CONFINDUSTRIA VICENZA
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
Sezione Costruttori Edili
Ottobre 2011
L’apertura di un cantiere edile richiede il rispetto di svariate regole e norme che si traducono
in altrettanti adempimenti obbligatori di carattere operativo: autorizzazioni, documentazione
da predisporre e conservare in cantiere o in sede, comunicazioni da inoltrare agli enti
competenti.
Nonostante i numerosi tentativi fatti in questi anni, l’obiettivo di una reale semplificazione
sembra lontano dall’essere raggiunto.
Gli adempimenti richiesti sono ancora moltissimi e frammentati in una serie di norme, che si
articolano tra leggi, regolamenti, circolari e delibere nazionali, regionali e comunali.
La presente guida pratica è la versione informatica e aggiornata del Vademecum per
l'apertura di un cantiere edile, pubblicato nel dicembre del 2007, su iniziativa del
Coordinamento dei Giovani Imprenditori Edili di Confindustria Vicenza e costituisce una
concreta testimonianza della complessità burocratica nella quale gli imprenditori del settore
delle costruzioni si trovano quotidianamente ad operare.
Nel contempo, vuole essere una bussola per orientare gli operatori nella gestione quotidiana
del cantiere e per aiutarli a districarsi in questa “giungla” di adempimenti.
La chiave di lettura, semplice ed intuitiva, va però sempre parametrata ai continui
aggiornamenti normativi che concernono il nostro settore; pertanto il margine di certezza
circa le regole da seguire è da considerarsi valido alla data della pubblicazione della guida.
INDICE
ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE
5
1) RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
5
2) INSTALLAZIONI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE
5
3) POLIZZA RCO/RCT
5
ADEMPIMENTI DI CARATTERE EDILIZIO
6
1) ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
6
2) ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A PREVENTIVA COMUNICAZIONE
6
3) RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE/SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)/DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
(DIA)
7
4) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD INTERVENIRE SU DI UN BENE
CULTURALE
7
5) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
7
6) DENUNCIA DEI LAVORI IN CEMENTO ARMATO E DELLE OPERE A
STRUTTURA METALLICA
8
7) NOMINA DEL COLLAUDATORE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO E
DELLE OPERE A STRUTTURA METALLICA
8
8) CARTELLO DI CANTIERE
8
9) RICHIESTA RIMOZIONE LINEE E CONTATORI ESISTENTI DI GAS, ENERGIA
ELETTTRICA, ACQUA, TELEFONIA
9
10) RICHIESTA ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA,
FOGNATURA, TELEFONO PER IMPIANTO DI CANTIERE
9
11) VERIFICA DELL’ESISTENZA DI RETI AEREE ED INTERRATE DI GAS,
ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA
9
12) PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE
9
13) NOTIFICA DEI LAVORI IN SOTTERRANEO
9
ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE
11
1) AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA
11
2) REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUT - SISTRI
11
3) COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI (MUD) IN ATTESA DELL'AVVIO
DEL SISTEMA SISTRI
11
4) FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
11
5) TRASPORTO DI RIFIUTI
12
6) RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
12
7) TERRE E ROCCE DA SCAVO
13
8) INTERVENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(V.I.A.) E/O AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA AMBIENTALE (A.I.A.)
13
2
9) INTERVENTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O A DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.)
13
10) LAVORI PUBBLICI NON SOGGETTI NÉ A V.I.A., NÉ AD A.I.A, NÉ A
PERMESSO DI COSTRUIRE, NÉ D.I.A.
14
11) INTERVENTI NON SOTTOPOSTI NÉ A V.I.A, NÉ AD A.I.A. NÉ D.I.A.
14
12) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DESTINAZIONE E LA QUANTITÀ
ESPORTATA
14
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
15
1) NOTIFICA PRELIMINARE
15
2) CARTELLI
15
3) DENUNCIA DEI SUBAPPALTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI
15
4) DENUNCIA INIZIO LAVORI O VARIAZIONE DI RSCHIO ALL’INAIL
16
5) LIBRO UNICO DEL LAVORO
16
6) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
16
7) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
17
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
18
1) PRONTO SOCCORSO
18
2) GESTIONE DELL’EMERGENZA, DEL PRONTO SOCCORSO E LOTTA
ANTINCENDIO
18
3) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
18
4) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
18
5) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
18
VED. PUNTO 7, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
18
6) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E FASCICOLO
DELL’OPERA
19
7) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
19
8) TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E
RICEVIMENTO POS
20
9) PIANO SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(PSS)
20
10) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE
(DUVRI)
20
11) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS) SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E SUL
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA O DUVRI
20
12) PIANO ANTINFORTUNISTICO PER IL TRASPORTO E MONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI E PER L’IMPIEGO DI CASSEFORME, TUNNEL,
MENSOLE METALLICHE DI DISARMO E SISTEMI SIMILARI
21
13) DENUNCIA DI INSTALLAZIONE GRU E RICHIESTA DI VERIFICA
21
14) RADIOCOMANDI INSTALLATI SU GRU
21
3
15) DOCUMENTAZIONE DEL PONTEGGIO
21
16) PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PIMUS)
22
17) VERIFICA ARMATURA DEGLI SCAVI
22
18) REGISTRO DEGLI INFORTUNI (VED. PUNTO 8, ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI LAVORO
22
19) DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
22
20) PREVENZIONE INCENDI
23
21) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI
CANTIERE
23
22) DENUNCIA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E INSTALLAZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE PER L’IMPIANTO DI CANTIERE
23
23) VERIFICA PERIODICA TRIMESTRALE DI CATENE E FUNI DEGLI
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
24
24) CONTROLLO DI EFFICIENZA E DI INSTALLAZIONE CORRETTA DI
PONTEGGI E GRU
24
25) PIANO DI LAVORO PER DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL’AMIANTO
24
26) PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI
24
27) NOTIFICA PER I LAVORI IN SOTTERRANEO
24
ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE
26
1) DENUNCIA IVA
26
2) ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI D’OPERA DI CANTIERE
26
3) TOSAP OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E COSAP
26
4) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBICITÀ - INSEGNE DI ESERCIZIO
26
5) GRUPPI MOBILI “DI CANTIERE” E TASSAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
27
CHECK LIST
28
ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE
28
ADEMPIMENTI DI CARATTERE EDILIZIO
28
ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE
28
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
29
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
29
ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE
31
4
ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE
1) RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(rif. norm. Regolamento comunale)
Ente destinatario
La richiesta va presentata al competente ufficio comunale, nei termini previsti dal
Regolamento.
Ulteriori note
Copia dell’autorizzazione deve essere tenuta in cantiere.
2) INSTALLAZIONI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, allegato IV)
In cantiere devono essere installati:
•
•
•
•
•
•
•
lavandini (1 ogni 5 lavoratori)
docce (all’occorrenza)
gabinetti (1 ogni 30 lavoratori)
spogliatoi con armadietti a doppio scomparto chiudibili a chiave
refettori con arredo e accessori (scalda vivande)
acqua (calda/fredda) più detergenti e asciugatoi
dormitori all’occorrenza.
3) POLIZZA RCO/RCT
Verificare la congruità delle coperture assicurative in relazione al tipo di attività svolte nel
cantiere.
5
ADEMPIMENTI DI CARATTERE EDILIZIO
1) ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1)
Ente destinatario
Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: gli interventi di manutenzione ordinaria; gli
interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; le
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le
pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili
stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Ulteriori note
Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni
Culturali.
2) ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A PREVENTIVA COMUNICAZIONE
(rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 2)
Ente destinatario
Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione: gli interventi di
manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di
pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici; le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; i pannelli solari,
fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; le aree ludiche senza fini di lucro e gli
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Ulteriori note
Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, unitamente alla comunicazione
di inizio dei lavori, è necessario trasmettere all’amministrazione comunale una relazione
tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un
tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con
l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per
essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
6
relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni
Culturali.
3) RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)/DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)
(rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, artt. 10 e 22; L. n. 241/1990, art. 19)
Ente destinatario
La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata allo Sportello Unico per
l’edilizia. Nel caso l’intervento riguardi un’attività produttiva di beni o servizi, incluse le attività
agricole, commerciali, artigiane, turistiche ed alberghiere, la domanda va presentata allo
Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).
La SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) va presentata allo Sportello Unico per
l’edilizia, ovvero allo Sportello Unico per le attività produttive, prima dell’inizio dell’attività
oggetto della stessa. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della
segnalazione, senza attendere ulteriori termini.
Nei casi in cui sia ancora necessario ricorre alla DIA (Denuncia di Inizio Attività), la denuncia
va presentata allo Sportello Unico per l’edilizia, ovvero allo Sportello Unico per le attività
produttive, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Ulteriori note
Copia del documento deve essere tenuta in cantiere.
4) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD INTERVENIRE SU DI UN BENE CULTURALE
(rif. norm. D.Lgs. n. 42/2001, artt. 20 e seguenti)
Ente destinatario
Qualsiasi intervento su di un bene sottoposta a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni
Culturali, è soggetto ad autorizzazione del Soprintendente. A tale scopo, è necessario
presentare preventivamente il progetto che si intende realizzare, ovvero la descrizione
tecnica dello stesso, alla competente Soprintendenza, la quale rilascia l’autorizzazione entro
il termine di 120 giorni.
Ulteriori note
Qualora l’intervento edilizio richieda un titolo abilitativo semplificato (SCIA/DIA), il richiedente
deve preventivamente munirsi dell’autorizzazione della Soprintendenza, da allegare alla
SCIA/DIA.
5) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(rif. norm. D.Lgs. n. 42/2001, artt. 146 e seguenti)
Ente destinatario
Qualsiasi intervento su di un bene sottoposto a vincolo paesaggistico (ai sensi degli articoli
138, 141, 142 e 157, del d.Lgs. n. 42/2004) deve preventivamente essere autorizzato
dall’ente preposto alla tutela (nel caso Veneto il Comune). A tale scopo, il progetto delle
opere che si intendono eseguire deve essere accompagnato da una relazione paesaggistica,
redatta secondo le indicazioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2005.
7
Ulteriori note
Qualora si tratti di interventi minori (quali, ad esempio, posizionamento di antenne
paraboliche, cartellonistica, insegna pubblicitarie, manufatti di arredo urbano, strutture
temporanee di grandi dimensioni, strutture stagionali, collegate all’attività turistica e del
tempo libero, strutture di copertura non superiori a 10 mq., pannelli solari e fotovoltaici fino
ad una potenza di 20 Mw ed impianti di condizionamento) si può ricorrere ad una relazione in
forma semplificata, secondo le indicazioni di cui al D.P.R. n. 139/2010.
6) DENUNCIA DEI LAVORI IN CEMENTO ARMATO E DELLE OPERE A STRUTTURA
METALLICA
(rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, artt. 65 e seguenti)
Ente destinatario
La denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le
opere a struttura metallica deve essere effettuata dal costruttore, prima del loro inizio, allo
Sportello Unico per l'Edilizia, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente Ufficio
Tecnico Regionale.
Ulteriori note
In cantiere devono essere conservati gli atti indicati dall’articolo 65, commi 3 e 4, del DPR n.
380/2001:
•
il progetto dell’opera;
•
la relazione illustrativa con l’attestazione dell’avvenuto deposito.
7) NOMINA DEL COLLAUDATORE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO E DELLE
OPERE A STRUTTURA METALLICA
(rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, articolo 67)
Ente destinatario
Il direttore dei lavori (ovvero il il costruttore, qualora esegua in proprio l’opera),
contestualmente alla presentazione della denuncia delle opere in cemento armato e delle
opere a struttura metallica, presenta presso lo Sportello Unico per l'edilizia l’atto di nomina
del collaudatore scelto e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico.
Ulteriori note
Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne da
comunicazione allo Sportello Unico per l'edilizia e al collaudatore, il quale ha sessanta giorni
di tempo per effettuare il collaudo, che va presentato all’Amministrazione comunale.
8) CARTELLO DI CANTIERE
(rif. norm. D.P.R. n. 380/2001, art. 20, comma 7; Regolamento edilizio comunale; Circ. Min.
LL.PP. 1729/U.L.; D.Lgs. n. 81/2008, art.90, comma 7)
Nei lavori privati il cartello è esposto secondo le modalità stabilite dal Regolamento edilizio.
Nel caso di lavori pubblici il cartello deve essere esposto prima dell’inizio dei lavori e deve
essere di dimensioni minime m. 2,00x1,00.
Devono essere sempre almeno indicati:

estremi del permesso di costruzione/DIA
8







indicazione del Committente/Responsabile dei lavori
indicazione dei progettisti
direttore dei lavori
coordinatori per la sicurezza (quando previsti)
indicazione dell’Impresa costruttrice
indicazione delle Ditte subappaltatrici
indicazione delle Ditte impiantiste.
Ulteriori note
Il cartello deve essere affisso in maniera visibile presso il cantiere.
9) RICHIESTA RIMOZIONE LINEE E CONTATORI ESISTENTI DI GAS, ENERGIA
ELETTTRICA, ACQUA, TELEFONIA
Ente destinatario
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o ristrutturazione, va richiesta presso i singoli enti
erogatori la rimozione.
10) RICHIESTA ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, FOGNATURA,
TELEFONO PER IMPIANTO DI CANTIERE
(rif. norm. Regolamento comunale)
Ente destinatario
Prima dell'inizio dei lavori, vanno richiesti gli allacci ai rispettivi enti erogatori.
11) VERIFICA DELL’ESISTENZA DI RETI AEREE ED INTERRATE DI GAS, ENERGIA
ELETTRICA ED ACQUA
Ente destinatario
Prima dell’inizio dei lavori presso i singoli enti, verificare l’esistenza delle reti.
12) PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE
(rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, artt. 150 e seguenti)
Ente destinatario
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione, va redatto il programma, firmato dal datore di
lavoro o dal responsabile del cantiere e tenuto a disposizione degli organi di controllo.
Ulteriori note
Il programma deve essere coordinato con il Piano di sicurezza e coordinamento ed i singoli
Piani operativi di sicurezza.
13) NOTIFICA DEI LAVORI IN SOTTERRANEO
(rif. norm. D.P.R. n. 320/1956, art. 7)
Ente destinatario
I lavori in sotterraneo (gallerie, pozzi, ecc.), prima del loro inizio, vanno notificati all’ASL.
9
Ulteriori note
È opportuno conservare copia della notifica in cantiere. Sono esclusi dalla notifica le
fondazioni, i pozzi, i cunicoli ed i vani sotterranei, facenti parte o costituenti opere
complementari o accessorie degli edifici.
10
ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE
1) AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA
(rif. norm. L. n. 447/1995, art. 6; L.R. n. 21/1999, art. 7)
Ente destinatario
L’impresa, prima dell’inizio di attività temporanee che comportano il superamento dei valori
limite, deve presentare al Comune apposita richiesta di deroga temporanea ai limiti.
Ulteriori note
L’art. 7, comma 2, della L.R. n. 21/1999 prevede che: «Nei cantieri edili i lavori con
macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione
pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e
delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti».
2) REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUT - SISTRI
(rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, art. 190)
È obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico per ogni cantiere in cui si producono
rifiuti pericolosi. Dalla data di avvio del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) obbligo di
iscrizione al sistema per i cantieri di durata superiore ai sei mesi che producono rifiuti
pericolosi.
Ulteriori note
Le registrazioni nei registri e successivamente le annotazioni nel registro SISTRI devono
essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello
stesso.
I registri finchè in uso sono numerati e vidimati dalla Camera di Commercio competente per
territorio e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
I registri, integrati dai formulari per il trasporto, devono essere conservati per cinque anni
dalla data dell’ultima registrazione.
3) COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI (MUD) IN ATTESA DELL'AVVIO DEL
SISTEMA SISTRI
(rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, art. 189, comma 3)
Ente destinatario
Le imprese devono presentare alla Camera di Commercio competente per territorio, entro il
30 aprile di ogni anno, la comunicazione (redatta su apposita modulistica) relativa ai rifiuti
pericolosi e, se occupano più di dieci dipendenti, non pericolosi, limitatamente a quelli
indicati all’art. 184, comma 3, alle voci c), d) e g), prodotti nel corso dell’anno precedente.
Ulteriori note
Se le imprese svolgono anche attività di trasporto a titolo professionale, di recupero o
smaltimento di rifiuti, devono presentare la comunicazione sia per i rifiuti pericolosi, che non
pericolosi.
4) FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
(rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, art. 193)
11
Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.
Ulteriori note
Il formulario deve essere:
•
numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalla Camera di
Commercio competente per territorio o dagli uffici regionali o provinciali competenti in
materia di rifiuti (la vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria);
•
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore, controfirmato
dal trasportatore e dal destinatario.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni, unitamente al registro di
carico e scarico dei rifiuti, di cui costituisce parte integrante.
5) TRASPORTO DI RIFIUTI
(rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, art. 212)
Ente destinatario
a) È obbligatoria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento delle
seguenti attività:
• trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
• trasporto di rifiuti pericolosi, anche propri.
b) È prevista una modalità semplificata, ma comunque obbligatoria, di iscrizione all’Albo per
lo svolgimento dell’attività di trasporto, ordinaria e regolare, dei propri rifiuti non pericolosi
e dei propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori a trenta chilogrammi o trenta litri al
giorno.
Ulteriori note
L’iscrizione viene effettuata presso la Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali (istituita presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione) nella cui
Regione è ubicata la sede legale dell’attività.
Le imprese iscritte all’Albo sono tenute, tra l’altro, al versamento (entro il 30 aprile di ogni
anno) di un diritto annuale di iscrizione il cui ammontare è diverso in funzione della categoria
e della classe di iscrizione (per i casi rientranti nella lett. b) il diritto annuale di iscrizione è
stato fissato in 50 euro).
Copia autentica del provvedimento di iscrizione all’Albo deve essere conservata sul mezzo di
trasporto (la copia autentica può essere sostituita con copia del provvedimento corredata
dalla dichiarazione di conformità all’originale, resa dal legale rappresentante dell’impresa ai
sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445).
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni, tranne per i casi rientranti nella lett. b (per i
quali non è previsto il rinnovo).
6) RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
(rif. norm. D.Lgs. n. 152/2006, artt. 212, 214 e 216; D.M. 5/2/1998)
Ente destinatario
12
Le imprese che intendono intraprendere un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi
derivanti da costruzioni e demolizioni, possono avvalersi (se il rifiuto, l’attività di recupero ed
il prodotto ottenuto corrispondono a quanto previsto dal DM 5/2/1998) del cd. “regime
semplificato”, inoltrando una comunicazione 90 giorni prima dell'inizio dell’attività alla
Provincia competente per territorio.
Nei casi in cui non sia possibile avviare l’attività di recupero avvalendosi del cd. “regime
semplificato” sarà necessario procedere secondo le ordinarie procedure autorizzative.
Ulteriori note
L’impresa che svolge l’attività di recupero secondo il cd. “regime semplificato” viene iscritta in
apposito registro e deve versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il relativo diritto di iscrizione.
La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di
modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
7) TERRE E ROCCE DA SCAVO
(rif. norm. D.Lgs. n. 152/06, art. 186; D.G.R.V. n. 2424/2008)
Il progetto necessario alla realizzazione di interventi dai quali deriva la produzione di terre e
rocce da scavo che si intendono riutilizzare, deve essere accompagnato dalla seguente
documentazione:

una dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica
ai sensi del titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché i processi industriali e/o i
siti di possibile destinazione del materiale;

l’indagine ambientale del sito;

una dichiarazione che individui i processi industriali e/o i siti di destinazione del
materiale di scavo ed il luogo dell’eventuale deposito in attesa di riutilizzo.
Ulteriori note
Al termine dell’intervento, il Direttore dei lavori dovrà presentare all’autorità competente
all’approvazione del progetto una dichiarazione che attesti i processi industriali e/o i siti
idonei nei quali il materiale di scavo è stato effettivamente utilizzato, individuandone per
ciascuno la tipologia e la quantità.
8) INTERVENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E/O
AUTORIZZAZIONE INTEGRATIVA AMBIENTALE (A.I.A.)
Il proponente deve allegare, sia al progetto da sottoporre a V.I.A., sia al progetto che si
presenta all’Autorità competente all’approvazione definitiva, qualora quest’ultima sia diversa
dall’ente che svolge la procedura di V.I.A., la necessaria documentazione (dichiarazione che
il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte IV,
del D.Lgs. n. 152/06; l’indagine ambientale del sito; l’indicazione dei processi industriali e/o
dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell’eventuale deposito in attesa di riutilizzo).
9) INTERVENTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O A DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITÀ (D.I.A.)
Il richiedente il permesso di costruire ovvero – nel caso di interventi soggetti a denuncia di
inizio attività – il denunciante devono presentare la documentazione sopra indicata all’atto
della richiesta del permesso di costruire, ovvero all’atto di presentazione della D.I.A..
13
Ulteriori note
È possibile depositare il materiale scavato in attesa di riutilizzo. Il termine massimo di tale
deposito è di un anno per i materiali che vengono esportati, mentre è di tre anni per quelli
utilizzati nell’ambito del progetto, ma esclusivamente per gli interventi sottoposti a V.I.A. e/o
A.I.A..
10) LAVORI PUBBLICI NON SOGGETTI NÉ A V.I.A., NÉ AD A.I.A, NÉ A PERMESSO DI
COSTRUIRE, NÉ D.I.A.
Il progetto esecutivo dell’opera dalla quale derivano i materiali di scavo, deve essere
corredato da un apposito allegato, sottoscritto dal progettista e recante la dichiarazione che il
sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte IV,
del D.Lgs. n. 152/2006; l’indagine ambientale del sito; l’indicazione dei processi industriali
e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell’eventuale deposito in attesa di
riutilizzo (ammesso per un periodo massimo di un anno per i materiali che vengono esportati
ovvero per un periodo massimo di tre anni per quelli che vengono riutilizzati nell’ambito dello
stesso progetto).
11) INTERVENTI NON SOTTOPOSTI NÉ A V.I.A, NÉ AD A.I.A. NÉ D.I.A.
In caso di modesti lavori di manutenzione e/o riparazione, eseguiti in via d’urgenza, che
producono quantità poco significative di materiale da scavo, non del tutto riutilizzato in
cantiere, viene espressamente riconosciuto che, se tale materiale viene riutilizzato in sito,
non è necessaria alcuna procedura di verifica, mentre nel caso in cui lo stesso venga
esportato, in quanto esuberante le necessità di riutilizzo in cantiere, può essere gestito come
sottoprodotto (sottraendolo, dunque, dalla disciplina relativa ai rifiuti) nel rispetto delle
modalità operative dettate in delibera.
12) DOCUMENTAZIONE
ESPORTATA
ATTESTANTE
LA
DESTINAZIONE
E
LA
QUANTITÀ
Durante il trasporto i materiali di scavo dovranno essere accompagnati da una specifica
documentazione predisposta in triplice copia (una per la ditta appaltatrice, una per la ditta
destinataria ed una per la ditta trasportatrice).
La documentazione deve essere conservata dalla ditta appaltatrice che ne dovrà fornire
copia al Direttore dei lavori ai fini della compilazione della dichiarazione da presentare a fine
lavori.
14
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
1) NOTIFICA PRELIMINARE
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 99)
Ente destinatario
La notifica deve essere trasmessa, a cura del committente o del responsabile dei lavori,
prima dell’inizio dei lavori, all’ASL e alla Direzione provinciale del Lavoro.
Ulteriori note
La notifica va effettuata per:
a.
cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese, anche
se inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica;
b.
cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità sia superiore a 200 uomini-giorno.
Copia della notifica deve essere affissa in cantiere e tenuta a disposizione degli Organi di
vigilanza.
2) CARTELLI
(rif. norm. C.c.n.l., D.Lgs. n. 81/2008 titolo V; D.M. 388/03)
Il cartello dell’orario di lavoro va esposto, prima dell’inizio dei lavori, in un luogo accessibile.
I cartelli di:

avvertimento

divieto

prescrizione

salvataggio

antincendio

informazione
vanno applicati a seconda delle esigenze specifiche.
È opportuno predisporre una tabella riportante i numeri di telefono per i casi di emergenza e
le modalità di raggiungimento del cantiere da parte dei mezzi di soccorso.
3) DENUNCIA DEI SUBAPPALTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI
(rif. norm. C.c.n.l; D.Lgs. n. 163/2006, art. 118)
Ente destinatario
Le denunce vanno presentate, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile, all’INPS, all’INAIL
e alla rappresentanza sindacale aziendale, se presente.
Ulteriori note
Per i lavori pubblici:
1)
prima dell’inizio dei lavori in subappalto, l’affidatario deve chiedere autorizzazione alla
stazione appaltante, la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni dalla
relativa richiesta (ovvero 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
15
2)
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro); trascorso
tale termine senza che vi abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa;
copia della avvenuta denuncia fatta agli enti previdenziali va presentata alla
committenza.
4) DENUNCIA INIZIO LAVORI O VARIAZIONE DI RSCHIO ALL’INAIL
(rif. norm. D.P.R. 1124/65, art. 12; D.M. 19.9.2003)
Ente destinatario
In caso di inizio attività o di nuova lavorazione, la denuncia va presentata all’INAIL,
contestualmente all’inizio dei lavori, con l’apposito modulo “denuncia di esercizio”.
In caso di denuncia di nuovo lavoro temporaneo (lavori edili e stradali, anche di lunga durata,
che comunque hanno un termine finale certo o presunto) con rischio già assicurato all’INAIL,
la denuncia va presentata all’INAIL, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, con l’apposito
modulo “denuncia di nuovo lavoro temporaneo”.
Le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto
dall’assicurazione (compresi lavori a carattere temporaneo concernenti attività non ancora
denunciate all’istituto – nuovo rischio) e la cessazione della lavorazione devono essere
denunciati all’INAIL, entro 30 giorni dalla variazione/cessazione, con gli appositi moduli.
Ulteriori note
Nel caso dei lavori pubblici, l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori sono tenuti, ai
sensi dell’art. 118 comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, a segnalare agli enti previdenziali ed
assicurativi l’aggiudicazione, mediante la denuncia di nuovo lavoro.
5) LIBRO UNICO DEL LAVORO
(rif. norm. L.n.133/2008, art.39; D.M. 9.07.08)
Ente destinatario
Nel caso in cui il libro unico sia tenuto presso la sede legale dell’impresa, lo stesso deve
essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza, dal datore di lavoro, anche a mezzo
fax o posta elettronica, nel luogo in cui si esegue il lavoro, se trattasi di sede stabile di lavoro
(intesa come articolazione autonoma dell’impresa, stabilmente organizzata, che si presenta
idonea ad espletare, in tutto o in parte, l’attività aziendale e risulta dotata degli strumenti
necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi). In caso di attività mobili
o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative
presso più luoghi di lavoro nell’ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla
mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di
lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta
espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
Il libro unico può essere tenuto anche presso il professionista o il servizio o centro di
assistenza della associazione di categoria autorizzati, previa apposita comunicazione del
datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. In tal caso
tali soggetti devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre 15 giorni
dalla richiesta.
Il libro unico del lavoro deve essere aggiornato, per ciascun mese di riferimento, entro il
giorno 16 del mese successivo.
6) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
16
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, artt.18, comma 1, 20, comma 3, 21, comma 1, 26, comma 8,
55, comma 4, 60, comma 1; L. n.248/2006, art. 36-bis, commi 3, 4 e 5;L.n.136/2010 art.5)
Il personale occupato in cantiere deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro,
nonché la data di assunzione: per lavori in subappalto il tesserino deve anche contenere gli
estremi dell’autorizzazione.
Per i lavoratori autonomi è obbligatoria oltre alle foto e alle gneralità anche l'indicazione del
committente
7) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art.90)
Ente destinatario
Le imprese esecutrici presentano, al committente o al responsabile dei lavori, una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al
comma 11 (lavori privati o lavori privati non soggetti a permesso di costruire), è sufficiente la
presentazione da parte delle imprese del DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato. Gli adempimenti devono essere effettuati prima dell’inizio dei lavori.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa dal committente o responsabile dei lavori al
Comune, prima dell’inizio dei lavori, nel caso di permesso di costruire/DIA. In assenza del
DURC, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
Ulteriori note
L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 (c.d. “Legge anticrisi”), ha stabilito che, negli
appalti pubblici, le stazioni appaltanti debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via
informatica, da INPS ed INAIL e dalla Cassa Edile il documento unico di regolarità
contributiva (DURC), in tutti quei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge
8) REGISTRO DEGLI INFORTUNI
(rif. norm. D.P.R. 547/55, art. 403; D.M. 12.9.58; D.M. 10.8.84; D.Lgs. 626/94; D.Lgs.
n.81/2008, art.53)
Ente destinatario
Il registro vidimato dall’A.S.L. competente prima dell’inizio dei lavori, deve riportare gli
estremi di tutti gli infortuni con prognosi di durata superiore ad un giorno. Deve essere
costantemente aggiornato. Deve essere conservato in cantiere o presso la direzione
dell’Impresa (nell’ambito provinciale) per almeno 4 anni dall’ultima registrazione.
Ulteriori note
Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale (di cui all’articolo 8,
comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008), con cui vengono definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati,
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni.
17
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
1) PRONTO SOCCORSO
(rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, allegato IV, punto 5)
A seconda dei casi, va predisposto, prima dell’inizio dei lavori:

pacchetto di medicazione;

cassetta pronto soccorso;

camera di medicazione.
Ulteriori note
È necessario predisporre anche un mezzo di comunicazione (telefono cellulare) per attivare
il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale (tel. 118).
2) GESTIONE DELL’EMERGENZA, DEL PRONTO SOCCORSO E LOTTA ANTINCENDIO
(rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art.37 comma 9; D.M. 10.3.98)
È indispensabile verificare la presenza di una organizzazione finalizzata alla gestione delle
emergenze, attraverso la formazione di personale addetto, la disponibilità di attrezzature,
equipaggiamento e del Dispositivo di Protezione Personale (D.P.I.).
Nel settore edile l’addetto all’emergenza deve essere formato con un corso di 16 ore e
aggiornato ogni 3 anni per 6 ore.
3) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
(rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art. 26, art. 90, art. 97 e allegato XVII)
Imprese e lavoratori autonomi a seconda che si tratti di appalto interno o cantiere
temporaneo o mobile, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, dovranno
esibire al committente o al responsabile dei lavori idonee dichiarazioni o documentazione
come specificato nell'allegato XVII.
Solamente nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 u/d ed i cui lavori non
comportano rischi particolari (specificati nell’All. XI del D. lgs 81/2008) l’idoneità si considera
soddisfatta mediante presentazione del certificato CCIA e del DURC., corredato da
autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII.
In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale
dei subappaltatori con i medesimi criteri.
4) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, artt.18, comma 1, 20, comma 3, 21, comma 1, 26, comma 8,
55, comma 4, 60, comma 1; L. n.248/2006, art. 36-bis, commi 3, 4 e 5)
Il personale occupato in cantiere deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro,
nonché la data di assunzione: per lavori in subappalto il tesserino deve anche contenere gli
estremi dell’autorizzazione.
5) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
VED. PUNTO 7, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
18
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art.90)
Ente destinatario
Le imprese esecutrici presentano, al committente o al responsabile dei lavori, una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al
comma 11 (lavori privati o lavori privati non soggetti a permesso di costruire), è sufficiente la
presentazione da parte delle imprese del DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato. Gli adempimenti devono essere effettuati prima dell’inizio dei lavori.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa dal committente o responsabile dei lavori al
Comune, prima dell’inizio dei lavori, nel caso di permesso di costruire/DIA. In assenza del
DURC, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
Ulteriori note
L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 (c.d. “Legge anticrisi”), ha stabilito che, negli
appalti pubblici, le stazioni appaltanti debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via
informatica, da INPS ed INAIL e dalla Cassa Edile il documento unico di regolarità
contributiva (DURC), in tutti quei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge.
6) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E FASCICOLO DELL’OPERA
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 91, 100, 101; Allegati XV e XVI)
Destinatario
Il Piano di sicurezza e coordinamento ed il “fascicolo” dell’opera, redatti dal Coordinatore per
la sicurezza durante la progettazione, devono essere trasmessi a tutte le imprese invitate a
presentare offerta per l’esecuzione dei lavori.
Ulteriori note
Il PSC ed il fascicolo sono obbligatori nel caso di presenza, anche non contemporanea, di
più impresa nel cantiere oggetto dei lavori. Sempre in presenza di più imprese è obbligatoria
la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, indipendentemente dalla
durata prevista del lavori.
7) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 89, lett. h), allegato XV; D.Lgs. n.163/2006, art.131)
Ente destinatario
Ogni impresa che effettua lavori in cantiere, per tramite dell’impresa affidataria, trasmette al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il POS prima dell’inizio dei lavori.
Se manca il CSE la consegna va fatta al Committente.
Nel caso di opere pubbliche, la consegna deve avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori.
Ulteriori note
Il POS deve essere sempre redatto da tutte le imprese, anche quando non è prevista la
nomina dei Coordinatori per la sicurezza.
L’adempimento non è richiesto per le imprese che eseguono mere forniture in cantiere (es.
scarico merci a pié d’opera). Il POS deve essere presente in cantiere e deve contenere
l’esito della rilevazione fonometrica relativa alle attività previste in quel cantiere o alle
mansioni in esso svolte.
19
8) TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E RICEVIMENTO
POS
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 101, e art 96 , comma 2)
Ente destinatario
Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici
ed ai lavoratori autonomi.
Ulteriori note
Sulla base delle indicazioni fornite dai PSC, le imprese esecutrici trasmettono a loro volta i
propri POS all’impresa affidataria che, dopo avere verificata la congruità con il proprio,
trasmette tutti i POS al CSE. Questa procedura sostituisce per l’impresa affidataria la
redazione del DVR e del DUVRI per il cantiere in esame.
9) PIANO SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSS)
(rif. norm. D.Lgs. 163/2006, art.131 – D.Lgs 81/2008, All. XV)
Ente destinatario
Nel caso di opere pubbliche, qualora non sia prevista la nomina dei Coordinatori per la
sicurezza, l’appaltatore deve redigere il PSS che, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, va trasmesso al committente.
Ulteriori note
Il PSS deve contenere gli stessi elementi previsti al punto 2.1.2 dell’allegato XV al Testo
Unico (D. Lgs 81/2008) previsti per il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), con
esclusione della stima dei costi della sicurezza (stima che spetta al Committente).
10) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
(rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art.26, art 96, comma 2)
Le imprese che, nel cantiere, realizzano lavori con ditte terze devono elaborare un “unico
documento di valutazione dei rischi” che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i
rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le attività lavorative.
Nel caso in cui sia presente il PSC e i POS relativi ai lavori in appalto, il DUVRI non è
richiesto.
11) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS) SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E SUL PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA O DUVRI
(rif .norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, comma 1, lett.o, art 100, comma 4)
Destinatario
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno facoltà di chiedere il PSC, il POS o il
DUVRI al datore di lavoro o al dirigente, il quale è obbligato a consegnarne tempestivamente
copia.
20
12) PIANO ANTINFORTUNISTICO PER IL TRASPORTO E MONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI E PER L’IMPIEGO DI CASSEFORME, TUNNEL, MENSOLE
METALLICHE DI DISARMO E SISTEMI SIMILARI
(rif norm. Circ. Min. Lavoro n.15/'80 e 13/'82)
Prima dell’inizio dei lavori si deve verificare che i piani redatti dalle ditte specializzate siano
compatibili con l’attività dell’impresa e coordinati con il PSC e i singoli POS.
Ulteriori note
Copia deve essere tenuta in cantiere a disposizione degli Organi di vigilanza.
13) DENUNCIA DI INSTALLAZIONE GRU E RICHIESTA DI VERIFICA
(rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art. 71, comma 11, e DM 11 aprile 2011)
Ente destinatario
La denuncia va presentata, per tutti i nuovi apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 kg, prima della loro installazione, all’INAIL.
Occorre tenere in cantiere copia della denuncia di esercizio.
La prima delle verifiche periodiche è di competenza dell’INAIL, da effettuarsi con le
periodicità indicate nell’Allegato VII del D. lgs 81/2008. Almeno 60 dd prima della data di
scadenza del termine per l’esecuzione della verifica, il Datore di lavoro deve inoltrare
richiesta all’INAIL. Nella richiesta il Datore di lavoro deve anche indicare il nominativo del
“Soggetto Abilitato” del quale INAIL si avvale qualora non risulti in grado di provvedere
direttamente.
L’ARPA Veneto è titolare delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi con
le periodicità indicate nell’Allegato VII del D. lgs 81/2008. Almeno 30 dd prima della data di
scadenza del termine per l’esecuzione della verifica, il Datore di lavoro deve inoltrare
richiesta all’ARPA Veneto. Nella richiesta il Datore di lavoro deve anche indicare il
nominativo del “Soggetto Abilitato” del quale ARPAV si avvale qualora non risulti in grado di
provvedere direttamente.
Ulteriori note
Analoga procedura vale per la autogru e per gli escavatori utilizzati anche come gru, se
omologati come tali o attrezzati a tale scopo dal costruttore.
14) RADIOCOMANDI INSTALLATI SU GRU
(rif. norm. D.P.R. 447/2001)
Ente destinatario
L’avvenuta installazione deve essere comunicata all’ARPA Veneto.
15) DOCUMENTAZIONE DEL PONTEGGIO
(rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art.131 e art. 133)
In cantiere devono essere sempre disponibili l’Autorizzazione Ministeriale relativa al tipo di
ponteggio e copia del disegno esecutivo dello stesso, firmata dal responsabile del cantiere.
Ulteriori note
21
Per ponteggi alti più di 20 metri o diversi dagli schemi tipo forniti dal fabbricante, è
necessario il calcolo della struttura da parte di un professionista abilitato.
16) PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PIMUS)
(rif. norm. D.Lgs. n.81/2008, art. 134, All. XXII)
Il Piano contiene istruzioni e schemi del ponteggio da mettere a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Deve essere coordinato con il POS
dell’impresa e con il PSC, quando esiste. Montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio vanno eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e vanno affidati a lavoratori
espressamente formati in materia.
Ulteriori note
I ponteggi metallici devono essere sottoposti a verifiche di prima installazione e a verifiche
successive, che devono essere documentate in forma scritta.
17) VERIFICA ARMATURA DEGLI SCAVI
(rif . norm. D.Lgs. n.81/2008, art. 71 commi 8 e 9)
Le armature degli scavi devono essere sottoposte a verifiche di prima installazione ed a
verifiche successive, che devono essere documentate in forma scritta.
18) REGISTRO DEGLI INFORTUNI (VED. PUNTO 8, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
LAVORO
(rif. norm. D.P.R. 547/55, art. 403; D.M. 12.9.58; D.M. 10.8.84; D.Lgs. 626/94; D.Lgs.
n.81/2008, art.53)
Ente destinatario
Il registro vidimato dall’A.S.L. competente prima dell’inizio dei lavori, deve riportare gli
estremi di tutti gli infortuni con prognosi di durata superiore ad un giorno. Deve essere
costantemente aggiornato. Deve essere conservato in cantiere o presso la direzione
dell’Impresa (nell’ambito provinciale) per almeno 4 anni dall’ultima registrazione.
Ulteriori note
Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale (di cui all’articolo 8,
comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008), con cui vengono definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati,
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni.
19) DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
(rif . norm. D.Lgs. n. 81/2008, allegato VIII)
Prima dell’inizio dei lavori, verificare che il personale sia dotato di:

tuta;

calzature;

elmetto;

guanti;

otoprotettori.
22
Per esigenze specifiche, dovranno essere a disposizione:





maschere per le vie respiratorie
dispositivi anticaduta
occhiali
indumenti alta visibilità
attrezzature varie
20) PREVENZIONE INCENDI
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art. 46; D.M. 10.3.98)
Ente destinatario
Verificare l’esistenza di attività/depositi soggetti al controllo dei VV.FF. (es. stoccaggio di
bombole di gas, depositi di legname, ecc.).
In tutti i depositi di materiali infiammabili è comunque opportuno tenere sempre a
disposizione almeno un estintore.
Prendere in esame la possibilità di realizzare una presa d’acqua antincendio per il cantiere,
attrezzata con manichette e lance e/o individuare nelle vicinanze eventuali attacchi per le
motopompe dei VV.FF. ed assicurarsi che l’esodo delle persone dal luogo di lavoro sia
sempre garantito.
Ulteriori note
Nei cantieri in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m. o dove si impieghino esplosivi
è necessario che i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza ricevano una
formazione particolare in materia.
21) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
(rif. norm. D.M. 37/2008, art. 7 e art. 10)
La dichiarazione deve essere rilasciata da un impiantista abilitato.
Ulteriori note
Gli impianti di cantiere sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità.
22) DENUNCIA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E INSTALLAZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE PER L’IMPIANTO DI CANTIERE
(rif. norm. D.M. 519/93; D.P.R. 462/01, D.Lgs 81/200, art .86)
Ente destinatario
La dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installatore abilitato, equivale all’omologazione
dell’impianto.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità
all’ISPESL e all’ARPA Veneto.
Ulteriori note
Per cantieri di durata superiore a 2 anni è necessario richiedere la verifica periodica
dell’impianto, all’ARPA Veneto o ad Ente Notificato per le verifiche.
23
23) VERIFICA PERIODICA TRIMESTRALE DI CATENE E FUNI DEGLI APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO
(rif. norm. D.L.gs. n. 81/2008, allegati VI e VII)
Le funi e le catene delle apparecchiature di sollevamento devono essere sottoposte a
verifiche trimestrali a cura di personale esperto.
La verifica deve essere riportata sul libretto di collaudo, se rilasciato dall’ISPESL, o sul
registro di manutenzione predisposto allo scopo.
24) CONTROLLO DI EFFICIENZA E DI INSTALLAZIONE CORRETTA DI PONTEGGI E
GRU
(rif. norm. D.L.gs. n. 81/2008, art 71, comma 8, comma 10)
Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono
essere controllate dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere. I risultati dei controlli devono
essere riportati per iscritto e, almeno quelli degli ultimi tre anni, essere tenuti a disposizione
degli organi di vigilanza. Le attrezzature di lavoro in cantiere devono essere accompagnate
da un documento attestante l’effettuazione dell’ultimo controllo con esito positivo.
25) PIANO DI LAVORO PER DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL’AMIANTO
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art.250; D.Lgs. n. 152/2006 art. 212)
Ente destinatario
L’impresa che esegue i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto deve:
•
essere iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali;
•
essere dotata di personale appositamente formato in materia di sicurezza nella
demolizione di materiali contenenti amianto
•
predisporre un piano di lavoro da inviare in copia all’organo di vigilanza (SPISAL)
almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.
Ulteriori note
Il piano di lavoro deve essere coordinato con il PSC.
26) PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI
(rif. norm. D.Lgs. n. 81/2008, art.151, comma 2)
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione di strutture portanti o di una certa entità, va redatto
il programma, firmato dal datore di lavoro o dal responsabile del cantiere, e tenuto a
disposizione degli organi di controllo.
Ulteriori note
Il programma deve essere coordinato con il Piano di sicurezza e coordinamento ed i singoli
Piani operativi di sicurezza.
27) NOTIFICA PER I LAVORI IN SOTTERRANEO
(rif. norm. Dpr 320/56, art 7)
24
Ente destinatario
I lavori in sotterraneo (gallerie, pozzi, ecc.), prima del loro inizio, vanno notificati all’ASL.
Ulteriori note
È opportuno conservare copia della notifica in cantiere. Sono esclusi dalla notifica le
fondazioni, i pozzi, i cunicoli ed i vani sotterranei, facenti parte o costituenti opere
complementari o accessorie degli edifici.
25
ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE
1) DENUNCIA IVA
(rif.norm. D.P.R. n. 633/72 art. 35; Circ.Min.Fin. n. 98/E, del 17.5.2000)
La denuncia va presentata, in via telematica, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 30
gg. dall’apertura dei cantieri, per i cantieri di rilevante durata e consistenza (dotati di una
struttura operativa e/o organizzativa di tipo amministrativo con carattere di stabilità).
2) ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI D’OPERA DI CANTIERE
(rif. norm. DPR nn. 633/72 e 444/1997)
Per i mezzi e le attrezzature che non possono circolare su strada, la documentazione degli
acquisti di carburante è costituita dalla fattura. È opportuna, pertanto, la tenuta di un registro
o scheda o altro documento contabile, nel quale indicare i periodi delle attività delle
attrezzature fisse.
3) TOSAP OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E COSAP
(rif. norm. D.Lgs. n.507/1993, art.38 e seguenti)
Sono soggette alla TOSAP, (Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), nei Comuni
che non hanno sostituito l'imposta con il canone COSAP (Canone Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle
strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dei comuni e delle province, nonché nelle aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio.
L’imposta non è dovuta per le occupazioni effettuate dalle imprese affidatarie di lavori da
realizzare per conto dello Stato e per l’esecuzione di lavori appaltati dai Comuni.
La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di
autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
Per le occupazioni permanenti (cioè di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un
atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno) i soggetti obbligati
devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia ed
effettuare il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione,
entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31
dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
Per gli anni successivi la tassa va versata nel mese di gennaio. Per le occupazioni
temporanee (cioè di durata inferiore all’anno) l’obbligo della denuncia è assolto con il
pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il
termine previsto per le occupazioni medesime.
4) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBICITÀ - INSEGNE DI ESERCIZIO
(rif norm. D.Lgs. n.507/1993, art. 17, comma 1-bis; L. n.75/2002, art.2-bis, commi 1, 5 e 6)
Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati è dovuta
l’imposta comunale sulla pubblicità (o il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari) per
l’intera superficie. In tale caso deve essere presentata al comune apposita dichiarazione
nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione
dei mezzi pubblicitari utilizzati.
26
L’imposta (o il canone) non è dovuta per le insegne di esercizio di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati (o fino al superiore limite eventualmente previsto dal regolamento
comunale).
In caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie complessiva
non superiore a cinque metri quadrati.
Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi
natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla
stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Detta scritta deve
avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica”.
Sono ricompresi tra le insegne di esercizio anche i cartelli esposti all’esterno dei cantieri edili
recanti l’indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di
svolgimento dell’attività cui si riferiscono.
5) GRUPPI MOBILI “DI CANTIERE” E TASSAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
(rif. norm. D.Lgs n. 504/1995, artt. 52 – 60 e art. 63; D.L. n. 511/1998, art. 6)
L’energia elettrica è considerata “prodotto energetico”. Il consumo è assoggettato alla
tassazione prevista dalla normativa sulle accise, con applicazione dell’accisa (0,0031 €/kWh)
e dell’addizionale provinciale (con aliquota variabile da Provincia a Provincia, da 0,0093
€/kWh a 0,01140 €/kWh, come per quella di Vicenza, solo sui i primi 200.000 kWh/mese).
Chi autoproduce energia elettrica deve pertanto liquidare e versare tali imposte. A questo
fine, deve presentare la cosiddetta “denuncia di officina elettrica” all’Ufficio della Dogane
competente per territorio (in bollo), così ottenendo la relativa licenza fiscale; versa, poi,
mensilmente in acconto, ed annualmente in conguaglio a saldo, le imposte dovute, oltre al
diritto annuale di licenza, dopo aver assolto una cauzione, calcolata opportunamente.
Nel caso di gruppi elettrogeni mobili, tipicamente utilizzati nei cantieri edili, privi di
misuratore dell’energia autoprodotta e consumata, le imposte vengono calcolate dall’Ufficio
in modo forfettario, a seguito della denuncia (in base alla potenza dell’apparato ed alle ore di
presunto utilizzo dichiarate, salvo variazioni da denunciare preventivamente, in seguito, se
superiori alla soglia del 10%); le imposte sono, in tal caso assolte in unica soluzione, senza
obbligo di cauzione e senza ulteriori adempimenti formali, per mezzo del versamento del
cosiddetto “canone d’abbonamento” (art. 55, comma 5, D.Lgs. n.504/1995).
Sono comunque esclusi dalla tassazione, in particolare, i consumi di energia elettrica
prodotta con gruppi elettrogeni di potenza non superiore a 1kW, e con gruppi elettrogeni “di
soccorso” di potenza fino a 200kW (art.52, D.Lgs. n.504/1995).
27
CHECK LIST
ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE -
CHECK
Richiesta di occupazione suolo pubblico

Installazione igienico assistenziali di cantiere

Polizza R.C.O./R.C.T.

ADEMPIMENTI DI CARATTERE EDILIZIO
Preventiva comunicazione/Richiesta del permesso di costruire/
Denuncia di inizio attività/Segnalazione certificata di inizio attività

Richiesta di autorizzazione ad intervenire su di un bene culturale

Richiesta di autorizzazione paesaggistica

Denuncia dei lavori in cemento armato e delle
opere a struttura metallica

Nomina del collaudatore delle opere in cemento
armato e delle opere a struttura metallica

Cartello di cantiere

Richiesta rimozione linee e contatori esistenti
di gas, energia elettrica, acqua, telefonia

Richiesta allacciamento energie elettrica, acqua,
fognatura, telefono per impianto di cantiere

Verifica dell’esistenza di reti aeree ed interrate
di gas, energia elettrica ed acqua

Programma di demolizione

Notifica dei lavori in sotterraneo

ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE
Autorizzazione in deroga ai valori limite di
emissione sonora

Registro di carico e scarico dei rifiuti

Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD)

28
Formulario di identificazione

Trasporto di rifiuti

Recupero di rifiuti non pericolosi

Terre e rocce da scavo

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
Notifica preliminare

Cartelli

Denuncia dei subappalti agli enti previdenziali

Denuncia inizio lavori o variazione di rischio all’INAIL

Libro Unico del Lavoro

Tesserino di riconoscimento

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Registro degli infortuni

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
Gestione dell’emergenza, del Pronto Soccorso e
lotta antincendio

Idoneità tecnico professionale

Tesserino di riconoscimento

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC)
e fascicolo dell’opera

Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSS)

Documento unico di valutazione rischi da interferenze
(DUVRI)

29
Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (R.L.S.) sul Piano di sicurezza e Coordinamento e
sul Piano operativo di sicurezza o DUVRI

Piano antinfortunistico per il trasporto e montaggio
di elementi prefabbricati per l’impiego di casseforme, tunnel,
mensole metalliche di disarmo e sistemi similari

Denuncia di installazione gru e richiesta di verifica

Radiocomandi installati su gru

Documentazione del ponteggio

Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio
(PIMUS)

Verifica armatura degli scavi

Registro degli infortuni

Disposizioni di protezione individuale (DPI)

Prevenzione incendi

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
di cantiere

Denuncia impianti di messa a terra e installazione contro
le scariche atmosferiche per l’impianto di cantiere

Verifica periodica trimestrale di catene e funi degli
apparecchi di sollevamento

Controllo di efficienza e installazione corretta

Piano di lavoro per demolizione o rimozione dell’amianto

Programma delle demolizioni

Notifica per lavori in sotterraneo

di ponteggi e gru
30
ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE
Denuncia IVA

Acquisto carburante per mezzi d’opera in cantiere

TOSAP occupazione spazi ed aree pubbliche o COSAP

Imposta comunale sulla pubblicità – Insegne di esercizio

Gruppi mobili “di cantiere” e tassazione dell’energia elettrica

31
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vademecum adempimenti cantiere 2011