ISPEZIONI
E CONTROLLI
I POTERI
ISPETTIVI
DELLA
ANTIRICICLAGGIO
GUARDIA
DI FINANZA
La Guardia di Finanza nel 2011 ha eseguito 530 ispezioni
antiriciclaggio, di cui 89 nei confronti di professionisti.
LA SCELTA DEI SOGGETTI
La
da sottoporre ad ispezioni
ordinarie e/o mirate avviene d’iniziativa, sulla base di:
1. elementi conoscitivi in possesso (precedenti fiscali,
penali o pregresse attività di polizia economicofinanziaria)
2. richieste e segnalazioni provenienti da altri Reparti,
Comandi Superiori, Reparti Speciali o Comando
Generale
3. piani di progetto individuati in sinergia con i
Reparti territoriali
LA SCELTA DEI SOGGETTI
- In presenza di condotte omissive perpetrate dal
professionista, che non ha effettuato segnalazioni di
operazioni sospette
- Indagini condotte nei confronti di un cliente dello
studio, onde acquisire ogni e più utile informazione ai
fini investigativi
- A seguito di segnalazioni di un cliente dello studio
ritenuto a rischio riciclaggio o finanziamento del
terrorismo
- A seguito di violazioni della normativa sull’uso del
contante realizzate da un cliente dello studio
(rilevate anche nell’ambito di verifiche fiscali)
IL CONTROLLO
Il controllo fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al
riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione,
che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli
accertamenti da svolgere.
In concreto, può essere utilizzato per:
• procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative;
• verificare il rispetto di adempimenti meramente formali, (es. mera
istituzione dell’archivio unico informatico; accertamento sulle modalità
di tenuta del registro della clientela; ecc.);
• approfondire un numero molto limitato e mirato di prestazioni
professionali con riferimento alla loro registrazione, oppure al rispetto
dell’adeguata verifica, all’eventuale obbligo di segnalazione.
L’ISPEZIONE
L’ispezione si sostanzia nell’approfondito ed esteso esame
degli aspetti salienti e più significativi della posizione del
soggetto vigilato, con lo scopo di:
• accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti
dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo;
• contrastare il riciclaggio dei proventi criminali ed il
finanziamento del terrorismo;
• prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione
amministrativa e penale prevista dalla legislazione di
settore per il soggetto vigilato.
CIRCOLARE 83607/12 del 19/03/2012
L’ispezione consiste in un’attività di polizia amministrativa che si
sviluppa attraverso l’esecuzione di una serie ordinata di riscontri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L’ACCESSO
Ai fini della verifica presso lo studio, è utile chiarire che
l’accesso potrà essere eseguito dai militari del N.S.P.V., ovvero
dai militari del reparto territoriale debitamente delegati, che
in ogni caso dovranno esibire:
 il tesserino di riconoscimento;
 il foglio di servizio firmato dal Comandante del Reparto o
da un suo delegato;
 al termine dell’ispezione, un originale del verbale dovrà
essere rilasciato al professionista.
L’ACCESSO
Ai fini della validità delle operazioni di verifica da parte
dell’Organo accertatore è necessaria la presenza del titolare
dello studio, o di un suo delegato.
Qualora questa non sia possibile, i militari dovranno
contattare il titolare chiedendogli il rilascio di formale
delega, anche tramite fax o posta elettronica, ad un suo
collaboratore che lo sostituirà durante le operazioni di verifica
e fino al ritorno in sede.
ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI
Le verifiche possono riguardare il cliente dello studio, per
segnalazioni effettuate da altri soggetti, o possono invece
riguardare lo studio del professionista, per verificare la
corretta tenuta dei registri e l’espletamento di quanto prevede
la normativa in tema di adeguata verifica.
In ogni caso, durante le ispezioni potrà essere richiesta
l’esibizione dei seguenti documenti:
Registro unico informatico
Registro della clientela (forma cartacea)
Fascicolo della clientela
Istituzione del registro/archivio della clientela
I.
Non deve essere a fogli mobili.
II.
Deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni
pagina.
III. Nell’ultimo foglio deve indicare il numero di pagine di cui è
composto. («il presente registro si compone di n. … pagine,
numerate dalla n. 1 alla n. …»)
IV. Deve essere tenuto secondo le regole previste per i registri
obbligatori, deve essere cioè ordinato, senza spazi bianchi, né
abrasioni o cancellazioni.
Obbligo rendere disponibili i dati
dalla richiesta.
Istituzione del registro/archivio della clientela
Deve
garantire
chiarezza,
completezza
ed
immediatezza delle informazioni, nonché la loro
conservazione secondo criteri uniformi. Deve essere
trasparente ed ordinato.
si procederà alla
dei verificatori,
del registro.
Istituzione del registro/archivio della clientela
Deve
contenere tra l’altro il
, il
, le
, il
e quant’altro previsto dalla normativa,
nonché essere costantemente aggiornato.
.
Istituzione del registro/archivio della clientela
Nel rilasciare al cliente l’informativa prevista dall’art.
13 D.Lgs. 196/2003, deve essere altresì specificato che il
trattamento dei dati avverrà per le finalità previste
dalla normativa antiriciclaggio.
Registrazione
:
 devono
essere
effettuate
al
compimento dell’operazione, dall’accettazione
dell’incarico
professionale,
dall’eventuale
conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al
termine della prestazione professionale
 devono contenere le informazioni richieste dalla
legge (art. 36 comma 2 - Provvedimento UIC del 24
febbraio 2006)
 devono esser regolarmente effettuate anche con
riferimento alle operazioni frazionate
Registrazione
•
•
•
•
•
•
•
:
complete generalità ed estremi del documento di
identificazione del cliente
dati identificativi della persona (anche giuridica) per
conto della quale il cliente opera
attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per
conto della quale opera
data dell’avvenuta identificazione
descrizione della prestazione professionale fornita
valore dell’oggetto della prestazione professionale
data e numero della registrazione
Registrazione
Il D.Lgs. 231/2007 prevede che vengano registrati
anche i dati identificativi del titolare effettivo.
Tuttavia, in mancanza dei provvedimenti attuativi, le
informazioni relative al titolare effettivo non devono
essere registrate nell’archivio cartaceo o informatico,
ma devono essere conservate nel fascicolo di studio.
(chiarimento MEF 20 maggio 2010)
Conservazione
:
dall’esecuzione dell’operazione o dalla data
di instaurazione del rapporto.
ESEMPIO
La G.d.F. all’esito di un controllo contesta al professionista di
non aver eseguito la registrazione dei dati di diversi clienti.
La violazione viene scoperta perché le fatture emesse a clienti
non riportati nel registro antiriciclaggio riguardano
prestazioni per le quali c’è l’obbligo di adeguata verifica.
ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI
Con riferimento al riscontro dell’obbligo di adeguata
verifica viene selezionato un
o
richiedendo l’esibizione di:
 elenco anagrafico
anagrafica clienti)
dei
clienti (c.d.
schermata
 elenco delle operazioni e prestazioni distinte per
rilevanza ed importi
 i fascicoli clienti (studi di piccole dimensioni)
L’approccio basato sul rischio
Principio di proporzionalità


RISK BASED APPROACH


Adeguata verifica

L’adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti
attività:
A. identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore;
B. identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
C. verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e
dell’eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati
o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente;
D. acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista del rapporto continuativo e dell’operazione
occasionale;
E. esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo.
Identificazione di cliente ed esecutore
«CLIENTE» è il soggetto che instaura rapporti continuativi
o compie operazioni con i destinatari indicati negli artt. 11 e
14 (ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli artt.
12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al
conferimento di un incarico). In caso di rapporti o
operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente
ciascuno dei cointestatari.
«ESECUTORE» è il soggetto delegato ad operare in nome e
per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri
di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e
per conto del cliente.
Identificazione del cliente
L’IDENTIFICAZIONE
è obbligatoriamente svolta
Nel momento in cui è instaurato il rapporto continuativo,
ovvero è disposta l’esecuzione dell’operazione occasionale
Identificazione del cliente
L’IDENTIFICAZIONE
è obbligatoriamente svolta
(anche attraverso propri dipendenti o collaboratori)
Mediante un documento d’identità non scaduto
(Art. 3 allegato tecnico D.Lgs. 231/2007)
Documenti d’identità
Sono considerati validi per l’identificazione i documenti
d’identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 DPR
28 dicembre 2000, n. 445 (carta d’identità e documenti
ad essa equipollenti, ai sensi dell’art. 35 co. 2 del DPR
445/2000: passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di
riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o
di
altra
segnatura
equivalente,
rilasciata
dall’Amministrazione dello Stato).
Documenti d’identità
In caso di scadenza dei documenti utilizzati per
l’identificazione, è necessario acquisire e registrare i dati
aggiornati (nota MEF 17/12/2008)
contra
Linee guida CNDCEC, luglio 2011, secondo cui: “si ritiene
che il rinnovo dei documenti d’identità non costituisca
una variazione da registrare”
Identificazione dell’esecutore
Con le medesime modalità va identificato anche
l’esecutore.
Nel caso dell’esecutore, devono essere acquisite
informazioni relative alla sussistenza del potere di
rappresentanza.
Quando le persone da identificare siano più di una, la
verifica dei dati acquisiti può avvenire in momenti diversi
purché prima di rendere operativi la cointestazione o i
poteri di delega o comunque di rappresentanza.
Cliente diverso da persona fisica
opera attraverso persone fisiche dotate del
potere di rappresentanza
CLIENTE: acquisizione dei dati identificativi + informazioni su
tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta.
(Se esistenti) estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e
negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore.
Nel caso di organizzazioni non profit, anche informazione circa la
classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (es. senza
tetto, disabili, vittime di guerra, ecc)
ESECUTORE: acquisizione dei dati identificativi + informazioni
circa la sussistenza del potere di rappresentanza
Identificazione del cliente
L’IDENTIFICAZIONE
è obbligatoriamente svolta
(persona fisica)
In presenza del cliente
(sogg. diverso da persona fisica)
In presenza dell’esecutore
Adeguata verifica

Dai verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati
dalla G.d.F. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della
normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la mancata
identificazione del titolare effettivo.
Identificazione del titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO
A. persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione
o un’attività;
B. nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che,
in ultima istanza:
I. possiedono o controllano tale entità;
II. ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato
tecnico al decreto.
Durante l’identificazione di un cliente-società il professionista ha
l’obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del
cliente sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche
che in ultima istanza controllano o possiedono la società.
Art. 2 Allegato Tecnico
«TITOLARE EFFETTIVO»
A. in caso di società, persona fisica o persone fisiche che:
I.
in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità giuridica
(25% + 1 di partecipazione al capitale sociale)
II.
esercitano in altro modo il controllo sulla direzione
dell’entità giuridica
B. nel caso di entità giuridiche che amministrano o distribuiscono
fondi (fondazioni, trust):
I.
se i beneficiari sono determinati, la persona fisica o le persone
fisiche beneficiarie almeno del 25% del patrimonio;
II. se i beneficiari non sono stati determinati, la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità
giuridica;
III. la persone fisica o le persone fisiche che esercitano un
controllo su almeno il 25% del patrimonio.
Linee Guida CNDCEC
Il criterio “del 25%” costituisce criterio residuale, laddove non
si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 50%
del capitale della società.
Pertanto ai fini dell’individuazione del titolare effettivo viene
richiesto di:
 verificare se vi è un socio titolare di una quota superiore al
50% del capitale della società
 in caso di riscontro negativo, verificare se vi è chi possiede o
controlla una quota superiore al 25% + 1 del capitale della
società
 in caso di riscontro negativo, verificare se vi è chi esercita in
altro modo il controllo sulla direzione della società
Indirizzo del Consiglio Nazionale del Notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato in uno studio pubblicato il 6
dicembre 2007 ha evidenziato come non sarebbe proporzionato,
rispetto al normale svolgimento delle prestazioni professionali,
l’assolvimento indiscriminato di identificazione del titolare effettivo,
anche in situazioni che oggettivamente non presentano alcun indice
di anomalia, riferendosi a società o enti nei quali l’assetto
proprietario sia disponibile all’autorità di vigilanza, trasparente e
certo.
contra
La Relazione Illustrativa del D.Lgs. 231/2007 richiede
l’identificazione del titolare effettivo ogniqualvolta vi sia e non
quando risulti effettivamente necessario (nonostante l’art. 8 c. 1 della
Direttiva 2005/60/CE parli di identificazione del titolare effettivo «se
necessario»).
Banca d’Italia
Il controllo ricorre comunque per tutte le persone che hanno il
possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale
superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella
società-cliente.
Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di
voto è controllata da un soggetto non persona fisica, il titolare
effettivo deve essere individuato risalendo la catena
partecipativa.
Nell’ipotesi in cui più soggetti controllino una partecipazione al
capitale della società-cliente o dei diritti di voto superiore al
25%, il criterio di individuazione del titolare effettivo del
cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati
soggetti.
Caso n. 1 Società ALFA
In data 1 gennaio 2011 la Società “Alfa S.r.l.” attraverso il proprio
Presidente del Consiglio di amministrazione conferisce l’incarico al
Dott. Davide Giampietri di aprire un nuovo rapporto di conto
corrente. La compagine sociale della Società Alfa è così composta:
 Socio B persona fisica titolare del 5%
 Socio C persona fisica titolare del 25%
 Socio D persona fisica titolare del 70%
Caso n. 2 Società BETA
In data 1 gennaio 2011 la Società “Beta S.r.l”. attraverso il proprio
Presidente del Consiglio di amministrazione conferisce al Dott.
Davide Giampietri l’incarico di aprire un nuovo rapporto di conto
corrente. La compagine sociale della Società Beta è così composta:
 Socio B persona fisica titolare del 5%
 Socio C persona giuridica titolare del 25%
 Socio D persona giuridica titolare del 70%
Caso n. 2 Società BETA
Nel caso di specie, è nuovamente il Socio D a possedere la quota del
25% più uno, ma essendo il Socio D una persona giuridica e non fisica,
si dovrà procedere ulteriormente all’analisi della compagine sociale di
D. Ipotizzando quindi che la Società D sia posseduta da:
 Socio G persona fisica al 50%
 Socio H persona fisica al 40%
 Socio I persona fisica al 10%
Caso n. 3 Società GAMMA
In data 1 gennaio 2011 la Società “Gamma S.r.l”. attraverso il proprio
Presidente del Consiglio di amministrazione conferisce al Dott.
Davide Giampietri l’incarico di aprire un nuovo rapporto di conto
corrente. La compagine sociale della Società Gamma è così composta:
 Socio L persona fisica al 60%
 Socio M persona giuridica al 40%
 Socio N persona fisica al 80%
 Socio O persona giuridica al 20%
Caso n. 4 Società DELTA
In data 1 gennaio 2011 la Società “Delta S.r.l”. attraverso il proprio
Presidente del Consiglio di amministrazione conferisce al Dott.
Davide Giampietri l’incarico di aprire un nuovo rapporto di conto
corrente. La compagine sociale della Società Delta è così composta:
 Socio N persona fisica al 40%
 Socio O persona fisica al 10 %
 Socio P persona giuridica 20%
 Socio Q persona giuridica 20 %
 Socio R persona giuridica 10 %
 Socio O persona fisica 100 %
In previsione della 4° Direttiva
Con riferimento alla definizione di «beneficial owner»,
la proposta ripropone pressoché integralmente i
contenuti della terza direttiva.
Permangono difficoltà operativa connesse alla corretta
identificazione del titolare effettivo. Evidenti profili di
criticità emergono allorquando occorre tradurre in
termini concreti la nozione di «controllo» contenuta
nella disciplina antiriciclaggio, in quanto diverge da
quella comunemente individuata dalla norme di diritto
societario (art. 2359 c.c.).
In previsione della 4° Direttiva
La proposta prevede però che gli Stati membri
assicurino che le società con sede nel loro territorio
detengano informazioni adeguate, accurate ed
aggiornate sui propri titolari effettivi e che queste
informazioni siano facilmente accessibili alle autorità
ed ai destinatari della normativa antiriciclaggio.
Si renderà necessario costruire un sistema di
informazioni legali sulla proprietà formale di una
società.
La verifica dei dati di cliente,
esecutore e titolare effettivo
LA VERIFICA DEI DATI
Prima
è obbligatoriamente svolta
Al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo
ovvero dell’esecuzione dell’operazione occasionale
E
C
C
E
Z
I
O
N
E
sono assunte misure idonee ad impedire che vengano
effettuate operazioni nelle more della verifica
per non interrompere la normale conduzione degli affari e
risulti un basso rischio di riciclaggio (es. negoziazioni su
strumenti finanziari)
Verifica dei dati
CLIENTE, ESECUTORE,
TITOLARE EFFETTIVO
(Persona fisica)
CLIENTE, ESECUTORE
(Persone fisiche)
Confronto dei dati con quelli desumibili da una
fonte affidabile ed indipendente:
-
documenti d’identità in corso di validità
-
atti pubblici, scritture private autenticate,
certificati qualificati utilizzati per la
generazione di una firma digitale
-
dichiarazione
della
rappresentanza
diplomatica e dell’autorità consolare italiana
-
archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti
autorizzati, atti costitutivi, statuti, bilanci o
documenti equivalenti, comunicazioni rese al
pubblico in conformità alla normativa di
settore
-
informazioni provenienti da organismi e
autorità pubbliche (anche tramite siti web)
VA ACQUISITA E CONSERVATA COPIA IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO
Verifica dei dati
TITOLARE EFFETTIVO
(Entità giuridica)
Adozione
di
misure
ragionevolmente
appropriate per la verifica dei dati, alla luce del
profilo di rischio del cliente, del rapporto o
dell’operazione.
A tal fine va effettuato il riscontro con
informazioni desumibili da una fonte affidabile
ed indipendente.
Basso rischio di
riciclaggio
E’ sufficiente acquisire una dichiarazione
di conferma dei dati relativi al titolare
effettivo
sottoscritta
dal
cliente/esecutore.
Responsabilità penale
ex art. 55 comma 2
VA ACQUISITA E CONSERVATA COPIA IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO
Astensione
 Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli
obblighi di adeguata verifica della clientela, non instaurano
il rapporto continuativo ovvero non eseguono l’operazione.
 Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in
essere pongono fine al rapporto e restituiscono i fondi al
cliente, liquidandone l’importo tramite bonifico su un conto
corrente bancario indicato dal cliente stesso (art. 23, comma 1bis, D.Lgs. 231/2007). Il trasferimento è accompagnato da un
messaggio che informa il cliente.
 I destinatari valutano se inviare una segnalazione di operazioni
sospette.
 DEROGA “qualora sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto”,
ovvero quando l’astensione “può ostacolare le indagini” in corso
Astensione
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite
di un comunicato stampa diramato dall’ABI in data 17
ottobre 2012 ha precisato che:
«l’applicazione del comma 1-bis è da considerarsi
condizionata sospensivamente all’emanazione
chiarimenti da parte dell’Amministrazione».
Circolare interpretativa M.E.F. del 30 luglio 2013
(prot. DT-57889)
Provvedimento U.I.F. del 6 agosto 2013
dei
SANZIONI
Disposizioni del Titolo
II, Capo I,
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55, comma 1,
D.Lgs n.
231/2007
Multa
da € 2.600 a € 13.000
Omessa o falsa indicazione da parte del cliente
esecutore materiale dell'operazione delle generalità
del soggetto per conto del quale eventualmente
esegue l’operazione
Art. 21
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55, comma 2,
D.Lgs n.
231/2007
Reclusione
da sei mesi ad un
anno e multa
da € 500 a € 5.000
Omessa, tardiva o incompleta registrazione
Art. 36
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55, comma 4,
D.Lgs n.
231/2007
Multa
da € 2.600 a € 13.000
Violazione dell'obbligo di identificazione
SANZIONI
Omessa istituzione del registro della clientela e/o mancata
adozione delle altre modalità di registrazione
Artt. 38 e 39
D.Lgs n. 231/2007
Art. 57,
Sanzione amministrativa pecuniaria
comma 3
da € 5.000 a € 50.000
D.Lgs n. 231/2007
SANZIONI
Grazie per la cortese attenzione
Cap. Davide Giangiorgi
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
GRUPPO TUTELA MERCATO CAPITALI
SEZIONE RICICLAGGIO
Scarica

titolare effettivo