Direttiva macchine e sicurezza in cantiere
La sicurezza delle macchine
da cantiere nel rispetto del
D.Lgs 81\08 e del D.Lgs 17\10
Ing. Giulio Lusardi Palermo 8-11-2013
Direttive europee su sicurezza e salute sul lavoro
Direttive sociali:
rivolte a datori di lavoro e
committenti
Direttiva 89\391\CEE: Miglioramento della sicurezza e salute dei
lavoratori durante il lavoro
Recepita da D.Lgs 626\94, mod. da D.Lgs 242\96, abrog. e sost. da
D.Lgs 81\08, mod. da Legge 98 del 9\08\2013 (decreto del fare)
Direttiva 92\57\CEE:
Prescrizioni minime di sicurezza e salute da osservare nei cantieri
temporanei i mobili
Recepita da D.Lgs 494\96, mod. da D.Lgs 528\99, abrog. e sost. da
titolo IV D.Lgs 81\08, mod. da Legge 98 del 9\08\2013
Chiarimenti da numerose circolari ministeriali
Direttive di prodotto: Rivolte ai costruttori
Immettere sul mercato macchine, attrezzature di lavoro, DPI
che rispettano i RES
D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 di recep. Direttiva
2006\42\CE entrato in vigore il 6 marzo 2010 abrogando
DPR 459\96 di recep. dirett. 89\392\CEE, 91\368\CEE,
93\44\CEE, 93\68\CEE
D.Lgs n. 475\92 - Attuazione direttiva 89\686\CEE in materia
di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale,
mod. da D.Lgs n. 10\97
DPR n. 459\96
Art. 1 "Campo di applicazione e definizioni"
Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine
nonché ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul
mercato
D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010
Art. 1 – Campo di applicazione (ampliato)
• le macchine in generale,
• le attrezzature intercambiabili,
• i componenti di sicurezza,
• gli accessori di sollevamento, le catene, funi e cinghie
utilizzate ai fini di sollevamento,
• le quasi macchine,
• ascensori da cantiere
Macchine in generale
Utilizzo di apparecchi sollevamento materiali per
sollevameno persone
Art. 184 DPR 547:
Qualora apparecchi di sollevamento materiali siano utilizzati per sollevamento
persone devono essere previsti efficaci dispositivi di sicurezza e idonee
misure precauzionali
Punto 3.1.4 allegato VI D.Lgs 81\08:
A titolo eccezionale possono essere utilizzate
per il sollevamento di persone attrezzature non
previste a tal fine a condizione che si siano prese
adeguate misure di sicurezza
Circolare Ministero Lavoro del 10\02\2011:
Condizioni “eccezionali”:
• operazioni di emergenza;
• particolare specificità del sito o del contesto lavorativo
Responsabilità del direttore di cantiere dell’impresa se autorizza l’utilizzo di gru
per il sollevamento di persone in mancanza di “condizioni di eccezionalità”
• Portare a terra un lavoratore infortunato;
• Accedere all’interno di un camino o di una caldaia a cui
non è possibile accedere con un ponte sviluppabile
Art. 15 D.Lgs 81\08:
Misure generali di tutela: sostituzione di ciò che è pericoloso con
ciò che lo è meno
Procedure di sicurezza:
•
•
•
•
Comunicazione tra lavoratore e preposto a terra;
velocità salita e discesa non sup. a 0,5 m\sec;
portata gru non inferiore a 1.000 kg
non utilizzo con vento > 7 m\sec;
Caratteristiche cestello:
•
•
•
•
•
attacchi dei dispositivi di ritenuta personale;
spazio vitale superiore a 1 mq;
fondo in lamiera bugnata antiscivolo;
pannelli laterali di 1 m di altezza;
progettazione per resistere a sovraccarichi che
superano sei volte la portata;
• modalità di accesso alla postazione mediante scala
Attrezzature intercambiabili
Dispositivo che è assemblato alla macchina o al trattore al fine di
apportare una nuova funzione
devono essere marcate CE
Componenti di sicurezza
Componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, il cui
malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle
persone, che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata
progettata la macchina
Installazione “anemometro”
La norma EN 14439 prevede l’obbligo, per le gru di nuova
costruzione (immesse sul mercato dal 1° gennaio 2010),
dell’installazione dell’anemometro per le gru di altezza
superiore di 30 m
Un vento di 50 km\h è definito
“vento teso” per il quale è già
difficile per il braccio ruotare contro
vento
Azionamento di gru mediante telecomando
Decreto n. 347 del 10\05\88
Impiego di telecomando per azionamento di gru, argani e paranchi
Il manovratore può portarsi dalla zona di imbracatura dei carichi a
quella di scarico senza l’ingombro di doversi portare appresso il
cavo della pulsantiera pensile
L’utilizzatore deve acquisire la dichiarazione di conformità CE e
deve richiedere verifica straordinaria se non presente al
momento della prima verifica dell’apparecchio
Accessori di sollevamento per gru
Attrezzature non collegate alla macchina,disposte tra la macchina
ed il carico che consentono la presa del carico
Catene e funi utilizzate a fini di sollevamento
Verifica trimestrale funi e catene
Allegato VI D.Lgs 81\08:
Le funi e le catene debbano
essere sottoposte a controlli
trimestrali (obbligo già previsto
da DPR 547\55)
Norma UNI - ISO 4309
schiacciamento per azione meccanica e presenta di fili rotti
rottura anima tessile con diminuzioni locali del diametro della fune
deformazione "a canestro" causata dall'utilizzo di pulegge di
trazione o di rinvio con gole troppo strette
piegamento determinato dalla formazione di un nodo
espulsione fili interni dei trefoli, causa applicazione carichi pulsanti
attorcigliamento a causa della fuoriuscita dell'anima tessile
Catene, funi e cinghie per imbracatura
Progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante
di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento
(fibra sintetica)
• verde se il tessuto è in poliammide;
• blu se il tessuto è in poliestere;
• marrone se il tessuto è in polipropilene
“Quasi Macchine”
Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli,
non sono in grado di garantire un'applicazione ben
determinata;
Un sistema di azionamento è una quasi macchina;
Sono per esempio quasi-macchine le
centraline oleoidrauliche composte da
motore, pompa, serbatoio, comandi e
accumulatore,i motori a combustione interna
Ascensore da cantiere
In precedenza esclusi dal campo di applicazione sia della direttiva
macchine che della direttiva ascensori, sono stati inseriti nel
campo di applicazione della direttiva 2006\42\CE
In precedenza non soggetti ne a prima verifica che a verifiche
periodiche, diventate obbligatorie con Decreto 11 aprile 2011
Allegato I D.Lgs 17\2010:
Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, ha
l'obbligo di effettuare una precisa valutazione dei rischi
Per l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di
trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento e
rottamazione
Mandatario:
Persona fisica o giuridica stabilita all’interno della comunità
che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per
eseguire a suo nome gli obblighi e le formalità connesse
con il presente decreto
Se non è possibile eliminare tutti i rischi è necessario informare gli
utilizzatori dei rischi residui, segnalando la necessità dell'utilizzo
di specifici DPI e fornendo in ogni caso precise informazioni ed
avvertenze per l’uso e la manutenzione della macchina
Art. 3 D.Lgs 17\2010:
I compiti del fabbricante sono facilitati se costruisce la macchina
nel rispetto della relativa "norma armonizzata", cioè in
conformità alla relativa specifica tecnica adottata dal CEN, in
quanto, in questo caso, la macchina si presume conforme ai RES,
in caso contrario deve dimostrare di aver rispettato i RES
Direttiva 88\295\CEE :
Il Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) ed il Comitato
Europeo di Normalizzazione Elettrica (CENELEC) sono riconosciuti
quali organismi competenti ad adottare le norme armonizzate
Art. 3 D.Lgs 17\2010:
Il fabbricante, prima di immettere sul mercato una macchina, ha
l'obbligo di predisporre il relativo fascicolo tecnico che deve
dimostrare la conformità della macchina ai requisiti richiesti
dalla direttiva 2006\42\CE
Il fascicolo deve comprendere:
• la descrizione generale della macchina;
• il disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti
di comando;
• i disegni dettagliati eventualmente accompagnati da calcoli,
prove, certificati;
• un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili alla
macchina;
• le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli
identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei
rischi residui connessi alla macchina;
• l'indicazione delle norme e delle specifiche tecniche applicate;
• un esemplare delle istruzioni della macchina;
• copia dichiarazione CE di conformità
• dei prodotti eventualmente incorporati
nella macchina;
• una copia della dichiarazione di conformità
CE: Conformità Europea (marcatura)
La marcatura CE disciplina l'intero ciclo di vita del prodotto e indica
che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie
Il marchio CE deve essere apposto dal produttore in maniera
leggibile e indelebile, deve misurare almeno 5 mm e mantenere
le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti
Già DPR 459\96 aveva richiesto che la marcatura CE delle macchine
particolarmente pericolose non potesse essere effettuata dal
costruttore ma da un organismo terzo che esaminava la
macchina, ne verificava la rispondenza alla relativa norma
armonizzata o verificava la rispondenza ai RES e apponeva la
marcatura CE rilasciando il certificato di conformità
Organismo Notificato: organismi di certificazione autorizzati
dall'autorità governativa nazionale e notificati alla commissione
europea per l'attuazione dei compiti legati alla applicazione
delle procedure europee di conformità di prodotti
Macchine inserite in allegato IV:
• Macchine per la lavorazione del legno (seghe circolari,
spianatrici, piallatrici, seghe a nastro, tenonatrici a mandrini,
fresatrici ad asse verticale);
• Presse, piegatrici per la lavorazione a freddo dei
metalli;
• Formatrici per materie plastiche e gomma;
• Macchine per lavori in sotterraneo;
• Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale
dotate di meccanismo di compressione;
• Ponti elevatori per veicoli;
• Apparecchi di sollevamento persone con rischio di
caduta verticale superiore a 3 metri;
• Strutture di protezione ROPS e FOPS
Questa procedura ha subìto notevoli modifiche a partire dal marzo
2010, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 17\2010
Il fabbricante può scegliere quale procedura utilizzare, e cioè:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo
interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui
all'allegato IX, secondo cui il fabbricante presenta la domanda
d'esame CE ad un organismo notificato di sua scelta che
esamina il fascicolo e verifica che il tipo sia stato fabbricato
conformemente al fascicolo
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X,
secondo cui il fabbricante o il suo mandatario presenta una
domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un
organismo notificato di sua scelta
Responsabilità datore di
lavoro per infortunio su
macchina marcata CE
Sempre responsabile!!!!
Cass. pen. sez. IV n. 47274 del 6 dicembre 2012
“Il
datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza
dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la rispondenza ai
requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde
dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della
mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario
della marcatura di conformità CE valga ad esonerarlo dalla sua
responsabilità”
(infortunio su carrello trasportatore)
Cass. pen. , sez. IV, n° 11445 del 11.03.2013
Marchio CE su macchinario non esonera datore da
responsabilità per infortunio lavoratore
Cass. pen., Sez. IV, n. 1226 del 18 gennaio 2010
L'imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a
disposizione dei suoi dipendenti, una macchina
realizzata
senza
il
rispetto
delle
norme
antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale
rispetto egli, quale datore di lavoro della parte lesa, e
responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro,
avrebbe dovuto accertarsi, a nulla rilevando la
marchiatura “CE” che non esonera da responsabilità, in
ragione dell’accertata non conformità della macchina ai
previsti requisiti di sicurezza
Prime verifiche e verifiche periodiche di attrezzature
di lavoro particolarmente rischiose
Il legislatore già con i decreti degli anni '50, aveva previsto che gli
apparecchi di sollevamento materiali e persone, dovessero
essere sottoposti, prima del loro utilizzo e periodicamente, a
specifici controlli da parte di organismi ufficiali (ENPI, ISPESL)
Necessità confermata da D.Lgs 81\08 che ha inserito nuove
tipologie di apparecchi soggetti a questo obbligo di verifica e,
all'allegato VII, ha modificato la periodicità delle verifiche
periodiche, in precedenza era prevista annuale
(può essere annuale, biennale, triennale)
Il legislatore ha stabilito che per i settori di impiego come
costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo la
verifica deve essere in ogni caso annuale
Periodicità verifiche periodiche delle attrezzature
Gru di tipo mobile o trasferibili per settori
costruzione, siderurgico, portuale, estrattivo
Gru di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori,
con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Gru di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori,
con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
annuale
biennale
annuale
Gru di tipo fisso per settori costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente
10 anni
annuale
Gru di tipo fisso per settore costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni
biennale
Gru di tipo fisso, operanti in altri settori, operanti in altri
settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
biennale
Gru di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni
triennale
Decreto Ministero lavoro dell’11 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
di cui all’all. VII del D.Lgs 81\08, nonché criteri per l’abilitazione
dei soggetti pubblici e privati che possono effettuare le verifiche
periodiche in alternativa all’INAIL ed alla ASL
Prime verifiche periodiche
Art. 71 del D.Lgs 81\08, come mod. da art. 44 D.Lgs 106\09,
prevedeva che, per le attrezzature di lavoro elencate
all'allegato VII, la prima verifica fosse di competenza
dell'INAIL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla
richiesta
Modificata da Legge n. 98 del 9\08\2013 questa tempistica
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL che
vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla
messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di
lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti
pubblici o privati abilitati
Prima Verifica Periodica
Ha il fine di poter compilare la scheda tecnica di identificazione
dell'attrezzature di lavoro, quindi di "fotografare" le
caratteristiche dimensionali e di prestazione della macchina, in
modo da poterne verificare la permanenza in occasione delle
successive verifiche periodiche
In precedenza la documentazione relativa a questa prima verifica
era stata identificata come "libretto di collaudo"
dell'apparecchio dall'ENPI e "libretto di omologazione"
dall'ISPESL
Verifica Periodica
Finalizzata a verificare, nel tempo, la conformità dell'apparecchio
alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle
istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal
costruttore e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo
Art. 71 prevedeva che la competenza fosse delle ASL e che il
datore di lavoro poteva ricorrere a soggetti pubblici o
privati abilitati soltanto se l'ASL non avesse potuto
effettuare la verifica entro trenta giorni dalla richiesta
Modifica Legge n. 98 del 9\08\2013:
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro
dalle ASL, o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da
soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche
l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, aggiorna
periodicamente l’elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle
verifiche per le differenti tipologie di apparecchi
Circolare Ministero lavoro n. 18\2013 fornisce modalità operative per
effettuazione sopralluoghi per i tecnici verificatori dei soggetti abilitati
Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 (decreto lavoro),
convertito in legge dalla Legge n. 99 del 9\8\2013
entrato in vigore il 23\08\2013
Ha rimodulato le sanzioni previste a carico dei soggetti
inadempienti alle prescrizioni previste dal D.Lgs 81\08
Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in
materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono rivalutate
ogni cinque anni
In sede di prima applicazione la
rivalutazione avviene,
a decorrere dal 1° luglio 2013,
nella misura del 9,6%
La mancata richiesta di verifica periodica e conservazione e tenuta
a disposizione di questi documenti è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 548,00 euro a 1.972,00 euro come
previsto da art. 87 D.Lgs 81\08, come modificato da art. 56 D.Lgs
106\09, come aggiornato dall'art. 9, comma 2, del D.L 76\2013,
convertito dalla legge 99\2013
Indagine Supplementare
L'allegato II del decreto 11 aprile 2011, in considerazione delle
sollecitazioni anomale e dell'usura a cui possono essere state
soggette soprattutto le attrezzature che operano all'aperto, ha
previsto anche la necessità di effettuare una verifica più
accurata al fine di
individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi
nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in servizio da
oltre 20 anni,
nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora
operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative
nuove portate nominali
Chiarimenti su modalità effettuazione indagine
supplementari e su controlli, esami e prove forniti da
Circolare del Ministero lavoro n. 18 del 23 maggio 2013
Stessa circolare chiarisce
che non sono soggette alle
verifiche periodiche le scale
per traslochi
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano:
Appartengono a questo gruppo:
• apparecchi mobili di sollevamento
materiali di portata superiore a 200 kg;
• apparecchi trasferibili di sollevamento
materiali di portata superiore a 200 kg;
• apparecchi fissi di sollevamento
materiali di portata superiore a 200 kg;
• carrelli semoventi a braccio
telescopico (verifica non prevista
da legislazione precedente);
Gruppo SP: Sollevamento persone
Appartengono a questo gruppo:
• scale aeree ad inclinazione variabile;
• ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;
• ponti sospesi (chiamati lavavetri) (in precedenza soggetti a
controllo da parte dell’ispettorato del lavoro);
• piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (verifica non
prevista da legislazione precedente);
• ascensori e montacarichi da cantiere (verifica non prevista da
legislazione precedente);
Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
• Attrezzature a pressione,
• Generatori di vapor d’acqua e acqua surriscaldata,
• Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi,
• Generatori di calore per centrali di riscaldamento,
• Forni per industrie chimiche
Formazione addetti
pericolose
a
macchine
particolarmente
Su G.U. n. 60 del 12\03\2012 è stato pubblicato l'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 che riporta in dettaglio, oltre
all'elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori ed il numero minimo
di ore di formazione relativo a ciascuna attrezzatura
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
• modulo giuridico normativo (1 ora);
• modulo tecnico (3 ore);
• modulo pratico; PLE su stabilizzatori e senza stabilizzatori (4 h),
PLE che possono operare sia con che senza stabilizzatori (6 ore)
Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili
a cingoli
• modulo giuridico normativo (1 ora);
• modulo tecnico (3 ore);
• modulo pratico; scavatori idraulici ed a fune, caricatori frontali,
terne, autoribaltabili a cingoli (6 ore)
Pompe per calcestruzzo
• modulo giuridico normativo (1 ora);
• modulo tecnico (6 ore);
• modulo pratico (7 ore)
Gru per autocarro
• modulo giuridico normativo (1 ora);
• modulo tecnico (3 ore);
• modulo pratico (8 ore)
•
Gru a torre
• modulo giuridico normativo (1 ora);
• modulo tecnico (7 ore);
• modulo pratico; gru a rotazione in basso ed a rotazione in alto (4
ore)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
• modulo giuridico normativo (1 ora);
• modulo tecnico (7 ore);
• modulo pratico; gru a rotazione in basso ed a rotazione in alto
(4 ore)
Riepilogo modalità di messa in servizio ed utilizzo delle
macchine
Tutte le macchine devono essere marcate CE dal fabbricante sotto
la sua responsabilità relativamente alla rispondenza ai RES
Macchine in allegato IV devono essere marcate CE da un organismo
notificato o il fabbricante deve avere garanzia qualità totale
Macchine particolarmente pericolose devono essere soggette a
verifiche periodiche da parte di organismi pubblici o privati
Alcune tra le macchine particolarmente pericolose devono essere
obbligatoriamente condotte da operatori forniti di specifico
patentino
Rispetto art. 71 del D.Lgs 81\08 (tenuta ed aggiornamento del
registro di controllo)
Scarica

Diapositiva 1 - Aicq Sicilia