AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI CCNL 01-06-1978 (previgente)
AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI Contratto collettivo nazionale di lavoro 01-06-1978
(previgente )
Dipendenti da imprese esercenti: autorimesse; noleggio autobus; noleggio auto con autista; locazione
automezzi; posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato; lavaggio automatico e non
automatico; ingrassaggio automezzi
Decorrenza 1 giugno 1978 - 31 dicembre 1980
Verbale di stipula (previgente )
Addì 1-6-1978,
tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (AUSITRA)
e la Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori (FIAI); la Federazione italiana lavoratori
trasporti e ausiliari del traffico (FILTAT); l' Unione italiana lavoratori ausiliari del traffico e portuali
(UILTATEP),
è stato rinnovato il CCNL 16-1-1976 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus,
noleggio auto con autista, locazione automezzi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o
privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, con le seguenti aggiunte e
modifiche.
Addì 1-6-1978,
tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (AUSITRA)
e la Federazione nazionale lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico (FENALTAT-CISNAL), con l'
assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL),
è stato rinnovato il CCNL 16-1-1976 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus,
noleggio auto con autista, locazione automezzi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o
privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, con le seguenti aggiunte e
modifiche.
Art. 1 - Sfera d' applicazione (previgente )
Il presente contratto si applica alle imprese esercenti, separatamente o promiscuamente, attività di
autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi
turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non
automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina.
Art. 2 - Assunzione (previgente )
L' assunzione verrà comunicata direttamente all' interessato con lettera nella quale deve essere
specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello cui il lavoratore viene assegnato ai sensi dell' art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve
attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell' eventuale periodo di prova.
All' atto dell' assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d' identità;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia in possesso e i documenti richiesti da
particolari disposizioni di legge.
Art. 3 - Contratto a termine (previgente )
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Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18-4-1962, n.
230.
Per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio il periodo massimo di conservazione del posto
è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.
Le assunzioni a termine dovranno essere contestualmente segnalate alle rappresenze sindacali aziendali.
Art. 4 - Classificazione (previgente )
In relazione alle mansioni svolte, i lavoratori sono inquadrati nei seguenti 6 livelli, fermo restando che la
distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,
contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno riferimento distintamente a
tali lavoratori.
1o Livello
Appartengono al 1o livello gli impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di
decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalità di potere, anche se limitate a determinati servizi di
adeguata importanza, con o senza procura.
Vengono inquadrati a questo livello, a titolo di esempio:
a) capi-servizio o capi-reparto o capi-ufficio con mansioni di analoga importanza;
b) capo-contabile o contabile responsabile della compilazione del bilancio di gestione dell' azienda;
c) capi-agenzia, con procura e/o delega, aventi il coordinamento di almeno cinque dipendenti;
d) cassiere principale di sede centrale;
e) capi-centro di centro elettronico che coordinano il lavoro del centro anche con mansioni di analisti,
operatori, programmatori;
f) capo-ufficio budget aziendale.
2o Livello
Appartengono al 2o livello gli impiegati di concetto sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, non
classificabili nel 1o livello.
Vengono inquadrati a questo livello, a titolo di esempio:
a) contabili: lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di procedure esistenti,
provvedono, nell' ambito della loro attività, all' elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti
amministrativi, formulano sintesi e situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze
economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono all' adeguamento di metodi e procedure contabili;
b) segretari di direzione;
c) impiegati di banco (v. nota alle tabelle);
d) capi-reparto magazzini di deposito, impiegati preposti all' elaborazione delle paghe e/o contributi;
e) coordinatori del car-control e coordinatori del recupero crediti;
f) venditori;
g) capi-agenzie, con procura e/o delega delle stazioni non classificabili nel 1o livello;
h) capo-officina.
3o Livello
Appartengono al 3o livello i lavoratori che svolgono mansioni d' ordine o specializzati per la cui esecuzione
sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
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a) contabili; lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al
sistema contabile adottato nell' ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano,
ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni
riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto;
b) stenodattilografi, segretari non classificabili al 2o livello;
c) magazzinieri unici con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci;
d) responsabili dell' archivio;
e) perforatori, verificatori e codificatori addetti ai centri meccanografici e di elaborazione elettronica;
f) operai pecializzati di officina;
g) complessivisti e collaudatori;
h) autisti conducenti di autotreni con o senza rimorchio (v. nota alla tabella);
i) autisti conducenti gli autobus (v. nota alla tabella);
l) capi squadra magazzino e/o ribalta.
4o Livello
Appartengono al 4o livello i lavoratori che svolgono mansioni d' ordine che non richiedono una particolare
preparazione esperienza e pratica, o mansioni qualificate per la cui esecuzione è richiesto il possesso di
normali capacità tecnico pratiche comunque acquisite.
Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) fattorini, uscieri, archivisti, magazzinieri;
b) autisti conducenti di autovetture o autofurgoni;
c) operai di officina qualificati;
d) addetti al controllo vetture e alla piccola manutenzione che non richiede il ricovero delle vetture in
officina;
e) centralinisti;
f) dattilografi;
g) conduttori di sollevatori multipli nei garages o nei posteggi automatizzati.
5o Livello
Appartengono al 5o livello i lavoratori che svolgono mansioni per la cui esecuzione è richiesto il possesso
di semplici conoscenze pratiche.
A titolo di esempio:
a) uomo di garage, lavatore, ingrassatore;
b) manovali d' officina.
6o Livello
Appartengono a questo livello esclusivamente i lavoratori che svolgono lavori di pulizie locali o compiti di
semplice sorveglianza e custodia:
a) guardiani e persone di custodia;
b) addetti pulizia locali.
Nota a verbale - Impiegati di banco delle imprese esercenti servizi di locazione automezzi sono coloro che
compiono tutte le operazioni relative al contratto di noleggio secondo le modalità in atto presso l' azienda di
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locazione automezzi.
I guardiani e personale di custodia se non adibiti in via esclusiva alle sole mansioni di guardiania e
custodia sono inquadrati nel livello corrispondente alle mansioni superiori svolte.
Sei mesi prima della scadenza le parti si incontreranno per la riforma dei parametri e della classificazione
secondo i valori di professionalità. Nel quadro delle modificazioni che saranno convenute troveranno una
definitiva generale sistemazione gli impiegati di banco ed altre posizioni professionali alle quali si
riconoscessero valori professionali meritevoli di un diverso inquadramento.
Nella stessa sede sarà esaminato, contestualmente alla revisione parametrica, il conglobamento degli
EDR.
Art. 5 - Periodo di prova (previgente )
I lavoratori con mansioni operaie assunti in servizio sono soggetti a un periodo di prova la cui durata non
può essere superiore a 15 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello
nel quale il lavoratore ha prestato servizio.
Per i lavoratori con mansioni impiegatizie l' assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore
a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri due mesi - per i lavoratori di 1o livello, e con un periodo di
prova non superiore a 2 mesi - prorogabile consensualmente di un altro mese - per i lavoratori di 2o, 3o e
4o livello.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all' art. 2.
Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo
quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti
in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualsiasi tempo o per licenziamento durante i primi due
mesi di prova per gli impiegati di 1o livello e durante il primo mese per gli impiegati di 2o, 3o e 4o livello, la
retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all' impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino
alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda
quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l' azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si
intenderà confermato in servizio e tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell' anzianità
di servizio.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le
norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 6 - Passaggio di mansioni e di livello (previgente )
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al
livello superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni corrispondenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Il lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di livello superiore ha diritto, per la
durata dell' incarico, al trattamento corrispondente all' attività svolta.
Salvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia avuto luogo per sostituzione di altro
lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo a
tutti gli effetti, trascorso il periodo di due mesi dal disimpegno delle mansioni superiori per gli operai, di tre
mesi per gli impiegati.
Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli
sarà senz' altro attribuito al livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest' ultimo siano prevalenti.
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Nel caso invece che ciò non si verifichi, sarà attribuito al livello superiore dopo un anno di svolgimento
delle mansioni rientranti nei due livelli.
Art. 7 - Apprendistato (previgente )
L' apprendistato è consentito per il personale addetto esclusivamente alle officine riparazioni nelle
autorimesse, salvo quanto altro consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, assunti
secondo gli intendimenti e in armonia con le norme di cui alla legge 19-1-1955, n. 25, e relativo
regolamento, che qui si richiamano.
La durata dell' apprendistato è fissata in tre anni, durante i quali agli apprendisti dovrà essere assicurato il
trattamento minimo retributivo di cui all' apposita norma che segue la tabella allegata.
Art. 8 - Passaggio da operaio a impiegato (previgente )
In caso di passaggio da operaio ad impiegato nella stessa azienda, non si risolve il rapporto di lavoro e
vengono mantenuti, agli effetti dell' indennità di anzianità, gli scaglioni maturati nei livelli di provenienza.
Art. 9 - Orario di lavoro (previgente )
Per la durata normale dell' orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed
eccezioni.
La durata contrattuale dell' orario settimanale di lavoro è la seguente:
1) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni;
2) personale discontinuo:
a) autisti auto, autofurgoni ed autotreni: 42 ore settimanali;
b) autisti conducenti di autobus e personale viaggiante (hostess):
dal 1-6-1978 41 ore settimanali;
dal 1-7-1979
40 ore settimanali.
3) 40 ore per il rimanente personale.
L' orario settimanale sarà normalmente distribuito in sei giornate lavorative. Le imprese, tenute presenti le
esigenze di carattere aziendale, potranno concordare con le strutture sindacali aziendali una diversa
distribuzione dell' orario stesso, fermo restando che il sesto giorno deve considerarsi comunque lavorativo
a tutti gli effetti contrattuali.
Il prolungamento sino alle 48 ore settimanali sarà compensato con quote orarie (paga tabellare e
contingenza) maggiorate del 15 per cento. Per il solo personale di cui ai precedenti punti 1) e 2) il
prolungamento di orario dalle 48 alle 60 ore settimanali sarà compensato con quote orarie (paga tabellare
e contingenza) maggiorate del 20 per cento.
L' orario contrattuale di lavoro per i conducenti di autobus ed il personale viaggiante è così regolamentato:
1) per un servizio di durata superiore ad una giornata l' orario contrattuale di lavoro di 6 ore e 50 minuti
giornalieri dal 1-6-1978 e di 6 ore e 40 minuti giornalieri dal 1-7-1979 per i conducenti di autobus e di 6 ore
e 40 minuti giornalieri per il personale viaggiante sarà distribuito in un nastro lavorativo di 12 ore giornaliere
dal computo del quale sono escluse due ore non retribuite per la consumazione dei pasti, e sarà
riconosciuto un importo forfettario pari a 4 ore di paga tabellare e contingenza per ogni giornata, a
compenso di eventuali prestazioni eccedenti l' orario contrattuale di lavoro.
In caso di servizi di durata superiore a due giorni, per le giornate di inizio e termine del servizio si terrà
conto della durata dell' assenza giornaliera ed il precitato importo forfettario verrà riconosciuto in quote
parti in base ai seguenti criteri:
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a) 1 ora di paga tabellare e contingenza per le assenze comprese tra le 8 e le 12 ore giornaliere;
b) 1 ora e 30 minuti di paga tabellare e contingenza per assenze comprese tra le 12 e le 18 ore giornaliere.
2) Per un servizio extraurbano (partenza, arrivo, soste e ritorno) che si svolge nell' ambito di una giornata l'
orario giornaliero sarà distribuito nel nastro lavorativo computato come al precedente punto 1) e ciascuna
ora eccedente l' orario contrattuale di lavoro fino alla 12a ora di nastro lavorativo stesso, escluse le ore di
interruzione per la consumazione dei pasti, sarà considerata come lavoro effettivo in ragione del 25 per
cento. Ogni ora eventualmente eccedente le 12 ore del predetto nastro lavorativo sarà computata
mediamente come lavoro effettivo in ragione dell' 80 per cento, con la maggiorazione di cui al punto 1) del
sesto comma dell' art. 10.
Nel caso di servizio extraurbano con continuità di prestazione lavorativa (partenza, arrivo, spostamenti vari
e ritorno) l' orario di lavoro sarà commisurato all' effettiva prestazione con esclusione delle ore non
retribuite per i pasti.
3) Nel caso di più servizi che si svolgono nell' ambito di una giornata e che comportano soste, queste,
comprese nel nastro lavorativo di 12 ore giornaliere dal computo del quale è esclusa un' ora non retribuita
per la consumazione del pasto, saranno computate come lavoro effettivo in ragione del 15 per cento. Ogni
ora di sosta eventualmente eccedente le 12 ore del predetto nastro lavorativo sarà computata come lavoro
effettivo in ragione del 40 per cento.
4) Nel caso di un servizio turistico di città con continuità di prestazioni, che si svolga nell' ambito di una
giornata, l' orario di lavoro è pari al periodo intercorrente tra l' inizio ed il termine del servizio stesso, con
esclusione della sosta per pasti.
5) Nel caso di più servizi turistici di città è consentita una sola interruzione, durante la quale il lavoratore è
libero da ogni impegno e responsabilità e da obblighi di reperibilità. Detta sosta sarà retribuita, esclusa l'
ora per il pasto, con il 30 per cento della retribuzione tabellare e contingenza.
Nei casi di servizi promiscui indicati al punto 3) e al punto 5) la pausa fra un servizio e l' altro di diversa
natura è retribuita con il 30 per cento della retribuzione tabellare e contingenza, fermo rimanendo che per i
servizi turistici di cui al punto 5) si applica la normativa prevista allo stesso punto.
Ai fini della determinazione delle prestazioni in prolungamento orario o lavoro straordinario eccedenti i limiti
dell' orario settimanale è legittimo il conguaglio orario settimanale solo fra servizi omogenei, fra quelli cioè
rientranti nello stesso punto di classificazione di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del quinto comma.
Durante la giornata - nelle ore dalle 12 alle 15 e/o dalle ore 19 alle ore 22 - il lavoratore ha diritto almeno
ad un' ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. Se per le esigenze del servizio non
potesse essere concessa l' ora di libertà ed il lavoratore fosse costretto a consumare il pasto in trattoria, la
spesa relativa gli sarà rimborsata dall' azienda nei limiti di lire 4.200. Tale norma non si applica ai lavoratori
in trasferta.
L' azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che,
compatibilmente con le esigenze dell' azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore
notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno oltre il riposo
giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L' orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall' azienda in modo che il personale ne abbia
tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia
stato sostituito da quello del turno successivo.
Eventuali limitazioni delle prestazioni straordinarie, salvo quelle imposte da obiettive esigenze di servizio,
saranno esaminate a livello aziendale.
Le prestazioni oltre le otto ore sono da considerarsi straordinarie e da compensare con la maggiorazione di
cui all' art. 10.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del
lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto
dall' art. 1 del RDL 15-3-1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell' orario gli impiegati con funzioni
direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell' art. 3, n. 2, del RD 10-9-1923, n. 1955 (regolamento per l' applicazione del
RDL sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell' orario
di lavoro: ''quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell' Azienda o di un reparto di essa con
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la diretta responsabilità dell' andamento dei servizi ''; personale, quindi, da non identificare
necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.
La norma che esclude dalla limitazione dell' orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive (1o livello)
non si applica quando sia richiesto con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
Precisazione a verbale - Le parti si danno atto che con la locuzione ''servizi di cui al punto 3) del quinto
comma del presente articolo debbono intendersi quelli di tipo cosiddetto convenzionale, svolti cioè per
attività di trasporto di scolari o dipendenti di Enti, uffici, fabbriche ecc.
Art. 10 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (previgente )
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro
notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l' orario normale di cui all' art. 9.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per i lavoratori tecnici che
eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali l' orario notturno è quello coincidente con l' orario
del terzo turno.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all' art. 13 nonché quello eseguito la
domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro
giorno; nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo
limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla paga
tabellare e contingenza:
1) lavoro straordinario diurno feriale ............................. 25%
2) lavoro straordinario notturno ..................................... 50%
3) lavoro straordinario festivo ........................................ 65%
4) lavoro straordinario notturno festivo ......................... 75%
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi ........... 50%
6) lavoro notturno compreso in turni avvicendati .......... 15%
7) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati ... 25%
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Le percentuali in corrispondenza dei punti 6) e 7) non si calcolano per i guardiani notturni, per i quali la
retribuzione tabellare viene maggiorata del 10 per cento.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente
non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senza altra intermittenza che quella
per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto
a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le
ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Le prestazioni eccedenti l' orario contrattuale di lavoro non potranno superare le 200 ore annue per ogni
dipendente.
Detto limite non è applicabile al personale addetto a lavori discontinui e al personale viaggiante.
Ai fini dell' applicazione di ogni istituto contrattuale ed indipendentemente dal criterio di distribuzione dell'
orario di lavoro settimanale, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 gli elementi della
retribuzione mensile.
Dichiarazione a verbale - In considerazione che le maggiorazioni di cui al punto 8) dell' art. 10, sesto
comma del CCNL 16-1-1976, non possono trovare pratica attuazione in quanto le parti hanno inteso
disciplinare la materia con il secondo comma del successivo art. 12, le stesse ne convengono la
soppressione.
In ogni caso, qualora la norma avesse erroneamente trovato applicazione, resta salvo il trattamento
eventualmente riconosciuto ai lavoratori interessati in servizio alla data del 30-5-1978.
Art. 11 - Indennità di trasferta (previgente )
Il personale viaggiante comandato a prestare servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione
giornaliera, ha diritto ad un' indennità di trasferta nella misura di:
lire 16.800 per servizio in territorio nazionale;
lire 22.400 per servizio in territorio estero.
Tali indennità spettano:
- per servizio in territorio nazionale nella misura di:
a) lire 4.200 per assenza dalla sede da 6 a 8 ore;
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b) lire 5.300 per assenza dalla sede da 8 a 12 ore;
c) lire 9.500 per assenza dalla sede da 12 a 24 ore;
d) lire 16.800 per assenza dalla sede da 18 a 24 ore;
- per servizio in territorio estero nella misura di:
e) lire 6.660 per assenza dalla sede da 6 a 8 ore;
f) lire 8.400 per assenza dalla sede da 8 a 12 ore;
g) lire 14.000 per assenza dalla sede da 12 a 18 ore;
h) lire 22.400 per assenza dalla sede da 18 a 24 ore.
Qualora per i servizi extraurbani sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante alla pari con il
trattamento di vitto e alloggio dei viaggiatori, purché questo sia normale, l' azienda corrisponderà in
sostituzione dell' indennità di trasferta le seguenti indennità:
- per servizio in territorio nazionale:
lire 2.000 per assenza dalla sede da 8 a 12 ore;
lire 3.100 per assenza dalla sede da 12 a 18 ore;
lire 4.200 per assenza dalla sede da 18 a 24 ore;
- per servizio in territorio estero:
lire 2.300 per assenza dalla sede da 8 a 12 ore;
lire 4.000 per assenza dalla sede da 12 a 18 ore;
lire 5.600 per assenza dalla sede da 18 a 24 ore.
Gli importi di cui ai precedenti commi sono assorbiti dagli eventuali trattamenti aziendali più favorevoli in
atto.
Fermo restando quanto sopra, nel caso di un autista solo, si devono avere, nelle 24 ore di servizio
extraurbano, 12 ore di riposo, compreso il tempo dei pasti.
Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di
trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le 6 ore continuative.
Nell' ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà,
ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore
sia concessa un' ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il
pasto meridiano dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.
Agli impiegati in missione per esigenze di servizio ed al personale dipendente da imprese di locazione
veicoli l' azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti a quelle di 1a classe per gli impiegati di 1o e di
2o livello e di 2a classe per il rimanente personale; per le percorrenze oltre i 500 chilometri il rimborso delle
spese ferroviarie sarà per tutte le categorie di 1a classe;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio
obblighi l' impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l' espletamento della missione.
Art. 12 - Riposo settimanale (previgente )
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro
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giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a
tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo, salvo quanto previsto al quinto comma del
successivo art. 13.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o
posticipata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni
prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50 per cento della paga tabellare e contingenza.
Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo compensativo in altro giorno che
coincida con una delle festività infrasettimanali come innanzi, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta al
normale trattamento mensile, ad una quota giornaliera di retribuzione globale.
Fermo restando il trattamento di cui al quarto comma è ammesso il cumulo dei riposi di viaggi extraurbani
di durata superiore ai sei giorni. Il lavoratore dovrà usufruire delle giornate di riposo, maturate durante il
viaggio, al rientro in sede.
Nel caso di settimana corta è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.
Art. 13 - Festività (previgente )
Sono considerati festivi:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all' art. 12;
b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o le altre che venissero eventualmente
stabilite in seguito in sostituzione o in aggiunta;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1o gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) la S. Pasqua (mobile);
5) il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile);
6) Ascensione (mobile);
7) Corpus Domini (mobile);
8) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
9) Assunzione (15 agosto);
10) Ognissanti (1o novembre);
11) Immacolata Concezione (8 dicembre);
12) S. Natale (25 dicembre);
13) il giorno 26 dicembre (Santo Stefano);
14) Festa del Patrono del luogo ove ha sede l' azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
Fermo restando un minimo di quattordici solennità, qualsiasi variazione anche in aumento stabilita dallo
Stato nell' elenco delle solennità s' intenderà riportata nell' elenco di cui sopra.
In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altra festività infrasettimanale le Associazioni
territoriali competenti stabiliranno un' altra giornata di festività infrasettimanale, in modo da mantenere
invariato il numero complessivo di quattordici.
Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui ai punti b) e c) cadano in giornata di domenica al
lavoratore spetta, visto l' accordo interconfederale 3-12-1954, in aggiunta al normale trattamento
economico, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale, fermo restando che non è
dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di festività col giorno di riposo compensativo od altra
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giornata comunque libera da prestazione lavorativa.
Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive - esclusa la festività del Patrono - prestano la loro opera è
dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
In caso di lavoro nella festività del S. Patrono, ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione globale per le
ore lavorate come in giorno feriale.
Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, e
quindi va detratto, nei casi di assenza dipendente dalla volontà del lavoratore.
Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortuni, gravidanze
e puerperio un trattamento per le festività di cui sopra, l' impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra
tale trattamento e l' intero compenso per festività.
Dichiarazione a verbale - Per quanto concerne il trattamento per le festività abolite ai sensi della legge 5-31977, n. 54 si fa riferimento all' accordo interconfederale 26-1-1977, nonché a quelli che potranno seguire
in materia.
Art. 14 - Ferie (previgente )
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.
Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi.
La distribuzione delle ferie verrà preventivamente esaminata d' intesa tra azienda e strutture sindacali
aziendali, in relazione alle esigenze dell' azienda e dei lavoratori.
Al lavoratore che all' epoca delle ferie non ha maturato il diritto all' intero periodo di ferie, per non avere
ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l' azienda, spetta un dodicesimo di
ferie per ogni mese di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese
intero se superiori a 15 giorni.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto
alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie
quanti sono i mesi interi di anzianità.
In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il
godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.
In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale
periodo per il numero delle suddette festività.
E' però data la facoltà all' azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo
feriale.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
In occasione della programmazione delle ferie le aziende ed i rappresentanti dei lavoratori esamineranno
eventuali richieste del personale tenendo comunque conto delle esigenze tipiche del servizio.
Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la
sostituzione con compenso alcuno.
Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente contratto dovranno essere godute nel
corso dell' anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.
Art. 15 - Permessi (previgente )
Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi
con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione, in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione
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stessa mensile per ogni giornata di assenza dal lavoro.
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita.
Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende nel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli)
accorderanno un permesso retribuito di giorni 3 sempreché tale circostanza non si verifichi in periodi di
ferie e malattia del lavoratore; di 5 giorni, retribuiti, se il decesso si è verificato fuori provincia.
Tali permessi non si computano nell' annuale periodo di ferie.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria
e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascia di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:
- due giorni per ciascun esame universitario;
- cinque giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- otto giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- dieci giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.
Art. 16 - Lavoratori studenti (previgente )
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria
e di qualificazione professionale, statali, parificate e legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
I lavoratori di cui al primo comma hanno inoltre diritto, su loro richiesta, a 150 ore annue di permesso
retribuito per la frequenza effettiva dei corsi.
I lavoratori dovranno fornire all' azienda il certificato di frequenza scolastica per un numero di ore almeno
doppio di quello acquisito come diritto.
Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più del 3 per cento del numero dei
dipendenti in forza all' azienda alla data del 1o settembre di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale
andamento dell' attività produttiva.
Per le aziende che occupano un numero di dipendenti compreso tra 10 e 15, dovrà essere consentita la
possibilità di partecipazione ai corsi di un lavoratore per ciascun anno.
Per le aziende articolare in unità operative, le quali occupano meno di 10 dipendenti, saranno retribuite 150
ore per favorire la frequenza ai corsi, fuori dell' orario di lavoro.
Art. 17 - Assenze (previgente )
Tutte le assenze debbono essere giustificate all' azienda dal lavoratore al più tardi nel mattino successivo
al primo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore.
Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi dell' art. 41.
In caso di malattia il lavoratore è obbligato, salvo giustificati motivi di impedimento, ad avvertire non oltre le
48 ore l' azienda, la quale ha facoltà di farla controllare soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti
Previdenziali competenti.
Art. 18 - Interruzioni e sospensioni di lavoro (previgente )
In caso di interruzione della prestazione normale sarà riservato, limitatamente al personale operaio, il
seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell' azienda sarà, corrisposta la paga tabellare e l'
indennità di contingenza con facoltà per l' azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati
preavvisati in termine utile alla prevedibilità dell' evento, sarà corrisposto, per la prima giornata di
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sospensione, il 100 per cento della retribuzione globale;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sarà dovuta
alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi alle
aziende.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l' operaio ha facoltà di dimettersi
con diritto all' indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianità.
La presente normativa opera quando nella gestione del servizio intervengano fatti che - indipendenti dalla
volontà dell' impresa ed estranei alle condizioni tipiche del settore - impediscono l' esercizio della normale
attività aziendale.
Art. 19 - Servizio militare (previgente )
Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto
le armi agli effetti della sola indennità di anzianità - salvo per i lavoratori in prova - si considera come
passato in servizio presso l' azienda.
Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all' azienda per
riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al lavoratore.
Art. 20 - Congedo matrimoniale (previgente )
Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio sarà concesso un congedo di 15 giorni lavorativi
retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall' Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale
congedo non si computa nell' annuale periodo di ferie.
Art. 21 - Trattamento di malattia e infortunio (previgente )
Il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi in caso di malattia e sino
alla data di guarigione clinica in caso di infortunio, senza interruzione di anzianità.
Nel caso di prosecuzione della stessa malattia oltre i 12 mesi, il periodo di conservazione del posto è
prorogato di 6 mesi, salvo i casi di giustificato impedimento.
L' assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 48 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
A richiesta dell' azienda il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico.
L' azienda avrà facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi della legge n. 300/1970.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non determinati da eventi gravemente
colposi imputabili al lavoratore, verrà accordato al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
A) Operai - per la malattia di durata superiore ad 8 ed inferiore a 16 giorni, pagamento del 50 per cento
della retribuzione per i primi 3 giorni di carenza assicurativa INAM;
- per la malattia ed infortunio superiore ai 15 giorni, pagamento del 100 per cento per i giorni di carenza
INAM e della differenza fino al 100 per cento per i giorni di carenza INAIL;
- per le assenze dal 4o al 15o giorno, il 30 per cento della retribuzione globale;
- per le assenze dal 16o al 180o giorno, una differenza fino a raggiungere il 100 per cento della
retribuzione globale che avrebbe percepito se avesse lavorato;
- dal 181o al 270o giorno, il 50 per cento della retribuzione globale, limitatamente per le assenze di malattia
ed il 25 per cento della stessa retribuzione per le assenze per infortunio;
- dal 271o giorno, fino alla conservazione del posto, il 30 per cento della retribuzione globale limitatamente
alle assenze per malattia ed il 25 per cento della stessa retribuzione fino a guarigione clinica per le
assenze per infortunio.
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B) Impiegati - 1) Per anzianità di servizio fino a 15 anni: corresponsione della retribuzione in misura intera
per 4 mesi ed in misura ridotta alla metà per altri 8 mesi;
2) per anzianità di servizio oltre 15 anni: corresponsione della retribuzione in misura intera per 6 mesi ed in
misura ridotta alla metà per altri 6 mesi.
Uguali diritti spetteranno all' impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora l' impiegato, con più periodi di malattia, raggiunga in
complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi
contemplati.
Per l' assistenza di malattia a favore dell' impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle
leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l' azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli
corrisponderà il trattamento di anzianità ivi compresa l' indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere
servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità.
Ove ciò non avvenga e l' azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la
decorrenza dell' anzianità agli effetti del preavviso e dell' indennità di anzianità.
Per i casi di tbc, fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal presente articolo, si fa riferimento alle
norme di legge.
Art. 22 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni (previgente )
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto senza un preavviso, i cui termini sono
stabiliti come segue:
1) Impiegati
A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 1o livello;
2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 2o livello;
3) mesi uno per gli impiegati di 3o e 4o livello.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di 1o livello;
2) mesi due per gli impiegati di 2o livello;
3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 3o e 4o livello.
C) Per gli impiegati che hanno superto i 10 anni di servizio:
1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 1o livello;
2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 2o livello;
3) mesi due per gli impiegati di 3o e 4o livello.
Nel caso di dimissioni da parte dell' impiegato i termini di cui innanzi sono ridotti del 50 per cento.
2) Operai
15 giorni.
I termini di disdetta decorrono alla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l' osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'
altra una indennità pari all' importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
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Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti dell'
indennità di anzianità.
Il periodo di preavviso non lavorato sarà computato nell' anzianità di servizio.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all' inizio,
sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso
non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per
la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore
di lavoro in rapporto alle esigenze dell' azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
L' impiegato già in servizio al 1-7-1937 manterrà ad personam l' eventuale maggior termine di preavviso cui
- in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi
stipulati precedentemente alla legge 3-4-1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge
stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso
i giorni corrispondenti a quanto, in relazione all' anzianità successiva al 1-7-1937, venga a percepire per
indennità di anzianità di cui all' art. 28 in più della misura spettantegli in base al trattamento previsto di
15/30.
Art. 23 - Detrazione dal trattamento mensile della retribuzione giornaliera per assenza non retribuita
(previgente )
Dalla retribuzione mensile (comprensiva di tutti gli elementi) vanno detratti tanti ventiseiesimi quanto sono
state le giornate di assenza per malattia ed infortunio (salvo quanto previsto dalla legge) e i giorni lavorativi
non prestati per qualsiasi causa, per i quali non compete alcun trattamento economico.
Art. 24 - Indennità di anzianità (previgente )
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi causa dovuta, compete al dipendente con
mansioni impiegatizie un' indennità pari a 30/30 della retribuzione globale di fatto mensile in atto al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro per ogni anno di anzianità.
Per gli operai, la misura dell' indennità di anzianità è pari a 26/30 della retribuzione globale mensile
contrattuale per l' anzianità maturata successivamente al 1-1-1976; a 30/30 della retribuzione globale
mensile per l' anzianità maturata successivamente al 1-1-1977.
Per l' anzianità precedente al 1-1-1976 l' indennità degli operai andrà conteggiata nelle seguenti misure:
- per l' anzianità dal 1-5-1973 al 31-12-1975:
21,923/30 della retribuzione globale mensile per ogni anno;
- per l' anzianità dal 1-6-1971 al 30-4-1973:
13,846/30 per ogni anno, per anzianità da 1 a 3 anni;
16,153/30 per ogni anno, per anzianità oltre i 3 e fino agli 8 anni;
20,769/30 per ogni anno, per anzianità oltre gli 8 anni;
- per l' anzianità fino al 31-5-1971:
9,230/30 per ogni anno per anzianità da 1 a 3 anni;
10,384/30 per ogni anno, per anzianità oltre i 3 anni e fino a 5 anni;
12,692/30 per ogni anno, per anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni;
15/30 per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni.
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L' anzianità maturata nel periodo precedente al 1-6-1971 sarà considerata utile agli effetti del
raggiungimento dell' anzianità prevista in ciascun scaglione relativo al periodo 1-6-1971 - 30-4-1973.
Agli effetti della liquidazione dell' indennità di anzianità, le frazioni di anno si computano in dodicesimi, le
frazioni di mese di durata superiore a 15 gg. si computano come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore non abbia maturato un anno di anzianità,
gli verrà liquidata la frazione di indennità in proporzione ai mesi di anzianità.
Le sospensioni di lavoro dovute a qualsiasi causa non interrompono l' anzianità.
L' indennità di anzianità è liquidata in base all' ultima retribuzione compresi l' indennità di contingenza in
vigore alla data del 31-1-1977, gli aumenti periodici di anzianità, l' indennità di lingue estere, se ed in
quanto spettante, ed i ratei di 13a mensilità e della 14a erogazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, si computa nell' anzianità di
servizio.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo la retribuzione giornaliera è determinata in ragione di un
ventiseiesimo della retribuzione mensile.
Art. 25 - Indennità in caso di morte (previgente )
In caso di morte del lavoratore, l' indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso devono
essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3o grado ed
agli affini entro il 2o grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le
norme della successione legittima ai sensi dell' art. 2122 del Codice civile. Resta fermo che verranno
liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro
diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.
Raccomandazione a verbale - In caso di morte dell' operaio, il datore di lavoro valuterà, per le anzianità
inferiori ai 5 anni, l' opportunità di integrare l' indennità di anzianità dovuta a termine di contratto, nell'
ipotesi di sopravvivenza del comiuge o figli minori già conviventi a carico dell' operaio defunto ed in
condizioni di particolare bisogno.
Art. 26 - Cessione, trasformazione, fallimento o cessazione dell' azienda (previgente )
La cessione o la trasformazione dell' azienda in qualsiasi modo non risolve di per sè il contratto di lavoro
ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun lavoratore di
chiedere la liquidazione delle indennità di anzianità e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
In caso di fallimento della ditta, seguita da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell'
azienda, il lavoratore avrà diritto all' indennità di preavviso e di anzianità stabilite nel presente contratto
come per il caso di licenziamento.
Art. 27 - Trattamento economico (previgente )
Il trattamento economico base è costituito:
a) dalla paga tabellare mensile di cui all' allegata tabella;
b) dall' indennità di contingenza mensile che si ottiene moltiplicando quella giornaliera per 26.
Art. 28 - Corresponsione della retribuzione (previgente )
La corresponsione della retribuzione, sempreché la prestazione non sia stata per un periodo inferiore,
verrà effettuata posticipatamente a mese. Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento o concessioni
di accordi verranno concordate con le strutture sindacali aziendali. Il pagamento deve essere comunque
effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga.
La consegna della paga al lavoratore deve essere effettuata secondo le modalità di cui alla legge 5-11953, n. 4.
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Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga
o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che avanzi tale reclamo all' atto del
pagamento per gli errori puramente contabili e di inquadramento.
Il datore di lavoro sulla busta paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.
Art. 29 - Retribuzione. Determinazione della paga tabellare oraria e giornaliera (previgente )
La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegata tabella, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti o scatti di anzianità maturati ai sensi dell' art. 30;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) indennità di contingenza corrispondente a quella dei lavoratori dell' industria in misura mensile pari a 26
quote giornaliere secondo la tabella allegata;
5) eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo gli elementi mensili della retribuzione per:
- 191 per il personale di custodia - guardiani notturni;
- 182 per il personale discontinuo - autisti autobus, autotreni, autofurgoni e auto;
- 173 per il personale a 40 ore settimanali.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 gli elementi mensili della retribuzione.
Art. 30 - Scatti biennali di anzianità (previgente )
Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio ad una maggiorazione del 5 per cento sulla retribuzione
tabellare e sull' indennità di contingenza della categoria di appartenenza in atto al momento della
decorrenza dell' aumento fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 60 per cento.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si
compie il biennio di servizio.
Qualora però i giorni nel mese in cui si compie il biennio di servizio - oltre il termine di compimento del
biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo
scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.
Nel caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà, in aggiunta alla retribuzione tabellare del nuovo
livello di assegnazione ed alla relativa indennità di contingenza, l' importo in cifra degli aumenti periodici
maturati nel livello di provenienza.
Tale importo ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 60 per cento sarà tradotto nella
percentuale corrispondente all' ammontare complessivo della retribuzione tabellare del nuovo livello di
assegnazione e dell' indennità di contingenza in vigore al 31 dicembre dell' anno precedente.
Il dipendente avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori aumenti del 5 per cento quanti ne
occorrono per raggiungere la percentuale massima complessiva del 60 per cento della retribuzione
tabellare del nuovo livello e della corrispondente indennità di contingenza. La frazione di biennio in corso al
momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno
essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Nel caso di variazione delle retribuzioni tabellari mensili, la percentuale complessiva corrispondente agli
aumenti periodici già maturati verrà applicata sulla somma della nuova retribuzione tabellare e della
corrispondente indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dell' anno precedente, con la stessa
decorrenza della variazione.
Viceversa, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità per quanto concerne le variazioni dell' indennità di
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contingenza verrà effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avrà
applicazione dal 1o gennaio successivo.
Per gli operai restano ferme le precedenti norme relative all' anzianità maturata antecedentemente al 1-51973.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono di non riportare l' ultimo comma dell' art. 30 del precedente
CCNL 16-1-1976, in tanto ed in quanto abbia già trovato applicazione.
Art. 31 - Tredicesima mensilità (previgente )
L' Azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale di fatto mensile percepita
dal lavoratore. La corresponsione di tale mensilità dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell' anno, il lavoratore non in
prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell' ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di
servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno
considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Il rateo di tredicesima mensilità sarà conteggiato nella retribuzione ai fini del calcolo dell' indennità di
anzianità.
Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei della 13a mensilità in proporzione
al periodo lavorativo prestato.
Art. 32 - 14a Erogazione (previgente )
L' impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima erogazione pari alla retribuzione globale
mensile contrattuale.
Detta erogazione è riferita al periodo 1o luglio-30 giugno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo, l' erogazione verrà
corrisposta in ragione dei dodicesimi maturati, considerandosi come mese intero la frazione di mese
superiore ai 15 giorni.
L' erogazione è computabile nel trattamento di fine lavoro.
Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei della 14a mensilità in proporzione
al periodo lavorativo prestato.
Art. 33 - Indennità varie (previgente )
Indennità di uso mezzo di locomozione proprio - La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio
mezzo di locomozione per servizio un' indennità mensile da concordarsi fra le parti.
Indennità zona malarica - Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie
competenti, ha diritto ad un' indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni
sindacali territoriali.
Indennità di alta montagna - Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale sede di
lavoro in località di alta montagna, l' aziende corrisponderà un' equa indennità da concordarsi fra le
Associazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità di lontananza da centri abitati - Qualora la sede dell' azienda disti dal perimetro del più vicino
centro abitato oltre 3 km., in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l' azienda che non provveda
direttamente al trasporto stesso, corrisponderà un' indennizzo da concordarsi fra le Associazioni territoriali
competenti.
Indennità di maneggio denaro - Al personale che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori,
sarà corrisposta mensilmente un' indennità nella misura del 5 per cento sulla retribuzione tabellare e
indennità di contingenza. L' indennità compete anche nell' ipotesi che la continuità del maneggio sia
interrotta dall' alternanza dei turni (mattino e pomeriggio).
Indennità di lingue estere - Qualora l' azienda richieda al dipendente, all' atto della assunzione o nel corso
del rapporto di lavoro, di parlare anche una o più lingue estere nell' esercizio delle sue prestazioni,
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corrisponderà un' indennità di lire 14.000 mensili.
Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell' indennità sostitutiva di
preavviso e di licenziamento, del trattamento di festività, di ferie e di gratifica natalizia.
Ai dipendenti chiamati occasionalmente a sostituire quelli di cui al precedente capoverso in prestazioni
richiedenti il parlare una o più lingue estere ed ai dipendenti eccezionalmente chiamati a tali prestazioni,
competerà pure un' indennità nella misura di lire 14.000 mensili comprese nel periodo di durata delle
prestazioni come innanzi.
Art. 34 - Alloggio al personale (previgente )
Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare continuativamente a disposizione nei
locali dell' azienda, la concessione dell' alloggio sarà gratuita.
Art. 35 - Indumenti di lavoro (previgente )
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno quattro tute od indumenti equivalenti al personale di
officina, all' uomo di garage e al personale di custodia e posteggio.
L' azienda fornirà gratuitamente impermeabili con relativo copricapo a quei lavoratori che siano costretti a
svolgere la loro attività sotto la pioggia.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni due anni due tenute estive e due tenute invernali agli autisti
addetti ai servizi di noleggio e questi hanno l' obbligo di indossarle durante il servizio.
Qualora le tenute non venissero fornite, ai dipendenti sarà corrisposta un' indennità sostitutiva di vestiario
di lire 200 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
Art. 36 - Rimborso spese (previgente )
Al lavoratore non rientrante nella categoria di cui all' art. 11 e comandato a prestare servizio fuori della sua
normale residenza e che per ragioni del servizio stesso sia costretto a consumare pasti o a pernottare fuori
sede, saranno rimborsate le spese relative.
Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla
retribuzione, saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
Art. 37 - Trasferimento (previgente )
Il lavoratore non può essere trasfertito da un' unità produttiva ad un' altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle
indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede
di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto all' indennità di anzianità ed al preavviso, salvo che
all' atto dell' assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell' azienda di disporre il trasferimento
del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto, vigente per i lavoratori attualmente in
servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il riborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè per
le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli ecc.) previ accordi da prendersi con l'
azienda.
E' dovuto inoltre un compenso una tantum dell' importo non inferiore al 50 per cento della retribuzione
globale mensile di fatto al lavoratore celibe senza conviventi a carico e non inferiore ad una retribuzione
globale mensile, oltre a un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al
lavoratore con famiglia, sempreché il trasferimento comporti cambiamento di domicilio.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente
alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un
massimo di 4 mesi di pigione.
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Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di 40
giorni e contemporaneamente dovrà essere data comunicazione alle strutture sindacali aziendali.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Il lavoratore comunicherà direttamente o tramite le strutture sindacali aziendali la propria decisione entro
20 giorni dalla notifica del trasferimento.
Art. 38 - Responsabilità dell' autista (previgente )
L' autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, degli eventuali danni al
veicolo affidatogli che siano a lui imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza
grave e reiterata.
Limitatamente ai danni di valore non superiore a lire 800.000 il lavoratore risponderà del 30 per cento del
costo della riparazione. Il pagamento del danno avverrà mediante trattenuta mensile per importo non
superiore al quinto dello stipendio e la documentazione relativa al costo della riparazione sarà sottoposta al
controllo della Rappresentanza sindacale aziendale.
Per i danni di importo superiore a quello sopra indicato non opera la norma che precede.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia
in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario immediatamente
deve darne avviso all' azienda.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato
di funzionamento e nella dovuta pulizia, nonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri, con esclusione
delle operazioni di facchinaggio.
Dette prestazioni rientrano nell' orario normale di lavoro; se effettuate oltre l' orario normale di lavoro
saranno considerate prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Precisazione a verbale - La particolare disciplina prevista dal presente articolo trova applicazione nei soli
confronti dei lavoratori professionalmente inquadrati come autisti.
Art. 39 - Ritiro patente (previgente )
L' autista al quale sia dall' autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la
patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi
senza percepire retribuzione alcuna. L' autista in questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in
questo caso percepirà il salario del livello nel quale viene a prestare servizio.
Nelle aziende che occupano più di 20 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l' azienda
dovrà adibire l' autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla
quale viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l' autista non accettasse di
essere adibito al lavoro cui l' azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal
caso all' autista verrà corrisposta l' indennità di anzianità di cui all' art. 24 secondo il salario percepito nel
livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Art. 40 - Tutela della maternità (previgente )
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Inoltre le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dalle
predette disposizioni di legge e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle.
Ove durante il periodo di conservazione obbligatoria del posto intervenga una malattia, si applicheranno le
disposizioni di cui all' art. 21 del presente contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con
decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
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L' assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell' anzianità di servizio per il periodo di
conservazione del posto.
Art. 41 - Norme disciplinari (previgente )
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi
generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell' espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua
funzione, vale a dire:
1) usare l' attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l' esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall' imprenditore e dai
collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l' imprenditore, non divulgare notizie
attinenti alla organizzazione e ai metodi di lavoro dell' azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad
essa pregiudizio;
4) rispettare l' orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall' azienda per il controllo della
presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l' affissione nei locali di
lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con:
a) rimprovero;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di paga base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con indennità di anzianità;
f) licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità.
Il licenziamento di cui alla lettera e) si può tra l' altro applicare nei confronti di quei lavoratori che siano
incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo,
abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad
inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.
Il provvedimento di cui alla lettera f) viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che
non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro.
L' impresa può portare a conoscenza del personale, con apposito ordine di servizio, le sanzioni disciplinari
inflitte. In tal caso sarà indicata la motivazione.
L' impresa non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato per iscritto l' addebito e senza averlo sentito a sua discolpa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dall' associazione sindacale cui aderisce e
conferisce mandato.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai punti b), c) e d) non possono essere applicati prima che
siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15-7-1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni
disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro.
Ferma restando la facoltà di adire l' autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare di cui ai punti b), c) e d) ad eccezione fatta per le contestazioni comportanti i
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provvedimenti di cui ai punti e) ed f) del precedente terzo comma, può promuovere, nei 20 giorni
successivi, anche per mezzo dell' Associazione alla quale si è iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo, o in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell' Ufficio del lavoro. La sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
L' importo delle multe di cui al punto c) verrà versato a favore di eventuali istituzioni assistenziali aziendali
ed in mancanza all' INAM.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall' invito rivoltogli dall' Ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare
non ha effetto. Se adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 42 - Rapporti sindacali (previgente )
Strutture sindacali aziendali - Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto,
possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o in mancanza
rappresentanze sindacali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all' azienda interessata dell'
avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
I compiti e le funzioni delle commissioni interne sono trasferiti alle strutture sindacali aziendali di cui al
precedente comma.
Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d' impresa a norma dell'
art. 2 dell' accordo interconfederale 18-4-1966 per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni
interne.
Permessi sindacali - I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in
misura annua di 1 ora e 30 minuti per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti
dall' art. 23 della legge 20-5-1970, n. 300.
I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali
nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il
presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno
diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli
Organi stessi e delle delegazioni per l' espletamento delle loro funzioni.
I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati
all' azienda.
Tali permessi saranno concessi per un massimo di 18 giorni all' anno per ciascun componente dei predetti
organi.
Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi
che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno superare il massimo di 45
giorni all' anno.
Per le aziende che, operando in una o più province, occupino globalmente più di 150 lavoratori, il numero
complessivo dei permessi non può comunque superare i 90 giorni l' anno per ciascuna organizzazione
sindacale.
Assemblee - Le assemblee di cui all' art. 20 della legge n. 300/1970 possono essere convocate anche
dalle Organizzazioni sindacali esterne.
Affissioni, comunicati - Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali
delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti
all' interno dell' azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
Contributi sindacali - L' azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne
rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire all' azienda.
La delega conterrà l' indicazione del contributo da trattenere e l' Organizzazione sindacale cui l' azienda
dovrà versarlo.
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Le trattenute, che potranno essere fissate in misura percentuale sulla retribuzione tabellare, saranno
effettuate ogni mese, bimestre o trimestre, secondo gli accordi aziendali.
Le quote sindacali trattenute dall' azienda, salvo diversi sistemi già concordati ed in atto nelle singole
aziende, saranno versate sui conti correnti postali o bancari indicati da ciascun sindacato.
Art. 43 - Controversie (previgente )
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in
relazione all' applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell'
azienda tramite la commissione interna entro 15 giorni, verranno sottoposte all' esame delle competenti
organizzazioni degli imprenditori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni.
Le controversie collettive sull' interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti
organizzazioni territoriali entro 20 giorni, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali
dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 40 giorni.
Art. 44 - Trattamenti di miglior favore (previgente )
Gli aumenti derivanti dal presente contratto non assorbono eventuali superminimi, assegni ad personam o
altri compensi a qualsiasi titolo corrisposti, salvo quelli concessi con esplicita clausola dell' assorbimento.
Per le località nelle quali, in materia di orario di lavoro, vi siano accordi sindacali per un trattamento più
favorevole ai lavoratori di quello previsto dal presente contratto, le Associazioni territoriali competenti si
incontreranno per stabilire se debba essere mantenuta la situazione esistente nell' ambito dell' orario di
lavoro nonché dello straordinario e del salario, oppure debba essere applicato integralmente il presente
contratto.
Rimarranno inoltre ferme le condizioni di miglior favore nell' ambito di ogni istituto.
Art. 45 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro (previgente )
Cessato il rapporto di lavoro l' azienda, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al
lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione e ogni altro documento
di pertinenza dell' interessato; ciò sempre che non ne sia impedita per ragioni indipendenti dalla sua
volontà.
Art. 46 - Libretto sanitario - Controllo ambienti di lavoro (previgente )
Per ogni lavoratore occupato, l' azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere
annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
Le strutture sindacali aziendali hanno diritto di controllare l' applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l' elaborazione e l' attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la salute e l' integrità fisica dei lavoratori.
Le strutture sindacali aziendali esamineranno con le imprese la situazione degli ambienti di lavoro,
proponendo eventuali miglioramenti o un diverso utilizzo degli stessi.
Art. 47 - Decorrenza e durata (previgente )
La decorrenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro resta fissata alla data del 1-6-1978 e la
sua scadenza alla data del 31-12-1980.
Si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno 3 mesi
prima della scadenza a mezzo raccomandata R.R.
Art. 48 - Quota di servizio (previgente )
A titolo di quota di servizio le Aziende tratteranno da ciascun lavoratore sulla quota dell' una tantum del
mese di giugno 1978 la somma di lire 3.000 in unica soluzione, da versarsi - a cura delle stesse Aziende sul conto corrente bancario n. 12634 aperto presso la Banca nazionale delle comunicazioni intestato alle
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Organizzazioni sindacali nazionali FIAI-CGIL, FILTAT-CISL, UILTATEP-UIL.
Retribuzioni minime apprendisti Officine - Riparazioni - Autorimesse (previgente )
Per il 1o anno di apprendistato 70 per cento della paga del prestatore d' opera di corrispondente età nella
categoria di operaio qualificato;
per il 2o anno di apprendistato 80 per cento della paga del prestatore d' opera di corrispondente età nella
categoria di operaio qualificato;
per il 3o anno di apprendistato 90 per cento della paga del prestatore d' opera di corrispondente età nella
categoria di operaio qualificato;
alla paga minima come innanzi calcolata va aggiunta la indennità di contingenza nella misura intera
spettante all' operaio qualificato.
Retribuzioni tabellari (previgente )
Retribuzioni tabellari
A decorrere dall' 1-6-1978 le nuove retribuzioni tabellari mensili saranno le seguenti:
______________________________________________________________________________
1o livello 311.900 4o livello 182.200
2o livello 248.800 5o livello 172.800
3o livello 193.400 6o livello 168.200
______________________________________________________________________________
Le predette retribuzioni sono comprensive dell' indennità di contingenza maturata fino al 31-1-1975 (103
punti).
Dal 1-6-1978 è istituito un elemento distinto della retribuzione nei valori e con le decorrenze appresso
indicati:
a) dal 1-6-1978 L. 20.000;
b) dal 1-1-1980 L. 25.000. Tale e.d.r. sostituisce quello sub a).
Gli e.d.r. di cui ai punti a) e b) sono computabili a tutti gli effetti del presente contratto, con esclusione di
quelli relativi agli aumenti periodici di anzianità ed alle maggiorazioni previste all' art. 9 e all' art. 10.
Note alle tabelle - 1) Gli impiegati di banco delle imprese esercenti servizi di locazione automezzi, con
anzianità inferiore a 4 anni, sono inquadrati nel 2o livello con una retribuzione tabellare di lire 200.000 e
con la relativa indennità di contingenza. Dopo il compimento del quarto anno di anzianità verrà riconosciuta
agli impiegati di banco la corrispondente retribuzione tabellare (del 2o livello), ridotta del 7 per cento.
L' anzianità di servizio nelle mansioni di impiegati di banco, antecedente al 2-1-1976, sarà considerata ai
predetti fini in ragione del 50 per cento.
2) Per gli autisti conducenti gli autobus e autotreni con o senza rimorchio che abbiano un' anzianità di
servizio inferiore ad un anno, la retribuzione tabellare sarà ridotta del 3 per cento.
Una tantum - Ai lavoratori in servizio alla data del 31-5-1978 sarà corrisposta una tantum la somma di lire
80.000 a copertura del periodo intercorrente dal 2 gennaio al 31-5-1978. Tale importo è frazionato in quinti
e corrisposto in relazione all' anzianità maturata nel predetto periodo.
Il pagamento dell' una tantum sarà eseguito in occasione della corresponsione delle competenze
retributive del mese di giugno 1978.
Parametri della contingenza - Per l' indennità di contingenza non conglobata si applica l' accordo
interconfederale 25-1-1975 sulla base dei seguenti parametri vigenti alla predetta data:
______________________________________________________________________________
1o livello parametro 255 4o livello parametro 126
2o livello parametro 191 5o livello parametro 111
3o livello parametro 142 6o livello parametro 106,6
______________________________________________________________________________
Allegato - Lettera per la richiesta delle trattenute del contributo sindacale (previgente )
Allegato - Lettera per la richiesta delle trattenute del contributo sindacale
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Spett.le Direzione, Io sottoscritto ........................................................... in qualità di dipendente
presso ............................................. N. cartellino ..... invio la presente lettera per richiedere a codesta
Direzione, ai sensi dell' art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro, di trattenere dalle mie
competenze - ad ogni scadenza [1] ............ .............................................................................. la somma di
lire ............................... (...........................) e di effettuare il versamento per conto mio, quale mia quota di
associazione, al Sindacato [2] .............................................................
Distinti saluti.
Data, ................ ..............
(firma)
Note:
1 Indicare, secondo i casi: mensile, bimestrale o trimestrale.
2 Indicare l' esatta denominazione del Sindacato provinciale.
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