Jobs Act: riordino delle Tipologie
contrattuali e revisione della disciplina
delle Mansioni
Martedì 12 maggio 2015
In collaborazione con
LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
(art. 1)
Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune
di rapporto di lavoro.
APPRENDISTATO
(artt. 39-45)
Definizione (art. 39)
a) Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e la specializzazione
professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Disciplina generale (art. 40)
 Forma scritta ai fini della prova;
 nell’apprendistato di tipo a) e c) il piano formativo è
predisposto dalla istituzione formativa;
 applicazione del D. Lgs. n. 23/2015 (tutele crescenti)
all’apprendistato;
 nell’apprendistato di tipo a) costituisce giustificato
motivo di licenziamento anche il mancato
raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato
dall’istituzione formativa di provenienza;
 obbligo di stabilizzazione solo per assumere con
contratto di apprendistato professionalizzante.
Apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il diploma di
istruzione secondaria superiore e la
specializzazione professionale (art. 41)
Regolamentazione dei profili formativi: rimessa alle Regioni e, in
assenza, è stabilita dal ML
DATORE DI LAVORO:
 deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa;
 è esonerato da ogni obbligo retributivo per la formazione svolta
nell’istituzione formativa, mentre per la formazione svolta in azienda
è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%.
Possibilità di proroga in determinate ipotesi, e di trasformazione.
Apprendistato professionalizzante
(art. 42)
 Qualificazione professionale:
determinata dalle parti sulla base dei profili e delle
qualificazioni professionali previsti dagli accordi collettivi;
 Età apprendista:
soppressione di 2 norme del Testo Unico sull’apprendistato;
 Possibilità di assunzione:
senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di
mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 45,
comma 4 – disposizioni finali).
Apprendistato di alta
formazione e ricerca (art. 43)
 Soggetti in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore o diploma professionale;
 età minima: 18 anni, anche per l’apprendista già in
possesso di una qualifica professionale;
 protocollo tra datore di lavoro e istituzione
formativa;
 esonero obbligo retributivo per la formazione
svolta nell’istituzione formativa, mentre per la
formazione svolta in azienda retribuzione pari al
10%.
Standard formativi e disposizioni
finali (artt. 44 e 45)
STANDARD FORMATIVI:
definizione demandata ad un decreto ministeriale;
REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO:
demandata a diversi soggetti, a seconda della tipologia di
apprendistato;
CERTIFICAZIONE COMPETENZE ACQUISITE:
effettuata dall’istituzione formativa;
INCENTIVI:
rinvio dell’esercizio della disciplina di delega (art. 1 L.
183/2014) per la revisione degli incentivi per i datori di lavoro
connessi all’apprendistato tipologie a) e c).
LAVORO A TEMPO
PARZIALE
(artt. 2-10)
Si confermano le già note definizioni, ma si
introduce quella di contratti collettivi:
 CCNL;
 contratti territoriali;
 contratti aziendali (RSA/RSU).
Lavoro supplementare
Rinvio alla contrattazione collettiva
In mancanza di contrattazione collettiva, diritto del datore di
ricevere ore supplementari nel limite del 15% delle ore di
lavoro settimanali concordate, pagate con la maggiorazione
del 15%
Oltre il 15% serve il consenso del lavoratore
Clausole flessibili ed elastiche
In presenza di disciplina collettiva, è sufficiente
l’accordo individuale in sede aziendale.
In assenza di disciplina collettiva, l’accordo individuale
va sottoscritto in sede protetta.
In questo caso, si applicano sempre i seguenti limiti:
 per la clausola elastica trova applicazione il limite del
25% della prestazione annua a tempo parziale;
 per la clausola elastica e flessibile trova applicazione
la maggiorazione del 15%
Il lavoratore può chiedere, in luogo del congedo
parentale e per la durata dello stesso, di trasformare
il proprio rapporto di lavoro da full time a part time
con una riduzione dell’orario non eccedente il 50%
COLLABORAZIONI ORGANIZZATE
DAL COMMITTENTE
(artt. 47-49)
Applicazione della disciplina
del lavoro subordinato (art. 47)
Dal 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che
si concretino in prestazioni di lavoro:
 esclusivamente personali
 continuative
 di contenuto ripetitivo
 le cui modalità siano organizzate dal committente,
anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.
Eccezioni alla presunzione.
Stabilizzazione dei
collaboratori (art. 48)
Dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro potranno assumere
con contratto a tempo indeterminato soggetti:
già co.co.co.
già co.co.pro.
già titolari di P. IVA.
BENEFICI
Estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali
connessi all’erronea qualificazione del rapporto precedente,
eccetto sanzioni già accertate.
CONDIZIONI


sottoscrizione di rinuncia e transazione a qualsiasi
pretesa riguardante la qualificazione del pregresso
rapporto di lavoro;
divieto di recesso per 12 mesi, salvo che per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
Le collaborazioni dopo l’entrata
in vigore dello schema (art. 49)
COSA VIENE ELIMINATO
(abrogazioni artt. 61-69 bis D. Lgs. 276/2003):
collaborazioni a progetto;
collaborazioni con i pensionati di vecchiaia;
mini co.co.co.
COSA RESTA
 collaborazioni coordinate continuative previste dall’art. 409 c.p.c.;
 prestazione d’opera occasionale (art. 2222 c.c.).
REGIME TRANSITORIO
Le disposizioni degli artt. 61-69 bis continueranno ad applicarsi
solo per le collaborazioni già in atto alla data di entrata in vigore
del decreto.
ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
(art. 50)
Superamento dell’associazione in
partecipazione con apporto di
lavoro
Art. 2549 c.c.: associazione in partecipazione solo
con apporto di capitale.
REGIME TRANSITORIO
I contratti di associazione in partecipazione nei quali
l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione
di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
LAVORO
INTERMITTENTE
(artt. 11-16)
Casi di ricorso al lavoro
intermittente
Si conferma l’impianto attuale, ma in mancanza
di contrattazione collettiva, il lavoro a chiamata
è possibile solo per le attività che saranno
individuate da apposito DM.
E il R.D. 2657/1923 richiamato dal D.M.
23.10.2004?
Divieti
Si conferma l’impianto attuale ma
sparisce il rinvio ai contratti sindacali.
LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
(artt. 17-27)
Termine: diretto o indiretto
Limite di 36 mesi e introduzione del concetto di mansioni
di pari livello in luogo del concetto di mansioni equivalenti.
Deroghe ai 36 mesi come successione di contratti:
contrattazione collettiva, anche aziendale; contratti di
prossimità; deroga assistita.
Il limite di 36 mesi non si applica ai lavori stagionali
individuati da un DM di prossima pubblicazione. In attesa,
si continua a fare riferimento al DPR 1525/1963
Divieti
Proroghe consentite: 5 nell’arco di 36 mesi a
prescindere dal numero dei contratti e viene
meno la necessità che la proroga si riferisca
alla stessa attività lavorativa del contratto a
termine
Successione di contratti
LIMITI
Limite legale del 20% e sue deroghe:
contrattazione collettiva, anche aziendale;
contratti di prossimità.
La violazione del limite legale non comporta la
trasformazione del contratto in tempo indeterminato
Diritto di precedenza
LAVORO
ACCESSORIO
(artt. 51-54)
Definizione e campo di
applicazione (art. 51)
 Attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla
totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 € nel
corso dell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre);
 prestazioni di lavoro accessorio dei percettori di prestazioni
integrative del salario e di sostegno al reddito nel limite
complessivo di 3.000 € per anno civile.
DIVIETO
di ricorso all’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte
salve specifiche ipotesi con decreto MLPS.
Disciplina del lavoro accessorio
(art. 52)
 Buoni orari acquistabili esclusivamente
attraverso modalità telematiche il cui valore
nominale sarà fissato con decreto MLPS;
 valore nominale del buono orario oggi fissato a
10 €;
 comunicazione obbligatoria preventiva alla
DTL.
Abrogazione e regime transitorio
(art. 54)
 Abrogazione artt. 70-73 del D. Lgs. n. 276/2003;
 applicazione della disciplina previgente per i
buoni già richiesti alla data di entrata in vigore
del decreto.
SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO
(artt. 28-38)
Definizione
Il contratto di somministrazione è il contratto, a tempo
indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia
di somministrazione mette a disposizione di un
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i
quali, per tutta la durata della missione, svolgono la
propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione
e il controllo dell’utilizzatore
 Somministrazione a tempo determinato.
 Somministrazione a tempo indeterminato: si
introduce il limite del 10% (derogabile dalla sola
contrattazione collettiva nazionale) e viene
eliminata la tipizzazione delle attività che ne
ammettono il ricorso
Divieti
Si conferma l’impianto attuale ma
sparisce il rinvio ai contratti sindacali.
Disciplina rapporto
agenzia-lavoratore
Se a termine si applicano le norme valide per il
contratto a tempo determinato con le seguenti
esclusioni:
 limite di 36 mesi riferito al singolo contratto;
 limite di 36 mesi come successione di contratti;
 limite di 5 proroghe (si applicano le proroghe
del CCNL dell’agenzia);
 disciplina relativa alla successione di contratti;
 limite del 20% al numero di contratti a termine.
DISCIPLINA DELLE
MANSIONI
(art. 55)
Lavoratore adibito alle mansioni per cui è stato
assunto o a quelle corrispondenti
all’inquadramento superiore ovvero a mansioni
riconducibili allo stesso livello di inquadramento.
3 ipotesi legali di assegnazione a
mansioni appartenenti al livello inferiore:
 modifica degli assetti organizzativi
aziendali, con formazione se
necessario;
 ipotesi previste dai contratti collettivi,
anche aziendali;
 accordi individuali.
conservazione del livello
di inquadramento e del
trattamento retributivo,
eccetto elementi collegati
a particolari modalità di
svolgimento della
precedente prestazione
modifica del livello di
inquadramento e della
retribuzione solo per
predeterminate finalità e
consenso in sedi protette
 L’assegnazione a mansioni superiori diviene
definitiva, salvo diversa volontà del
lavoratore, dopo il periodo fissato dai contratti
collettivi, anche aziendali, o in mancanza dopo
6 mesi continuativi;
 ogni patto contrario è nullo, salvo le 3 ipotesi;
 abrogazione art. 6 L. 190/1985 che disciplina
assegnazione a mansioni superiori per le
qualifiche di quadro o dirigente.
Jobs Act: riordino delle Tipologie
contrattuali e revisione della disciplina
delle Mansioni
Martedì 12 maggio 2015
Scarica

Jobs Act_Riordino.002