L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
Sala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna
L’assistenza sociale
per i cittadini di Paesi Terzi
A cura di Paolo Fasano
Lezione del 15/12/2011
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MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL SEMINARIO
• Frammentazione della condizione giuridica del cittadino migrante,
che ha determinato una molteplicità di categorie di cittadini
stranieri, ciascuna portatrice di specifici diritti
• Difficoltà del sistema amministrativo di coniugare i diversi livelli di
competenza (UE, statale e regionale) per garantire un corretto
accesso alle prestazioni di sicurezza sociale dei cittadini stranieri.
In un contesto già sottoposto a forti sollecitazioni per l’effetto dei
due principali processi politici tuttora in atto: da un lato quello
federalistico e dall’altro quello di integrazione dell’Unione Europea
e in un quadro storico - politico di contenimento della spesa
pubblica e di ristrutturazione dei sistemi di welfare.
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MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL SEMINARIO
• Da qui l’esigenza di fare il punto sul quadro giuridico attuale,
all’interno del quale noi operatori ci muoviamo, secondo le
rispettive competenze e responsabilità, focalizzando poi
l’attenzione su alcune pregnanti criticità.
• L’U.O. nell’ultimo anno ha avuto una notevole espansione sia
sul piano delle attività gestite che del numero degli operatori
impegnati, interni ed esterni all’amministrazione. Oggi contiamo
diversi progetti di intervento sociale, sempre più si entra in
contatto con altri Servizi interni del Comune, attraverso il centro
immigrati e i vari sportelli ad esso collegati, ed emerge
l’esigenza di una maggiore integrazione.
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MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL SEMINARIO
• Si parte dal 1998 per illustrare, come è cambiata la normativa in
materia (assistenza sociale e immigrazione), utilizzando,
quando sono presenti, i ragionamenti delle supreme corti
(costituzionale, dell’unione europea, di cassazione), per
approfondire alcuni aspetti problematici. Leggeremo insieme
disposizioni normative e sentenze, in quanto le fonti sono più
chiare e comprensibili dei commenti
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ALCUNE QUESTIONI
• Può un cittadino irregolarmente soggiornante
beneficiare dell’assistenza sociale?
• Può una regione avvicinare il cittadino di Paese
Terzo alla parità di trattamento con il cittadino italiano
in materie di propria competenza?
• Può una regione in materie di propria competenza
impedire l’accesso a diritti riconosciuti dalla legge
statale?
• E’ possibile stabilire un doppio livello di assistenza :
ad esempio uno, essenziale, per tutti i cittadini, l’altro
solo per i cittadini italiani?
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ALCUNE QUESTIONI
• La condizione giuridica per accedere alle prestazioni
assistenziali (invalidità, inabilità, accompagnamento,
etc.)
• I cittadini di Paesi Terzi a quali condizioni possono
accedere alle prestazioni assistenziali di maternità e
di sostegno a nuclei familiari con almeno 3 figli minori
a carico ?
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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
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Può
un
cittadino
irregolarmente
soggiornante accedere all’assistenza
sociale?
Esempio: è possibile ospitare cittadini
stranieri irregolarmente soggiornanti
nelle tende approntate dal Comune per
fronteggiare l’emergenza gelo?
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Art. 41 dlgs. 286/98
Assistenza sociale
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno, …, sono equiparati ai cittadini italiani
ai fini della fruizione delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli
indigenti.
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Art. 2 legge 328/200
(Diritto alle prestazioni)
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e
dei servizi del sistema integrato di interventi
e servizi sociali i cittadini italiani e …. i cittadini
di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro
familiari, nonché gli stranieri, individuati ai
sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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Art. 4 l.r. 2/2003 dopo modifica introdotta dalla l.r. 5/2004
1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del
sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno
personale e familiare, ….:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini dell'Unione europea;
c) gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai
sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o
apolidi. (modifica ex art. 24 l.r. 5/04)
2. L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal
Comune di residenza.
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Art. 4 l.r. 2/2003
3. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si
estende alle persone occasionalmente
presenti o temporaneamente dimoranti
sul territorio regionale, limitatamente a
quelli non differibili. L'assistenza è
garantita dal Comune nel cui territorio si è
manifestata la necessità d'intervento.
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Art. 2 legge 328/2000
Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi
sono garantite le misure di prima
assistenza, di cui all'articolo 129, comma
1, lettera h), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
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Art. 2 legge 328/2000
Lettera h): Gli interventi di prima
assistenza in favore dei profughi,
limitatamente al periodo necessario
alle operazioni di identificazione ed
eventualmente fino alla concessione
del permesso di soggiorno, nonché di
ricetto ed assistenza temporanea degli
stranieri da respingere o da espellere
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Art. 6. 2 dlgs. 286/98
Fatta eccezione per i provvedimenti … inerenti
all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui
all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al
soggiorno … devono essere esibiti agli uffici
della pubblica amministrazione ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero
comunque denominati.
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Art. 54 c. 5 bis TUEL
"Il Sindaco segnala alle competenti
autorità, giudiziaria o di pubblica
sicurezza, la condizione irregolare dello
straniero …, per la eventuale adozione di
provvedimenti di espulsione o di
allontanamento dal territorio dello Stato".
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La legge 40/98 (Turco Napolitano) poi dlgs.
286/98 (T.U.) prevedeva la possibilità di
ospitare persone irregolari in situazioni di
emergenza, ma la norma è stata abrogata
dalla Bossi Fini (L. 18902). Il legislatore ha
quindi cambiato idea.
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Art. 40 c.1 dlgs. 286/98 abrogato dalla L.
189/02 (Bossi Fini)
[Il sindaco, quando vengano individuate
situazioni di emergenza, può disporre
l'alloggiamento nei centri di accoglienza di
stranieri non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello
Stato, ferme restando le norme
sull'allontanamento dal territorio dello Stato
degli stranieri in tali condizioni]
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Come ci comportiamo?
Se un cittadino straniero si rivolge ad uno dei
nostri sportelli aperti al pubblico per richiedere
informazioni non gli chiediamo di esibire il
pse, ma se chiede assistenza, di essere preso
in carico, se la sua richiesta richiede l’apertura
di un fascicolo con la registrazione di dati
personali allora abbiamo l’obbligo di
richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno,
in corso di validità o di rinnovo.
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Sono fatte salve le disposizioni particolari a
tutela di:
• minori;
• vittime della tratta e di sfruttamento
sessuale e/o lavorativo;
• richiedenti asilo;
• altri cittadini inespellibili (art. 19 dlgs.
286/98);
• gravi motivi di salute.
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Se il Sindaco ravvisa una situazione di
emergenza o addirittura di pericolo relativa a
persone presenti sul territorio comunale
deve intervenire ma se sono stranieri
irregolarmente soggiornanti, un minuto dopo
aver disposto l'assistenza/ accoglienza,
dovrebbe segnalarli alla questura e
prefettura per i provvedimenti opportuni.
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La Questura può anche rilasciare un
permesso di soggiorno per motivi umanitari
ai sensi dell'art. 5 c. 6 del dlgs. 286/98, in
luogo dell'espulsione comminata dal
prefetto.
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Art. 5 c. 6 dlgs. 286/98
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresì adottati …, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno …, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
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Il Sindaco può nelle sedi competenti
(Comitato per la sicurezza e l’ordine
pubblico, Consiglio Territoriale per
l’immigrazione, etc.) rappresentare agli
uffici periferici dello Stato (Questore e
Prefetto) la gravità della situazione, che
minaccia l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana, ai fini della
predisposizione degli strumenti necessari a
prevenire e/o eliminare tali pericoli.
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Esistono strumenti normativi e istituzionali per
gestire correttamente questa situazione:
- art. 5 c. 6 dlgs. 286/98
- Consiglio territoriale per l'immigrazione presieduto
dal Prefetto. In base all'art. 3 c.6 dlgs 286/98 è
l'organo istituzionale per gestire le problematiche
dell'immigrazione a livello locale.
- Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico
solo per citarne alcuni.
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Art. 3 c.6 dlgs. 286/98
Con decreto....si provvede all'istituzione di
Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali
dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti
di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale.
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Art. 54 c. 4 TUEL
"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta,
con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.
I provvedimenti di cui al presente comma sono
tempestivamente comunicati al prefetto anche ai
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione."
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Art. 54 c. 4 TUEL
Ricorrono gli elementi della:
Contingibilità, urgenza, collaborazione
con prefettura per predisporre gli strumenti
necessari (giuridici e organizzativi, etc.) per
il raggiungimento degli obiettivi che sono
quelli volti a eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità di gruppi di
persone per l'emergenza gelo.
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Art. 11 c.1 dpr 394/99.
Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne
ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata
indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico,
ovvero per uno dei seguenti altri motivi:....
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli
articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo
unico, ovvero acquisizione dall’interessato di
documentazione riguardante i motivi della
richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni
personali che non consentono l’allontanamento
dello straniero dal territorio nazionale;....
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Il Sindaco può quindi richiedere la convocazione
d'urgenza del consiglio territoriale e porre la
questione chiedendo la collaborazione del questore
e del prefetto nel gestire la problematica.
Nel quadro normativo attuale non è pensabile di
gestire l'immigrazione senza una forte
collaborazione interistituzionale con gli uffici
periferici dello stato.
Il governo dell'immigrazione richiede
necessariamente una governance allargata
all'interno della quale ciascuno deve fare la propria
parte e prendersi le corrispondenti responsabilità.
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Quali sono le preoccupazioni della questura :
1) non creare dei precedenti di aggiramento delle
norme di ingresso regolare;
2) non costituire un richiamo rispetto ad altri
territori;
3) la discrezionalità di questo specifico permesso.
L’adozione di un’ordinanza comunale potrebbe
aiutare. Darebbe maggiore sostegno alla questura
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La temporaneità dell'eventuale
permesso di soggiorno rilasciato, i gravi
pericoli relativi alla vita delle persone
che questo permesso deve scongiurare,
l'intervento limitato e circoscritto a livello
spaziale e temporale, sono tutte
considerazioni che possono superare le
preoccupazioni della questura.
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Articolo 12 dlgs. 286/98
Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
54 del codice penale, non costituiscono reato
le attività di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti
degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello
Stato.
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Art. 54 c.p.
Stato di necessità
Non e’ punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità
di salvare sé od altri dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona, pericolo da
lui non volontariamente causato, ne’
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo
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La soluzione deve essere ricercata nel quadro
di una forte collaborazione interistituzionale e
non con strappi e fughe in avanti che sono
rischiose per le stesse persone che vogliamo
tutelare.
Se si presentano operatori di polizia presso le
tende? Se una solo delle persone accolte
viene arrestata per gravi reati in altri contesti?
Cosa succede agli altri?
Non è il Comune che rilascia i permessi di
soggiorno né commina espulsioni
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La distinzione tra assistenza sanitaria e
sociale è spesso impossibile. L’emergenza
gelo è una questione sociale o di salute?
L’OMS nel 1993 ha dato una definizione di
tutela della salute come tutela del “benessere
fisico, psichico e sociale della persona”.
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Art. 32 cost.
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
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Il diritto all'assistenza sanitaria è un diritto
inviolabile da garantire a tutte le persone
presenti sul territorio (come il diritto alla
difesa) ed è ampiamente disciplinato dall'art.
35 dlgs 286/98 che al comma 3 prevede che
vengano garantite le prestazioni urgenti ed
essenziali agli stranieri comunque presenti sul
territorio nazionale.
Vi è l'obbligo di non segnalazione, salvo
nei casi in cui il referto sia obbligatorio.
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Art. 35 c. 3, 4, 5 dlgs.286/98
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. …
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, ...
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun
tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino
italiano.
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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
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2 considerazioni:
1) La produzione normativa abnorme
2) La riforma del titolo V cost.
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La riforma del Titolo V della Cost.
Art. 117 1° e 2° co. Cost.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea;
b) immigrazione;…
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; …
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
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La riforma del Titolo V della Cost.
Art. 117 c. 3 cost. segue
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; …..
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La riforma del Titolo V della Cost.
Art. 117 c. 3 u.p. cost. segue
Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato
Lezione del 15/12/2011
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La riforma del Titolo V della Cost.
Art. 117 c. 4 e 5 cost. segue
Spetta alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione
dello Stato (competenza residuale) .
Anche per l’assistenza sociale con il limite
costituito dalla lettera m) dell’art. 117 c.2
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La riforma del Titolo V della Cost.
Viene capovolto il criterio di riparto delle competenze
legislative tra Stato e Regioni, assegnando alle Regioni tutte le
materie che non sono affidate alla competenza dello Stato. Le
Regioni hanno quindi una potestà generale, definita residuale,
su ogni materia non espressamente riservata allo Stato - art.
117 c. 4 Cost. - e una potestà concorrente su tutte le materie
elencate al c. 3 dello stesso articolo.
L’assistenza sociale ricade tra le competenze residuali delle
Regioni, ma lo Stato mantiene la competenza esclusiva per la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che
devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (art. 117
c. 2 lett. m Cost.).
L’immigrazione invece resta di competenza esclusiva dello
Stato (lett. a e b art. 117 c. 1 cost.) che mantiene anche il
potere regolamentare e le funzioni amministrative
Lezione del 15/12/2011
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La riforma del Titolo V della Cost.
In realtà la riforma costituzionale è il punto di arrivo
di un processo riformatore avviato nel 1997, in
particolare con la legge n. 59, la c.d. "legge
Bassanini 1", che amplia notevolmente le
competenze regionali, tanto legislative quanto
amministrative, e modifica la relazione tra
legislazione e amministrazione, con l’introduzione
del principio che l’amministrazione spetti di regola
alle Regioni e ai poteri locali anche nelle materie di
competenza legislativa statale, salva diversa ed
esplicita disposizione legislativa dello Stato.
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La riforma del Titolo V della Cost.
La riforma stabilizza questo processo, attuato per
legislazione ordinaria, conferendogli una
legittimazione costituzionale, in modo da sottrarlo ai
cambi di maggioranza parlamentare. Questa
considerazione rappresenta una delle principali
ragioni della riforma del 2001 che traduce sul piano
costituzionale una nuova impostazione, più
regionalistica e autonomistica, che si era andata
affermando negli anni precedenti e una nuova
configurazione sia dei rapporti tra Stato e Regioni
che delle autonomie territoriali.
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La riforma del Titolo V della Cost.
Art. 118 cost.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117 …
Lezione del 15/12/2011
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La riforma del Titolo V della Cost.
Art. 1 c. 4 dlgs. 286/98
Nelle materie di competenza legislativa
delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione.
Lezione del 15/12/2011
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La riforma del Titolo V della Cost.
Le norme statali che regolano
strettamente la condizione giuridica
dello straniero: quando è regolarmente
soggiornante, in che modo possa
entrare nel nostro paese, etc., la sua
capacità di essere astrattamente
titolare di rapporti giuridici in Italia,
costituiscono principi invalicabili.
Lezione del 15/12/2011
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La riforma del Titolo V della Cost.
Ma
nell’accesso
a
servizi,
prestazioni, diritti, che attengono
alla vita quotidiana degli individui,
in materie su cui le regioni hanno
una
competenza
residuale
o
concorrente
possono
essere
previste condizioni migliorative o
peggiorative per i cittadini stranieri
rispetto alla legge nazionale?
Lezione del 15/12/2011
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La riforma del Titolo V della Cost.
Può una regione avvicinare il cittadino
di paese terzo alla parità di trattamento
con il cittadino italiano in materie di
propria competenza?
Oppure: può una regione stabilire
condizioni peggiorative per il cittadino
di paese terzo rispetto a quelle stabilite
con legge statale in materie di propria
competenza?
Lezione del 15/12/2011
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La riforma del Titolo V della Cost.
2 esempi
art. 6 c. 2 T.U. e l.r. Friuli V. Giulia
Lezione del 15/12/2011
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La riforma del Titolo V della Cost.
Art. 6 c.2 T.U.
Fatta eccezione per i provvedimenti …
inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie
di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie, i
documenti inerenti al soggiorno …
devono essere esibiti agli uffici della
pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero
comunque denominati.
Lezione del 15/12/2011
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La riforma del Titolo V della Cost.
Nota del dipartimento Libertà Civili
e Immigrazione presso il Ministero
degli Interni in risposta al quesito
dell’ex Commissario di Bologna, ora
Ministro, pref. Cancellieri
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La riforma del Titolo V della Cost.
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La riforma del Titolo V della Cost.
Sentenza n. 40/2011 Corte Cost.
La circostanza, più volte evidenziata dalla difesa
regionale, secondo la quale la Regione avrebbe
nella specie disciplinato un regime eccedente i
limiti dell’essenziale, non esclude affatto, come
già affermato da questa Corte, «che le scelte
connesse alla individuazione dei beneficiari –
necessariamente da circoscrivere in ragione
della limitatezza delle risorse finanziarie –
debbano essere operate sempre e comunque in
ossequio al principio di ragionevolezza»
(sentenza n. 432 del 2005).
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Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)
La disposizione in discussione introduce
inequivocabilmente una preclusione
destinata a discriminare tra i fruitori del
sistema integrato dei servizi concernenti
provvidenze sociali fornite dalla Regione i
cittadini extracomunitari in quanto tali,
nonché i cittadini europei non residenti
da almeno trentasei mesi.
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Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)
Detta esclusione assoluta di intere
categorie di persone fondata o sul difetto
del possesso della cittadinanza europea,
ovvero su quello della mancanza di una
residenza temporalmente protratta per
almeno trentasei mesi, non risulta
rispettosa del principio di uguaglianza,
in quanto introduce nel tessuto normativo
elementi di distinzione arbitrari,
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Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)
non essendovi alcuna ragionevole
correlabilità tra quelle condizioni positive di
ammissibilità al beneficio (la cittadinanza
europea congiunta alla residenza protratta
da almeno trentasei mesi, appunto) e gli
altri peculiari requisiti (integrati da
situazioni di bisogno e di disagio riferibili
direttamente alla persona in quanto tale)
che costituiscono il presupposto di fruibilità
di provvidenze che,
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Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)
Per loro stessa natura, non tollerano
distinzioni basate né sulla cittadinanza,
né su particolari tipologie di residenza
volte ad escludere proprio coloro che
risultano i soggetti più esposti alle
condizioni di bisogno e di disagio che un
siffatto sistema di prestazioni e servizi si
propone di superare perseguendo una
finalità eminentemente sociale.
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Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)
Tali discriminazioni, dunque, contrastano
con la funzione e la ratio normativa stessa
delle misure che compongono il complesso
e articolato sistema di prestazioni
individuato dal legislatore regionale
nell’esercizio della propria competenza in
materia di servizi sociali, in violazione del
limite di ragionevolezza imposto dal
rispetto del principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.).
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Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)
In base alla sentenza 40/2011 C. Cost.
i cittadini di Paesi Terzi devono quindi
poter accedere a tutte le misure di
welfare regionale, anche quando
queste eccedono il livello minimo.
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Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)
La Corte Costituzionale esclude questa
possibilità, in quanto le legislazioni sociali
hanno come finalità il sostegno a persone
che versano in gravi situazioni di bisogno e
pertanto la cittadinanza non può valere come
criterio di esclusione. Diversamente, si
rischierebbe di colpire proprio i soggetti più
esposti alle condizioni di disagio che quelle
leggi si propongono di superare, in
contraddizione
con
i
principi
di
ragionevolezza e di uguaglianza.
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La riforma del Titolo V della Cost.
La legge statale come livello minimo
essenziale da garantire su tutto il
territorio nazionale e sono possibili
norme e misure regionali migliorative
che avvicinano il cittadino straniero
alla parità di trattamento con il
cittadino italiano.
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La riforma del Titolo V della Cost.
“Necessariamente da circoscrivere in ragione
della limitatezza delle risorse finanziarie”
In altre sentenze la Corte aveva già sostenuto
che il legislatore nazionale può limitare
l’accesso degli stranieri solo se presenti in
modo occasionale o episodico sul territorio
nazionale,
in
considerazione
della
limitatezza delle risorse finanziarie.
Quando però viene appurato che la presenza
non sia temporanea, ma continuativa, allora
non
sono
ragionevoli
differenze
di
trattamento e si incorre nelle violazioni degli
artt. 2, 3, e 38 della Costituzione.
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Costituzione Italiana
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
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Costituzione Italiana
art. 3 c.2
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
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Costituzione Italiana
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
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Costituzione Italiana
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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Costituzione Italiana
Art. 38 cost.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
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L`ASSISTENZA SOCIALE