ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DONGO
VIA I. GENTILE – 22014 DONGO (CO)
Tel.:0344/81570 Fax:0344/82111
Email: [email protected]
Sito web: www.comprensivodongo.it
Regolamento d'Istituto
Norme di carattere generale della:
 Scuola dell'Infanzia
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria di 1° Grado
Consiglio d’Istituto
Delibera n°26 del 14/10/2013
1
INDICE
PREMESSA
NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI
ENTRATA E USCITA
ASSENZE - MENSA
INTERVALLO
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE
ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN C ASO DI
MALORE E/O INFORTUNIO
IGIENE
CORREDO
RICORRENZE
NORME DI COMPORTAMENTO
SANZIONI DISCIPLINARI DEGLI
STUDENTI
NORME RIGUARDANTI I DOCENTI
DOVERI DEI DOCENTI CONNESSI ALLA
VIGILANZA DEGLI STUDENTI
NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE
AUSILIARIO
NORME FINALI
EFFICACIA DELLE NORME
2
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO
PREMESSA
Il Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti operano in modo da garantire agli
alunni un'offerta formativa nelle migliori condizioni ambientali ed educative e
compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola.
L'utilizzo delle strutture scolastiche è disciplinato dal Consiglio d'Istituto nel
quale oltre al dirigente, ai docenti, al personale amministrativo ed ausiliario, ci
sono i genitori. Tutte queste componenti permettono alla scuola di creare un
legame sinergico con tutti gli enti (produttivi, amministrativi, di servizi...) e le
associazioni presenti sul territorio.
NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI
1. Entrata e uscita
SCUOLA
INFANZIA - CREMIA
ENTRATA
h 8.30-9.30
USCITA
h 13.30 (Gli anticipatari sino al
compimento del terzo anno di età)
PRIMARIA - DONGO
PRIMARIA - PIANELLO
PRIMARIA - GARZENO
SECONDARIA - DONGO
SECONDARIA - MUSSO
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
8.10
13.40
8.10
13.40
8.20
13.55
7.55
8.00
14.00
16.00-16.30
12.15-12.45
15.45
12.15-12.45
15.45
12.40
16.00
13.00
13.00
16.00
Art. 1 Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni.
Art. 2 Gli alunni raggiungono i locali dove si svolgono le attività didattiche
accompagnati dall'insegnante, evitando di correre, fare schiamazzi e
mantenendo un comportamento corretto e responsabile.
Art. 3 La vigilanza degli alunni, a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle
lezioni, è assicurata dagli insegnanti e ove possibile durante il cambio dell'ora
dal personale ausiliario.
Al termine delle lezioni, gli alunni usciranno dalle aule sotto la vigilanza
dell'insegnante solo dopo il suono della campanella.
Art. 4 Durante l'entrata a scuola e durante l'uscita, nel percorrere corridoi e
soprattutto scale, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che
non sia di pregiudizio alla propria o all'altrui incolumità.
Art. 5 Sono tollerati ritardi di pochi minuti che devono comunque essere
giustificati dai genitori se superano i 5 minuti. L’alunno dovrà presentare, il
giorno scolastico successivo, la relativa giustificazione.
3
Art. 6 Si concedono permessi di uscita prima della fine delle lezioni se
debitamente rischiesti dalla famiglia per iscritto sul libretto o diario personale
dell'alunno. L'alunno dovrà essere ritirato da un adulto.
Art. 7 L'intervallo, il cui orario e la cui durata sono stabilite all'inizio dell'anno
secondo le esigenze dell'Istituto, non deve essere arbitrariamente prolungato e
gli alunni sono tenuti a rimanere nelle aule di appartenenza. Durante
l'intervallo gli alunni saranno vigilati, in classe, dai docenti presenti in classe e
nei corridoi dal personale ausiliario
2. Assenze
Art. 8 L'allievo deve avere sempre con sé il libretto o il diario personale firmato
da un genitore o da chi ne fa le veci. Esso dovrà essere esibito a richiesta
dell'insegnante per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e per eventuali
comunicazioni scuola-famiglia. in caso di assenza prolungata è opportuno che
la famiglia si tenga in contatto con la scuola.
gli insegnanti segnaleranno al Dirigente le assenze prolungate e ingiustificate.
Art. 9 Il Libretto o diario personale deve essere mantenuto integro; non sono
consentite abrasioni e cancellature.
Art. 10 L'alunno che si presenta a scuola sprovvisto di giustificazione sarà
accettato in classe, previa annotazione sul registro di classe.
Art. 11 I genitori saranno informati, con comunicazione scritta, delle assenze
dei figli tutte le volte che gli insegnanti lo ritengano necessario, in riferimento
al numero delle assenze.
(Assenze o ripetuti ritardi immotivati concorrono alla determinazione, in
termini negativi, del voto di condotta).
3. Mensa
Il pranzo prevede un menù regolamentato dall'A.S.L. della durata di
quattro settimane. Variazioni alimentari vengono concesse per motivi
di religioni e per allergie particolari.
Art. 12 I genitori degli alunni devono segnalare eventuali allergie alimentari
accompagnate da certificato medico e/o divieti alimentari di natura religiosa.
Art. 13 Gli alunni che usufruiscono della mensa, saranno accompagnati e
sorvegliati dagli insegnanti in servizio e dai collaboratori scolastici, nel locale
interno o nella struttura esterna alla scuola adibita a mensa.
Art. 14 Gli alunni che usufruiscono della mensa devono occupare in ordine,
senza urlare e senza spingere, i posti ai tavoli loro assegnati e comportarsi in
modo educato e civile in ogni momento del pranzo, rispettando i compagni, gli
adulti, il personale e l'arredamento.
Art. 15 Al termine del pranzo gli alunni rimarranno sotto la sorveglianza dei
docenti e dei collaboratori fino all’inizio delle lezioni pomeridiane.
4. Intervallo
Art. 16 Scuola Primaria: la durata è di 15 minuti tra la 2^ e la 3^ ora di
lezione.
Art. 17 Scuola Secondaria: la durata è di 10 minuti tra la 2^ e la 3^ ora di
4
lezione (h 9.55 - 10.05) e di 5 minuti tra la 4^ e la 5^ ora di lezione (12.00 12.05).
Art. 18 Gli alunni sono sorvegliati durante l’intervallo nelle proprie aule dagli
insegnanti in servizio coadiuvati dai collaboratori scolastici.
Art. 19 Gli alunni possono consumare una merenda leggera, osservando le
norme igieniche.
Art. 20 Durante l’intervallo è assolutamente vietato spingersi, schernire e
correre in aula e nei corridoi. E' vietato tenere comportamenti pericolosi per la
propria e altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro
involucri e contenitori.
Art. 21 Gli alunni possono usufruire dei bagni uscendo ordinatamente e
chiedendo il permesso all'insegnante presente in classe.
5. Visite guidate e viaggi di istruzione
Art. 22 Organismi decisionali e competenze
L'intera gestione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione rientra nella
completa autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle
istituzioni scolastiche.
Il Dirigente Scolastico dispone l'effettuazione dei viaggi di istruzione sulla
scorta della deliberazione del Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte
presentate dai consigli di classe e sulla scorta della programmazione annuale
dei viaggi di istruzione da parte del Collegio dei Docenti in relazione al POF.
I docenti responsabili dei viaggi e visite di istruzione svolgono una funzione di
consulenza-preparazione dei programmi, degli itinerari, dell'acquisizione della
documentazione da adibire agli atti.
Art. 23 Principi e criteri generali
Si definiscono viaggi di istruzione e di integrazione culturale quelli che
hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti storici, paesaggistici,
monumentali o folcloristici; tali viaggi possono avere la durata di più giorni.
Si definiscono visite guidate quelle effettuate nell’arco di una sola giornata
connesse alla visita di gallerie, monumenti, mostre, musei, aziende, attività
lavorative, sportive ed escursioni naturalistiche.
I viaggi/visite sono deliberati nelle prime riunioni dei Consigli di Classe
(preferibilmente entro il mese di novembre).
Art. 24 L’organizzazione della visita guidata e del viaggio di istruzione deve
essere gestita da un docente referente.
Art. 25 E’ vietato effettuare viaggi/visite nell'ultimo mese di lezione, tranne
quelle di un giorno a carattere naturalistico.
Art. 26 Non può essere effettuato un viaggio cui non partecipano almeno 2/3
degli studenti componenti le singole classi coinvolte.
Art. 27 Deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni
15 alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe in presenza di alunni
con disabilità.
Art. 28 Spetta al Consiglio d'Istituto stabilire l'entità massima dell'importo da
poter spendere per ciascun alunno, sentita la rappresentanza dei genitori.
L'importo non può, comunque, essere tale da discriminare alcun alunno.
Art. 29 Il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione, per non creare
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disguidi nell'effettuazione delle lezioni, è per tutte le classi dell'istituto
individuato dal Collegio dei Docenti, in un intervallo temporale ben definito, e
non deve coincidere con scrutini o altre attività programmate.
Art. 30 La durata massima di ciascun viaggio sarà stabilito sempre dal Collegio
dei Docenti tenendo conto dell’età degli studenti; in ogni caso tale durata non
potrà superare i 5 giorni lavorativi. Il Collegio, altresì, determinerà il numero
massimo di visite guidate attuabili da ciascuna classe.
Art. 31 Nel Consiglio di Classe deve essere presentata la programmazione del
viaggio che deve indicare:
 Le finalità didattiche del viaggio con relativi collegamenti alla
programmazione didattica.
 I responsabili del progetto.
 Il numero degli allievi partecipanti.
 Il costo preventivo presumibile per ciascun alunno.
Art. 32 E' obbligatorio acquisire il consenso scritto delle famiglie, redatto su
modello prestampato fornito dalla scuola. I consensi scritti delle famiglie
dovranno essere raccolti dal docente coordinatore di classe e consegnati in
segreteria.
Art. 33 All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da
acquisire agli atti della scuola con la quale l'agenzia stessa garantisca:
 di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle
attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli
estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi
regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del
titolare e del direttore tecnico;
 di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge
nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in
ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
 di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di
tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in
materia di circolazione di autoveicoli.
Art. 34 Tutte le spese dei viaggi o delle visite guidate sonpo a carico delle
famiglie degli alunni, salvo nel caso in cui è previsto il contributo delle
Amministrazioni comunali.
Art. 35 Le famiglie devono essere informate, con ampio anticipo, sulla
destinazione del viaggio e sull’entità della spesa complessiva da sostenere, ivi
comprese le eventuali spese accessorie.
Art. 36 Vigilanza e sicurezza
Per le visite guidate e viaggi di istruzione di più giorni si favorirà
l'avvicendamento degli accompagnatori, per evitare che un docente partecipi a
più viaggi nel corso dello stesso anno scolastico (fanno eccezione le visite
guidate che fanno parte integrante delle programmazioni dei singoli docenti).
Art. 37 Il Capo d'istituto nel conferire l'incarico di accompagnatore terrà conto
della effettiva disponibilità dei docenti.
Art. 38 L'incarico di accompagnare implica una prestazione di servizio a tutti gli
effetti e l'obbligo ad una attenta ed assidua vigilanza degli alunni
Art. 39 La vigilanza deve essere esercitata a tutela dell'incolumità degli alunni,
ma anche a tutela del patrimonio artistico. Al fine di evitare un affievolimento
della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere eccessive
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pause.
Art. 40 A viaggio concluso, i docenti accompagnatori relazioneranno per
iscritto al Capo d'Istituto sull'andamento del viaggio o della visita, con
riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.
Art. 41 A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio; pertanto
le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario dell'Istituto
Comprensivo di Dongo presso la Banca Popolare di Sondrio – Sede di Dongo,
dalle singole famiglie o da un genitore incaricato.
Art. 42 È vietato il consumo di bevande alcoliche a Scuola e in tutte le attività
organizzate dalla Scuola, quali visite guidate, viaggi di istruzione ecc.
Art. 43 Garanzie assicurative
Gli studenti, per poter partecipare ai viaggi o visite d'istruzione, devono essere
coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile.
6. Assistenza agli alunni in caso di malore e/o infortunio
Art. 44 I docenti non possono somministrare qualsiasi tipo di farmaco, anche
previa autorizzazione dei genitori, ma solo in casi particolari con richiesta
scritta accompagnata da certificazione medica. Il Dirigente scolastico in tal
caso individua il somministratore.
Art. 45 Nei casi palesemente riscontrabili come lievi, viene normalmente
prestato il servizio di pronto soccorso - primo intervento dal personale
preposto, comunicandolo in ogni modo alla famiglia e provvedendo nel
frattempo all’assistenza dell’alunno.
Art. 46 In caso di malore o infortunio grave e/o comunque ove si riscontri
incertezza sul normale stato fisico dell’alunno, l’adulto preposto provvede
immediatamente alla chiamata di emergenza all’opportuna unità di soccorso
medico e avvisa la famiglia. All’arrivo dell’ambulanza, se i famigliari non si
sono ancora presentati, l’alunno infortunato è accompagnato da un insegnante.
Art. 47 Al fine di rendere meglio garantito l’intervento di soccorso, è
importante che la scuola sia a conoscenza di eventuali allergie degli alunni
(fisiologiche e/ o a farmaci), e in ordine all’utilizzo di farmaci specifici, nonché
di ulteriori numeri telefonici di famigliari reperibili. Tutti i dati saranno in ogni
modo gestiti secondo i canoni dettati dalla vigente legge sulla privacy.
7. Igiene
Art. 48 Per la tutela e il rispetto della vita comunitaria si raccomanda una
scrupolosa igiene personale e del vestiario.
Si raccomanda altresì di osservare le seguenti principali norme igieniche:
- pulizia dei capelli
- pulizia della persona
- pulizia degli indumenti.
Al fine di evitare casi di pediculosi (pidocchi) e spiacevoli equivoci, si
raccomanda di controllare la testa dei bambini, ed eventualmente di sottoporli
ad un trattamento preventivo con shampoo o prodotti specifici.
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8. Corredo
Art. 49 E’ obbligatorio l’uso del grembiule (Infanzia e Primaria).
Come corredo settimanale si richiede un bavaglino con elastico e un
asciugamano con asola per appenderlo entrambi contrassegnati con il nome
del bambino.
Quotidianamente si consiglia un abbigliamento comodo e pratico (es. tuta da
ginnastica), da evitare bretelle, cinture, ganci complicati, in modo che il
bambino possa muoversi liberamente ed essere autonomo.
E' opportuno lasciare sempre a scuola un paio di pantofole ed un cambio di
indumenti completo per ogni eventualità in un sacchetto possibilmente di stoffa
e con il nome, da aggiornare secondo la stagione (mutande - calze - maglietta
intima - pantaloni – maglia)
Da portare all'inizio dell'anno scolastico e alla necessità:
- una confezione da 100 di bicchieri di plastica
- una confezione di fazzoletti di carta
Art. 50 Si richiede, inoltre a tutti gli alunni dell'Istituto che non portino a scuola
oggetti di valore o giocattoli personali, in quanto la Scuola non si ritiene
responsabile di eventuali smarrimenti o rotture.
9. Ricorrenze
Art.51 Gli alunni in occasione delle varie ricorrenze (compleanni, onomastici,
feste), possono portare alimenti confezionati o da pasticceria con l’elenco degli
ingredienti come da disposizione dell’ASL.
10. Norme di comportamento
Art. 52 Chi entra a scuola deve essere ordinato e decoroso nell’abbigliamento;
Durante l’entrata e durante l’uscita da scuola, nel percorrere corridoi e
soprattutto scale, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che
non sia di pregiudizio alla propria o altrui incolumità.
Art. 53 Gli alunni entrano nell’edificio scolastico nei cinque minuti che
precedono l’inizio delle lezioni e si avviano ordinatamente alle proprie aule
accompagnati dagli insegnanti della 1^ ora.
Art. 54 I genitori che accompagnano i bambini(Scuola dell'Infanzia),
all’apertura dei cancelli, possono entrare all'interno dell'edificio. Durante
l’entrata nell’edificio, la vigilanza è assicurata anche dalla presenza dei
collaboratori scolastici all’ingresso e negli spazi interni.
Art. 55 All'inizio dell'ora di lezione segnalata dal suono della campanella gli
alunni
devono trovarsi nell'aula di appartenenza con tutto il materiale
necessario all'attività da svolgere.
Art. 56 Si può accedere nei laboratori ed in palestra solo in presenza
dell'insegnante.In palestra l'accesso è consentito solo a chi è munito di scarpe
da ginnastica.
Art. 57 Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento particolarmente
disciplinato e corretto durante le attività didattiche pertanto dovranno attenersi
scrupolosamente alle direttive loro impartite dai docenti e richiamate dagli
appositi cartelli; dovranno astenersi dal prendere iniziative di qualsiasi genere
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o fare scherzi ai compagni.
Art. 58 Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare strumenti o attrezzature
in assenza dei docenti; anche in presenza del docente l'uso die medesimi è
consentito solo su esplicito invito e sotto la stretta sorveglianza del docente
stesso.
Art. 59 Gli alunni sono tenuti a segnalare agli insegnanti eventuali incidenti
subiti o causati durante le lezioni di educazione fisica, durante le attività di
laboratorio e durante le normali ore di lezione, anche se ritenuti di lieve entità.
Art. 60 Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento ed un linguaggio
corretto nei confronti di tutto il personale della scuola. In caso di trasgressione
si ricorrerà dapprima ad interventi verbali, poi al provvedimento disciplinare sul
registro di classe ed alla comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico
e/o diario personale, quindi alla sospensione dalle lezioni.Gli episodi di
particolare gravità saranno oggetto di tempestiva segnalazione al Dirigente per
i provvedimenti del caso.
Art. 61 Gli alunni durante le ore di lezione potranno uscire per recarsi ai servizi
soltanto uno per volta e, di massima, a partire dalla seconda ora di lezione
salvo particolari esigenze.
Art. 62 L'Istituto, e tutte le attrezzature in esso esistenti, sono beni che la
comunità ha messo a disposizione degli studenti, pertanto tutti sono tenuti ad
averne la massima cura e a conservarne l'efficienza. Chiunque abbia procurato
danni all'arredo scolastico o allo stabile è tenuto a risarcire il valore
dell'oggetto danneggiato o il costo di una eventuale riparazione. Quando non
sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del
danno viene imputato alla comunità degli alunni interessati al dannostesso
(classe, classi, gruppi di alunni .....).
Art. 63 Agli alunni é vietato utilizzare il telefono cellulare durante le ore di
lezione. In classe il telefono deve essere tenuto spento. In tale intervallo
temporale, i genitori, per motivi urgenti, possono mettersi in contatto con gli
allievi attraverso la segreteria della scuola. Qualunque uso del telefono
cellulare durante le lezioni è sempre sanzionato su parere del Consiglio di
classe.
Particolare rigore sarà utilizzato nel caso in cui il telefono venga usato per
fotografare o riprendere docenti o alunni a loro insaputa: in tal caso, oltre ad
un inevitabile provvedimento disciplinare, si andrà incontro alle sanzioni
previste dalla legge per tali violazioni.
Art. 64 Agli alunni che non rispettano le regole comportamentali potrebbe non
nessere consentito partecipare alle visite o viaggi di istruzione.
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11. Sanzioni disciplinari degli studenti
In applicazione al DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”,
e successive modifiche e integrazioni DPR 21/11/2007 n.235 il
presente Regolamento d’Istituto è integrato come segue:
Art. 65 Descrizione delle sanzioni disciplinari
Comportamento
sanzionabile
Disturbo al regolare
svolgimento delle
lezioni
Organo competente
Sanzione prevista
In caso di reiterazione
Insegnanti
Dirigente Scolastico
Richiamo verbale
Annotazione scritta
sul libretto personale
Mancato rispetto delle
regole interne
Insegnanti
Dirigente Scolastico
Consiglio di classe
Uso di telefoni
cellulari
o di altri dispositivi
elettronici
Insegnanti
Dirigente Scolastico
Annotazione sul
registro di classe
comunicazione ai
genitori
Ritiro temporaneo del
telefono cellulare e
annotazione sul
libretto personale
Annotazione sul registro
di classe e
convocazione dei
genitori
Provvedimento del
Consiglio di classe in
funzione della gravità
Danneggiamento delle
altrui cose
Insegnanti
Consiglio di classe
Danneggiamento a
strutture o
attrezzature
Insegnanti
Consiglio di classe
Comportamento
lesivo
della propria o altrui
incolumità
Insegnanti
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Scorrettezze, offese
gravi alla dignità delle
persone, molestie e
atti di bullismo verso i
compagni, insegnanti
e personale Ata
Insegnanti
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Annotazione sul
registro di classe,
comunicazione ai
genitori e riparazione
economica del danno
Annotazione sul
registro
di classe,
comunicazione ai
genitori, riparazione
economica del
danno.
Annotazione sul
registro
di classe e
convocazione
dei genitori.
Eventuale
provvedimento di
sospensione.
Annotazione sul
registro di classe con
comunicazione scritta
alla famiglia,
possibile esclusione
dai viaggi
d'istruzione.
Provvedimento di
sospensione.
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Ritiro temporaneo del
telefono cellulare,
annotazione sul registro
di classe e
convocazione scritta dei
genitori, provvedimento
del Consiglio di classe
in funzione della
gravità
Annotazione sul registro
di classe,
comunicazione ai
genitori, riparazione
economica del danno.
Annotazione sul registro
di classe,
comunicazione ai
genitori, riparazione
economica del danno.
Annotazione sul registro
di classe, convocazione
dei genitori con
provvedimento di
sospensione
Esclusione dai viaggi
d'istruzione.
Provvedimento di
sospensione.
Esclusione dai viaggi
d'istruzione.
Art. 66 Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione e/o
allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, da parte degli
studenti e dei loro genitori, entro 15 giorni a partire dalla data del
provvedimento o dalla data alla quale ne sono venuti a conoscenza,
all’apposito organo di garanzia interno allIstituto. Il ricorso deve essere
presentato in forma scritta al Dirigente e deve contenere esaurienti
motivazioni.L’organo si riunisce entro dieci giorni, esamina i motivi del ricorso,
valuta la possibilità di sentire direttamente le parti interessate e quindi formula
la decisione. Detta decisione costituisce atto definitivo. La competenza a
decidere sui reclami contro le violazioni dello statuto degli studenti,anche
contenute nel Regolamento d’Istituto, è attribuita al Dirigente regionale, che
decide su parere vincolante di un organo di garanzia regionale. Il termine per il
reclamo a tale organo è di 15 giorni a partire dalla data della comunicazione
della decisione dell’organo di garanzia a livello d’Istituto.
12. Norme riguardanti i docenti
Nel rispetto delle norme costituzionali (art. 33, 1° comma della Costituzione:
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) e degli
ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la
libertà di insegnamento. La funzione docente realizza il processo di
insegnamento / apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli
obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici. La funzione docente si fonda
sull’autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua
dimensione individuale e collettiva. Nella loro dimensione collegiale i docenti
elaborano, attuano e verificano per l’aspetto pedagogico-didattici il P.O.F. e il
Regolamento d’Istituto adattandoli alle differenziate esigenze degli alunni.I
docenti, oltre a svolgere le attività di insegnamento, espletano le altre attività
connesse con la funzione docente (programmazione, progettazione,
valutazione).
In particolare essi:

Partecipano alle attività di formazione nell’ambito del piano annuale
deliberato dal collegio docenti e stabilito nel POF.

Partecipano alle riunioni degli OO.CC. di cui fanno parte, con le modalità
e nei limiti previsti dal CCNL Comparto scuola.

Partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola.

Curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi.
Art. 67 Adempimenti amministrativi
I registri personali devono essere collocati nei rispettivi cassetti dei docenti in
sala insegnanti; eccezionalmente, e per oggettivi motivi, i registri possono
essere situati in posti diversi, che tuttavia dovranno essere di volta in volta
comunicati al preside.
Art. 68 Il registro di classe deve essere compilato in modo completo e
sistematico e trovare perfetta corrispondenza con quanto indicato sul registro
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personale.
Art. 69 I compiti in classe devono essere corretti in tempi ragionevoli per
consentire il sistematico controllo dell'apprendimento; sono consegnati agli
alunni per essere visionati ed eventualmente firmati dai genitori. Una volta
raccolti saranno posti nelle singole cartellette degli alunni e costituiranno la
documentazione del percorso didattico.
Art. 70 I registri dei verbali dovranno essere compilati a scuola e firmati dal
segretario di turno, letti e sottoscritti dal coordinatore e consegnati in
segreteria entro sette giorni dalla data di effettuazione del consiglio di classe.
Art. 71 I docenti sono tenuti a visionare quotidianamente il "registro delle
comunicazioni" situato in sala insegnanti.
Art. 72 L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve
essere comunicata all'Istituto scolastico in cui il docente presta servizio,
tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno
in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
Il docente è tenuto a comunicare il numero corrispondente al proprio certificato
medico alla segreteria. Qualora il termine della malattia scadrà nel giorno
festivo esso sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Art. 73 Ai docenti, secondo la normativa vigente, non è consentito fumare in
classe, nei corridoi, in sala insegnanti e negli altri locali interni o esterni
dell'Istituto e non é altresì consentito l’uso del cellulare durante le ore di
lezione.
13. Doveri dei docenti connessi alla vigilanza degli studenti
Art. 74 I docenti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle
lezioni ed assistere all'uscita degli alunni. I docenti controlleranno l'uscita degli
alunni e gli affideranno ai genitori o loro delegati (Scuola Infanzia e Primaria).
Art. 75 I docenti sono tenuti ad esplicitare la loro offerta formativa
presentando agli alunni il piano di lavoro per l'anno in corso e indicando i criteri
di valutazione.
Art. 76 I docenti devono verificare che gli alunni trascrivano sul diario
personale i compiti da svolgere a casa.
Art. 77 I casi di assenze frequenti o di scarso profitto saranno segnalati dai
coordinatori direttamente al Dirigente secondo modalità stabilite nei singoli
consigli di classe.
Art. 78 Nel raccomandare di limitare le uscite degli alunni durante le ore di
lezione, si stabilisce che possono recarsi ai servizi soltanto uno per volta.
In ogni caso evitare il più possibile le uscite durante le prime due ore di
lezione.
Art. 79 Durante l'intervallo gli alunni saranno vigilati dai docenti della seconda
ora di lezione e dal personale ausiliario.
Art. 80 Gli insegnanti che utilizzano i laboratori sono tenuti ad osservare ed a
far osservare agli allievi le norme di sicurezza
Art. 81 I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Preside, tramite
la segreteria, eventuali incidenti subiti dagli alunni durante le ore di lezione
anche se ritenuti di lieve entità; la segnalazione deve essere accompagnata da
una breve relazione sulla dinamica dell'incidente. In caso d'infortunio gli alunni
saranno trasportati al pronto soccorso, nei casi più gravi tramite
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autoambulanza.
Art. 82 I docenti sono tenuti a controllare che gli alunni non arrechino danno
alle suppellettili della scuola e a segnalare tempestivamente eventuali atti di
vandalismo. Chiunque abbia procurato danni all'arredo scolastico o allo stabile
è tenuto a risarcire il valore dell'oggetto danneggiato o il costo di una
eventuale riparazione. Quando non sia possibile individuare il responsabile dei
danneggiamenti, il risarcimento del danno viene imputato alla comunità degli
alunni interessati al danno stesso (classe, classi,gruppi di alunni .....).
Art. 83 I docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente i comportamenti scorretti
degli alunni, soprattutto quando i medesimi costringono l'insegnante a redigere
una nota di biasimo sul registro di classe.
Art. 84 Sarà compito del coordinatore controllare mensilmente il registro di
classe, al fine di monitorare assenze e ritardi.
Art. 85 I docenti sono tenuti a comunicare con i genitori degli studenti secondo
i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.
14. Norme riguardanti il personale ausiliario
Art. 86 I collaboratori scolastici nell’ambito delle mansioni sopra descritte devono:
 Assicurare l’apertura e la chiusura dei locali della scuola;
 Segnalare al Dirigente o al docente interessato , durante l’orario di
apertura , l’irregolare comportamento degli alunni o altri fatti che
possono turbare la vita scolastica; notificare i danni arrecati all’edificio e
alle attrezzature scolastiche, didattiche e scientifiche;
 Vigilare attentamente sui propri reparti collaborando proficuamente con
gli insegnanti in ogni momento della giornata scolastica;
 Rispondere alle chiamate del Dirigente e del Direttore amministrativo
 Garantire la presenza sui ogni piano
 Non allontanarsi dal posto di servizio assegnato (piano) senza averlo
comunicato
 Non uscire dall’Istituto senza preventiva autorizzazione da parte del
D.S.G.A.
 Evitare l'uso del cellulare e osservare le recenti normative riguardanti il
fumo a scuola D.D.L. Lorenzin settembre 2013.
 Porre particolare attenzione alla pulizia dei servizi igienici.
15. Norme finali
Proposte di modifica del Regolamento d'Istituto.
Art. 87 Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto possono essere
presentate o inviate al Presidente del Consiglio d'Istituto almeno 10 giorni
prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse.
Art. 88 Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere
approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio d'Istituto.
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16. Efficacia delle norme
Art. 89 È priva di qualsiasi efficacia ogni norma del presente Regolamento che
contrasti con le vigenti disposizioni di legge.
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