REGOLAMENTO
PER
LO
SVOLGIMENTO
DI
TIROCINI
CURRICULARI,EXTRACURRICULARI,
FREQUENZE
PER
APPRENDIMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELLA AZIENDA
SANITARIA LOCALE CASERTA
(Approvato con deliberazione n.1775 del 23.12.2013)
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extra
curriculari , stage, master, attività di apprendimento non formale di singoli nelle
strutture dell’azienda sanitaria.
Lo svolgimento delle predette attività non costituisce in nessun caso rapporto di
lavoro.
Non rientrano nel presente Regolamento le procedure di tirocinio delle Scuole
Professionali Sanitarie gestite dalla ASL CE e le procedure autorizzative per le
specializzazioni mediche, per le quali si rinvia a specifica regolamentazione.
Riferimenti normativi:
- DM 25/03/1998 n.142;
- D.P.G.R. Campania n.89 del 2.4.2010 -Regolamento Regionale n. 9/2010;
- Legge 92/2012;
- Accordo tra il Governo,le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle
“Linee – guida in materia di tirocini”- rep. N.1/CSR del 24 gennaio 2013;
- DGRC n.243 del 22.7.2013.
DEFINIZIONI
Il tirocinio è un periodo di formazione “pratica” presso una azienda finalizzato a
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro con lo scopo anche di favorire il
tirocinante nelle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro.
Esso si distingue in:
1) Tirocinio curriculare;
2) Tirocinio extracurriculare.
Entrambe le tipologie possono essere attivate solo per le discipline attinenti ai fini
istituzionali dell’ASL.
1
1) Tirocinio curriculare:
Si distingue in:
a) Tirocinio curriculare obbligatorio: si intendono i tirocini che danno diritto a
crediti formativi e che sono inclusi nei piani di studio delle Università, degli
Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari (corsi universitari, ,
specializzazioni ecc)
b) Tirocinio curriculare facoltativo : si intendono quelli previsti all’interno di un
percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente
finalizzato al conseguimento di crediti formativi ( per es. tesi di laurea, master,
1
stage).Esso può essere finalizzato anche all’espletamento dell’esame di stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione;
2) Tirocinio extracurriculare: è una misura di politica attiva del lavoro che consiste
in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di
orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso
tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per
arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento lavorativo. E’ disciplinato
dalla DGRC n.243 del 22.7.2013.
3) Apprendimento non formale : si intende quello caratterizzato da una scelta
intenzionale della persona che si realizza al di fuori dei sistemi di cui ai
precedenti punti a) e b) in ogni organismo che persegua anche scopi educativi e
formativi.
4) Tirocinante
è il soggetto che effettua l’esperienza di formazione in azienda. La durata del tirocinio,
definita in base al titolo di studio e alla tipologia, dovrà essere indicata nel progetto di
tirocinio.
5) Struttura proponente : è il soggetto promotore, pubblico o privato,accreditato o
autorizzato, che per agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta
del mondo del lavoro, può promuovere nell’ambito di propria competenza tirocini
di formazione ed orientamento presso datori pubblici o privati.
6) Struttura ospitante
è la struttura aziendale che, a seguito della stipula di specifica convenzione tra l’ASL e
l’Ente promotore, formalizza l’impegno ad ospitare per un determinato periodo di
tempo, un numero di tirocinanti stabilito nella medesima convenzione.
7) Struttura frequentata
è la struttura/U.O. dell’ASL ove avviene materialmente il tirocinio.
8) Convenzione
è il rapporto negoziale tra l’ente promotore e l’ASL che definisce in maniera chiara le
condizioni e le regole del rapporto di tirocinio e che deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascun soggetto coinvolto.
L’ente promotore si impegna a trasmettere copia della convenzione e di ciascun
progetto formativo ai soggetti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
9) Progetto formativo
è il documento indispensabile da presentare per l’attivazione del tirocinio, che definisce
gli obiettivi e compiti dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio (ente promotore,
azienda ospitante e tirocinante). In esso vengono indicati gli obiettivi del tirocinio con
riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che si intendono
acquisire al termine dell’esperienza.
2
10) Macroarticolazione
E’ la struttura aziendale con autonomia gestionale: Distretti sanitari, Presidi
ospedalieri, Dipartimenti strutturali, Servizi Centrali.
ARTICOLO 1
TIROCINIO CURRICULARE:
-
Il Tirocinio curriculare è promosso da parte di una Università ( nell’ambito di
lauree, master , dottorati, specializzazioni) o Istituto di istruzione universitaria
abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci
titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale
operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;
- Destinatari dell’iniziativa sono studenti universitari , studenti di scuola
secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione
iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
Lo svolgimento del tirocinio è previsto all’interno del periodo di frequenza del corso di
studio o del corso di formazione.
1.1 Attivazione
L’attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una convenzione con il soggetto
promotore predisposta dall’U.O.C. Affari Generali, previo eventuale parere espresso dai
Servizi e/o Strutture aziendali resesi disponibili per le attività formative o dal Servizio
GRU.
La convenzione ha valenza di autorizzazione generale e consente l’accoglimento in
ambito aziendale di tirocinanti.
La conseguente Disposizione di autorizzazione alla frequenza , corredata dal progetto
di orientamento individuale, assume la valenza di autorizzazione nominativa al
tirocinio in quanto atto conseguente ad un atto aziendale.
1.2 Modalità di ammissione
In virtù della convenzione stipulata, l’Ente richiedente contatterà il Servizio Affari
Generali ove consegnerà:
- Domanda della Scuola convenzionata sulla quale dovrà essere indicato il nominativo
dell’allievo, la struttura che intende frequentare e il nominativo del tutor che si è reso
disponibile a seguire il tirocinante, oltre alla copia dell’avvenuto bonifico bancario del
contributo economico ,se previsto;
Successivamente, una volta individuata la struttura e acquisito il relativo nulla osta, il
tirocinante consegna alla struttura/U.O. ospitante copia del Progetto Formativo
debitamente compilato e sottoscritto che deve contenere,oltre agli obiettivi formativi:
a) il nominativo del tirocinante
a) nominativo del tutor aziendale prescelto e del responsabile aziendale (direttore della
struttura ospitante e/o direttore della unità operativa) ;
b) gli estremi identificativi delle polizze assicurative;
c) durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di riferimento;
Il progetto formativo deve essere sottoscritto :
3
-
dal soggetto promotore;
dal responsabile della Unità
macroarticolazione di riferimento;
dal tirocinante stesso.
Operativa
ospitante
e
direttore
della
1.3 Autorizzazione alla frequenza
La frequenza è autorizzata dal Direttore della macroarticolazione e dal Responsabile
dell’U.O.C. ospitante tramite la Disposizione di autorizzazione ed è subordinata alla
presentazione
- della copia della polizza assicurativa per infortuni sul luogo di lavoro e responsabilità
civile verso terzi sottoscritte dall’ente promotore;
- del Progetto Formativo.
La disposizione di autorizzazione è rilasciata dal Direttore di macrostruttura tenuto
conto delle strutture e del personale a disposizione, di eventuali tirocinanti già
autorizzati ( entro il limite massimo del 10% dei dipendenti) e della disponibilità di un
tutor aziendale responsabile dell’inserimento e supervisione del tirocinante.
L’autorizzazione alla frequenza deve essere rilasciata per ogni anno di tirocinio, ove
previsto dall’ordinamento della istituzione formativa proponente e non può mai
ritenersi tacitamente rinnovata.
Una copia della Disposizione di autorizzazione alla frequenza deve essere consegnata al
Servizio AA.GG. ai fini del monitoraggio dei dati.
1.4 Svolgimento e durata
I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) Non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti
che frequentano la scuola secondaria;
b) Non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli
istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale,studenti
frequentanti attività post-diploma;
c) Non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi i soggetti che
frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione, anche non universitari;
d) Non superiore a dodici mesi per i tirocini finalizzati all’accesso alle professioni
ordinistiche;
e) Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di
durata indicati nel presente articolo.
f) la presenza al tirocinio e le attività svolte verranno giornalmente documentate
su apposito libretto, ove previsto, o su foglio firma, controfirmato dal tutor.
1.5 Diritti e obblighi dei tirocinanti
Il tirocinante è tenuto a:
1. attenersi alle indicazioni dei responsabili della struttura;
2.
rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;
3.
rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni
venuti a sua conoscenza.
I tirocinanti non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia
decisionale, in particolare, non possono sostituire personale dipendente, essere
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utilizzati per svolgere attività istituzionali, né possono firmare alcun atto ufficiale
dell’Azienda.
Ogni tirocinante dovrà obbligatoriamente esibire il badge di riconoscimento che sarà
fornito dalla ASL.
1.6 Diritti e obblighi della struttura ospitante
Responsabile dell’attività didattica di tirocinio è il Tutor individuato dal Direttore della
struttura frequentata (macroarticolazione).
Sarà cura del Direttore della macroarticolazione nominare per ogni tirocinante un
tutor, dipendente di ruolo nella qualifica richiesta, con un’anzianità di servizio di
almeno due anni nella qualifica, iscritto al relativo albo professionale ove previsto, che
deve svolgere la sua attività didattica in orario di servizio.
Il Direttore della macroarticolazione garantirà che ciascun tutor aziendale, di norma,
non segua contemporaneamente più di due tirocinanti, per contemperare gli
adempimenti richiesti dal tirocinio formativo con quelli delle normali attività di servizio
cui il tutor stesso deve fare fronte.
Il tutor svolge l’attività di guida, programmazione e supervisione dell’attività di
tirocinio, secondo il progetto concordato con il tirocinante;
Il tutor, al termine del tirocinio, attesta i risultati aspetti formativi e di apprendimento
raggiunti dal tirocinante, ove richiesto.
Il Direttore della macroarticolazione può predisporre un piano formativo annuale per le
frequenze di cui al presente Regolamento, che tenga conto dei limiti sopra indicati.
1.7 Obblighi dell’Ente Promotore:
L’Ente promotore
- si impegna ad adempiere agli obblighi assicurativi come previsto dall’art.3 del
D.M. 142/98, in particolare contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le
coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte
dal tirocinante al di fuori della Azienda e rientranti nel progetto formativo e di
orientamento;
- È tenuto a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e
di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché
alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
( art.5 D.M. 142/1998).
1.8 Certificazioni finali
Attestati di frequenza:
Su richiesta dell'interessato, la frequenza, di cui al presente regolamento, sarà oggetto
di certificazione a cura del Dirigente della struttura ospitante, con indicazione della
durata e del carico orario.
Certificazione finale:
Al termine del tirocinio, il Responsabile della macrostruttura ospitante, previa
acquisizione di una attestazione finale dell’attività svolta da parte del responsabile
dell’U.O. frequentata, è autorizzato a rilasciare la necessaria certificazione, ovvero a
compilare l’apposito libretto, ove previsto.
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1.9 Oneri per la ASL
L’attività di tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro, e non comporta
alcun onere finanziario a carico della Asl Caserta, anche per le visite ed esami ritenuti
necessari alla frequenza, né comporta obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella
relativa convenzione.
La ASL assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. che riunisce e armonizza le
disposizioni contenute nelle precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
La ASL CE potrà consentire ai tirocinanti l’utilizzo dei servizi aziendali, senza che ciò
possa determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della relativa
convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione
stessa e dalle relative disposizioni normative.
In caso di mancato rispetto delle norme e/o qualora si verificassero, da parte del
tirocinante, comportamenti lesivi dei diritti ed interessi di questa ASL, il soggetto
ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dall’Ente promotore ed la
tirocinante stesso, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
ART.2
CONTRIBUTO ECONOMICO DOVUTO DAGLI ENTI FORMATIVI
L’attivazione del tirocinio richiesto da enti privati – riconosciuti/accreditati da
qualsiasi Regione e retribuiti a vario titolo ai fini della conclusione del tirocinio - è
subordinato al versamento, da parte del soggetto proponente, del seguente contributo
economico:
a) Per ogni tirocinante è dovuta una quota di €150,00/anno per corsi superiori a 450
ore di tirocinio;
b) Per ogni tirocinante è dovuta una quota di €125,00/anno per corsi da 450 a 151
ore di tirocinio;
c) Per ogni tirocinante è dovuta una quota di €50,00/anno per corsi da 150 a 100 ore
di tirocinio.
Tale contributo deve essere versato dall’Ente promotore , tramite bonifico bancario, al
Tesoriere dell’ASL prima dell’inizio del tirocinio.
La ricevuta di avvenuto versamento deve essere consegnata al Servizio AA.GG., che ne
darà comunicazione alla struttura interessata per l’avvio delle attività formative.
Sono esonerati dal versamento del contributo economico per l’attività formativa svolta
dalla ASL CE le
Istituzioni Pubbliche Statali i cui corsi di formazione e/o
aggiornamento non prevedono rette a carico degli allievi.
I predetti contributi affluiranno in un apposito fondo del bilancio aziendale e sarà
dedicato per le finalità del presente Regolamento e per le attività formative della ASL.
6
ARTICOLO 3
LIMITI NUMERICI
La ASL, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, può ospitare
tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti a tempo
indeterminato presenti nella macroarticolazione aziendale, ai sensi dell’art.1 del D.M.
25 marzo 1998 n.142.
Nel computo dei tirocinanti rientrano, oltre alle tipologie previste dal presente
Regolamento, anche gli allievi delle Scuole professionali sanitarie aziendali, gli
specializzandi medici, i tirocinanti medici per la formazione di medicina generale.
ARTICOLO 4
TIROCINIO EXTRACURRICULARE
I tirocini extracurriculari sono tirocini formativi e di orientamento consistenti in un
periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al
lavoro svolto presso datori pubblici o privati.
Essi sono attivati a seguito di sottoscrizione di una convenzione tra la ASL CE e un
soggetto promotore, al quale deve essere inoltrata la domanda di tirocinio
Accedono a tali tirocini i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non
oltre i dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio.
Vista la DGRC n.243 del 22.7.2013 e il Relativo Regolamento regionale di attuazione di
cui alla L.R. n.14 del 18 novembre 2009, art.54 comma 1 lett.B) “ Testo unico della
normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per
la promozione della qualità del lavoro”- Disciplina dei tirocini di formazione e
orientamento”, la ASL CE prende atto e recepisce il predetto Regolamento Regionale
allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale.
La applicazione dello stesso , con la attivazione delle relative convenzioni, è comunque
subordinata alla copertura della relativa spesa da parte della ASL.
ARTICOLO 5
FREQUENZA PER APPRENDIMENTO NON FORMALE
Nell’ambito delle strategie istituzionali finalizzate a creare sinergie tra i sistemi di
apprendimento formali e non formali è ammessa la frequenza delle strutture aziendali
ai fini dell’apprendimento non formale, cioè caratterizzato da una scelta intenzionale
della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati dai precedenti art.1 e 4.
Tale frequenza, ammessa esclusivamente per le figure professionali previste nel SSR, è
consentita al fine di migliorare le conoscenze e le competenze del soggetto richiedente.
6.1 Richiesta
La richiesta è presentata al Direttore Generale e deve contenere l’indicazione della
disciplina/ metodologia/ tecnica scientifica, clinica o procedurale oggetto
dell’apprendimento e la struttura ove intende effettuare il periodo di apprendimento.
7
6.2 Autorizzazione
La autorizzazione è rilasciata dalla Azienda al richiedente per una durata di mesi sei,
eventualmente rinnovabili ,a richiesta, per altri sei mesi, per una durata complessiva
di mesi 12, previo nulla osta del Dirigente responsabile della struttura /U.O. ospitante.
Sono consentite frequenze nel limite del
5% del totale dei dipendenti della
macroarticolazione.
Non è consentito usufruire di tale frequenza oltre i limiti sopra definiti.
Non saranno rilasciate autorizzazioni per richieste ripetute negli anni.
Non è consentita la frequenza di soggetti che abbiano rapporti di lavoro a qualsiasi
titolo con strutture sanitarie private, accreditate e non, se non previo
accordo/convenzione tra la ASL CE e l’Ente richiedente.
Non
è
consentita
contemporaneamente
la
frequenza
per
tirocinio
curriculare/extracurriculare e la frequenza per apprendimento di cui al presente
articolo.
Non è ammessa la frequenza di un soggetto che abbia precedentemente avuto un
rapporto di lavoro con la ASL CE.
E’ prevista la cessazione anticipata nei casi di rinuncia espressa da parte
dell’interessato ovvero quando si verifichino assenze ingiustificate per un periodo di 30
giorni consecutivi o 90 giorni cumulativi nell’anno.
Su richiesta dell’interessato, la frequenza sarà oggetto di certificazione a cura del
Direttore della macroarticolazione ospitante.
6.3 Obblighi del soggetto
Il soggetto consegnerà alla struttura ospitante copia della polizza assicurativa contro
infortuni sul lavoro e per responsabilità civile;
Il soggetto inizierà la frequenza della struttura individuata entro 15 gg dall’avvenuta
autorizzazione, pena decadenza della stessa;
Il soggetto ammesso deve osservare gli orari e le regole di comportamento previste dal
presente Regolamento.
Il soggetto ammesso dovrà seguire le indicazioni del Dirigente Responsabile della
struttura ospitante e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo;
Dovrà rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Dovrà rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le
altre notizie relative alla Asl di cui si viene a conoscenza sia durante che dopo il periodo
di frequenza;
Dovrà rispettare il segreto d’ufficio e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni d’ufficio.
Dovrà sempre esibire il badge di riconoscimento fornito dalla ASL.
6.4 Obblighi della struttura
Il soggetto frequentante non può essere adibito allo svolgimento di attività istituzionali
dell’ente.
Per le attività di apprendimento deve ricevere dalla struttura assistenza per fini
formativi, con affiancamento ad operatori di provata esperienza.
La struttura ospitante non può utilizzare il soggetto per sostituire il personale assente,
né per far fronte a periodi di più intensa attività lavorativa, né per ricoprire ruoli
necessari alla sua organizzazione aziendale.
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E’ vietata l’attività formativa in fascia notturna.
In caso di mancato rispetto delle norme e/o qualora si verificassero, da parte del
soggetto frequentante, comportamenti lesivi dei diritti ed interessi di questa ASL, il
soggetto ospitante potrà sospendere o interrompere lo svolgimento della frequenza.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1- punto 1.9 e art. 3
del presente regolamento.
ARTICOLO 7
NORMA TRANSITORIA
I tirocini curriculari ed extracurriculari, nonché le frequenze volontarie, in corso all’atto
dell’adozione del presente Regolamento dovranno terminare secondo i tempi e le
modalità precedentemente autorizzati.
In via transitoria, e non oltre mesi tre dall’adozione del presente Regolamento, lo
Sportello Aziendale Tirocini in Psicologia (SATP), continuerà, ove necessario a svolgere
esclusivamente attività di indirizzo e informazione ai tirocinanti per la disciplina
Psicologia.
ARTICOLO 8
NORMA FINALE
E' fatto divieto a tutte le strutture aziendali di concedere autorizzazioni/ nulla-osta,
rilasciare attestazioni/certificazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel
presente regolamento. Qualora detta disposizione non venga ottemperata, la Direzione
Generale intraprenderà una procedura amministrativa disciplinare
L’Azienda si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed
integrazioni che riterrà opportune o necessarie.
Ogni inadempienza / difformità rispetto al presente Regolamento ricade sulla
responsabilità diretta del dirigente inadempiente.
L’ allegato n.2 del presente Regolamento (elenco delle macroarticolazioni aziendali e
numero dei tirocinanti consentiti) sarà aggiornato, se necessario, ogni sei mesi;
Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall'Azienda in contrasto con il
presente regolamento.
Allegati:
Alleg.1 : Regolamento Regionale di cui alla DGRC n.243 del 22.7.2013;
Alleg.2 : Elenco Macroarticolazioni aziendali e numero tirocinanti/frequentatori consentiti;
Alleg.3: Modello di Domanda per tirocinio curriculare;
Alleg.4: modello di Disposizione di autorizzazione;
Alleg.5: Modello di Domanda per frequenza di apprendimento;
Alleg.6: Modello di Attestato di frequenza ;
Alleg. 7: Schemi Convenzioni.
9
Regione Campania – ASL Caserta
Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta
Disposizione di Autorizzazione alla frequenza di Tirocinio Curriculare
Il DIRETTORE
_____________________________________________________________
VISTA l’allegata istanza presentata in data ________________ con la quale il/la Sig.ra/
Dott./Dott.ssa _____________________________ chiede l’autorizzazione alla frequenza di
tirocinio curriculare presso il/la __________________________________________ dell’Asl di
Caserta nell’U.O. _____________________________________.
VISTO l’allegato Progetto Formativo debitamente compilato e sottoscritto;
VERIFICATA l’attivazione della Convenzione tra la ASL CE e ___________________________
VERIFICATO l’avvenuto versamento della quota, ove dovuta, alla ASL CE;
PRESO ATTO che ricorrono le condizioni previste dal “REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI,EXTRACURRICULARI,FREQUENZA PER
APPRENDIMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL CASERTA” , vigente nella ASL di
Caserta, in particolare che:
1) Il numero di tirocinanti che possono effettuare contemporaneamente frequenze di tirocinio, ai
sensi della vigente normativa in materia, è pari al 10% del personale dipendente a tempo
indeterminato;
2) Ciascun tutor aziendale, responsabile dell’inserimento del tirocinante, non può seguire, di
norma, più di due tirocinanti contemporaneamente;
3) I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
Non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che
frequentano la scuola secondaria;
Non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale,studenti frequentanti attività postdiploma;
Non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi i soggetti che frequentano
corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione ;
Non superiore a dodici mesi per i tirocini finalizzati all’accesso alle professioni ordinistiche;
Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel
presente articolo.
ACQUISITA LA DISPONIBILITA’ DEL TUTOR AZIENDALE:
_________________________________,
ACQUISITA copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità
civile sottoscritte dalle istituzioni formative per il periodo relativo alla frequenza del tirocinio
curriculare;
AUTORIZZA
Il Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa _________________________________________________________
alla frequenza di tirocinio curriculare presso il/la ________________________________________
dell’Asl di Caserta, struttura/unità operativa ____________________________________________
per
il
periodo
dal
_________________________
al
_________________________.
TUTOR_________________________________________________________________________
Copia del presente provvedimento è inviato al Servizio Affari Generali con la comunicazione
della data effettiva di inizio Tirocinio.
Data ________________________
Il DIRETTORE
________________________
Regione Campania – ASL Caserta
Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta
Modello di domanda per la frequenza per apprendimento non formale
Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Via Unità Italiana 28
81100 Caserta
Oggetto: richiesta di autorizzazione alla frequenza per apprendimento non formale.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ____________________
e residente in ________________________ via ___________________________________n. ____
tel/cell ______________________ laureato in data _________________ presso l’università di
____________________________ ovvero diplomato in ___________________________________
presso la scuola/ente di __________________________________ in data ____________________
di poter frequentare la U.O. di ____________________________________
dal ___________________ al ___________________
Ai fini dell’apprendimento non formale finalizzato alla acquisizione/ miglioramento delle seguenti
conoscenze/competenze:
_______________________________________________________________________________
Dichiara di conoscere ed accettare integralmente il “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI CURRICULARI,EXTRACURRICULARI E FREQUENZE PER
APPRENDIMENTO” vigente nell’Asl di Caserta avendone presa ampia ed attenta visione.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per le dichiarazioni mendaci:
di essere in possesso del titolo di studio ________________________ conseguito il ____________
presso __________________________________________________________________________
di non aver frequentato a titolo volontario, negli anni precedenti, strutture della ASL Caserta ;
di non svolgere contemporaneamente attività tirocinio curriculare/extracurriculare presso strutture
della ASL Caserta;
di non avere alcun tipo di rapporto di lavoro con altre strutture pubbliche e/o private;
di non aver precedentemente avuto rapporti di lavoro con la ASL Caserta;
Si impegna altresì a presentare al Direttore della macro articolazione, prima dell’inizio della
frequenza :
Copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile
sottoscritte dall’istituzione formativa.
Data ____________________
___________________________
(Firma del richiedente)
OPERATORE CHE AFFIANCHERA’ IL RICHIEDENTE:
____________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DELLA MACROARTICOLAZIONE:
__________________________________________________________________________
Data
N. Dipendenti per Struttura (Macroarticolazione) e N. Tirocinanti consentiti (10%)
Strutture
N. Dipendenti
N. Tirocinanti Consentiti (10%)
Distretto 12
197
20
159
16
247
25
119
12
106
11
113
11
66
7
19
2
60
6
83
8
125
13
73
7
342
34
294
30
457
46
124
12
278
28
299
30
728
73
380
38
Distretto 13
Distretto 14
Distretto 15
Distretto 16
Distretto 17
Distretto 18
Distretto 19
Distretto 20
Distretto 21
Distretto 22
Distretto 23
P.O. di Maddaloni
P.O. di Marcianise
P.O. di Piedimonte Matese
P.O. di San Felice a Cancello
P.O. di Santa Maria C.V.
P.O. di Sessa Aurunca
P.O. di Aversa
Dipartimento di Prevenzione
N. Dipendenti per Struttura (Macroarticolazione) e N. Tirocinanti consentiti (10%)
Presidio Ospedaliero
N. Dipendenti
N. Tirocinanti Consentiti (10%)
Dipartimento di Salute Mentale
329
33
94
10
326
33
Dipartimento Dipendenze
Servizi Centrali e di Staff
N. Dipendenti per Struttura (Macroarticolazione) e N. Volontari consentiti (5%)
Strutture
N. Dipendenti
N. Tirocinanti Consentiti (5%)
Distretto 12
197
10
159
8
247
13
119
6
106
6
113
6
66
4
19
1
60
3
83
5
125
7
73
4
342
17
294
15
457
23
124
7
278
14
299
15
728
37
380
19
Distretto 13
Distretto 14
Distretto 15
Distretto 16
Distretto 17
Distretto 18
Distretto 19
Distretto 20
Distretto 21
Distretto 22
Distretto 23
P.O. di Maddaloni
P.O. di Marcianise
P.O. di Piedimonte Matese
P.O. di San Felice a Cancello
P.O. di Santa Maria C.V.
P.O. di Sessa Aurunca
P.O. di Aversa
Dipartimento di Prevenzione
N. Dipendenti per Struttura (Macroarticolazione) e N. Volontari consentiti (5%)
Presidio Ospedaliero
N. Dipendenti
N. Tirocinanti Consentiti (5%)
Dipartimento di Salute Mentale
329
17
94
5
326
17
Dipartimento Dipendenze
Servizi Centrali e di Staff
Regione Campania – ASL Caserta
Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta
Modello di domanda per la frequenza di tirocinio curriculare
Al Direttore della Struttura
__________________________
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Via Unità Italiana 28
81100 Caserta
Oggetto: richiesta di autorizzazione alla frequenza di tirocinio curriculare.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ____________________
e residente in ________________________ via ___________________________________n. ____
tel/cell ______________________ laureato in data _________________ presso l’università di
____________________________ ovvero diplomato in ___________________________________
presso la scuola/ente di __________________________________ in data ____________________
* di poter effettuare la frequenza di tirocinio curriculare presso la U.O. di
____________________________________
dal ___________________ al ___________________ per un n. totale di ore:_________________
per il conseguimento del titolo di studio, specializzazione,master/stage,esame di stato:
_____________________________________
per l’ espletamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
Dichiara di conoscere ed accettare integralmente il “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEI TIROCINI CURRICULARI,EXTRA CURRICULARI E FREQUENZE PER
APPRENDIMENTO” vigentE nell’Asl di Caserta avendone presa ampia ed attenta visione.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per le dichiarazioni mendaci:
di essere in possesso del titolo di studio ________________________ conseguito il
____________presso____________________________________________________________
di frequentare il ________________________ presso il ___________________________________
di non avere alcun tipo di rapporto di lavoro con altre strutture pubbliche e/o private.
Si impegna altresì a presentare al direttore della macro articolazione, prima dell’inizio della
frequenza del tirocinio curriculare:
Copia del progetto formativo debitamente compilato e sottoscritto
Copia delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile
sottoscritte dall’istituzione formativa.
Data ____________________
___________________________
(Firma del richiedente)
Per accettazione
Il Tutor Aziendale
____________________________
N.B.: La presente richiesta va presentata per ogni anno di frequenza
Copia della presente è inviata al Servizio Affari Generali.
Regione Campania – ASL Caserta
Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta
Oggetto: Tirocinio curriculare – attestato
A richiesta dell’interessato, vista la documentazione agli atti,
SI ATTESTA
che il ___________________________________________________________________________
nato a _______________________ il _______________ residente in ________________________
ha regolarmente svolto il tirocinio curriculare presso il ____________________________________
nel periodo dal _____________________ al _____________________ per complessive ore _____.
Il presente attestato viene rilasciato in carta semplice, per gli usi consentiti.
IL TUTOR
_________________________
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
__________________________________
SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
( per le Istituzioni formative private)
TRA
Il/la ......................................................................................, con sede in ……..………………,
Via ……………………………..
denominato
“soggetto
codice fiscale………………………… d’ora in poi
promotore”,
rappresentato/a
dal
sig.
…………………………………………….. nato a …………………………………...…….., il
………………………………..;
E
L’Azienda Sanitaria Locale Caserta, con sede in Caserta, Via Unità Italiana n.28 – 81100
codice fiscale 03519500619, d'ora in poi denominato “ soggetto ospitante”, rappresentata dal
Direttore Generale pro – tempore dott. ………………………..……… , nato a
……………………………….… il ………………………………………
Riferimenti normativi
- DM 25/03/1998 n.142;
- D.P.G.R. Campania n.89 del 2.4.2010 -Regolamento Regionale n. 9/2010;
- Legge 92/2012;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee –
guida in materia di tirocini”- rep. N.1/CSR del 24 gennaio 2013;
- DGRC n.243 del 22.7.2013
PREMESSO CHE
il “Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari,extracurriculari, frequenze per
apprendimento presso le strutture della ASL Caserta”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale del “soggetto ospitante” n…...... del ……...., ha uniformato le
procedure per la stipula e l'attivazione delle convenzioni medesime;
i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca
collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento;
1
SI CONIVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
La presente convenzione regola i rapporti tra l’ASL, "soggetto ospitante" e il “soggetto
promotore" concernenti 1'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di
studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed
equivalenti, equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione,
scuole di specializzazione, master di I e di II livel1o, nonché altri corsi di formazione
professionale.
Articolo 2
II "soggetto ospitante" si impegna:
a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento,
secondo i limiti fissati dal citato Regolamento;
b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
c) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza;
d) in caso di incidente durante lo svolgimento de1 tirocinio, a segnalare 1'evento, entro i
tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al
numero della Polizza sottoscritta dal "soggetto promotore") e al "soggetto promotore”.
Articolo 3
Il "soggetto promotore" si impegna;
a) ad assicurare il/i tirocinante/i presso compagnie assicuratrici operanti nel settore contro gli
infortuni sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile;
b) a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di
ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun
progetto formativo e di orientamento,
c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di
verificare 1'attività formativa.
Articolo 4
I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro.
2
Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione,
verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, a cura del “soggetto promotore
contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante”;
i1 nominativo de1 tutor del “soggetto promotore”;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel
"soggetto ospitante”;
le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle compagnie assicurative contro gli infortuni sul lavoro,
nonché per la Responsabilità civile;
La durata dei tirocini è regolamentata dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/98 e non
sarà comunque superiore a l2 mesi, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i
quali è posto un limite massimo di 24 mesi.
Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del "soggetto ospitante”, sono
fissate di comune accordo tra i tutors designati da1 "soggetto ospitante" e dal “soggetto
promotore”.
Al termine del tirocinio, sarà cura del "soggetto ospitante" rilasciare al tirocinante
un’attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio.
I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di
proprietà del "soggetto ospitante”.
Articolo 5
Durante 1o svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
c) mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30/0/2003 n. 196, la necessaria riservatezza
per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e
prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio,
In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse
comportamenti lesivi di diritti ed interessi del "soggetto ospitante", questo potrà, previa
informazione al tutor incaricato dal "soggetto promotore", sospendere o interrompere lo
svolgimento del tirocinio.
Articolo 6
3
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente
acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso
dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità
della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno
essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia
compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
Titolari dei dati personali per quanto concerne i1 presente articolo, sono rispettivamente il
“soggetto ospitante" e il "soggetto promotore”.
Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003
sul trattamento dei dati personali.
Articolo 7
L’attivazione del tirocinio è subordinato al versamento da parte del soggetto “promotore” del
seguente contributo economico:
a) € 50,00 (cinquanta/00)/anno per ogni tirocinante per corsi da 100 a 150 ore annue di
tirocinio;
b) € 125,00 (centoventicinque/00)/anno per ogni tirocinante per corsi da 151 a 450 ore
annue di tirocinio;
c) € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per ogni tirocinante per corsi superiori a 450 ore
annue di tirocinio;
Tale contributo deve essere versato dal “soggetto promotore” al Tesoriere dell’ASL prima
dell’inizio del tirocinio, secondo le modalità indicate nell’apposito regolamento.
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di
tre anni. Ciascuna parte potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante
raccomandata a.r. o pec con preavviso di almeno due mesi.
Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.
La convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su espressa richiesta del “soggetto
promotore”.
Articolo 8
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento
al
regolamento della ASL CE e alla legislazione vigente in materia.
4
Articolo 9
I1 presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto
ospitante”, e una al "soggetto promotore".
Consta la presente di quattro facciate e parte della quinta, numerate dal n. 1 al n.5
Letto, approvato e sottoscritto.
Caserta, (data) ………………….
Per il Soggetto Promotore
Per il Soggetto Ospitante
Il Legale rappresentante
Il Direttore Generale
___________________________
Dott. _________________
5
SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI
( per le istituzioni formative pubbliche)
TRA
Il/la ......................................................................................, con sede in ……..………………,
Via ……………………………..
denominato
“soggetto
codice fiscale………………………… d’ora in poi
promotore”,
rappresentato/a
dal
sig.
…………………………………………….. nato a …………………………………...…….., il
………………………………..;
E
L’Azienda Sanitaria Locale Caserta, con sede in Caserta, Via Unità Italiana n.28 – 81100
codice fiscale 03519500619, d'ora in poi denominato “ soggetto ospitante”, rappresentata dal
Direttore Generale pro – tempore dott. ………………………..……… , nato a
……………………………….… il ………………………………………
Riferimenti normativi
- DM 25/03/1998 n.142;
- D.P.G.R. Campania n.89 del 2.4.2010 -Regolamento Regionale n. 9/2010;
- Legge 92/2012;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee –
guida in materia di tirocini”- rep. N.1/CSR del 24 gennaio 2013;
- DGRC n.243 del 22.7.2013
PREMESSO CHE
il “ Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari, extracurriculari, frequenze per
apprendimento presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta”, approvato con
deliberazione del Direttore Generale del “soggetto ospitante” n…...... del ……...., ha
uniformato le procedure per la stipula e l'attivazione delle convenzioni medesime;
i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca
collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento;
SI CONIVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
1
La presente convenzione regola i rapporti tra la ASL, "soggetto ospitante" e il “soggetto
promotore" concernenti 1'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di
studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed
equivalenti, equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione,
scuole di specializzazione, master di I e di II livel1o, nonché altri corsi di formazione
professionale.
Articolo 2
II " soggetto ospitante" si impegna:
a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento,
secondo i limiti fissati dal citato Regolamenti aziendale;
b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
c) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza;
d) in caso di incidente durante lo svolgimento de1 tirocinio, a segnalare 1'evento, entro i
tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al
numero della Polizza sottoscritta dal "soggetto promotore") e al "soggetto promotore”.
Articolo 3
Il "soggetto promotore" si impegna;
a) ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la
Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
b) a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di
ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun
progetto formativo e di orientamento,
c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di
verificare 1'attività formativa.
Articolo 4
I tirocini curriculari formativi non costituiscono rapporto di lavoro.
Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione,
verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, a cura del “soggetto promotore”,
contenente:
il nominativo del tirocinante;
2
i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante”;
i1 nominativo de1 tutor del “soggetto promotore”;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel
"soggetto ospitante”;
le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
La durata dei tirocini è regolamentata dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/98 e non
sarà comunque superiore a l2 mesi, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i
quali è posto un limite massimo di 24 mesi.
Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del "soggetto ospitante”, sono
fissate di comune accordo tra i tutors designati da1 "soggetto ospitante" e dal “soggetto
promotore”.
Al termine del tirocinio, sarà cura del "soggetto ospitante" rilasciare al tirocinante
un’attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio.
I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di
proprietà del "soggetto ospitante”.
Articolo 5
Durante 1o svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
c) mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30/0/2003 n. 196, 1a necessaria riservatezza
per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e
prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio,
In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse
comportamenti lesivi di diritti ed interessi del "soggetto ospitante", questo potrà, previa
informazione al tutor incaricato dal "soggetto promotore", sospendere o interrompere lo
svolgimento del tirocinio.
Articolo 6
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente
acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso
dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità
della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
3
Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno
essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia
compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
Titolari dei dati personali per quanto concerne i1 presente articolo, sono rispettivamente il
“soggetto ospitante" e il "soggetto promotore”.
Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003
sul trattamento dei dati personali.
Articolo 7
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di
tre anni. Ciascuna parte potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante
raccomandata a.r. o pec con preavviso di almeno due mesi.
Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.
La convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su espressa richiesta del “soggetto
promotore”.
Articolo 8
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla
legislazione vigente in materia.
Articolo 9
I1 presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto
ospitante”, e una al "soggetto promotore".
Consta la presente di quattro facciate numerate dal n. 1 al n.4
Letto, approvato e sottoscritto.
Caserta, (data) ………………….
Per il Soggetto Promotore
Per il Soggetto Ospitante
Il Legale rappresentante
Il Direttore Generale
___________________________
Dott. _________________
4
Relazione descrittiva
Con il presente provvedimento si intende procedere all’adeguamento del regolamento regionale n. 9
del 2010 nella parte riguardante il Capo VII – Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini
formativi e di orientamento art. 25, 26, 27, 28 e 29.
L’intervento regolamentare si rende necessario a seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza
permanente il 24 gennaio 2013 sul documento recante ‘Linee guida in materia di tirocini’ che le
Regioni e le province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella
organizzazione dei servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative entro sei mesi. La
proposta di modifica al regolamento non presenta oneri finanziari per l’Ente Regione.
fonte: http://burc.regione.campania.it
Regolamento regionale
“Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione di cui alla l.r.
n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della
Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della
qualità del lavoro).
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento reca modifiche agli articoli da 25 a 29 del regolamento regionale 2
aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art.
54, comma 1, lett. b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale), in attuazione
dell’articolo 50, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo Unico della
normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la
promozione della qualità del lavoro).
Art. 2
Inserimento dell’articolo 24-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Prima dell’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 24-bis Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione
1. Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di
formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto
presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante
di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire
l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di
attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione
del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
3. L’attivazione di un tirocinio formativo disciplinato ai sensi della presente regolamentazione
richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore
e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di
specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore
e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite
un soggetto proponente, fermi restando gli obblighi di cui alla presente disciplina in capo al
soggetto promotore e al soggetto ospitante.
4. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono:
a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati alla transizione dei giovani che hanno
acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio dalla scuola
al mondo del lavoro;
b) tirocini di inserimento e reinserimento, finalizzati alla collocazione o ricollocazione di
soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 25-ter,
fonte: http://burc.regione.campania.it
comma 1, lettera b);
c) tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di
disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili), delle persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché dei
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo:
a) i tirocini curriculari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di
formazione abilitati;
b) i tirocini transnazionali, previsti nell’ambito di programmi per la formazione e
l’istruzione nei Paesi comunitari;
c) i tirocini estivi;
d) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all’estero, ospitati nell’ambito di
apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale;
e) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche.
6. Il presente capo è riferito ai tirocini svolti in una sede del soggetto ospitante ubicata nel
territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del
soggetto promotore o ospitante, o il territorio di residenza o provenienza del tirocinante che
può essere anche cittadino non appartenente all’Unione Europea se regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale.
7. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, quindi anche di pubblica amministrazione con
più sedi territoriali, nonché nel caso di tirocini che prevedono attività formativa in più
regioni, il presente capo si applica nei casi in cui la Campania sia la regione sede di
realizzazione del tirocinio. La Regione può, con appositi accordi, definire disposizioni volte
a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra
previsto.”.
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010
1. L’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 Soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato che, per
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può
promuovere nell’ambito territoriale di propria competenza tirocini di formazione ed
orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio dei soggetti di cui
all’articolo 25-ter.
2. Rientrano tra i soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego e l’Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione (ARLAS);
b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore
legale;
d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e
orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in
regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;
e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli
appositi albi;
f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
fonte: http://burc.regione.campania.it
Regione;
g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.
3. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in
house sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale
e d’intesa con i competenti uffici regionali.
4. Il soggetto promotore è tenuto a:
a) garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante, favorendo
l’attivazione dell’esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante
e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e
nella predisposizione del progetto formativo;
b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi
previsti nella convenzione;
c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel
rispetto dei criteri indicati all’articolo 27;
d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro
gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto
dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142
(Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo
18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
e) rispettare gli obblighi di cui all’articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio
territoriale dell’andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell’articolo
29.”.
Art. 3
Inserimento dell’articolo 25-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 25-bis Soggetto ospitante
1. Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che
possiedono i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro
dei disabili;
c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti
a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti
salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici
accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione
straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri
indicati all’articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il
raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del
tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a
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quelli del tutore sostituito.
3. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all’articolo 27-bis.”.
Art. 4
Inserimento dell’articolo 25-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 25-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 25-ter Tirocinante
1. I requisiti che possiedono i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla
tipologia di tirocinio sono i seguenti:
a) per i tirocini formativi e di orientamento, i soggetti che hanno conseguito un titolo di
studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio;
b) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti inoccupati, disoccupati,
lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei
mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). In questo
caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche
attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) per i tirocini formativi e di orientamento o, di inserimento o reinserimento, i soggetti
disabili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici,
psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in
trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari,
condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di
comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di
riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto
ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio
nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini
privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didatticoorganizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
3. Per promuovere l’inclusione dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1, lettera c), e dei
lavoratori in mobilità o sospesi in CIGO di cui al comma 1, lettera b), è consentita
l’attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano
assolto l’obbligo scolastico.”.
Art. 5
Sostituzione dell’articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010
1. L’articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
fonte: http://burc.regione.campania.it
“Art. 26 Numero massimo di tirocini
1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la
sussistenza di idonee condizioni per l’accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di
tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. In considerazione di ciò è
possibile accogliere:
a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante;
b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti;
c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti;
e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti;
f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un
numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell’organico a tempo
indeterminato.
2. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua del lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato.
3. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei disabili e delle persone
svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Sono
inoltre esclusi quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri
artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo
unico dell'apprendistato della Regione Campania).
4. Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato è
normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, si stabilisce tuttavia che:
a) ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito
ospitare un tirocinante;
b) alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori
familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il
soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori
dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari.
5. Le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a
tempo determinato possono usufruire dei tirocini formativi a condizione che il periodo di
durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre
unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di
computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.”.
Art. 6
Inserimento dell’articolo 26-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 26-bis Durata del tirocinio
1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle
fonte: http://burc.regione.campania.it
2.
3.
4.
5.
6.
attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può essere inferiore a un
mese né eccedere i seguenti periodi di durata massima:
a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
b) dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
c) dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
d) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo il rispetto delle norme sull’assunzione delle
categorie cosiddette protette.
La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore
a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il
programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una
proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. E’
consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per
l’arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa
professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di
tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di
durata sopra stabiliti.
Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti.
Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga,
intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del
tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del
tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione
scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.
E’ consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso
esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a
suo carico, da accertarsi con l’intervento del tutore designato dal soggetto promotore;
b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà
organizzative, economiche o produttive nell’ambito del settore o reparto di inserimento
del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di
personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità
del personale.”.
Art. 7
Inserimento dell’articolo 26-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 26-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 26-ter Indennità di partecipazione
1. Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma 2, ha l’obbligo di
corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso
prestata. L’importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria,
non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di
sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.
2. L’indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in regime di cassa
integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, trattandosi di soggetto già
percettore di una forma di sostegno del reddito.
3. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza
fonte: http://burc.regione.campania.it
4.
5.
6.
7.
finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e
fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se
la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa
destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per
finalità formative.
La Regione, per garantire l’inclusione e assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla
all’articolo 24-bis, comma 4, lett. c), ha facoltà di prevedere eventuali circostanziate deroghe
in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità per i tirocinanti di cui
all’articolo 25-ter, comma 1, lett. c).
La percezione dell’indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di
disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il
profilo fiscale l’indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di
lavoro dipendente.
Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge
il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei
servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.”.
Art. 8
Inserimento dell’articolo 26-quater al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 26-ter del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 26-quater Limiti nell'utilizzo dei tirocini
1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli
obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le
quali non è necessario un periodo formativo. A tale ultimo proposito, sono considerati di
insufficiente contenuto professionale e conseguentemente esclusi dalla possibilità di
stipulare tirocini tutti i profili professionali collocati nell’ultimo livello di inquadramento di
cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto
ospitante in ragione dell’attività da esso svolta.
2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di
conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso
è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con
affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire il personale che si trova in
malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività
stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all’assunzione di lavoratori con contratto a
termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.
4. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei
bambini e degli adolescenti, l’orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal
contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che
la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifica
lo svolgimento anche in fascia serale. E’ viceversa del tutto vietata l’attività formativa in
fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.
5. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo tirocinio,
ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo
tirocinio e alle condizioni di cui all’articolo 26-bis, comma 3.”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
Art. 9
Sostituzione dell’articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010
1. L’articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 27 Tutorato
1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto
promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate
allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d’intesa con il tutore di
riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da
acquisire;
b) coordinare l’organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;
c) monitorare l’andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il
tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di
assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta e agli esiti della stessa,
con particolare riferimento a un’eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto
ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione;
e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione
dell’attestazione finale.
2. Il tutore del tirocinante è individuato dall’azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate
esperienze e competenze professionali, coerenti con l’attività del tirocinio prevista nel
progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio
stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutore può essere un suo lavoratore dipendente
con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici
mesi, oppure un socio lavoratore.
3. Per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio ai sensi dell'articolo
26 pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare
dell’azienda oppure il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l’attività prevalente.
4. Ogni tutore del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge
le seguenti funzioni:
a) favorire l’inserimento del tirocinante, coordinandone l’attività e fornendogli indicazioni
tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di
carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) promuovere l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto
formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell’organizzazione del soggetto
ospitante;
c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l’intera durata del tirocinio, la
documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e
al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
d) attestare la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
e) redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore,
relativamente all’attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante.
5. Insieme al tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutore del tirocinante
collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento,
per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del
tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo, per
garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal
tirocinante.”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
Art. 10
Inserimento dell’articolo 27-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 27-bis Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi
1. L’attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il
soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, corredata di un progetto
formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore.
Entrambi gli atti sono predisposti secondo i modelli allegati al presente regolamento. La
convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie.
2. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto
ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento
formativo. Essa può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati
all’articolo 26.
3. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la
collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene:
a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
b) il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal
soggetto ospitante;
c) la sede di svolgimento, l’area professionale di riferimento (codici di classificazione CP
Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO);
d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di
svolgimento del tirocinio;
e) la durata del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 26-bis;
f) l’entità e l’articolazione dell’orario di svolgimento del tirocinio, con i limiti e le
precisazioni di cui all'articolo 26-quater;
g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l’INAIL contro gli infortuni sul
lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile;
h) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le
agevolazioni di altra natura eventualmente previste.
4. In capo al soggetto ospitante è posto l’obbligo di comunicare preventivamente e in via
telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l’avvio di
ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della
convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico
definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
5. L’avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti
dell’ispettorato del lavoro e dei soggetti promotori. Le modalità informatiche di
conferimento ai predetti soggetti da parte del nodo regionale delle comunicazioni
obbligatorie sono definite e attivate in conformità delle disposizioni adottate in sede di
tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
6. Il soggetto promotore è responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di
mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.
7. Il soggetto ospitante assolve agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo
nazionale di categoria.”.
Art. 11
Sostituzione dell’articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010
fonte: http://burc.regione.campania.it
1. L’articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 28 Misure di promozione, agevolazione e sostegno
1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti
istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi. In particolare,
attraverso l’Arlas è assicurata l’assistenza tecnica e l’accesso al servizio cliclavorocampania
per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei
tirocinanti nel sistema regionale e nazionale di borsa lavoro.
2. La Regione, in coerenza con i propri obiettivi programmatici di inclusione e di politica
attiva del lavoro e con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari, può disporre
l’attribuzione di misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla
indennità di partecipazione di cui all’articolo 26-ter.
3. La Regione può disporre l’attribuzione di misure di agevolazione o sostegno atte a
promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un
percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di
istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea.
4. La Regione, in coerenza con obiettivi di politica attiva del lavoro previsti dalla
programmazione regionale e destinati a specifici target di beneficiari, può sostenere con
misure di incentivazione l’assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante il
tirocinio a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il
contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e
che l’assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua
conclusione.
5. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e di raccordo per l’intero ambito di
utilizzo dello strumento del tirocinio, con riguardo anche ai tirocini non disciplinati dal
presente capo, quali quelli curriculari, sovranazionali o estivi e, per quanto riguarda i tirocini
di pratica professionale e di accesso alle professioni ordinistiche, promuovendo la
convergenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il
comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti) e dalla legge regionale n.
20 del 2012.
6. La Regione può realizzare programmi e sperimentazioni che prevedono l’attivazione di
tirocini nell’ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo
inserimento per l’accesso all’apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n.
20 del 2012.
7. La Regione favorisce, promuove e sostiene l’utilizzo dei tirocini formativi presso gli
artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di
cui alla legge regionale n. 20 del 2012.”.
Art. 12
Sostituzione dell’articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010
1. L’articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 29 Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo
1. Al termine del tirocinio il tutore nominato dal soggetto ospitante trasmette al soggetto
promotore la relazione finale o idonee schede descrittive dell’attività svolta e delle
competenze acquisite dal tirocinante. Il competente centro per l’impiego provvede alla
registrazione sul libretto formativo del tirocinante delle competenze da esso acquisite
fonte: http://burc.regione.campania.it
2.
3.
4.
5.
6.
mediante il tirocinio svolto, solo se lo stesso ha partecipato ad almeno il 70 per cento delle
ore di attività formativa originariamente previste.
La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il
monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei
tirocinanti, dell’accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post
dell’impatto occupazionale da essi determinato.
L’Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini
sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e
di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti
promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferirle, su richiesta, ogni ulteriore
informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell’articolo 27bis.
Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la
verifica dell’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 27-bis a carico del soggetto
promotore e del soggetto ospitante.
Alle attività di monitoraggio sovraintende una cabina di regia, presieduta dall’assessore
delegato in materia con la partecipazione delle forze sociali.
I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di
assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all’articolo 25, comma 2, per
i quali è previsto l’accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della
valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di
premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”.
Art. 13
Inserimento dell’articolo 29-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010
1. Dopo l’articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:
“Art. 29-bis Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse
1. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27-bis è
punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove
convenzioni di tirocinio di formazione.
2. Nell’ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto
ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27-bis costituisce titolo in favore del
tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto
inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello
dell’indennità non erogata, con un minimo di euro 1000,00 e un massimo di euro 6000,00.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti nel bilancio della
Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei
tirocini formativi.
4. Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle
sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta conforme al presente capo, il personale
ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura
subordinata, con relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione
amministrativa applicabile in tali ipotesi disponendo al recupero dei contributi previdenziali
e dei premi assicurativi omessi. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni
amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al
presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti
promotori di cui all’articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l’accreditamento regionale,
fonte: http://burc.regione.campania.it
sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di
efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di
accreditamento.”.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
fonte: http://burc.regione.campania.it
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regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari