Due,
a
scelta,
tra
i
Non frequentanti
seguenti testi:
a) S. Amato, Biogiurisprudenza. Dal mercato
genetico al self-service
normativo,
Giappichelli,
Torino,
in
corso
di
pubblicazione
b) F. D’Agostino, Bioetica,
Torino, Giappichelli, 1996
c) F. D’Agostino, Parole di
bioetica,
Giappichelli,
Torino, 2004
Frequentanti
Metodo
Le lezioni avverranno attraverso la proiezione e la spiegazione di
diapositive.
Sarà privilegiato il metodo casistico per cui gli studenti saranno
chiamati ad analizzare e commentare materiale giuridico
(provvedimenti legislativi, sentenze sia italiane che straniere, codici
deontologici, pareri di comitati etici).
Durante il corso è previsto l’intervento di docenti esterni per trattare
singoli temi.
Finalità
Abituare gli studenti a:
a) esaminare le possibili implicazioni di un problema etico;
b) individuare e distinguere le diverse premesse argomentative;
c) sviluppare coerenti processi argomentativi.
Van PotterBioethics a bridge to the future
I970
L’etica medica deve ispirarsi
alle leggi naturali, alla biologia
2006
Baron
Against Bioethics
Bioetica
Studio sistematico della condotta umana nell’ambito delle scienze
della vita, vista ed esaminata alla luce dei principi e dei valori
etici o meglio dei valori morali
Encyclopedia of Bioethics
Per gli scopi di questa Dichiarazione:
(i) il termine “bioetica” si riferisce allo studio sistematico, pluralista e
interdisciplinare e alla risoluzione delle questioni etiche sollevate dalla
medicina, dalle scienze della vita e dalle scienze sociali ove applicate agli
esseri umani e al loro rapporto con la biosfera, comprese le questioni
relative alla disponibilità e accessibilità degli sviluppi scientifici e tecnologici
e delle loro applicazioni;
DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA BIOETICA E I DIRITTI UMANI
Biogiurisprudenza
Come notava Tocqueville,
quasi due secoli fa,
“il
magistrato
sembra
introdursi
negli
affari
pubblici solo per caso;
senonché, è un caso che si
ripete tutti i giorni”
Bioetica
Etica medica tradizionale
Aborto, eutanasia, corpo, sperimentazione, rapporto
medico-paziente (consenso-informazione)
pena di morte, acquisizione delle prove (tortura, macchina
della verità)
campi di sterminio
biometria – autenticazione/identificazione
Fecondazione in vitro, procreatica, test genetici,
diagnostica prenatale, trapianti, donazioni di organi
Manipolazione e sperimentazione genetica, nanotecnologie
Bioetica - Biogiuridica
Etica medica tradizionale
Consenso informato, sperimentazione,
aborto, eutanasia
Fecondazione, procreatica,
test genetici, diagnostica prenatale,
trapianti, donazioni di organi
Libertà negative
Diritti I III Generazione
Libertà positive
Diritti I II Generazione
V Generazione
Diritti alla riproduzione
Manipolazione e sperimentazione
genetica
Diritti IV generazione
UNIVERSAL
DECLARATION ON
BIOETHICS
AND HUMAN RIGHTS
Adottata per acclamazione il 19
ottobre 2005 dalla XXIII sessione
della
Conferenza
generale
dell’Unesco
Principi
fondamentali
derivati
procedurali
Principi
Fondamentali o generali
•Dignità umana
•Giustizia
•Beneficenza
•Non maleficenza
•Pluralismo
•Rispetto delle diversità culturali
•Solidarietà
•Equità
•Cooperazione
•Rispetto per la biosfera
Principi
Derivati
• Primato della persona
• Non discriminazione e non stigmatizzazione
• Autonomia e responsabilità
• Consenso informato
• Privacy
• Distribuzione dei benefici
Principi
Procedurali
• Onestà e integrità
• Non discriminazione e non stigmatizzazione
• Trasparenza e apertura
• Metodo scientifico e razionale
LEGGE 28 marzo 2001, n. 145
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità
dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e
della medicina: “Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
biomedicina” fatta a Oviedo il 4 aprile 1997
Article 1
Objet et finalité
Les Parties à la présente Convention protègent l'être
humain dans sa dignité et son identité et garantissent à
toute personne, sans discrimination, le respect de son
intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales
à l'égard des applications de la biologie et de la
médecine.
Essere umano
 Dignità
 Identità
corpo
 Integrità
Article 2
Primauté de l'être humain
L'intérét et le bien de l'être humain
doivent prévaloir sur le seul intérêt de la
société ou de la science.
Article 21
Interdiction du profit
Le corps humain et ses
parties ne doivent pas être,
en tant que tels, source de
profit.
Articolo 13
Interventions sur le Génome humain
Une intervention ayant pour objet de modifier le génome
humain ne peut être entreprise que pour des raisons
préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si
elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le
génome de la descendance.
Articolo 14
Non sélection du sexe
L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la
procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à
naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée
au sexe.
Protocole additionnel à la Convention pour la
protection des Droits de l'Homme et de la dignité
de l'être humain à l'égard des applications de la
biologie et de la médecine
Art. 1
1. Est interdite toute intervention ayant pour but de
créer un être humain génétiquement identique à un
autre être humain vivant ou mort.
2. Au sens du présent article, l'expression être
humain "génétiquement identique" à un autre être
humain signifie un être humain ayant en commun
avec un autre l'ensemble des gènes nucléaires.
Costituzione europea
Art. II-61 Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata
Costituzione europea
art. II-63 Diritto all’integrità della persona
Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata secondo le
modalità definite dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi
come scopo la selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani
Costituzione europea
art. II-63
1. Ogni individuo ha diritto alla vita e all’integrità fisica e
psichica
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono in
particolare essere rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di
quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in
quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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1-Introduzione_e principi