ACI - Ufficio Provinciale di Pesaro ( P.R.A.)
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Manuale sui passaggi di proprietà
ad uso degli Uffici Comunali
a cura
di Adriano Musto
dell'Ufficio Provinciale di Pesaro
da un testo
di Gianluca Simoni
dell'Ufficio Provinciale di Prato
A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008
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PREMESSA
Decreto Legge 4 luglio 2006 Art. 7 n. 223: “ MISURE URGENTI IN MATERIA DI
PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI BENI MOBILI REGISTRATI.”
Ai sensi dell'art 7 comma 1 del D.L. sopra citato (così come modificato in sede di
conversione dalla Legge n. 248/2006):
“”L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i
previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.””
Dall’esame della suddetta disposizione discende che, fatta salva la competenza del
notaio che viene comunque mantenuta, l'autentica di firma per gli atti relativi anche alla vendita
di beni mobili registrati può e deve essere effettuata, gratuitamente, anche dai seguenti
soggetti:
1. TUTTI GLI UFFICI COMUNALI;
2. GLI SPORTELLI TELEMATICI DELL'AUTOMOBILISTA (i cosiddetti S.T.A.) che sono
attivi presso:
a) gli Uffici Provinciali A.C.I.;
b) gli Uffici Provinciali S.I.I.T. della Motorizzazione Civile;
c) le Delegazioni A.C.I.;
d) gli Studi di Consulenza Automobilistica.
·
·
·
·
Atti per i quali non è più obbligatoria l’autentica notarile:
Atti di vendita di veicoli già iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (escluse quindi le
prime immatricolazioni);
Atti costitutivi di ipoteca su beni mobili registrati (Autoveicoli – Motoveicoli – Rimorchi );
Atti di accettazione di eredità aventi ad oggetto i beni mobili registrati;
Atti di rettifica – aventi ad oggetto atti autenticati con le nuove modalità.
Atti per i quali resta obbligatoria l'autentica notarile :
1. Atti di cancellazione di ipoteca o privilegio;
2. Atti di rettifica di atti autenticati dal Notaio.
3. Atti di vendita relativi a veicoli non ancora o non più immatricolati nel P.R.A.
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REDAZIONE DELL’ATTO DI VENDITA
La sottoscrizione deve essere resa dall'intestatario del veicolo o dall'avente titolo
in presenza del funzionario incaricato, il quale accertata l'identità del sottoscrittore a
mezzo di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, attesterà
l'autenticità della firma.
Le modalità di redazione dell’atto di vendita differiscono notevolmente a seconda che
l’intestatario del veicolo:
a) sia in possesso del Certificato di Proprietà (il CDP)
ovvero
b) sia in possesso del Foglio Complementare.
Nel caso in cui l'interessato sia in possesso del CDP le modalità di redazione dell’atto
risultano estremamente semplificate in quanto questo (identificato dal modello NP 1B) contiene
nella sua parte retrostante, la sezione T, che è costituita da una bozza di dichiarazione di vendita
e dalla formula dell’atto di autentica.
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–
–
–
–
Il corpo dell'autentica deve quindi contenere, sotto la formula dell'atto di autentica:
Cognome e nome del sottoscrittore nonché il luogo e la data di nascita e la sua attuale
residenza;
gli estremi del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore;
la data e il luogo in cui avviene l'autentica (che deve ovviamente corrispondere con il luogo dove
ha sede l'ufficio);
il nome, il cognome, il profilo professionale e l'area di inquadramento del funzionario che ha
proceduto all'identificazione, nonché l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza;
la firma per esteso e leggibile del funzionario che ha proceduto all'autenticazione ed il proprio
timbro recante nome e cognome;
il timbro dell'ufficio.
Mentre nella parte superiore della sezione T, ove si trova la dichiarazione di
vendita, dovranno essere riportati:
– Cognome e nome del compratore nonché il luogo e la data di nascita e la sua residenza
risultante dal documento di riconoscimento o di identità;
– la firma per esteso e leggibile del sottoscrittore;
L'autentica deve essere effettuata, salvo motivato diniego, nello stesso giorno
della richiesta.
In sostanza l’attività del venditore si limita all’inserimento negli spazi predisposti
delle generalità anagrafiche e fiscali dell’acquirente mentre l’Ufficiale autenticante provvederà
ad accertare l’identità del sottoscrivente l’atto a mezzo di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità i cui estremi dovranno essere riportati nel corpo dell’autentica.
Nel caso in cui l'intestatario sia in possesso del Foglio Complementare la situazione si
complica alquanto perché questo non è un documento predisposto per la vendita che andrà
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formalizzata in un atto separato che deve essere redatto dall’intestatario; a tal proposito si
allegano alcuni fac-simile che potranno ritornare certamente utili.
Si hanno poi dei casi in cui la parte che richiede l'autentica della firma è già in
possesso del titolo idoneo per la trascrizione al P.R.A. in quanto già redatto dal notaio o da altro
pubblico ufficiale anche nella forma dell’atto pubblico.
Si tratta principalmente dei casi di cessione di azienda fra i cui cespiti risultino
ricompresi autoveicoli oppure i casi di fusione, scissione ed incorporazione societaria.
Altro caso è quello di acquisto del veicolo all’asta: in tale ipotesi il titolo è costituito dal
verbale di aggiudicazione redatto dall’Istituto Vendite Giudiziarie. Per effettuare la trascrizione
il documento dovrà essere presentato in copia conforme in bollo non risultando sufficiente per la
trascrizione la mera fotocopia.
Si ritiene necessario richiamare l’attenzione su tali casi in quanto nell’ipotesi di una
loro mancata individuazione si rischia di effettuare una autentica non necessaria con conseguente
aggravio di costi e con il rischio di pregiudicare il corretto svolgimento della successiva
operazione di trascrizione al P.R.A..
L’atto a parte dovrà essere redatto anche nel caso di mancata disponibilità del CDP
per smarrimento. Lo smarrimento del CDP, così come del foglio complementare, deve essere
denunciato all’autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale).
In tali casi si ritiene che l’Ufficio Comunale, vista anche l’interpretazione
estremamente restrittiva della norma rilasciata dal Ministero dell’Interno, possa e debba
consigliare all’utente di rivolgersi ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista.
MODALITA’ DI AUTENTICAZIONE
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – ha
emanato la Circolare n. 3 del 27.10.2006 con la quale si è precisato che gli Uffici Comunali
dovranno procedere esclusivamente
ad accertare la sola identità della persona che
sottoscrive l’atto, escludendo quindi ogni obbligo di procedere ad accertare o valutare il
contenuto dell’atto.
In proposito occorre però richiamare l’attenzione sul fatto che l'autentica della
sottoscrizione si inserisce all'interno di un procedimento amministrativo che si conclude con la
trascrizione dell’atto così come sopra autenticato presso il Pubblico Registro Automobilistico.
Per tale motivo, al fine di evitare perdite di tempo e/o aggravamenti di spesa a carico
del richiedente il servizio, si ritiene utile evidenziare alcuni principi fondamentali che informano la
pubblicità automobilistica ed il cui rispetto è condizione necessaria per l’accoglimento in prima
istanza della successiva richiesta di trascrizione.
Fondamentale importanza assume in proposito il principio di continuità delle
trascrizioni, in forza del quale, fatte salve alcune eccezioni di cui si dirà in seguito, l’atto di
vendita del bene mobile registrato deve promanare dal soggetto che risulta intestatario nel
Pubblico Registro Automobilistico che, nella quasi totalità dei casi, coincide con quello indicato nel
vecchio Foglio Complementare (rilasciato fino al 1992) o nel Certificato di Proprietà (rilasciato a
partire dal 1993).
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La richiesta di esibizione dei suddetti documenti assume quindi una fondamentale
importanza per procedere ad una autentica di firma idonea ai fini della successiva trascrizione.
Infatti in base al relativo esame l’ente autenticante potrà verificare la sussistenza
delle seguenti situazioni proprietarie:
1. Veicolo intestato ad una persona fisica.
Se il veicolo risulta intestato ad una persona fisica sarà questa che di solito porrà in
essere l’atto di vendita.
In tale caso sarà necessario e sufficiente verificare la coincidenza fra il soggetto che
sottoscrive l’atto di vendita e l’intestatario e procedere all’autentica della relativa firma.
Vi sono peraltro dei casi in cui, per legge o per contratto, risultano legittimati a
vendere soggetti diversi dall’intestatario.
Per riportare soltanto i casi più frequenti si pensi alle ipotesi di:
1.1 Mandato a vendere.
Si ha quando l’intestatario del bene ha conferito ad un altro soggetto il potere di
procedere alla vendita del veicolo conferendogli una procura speciale che deve essere esibita ed
allegata al momento dell’autentica di firma per la verifica dei poteri.
L’atto di procura deve essere conferito con scrittura privata con firma autenticata
esclusivamente dal notaio. Ciò si desume dall’art. 7 sopra citato che richiama i soli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali etc.
1.2. Fallimento dell’intestatario.
In tale ipotesi può procedere alla vendita il curatore fallimentare, quale
rappresentante legale del fallito, previa autorizzazione del giudice delegato.
1.3. Veicolo intestato al minore.
In tale ipotesi può procedere alla vendita il tutore, che nella maggior parte dei casi
coinciderà con il genitore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
2. Veicolo intestato ad una persona giuridica.
Se l’intestatario del veicolo è una persona giuridica sarà bene accertarsi che il
soggetto di cui si autentica la firma risulti essere il legale rappresentante con poteri di firma
dell'ente privato che risulta intestatario del veicolo: la relativa legittimazione può essere desunta
dalle certificazioni rilasciate dalla Camera di Commercio.
Le circolari ACI ammettono la possibilità per il soggetto di utilizzare la dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
E’ possibile anche in tal caso il mandato a vendere di cui sopra sub 1.1. ed in modo
particolare l’ipotesi della vendita da parte del Curatore Fallimentare.
CASI PARTICOLARI
1) Vendita ex art. 2688 o in discontinuità di trascrizioni o con riserva di efficacia.
Abbiamo già visto che in ossequio al principio della continuità nelle trascrizioni l’atto di
vendita deve essere posto in essere dal soggetto che risulta intestatario del veicolo.
Peraltro dall’art. 2688 cod. civ. si desume la possibilità per il soggetto che si dichiari
proprietario se pur non intestatario del veicolo di procedere alla vendita di quest’ultimo.
Presupposto necessario per il compimento di tale operazione è dato dal possesso del
documento di proprietà (Certificato di Proprietà o Foglio Complementare).
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La vendita in discontinuità di trascrizioni è anche definita quale vendita con riserva di
efficacia; l’acquirente, infatti, avendo acquistato da un soggetto diverso da quello che risulta
essere intestatario al P.R.A. può essere chiamato in giudizio da quest’ultimo per il recupero del
veicolo compravenduto.
2) Intestatario defunto – trasferimento di proprietà a causa di morte.
Situazione analoga si verifica anche nei casi di successione nella titolarità dei beni
mobili a causa di morte, per cui l’erede o gli eredi per intestarsi un veicolo dovranno redigere atto
separato di accettazione d’eredità allegando comunque il certificato di proprietà.
In conclusione tutte le volte che il soggetto che compare sul certificato di proprietà ,
per uno dei motivi suddetti, non è lo stesso che chiede l’autentica di firma non può essere
utilizzato il certificato di proprietà per la compilazione dell’atto di vendita e la contestuale
autentica di firma, ma andrà redatto un atto separato con allegato il certificato di proprietà e
autentica di firma in calce.
3) Variazioni denominazione sociale.
In caso di vendita di veicoli in cui la società intestataria abbia variato la denominazione
o la ragione sociale (es. Fiat Auto Spa già Fiat Spa, Avis Spa già Avis S.r.l.) è possibile citare tali
variazioni nell’autentica solo se effettuata presso il notaio. Pertanto qualora l’atto di vendita
venga autenticato secondo le nuove modalità sarà necessario effettuare al PRA la trascrizione
della variazione societaria prima di procedere alla trascrizione del trasferimento di proprietà.
Deve infine osservarsi che il CDP è utilizzabile per porre in essere il semplice
passaggio di proprietà inter vivos. Tale documento non risulta infatti predisposto per effettuare
le operazioni descritte come la vendita ex art. 2688 c.c., il trasferimento mortis causa e le
trasformazioni o variazioni societarie.
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CONCLUSIONE
Vale la pena inoltre sottolineare l'importanza che assume la formula usata
nell'autentica della firma con la quale numerosi Comuni hanno improrpiamente richiamato l'art. 21
della legge 445/2000 nei timbri utilizzati per l'autentica della sottoscrizione, aggiungendovi l'
“ammonizione” sulla sottoscrizione di dichiarazioni false o non rispondenti al vero.
Il Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino con nota n. 6108/1.2.10 area IIa del 7
novembre 2006 ha inteso indicare, quale normativa di riferimento, l'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445 la quale rimanda all'art. 38, co. 2 e 3 del medesimo decreto.
A conferma di tale orientamento la Circolare Prefettizia cita l'art. 3 comma 2 del
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (riguardante la prima iscrizione di un veicolo al P.R.A.) che rimanda per
tale procedura all'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
Si deve osservare che il legislatore in sede di riforma delle modalità di iscrizione di
un veicolo al PRA ha giustamente utilizzato la normativa esistente (il D.p.r. 445/00) che riguarda
la semplificazione dei rapporti del cittadino con la pubblica amministrazione come ad esempio nella
presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, che possono essere prodotte con allegate
la fotocopia di un documento di identità del richiedente.
In effetti la richiesta di iscrizione di un veicolo al P.R.A. è una istanza ad una
pubblica amministrazione ed è quindi sempre corredata dalla fotocopia del documento del
sottoscrittore.
Pertanto alla sottoscrizione della dichiarazione di vendita, o atto di vendita, di un
autoveicolo, può ben applicarsi l'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (il quale rimanda
all'art. 38, co. 2 e 3 del medesimo decreto), ma per la sola parte che richiama le modalità di
autenticazione della sottoscrizione, che prevede l'attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità' della persona che sottoscrive escludendo quindi, da parte del pubblico
dipendente, ogni responsabilità o commento sul contenuto dell'atto.
In sintesi, l'ammonizione di rito che il dipendente comunale nella qualità di pubblico
ufficiale formalmente commina al dichiarante non va fatta in in presenza di una autenticazione
della sottoscrizione di un atto o dichiarazione aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi. Pertanto ogni
riferimento alla legge 445/2000 risulta errato nell'impostazione e nel merito.
Per quanto attiene ai costi la legge precisa che l'autentica deve essere eseguita
gratuitamente tranne i previsti diritti di segreteria e l'imposta di bollo che è dovuta ai sensi
dell'art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'allegato A al medesimo decreto.
Per quanto attiene alla titolarità dei compiti assegnati, la legge 223/2006
disponendo l'abrogazione del comma 390 e 391 dell'art. 1 della legge 28/12/2005, n.266 (per
l'attuazione dei quali, peraltro, non era mai stata emanata la prevista disciplina attuativa) che
imputavano la specifica competenza ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del DL 18/08/2000, n. 267
ed in coerenza con il riconoscimento costituzionale dell'autonomia degli enti locali, assegna
genericamente “agli uffici comunali” l'espletamento delle funzioni assegnate, lasciando quindi alla
autodeterminazione degli stessi la facoltà di individuare ed assegnare la titolarità di tale compito,
nonché i requisiti di cui deve essere in possesso il personale che verrà incaricato di svolgere la
relativa attività.
Infine si sottolinea che sul Certificato di Proprietà è già riportata una formula di
vendita: basta aggiungere i dati sopraindicati e l'autentica è servita!
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REPERTORIO
Per completezza di informazione si precisa che nella stessa Circolare Prefettizia n.
6108/1.2.10 area IIa del 7 novembre 2006, in relazione all'eventuale necessità di far luogo alla
istituzione di un apposito repertorio, “...si ritiene che tale adempimento non sia necessario, tenuto conto
che l'art. 7 del decreto n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, non lo prevede
e che la norma generale, di cui all'art. 61 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce un preciso
collegamento tra l'attivazione di tale formalità e la stipulazione, da parte dei pubblici ufficiali, di un contratto o
comunque l'adozione di “atti del loro ufficio soggetti a registrazione a termine fisso”. Né l'una né l'altra
condizione sono presenti nella fattispecie in esame ed, in particolare, è da escludere che gli atti in questione
siano soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 31/1986, che richiama l'art. 11 bis della
Tabella allegata al medesimo decreto.”
Purtuttavia non essendovi quindi alcun obbligo dettato dalla legge, vi sono evidenti
ragioni di prudenza e di cautela amministrativa che suggeriscono senza alcun dubbio:
quale
mobili.
1) l'istituzione di un repertorio secondo lo schema sottoriportato;
2) la sua compilazione e conservazione riportante gli estremi identificativi degli
atti di vendita autenticati;
3) la conservazione agli atti della fotocopia degli stessi con allegati i documenti di
riconoscimento o di identità mostrati.
utile strumento atto a dirimere eventuali controversie e dubbi sulla titolarità dei beni
Il repertorio andrà poi custodito secondo le modalità che verranno ritenute più idonee
in termini di sicurezza.
Si pensi ad esempio al caso in cui il soggetto non provveda ad effettuare la successiva
trascrizione al P.R.A. dell’atto autenticato, per incuria per o per smarrimento dell'atto stesso,
causando quindi un mancato aggiornamento anche dell’archivio tasse automobilistiche.
La tenuta di un repertorio è quindi uno strumento indispensabile per poter certificare
e risolvere eventuali contenziosi futuri: in mancanza non rimarrebbe traccia delle autentiche
effettuate, privando l’utenza di ogni dato utile a far valere le proprie ragioni.
Ad ogni buon conto nello schema qui sotto vi sono indicati i dati utili da riportare nel
repertorio
Progr. Data
Targa e
classe
veicolo
Dati anagrafici
sottoscrittore e
ruolo
In nome e per Dati
conto della pers. anagrafici
giuridica
acquirente
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Funzionario
autenticant
e e firma
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IMPORTANZA DELLA DATA DELL'AUTENTICA
La data di sottoscrizione del venditore costituisce elemento essenziale ai fini della
decorrenza dell’obbligo tributario (la tassa automobilistica) e della decorrenza dei termini di
presentazione della formalità al P.R.A. (entro 60 giorni) e quindi dell’applicazione delle eventuali
sanzioni in caso di presentazione tardiva.
COSTI DELL’OPERAZIONE
Al fine di garantire al cittadino una informazione tendenzialmente completa e nel
tentativo di evitare che lo stesso sia costretto a reiterare il proprio accesso all’Ufficio, si ritiene
utile indicare sinteticamente quelli che sono i costi della trascrizione più comuni limitata cioè ai
casi più frequenti e cioè a quelli di vendita di:
a) autovettura per trasporto persone;
b) autocarro per trasporto cose.
L’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.), costituisce da sempre il maggior
onere da assolvere nel caso di trascrizione di un passaggio di proprietà, esso si fonda sui KW
(chilowattora) che è un dato tecnico rilevabile al punto (P.2) della Carta di Circolazione.
L'I.P.T. data la sua natura di imposta su base provinciale è estremamente variabile da
provincia a provincia, l'ultima finanziaria ha dato inoltre la possibilità a tutte le Amministrazioni
provinciali di aumentare fino al 30% la tariffa base (€ 150,81).
Pertanto per poter calcolare l'importo della I.P.T. è necessario conoscere:
a) la provincia di competenza (che coincide con la provincia di residenza
dell'intestatario del veicolo);
b) la percentuale di aumento decisa dalla corrispondente Amministrazione provinciale.
L'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha deliberato un aumento del 30%
sulla tariffa base, tranne che per i veicoli c.d. “eco-compatibili” vale a dire i veicoli ibridi,
elettrici, a g.p.l. e a gas metano, per i quali vale la tabella “A”;
Per tutti gli altri veicoli per tutti gli atti stipulati e le immatricolazioni fatte a partire
dal 1 gennaio 2008 vale la tabella “B”.
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TABELLA “A” per veicoli eco-compatibili
(ibridi, elettrici, a g.p.l. e a gas metano)
per la provincia di Pesaro e Urbino
– fino a 53 KW ammonta ad euro 180,97 (arrotondato a € 181,00);
– oltre 53 KW l’importo si ottiene moltiplicando il numero dei KW per 3,5119, maggiorando il
risultato del 20% e arrotondando poi all’euro superiore o inferiore a seconda che l’importo
decimale superi o meno i 50 centesimi (es. 181,49 = 181,00 / 227,50 = 228,00)
Autovetture trasporto persone
Fino a 53 KW e atti soggetti ad IVA
54 KW
55 KW
56 KW
57 KW
58 KW
59 KW
60 KW
(“N” KW x 3,5119) + 20%
€
€
€
€
€
€
€
€
181,00
228,00
232,00
236,00
240,00
244,00
249,00
253,00
Nel caso di un autocarro, l'I.P.T. è rapportata alla portata del veicolo ed è individuata
in base alla seguente tabella:
Veicoli a motore per trasporto cose
Fino a 7 q.li
Oltre 7 fino a 15 q.li
Oltre 15 fino a 30 q.li
Oltre 30 fino a 45 q.li
Oltre 45 fino a 60 q.li
Oltre 60 fino a 80 q.li
Oltre 80 q.li
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€
€
€
€
€
€
€
239,00
348,00
392,00
457,00
544,00
623,00
776,00
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TABELLA “B”
(per veicoli a benzina e a gasolio)
per la provincia di Pesaro e Urbino
– fino a 53 KW ammonta ad euro 196,05 da arrotondare a 196,00;
– oltre 53 KW l’importo si ottiene moltiplicando il numero dei KW per 4.5655 e arrotondando poi
all’euro superiore o inferiore a seconda che l’importo decimale superi o meno i 50 centesimi (es.
199,49 = 199,00 / 227,50 = 228,00)
Autovetture trasporto persone
Fino a 53 KW e atti soggetti ad IVA
54 KW
55 KW
56 KW
57 KW
58 KW
59 KW
60 KW
(“N” KW x 4,5655) + 30%
€ 196,00
€ 247,00
€ 251,00
€ 256,00
€ 260,00
€ 265,00
€ 269,00
€ 274,00
Nel caso di un autocarro l'I.P.T. è rapportata alla portata del veicolo ed è individuata
in base alla seguente tabella:
Veicoli a motore per trasporto cose
Fino a 7 q.li
€ 259,00
Oltre 7 fino a 15 q.li
€ 377,00
Oltre 15 fino a 30 q.li
€ 424,00
Oltre 30 fino a 45 q.li
€ 495,00
Oltre 45 fino a 60 q.li
€ 589,00
Oltre 60 fino a 80 q.li
€ 675,00
Oltre 80 q.li
€ 841,00
L‘operazione di trascrizione di un passaggio di proprietà sconta l’imposta ridotta, nella
misura di euro 181,00, anche nel caso in cui la vendita risulta assoggettata al regime I.V.A., alla
richiesta di trascrizione dovrà essere quindi allegata la fattura in fotocopia.
Nel caso di vendita in discontinuità di trascrizione, ai sensi dell'art. 2688 cod. civ., la
legge prevede un versamento della I.P.T. in misura doppia.
I motocicli non sono assoggettati al pagamento dell’I.P.T., quindi scontano solo
emolumenti e bollo.
Altre voci da assolvere sono costituite dagli:
c) emolumenti (corrispettivo dovuto ad ACI per l’attività di trascrizione) che sono pari
ad euro 20,92:
d) imposta di bollo: nel caso che la vendita venga effettuata sul CDP e pari ad euro
29,24, altrimenti si scontano euro 43,86.
L’introduzione dello Sportello Telematico dell’Automobilista ha generato nella quasi
generalità dei casi di vendita di veicolo l'obbligo e quindi la possibilità di effettuare presso un
unico Ufficio sia gli adempimenti P.R.A. che quelli di competenza del Dipartimento Trasporti
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Terrestri (ex Motorizzazione) e cioè l’aggiornamento della Carta di Circolazione al nome del nuovo
intestatario.
I relativi costi DTT sono dati da:
e) euro 14,62 a titolo di imposta di bollo;
f) euro 9,00 a titolo di diritti.
Il versamento di tali importi, maggiorato del costo di euro 3.40 per il pagamento
tramite bollettino di CC postale, può essere effettuato presso il P.R.A. di Pesaro esclusivamente
in contanti.
CONCLUSIONI
Si ricorda che ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada l'atto di vendita deve
essere trascritto entro 60 giorni dalla data dell'autentica presso lo Sportello Telematico
dell'Automobilista, pena il pagamento di sanzioni ed interessi.
In proposito si segnala che l’Ufficio Provinciale ACI di Pesaro e Urbino (il P.R.A.) è
ubicato a Pesaro in Via San Francesco d'Assisi n. 44 ed è aperto al pubblico:
DAL LUNEDI AL VENERDI
IL GIOVEDI
dalle ore 08,00 alle ore 12,15;
dalle ore 08,00 alle ore 13,00
e che è disponibile a fornire chiarimenti in ordine alle nuove modalità di autentica a
tutti gli uffici comunali che ne avessero bisogno, ai seguenti numeri:
0721 6889
Centralino
0721 688915 sig. Adriano Musto
0721 688918 addetto U.R.P.
Oppure, per casistica non particolarmente urgente è possibile inviare una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
I suindicati numeri possono chiaramente essere forniti anche all’utenza e a chiunque
abbia bisogno di ulteriori chiarimenti e informazioni in ordine alle modalità di presentazione di
ogni formalità al PR.A. e ai relativi importi da versare.
Ulteriori e più puntuali informazioni, la modulistica necessaria oppure comunicazioni
varie, sono comunque rinvenibili sul sito del P.R.A. di Pesaro all’indirizzo:
www.up.aci.it/pesaro/
ACI - Ufficio Provinciale di Pesaro ( P.R.A.) - via S. Francesco d’Assisi, 44 - tel. 0721 6889
www.up.aci.it/pesaro/
e-mail: [email protected]
A. Musto – Ufficio Provinciale di Pesaro - Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali – anno 2008
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Manuale sui passaggi di proprietà ad uso degli Uffici Comunali