La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è
stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre del 1989 a New York; la data
coincide con un duplice anniversario: la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo (1789 ) e la Dichiarazione
dei Diritti del Bambino (1959). La Convenzione è
certamente il più importante tra gli strumenti per la tutela
dei diritti dei bambini, anche se non il primo.
La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia è
stata a fino ad oggi ratificata da 190 paesi (tra i quali
l'Italia): mancano all'appello ormai solo gli Stati Uniti e la
Somalia per raggiungere la totalità dei paesi del mondo.
nella discussione sulla Convenzione i paesi in via di sviluppo
hanno dato un contributo notevole, intervenendo spesso e
portando modifiche e adattamenti sostanziali
Le Nazioni Unite, nel 1989, approvando questa vera e
propria "legge" internazionale a difesa dei bambini,
hanno affidato all'UNICEF il compito di garantirne e
promuoverne l'effettiva applicazione negli Stati che
l'hanno ratificata, con un mandato esplicito
contenuto nell'art 45.
Secondo la definizione della Convenzione sono
"bambini" (il termine inglese "children", in
realtà, andrebbe tradotto con "ragazzi" o, meglio,
con "bambini e adolescenti") gli individui di età
inferiore ai 18 anni (art. 1),
ARTICOLO 19
In questo articolo gli Stati si assumono l'impegno di difendere
i bambini contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di
brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di
maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza
sessuale.
Per realizzare ciò, si impegnano a creare
programmi
sociali
per
fornire
l'appoggio necessario ai ragazzi , ai
genitori e alle altre persone a cui i
bambini siano affidati.
Si impegnano anche ad avviare
procedimenti giudiziari contro chi sia
colpevole di questi maltrattamenti.
1. Gli Stati riconoscono il diritto
dei bambini all'educazione e, in
particolare,
per
garantire
l'esercizio di tale diritto in misura
sempre maggiore:
ARTICOLO
28
a) rendono l'insegnamento primario
obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di
varie
forme
di
insegnamento
secondario,
sia
generale
che
professionale, che saranno aperte e
accessibili a ogni fanciullo, e adottano
misure adeguate come la gratuità
dell’insegnamento e l’offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di
necessità;
c)
garantiscono
a
tutti
l’accesso
all’insegnamento superiore con ogni
mezzo appropriato, in funzione delle
capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e
l’orientamento
scolastico
e
professionale siano aperti e accessibili a
ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la
regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono
della scuola.
1. Gli Stati riconoscono il diritto del
fanciullo di essere protetto contro lo
sfruttamento economico e di non
essere costretto ad alcun lavoro che
comporti rischi o possa mettere a
repentaglio la sua educazione o
nuocere alla sua salute o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o sociale.
Gli Stati in particolare:
a)
stabiliscono
un’età
minima
di
ammissione all’impiego;
b)
prevedono
un’adeguata
regolamentazione degli orari di lavoro e
delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni
appropriate
per
garantire
l’attuazione
effettiva del presente articolo
Gli Stati si impegnano a proteggere i bambini
contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza
sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni
adeguata misura a livello nazionale per impedire:
- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi
a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della
produzione di spettacoli o di materiale a carattere
pornografico.
In questo articolo fra l'altro, gli Stati si
impegnano affinché:
a)nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a
pene o trattamenti crudeli e inumani
Né la pena capitale né l'ergastolo devono essere
decretati per reati commessi da persone di età
inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato della libertà in
maniera illegale o arbitraria.
1. Gli Stati si impegnano per vigilare che
le persone che non hanno raggiunto l’età di
quindici anni non partecipino direttamente
ad azioni militari.
2. Gli Stati si impegnano a non arruolare
nelle loro forze armate persone che non
abbiano raggiunto l’età di quindici anni. Nel
reclutare persone aventi più di quindici anni
ma meno di diciotto anni, gli Stati
si
sforzano di arruolare con precedenza i più
anziani.
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