CONFERENZA DI SERVIZI
RELATORE MAURIZIO LUCCA
Natura e finalità della
conferenza dei servizi
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Art.14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies
natura della conferenza di servizi
No organo straordinario
No organo straordinario
No sottrazione
di competenze
No soggettività
No veri e propri
provvedimenti ma
Type
textconclusive
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determinazioni
No veri e propri
provvedimenti ma
determinazioni
concordate
No centro di
imputazione
NO SOGGETTIVITA’ GIURIDICA
NO ORGANO AUTONOMO
NO LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
• Corte Cost. 17 – 31 gennaio 1991, n.37 e n.62 del 8 – 16
febbraio 1993;
• T.A.R. Liguria, sez.I, 18 settembre 1996, n.403;
• Cons. Stato, sez.IV, 9 luglio 1999, n. 1193;
• T.A.R. Liguria, sez.I, 27 luglio 2000, n. 849;
• Cons. Stato, sez.IV, 14 giugno 2001, n.3169;
• T.A.R. Lombardia – Milano, sez.III, 28 febbraio 2002, n.
888;
• T.A.R. Toscana – Firenze, sez.III, 16 aprile 2004, n. 1162.
• T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 18 aprile 2005, n.183
orientamenti
• la Conferenza Stato-regioni “lungi dall’essere un organo
appartenente all’apparato statale o a quello delle regioni
è la sede privilegiata del confronto e della
negoziazione tra lo Stato e le Regioni, avente il fine
di favorire il raccordo e la collaborazione tra l’uno e
le altre” (Corte Cost. 116/94).
• In altri termini si nega alle conferenze intergovernative
la natura di mero organo amministrativo per riconoscere
ad esse quella di “luogo di concertazione ove
svolgere un dialogo ed una contrattazione tra i
soggetti preposti alla gestione della cosa pubblica”,
per essere un luogo di “mera sede di concertazione e di
confronto, anzitutto politico, ma non solo, tra
Governo e Regioni” (Corte Cost. n. 206/01)
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