Indice
PREMESSA
........................................................................................................
pag.
9
IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
APPORTATE CON IL DLGS 106/2009 E LA LEGGE 88/2009 ..................
pag.
13
ESEMPIO DI PSC .....................................................................................
pag.
57
Indice del PSC ............................................................................................
pag.
58
pag.
pag.
63
64
pag.
72
pag.
82
PARTE PRIMA – Prescrizioni di carattere generale
1. Premessa sulla specificità del PSC ...................................................
2. Contenuti del PSC ..............................................................................
3. Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei
rischi concreti, in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze .........................................
4. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed
organizzative .......................................................................................
5. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ............................................
6. Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più Imprese e Lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori
finalizzata alla sicurezza di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva ..........................................
7. Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi
ed eventuali Lavoratori autonomi) ......................................................
8. Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio ed evacuazione dei Lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di emergenza esistenti sul territorio ............................................
9. Entità presunta del cantiere espressa in U/G. Dati relativi alla durata
prevista delle lavorazioni. Dati relativi alla notifica preliminare ...........
10. Stima dei costi della sicurezza ............................................................
11. Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte
autonome dell’Impresa esecutrice, da esplicitare nel POS .................
pag. 121
pag. 130
pag. 155
pag. 163
pag. 168
pag. 173
pag. 176
PARTE SECONDA – Piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro
Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative ...................
Schede di sicurezza per l’impego di macchinari e/o attrezzature tipo ..
Schede di sicurezza per gruppi omogenei di lavoratori .......................
Cronoprogramma generale di esecuzione lavori ................................
Computo estimativo dei costi della sicurezza .....................................
Legislazione di riferimento ..................................................................
Bibliografia di riferimento ....................................................................
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
PARTE TERZA – Grafici ...........................................................................
pag. 309
181
265
267
267
275
294
308
6
APPENDICE LEGISLATIVA
Il confronto con le leggi abrogate ..........................................................
− Il DLgs 494/1996 ed il Titolo IV del nuovo DLgs 81/2008 e s.m. e i. ....
− Il DPR 222/2003 e l’Allegato XV del nuovo DLgs 81/2008 e s.m. e i. ..
INDICE
pag. 311
pag. 312
pag. 348
Premessa
Prima di passare all’esempio svolto di redazione del “Piano di Sicurezza e
di Coordinamento − PSC” (che tiene conto rigorosamente e chiaramente
degli obblighi imposti dall’Allegato XV del DLgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche), vogliamo spiegare brevemente quali sono le motivazioni che ci obbligano a fare questa nuova edizione.
ll 5 Agosto 2009 è stato pubblicato sulla GU il DLgs 106/2009: Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dunque, la “riorganizzazione delle vecchie norme” (DLgs 626/1994, DLgs
494/1996, DPR 547/1955, DPR 164/1956 ecc.) introdotta con l’entrata in vigore del DLgs 81/2008, ha già avuto bisogno di correttivi − anche abbastanza significativi − per superare le difficoltà operative e interpretative
emerse in poco più di un anno di applicazione.
Ma anche questo ormai fa parte di una tradizione consolidata: il DLgs
626/1994 fu integrato subito dopo dal DLgs 242/1996, e il DLgs 494/1996 fu
integrato dal DLgs 528/1999 (citando solo le modifiche più importanti).
Quindi non meravigliamoci.
Ora il DLgs 106/2009 modifica il DLgs 81/2008 con lo scopo preminente – è
ovvio – di “migliorare” la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori sui
luoghi di lavoro.
Quindi, è doveroso ricordare che chi ha l’obbligo di redigere o far redigere
il PSC (CSP, Committente, Responsabile dei lavori) deve conoscere molto bene non soltanto gli articoli che lo riguardano direttamente nel Titolo
IV Cantieri temporanei o mobili, ma tutta la normativa vigente, anche
con gli aggiornamenti e le modifiche appena introdotte.
Le modifiche introdotte dal DLgs 106/2009 toccano praticamente tutti e
tredici i titoli in cui è suddiviso il DLgs 81/2008, anche se bisogna distinguerle tra “sostanziali” e “formali”.
Per questo riteniamo doveroso riportare, qui di seguito, una sistesi di raffronto tra il DLgs 81/2008 e le nuove modifiche apportate dal DLgs
106/2009 (ma anche dalla Legge 88/2009), prima di passare all’elaborazione di un esempio svolto di PSC.
I TITOLI I, II e III del nuovo DLgs 81/2008 e s. i. e m. − con i correttivi apportati − sono facilmente confrontabili con il vecchio
DLgs 626/1994 e s. i. e m.
Le modifiche apportate in questi primi tre titoli (soprattutto nel Titolo I)
sono, insieme a quelle apportate al Titolo IV, le più importanti, perché vi
10
PREMESSA
sono contenute anche “vere innovazioni” e non sono soltanto “chiarimenti
interpretativi” o “correzioni letterali” al testo originario del DLgs 81/2008.
Basterà ricordare le innovazioni apportate:
• ai compiti del Datore di lavoro, del Medico competente, ecc.;
• alla modifica sostanziale dell’attestazione della data certa sul DVR,
ecc., (ora basta la firma del Datore di Lavoro, RSPP e RLS);
• ai casi in cui non è più necessario redigere il DUVRI (gli obblighi relativi al DUVRI non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle
mere forniture di materiali e attrezzature, ai lavori o servizi la cui
durata non sia superiore a due giorni);
• alle modifiche apportate sulle competenze in merito alla “Formazione
e Informazione” (collaborazione con gli enti bilaterali e non regime
di monopolio di questi ultimi);
• alle modifiche sul potenziamento del coordinamento tra ASL e Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.;
• alla rivisitazione di tutto l’apparato sanzionatorio (che in pratica torna a quello previsto dal DLgs 626/1994 con le sole maggiorazioni
dovute all’incremento inflattivo previsto dall’ISTAT), ecc.
Il TITOLO IV – con i correttivi apportati – tratta invece dei “Cantieri temporanei o mobili”.
Chiaro quindi il confronto con il vecchio DLgs 494/1996 e s.i. e m. (nel Capo I), ma anche con i vecchi DPR 164/1956, ecc.
Come abbiamo già evidenziato, le modifiche apportate in questo Titolo IV
(insieme a quelle apportate ai primi tre Titoli), sono le più importanti e sono quelle che ci proponiamo di dettagliare negli schemi di raffronto inseriti
nell’ultima parte del volume (APPENDICE – Confronto con leggi abrogate).
Accenniamo per ora solo alle variazioni più significative:
• L’istituzione del sistema di qualificazione tramite punteggio
(In pratica sarà una Patente a punti che porterà fino ad “escludere
dal mercato” aziende e lavoratori autonomi che abbiano sistematicamente violato le disposizioni in materia di sicurezza);
• Le variazioni al campo di applicazione per la nomina del CSP e la redazione del PSC
(La nomina del CSP non è necessaria per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a
100.000,00 €. In tal caso, le funzioni di CSP sono svolte direttamente dal CSE);
• Il ritorno all’antico nella nomina del Responsabile dei lavori nel privato
(torna il “può essere nominato” e quindi non è più un obbligo incaricare il Progettista o il Direttore dei lavori);
• I nuovi obblighi per l’Impresa affidataria, ecc.
PREMESSA
11
I TITOLI da V a XI – con i correttivi apportati – riordinano in pratica i vari DLgs e DPR emanati in Italia in applicazione delle Direttive europee successive a quelle che sono state recepite come
DLgs 626/1994 e DLgs 494/1996.
Dunque, i riferimenti alla vecchia legislatura di sicurezza sono vari (DLgs
626/1994; DPR 547/1955; DPR 164/1956; DLgs 493/1966 ecc).
Il dettaglio di come applicare gli obblighi è riportato negli Allegati del
DLgs 81/2008.
Le modifiche apportate in questi Titoli dal nuovo DLgs 106/2009 non sono
fondamentali, ma possono essere definite “sostanzialmente” come chiarimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del
DLgs 81/2008.
Nel TITOLO XII i contenuti riguardano esclusivamente l’applicazione delle procedure penali.
Le modifiche apportate in questo Titolo XII dal nuovo DLgs 106/2009 sono
infatti quelle che riguardano l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione, il potere del
Giudice di “sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma…” e il potere di disposizione degli Organi di vigilanza di impartire disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle
norme tecniche, ecc.; vanno lette come chiarimenti interpretativi aggiunti
(o modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/2008.
Nel TITOLO XIII – infine - i contenuti riguardano esclusivamente
le abrogazioni delle vecchie leggi, decreti, ecc. che sono stati sostituite dal DLgs 81/2008 e s. i. e m.
Le modifiche apportate in questo Titolo XIII dal nuovo DLgs 106/2009 aggiornano – ovviamente – l’elenco delle leggi e decreti abrogati.
La struttura del nuovo testo integrato (DLgs 81/2008 + modifiche apportate con il DLgs 106/2009 e Legge 88/2009) è rimasta dunque la stessa del testo originario:
• Restano i 306 articoli (anche se con qualche articolo bis e altrettanti abrogati),
• Restano i 51 Allegati (di questi ne sono stati modificati ben 38,
anche se sono quasi sempre modifiche sostanzialmente formali, fatte per meglio chiarire come dare applicazione ai contenuti degli
stessi Allegati)
In sintesi, resta fermo lo scopo fondamentale per cui era nato il DLgs
81/2008: occuparsi dei “livelli minimi di sicurezza che devono essere rispettati in tutte le attività lavorative che si svolgono al di fuori delle
mura domestiche”.
12
PREMESSA
Con il solo scopo di evidenziare le modifiche “sostanziali” introdotte – e
tralasciando quindi quelle più “formali” – qui di seguito riportiamo un indice dei Titoli e degli Articoli del DLgs 81/2008 integrato con a fianco un
breve commento riepilogativo sulle modifiche apportate con:
• il DLgs 106/2009 (in vigore dal 20 agosto 2009)
• la Legge 88/2009 (in vigore dal 28 luglio 2009)
Solo dopo passeremo all’esempio svolto di un “Piano di sicurezza e di coordinamento”, completo con le “schede di sicurezza” ecc., con i collegamenti ai nuovi 306 articoli del DLgs 81/2008 ed ai 51 Allegati che ne dettagliano i contenuti.
Non è cosa da poco, ma è quello che ci proponiamo di fare.
1.
Il DLgs 81/2008 e le nuove modifiche e integrazioni
apportate con il DLgs 106/2009 e la legge 88/2009
Di seguito si riporta un raffronto schematico tra il DLgs 81/2008 e le successive modifiche apportate al decreto stesso, elaborato con il solo scopo
di evidenziare le modifiche sostanziali introdotte, tralasciando quelle più
formali.
I Titoli I, II e III del nuovo DLgs 81/2008 e s.i. e m. − con i correttivi apportati − sono
facilmente confrontabili con il vecchio DLgs 626/1994 e s.i. e m.
Le modifiche apportate in questi primi tre Titoli (soprattutto nel Titolo I), sono, insieme a quelle apportate al Titolo IV, le più importanti e quindi sono state maggiormente
dettagliate.
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI (Articoli da 1 a 61)
CAPO I − DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità (del decreto)
Art. 2. Definizioni (di Lavoratore, Datore
di lavoro ecc.)
Art. 3. Campo di applicazione
Art. 4. Computo dei Lavoratori
CAPO II − SISTEMA ISTITUZIONALE
Art. 5. Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per
il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
Art. 6. Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro
Nessuna variazione
Sostanzialmente invariato
Sostanzialmente invariato
Piccole variazioni sui termini di computo dei lavoratori (in particolare nel
“Settore agricolo”)
(modificato dall’art. 4 del DLgs 106/2009)
Variazione della composizione del “Comitato presso il Ministero del Lavoro”
ecc. (numero dei rappresentanti ecc.)
Variazione della composizione della
“Commissione consultiva presso il “Ministero del Lavoro ecc.” e sui compiti di
controllo ad essa affidati (criteri di qualificazione della figura dei formatori,
elaborazione di procedure standardizzate per la “valutazione dei rischi” previste nell’art. 26 ecc.)
(modificato dall’art. 6 del DLgs 106/2009)
14
CAPITOLO 1
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 7. Comitati regionali di coordinamento
Art. 8. Sistema informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11. Attività promozionali
Art. 12. Interpello
Art. 13. Vigilanza
Art. 14. Disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei Lavoratori
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
Nessuna variazione
Sostanzialmente invariato
Sostanzialmente invariato
Sostanzialmente invariato
Piccole variazioni delle attività promozionali dell’INAIL per i progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (per piccole e medie Imprese) ecc.
(modificato dall’art. 9 del DLgs 106/2009)
Sostanzialmente invariato
Piccole variazioni dei compiti di vigilanza di “ASL, VV FF ecc.” nell’ambito
delle Forze Armate, Polizia ecc.
(modificato dall’art. 10 del DLgs 106/2009)
Sono modifiche apportate in attesa
dell’adozione di un nuovo decreto: “…
ferme restando le attribuzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di
cui all’art. 92, comma 1, lett. e), gli organi di vigilanza ... anche su segnalazione delle Amministrazioni pubbliche
secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione … dell’attività imprenditoriale …
quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei Lavoratori
presenti sul luogo di lavoro, nonché in
caso di gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro … In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni
in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il
presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate
nell’Allegato 1”.
(modificato dall’art. 11 del DLgs 106/2009)
IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
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Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
CAPO III − GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I − MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15. Misure generali di tutela
Art. 16. Delega di funzioni
Art. 17. Obblighi del Datore di lavoro non
delegabili
Art. 18. Obblighi del Datore di lavoro e
del Dirigente
Nessuna variazione
Precisa che la “delega di funzioni” da
parte del Datore di lavoro deve essere
munita di “data certa” e aggiunge che
“Il soggetto delegato può, a sua volta,
previa intesa con il Datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo
periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma
non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
(modificato dall’art. 12 del DLgs 106/2009)
Nessuna variazione.
Restano immutati gli obblighi non delegabili relativi alla valutazione dei rischi con
conseguente elaborazione del DVR ed alla
designazione del RSPP.
Precisa meglio che il Datore di lavoro ed
i Dirigenti devono:
− inviare i Lavoratori alla “visita medica” entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria …;
− comunicare al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro …;
− consegnare tempestivamente al RLS,
su richiesta di questi …, copia del
DVR … Il documento è consultato esclusivamente in azienda …;
− comunicare … all’INAIL e all’IPSEMA,
…entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico … i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello
dell’evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni …;
− comunicare … il/i nominativi del/i
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CAPITOLO 1
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 19. Obblighi del Preposto
Art. 20. Obblighi dei Lavoratori
Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui
all’art. 230 bis del Codice Civile e
ai Lavoratori autonomi
Art. 22. Obblighi dei Progettisti
Art. 23. Obblighi dei Fabbricanti e dei
Fornitori
Art. 24. Obblighi degli Installatori
Art. 25. Obblighi del Medico competente
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione (ex art. 7 del DLgs
626/1994)
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
RLS in fase di prima applicazione
l’obbligo … riguarda i nominativi
dei RLS già eletti o designati) ecc.
(modificato dall’art. 13 del DLgs 106/2009)
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Precisa che le disposizioni già indicate
si riferiscono anche ai “coltivatori diretti”, ai “soci di società operanti nel settore agricolo”, agli “artigiani” ed ai “piccoli commercianti”.
(modificato dall’art. 14 del DLgs 106/2009)
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Precisa meglio alcuni obblighi del Medico in merito alla istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria
e di rischio di ogni Lavoratore.
Specifica anche che copia della cartella
sanitaria deve essere consegnata al Lavoratore alla cessazione del rapporto di
lavoro.
Abolisce l’obbligo di inviare la stessa
cartella sanitaria all’ISPESL ecc.
(modificato dall’art. 15 del DLgs 106/2009)
Precisa meglio che:
− gli obblighi si riferiscono a lavori,
servizi e forniture, affidati a Imprese
appaltatrici e Lavoratori autonomi,
presso luoghi di cui il Datore di lavoro ha la disponibilità giuridica;
− il DUVRI va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori;
− nei lavori pubblici il DUVRI “è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto”;
− gli obblighi relativi al DUVRI non si
applicano “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori
o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni (fatta salva la presenza di rischi particolari di cui
all’Allegato XI);
IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 27. Sistema di qualificazione delle
Imprese e dei Lavoratori autonomi
SEZIONE II − VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
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Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
− “i costi misure” da adottare per eliminare/ridurre al minimo i rischi in
materia di sicurezza devono essere
specificatamente indicati a pena di
nullità del contratto e non sono soggetti a ribasso d’asta.
Conferma tutti gli altri obblighi già previsti precedentemente.
(modificato dall’art. 16 del DLgs 106/2009)
Tra le varie precisazioni è importante
quella riportata nel nuovo comma (1
bis), che riportiamo:
“Con riferimento all’edilizia, il sistema
di qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori autonomi si realizza almeno
attraverso la adozione e diffusione … di
uno strumento che consenta la continua
verifica della idoneità delle Imprese e
dei Lavoratori autonomi, in assenza di
violazioni alle disposizioni di legge e
con riferimento ai requisiti previsti, tra
cui la formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e i provvedimenti
impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle Imprese ed ai Lavoratori
autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per
la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’Impresa
o per il Lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile”;
(L’art. 6, comma 8, lett. g) del DLgs
81/2008 precisa che il sistema di qualificazione delle Imprese sarà disciplinato da un decreto, acquisito il parere della Conferenza tra le Regioni e Province
Autonome)
(modificato dall’art. 17 del DLgs 106/2009)
Introduce il comma 1 bis, che precisa:
− che l’obbligo della valutazione dello
stress lavoro-correlato decorre a far
data dal 1° agosto 2010;
18
CAPITOLO 1
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
− che il DVR può essere tenuto anche su
supporto informatico, ma deve essere
sempre attestata la data certa con la
sottoscrizione oltre che da parte del
Datore di lavoro, anche del RSPP e del
RLS (ai fini della data) e del Medico
competente (se nominato);
− “La scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al Datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità,
in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;
− “In caso di costituzione di nuova impresa, il Datore di lavoro è tenuto ad
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro 90 giorni dalla data
di inizio della propria attività”.
(modificato dall’art. 18 del DLgs 106/2009)
Precisa meglio che:
− “La valutazione dei rischi deve essere
immediatamente rielaborata … in
occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. … Nelle ipotesi di cui ai
periodi che precedono il DVR deve essere rielaborato … nel termine di 30
giorni dalle rispettive causali.”;
− “Le procedure standardizzate di cui
al comma 6 (di questo stesso articolo), anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, sono adottate
nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 28.”
Infine sopprime la lett. c) del comma 7
facendo quindi rientrare negli obblighi
derivanti dal campo di applicazione di
questo articolo anche i Cantieri tempo-
IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
19
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
ranei o mobili (Titolo IV).
(modificato dall’art. 19 del DLgs 106/2009)
Precisa soltanto che la Commissione
Consultiva Permanente elaborerà le procedure semplificate da adottare come
“modelli di organizzazione e di gestione” della sicurezza nelle piccole e medie
imprese. Tali procedure sono recepite
con decreto del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali.
(modificato dall’art. 20 del DLgs 106/2009)
SEZIONE III − SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31. Servizio di prevenzione e prote- Nessuna variazione
zione
Art. 32. Capacità e requisiti professionali Aggiunge alle lauree previste (che condegli addetti e dei responsabili sentono l’esonero di frequenza dai corsi
dei servizi di prevenzione e pro- di formazione):
− La laurea magistrale LM 26:
tezione interni ed esterni
− “ovvero … altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai
sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, su parere conforme del Consiglio Universitario Nazionale …”.
Dà inoltre indicazioni sulla registrazione dei dati nel Libretto formativo del
cittadino (“se concretamente disponibile
in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”).
(modificato dall’art. 21 del DLgs 106/2009)
Art. 33. Compiti del Servizio di preven- Nessuna variazione
zione e protezione
Art. 34. Svolgimento diretto da parte del Inserisce il comma 1 bis) che precisa:
Datore di lavoro dei compiti di − “Salvo che nei casi di cui all’art. 31,
comma 6 (aziende a rischio particolaprevenzione e protezione dai rire), nelle imprese o unità produttive
schi
fino a 5 lavoratori il Datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti
di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione,
anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione a persone
interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni…”.
Inserisce il comma 2 bis) che precisa:
20
CAPITOLO 1
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 35. Riunione periodica
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
− “Il Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1
bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli
45 e 46.”
(modificato dall’art. 22 del DLgs 106/2009)
Nessuna variazione
SEZIONE IV − FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. Informazione ai Lavoratori (ex Nessuna variazione
art. 2 e 22 del DLgs 626/1994)
Art. 37. Formazione dei Lavoratori e dei Inserisce il comma 7 bis che precisa:
− “La formazione di cui al precedente
loro rappresentanti
comma (7) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di
cui all’art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei Datori di lavoro o dei Lavoratori.”;
Modifica il comma 12 precisando inoltre che:
− “La formazione dei Lavoratori e quella dei loro Rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge
l’attività del Datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
Lavoratori.”;
Modifica infine il comma 14 precisando
che:
− le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel “Libretto
formativo del cittadino” … “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.
(modificato dall’art. 23 del DLgs 106/2009)
SEZIONE V − SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38. Titoli e requisiti del Medico competente
Art. 39. Svolgimento dell’attività di Medico competente
Art. 40. Rapporti del Medico competente
con il Servizio Sanitario Nazionale
Sostanzialmente invariato
Nessuna variazione
Aggiunge il comma 2 bis che proroga al
31 dicembre 2009 il tempo per aggiornare gli Allegati 3A (Cartella sanitaria e
IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
SEZIONE VI − GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43. Disposizioni generali
Art. 44. Diritti dei Lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato
Art. 45. Primo soccorso
Art. 46. Prevenzione incendi
21
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
di rischio) e 3B (Informazioni relative
ai dati aggregati sanitari e rischio lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria).
(modificato dall’art. 25 del DLgs 106/2009)
Modifica gli obblighi sulla sorveglianza
sanitaria, specificando che le visite mediche possono essere eseguite anche in
“fase preassuntiva”, “prima della ripresa del lavoro a seguito di assenza per
motivi di salute” ecc.
Inoltre proroga al 31 dicembre 2009 i
termini per rivisitare le condizioni di
accertamento delle tossicodipendenze e
alcool ecc.
(modificato dall’art. 26 del DLgs 106/2009)
Modifica i provvedimenti, ribadendo
però che il Datore di lavoro – quando
possibile – deve adibire il Lavoratore ad
altra mansione equivalente.
(modificato dall’art. 27 del DLgs 106/2009)
Aggiunge il comma 1 e bis) che specifica meglio che il Datore di lavoro deve
garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei al livello di rischio presenti
sul luogo di lavoro ecc.
(modificato dall’art. 28 del DLgs 106/2009)
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
SEZIONE VII − CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47. Rappresentante dei Lavoratori Nessuna variazione
per la sicurezza
Art. 48. Rappresentante dei Lavoratori Rimanda a futuri accordi interconfederali l’individuazione di settori (oltre
per la sicurezza territoriale
l’edilizia) per l’adesione o meno al
“Fondo di sostegno” per la media/piccola
Impresa.
(modificato dall’art. 29 del DLgs 106/2009)
Art. 49. Rappresentante dei Lavoratori Nessuna variazione
per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50. Attribuzioni del Rappresentante Nessuna variazione
dei Lavoratori per la sicurezza
22
CAPITOLO 1
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 51. Organismi paritetici
Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
Precisa meglio i compiti degli organismi paritetici che – su richiesta delle
Imprese – possono rilasciare “una attestazione dello svolgimento delle attività
dei servizi di supporto”. Gli stessi organismi paritetici debbono comunicare
all’INAIL i nominativi delle Imprese che
hanno aderito al loro sistema e il nominativo del RLS designato.
(modificato dall’art. 30 del DLgs 106/2009)
Sostanzialmente invariato
SEZIONE VIII − DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53. Tenuta della documentazione
Art. 54. Comunicazioni e trasmissione
della documentazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
CAPO IV − DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I − SANZIONI
Art. 55. Sanzioni per il Datore di lavoro e
il Dirigente
Art. 56. Sanzioni per il Preposto
Art. 57. Sanzioni per i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori
Art. 58. Sanzioni per il Medico competente
Art. 59. Sanzioni per i Lavoratori
Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’art.
230 bis del Codice Civile, per i
Lavoratori autonomi, i coltivatori
diretti del fondo e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti.
Riduce le sanzioni previste nella prima
versione del DLgs 81/2008 (mediamente
le abbassa di oltre la metà degli importi
precedenti). Derubrica anche alcune punizioni in cui era previsto l’arresto.
(modificato dall’art. 32 del DLgs 106/2009)
Idem come sopra
(modificato dall’art. 33 del DLgs 106/2009)
Idem come sopra
(modificato dall’art. 34 del DLgs 106/2009)
Idem come sopra
(modificato dall’art. 35 del DLgs 106/2009)
Sostanzialmente le sanzioni rimangono
invariate.
(modificato dall’art. 36 del DLgs 106/2009)
Riduce le sanzioni previste nella prima
versione del DLgs 81/2008. Inserisce in
questo articolo le sanzioni per i Lavoratori autonomi
(modificato dall’art. 37 del DLgs 106/2009)
IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
23
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
SEZIONE II − DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61. Esercizio dei diritti della persona Nessuna variazione
offesa
TITOLO II − LUOGHI DI LAVORO (Articoli da 62 a 68)
CAPO I − DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 62. Definizioni
Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza
Art. 64. Obblighi del Datore di lavoro
Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Art. 67. Notifiche all’organo di vigilanza
competente per territorio
CAPO II − SANZIONI
Art. 68. Sanzioni per il Datore di lavoro e
il Dirigente
Specifica meglio cosa si intende per
“luoghi di lavoro” per l’applicazione del
presente Titolo II.
Aggiunge anche i campi, boschi e altri
terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale ai luoghi in cui non si
applicano le disposizioni del presente
Titolo II.
(modificato dall’art. 38 del DLgs 106/2009)
Specifica meglio quali sono i luoghi di
lavoro che devono essere adattati ai disabili.
(modificato dall’art. 39 del DLgs 106/2009)
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Aggiunge soltanto che entro 30 giorni
dalla data della notifica l’organo di vigilanza territorialmente competente può
chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni.
(modificato dall’art. 40 del DLgs 106/2009)
Riduce le sanzioni precedentemente
previste (mediamente le abbassa di oltre
la metà degli importi precedenti). Specifica che l’organo di vigilanza è tenuto in
ogni caso a precisare, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
(modificato dall’art. 41 del DLgs 106/2009)
TITOLO III − USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Articoli da 69 a 87)
CAPO I − USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Specifica meglio cosa si intende per “AtArt. 69. Definizioni
trezzatura di lavoro”, ai fini del presen-
24
CAPITOLO 1
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 70. Requisiti di sicurezza
Art. 71. Obblighi del Datore di lavoro
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso
Art. 73. Informazione, formazione e addestramento
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
te Titolo III.
(modificato dall’art. 42 del DLgs 106/2009)
Modifica il comma 4 che ora precisa
meglio come debbono essere espletati i
controlli degli organi di vigilanza in
merito ai “Requisiti di sicurezza” delle
attrezzature di lavoro utilizzate.
(modificato dall’art. 43 del DLgs 106/2009)
Precisa meglio alcuni adempimenti che
fanno carico al Datore di lavoro, quali
ad esempio: “formazione, informazione
e addestramento adeguati” all’uso di attrezzature di lavoro, e verifiche periodiche “volte a valutare l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza” delle attrezzature.
(modificato dall’art. 44 del DLgs 106/2009)
Precisa meglio alcuni obblighi e responsabilità.
(modificato dall’art. 45 del DLgs 106/2009)
Cambia anche il titolo dell’articolo, a
cui è stato aggiunto “e addestramento”.
In sostanza ora si precisa con più chiarezza che i Lavoratori debbono ricevere,
oltre all’informazione e formazione, anche un addestramento adeguato e specifico tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
(modificato dall’art. 46 del DLgs 106/2009)
CAPO II − USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Sostanzialmente invariato
Art. 74. Definizioni
Nessuna variazione
Art. 75. Obbligo di uso
Nessuna variazione
Art. 76. Requisiti dei DPI
Nessuna variazione
Art. 77. Obblighi del Datore di lavoro
Nessuna variazione
Art. 78. Obblighi dei Lavoratori
Art. 79. Criteri per l’individuazione e l’uso Sostanzialmente invariato
CAPO III − IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Chiarisce che è compito del Datore di
Art. 80. Obblighi del Datore di lavoro
lavoro prendere “le misure necessarie
affinché i Lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica
e dagli impianti elettrici messi a loro
disposizione…” Nel nuovo comma 3 bis
viene anche imposto al Datore di lavoro
di prendere “le misure necessarie affinché le procedure d’uso e manutenzione”
IL DLGS 81/2008 E LE NUOVE MODIFICHE
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Art. 81. Requisiti di sicurezza
Art. 82. Lavori sotto tensione
Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive
Art. 84. Protezioni dai fulmini
Art. 85. Protezione di edifici, impianti
strutture ed attrezzature
Art. 86. Verifiche e controlli
Art. 87. Sanzioni a carico del Datore di
lavoro
25
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
vengano eseguite correttamente secondo
le indicazioni contenute nei manuali
d’uso e manutenzione delle apparecchiature utilizzate.
(modificato dall’art. 49 del DLgs 106/2009)
Nel comma 2 aggiunge che i materiali, i
macchinari e le attrezzature vengono
considerati costruiti a regola d’arte solo
se sono realizzati secondo le “pertinenti
norme tecniche”.
È abolito il comma 3 che parlava di procedure di uso e manutenzione (perché
l’argomento è stato accorpato in altro
articolo).
(modificato dall’art. 50 del DLgs 106/2009)
Specifica meglio per quali tipologie di
lavori è consentito lavorare sotto tensione (con personale abilitato a farlo).
(modificato dall’art. 51 del DLgs 106/2009)
Sostanzialmente invariato. Chiarisce
solo che è proibito eseguire “lavori non
elettrici in vicinanza di linee elettriche”.
(modificato dall’art. 52 del DLgs 106/2009)
Sostanzialmente invariato
Sostanzialmente invariato
Cambia anche il titolo dell’articolo, a
cui è stato aggiunto “e controlli”. In sostanza ora si precisa con più chiarezza
come debbono essere fatti i controlli e
impone l’obbligo di verbalizzarli.
(modificato dall’art. 55 del DLgs 106/2009)
Anche per questo Titolo III le sanzioni
previste sono state ridotte.
Il Titolo IV del nuovo DLgs 81/2008 e s.i. e m. − con i correttivi apportati − tratta invece dei cantieri temporanei o mobili.
Quindi è chiaro il confronto con il vecchio DLgs 494/1996 e s.i. e m. (nel Capo I), ma
anche con il vecchio DPR 164/1956 (nel Capo II) ecc.
Come abbiamo già evidenziato all’inizio, le modifiche apportate in questo Titolo IV
(insieme a quelle apportate ai primi tre Titoli) sono le più importanti e quindi sono state maggiormente dettagliate.
26
CAPITOLO 1
Il DLgs 81/2008 e s.i. e m.
Modifiche apportate dal DLgs
106/2009 e dalla legge 88/2009
TITOLO IV − CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Articoli da 88 a 160)
CAPO I − MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Sono stati aggiunti ai lavori non soggetArt. 88. Campo di applicazione
ti alle disposizioni del presente Titolo IV
anche:
“g bis) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non
comportino lavori edili o di ingegneria
civile di cui all’Allegato X”;
g ter) alle attività di cui al DLgs 27 luglio 1999, n . 272, che non comportino
lavori edili o di ingegneria civile di cui
all’Allegato X”.
(modificato dall’art. 57 del DLgs 106/2009)
Cambia la definizione del Responsabile
Art. 89. Definizioni
dei lavori che ora diventa semplicemente: “soggetto che può essere incaricato
dal committente per svolgere i compiti
ad esso attribuiti dal presente decreto”.
Alla definizione del CSE è aggiunto che
non esiste incompatibilità dei ruoli se
c’è “coincidenza tra committente e impresa esecutrice”.
Inoltre specifica meglio il ruolo di “Impresa affidataria” e “Impresa esecutrice”.
(modificato dall’art. 58 del DLgs 106/2009)
Art. 90. Obblighi del Committente o del Nel nuovo comma 1 vengono meglio specificati gli obblighi del Committente o
Responsabile dei lavori
del Responsabile nella fase di progettazione dell’opera.
Nel comma 4 viene invece specificato
che la pluralità di imprese (necessaria
per la nomina del CSP) deve intendersi
anche quando queste non operano contemporaneamente.
Nel comma 8 sono riportate semplificazioni di controllo per i lavori di entità
inferiore a 200 U/G (se non sono presenti rischi particolari, di cui all’Allegato
XII); mentre, per la trasmissione dei
dati all’Amministrazione concedente
ora diventa obbligatorio inviare anche
la copia della notifica preliminare, il
DURC e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore docu-
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