Dipartimento Riqualificazione Urbana
Approfondimento normativo
sul nuovo Rue di Bologna
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Bologna
Relatore : Geom. Giancarlo Pinto
Responsabile Coordinamento Tecnico Settore Servizi per l'Edilizia
Bologna, 16 Novembre 2015
Dipartimento Riqualificazione Urbana
[Art.28] Classificazione degli usi
Tutti gli usi presenti sul territorio comunale e
classificati dall’1a all’8 sono stati individuati
all’interno delle 5 funzioni regionali
Gli usi all’interno degli ambiti sono individuati come
ESCLUSI
e
come
SOGGETTI
A
VERIFICA
DI
AMMISSIBILITÀ, ciò significa che tutti gli usi non
specificati sono ammessi
[Art.31] Cambio d’uso
Legge Regionale
edilizia.
15/2013
Semplificazione
dell’attività
È demandata alla legislazione regionale ma…………
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[Art.56] Edifici
Al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi che
consentano il miglioramento delle caratteristiche di
sostenibilità degli edifici sono ammessi, entro i limiti di
seguito definiti, interventi diretti estesi all’intero
edificio con ampliamento del 10% (livello migliorativo) o
del 20% (livello di eccellenza)
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Articolo 7ter della LR 20/2000
Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione
del patrimonio edilizio esistente
… interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente
… possono essere demoliti e ricostruiti all'interno
dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli
edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo
9 del DM 1444/68 … fermo restando il rispetto delle norme
del codice civile …
…… incentivi volumetrici … possono essere realizzati
con la soprelevazione … anche in deroga agli articoli 7, 8 e
9 del DM 1444/68, nonché con ampliamento fuori
sagoma … laddove siano comunque rispettate le distanze
minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del DM … quelle dagli
edifici antistanti preesistenti, se inferiori.
art. 7. Limiti di densità edilizia
art. 8. Limiti di altezza degli edifici
art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati
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[Art.57] Edifici d’interesse storico-architettonico e
d’interesse documentale
E' stata complessivamente riscritta la disciplina degli edifici
di interesse storico-architettonico e documentale, antichi e
moderni.
Modalità di intervento
a) mediante
l'applicazione
delle
prescrizioni
schede/obiettivo contenute nell'Art. 57;
delle
b) mediante
valutazioni
desunte
dagli
"studi
e
documentazione finalizzati all'intervento"; è obbligatorio
il parere della CQAP
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Su tutti gli edifici sottoposti a vincolo ai sensi degli
artt. 10 e 12 del DLgs 42/2004 :
a) sono
ammessi
Soprintendenza
dell'Ambito
gli
interventi
autorizzati
dalla
purché
conformi
alla
disciplina
b) non sono ammessi interventi che implichino la
demolizione e ricostruzione; variazione della sagoma
planivolumetrica,
modifica
delle
facciate
esterne
prospicienti strade e/o spazi pubblici
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Su edifici di interesse documentale
a) interventi di demolizione e ricostruzione; variazione della
sagoma planivolumetrica, modifica delle facciate esterne
prospicienti strade e/o spazi pubblici, sono ammessi
esclusivamente previo “studi” e parere favorevole CQAP.
- Per motivi statici è possibile procedere con demolizione e
ricostruzione
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Su
edifici
d'interesse
documentale del moderno
storico-architettonico
e
d'interesse
la realizzazione di interventi differenti da quelli previsti
dalle schede IS1, IS2, IS3 e ID2 sono ammessi, previo
parere favorevole della CQAP nel caso in cui:
a) l'edificio originale ha subito manomissioni integrali o
parziali
b) l'edificio originale è stato progettato e realizzato con
caratteristiche di provvisorietà,
c) sussiste un
dell'edificio;
errore
nella
individuazione
cartografica
d) l'edificio originale è progettato in maniera tale da non
consentirne un corretto adeguamento dal punto di vista
delle esigenze di risparmio energetico e di sicurezza
sismica.
Nel caso di ristrutturazione con demolizione, il livello
prestazionale energetico da conseguire deve essere
obbligatoriamente di eccellenza.
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[Art.59] Struttura e contenuti normativi generali
Innalzamento
della
l’inserimento in POC
soglia
che
rende
necessario
L’intervento di ristrutturazione con modifica di sagoma e
sedime all’interno del lotto è ammesso in tutti gli ambiti
Gli incentivi degli artt. 32 e 56 sono cumulabili e non
incidono sulle soglie dimensionali previste per l’inserimento
in POC
È ammesso il recupero delle salette condominiali
Portici, porticati e pilotis posti al piano terra di proprietà
indivisa/di uso comune e/o di uso pubblico non possono
essere trasformati in locali chiusi
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Le autorimesse possono essere recuperate se viene
prevista la contestuale realizzazione, all’interno del lotto, di
una superficie a parcheggio per un equivalente numero di
posti auto
È ammessa la realizzazione di pertinenze con esclusione
del Nucleo di antica formazione, e degli ambiti di valore
naturale e Ambientale
È sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici atti ad
ospitare impianti tecnologici
È ammesso l’intervento di ristrutturazione (ripristino) di
edifici precedentemente esistenti purché ne venga
dimostrata la preesistente consistenza
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Art.115 Dotazioni per interventi diretti
L’articolo è stato completamente riordinato inglobando
l’articolo 30.
Le percentuali delle dotazioni di PU (parcheggi pubblici) di
PE (parcheggi a servizio degli edifici) e di Verde sono state
adeguate alla LR 20/2000
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............... a tra poco
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REGIME SANZIONATORIO
Normative di riferimento
 Legge dello Stato DPR 380/2001
 Legge regionale di riferimento LR 23/2004
Con una sola azione si possono violare più normative
(sismica, cemento armato, edilizia, paesaggistica) che
dispongono sanzioni amministrative e penali differenti
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Le sanzioni possono essere:
Amministrative
 di carattere demolitorio/ripristinatorio (gravi difformità o assenza
di titolo)
 di carattere pecuniario (irregolarità edilizie meno gravi)
Penali
 abusi edilizi che costituiscono anche illecito penale definite
dall’articolo 44 lettera a) lettera b) e lettera c) oltre alle
violazione di carattere paesaggistico e sismico.
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Comunicazione di Inizio Lavori
Le sanzioni, in caso di sanatoria:
 per “mancata comunicazione dell’inizio lavori” è pari a € 1.000
(articolo 6 comma 7 DPR 380/01)
 per “comunicazione spontanea in corso di esecuzione” è pari a €
333
 per “interventi onerosi” è pari a € 1.000 + una volta gli oneri (U1
+ U2) + l’eventuale monetizzazione delle dotazioni (PU + Verde)
nel caso di aumento di Su
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Le sanzioni per Scia a sanatoria (accertamento di conformità - articolo
17 comma 1 o 2 della LR 23/04) sono sottoposte al pagamento di una
sanzione pari al doppio del contributo di costruzione con un minimo
stabilito dalla Delibera O.d.G. 116/2011
Tipologia di interventi edilizi
LR 23/2004
(art. 17 comma 3 lettera a/b)
 nuova costruzione
Contributo di costruzione in misura doppia
 ristrutturazione edilizia
(compreso cambio d'uso anche con
Minimo di € 5.000,00
opere di manutenzione straordinaria)
risanamento conservativo
Contributo di costruzione in misura
doppia
Minimo di € 4.000,00
 cambio d'uso senza opere
(esclusa anche la Manut. Straord.)
Contributo di costruzione in misura
doppia
Minimo di € 3.000,00

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Nel caso di sanatorie per interventi di manutenzione straordinaria
soggetti a deposito di Scia la sanzione è graduata a secondo
dell’aumento di “valore dell’immobile” (quotazioni dell’Osservatorio
del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio)
Aumento di valore
dell'immobile
DPR 380/01
Art. 37 co. 4
LR 23/2004
Art. 17 co. 3 c)
da € 0 a € 25.000
€ 2.000,00
€ 2.000,00
da € 25.000,01 a € 50.000
€ 3.000,00
€ 3.000,00
oltre € 50.000,01
€ 5.000,00
€ 5.000,00
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 “SANZIONE AFFLITTIVA”
Ulteriore sanzione pecuniaria, sempre dovuta ed in aggiunta alle
sanzioni previste dalle norme vigenti, è la cd “sanzione afflittiva”
prevista dagli articoli 33 e 37 del DPR 380/01 e dall’articolo 10 della
LR 23/2015.
Le somme dovute in base alla tipologia delle opere eseguite e
dell’epoca di realizzazione sono descritte e stabilite nella tabella A
allegata alla Delibera PG 68723/2011.
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Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità (CCEA)
L’articolo 26 della LR 15/2013 prevede una sanzione amministrativa
per la “tardiva richiesta” della domanda del Certificato di
Conformità Edilizia e Agibilità (CCEA) pari a :
 € 100 al mese per unità immobiliare fino ad un massimo di
12 mesi per i titoli la cui validità è scaduta dopo il
28.09.2013;
 per i titoli la cui validità è scaduta prima del 23.09.2013 la
sanzione è già stabilita dalla Delibera con PG 68723/2011
Oltre 15 giorni e fino a
180 gg
Da 181 gg a 2 anni
Oltre 2 anni
€ 116,00
€ 232,00
€ 464,00
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CASISTICHE SANZIONI PECUNIARIE
1. articolo 17bis della LR 23/2004 per parziali difformità eseguite
durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati
prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n° 10
2. illeciti commessi dal 28 gennaio 1977 al 17 marzo 1985 (data di
entrata in vigore della L. 47/85)
3. illeciti commessi dal 17 marzo 1985 al 23 ottobre 2004 (data di
entrata in vigore della LR 23/2004)
4. illeciti commessi in data successiva al 23 ottobre 2004 (data di
entrata in vigore della LR 23/2004)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Geom. Giancarlo Pinto
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