministrazione (continuità nel tempo dell’inserimento del segnale); La legge n.249 del 1997, come ribadito dalla Legge 112, inserisce i ricavi da offerta televisiva a pagamento tra le risorse economiche nel settore della comunicazione ai fini dei limiti antitrust. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 151 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO Le misure di sostegno delle radio-tv private (Legge 223/1990 e Legge 250 /1990): Agevolazioni creditizie per le imprese di radiodiffusione sonora (art. 11 Legge n. 67 del 1987): destinatarie le imprese di radiodiffusione sonora che hanno registrato la testata radiofonica giornalistica presso il competente Tribunale e trasmettano quotidianamente programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 25% delle ore di trasmissione fra le 7 e 20: •Riduzioni tariffarie del 50% (art. 28 legge n. 416 del 1981) per i consumi di energia elettrica, canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di tlc (compresi i sistemi via satellite); •Rimborso per l’80% spese di abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 152 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO Impegno delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici anche economici a destinare per fini di comunicazione istituzionale somme per l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa stanziate per ogni esercizio finanziario per almeno il 15 % a favore dell’emittenza privata televisiva locale o radiofonica locale operante nei territori dei paese membri della UE e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici (Legge 223 /1990 – T.U.) Sostegno delle radio di partito (finanziamento di Radio Radicale): art.4 della legge 250 del 1990 prevede in favore delle imprese radiofoniche che sono organi di partiti politici presenti almeno in un ramo del Parlamento un contributo integrativo pari al 70% della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi 2 esercizi e comunque non superiore a 4 miliardi di lire (oltre euro 2.065 mila), un ulteriore contributo pari al 50% di detto contributo nel caso in cui le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25% dei costi di esercizi annuali, nonché riduzioni tariffarie e l’accesso a finanziamenti agevolati previsti dalla Legge. N. 67/1987. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 153 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO (art. 117 D.L. n. 262/2006 convertito in Legge n. 286/2006) Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi: •razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze (anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; •rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato; particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a: 1. occupazione; 2. tutela del prodotto editoriale primario; 3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale; •coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 154 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 155 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST Principio pluralistico: pluralismo interno, applicabile prevalentemente al servizio pubblico; pluralismo esterno, rivolto a tutti gli operatori del sistema e che si avvicina al principio della concorrenza. L’art. 21 garantisce la concorrenza volta ad esaltare il pluralismo delle idee e quindi l’accesso al mercato del maggior numero possibile di soggetti portatori di diverse tendenze ideali, politiche e culturali Legge n. 287/1990 a tutela della concorrenza e del mercato LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 156 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST La Corte Costituzionale: con sentenza n.420 del 1994 dichiarò la incostituzionalità dell’art. 15 della Legge Mammì (Legge n. 223 del 1990) che consentiva ad uno stesso soggetto di possedere o controllare il 25 per cento delle reti televisive e comunque non più di tre reti televisive, rispetto al limite antitrust del 20% per la stampa; con sentenza n.466/2002 dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art.3 c.7 della legge 249/1997 nella parte in cui non prevedeva la fissazione di un termine finale certo, non prorogabile, che comunque non oltrepassasse il 31 dicembre 2003. Quindi entro tale data i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 249 -cioè programmi irradiati per più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze- avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente su satellite o via cavo. A fronte di tale pronuncia della Corte Cost. è intervenuta la legge 112 del 2004 (Legge Gasparri) che consente la prosecuzione nell’esercizio dell’attività radiotelevisiva delle emittenti eccedenti tali limiti qualora, in mancanza di titolo concessorio, dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione o del bacino locale. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 157 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST La Corte Costituzionale ha considerato il principio pluralistico come risvolto positivo del diritto all’informazione garantito dall’art. 21 Cost. L’art.21 comma 5 precisa che la legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica: principio costituzionale della trasparenza Tale principio di trasparenza consente, da una parte, di conoscere l’effettiva consistenza finanziaria e proprietaria delle imprese di informazioni e quindi i relativi assetti proprietari con lo scopo ultimo di individuare le persone fisiche cui fanno capo le imprese, dall’altra di assicurare contestualmente il diritto all’informazione del cittadino ed il rispetto della disciplina antitrust Ha fortemente inciso sulla disciplina della trasparenza nei settori dell’editoria e della radiotelevisione anche la Legge n.249/97 che reca le norme per l’istituzione dell’AGCOM. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 158 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST La legge n. 249/97 ha creato il Registro per tutti gli operatori delle comunicazioni. La tenuta del ROC è devoluta alla Commissione per le infrastrutture e le reti quale organo dell’AGCOM. In tale Registro sono compresi i soggetti esercenti nel settore della radiotelevisione, della stampa e delle telecomunicazioni Sono tenuti ad iscriversi al ROC: la società concessionaria pubblica e le imprese concessionarie private, le imprese di distribuzione o produzione di programmi radiofonici o televisivi, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di riviste, le agenzie di stampa, le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, compresa l’editoria elettronica e digitale LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 159 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST Il principio di trasparenza anche attraverso alcuni obblighi di comunicazione presso il ROC: l’impresa che eserciti attività editoriale o radiotelevisiva è tenuta a depositare presso il ROC una serie di dichiarazioni contenenti il suo assetto e la sua composizione proprietaria con la richiesta di iscrizione dei propri soci (persone fisiche o giuridiche); le imprese editrici devono comunicare tutti i trasferimenti intesi come atti traslativi effettuati in qualsiasi modo (inter vivos o mortis causa) le imprese radiotelevisive devono comunicare all’AGCOM ogni trasferimento a qualsiasi titolo effettuato sia quale impresa individuale, sia delle azioni o quote delle società soggette all’iscrizione se esse riguardano una partecipazione complessiva superiore al 10% del capitale sociale o al 2 % per le società quotate in borsa; l’omessa comunicazione dei trasferimenti ne determina l’inefficacia e l’applicazione di sanzioni amministrative da parte della Commissione per i servizi ed i prodotti dell’AGCOM; le imprese sono tenute a trasmettere le informazioni richieste dall’AGCOM, con rischio, in caso di ritardo, di sanzioni pecuniarie, e, nei casi più gravi, di sospensione o revoca della licenza, autorizzazione o concessione. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 160 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST La trasparenza contabile delle imprese del settore delle comunicazioni di massa (4a e 7a Dir.CE e Legge n.650 del 1996): Competenza dell’AGCOM a determinare con proprio provvedimento quali siano i dati contabili ed extracontabili che le imprese editoriali e radiotelevisive sono tenuti a trasmettere al suo ufficio; tutti gli operatori del settore tenuti a redigere -in aggiunta al conto economico ed allo stato patrimoniale secondo le disposizioni civilisticheanche il bilancio consolidato del Gruppo di appartenenza entro il 31 agosto di ogni anno; L’AGCOM è tenuta a predisporre appositi modelli che comprendono un prospetto di dettaglio di alcune voci di bilancio, che le imprese editrici sono tenute a pubblicare sulle proprie testate; Obblighi minori per imprese semplici come le cooperative senza scopo di lucro, fondazioni, imprese editrici di un solo periodico; In caso di omissione di tali comunicazioni prevista una sanzione amministrativa. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 161 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - LA NORMATIVA NAZIONALE E UE Art.81 del Trattato CE: vieta gli accordi e le intese tra le imprese restrittivi della concorrenza Art 82 Trattato CE: divieto di abusi di posizione dominante da parte di una o più imprese Art.86 CE: gli Stati membri non devono adottare o mantenere nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese titolari di diritti esclusivi o speciali misure che restringano la concorrenza in contrasto con le norme comunitarie Regolamento CE 1310/1997: controllo delle operazioni di concentrazione quando il fatturato dell’impresa supera determinate soglie. In tal caso le imprese che operano la concentrazione devono comunicare l’operazione alla Commissione che può vietarle qualora la concorrenza risulti ostacolata in modo rilevante nel mercato comunitario o in parte sostanziale di esso Legge 10 ottobre 1990 n.287: non si applica la normativa nazionale a quelle fattispecie anticoncorrenziali che ricadono nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza e si applica invece quando la concorrenza è falsata all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante; raccordo tra l’Autorità nazionale e quella comunitaria attraverso la trasmissione di informazioni dall’Autorità nazionale alla Commissione UE nei casi che non rientrano nella disciplina nazionale. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 162 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - SETTORE RADIOTELEVISIVO – Legge 112 e T.U. Nozioni di controllo e collegamento previste dalla Legge n.67/1987 e dall’art. 2 comma 18 Legge n.249/1997: oltre a quelle previste dall’art. 2359 c.c. il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante quando ricorrono le seguenti condizioni: A) esistenza di un soggetto che da solo o in base alla concertazione con altri soci abbia la possibilità nell’assemblea ordinaria di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; B) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili e delle perdite, il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune, l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute, l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; C) l’assoggettamento a direzione comune che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 163 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - SETTORE RADIOTELEVISIVO Ripartizione di competenze tra AGCM e AGCOM (legge n.249/1997): gli operatori del settore integrato delle comunicazioni sono obbligati ad inviare sia all’AGCOM sia a AGCM le comunicazioni relative alle intese ed alle operazioni di concentrazione al fine dell’esercizio delle rispettive competenze da parte delle due Autorità; E’ affidata all’AGCM la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di “abuso di posizione dominante” anche con riferimento agli operatori del settore delle comunicazioni limitando il ruolo dell’AGCOM al solo rilascio di un parere su tali provvedimenti; Legge n. 248/2006 consente all’AGCOM di approvare gli impegni presentati dai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica per ragioni di promozione della concorrenza; E’ affidata all’AGCOM la competenza di accertare l’effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, nonché l’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi; Quindi all’AGCOM affidata l’applicazione della specifica disciplina del divieto di posizione dominante nel settore radiotelevisivo e quindi la tutela del pluralismo e dei valori espressi dall’art.21 Cost., mentre all’AGCM è affidata l’applicazione anche nello specifico settore delle comunicazioni della disciplina generale antitrust e quindi la tutela della libertà di concorrenza in attuazione dell’art. 41 Cost.. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 164 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U. Limiti alla titolarità delle reti: all’atto della completa attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell’art. 2 commi 17 e 18 della legge n. 249/1997, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20% dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano; Fino alla completa attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale per il limite del 20% indifferente che i programmi siano irradiati in tecnica analogica o digitale con copertura almeno pari al 50% della popolazione (ai fini del rispetto di tale limite non considerati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica); per le pay-tv la legge 249 stabilisce che nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 165 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U. Limite antitrust del 20 % del SIC: fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il SIC, i soggetti tenuti all’iscrizione nel ROC non possono né direttamente né attraverso soggetti controllati o collegati conseguire ricavi superiori al 20 % dei ricavi complessivi del SIC: si parla quindi di circa oltre 4,4 miliardi di Euro Quindi, accanto al limite tecnico del 20% dei programmi (televisivi o radiofonici), il legislatore prevede un limite economico pari al 20% del SIC (Sistema Integrato delle comunicazioni), il cui paniere riunisce un coacervo di entrate: infatti i ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività comprese nel sistema integrato delle comunicazioni, da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e della utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico SI PARLA DI UN VALORE COMPLESSIVO DEL SIC PER IL 2006 DI OLTRE 23.5 MILIARDI DI EURO (DELIBERA AGCOM 81/08/CONS) LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 166 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U. Tali limitazioni si applicano solo ai soggetti che siano titolari di più di una concessione televisiva o radiofonica via etere o di più di una autorizzazione per trasmissione a pagamento a mezzo cavo o satellite Compito dell’AGCOM è individuare periodicamente d’ufficio o su segnalazione di chi vi ha interesse il mercato rilevante (art.15 e 16 Dir.CE2002/21/CE) e verificare che non si costituiscano nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono posizioni dominanti: rilevano in materia, tra l’altro, oltre che i ricavi, anche il livello di concorrenza all’interno del sistema, le barriere all’ingresso nello stesso, le dimensioni di efficienza economica dell’impresa, gli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, i prodotti editoriali e le opere cinematografiche o fonografiche Un eccezione è prevista per Telecom Italia: le imprese, anche attraverso società controllate e collegate -i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche (come definito dal codice delle comunicazioni elettroniche) sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settorenon possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% del sistema medesimo Ai fini dell’individuazione delle posizioni dominanti si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona (per “partecipazioni acquisite” intese anche quelle conseguenti ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d’azienda o simili; in caso di patti parasociali ciascuno dei soci è considerato titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti il patto o da essi controllate). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 167 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U. Incroci multimediali: gli esercenti l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono prima del 31 dicembre 2010 acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto é esteso anche alle imprese controllate, controllanti o collegate secondo l’art. 2359 c.c. L’AGCOM vigila sull’andamento ed evoluzione dei mercati relativi al SIC rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi svolte, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti sopra evidenziati La Commissione Europea, nel documento n. 2002/C165/03 sulle Linee Guida, pubblicato in data 11 luglio 2002 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, evidenzia che: è improbabile che imprese con una quota di mercato inferiore al 25% siano in posizione dominante; una quota di mercato intorno al 40% può far presumere l’esistenza di una posizione dominante; la detenzione di una quota di mercato superiore al 50% è di per sè una prova dell’esistenza di una posizione dominante. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 168 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST: Delibera AGCOM 9 aprile 2008 n. 159: Obblighi in capo agli operatori notificati quali aventi significativo potere di mercato sul mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. – anche attraverso le società da loro controllate o a loro collegate – devono dare accesso, ove possibile, alle proprie infrastrutture a operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ne facciano richiesta RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. consentono la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogica, ed offrono il servizio di gestione degli impianti trasmissivi (installazione, manutenzione, etc.). RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all’obbligo di trasparenza, ai sensi dell’art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Al riguardo, rendono disponibile un’offerta disaggregata relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso alle proprie infrastrutture, che sono necessari per l’installazione e la gestione di una rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica da parte di operatori terzi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 169 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST: Delibera AGCOM 9 aprile 2008 n. 159 RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all’obbligo di non discriminazione, ai sensi dell’art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica. Nella fornitura di servizi di accesso alle proprie infrastrutture, RAIRadiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. applicano condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori terzi in tecnica analogica e forniscono a questi ultimi servizi e informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono o sono fornite alle/dalle società ad esse collegate o da esse controllate LUMSA Tutti i diritti riservati RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all’obbligo di separazione contabile ai sensi dell’art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica. La contabilità regolatoria reca evidenza separata dei servizi di trasmissione in tecnica analogica forniti internamente ed esternamente. In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture in tecnica analogica, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. introducono un prospetto di dettaglio che riporta, in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le quantità e le tipologie dei servizi ceduti o acquistati dalle proprie controllate e dagli altri operatori in tecnica analogica, con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento, e la parità di trattamento tra proprie controllate ed operatori concorrenti in tecnica analogica. OTTOBRE 2008 170 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Legge n.112 (artt. 14 e 15) – T.U. Imprese di pubblicità: l’attività della concessionaria di pubblicità si sostanzia nella promozione e nella conclusione di contratti di inserzione pubblicitaria per il mezzo concedente, contro il corrispettivo di una percentuale delle somme versate dagli inserzionisti Come limiti antitrust valgono le stesse regole previste per le imprese televisive e radiofoniche Specifici limiti antitrust per concessionarie di pubblicità (legge 416 del 1981): • preclusa dalla legge l’esclusiva pubblicitaria sui quotidiani, qualora la tiratura delle testate servite sia superiore al 30% di quella nazionale; • medesima preclusione se la tiratura complessiva delle testate servite, a titolo di esclusiva pubblicitaria, sia superiore al 20% di quella nazionale dei giornali quotidiani relativa all’anno solare precedente, qualora l’impresa concessionaria di pubblicità si trovi a controllare una impresa editrice, ovvero sia controllata da una impresa editrice o da un soggetto controllante un’impresa editrice (art. 12 4° c.). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 171 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Editoria e Concessionarie di pubblicità Limiti antitrust in Editoria (legge 416 del 1981): si considera dominante la posizione di una impresa editoriale allorquando per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o affidamento in gestione della testata: i giornali quotidiani editi dalla medesima impresa o da imprese controllate e che la controllano o ad esse collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. abbiano avuto una tiratura nel precedente anno solare superiore al 20% delle copie complessivamente tirate da giornali quotidiani in Italia; il numero di testate soggette a tali controlli abbiano tirato nell’anno solare precedente più del 50% delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani, aventi come luogo di pubblicazione la relativa area interregionale (Nord-Ovest, Centro e Sud); l’impresa editoriale diventi titolare di collegamenti con società editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata nell’anno solare precedente superiore al 30% della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 172 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Editoria e Concessionarie di pubblicità Legge 112 : non considera più dominante nel mercato editoriale la posizione di soggetti che possiedono o controllano un numero di testate di giornali superiore al 50% di quelle edite nell’anno solare precedente ed avente come luogo di pubblicazione il territorio di una stessa Regione Limiti antitrust in Editoria (legge n.67 del 1987): • modifiche: nuova definizione di posizione dominante nel mercato editoriale utilizzando una nozione di controllo e collegamento più definite, con la sanzione non più limitata alla nullità degli atti di acquisto ma anche all’eliminazione a cura dell’AGCOM della posizione dominante • Atti colpiti: cessione di testate, affitto di testate, affidamento in gestione di testate, trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici • Fatta salva la possibilità di mantenere una posizione dominante quando questa sia la risultante di uno sviluppo interno all’impresa stessa, derivante da una maggiore capacità genericamente considerata LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 173 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione (L.112 e T.U.) Gli atti giuridici, le intese e le operazioni di concentrazione contrari ai citati principi antitrust sono nulli i soggetti che operano nel SIC sono tenuti a notificare all’AGCOM –secondo apposito regolamento dell’AGCOM- le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure di un Regolamento adottato dall’AGCOM, la verifica del rispetto dei principi antitrust Individuazione periodica da parte dell’AGCOM del mercato rilevante e verifica che nel SIC e nei mercati che lo compongono non si costituiscano posizioni dominanti e siano rispettati i limiti antitrust, tenendo conto oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso dello stesso,delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa, nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 174 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione (L.112) Se l’AGCOM accerta che un’impresa o un gruppo di imprese operanti nel SIC si trovino nella condizione di superare i limiti antitrust adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio ed indicando l’impresa o il gruppo di imprese ed il singolo mercato interessato In caso di violazione di tali limiti l’AGCOM adotta i provvedimenti conseguenti (art. 2 comma 7 Legge 249) necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti e comunque lesive del pluralismo; Qualora riscontri l’esistenza di tali posizioni l’AGCOM: apertura di una istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio da parte dell’AGCOM; se accerta il compimento di atti o di operazioni in grado di determinare situazioni contrastanti con i divieti contenuti nella legge interviene perché tali situazioni siano rimosse; Se l’AGCOM accerti il compimento di atti o operazioni idonee a determinare la costituzione o il mantenimento di posizione dominante ne inibisce la prosecuzione ed ordina la rimozione degli effetti LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 175 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione (L.112) Nel caso in cui l’AGCOM voglia incidere sulla struttura dell’impresa (ad esempio imponendo dismissioni di aziende o rami di azienda) deve determinare un termine congruo non superiore ad 1 anno entro il quale la misura deve essere attuata Le disposizioni relative ai limiti di concentrazione si applicano in sede di rilascio o di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni Aspetti del regolamento di competenza dell’AGCOM volto a disciplinare tali provvedimenti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione: assicurati la notifica dell’apertura dell’istruttoria ai soggetti interessati, la facoltà di questi di presentare deduzioni in ogni stadio dell’istruttoria, il potere dell’AGCOM di richiedere a tali soggetti ed a terzi informazioni e documenti utili; obbligo di riservatezza inerente alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa sulla privacy L’inottemperanza ai provvedimenti dell’AGCOM in tema di posizioni dominanti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 2% e 5% del fatturato realizzato dall’impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. In caso di particolare gravità o in caso di recidiva può anche essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 6 mesi o la revoca della concessione o autorizzazione LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 176 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione (L.112) - Conclusioni della delibera 136/05/Cons dell'Agcom (1) L'Autorità già nella delibera di avvio 326/04/Cons deliberava che: "La concentrazione degli ascolti in capo agli operatori RAI ed RTI fornisce, con particolare riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria, un vantaggio competitivo durevole che può essere replicato nelle offerte su reti digitali terrestri, con rischi di restrizione della concorrenza in un orizzonte di medio periodo" Nel descrivere le misure deconcentrative da prendere nella delibera conclusiva 136/05/Cons l'Autorità aggiunge "La sussistenza di posizioni comunque lesive del pluralismo giustifica un intervento dell'Autorità finalizzato all'adozione di misure volte a ripristinare una situazione di maggiore equilibrio nei mercati considerati. Ciò anche al fine di evitare che le posizioni detenute dai due maggiori operatori del settore televisivo si trasferiscano nella tecnica digitale terrestre, saturando nuovi spazi di mercato" LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 177 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione (L.112) - Conclusioni della delibera 136/05/Cons dell'Agcom (2) Le misure secondo l'Autorità devono essere adottate in base: • alla necessità di evitare che la concentrazione di risorse caratterizzante il sistema analogico si trasli nel sistema della televisione digitale terrestre con rischi di restrizione della concorrenza nel medio-lungo periodo; • al fatto che l'analisi svolta in conformità con i principi di tutela del diritto della concorrenza ha evidenziato una concentrazione di risorse tecniche ed economiche in capo ad un numero esiguo di operatori; • alla necessità di dover tutelare il pluralismo dell'informazione nel settore televisivo con particolare riferimento al pluralismo esterno così come definito da costante giurisprudenza costituzionale; • al fatto che il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento continua ad essere caratterizzato da una struttura duopolistica in capo alle società RAI S.p.A. e RTI S.p.A. con la collegata Publitalia '80 S.p.A. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 178 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione (L.112) - Conclusioni della delibera 136/05/Cons dell'Agcom (3) Le misure deconcentrative: a) nei confronti di RAI e RTI: 1. obbligo di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica sulla base di un programma approvato dall’AGCOM; 2. obbligo di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di contenuti, nell'ambito della quota del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, fermo restando che tali fornitori vengono individuati dall’AGCOM; b) nei confronti di RTI: 1. obbligo di avvalersi, entro 12 mesi dalla presente delibera, di una concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal simulcast; 2. divieto di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal simulcast in misura superiore al 12% di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005 fino al 31 dicembre 2006; LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 179 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA ANTITRUST - Procedimento in caso di infrazione (L.112) - Conclusioni della delibera 136/05/Cons dell'Agcom Le misure deconcentrative (continua…): c) nei confronti di RAI: 1. obbligo di contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri sulla base di un puntuale piano editoriale; d) nei confronti di Publitalia: 1. fino all'attuazione della misura di cui al citato punto b), n. 1, da parte di RTI, obbligo di operare la separazione contabile tra le attività di raccolta pubblicitaria sulle reti analogiche e le attività di raccolta pubblicitaria sulle reti digitali terrestri, a mezzo invio trimestrale all’AGCOM di apposita relazione; 2. obbligo di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo apposite misure approvate dall’AGCOM. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 180 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE (Capitolo di lettura) LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 181 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE – MISURE DI SOSTEGNO ALLA RADIO E TELEVISIONI PRIVATE LOCALI (Legge FINANZIARIA 2004 E REGOLAMENTO N. 292/2004) – FINANZIAMENTO STATALE Legge finanziaria – Fondo per le misure di sostegno alle imprese radiofoniche e televisive locali: di anno in anno rifinanziati gli stanziamenti a favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali ; Requisito di ammissibilità: adesione dell’emittente a “Codice in materia di televendite” e “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”; Regolamento del Ministero delle Comunicazioni: ripartito l’ammontare annuo dello stanziamento previsto tra i vari bacini di utenza costituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno Particolare attenzione per i bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con indici alti di disoccupazione; La somma assegnata a ciascun bacino di utenza televisivo è attribuita tramite concorso per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in favore dei soggetti collocatisi ai primi posti di una apposita graduatoria stilata dal Co.Re.Com, tenendo conto, relativamente alle singole emittenti, della media dei fatturati realizzati nel triennio precedente, nonché del personale impiegato. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 182 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE – MISURE DI SOSTEGNO ALLA RADIO E TELEVISIONI PRIVATE LOCALI – FINANZIAMENTO STATALE (Art. 8 Legge n. 250 del 1990) Agevolazioni a favore delle imprese locali di radiodiffusione sonora: destinatarie le emittenti che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente Tribunale e che trasmettano quotidianamente i propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 15% delle ore di trasmissione tra le 7 e le 20; Agevolazioni fiscali per il sostegno delle radio comunitarie: ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore di un’impresa radiofonica comunitaria è riconosciuta l’agevolazione fiscale di dedurre la spesa per un ammontare complessivo non superiore all’1 per cento del reddito imponibile dei soggetti stessi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 183 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE – MISURE DI SOSTEGNO ALLA RADIO E TELEVISIONI PRIVATE LOCALI (art. 8 legge n. 250 del 1990) – FINANZIAMENTO STATALE Agevolazioni creditizie e tariffarie per le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale: riduzione del 50% delle tariffe telefoniche, nonché di quelle relative ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di tlc di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, il rimborso dell’80% delle spese per l’abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale; Altre forme di finanziamento: le emittenti locali ricevono a) contributi per l’innovazione tecnologica e per l’adeguamento degli impianti; b) un finanziamento per l’attività svolta durante le campagne elettorali; c) misure di sostegno alle c.d. radio di partito; Impegno delle Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici anche economici a destinare, per fini di comunicazione istituzionale, con riferimento alla competenza di ciascun esercizio finanziario, almeno il 15% all’acquisto di spazi pubblicitari a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei Paesi CE e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici. Comunicazione all’AGCOM delle somme impegnate per tale acquisto. (art. 7 Legge n. 112 del 2004) LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 184 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE – MISURE DI SOSTEGNO ALLA RADIO E TELEVISIONI PRIVATE LOCALI – FINANZIAMENTO REGIONALE L’art. 23 della Legge Mammì riconosce alle Regioni la facoltà di disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale in particolare con riferimento alla copertura di costi di installazione e di gestione degli impianti. Tipologie di sostegno utilizzate dalle Regioni: esenzioni fiscali, crediti agevolati, riduzioni tariffarie, garanzie fidejussorie, progetti di formazione professionale per gli operatori del settore: destinatarie delle agevolazioni sono, in particolare, emittenti televisive locali private che abbiano diffusione prevalentemente nell’ambito regionale e che realizzino trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale regionale, nonché emittenti radiofoniche locali private che trasmettano con periodicità quotidiana notizie di interesse regionale; La riforma del titolo V parte della Costituzione (art. 117 3° comma Cost.) rende più ampia l’autonomia legislativa con riferimento alla competenza legislativa concorrente sul c.d. ordinamento della comunicazione. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 185 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DELLA STAMPA (Capitolo di lettura) LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 186 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA Con L. n.563 del 1926 si dà attuazione all’Ordine dei giornalisti con lo scopo di regolare la professione giornalistica e garantire il senso di responsabilità di fronte allo Stato Legge sulla Stampa (n. 47 del 1948): per lo svolgimento dell’attività editoriale sufficiente la registrazione presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione si intende svolgere l’attività; diritto di rettifica; direttore responsabile presente in ogni giornale o periodico, il cui nominativo è da riportare in ogni stampato oltre i dati relativi allo stampatore ed all’editore; Per i periodici : corresponsabilità penale del direttore con l’autore del reato per omesso controllo sul contenuto del periodico tramite la cui pubblicazione viene commesso il reato (concorso a titolo di colpa e con pena diminuita fino ad un terzo) - art. 57 C.P.; Per i quotidiani: l’art. 57 bis C.P. applica l’art. 57 all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non imputabile. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 187 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge 7 marzo 2001 n.62 (norme sull’editoria e sui prodotti editoriali) estende la nozione di prodotto editoriale: inteso quale quello realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici; alla categoria dei prodotti diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata esteso l’obbligo di registrazione ai Tribunali competenti; dal che obbligo di iscrizione al nuovo Registro di operatori della Comunicazione (Legge n.249 del 1997) anche per le imprese fornitrici di servizi di editoria elettronica digitale (iscrizione strumentale alle finalità di trasparenza proprietaria e di garanzia del pluralismo); i soggetti cui è riservato l’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani : persone fisiche o società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperative il cui oggetto comprenda l’attività editoriale -esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico- l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione ed alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 188 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge 7 marzo 2001 n.62 (norme sull’editoria e sui prodotti editoriali) Quando l’impresa assume la forma di Società di capitali, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica; le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate ad altre società di capitali, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestate a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche; Escluso l’esercizio dell’attività di impresa solo per le persone fisiche che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea e per le società che non hanno sede in uno di tali Stati (salvo principio di reciprocità); Ammesse all’esercizio dell’impresa editoriale le cooperative di giornalisti ed i consorzi ad esse equiparati; Riservata alle cooperative di giornalisti la facoltà, nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dell’editore, di acquistare coattivamente la titolarità della testata, nonché la facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata, nell’ipotesi in cui l’editore non ne sia proprietario; Obbligo di depositare ogni anno presso il Registro della Stampa i propri bilanci (semplificazioni per le imprese di minori dimensioni). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 189 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge n.250/ 1990 e successive modifiche - interventi di finanziamento Aiuti economici diretti: Contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani o di periodici comunque non superiori al 50% dei costi complessivi risultanti dal bilancio di tali imprese che siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni, con diffusione della testata per almeno tre anni, con entrate pubblicitarie non superiori al 30% dei costi complessivi; contributi ad imprese editrici di giornali quotidiani editi in lingua francese, slovena, tedesca, nelle Regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, costituite da almeno tre anni; Contributi ad imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro costituite da almeno tre anni o con testate diffuse da almeno 5 anni; Contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici che risultino essere organi o giornali di forze politiche presenti o in una delle due Camere ovvero nel Parlamento Europeo (con un rappresentante nel Parlamento Italiano); Contributi alle imprese editrici di giornali e riviste italiani pubblicati all’estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 190 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge n.416/1981 e modifiche successive - interventi di finanziamento Aiuti economici indiretti: Riduzioni tariffarie: riduzione del 50% delle tariffe telefoniche per le imprese editrici di quotidiani, di periodici con una periodicità di almeno 9 numeri l’anno e per le agenzie di stampa; riduzione di tariffe postali: agevolazioni annuali per spedizione di libri, giornali, quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al ROC; pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro. Istituito un Fondo per le integrazioni tariffarie presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Tra gli esclusi le pubblicazioni pornografiche; Agevolazioni fiscali: pagamento dell’IVA per tutti gli stampati nella misura del 4% del prezzo di vendita da calcolare in relazione al numero delle copie vendute ovvero di quelle consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa dell’80 %. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 191 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge n.416/1981 e modifiche successive - interventi di finanziamento Aiuti economici indiretti: Finanziamenti agevolati: istituzione presso la Presidenza del Consiglio- Dipartimento per l’informatica e l’editoria di un Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese editoriali; Concessi contributi in conto interessi per finanziare progetti, di durata massima decennale, di ristrutturazione tecnico-produttiva, con particolare riguardo all’installazione e potenziamento della rete informatica. Una quota del 5% del Fondo riservata alle imprese di più ridotte dimensioni ed un altro 5% riservato alle imprese impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti in lingua straniera all’estero; una quota del 10% del Fondo destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici; Credito di imposta pari al 3% dei costi sostenuti per investimenti diretti alla ristrutturazione tecnico-produttiva con riferimento al periodo di imposta in cui l’investimento è effettuato nonché in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 192 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA - Legge n.416/1981 - interventi di finanziamento Aiuti economici indiretti: Finanziamenti agevolati: Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali finalizzato all’assegnazione di contributi a soggetti che hanno stipulato contratti di mutuo per lo sviluppo dell’attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all’estero; esteso al settore editoriale l’accesso alla cassa integrazione guadagni in caso di crisi aziendale o cessazione dell’attività aziendale. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 193 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA Sistema di distribuzione vendita: rapporto giuridico tra editore e distributore: indirizzo prevalente per contratto di agenzia (1742 c.c.), vista la stabilità dell’incarico, della definizione delle zone, dell’attività svolta a favore e per conto altrui, dell’assunzione del rischio, dell’organizzazione propria di capitale e lavoro. Parità di trattamento delle testate (art. 16 Legge 416 del 1981): le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti vendita serviti ed al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta. Garanzia del pluralismo editoriale; Soggetta ad autorizzazione amministrativa l’esercizio della vendita dei giornali; Spetta ai Comuni il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, nonché il rilascio delle relative autorizzazioni: titolare può essere solo una persona fisica (le persone giuridiche solo in caso di abbinamento ad altri settori merceologici), l’esercizio da parte dello stesso titolare o dai suoi familiari o parenti o affini in terzo grado; vietato l’affidamento in gestione a terzi e la cessione dell’attività. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 194 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA Sistema di distribuzione vendita (D.Lgs. 170 del 2001 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica): principi per la disciplina, da parte delle Regioni, dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica; il rilascio dell’autorizzazione deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi; per l’autorizzazione per la vendita non esclusiva sono abilitati coloro che lo erano anche nella fase sperimentale prevista dal D.Lgs. N.114 del 1998: rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e oli minerali, bar, grandi strutture di vendita ed esercizi adibiti a prevalente vendita di libri e prodotti equiparati. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 195 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA (Capitolo di lettura) LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 196 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA - LEGGE N. 69/1963 E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, nonché l’osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede; L’attività giornalistica intesa quale attività di diffusione mediante giornali, periodici, agenzie di stampa, radio e televisione di notizie, ovvero di conoscenze di determinati fatti acquisite e criticamente formate in modo da corrispondere alla loro verità sostanziale, nonché di commenti e di opinioni in genere: rilevano quindi il momento di acquisizione delle notizie ed il momento di esposizione delle notizie; I soggetti sono: a) i professionisti, coloro che esercitano in modo esclusivo e continuato la professione giornalistica, dopo aver svolto per almeno 18 mesi la pratica professionale presso un giornale; b) i pubblicisti, coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita da almeno 2 anni, anche se esercitano altre professioni o impieghi; c) i praticanti; d) altri soggetti. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 197 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA - LEGGE N. 69/1963 Per le prime due categorie (professionisti e pubblicisti) è prevista l’iscrizione nell’Albo professionale nell’apposito elenco di categoria, deliberata dal competente Consiglio Regionale o interregionale: a) per i pubblicisti occorre che l’interessato dia dimostrazione dell’attività giornalistica svolta attraverso la presentazione di giornali e periodici comprendenti scritti a propria firma ed i certificati dei direttori delle pubblicazioni, comprovanti lo svolgimento di un’attività pubblicistica regolarmente retribuita per almeno due anni; b) per i professionisti il requisito dell’idoneità professionale viene accertata attraverso un esame. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 198 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/2 - LEGGE N. 69/1963 I praticanti iscritti nell’omonimo Registro: la pratica deve svolgersi presso un quotidiano o servizio giornalistico radiofonico o televisivo, un’agenzia di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o anche presso un periodico a diffusione nazionale con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. L’aspirante giornalista ha necessità di un’assunzione presso una azienda editoriale, ai fini dell’avvio della pratica giornalistica; istituzione di scuole di giornalismo in Italia nonché della la laurea in giornalismo; Altri giornalisti: i giornalisti di nazionalità straniera (iscritti in un elenco speciale), i direttori responsabili dei periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico (qualifica riservata a chiunque), i telecinefotooperatori (iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti o pubblicisti). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 199 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/3 - LEGGE N. 69/1963 Ordine dei Giornalisti: ente pubblico a struttura associativa, l’iscrizione al quale è obbligatoria per l’esercizio della professione; l’Albo è istituito presso ogni Consiglio dell’Ordine Regionale o interregiornale e comprende i due elenchi dei giornalisti professionisti e pubblicisti, nonché i due elenchi speciali dei giornalisti stranieri e dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico. Attribuzioni del Consiglio dell’Ordine: funzioni di amministrazione attiva, relative alla tenuta dell’Albo; funzioni di vigilanza sulla condotta degli iscritti, nonché di tutela del titolo di giornalista, anche in sede giudiziaria e di repressione dell’esercizio abusivo della professione. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 200 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/4 - LEGGE N. 69/1963 - LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI Diritto insopprimibile alla libertà di informazione e di critica, il cui limite risiede nell’osservanza della legge a tutela della personalità altrui ed obbligo inderogabile a rispettare la verità sostanziale dei fatti in un contesto di lealtà e di buona fede; procedimento disciplinare per coloro che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale o che compromettono la propria reputazione o la dignità dell’Ordine; possibile irrogazione di sanzioni: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a 2 mesi e non maggiore di 1 anno, radiazione dall’Albo per violazioni gravi; la Carta di Treviso, sottoscritta nel 1990 dall’Ordine e Sindacato dei giornalisti ha introdotto regole deontologiche sul rapporto informazione-minori. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 201 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/5 - LEGGE N. 69/1963 - LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI Carta dei doveri del giornalisti del luglio 1993 sottoscritta dall’Ordine e dalla FNSI: responsabilità del giornalista verso i cittadini, rispetto del diritto alla rettifica e alla replica, presunzione di innocenza, obbligo di verifica delle fonti, distinzione tra informazione e pubblicità, nonché tutela della personalità dei minori e dei soggetti disabili; istituito il Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell’informazione che può notificare al Consiglio dell’Ordine competente il comportamento del giornalista in caso di segnalazione di cittadini su articoli offensivi; Codice del luglio 1998 di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. N. 196 del 2003: principio dell’essenzialità dell’informazione, rispetto della vita privata delle persone note con il limite della rilevanza di notizie sul ruolo o funzione pubblica dalle stesse esercitati. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 202 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/6 - LEGGE N. 69/1963 - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISITICO Le parti contraenti: la Federazione nazionale della Stampa (FNSI) -sindacato autonomo rispetto ai sindacati confederali- e la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG); Nuovo contratto collettivo 2001-2005: al Direttore sono attribuiti poteri di proporre assunzioni e licenziamenti per motivi tecnico-professionali, di fissare ed impartire direttive tecnicoprofessionali del lavoro redazionale, di stabilire le mansioni di ogni giornalista, di adottare le decisioni per l’autonomia della testata nei contenuti del giornale e di dare disposizioni per il corretto andamento del servizio; in ordine ai rapporti fra giornalisti, editori e linea politica del giornale rileva la c.d. clausola di coscienza, che prevede la possibilità di legittime dimissioni per il giornalista, con diritto di indennità di fine rapporto in tre ipotesi: sostanziale cambiamento di linea politica del giornale; utilizzo del giornalista in altro giornale dell’azienda con caratteristiche diverse che determini una menomazione della dignità professionale; situazione incompatibile con la dignità del giornalista che comporti la responsabilità dell’editore. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 203 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA/7 - LEGGE N. 69/1963 - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISITICO (Nuovo contratto collettivo 2001-2005): prevista l’introduzione del lavoro interinale anche per i giornalisti; cambia il lavoro a tempo determinato: aumento della durata massima (da 12 a 24 mesi) e la percentuale massima (20%) dei contratti a termine; giornalisti assunti in giornali elettronici: accordo sperimentale di un biennio che prevede 2 sole qualifiche: redattore e capo servizio; orario di lavoro come per la carta stampata di 36 ore settimanali articolato durante la settimana secondo le esigenze di redazione; disposizioni di tutela anche per i giornalisti free lance (incarico formale). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 204 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni ASPETTI SIGNIFICATIVI DELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE (CAPITOLO DI LETTURA) LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 205 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE Nessun riferimento esplico nella nostra Costituzione; La dottrina si richiama all’art. 35 cost. (tutela del lavoro, compreso quello intellettuale), all’art. 42 cost. (tutela della proprietà, compresa quella intellettuale), all’art. 2 (inquadramento tra i diritti inviolabili) Corte Cost. (sent. N. 108 del 6 aprile 1995): la tutela del diritto d’autore ha un rilievo prevalente rispetto al diritto di altri soggetti; bilanciamento di interessi nel rispetto dei principi di libertà delle arti e delle scienze (art. 33 cost.), di tutela della proprietà anche intellettuale (art. 42 cost.) e di tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 cost.), nell’ottica del pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e di sviluppo della cultura (art. 9 cost.) senza che si realizzi una compressione ingiustificata sia della libera iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 della Costituzione; Art.1 R.D. 18 maggio 1942 n. 1369 – art. 2575 c.c.- : diritto d’autore è quel complesso di diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 206 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE Requisiti per la protezione: a) carattere creativo, ovvero idoneità dell’opera ad esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio espressivo di altri autori o dal patrimonio comune; b) la concretezza di espressione, cioè l’opera non è protetta fin quando la stessa non si traduce in una produzione oggettivizzata; c) appartenenza dell’opera ad uno dei settori considerati dalla legge (opere letterarie, musicali, della pittura, della scultura, opere cinematografiche, fotografiche, disegni dell’architettura, software, banche dati). Non protette le opere in cui è tutelato il risultato applicativo come i brevetti ed i marchi. Diritto morale d’autore: a)diritto alla paternità, cioè il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera: Caratteri dell’inalienabilità, dell’imprescrittibilità, della irrinunziabilità, difesa dal plagio, cioè dalla usurpazione della paternità spirituale dell’opera, e dalla contraffazione, cioè dalla usurpazione di altri elementi diversi dalla paternità spirituale quali comportamenti sanzionati dalla legge; b) diritto di opporsi a modificazioni o mutilazioni dell’opera (diritto all’integrità); c) il diritto di non pubblicare l’opera e precludere ogni sfruttamento economico (diritto di inedito); d) diritto di disvelarsi come l’autore di un’opera pubblicata sotto pseudonimo (diritto di rivelazione); e) il diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo indennizzo a favore di chi abbia intrapreso l’attività di diffusione (diritto di pentimento). LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 207 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE Diritto patrimoniale d’autore: ha come presupposto la pubblicazione, intesa come prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione economica, che può avvenire anche mediante la riproduzione, la rappresentazione, la trasmissione radiofonica o televisiva anche via satellite dell’opera: a) prerogativa esclusiva dell’autore (attività riservate); b) diritto esercitabile dall’autore o cedibile ad altri tramite il contratto di edizione disciplinato dagli artt. 118 e seguenti del Legge Dir. Autore; c) durata limitata a tutta la vita dell’autore ed a 70 anni successivi alla sua morte, successivamente l’opera diventa di pubblico dominio. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 208 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – RECENTI NORMATIVE D.Lgs. N.518 del 1992 (recettiva della Dir. CE 91/250) in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore, cioè del software assimilato alle opere letterarie; Legge 22 maggio 1993 n.159 in tema di abusiva riproduzione di opere letterarie: previste ipotesi di illecito amministrativo al fine di porre freno al fenomeno della fotocopiatura di testi e di rendere effettiva la tutela degli autori; D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685 in tema di diritto di noleggio, diritto di prestito e diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale: intervento legato al fenomeno grave dei CD (Compact Disc); D.Lgs. 23 ottobre 1996 n.581 in tema di novellazione delle disposizioni della legge dir. Autore: a) definizioni di satellite, di comunicazioni via satellite e di ritrasmissione via cavo;b) diritto esclusivo per l’autore di autorizzare la comunicazione via satellite e la ritrasmissione via cavo; c) principio per cui l’acquisto dei diritti può avvenire solo con lo strumento contrattuale; d) principio secondo il quale la sola disciplina applicabile sia quella del Paese di origine della trasmissione. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 209 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – RECENTI NORMATIVE D. Lgs. 6 maggio 1999 n.169 in tema di banche dati (art. 64 quinquies e sexies Dir. Aut.): a) tutela estesa alle raccolte di opere, dati ed altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo: la protezione relativa al contenitore “banca dati” e non si estende al suo contenuto, protetto con le forme e limiti di ogni opera di cui si compone; b) banche dati in possesso di originalità da ricercarsi nell’ordine di disposizione del materiale, nel criterio selettivo dei dati o nella loro sistemazione; c) diritto dell’autore di autorizzare, per tutta la sua vita e per i 70 anni successivi alla sua morte, la riproduzione, la traduzione, la distribuzione o la modifica dei dati che la compongono; d) diritto dell’autore di banche dati non originali di autorizzare per 15 anni l’estrazione ed il reimpiego della totalità e di parte sostanziale della banca dati; Legge 18 agosto 2000 n.248 per contrastare il fenomeno dell’abusiva utilizzazione delle opere dell’ingegno (pirateria): rinnovato l’insieme delle difese, delle sanzioni civili, penali ed amministrative previste dalla L. Dir. Aut. a tutela delle prerogative degli autori. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 210 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – RECENTI NORMATIVE D.Lgs. 9 aprile 2003 n.68 in tema di armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione: a)legge a portata generale per il ravvicinamento delle normative degli Stati membri sul diritto d’autore; b) rielaborazione delle nozioni di riproduzione, di comunicazione al pubblico, di distribuzione; c) contempla anche l’utilizzazione delle opere dell’ingegno via internet; d) c.d. libere utilizzazioni ovvero quelle ipotesi in cui, in nome di superiori interessi pubblici, quali il diritto pubblico all’informazione, alla conoscenza ed allo studio, l’opera è utilizzabile nei limiti e con le modalità che la norma derogatoria individua indipendentemente dal consenso dell’autore con esenzione quindi del pagamento di alcun compenso; D.L. 22 marzo 2004 n.72 convertito nella Legge 128 del 2004 in tema di diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo ed a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo: freno al fenomeno dell’abusiva utilizzazione delle opere dell’ingegno in tema di opere soprattutto audiovisive attraverso reti telematiche, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 211 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – RECENTI NORMATIVE D.Lgs. 13 febbraio 2006 n.118 che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/84/CE relativa al Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale: viene riconosciuto in particolare agli autori di opere d’arte e di manoscritti il diritto al compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore; D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 140 che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: sono previste alcune modifiche della Legge n.633 del 1941. Tra l’altro sono introdotte misure specifiche in sede giudiziale a garanzia dell’autore in relazione a fattispecie di violazione dei diritti di utilizzazione economica: pronunce di inibitorie da parte del giudice, ordini del giudice alla controparte chiamata in giudizio dal soggetto leso a esibire documenti (anche bancari, finanziari e commerciali) o a fornire informazioni per l’identificazione dei soggetti autori delle violazioni del diritto di utilizzazione economica; diritto del soggetto leso di ottenere in giudizio non solo il risarcimento del danno, ma anche la rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione; ordine del giudice di provvedimenti cautelari, come il sequestro di quanto oggetto di violazione del diritto di utilizzazione economica. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 212 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – LA S.I.A.E. (D.L. n. 63 del 2005) E’ un Ente pubblico a base associativa con le seguenti funzioni: Esercita l’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate; provvede, in particolare, alla concessione di licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da tali licenze e la ripartizione dei proventi stessi tra gli aventi diritto; Cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge 633/1941; Assicura la migliore tutela di detti diritti nell’ambito della società dell’informazione nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno e l’esercizio dei diritti di autore alla Società Italiana degli Autori ed Editori; L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Lo statuto regola l’organizzazione e il funzionamento della SIAE, assicurando una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’Ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto e l’applicazione di provvigioni sui diritti d’autore; Vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali che la esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 213 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – COMITATO PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE (art.19 Legge n. 248 del 2000) Il Comitato composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da 4 esperti di riconosciuta competenza di cui 1 indicato dall’AGCOM ed 1 dalla SIAE (in carica 2 anni e confermabili una volta); Organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora proposte per contrastare le attività illecite lesive della proprietà intellettuale; Può richiedere copie di atti ed informazioni a P.A., imprese ed associazioni di categoria che restano coperti da segreto d’ufficio; Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato segnala all’autorità giudiziaria ed agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze utili ai fini dell’attività di prevenzione e di repressione degli illeciti. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 214 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO INTERNAZIONALI D’AUTORE – LE CONVENZIONI Convenzione di Unione di Berna del 1886 sottoposta a revisione con l’Atto di Parigi del 1971 e recepito in Italia con Legge n. 399 del 1978: aderiscono più di 90 paesi di 5 continenti: a) principio di parità di trattamento legale tra le opere straniere e quelle nazionali; b) uno standard minimo di protezione; un ravvicinamento fra le diverse legislazioni; Convenzione di Stoccolma del 1967 e modificata nel 1979: istituisce l’OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, una agenzia delle Nazioni Unite per la promozione della protezione della proprietà intellettuale tra gli Stati; Convenzione di Ginevra del 1971 sulla protezione dei produttori fonografici contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 215 Corso di Diritto dell’Informazione dell’Accesso e delle Telecomunicazioni LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D’AUTORE – INTERVENTI CE Sentenze della Corte di Giustizia della CE: competenza degli organi comunitari in materia di proprietà intellettuale, ritenendola implicitamente compresa nell’inciso dell’art.36 del Trattato relativo alla proprietà industriale e commerciale. La Corte di Giustizia ha esteso la teoria dell’esaurimento comunitario, valida per brevetti e marchi, alla materia del diritto d’autore: il diritto patrimoniale d’autore, una volta esercitato con la fabbricazione o messa in commercio dell’opera in uno qualsiasi degli Stati membri della CE si esaurisce, ed il titolare dei diritti non può opporsi alla importazione del prodotto in un altro Stato membro; Libro verde della Commissione del 1995 quale manifesto programmatico di interventi in materia di diritto d’autore e diritti connessi nella futura società dell’informazione Direttiva CE 2001/84/CE relativa al diritto di seguito a favore dell’autore di un’opera d’arte originale: si basa sulla considerazione che generalmente grazie all’apprezzamento acquistato nel tempo dall’artista il valore delle opere aumenta rispetto al prezzo originario. All’artista spetta quindi una quota proporzionale al valore delle successive transazioni economiche che riguardano la sua creazione. LUMSA Tutti i diritti riservati OTTOBRE 2008 216