CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – MESSINA
ORDINANZA N°45/2012
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:
VISTO il D.M. in data 13.01.1979 del Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche,
relativo all’istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
VISTA l’ordinanza n° 114/2009 in data 16.09.2009 di questa Capitaneria di Porto;
VISTO il dispaccio M_IT-PORTI/13073 in data 11/10/2012 del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
RITENUTO opportuno regolamentare l’attività subacquea professionale all’interno di tutti gli ambiti
portuali e relative adiacenze del circondario marittimo di Messina;
VISTO l’articolo 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 204, 205, 206 e 207 del relativo
Regolamento di esecuzione, parte marittima;
ORDINA
ATICOLO 1
Ambito di applicazione
La presente Ordinanza si applica agli ambiti portuali e relative adiacenze, di seguito meglio
specificati:
• porto di Messina;
• ambito portuale compreso tra la congiungente Faro S. Raineri – foce torrente SS.
Annunziata e la costa (vedasi planimetria allegata);
• approdi di Tremestieri;
• porto di Giardini Naxos.
ARTICOLO 2
Comunicazioni e autorizzazioni all’immersione
I sommozzatori o i palombari in servizio locale, iscritti nei registri tenuti da questa Capitaneria di
Porto, in regola con le previste attestazioni sanitarie, potranno svolgere la propria attività previa
comunicazione da effettuare, prima dell’inizio delle operazioni di immersione ed anche tramite il
committente, su modello conforme all’allegato “A”.
Nel caso in cui i lavori subacquei occupino un arco temporale superiore alle 24 ore, gli interessati
dovranno richiedere apposita autorizzazione alla competente autorità marittima su domanda in
bollo, conforme all’allegato “B”.
I sommozzatori e i palombari iscritti nei registri di altri compartimenti marittimi, prima di operare,
oltre ad assolvere agli obblighi di cui sopra, dovranno presentare apposita autocertificazione
comprovante l’iscrizione presso altro ufficio, unitamente a copia del libretto.
Qualora venga impiegata un’unità d’appoggio alle immersioni, dovranno essere comunicati i dati
del natante in questione, unitamente ai relativi certificati di sicurezza.
Qualora l’attività subacquea venga eseguita all’interno del porto di Giardini Naxos, la sopracitata
comunicazione/istanza dovrà essere indirizzata all’Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos.
ARTICOLO 3
Obblighi per lo svolgimento dell’attività subacquea
Ai fini dello svolgimento delle attività subacquee dovranno essere osservate le seguenti
prescrizioni:
1. essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nonché con ogni
altra disposizione di legge per svolgere attività subacquee;
2. l’equipaggiamento/attrezzature, individuali e non, utilizzati dai sommozzatori dovranno
essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nel caso il materiale
sia installato a bordo di unità navale appoggio, è necessaria una certificazione di collaudo
rilasciata da un Ente tecnico navale;
3. dovrà essere assicurata, in zona, la presenza di una camera iperbarica e di un sanitario
specialista;
4. durante l’immersione dovrà essere garantita la presenza, in superficie o sull’eventuale
mezzo nautico di appoggio, di un secondo operatore in grado di assicurare un collegamento
telefonico con l’esterno e di intervenire in caso di emergenza;
5. deve essere costantemente assicurato un collegamento VHF con la Sala Operativa della
Capitaneria di Porto (CH. 14), alla quale dovrà essere comunicato l’effettivo inizio e termine
delle attività subacquee;
6. il punto di immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera Alfa
del codice internazionale dei segnali (C.I.S.);
7. deve essere sempre disponibile una procedura di emergenza per le operazioni subacquee
(Piano d’emergenza) e tutti i dati necessari a poter ricevere assistenza da parte di Enti
esterni al luogo di lavoro;
8. dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme per la tutela delle acquee marine dagli
inquinamenti nonché quelle volte a garantire l’integrità delle risorse biologiche marine;
9. informare immediatamente la competente Autorità Marittima in caso di rinvenimento di
reperti di interesse storico-archeologico.
ARTICOLO 4
Disposizioni finali e sanzioni
L’Ordinanza n. 114/2009 del 16.09.2009 è abrogata.
Fermi restando i poteri conferiti al Comandante del porto dagli articoli 1254 e 1258 del Codice della
Navigazione i contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza saranno puniti ai sensi
degli articoli 1174 e 1231 dello stesso Codice, sempreché il fatto non costituisca più grave reato.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata anche mediante l’inserimento nel seguente sito internet
http://www.guardiacostiera.it/messina.
Messina, 07 giugno 2012
F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio MUSOLINO
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