Spett.le
DITTA/ SOCIETÀ
CIRCOLARE N. CL 16/2008
Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono
costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata”
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tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata.
DECRETO LEGGE N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008 (MANOVRA D’ESTATE)
Il decreto legge n. 112 del 25.06.2008 (c.d. “manovra d’estate”) prevede numerose novità in materia di
lavoro e previdenza, finalizzate principalmente a:
• incentivare le imprese ad assumere attraverso la “de-regolazione” dei rapporti di lavoro;
• promuovere la regolarizzazione di tutti quei rapporti di lavoro, oggi quasi sempre svolti in
condizioni di irregolarità.
Rientrano tra le misure volte al perseguimento del primo obiettivo:
• le modifiche apportate alla disciplina del contratto a termine e del contratto di apprendistato,
aventi lo scopo di introdurre una maggiore flessibilità nel ricorso alle suddette tipologie
contrattuali,
• l’abrogazione dell’obbligo di tenere i libri paga e matricola e l’istituzione del nuovo “libro unico del
lavoro”, in sostituzione delle attuali forme di registrazione dei lavoratori;
• la semplificazione delle modalità di effettuazione della c.d. “dichiarazione di assunzione” e della
denuncia assicurativa di soci lavoratori e familiari coadiuvanti;
• la semplificazione della normativa in materia di orario di lavoro, anche al fine di risolvere alcune
incertezze interpretative;
• l’abolizione della procedura telematica per la presentazione delle dimissioni volontarie.
Sono, invece, dirette ad agevolare l’emersione” del lavoro irregolare le seguenti misure:
• le modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio, al fine di rendere operativi
tali contratti;
• il ripristino del contratto di lavoro intermittente, abrogato dalla L. 247/2007;
• il superamento di ogni limite alla piena cumulabilità dei redditi da lavoro (dipendente e autonomo)
e da pensione.
Di seguito viene fornito un primo esame delle suddette novità.
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ENTRATA IN VIGORE
Il DL 112/2008 è entrato in vigore il 25.6.2008, anche se la concreta operatività di alcune norme è
subordinata all’emanazione di appositi provvedimenti attuativi.
Con riguardo ad alcune disposizioni, inoltre, è prevista una decorrenza posticipata all’1.1.2009.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
Il DL 112/2008 amplia il campo di applicazione del contratto a termine, rendendone possibile la
stipulazione anche per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo “riferibili alla
ordinaria attività del datore di lavoro”.
Il ricorso al lavoro a termine continua quindi ad essere subordinato all’esistenza di ragioni tecniche,
produttive, organizzative o sostitutive, che, tuttavia, non devono necessariamente essere collegate a
situazioni eccezionali, ma possono essere riferite anche all’ordinaria attività aziendale.
VALORIZZAZIONE DELL’AUTONOMIA COLLETTIVA
Viene attribuita ai contratti collettivi, stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la facoltà di derogare:
• al limite di 36 mesi di durata massima del rapporto di lavoro fissato dalla L. 247/2007, in base alla
quale, qualora, per effetto della successione di contratti a termine stipulati per lo svolgimento di
mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra le stesse parti si protragga oltre il suddetto limite di
durata, il rapporto stesso si considera a tempo indeterminato;
• alla disciplina relativa al diritto di precedenza riconosciuto ai lavoratori a termine in caso di nuove
assunzioni a tempo indeterminato.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
ELIMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI DURATA DELL’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Fermo restando che il contratto di apprendistato professionalizzante non può avere una durata superiore
a sei anni, viene eliminato il limite minimo di due anni di durata di tale contratto.
In tal modo, si consente alla contrattazione collettiva di stabilire periodi di durata dell’apprendistato
professionalizzante anche inferiori a due anni, se funzionali alle esigenze del settore ovvero alle
caratteristiche di un determinato percorso formativo.
Inoltre, in caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazinale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.
I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per
ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Le modalità di
riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
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ABROAZIONE DI NORME IN MATERIA DI APPRENDISTATO
In materia di apprendistato, vengono eliminati i seguenti adempimenti, in precedenza previsti a carico del
datore di lavoro:
• la comunicazione dei dati dell’apprendista e del tutore aziendale alle strutture (regionali o
provinciali) competenti a proporre alle aziende le iniziative formative esterne, entro 30 giorni dalla
data di assunzione dell’apprendista stesso;
• le comunicazioni periodiche alla famiglia dell’apprendista in ordine ai risultati dell’addestramento;
• la comunicazione al Servizio competente per territorio, entro 10 giorni, dei nominativi degli
apprendisti cui fosse stata attribuita la qualifica, nonché dei nominativi di quelli che, pur avendo
compiuto l’intero periodo di apprendistato ovvero un biennio di addestramento pratico, non
l’avessero conseguita;
• l’obbligo di sottoporre l’apprendista ad una visita medica preassuntiva. Per i lavoratori
minorenni continuano ad applicarsi le tutele, anche sanitarie, previste dalla Legge n.
977/67 e dal D.L.gs n. 345/99.
NOVITÀ IN MATERIA DI ISTITUZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI DI LAVORO
ABROGAZIONE DEI LIBRI PAGA E DI ALTRI ONERI DOCUMENTALI
Nell’ambito del processo di semplificazione dei documenti utilizzati per la registrazione dei rapporti di
lavoro, viene disposta l’abrogazione:
• dei libri matricola e paga, con conseguente abrogazione anche di tutte le norme volte a regolare la
tenuta di tali registri e delle relative disposizioni sanzionatorie (compresa la sanzione da 4.000,00 a
12.000,00 euro introdotta dalla L. 296/2006 per l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri
matricola e paga);
• del registro d’impresa nel settore agricolo;
• del registro dell’orario di lavoro dei lavoratori che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
(l’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro di tali lavoratori si assolverà mediante le relative
scritturazioni nel nuovo “libro unico del lavoro”).
ISTITUZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO
In sostituzione dei registri sopra menzionati, è prevista l’istituzione del nuovo “libro unico del lavoro”.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione della nuova disciplina, il DL 112/2008 stabilisce che:
• sono tenuti all’istituzione e alla tenuta del libro unico i datori di lavoro del settore privato, con la
sola esclusione dei datori di lavoro domestici;
• devono essere iscritti in tale libro i dati relativi a tutti i lavoratori subordinati, ai collaboratori
coordinati e continuativi (anche nella modalità a progetto) e agli associati in partecipazione con
apporto lavorativo; non è, invece, previsto l’obbligo di iscrivere i soci di società o i familiari del
titolare dell’impresa.
Con riferimento a ciascun lavoratore, il libro unico del lavoro deve contenere i seguenti dati:
• nome, cognome e codice fiscale;
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• ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative
posizioni assicurative;
• tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme
a titolo di rimborso spese, indicando specificatamente le somme erogate a titolo di premio o per
prestazioni di lavoro straordinario;
• le trattenute a qualsiasi titolo effettuate (es. le trattenute fiscali, contributive o sindacali) e le
detrazioni fiscali;
• i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare e alle prestazioni ricevute da enti e istituti
previdenziali;
•
un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate
da ciascun lavoratore subordinato, nonché le ore di straordinario, le eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, le ferie e i riposi; nell’ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una
retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al
lavoro.
TERMINE PER LA COMPILAZIONE
Viene stabilito che il datore di lavoro possa riportare i dati sopra elencati nel libro unico, per ciascun mese
di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
Con riferimento alla rilevazione delle presenze, viene, quindi, eliminato l’obbligo di annotazione
giornaliera.
CONSEGNA DI COPIA DELLE SCRITTURAZIONI EFFETTUATE SUL LIBRO UNICO
IN LUOGO DELLA BUSTA PAGA
Sempre nell’ottica della semplificazione degli adempimenti documentali connessi alla gestione del
rapporto di lavoro, si prevede che la consegna al lavoratore, da parte del datore di lavoro, di copia delle
scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro faccia venire meno l’obbligo di consegnare al lavoratore
la c.d. busta paga.
SANZIONI
Quanto alle sanzioni che saranno comminate per la violazione delle nuove disposizioni, il DL 112/2008
prevede, ad esempio, l’applicazione di una sanzione:
da 500,00 a 2.500,00 euro, per la violazione dell’obbligo di istituzione del libro unico;
da 200,00 a 2.000,00 euro, per l’omessa esibizione del libro agli organi di vigilanza;
da 150,00 a 1.500,00 euro, per l’omessa o infedele registrazione dei dati che determini differenti trattamenti
retributivi, previdenziali o fiscali;
da 100,00 a 600,00 euro, in caso di registrazioni effettuate oltre il termine previsto
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DECORRENZA
DELL’EFFICACIA DELL’OBBLIGO DI ISTITUZIONE DEL LIBRO
UNICO DEL LAVORO
L’operatività delle norme in materia di libro unico del lavoro è subordinata all’emanazione, entro il
25.7.2008, di un apposito DM, cui viene demandata:
• la definizione delle modalità e dei tempi di tenuta e conservazione del predetto libro;
• la disciplina del regime transitorio.
Conseguentemente, come chiarito dal Ministero del lavoro, sino all’adozione del suddetto DM attuativo,
continuano a rimanere in vigore gli obblighi di tenuta dei libri matricola e paga e degli altri registri
obbligatori destinati ad essere sostituiti dal libro unico del lavoro.
TENUTA DEI DOCUMENTI PRESSO PROFESSIONISTI ABILITATI
Previa comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente, ai datori di
lavoro è consentito tenere i documenti concernenti l’amministrazione del personale presso lo studio:
• dei consulenti del lavoro;
• degli altri professionisti abilitati (dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati).
Non è più riproposto l’obbligo – previsto dalla precedente normativa con riferimento ai libri matricola
e paga – di tenere sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia dei
documenti conservati presso gli studi professionali.
SEMPLIFICAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE”
Con riguardo agli adempimenti connessi all’instaurazione dei rapporti di lavoro, il DL 112/2008 prevede
che il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, consegni al
lavoratore:
• copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa telematicamente ai
Servizi per l’impiego competenti. In tal modo, il datore di lavoro adempie anche agli obblighi
previsti dal DLgs. 152/97, che impone di informare il lavoratore in ordine alle condizioni
applicabili al rapporto (es. luogo di lavoro, data di inizio e durata del rapporto di lavoro,
inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore, importo iniziale della retribuzione);
• in alternativa, copia del contratto individuale di lavoro, contenente tutte le suddette informazioni.
Viene quindi meno l’obbligo di consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, la dichiarazione relativa
ai dati della registrazione effettuata sul libro matricola.
DENUNCIA ASSICURATIVA DI FAMILIARI COADIUVANTI E SOCI LAVORATORI
Ulteriore conseguenza dell’abrogazione dei libri matricola e paga è la modifica della disciplina della
denuncia assicurativa relativa ai familiari coadiuvanti e ai soci lavoratori.
Al riguardo, si prevede che, quando ai lavori siano addetti familiari del datore di lavoro o soci di società, i
quali prestino opera manuale ovvero, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendano al
lavoro di altri, il datore di lavoro debba denunciare dette persone all’INAIL, qualora non siano state
oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai Servizi per l’impiego:
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• nominativamente, indicando altresì il trattamento retributivo, ove previsto;
• in via telematica o a mezzo fax, prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO
ABROGAZIONE DI
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Viene eliminato l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro:
• il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario;
• l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
MODIFICHE IN TEMA DI RIPOSI E VALORIZZAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
Relativamente alla materia dei riposi, il DL 112/2008:
• introduce la possibilità di derogare al diritto del lavoratore ad un riposo giornaliero di 11 ore
consecutive ogni 24 ore in caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità;
• prevede che il periodo di riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni 7 giorni possa essere
calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni;
•
in caso di attività di lavoro a turni, consente di derogare alle disposizioni sul riposo settimanale
ogni qual volta il lavoratore cambi squadra (come era già in passato) o turno di lavoro.
Con riferimento all’ipotesi in cui manchino specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, la
facoltà di derogare alle disposizioni legislative in materia di riposo giornaliero, pause e lavoro notturno
viene attribuita ai contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con i sindacati comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale.
MODIFICHE IN MATERIA DI
DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
PROVVEDIMENTO
DI
SOSPENSIONE
Modificando l’art. 14 del DLgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), viene esclusa la
possibilità, per gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, di adottare il provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
ABOLIZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA PER LA PRSENTAZIONE DELLE
DIMISSIONI VOLONTARIE
Viene eliminato l’obbligo di presentare le dimissioni volontarie tramite l’apposito modulo informatico
predisposto dal Ministero del Lavoro, in vigore dal 5.3.2008, per tutti i lavoratori che intendessero
recedere da un rapporto di:
• lavoro subordinato, ivi compresi i rapporti di lavoro domestico, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale utilizzata;
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• collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
• collaborazione occasionale ex art. 61 co. 2 del DLgs. 276/2003;
•
lavoro tra soci e cooperative, indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato;
•
associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte degli associati.
Dal 25.6.2008 (data di entrata in vigore del DL 112/2008), pertanto, le dimissioni del lavoratore tornano
ad essere un atto “a forma libera”, per il quale non è richiesta, salvo diversa previsione dei contratti
collettivi, l’adozione di alcuna forma particolare (è, comunque, sempre consigliabile l’uso della forma
scritta).
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
Viene ulteriormente modificata la disciplina del lavoro accessorio, introdotto dal DLgs. 276/2003, al fine
di renderlo finalmente operativo.
Fino ad oggi, infatti, il lavoro accessorio non è mai stato utilizzato nella pratica, per mancanza delle
necessarie disposizioni attuative.
Il lavoro accessorio consiste nello svolgimento di attività lavorative di natura occasionale, retribuite
attraverso “buoni” (c.d. voucher) che il committente acquista presso le rivendite autorizzate.
Il lavoratore “converte” tali buoni in denaro presentandoli presso un concessionario del servizio, il quale
trattiene un importo:
• del 13% del valore nominale del buono, a titolo di contribuzione previdenziale alla Gestione
separata INPS ex L. 335/95;
• del 7% del valore nominale del buono, a titolo di premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
• stabilito con DM, a titolo di rimborso spese.
Il compenso residuo è invece esente da qualsiasi imposizione fiscale.
Al fine di favorire la piena operatività ed utilizzabilità del lavoro accessorio, il DL 112/2008:
• ne ridefinisce il campo di applicazione, modificando l’elenco delle attività lavorative che possono
essere svolte con tale modalità (es. attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di
lavori domestici, di manifestazioni sportive o culturali, dei periodi di vacanza da parte di giovani
studenti con meno di 25 anni, di attività agricole di carattere stagionale, dell’impresa familiare,
ecc.);
• abroga la norma che consentiva soltanto ad alcune determinate categorie di soggetti lo
svolgimento di attività di lavoro accessorio;
• demanda ad un successivo DM l’individuazione del concessionario del servizio e la regolamentazione dei criteri e delle modalità per il versamento dei contributi INPS e INAIL e delle
relative coperture previdenziali e assicurative;
• in attesa dell’emanazione del suddetto DM, individua i concessionari del servizio nell’INPS, nelle
Agenzie per il Lavoro e negli altri soggetti abilitati all’attività di intermediazione (es. associazioni di
categoria e Università).
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RIPRISTINO
DEL CONTRATTO DI LAVOROINTERMITTENTE
Viene reintrodotto il contratto di lavoro intermittente (detto anche job on call o lavoro a chiamata), istituto
che era stato abrogato dalla L. 247/2007.
Ne consegue che, dal 25.6.2008 (data di entrata in vigore del DL 112/2008), i datori di lavoro possono
nuovamente ricorrere alla suddetta tipologia contrattuale.
Si ricorda che, mediante il contratto di lavoro intermittente, il lavoratore si mette a disposizione del datore
di lavoro, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, in modo che possa utilizzarne la
prestazione lavorativa, secondo le proprie necessità, per prestazioni di carattere discontinuo, nei limiti
individuati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Esistono due tipologie di contratto di lavoro intermittente:
• lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di disponibilità e con diritto del
lavoratore alla corresponsione della c.d. indennità di disponibilità;
• lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità; in tale fattispecie, il lavoratore non si impegna
contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro, per cui non matura il diritto
all’indennità correlata all’impegno di disponibilità, ma solo la retribuzione per il lavoro
eventualmente prestato.
ABOLIZIONE DEI LIMITI AL CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO
Il DL 112/2008 dispone il superamento di ogni limite alla piena cumulabilità dei redditi da lavoro e da
pensione, attualmente già prevista per:
•
le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo;
•
le pensioni di anzianità acquisite con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero
con un’anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni e un’età minima di 58 anni.
Per effetto delle nuove disposizioni, diventano quindi totalmente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente:
•
tutte le pensioni dirette di anzianità, ossia anche quelle conseguite in assenza dei requisiti sopra
specificati (es. quelle conseguite con un’anzianità contributiva minima di 35 anni e 58 anni d’età
entro il 30.6.2009);
•
le pensioni conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e
ai 60 anni per le donne, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti individuati dalla L.
247/2007 (es. 58 anni di età e 35 anni di contribuzione entro il 30.6.2009);
•
le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo al
raggiungimento di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
• le pensioni di vecchiaia liquidate integralmente con il sistema contributivo a soggetti con un’età
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
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DECORRENZA
Le disposizioni relative all’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro si applicano a
partire dall’1.1.2009.
EFFETTI
A decorrere dall’1.1.2009, quindi:
• i titolari di pensione retributiva o contributiva diretta potranno instaurare un regolare rapporto di
lavoro, autonomo o subordinato, senza perdere, in tutto o in parte, il diritto a percepire il proprio
trattamento pensionistico;
•
i pensionati che svolgono attività di lavoro autonomo (attualmente soggetti ad un regime di
cumulabilità parziale dei redditi da lavoro e da pensione) non dovranno più presentare all’INPS la
dichiarazione annuale dei redditi conseguiti.
ESCLUSIONI
Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le pensioni di invalidità e di reversibilità,
per le quali continuano a valere, in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro, le regole previgenti.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Ponte San Giovanni, lì 14 Luglio 2008
Sinergie Studio Associato
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del 25 giugno 2008 (m