Comune di Castelnovo Ne’ Monti (R.E.)
Sulla base delle disposizioni previste dal Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali
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INDICE GENERALE
Titolo I: Disposizioni generali
Sezione 1: Finalità e contenuti
Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
Sezione 2: I servizi finanziari
Art. 2 Settore economico finanziario
Art. 3 Funzioni, attività e adempimenti
Titolo II: Programmazione e controllo
Sezione 1: Il sistema dei documenti di programmazione
Art. 4 Finalità del sistema di programmazione e controllo
Art. 5 Il sistema di programmazione e controllo
Sezione 2: I documenti di pianificazione
Art. 6 Il sistema dei documenti previsionali
Art. 7 Linee programmatiche delle azioni e dei progetti
Art. 8 La relazione previsionale e programmatica
Art. 9 Struttura della relazione previsionale e programmatica
Art. 10 Bilancio pluriennale di previsione
Art.11 Il bilancio triennale dei lavori pubblici
Sezione 3: I documenti di programmazione
Art. 12 Bilancio annuale di previsione
Art. 13 Elenco annuale dei lavori pubblici
Sezione 4: I documenti di budgeting
Capo 1: Funzioni e struttura
Art. 14 Piano esecutivo di gestione
Art. 15 Struttura del piano esecutivo di gestione
Capo 2: Centri di responsabilità
Art. 16 Centri di responsabilità
Art. 17 Funzioni dei centri di responsabilità
Capo 3: Obiettivi di gestione
Art. 18 Progetti
Art. 19 Linee guida di attuazione dei progetti e indicatori del P.E.G.
Capo 4: Budget finanziari
Art. 20 Capitoli
Art. 21 Elementi costitutivi dei capitoli di entrata
Art. 22 Elementi costitutivi dei capitoli di spesa
Art. 23 Definizione di budget per la responsabilità di progetto
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Art. 24 Definizione di budget per la responsabilità di procedimento
Art. 25 Definizione di budget dell’intero centro di responsabilità
Capo 5: Risorse umane e strumentali
Art. 26 Risorse umane e strumentali
Art. 27 Pareri sul piano esecutivo di gestione
Sezione 5: Il percorso di formazione del bilancio e del PEG
Art. 28 Percorso di formazione del bilancio e del PEG
Art. 29 Modalità di formazione ed approvazione del bilancio
Art. 30 Fondo di riserva
Art. 31 Applicazione e utilizzo dell'avanzo di amministrazione
Art. 32 Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati
Titolo III: La gestione
Sezione 1: La gestione dell'entrata
Art. 33 Fasi di gestione dell'entrata
Art. 34 Accertamento
Art. 35 Riscossione
Art. 36 Versamento
Sezione 2: La gestione della spesa
Art. 37 Le fasi di gestione della spesa
Art. 38 Prenotazione di impegno
Art. 39 Impegno
Art. 40 Validità dell'impegno di spesa
Art. 41 Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata ed assimilate
Art. 42 Impegni pluriennali
Art. 43 Buoni d'ordine
Art. 44 Liquidazione
Art. 45 Mandati di pagamento
Sezione 3: Pareri, visti, controlli e segnalazioni
Art. 46 Espressione del parere di regolarità contabile
Art. 47 Contenuto del parere di regolarità contabile
Art. 48 Controllo e riscontri sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa
Art. 49 Attestazione di copertura finanziaria
Art. 50 Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Settore finanziario
Sezione 4: Equilibri di bilancio
Art. 51 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Art. 52 Provvedimenti del Consiglio in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio
Art. 53 Assestamento generale di bilancio
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Sezione 5: La gestione patrimoniale
Art. 54 Consegnatari dei beni
Art. 55 Inventario
Art. 56 Inventario, carico e scarico di beni mobili
Art. 57 Beni mobili non inventariabili
Art. 58 Automezzi
Titolo IV: Le variazioni nel corso della gestione
Sezione 1: Tipologia di variazioni
Art. 59 Variazioni programmatiche e variazioni contabili
Sezione 2: Variazioni dei documenti di pianificazione strategica
Art. 60 Variazioni delle linee programmatiche
Art. 61 Deliberazioni inammissibili e improcedibili
Art. 62 Variazioni della relazione previsionale e programmatica
Art. 63 Variazioni del bilancio pluriennale di previsione
Art. 64 Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici
Art. 65 Variazioni di bilancio
Art. 66 Variazioni dell'elenco annuale dei lavori pubblici
Art. 67 Variazioni di PEG
Titolo V: Investimenti
Art. 68 Programmazione degli investimenti
Art. 69 Ricorso all'indebitamento
Art. 70 Strumenti finanziari derivati
Art. 71 Gestione della liquidità fuori tesoreria unica
Titolo VI: Il Servizio di tesoreria
Art. 72 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Art. 73 Gestione dei titoli e valori
Art. 74 L’anticipazione di tesoreria
Art. 75 Pagamento dei mandati
Art. 76 Conto del tesoriere
Titolo VII: La rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione
Sezione 1: Definizione e modalità del rendiconto della gestione
Art. 77 I risultati della gestione
Art. 78 Modalità di formazione del rendiconto
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Sezione 2: Rendiconti finanziari
Art. 79 Avanzo o disavanzo di amministrazione
Art. 80 Relazioni finali di gestione dei responsabili dei centri di responsabilità
Art. 81 Riaccertamento dei residui attivi e passivi
Art. 82 Conti degli agenti contabili
Sezione 3: Rendiconti economico-patrimoniali
Art. 83 Contabilità economico-patrimoniale
Art. 84 Conto economico
Art. 85 Conto del patrimonio
Art. 86 Contabilità analitica
Sezione 4: Controllo di gestione
Art. 87 Finalità del controllo di gestione
Art. 88 Modalità applicative del sistema di controllo
Art. 89 Strumenti del sistema di controllo
Art. 90 Servizi di controllo di gestione e sistema dei controlli
Titolo VIII: La revisione economico-finanziaria
Art. 91 Organo di revisione economico-finanziaria
Art. 92 Cessazione dall'incarico
Art. 93 Determinazione dei compensi
Art. 94 Attività di collaborazione con il Consiglio
Titolo IX: l’Economato
Art. 95 Ufficio Economato
Art. 96 Spese minute
Art. 97 Spese urgenti
Art. 98 Servizio di cassa interno
Art. 99 Riscossione di entrate
Art. 100 Sostenimento di spese
Art. 101 Anticipazioni
Art. 102 Libri contabili
Titolo X: Agenti contabili
Art. 103 Individuazione
Art. 104 Agenti contabili a denaro
Titolo XI: Disposizioni finali
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Art. 105 Norma di rinvio ed entrata in vigore
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Titolo I: Disposizioni generali
Sezione 1: Finalità e contenuti
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
Il presente regolamento disciplina l'ordinamento contabile dell'ente in conformità ai principi contabili contenuti
nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267.
Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure in ordine alle attività di programmazione
finanziaria, di previsione, di gestione e di rendicontazione.
Negli articoli che seguono, il Testo Unico in materia d’ordinamento degli enti locali è indicato con l'acronimo
TUEL.
Sezione 2: I servizi finanziari
Art. 2
Settore economico finanziario
I servizi finanziari sono strutturati dal punto di vista organizzativo secondo quanto stabilito dal regolamento per
il funzionamento degli uffici e dei servizi.
Art. 3
Funzioni, attività e adempimenti
Il settore economico finanziario assolve, principalmente, alle seguenti funzioni, attività e adempimenti:
a) programmazione e gestione del bilancio;
b) controllo e governo dell'equilibrio finanziario generale del bilancio;
c) controllo e governo dell'equilibrio finanziario economico e patrimoniale dei singoli servizi e della loro
globalità;
d) investimenti, fonti di finanziamento e anticipazioni di cassa;
e) formulazione di proposte in materia tributaria e tariffaria;
f) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all'accertamento e riscossione
delle entrate;
g) rapporti con l'organo di revisione economico-finanziario;
h) rilevazioni contabili, finanziarie, patrimoniali ed economiche;
i) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
j) verifica periodica dello stato d’accertamento delle entrate e d’impegno delle spese
k) programmazione dei pagamenti tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali e delle disponibilità di
cassa presenti o prevedibili;
l) coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi,
organismi a partecipazione comunale e le società di capitale istituite per l'esercizio dei servizi pubblici e
con le altre forme associative e di cooperazione fra Enti;
m) predisposizione di procedure, rilevazioni contabili e analisi gestionali per consentire l’attuazione del
controllo di gestione in collaborazione con i responsabili dei centri di responsabilità;
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n)
o)
p)
q)
r)
tenuta riepilogo generale degli inventari;
formazione del conto del patrimonio e del conto economico;
valutazione e applicazione di disposizioni in materia finanziaria;
applicazione di disposizioni fiscali e tributarie di competenza e attività di supporto per i servizi dell'Ente;
attività d’economato.
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Titolo II: Programmazione e controllo
Sezione 1: Il sistema dei documenti di programmazione
Art. 4
Finalità del sistema di programmazione e controllo
Il sistema di programmazione e controllo è finalizzato a:
- assicurare il raccordo tra l'indirizzo politico di governo e l'attività gestionale;
- fornire elementi a supporto dell'attività decisionale a tutti i livelli;
- fornire elementi per la valutazione dei risultati e delle performance;
- sviluppare le competenze e le professionalità coerenti con la missione dell’ente.
Il processo decisionale, attraverso la realizzazione dei programmi e dei progetti, è orientato a conseguire gli
obiettivi generali dell'Ente, per rispondere ai bisogni della comunità locale che rappresenta e promuoverne lo
sviluppo.
Art. 5
Il sistema di programmazione e controllo
Il sistema di programmazione del Comune di Castelnovo ne’ Monti si articola nelle seguenti fasi:
1. definizione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti approvate dal Consiglio da
realizzare nel corso del mandato, così come indicato al c. 3 dell’art. 46 e, successivamente ripreso nel c. 7
dell’art. 165 del TUEL, con la diversa dicitura di Piano generale di sviluppo dell’ente; (Pianificazione
strategica)
2. definizione degli obiettivi di medio e breve periodo (programmi) in coerenza con le azioni e i progetti
espressi dall’Amministrazione, per giungere alla formulazione dei documenti di programmazione
(relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e bilancio di previsione) indicati dagli artt.
170, 171 e 165 del TUEL; (Programmazione)
3. definizione degli obiettivi gestionali (progetti) e delle relative risorse da affidare a ciascun centro di
responsabilità per il raggiungimento dei risultati, come previsto dall’art. 169 del TUEL relativo al piano
esecutivo di gestione; (Budgeting)
4. attività di controllo, preventiva, concomitante e successiva alla gestione, attraverso la quale verificare lo
stato d’attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell’organizzazione in ordine ai parametri
d’efficacia, efficienza ed economicità, come disposto dall’art. 196 e seguenti del TUEL; (Controllo di
gestione)
5. attività di valutazione dei risultati e delle performance realizzati dall’ente nel suo complesso e,
singolarmente, dai Responsabili dei centri di responsabilità, in rapporto al Piano dettagliato degli obiettivi
citato al c. 2 dell’art. 197, da ritenere coincidente con il Piano esecutivo di gestione. (Valutazione)
Sezione 2: I documenti di pianificazione
Art. 6
Il sistema dei documenti previsionali
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Il sistema dei documenti previsionali dell'ente è articolato su tre livelli: pianificazione strategica,
programmazione e budgeting.
I documenti che lo compongono sono i seguenti: linee programmatiche delle azioni e dei progetti (piano
generale di sviluppo dell’ente), relazione previsionale e programmatica; bilancio pluriennale di previsione;
programma triennale dei lavori pubblici, bilancio annuale di previsione; elenco annuale dei lavori pubblici;
piano esecutivo di gestione.
Tali documenti hanno carattere preventivo, finanziario ed autorizzatorio.
L'approvazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione è di competenza del
Consiglio.
L'approvazione dei documenti di budgeting è di competenza della Giunta.
Art. 7
Linee programmatiche delle azioni e dei progetti
Le linee programmatiche per azioni e progetti costituiscono:
a) il piano strategico di mandato dell'ente definito sulla base del programma elettorale dei Sindaco/
Presidente della Provincia;
b) il documento di riferimento per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione
dell'ente;
c) il documento propedeutico alla definizione del bilancio di mandato.
Le linee programmatiche relative ad azioni e progetti sono articolate per programmi.
Art. 8
La relazione previsionale e programmatica
La relazione previsionale e programmatica costituisce:
a) il piano strategico triennale dell'ente;
b) il documento fondamentale a supporto della redazione degli altri documenti di pianificazione e di quelli
di programmazione e budgeting;
c) il presupposto dell'attività di controllo strategico;
d) la base di riferimento per la definizione dello stato d’attuazione dei programmi e della relazione al
rendiconto di gestione.
Art. 9
Struttura della relazione previsionale e programmatica
La relazione previsionale, per la parte programmatica, è articolata per programmi ed eventuali progetti.
I programmi sono articolati in successivi progetti del P.E.G.
Art. 10
Bilancio pluriennale di previsione
Il bilancio pluriennale di previsione costituisce la proiezione pluriennale delle spese e delle entrate relative
programmi e agli eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica.
ai
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Art.11
Il bilancio triennale dei lavori pubblici
Il programma triennale dei lavori pubblici, previa identificazione e quantificazione dei bisogni e redazione degli
studi di fattibilità, identifica gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni stessi.
Il programma triennale:
a) evidenzia le priorità degli interventi;
b) deve essere redatto anche in collaborazione con i centri di responsabilità finale che richiedono
interventi;
c) è soggetto ad aggiornamenti;
d) costituisce la base per la redazione dell'elenco annuale dei lavori.
Sezione 3: I documenti di programmazione
Art. 12
Bilancio annuale di previsione
Il bilancio di previsione costituisce la proiezione annuale delle spese e delle entrate relative ai programmi ed
eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica.
Art. 13
Elenco annuale dei lavori pubblici
L'elenco annuale dei lavori pubblici costituisce l'esplicitazione dei lavori da effettuare nell'esercizio in
attuazione del programma triennale dei lavori pubblici.
I lavori previsti nell'elenco annuale e le loro modalità attuative devono trovare riscontro all'interno delle linee
guida del piano esecutivo.
Sezione 4: I documenti di budgeting
Capo 1: Funzioni e struttura
Art. 14
Piano esecutivo di gestione
Il piano esecutivo è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi e
programmi espressi nella relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale ed annuale di
previsione.
Con il Piano esecutivo la Giunta, attraverso un processo di negoziazione volto a delimitare gli obiettivi di
gestione e i risultati attesi, assegna ai Responsabili dei centri di responsabilità gli obiettivi e le dotazioni
finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento degli obiettivi.
Il piano esecutivo è articolato in capitoli, ed eventuali articoli, sia per la parte spesa sia per la parte entrata.
Il piano esecutivo, inoltre:
- esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione;
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-
articola i contenuti della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci pluriennale ed annuale di
previsione;
delimita gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e Responsabili e tra Responsabili di diversi
centri di responsabilità, consentendo una negoziazione più efficace tra Giunta e Responsabili;
responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati, realizzando una correlazione
effettiva tra obiettivi e risorse;
autorizza la spesa;
favorisce l’attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione.
Art. 15
Struttura del piano esecutivo di gestione
Il piano esecutivo è costituito, per ciascun centro di responsabilità, da:
- Progetti e obiettivi coerenti con i programmi della R.P.P.;
- Linee guida di attuazione dei progetti (servizio, attività, indicatori di risultato);
- Budget per responsabilità di progetto;
- Budget per responsabilità di procedimento (extrabudget);
- Budget per Centri di responsabilità;
- Risorse umane e strumentali.
Capo 2: Centri di responsabilità
Art. 16
Centri di responsabilità
Il centro di responsabilità è un ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente:
- obiettivi di gestione;
- dotazioni finanziarie, umane e strumentali, da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi;
- responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull’utilizzo delle dotazioni.
I responsabili dei centri di responsabilità devono essere individuati sulla base dell’organigramma dell’ente e
dei corrispondenti incarichi dirigenziali (PO) conferiti dal Sindaco.
Art. 17
Funzioni dei centri di responsabilità
I Responsabili dei centri di responsabilità:
a) sono assegnatari dei programmi definiti nella relazione previsionale e programmatica;
b) rispondono direttamente alla Giunta che affida loro obiettivi (progetti) e dotazioni per l’intero centro;
c) hanno responsabilità di programmazione dell’attività gestionale, coordinamento, verifica e controllo
relativamente ai progetti loro assegnati;
d) hanno responsabilità gestionali - operative, per quei progetti di cui hanno titolarità di diretta gestione.
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Capo 3: Obiettivi di gestione
Art. 18
Progetti
Il piano esecutivo è articolato per progetti.
I progetti costituiscono insiemi di attività e servizi, sufficientemente ampi, complessivamente finalizzati al
raggiungimento di un obiettivo unitario, coerenti con il relativo programma della relazione previsionale e
programmatica.
I progetti, rappresentano l'unità elementare del piano esecutivo.
Ciascuna unità elementare del PEG deve raccordarsi in modo univoco con i programmi della relazione
previsionale e programmatica.
Art. 19
Linee guida di attuazione dei progetti e indicatori del P.E.G.
Le linee guida di attuazione dei progetti rappresentano la formalizzazione degli indirizzi, delle modalità di
gestione e dei risultati attesi, in relazione alla disponibilità di determinate risorse finanziarie, umane e
strumentali.
I progetti e le linee guida del Piano esecutivo di gestione contengono indicatori funzionali alla rilevazione del
grado di raggiungimento dei risultati.
Le linee guida di attuazione dei progetti ed i connessi indicatori costituiscono gli strumenti quantitativi
propedeutici all'attività di controllo di gestione e di valutazione dei risultati.
Capo 4: Budget finanziari
Art. 20
Capitoli
Il piano esecutivo è articolato in capitoli sia per la parte spesa sia per la parte entrata.
I capitoli costituiscono l'unità elementare del PEG in termini finanziari
Ciascun capitolo deve raccordarsi in modo univoco ad un progetto.
Art. 21
Elementi costitutivi dei capitoli di entrata
Ciascun capitolo di entrata è corredato, oltre alle codifiche propedeutiche alla definizione del bilancio,
dall'indicazione del Centro di responsabilità di progetto.
Al responsabile che prevede l'entrata è associata la responsabilità dell'attendibilità delle somme iscritte nello
schema di PEG e di bilancio.
Al responsabile che accerta l'entrata è associata la responsabilità della gestione del relativo procedimento
amministrativo.
Al responsabile che utilizza un'entrata a destinazione vincolata è associata la responsabilità del reperimento
delle risorse e del riscontro con le spese sostenute.
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Art. 22
Elementi costitutivi dei capitoli di spesa
Ciascun capitolo di spesa è corredato, oltre alle codifiche propedeutiche alla definizione del bilancio,
dall'indicazione di:
Centro di responsabilità di progetto
Centro di responsabilità di procedimento
Al responsabile che prevede la spesa è associata la responsabilità della richiesta delle risorse alla Giunta in
sede di definizione dello schema di PEG e di bilancio. Allo stesso responsabile, con l'approvazione del bilancio
e del PEG, vengono assegnate le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
Al responsabile che impegna la spesa è associata la responsabilità della gestione del procedimento
amministrativo propedeutico all'assunzione dell'atto di impegno.
Art. 23
Definizione di budget per la responsabilità di progetto
Il budget di progetto costituisce la quantificazione finanziaria delle risorse destinate a ciascun progetto per il
raggiungimento dei risultati attesi.
Evidenzia la responsabilità gestionale sull’utilizzo delle risorse assegnate.
Art. 24
Definizione di budget per la responsabilità di procedimento
Il budget di procedimento rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie impegnate da un dato centro di
responsabilità per il centro stesso o per altri centri.
Espressione dei capitoli di spesa impegnati da un centro di responsabilità “trasversale” a beneficio di altri
centri.
Evidenzia la responsabilità di procedimento tipica dei centri trasversali.
Art. 25
Definizione di budget dell’intero centro di responsabilità
Il budget del CdR rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie utilizzate da un dato centro di responsabilità
indipendentemente dal fatto che siano impegnate dallo stesso o da altri centri di responsabilità.
Capo 5: Risorse umane e strumentali
Art. 26
Risorse umane e strumentali
Il quadro sinottico delle risorse umane e strumentali identifica le dotazioni non finanziarie, assegnate a ciascun
centro di responsabilità.
Il quadro sinottico delle risorse umane e quello delle risorse strumentali deve far riferimento, rispettivamente al
piano delle assunzioni e al piano degli acquisti.
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Art. 27
Pareri sul piano esecutivo di gestione
La delibera di approvazione del piano esecutivo è corredata da:
- parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;
- firma per accettazione dei responsabili dei centri di responsabilità che certifica la fattibilità degli obiettivi di
gestione contenuti nel PEG in relazione alle risorse assegnate a ciascun Responsabile. La firma per
accettazione deve essere apposta da ogni Responsabile di centro di responsabilità e fa diretto riferimento
ai progetti che gli sono stati assegnati.
Inoltre, il parere di regolarità tecnica certifica:
- la coerenza degli obiettivi del PEG con i programmi della relazione previsionale e programmatica;
Sezione 5: Il percorso di formazione del bilancio e del PEG
Art. 28
Percorso di formazione del bilancio e del PEG
Il percorso di formazione del bilancio e del PEG è caratterizzato dalla predisposizione di:
a) analisi infrannuale sulle risultanze della gestione dell'esercizio in corso, effettuata sulla base del rendiconto
di gestione dell'esercizio precedente e dello stato di attuazione dei programmi. Tale analisi, effettuata per
ogni centro di responsabilità, consiste nell'esame dell'evoluzione di:
entrate proprie;
spese correnti;
spese in conto capitale.
b) schema di relazione previsionale e programmatica, di programma triennale dei lavori pubblici e piano
esecutivo di gestione attraverso i quali vengono definiti:
-programmi; - progetti e relative linee guida di attuazione;
- capitoli di entrata e di spesa connesse a ciascun progetto; -dotazioni di risorse umane e strumentali.
c) schema di bilancio e suoi allegati attraverso i quali vengono definiti:
- programmi ed eventuali progetti;
- titoli, funzioni, servizi ed interventi di spesa;
- titoli, categorie e risorse di entrata.
d) Schema di piano esecutivo di gestione.
Art. 29
Modalità di formazione ed approvazione del bilancio
Il processo di formazione del quadro di riferimento pluriennale ed annuale propedeutico alla definizione dello
schema di bilancio del nuovo esercizio viene annualmente definito dalla Giunta.
La proposta definitiva di bilancio, approvata dalla Giunta sulla base del percorso di cui al comma 1 del
presente articolo, viene presentata al collegio dei revisori entro 20 giorni dai termini di approvazione del
bilancio stabiliti dalla normativa vigente. Il collegio deve fornire il parere sulla proposta di bilancio e sui
documenti allegati entro 10 giorni.
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Lo schema di bilancio con i relativi allegati viene presentato al Consiglio il quale, entro 20 giorni, deve
approvarlo in apposita sessione di bilancio da tenersi entro il mese di dicembre di ciascun esercizio.
Gli eventuali emendamenti allo schema di bilancio devono essere presentati da parte dei consiglieri almeno 5
giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio.
Le proposte di emendamento, che comunque debbono conservare l'equilibrio del bilancio, al fine di essere
poste in discussione e in approvazione devono riportare i pareri di cui all'art. 49, c. 1 del, TUEL.
Art. 30
Fondo di riserva
Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione della Giunta con le modalità di cui all'art. 166 c. 2 del TUEL.
Il Sindaco comunica le .deliberazioni di cui al comma precedente all'organo Consiliare, per gli adempimenti di
cui all'art. 166, c. 2, del TUEL, tale comunicazione è effettuata nel primo consiglio utile.
Art. 31
Applicazione e utilizzo dell'avanzo di amministrazione
Ai fini della programmazione del bilancio di previsione, in sede di redazione del medesimo, è consentito
applicare allo stesso, in tutto o in parte, l'avanzo di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, risultante dall'apposita tabella dimostrativa
sottoscritta dal responsabile del settore economico finanziario.
Le spese finanziate con l'avanzo non possono essere impegnate prima che l'avanzo medesimo sia stato
accertato con l'approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio Comunale.
La destinazione dell'avanzo avviene secondo quanto stabilito dall'art. 187 del TUEL.
La parte dell'avanzo di amministrazione avente vincolo di destinazione può essere utilizzata anche prima
dell'approvazione del conto consuntivo, a condizione che le corrispondenti entrate risultino già riscosse o si
riferisca alla parte derivante dal fondo di ammortamento.
Art. 32
Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati
La conoscenza dei contenuti del bilancio di previsione può essere assicurata, oltre che nei modi indicati dalla
legge, anche mediante la messa a disposizione del documento presso il settore economico finanziario, con
facoltà di avvalersi dell’ausilio del Responsabile del settore medesimo per la sua migliore comprensione.
La pubblicità del bilancio deve essere indirizzata, in particolar modo, ad informare i cittadini circa le previsioni
delle entrate tributarie, dei proventi dei servizi pubblici e l’utilizzo del relativo gettito con i risultati che
s’intendono perseguire.
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Titolo III: La gestione
Sezione 1: La gestione dell'entrata
Art. 33
Fasi di gestione dell'entrata
Le fasi di gestione dell'entrata sono le seguenti:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.
Art. 34
Accertamento
Un'entrata si intende accertata quando, sulla base di idonea documentazione, vengono appurate:
a) la ragione del credito;
b) la sussistenza di idoneo titolo giuridico;
c) il soggetto debitore;
d) la scadenza e l'importo del credito.
I dirigenti preposti ai centri di responsabilità devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in
disponibilità finanziarie certe ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo
dell'ente.
Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è individuato nel responsabile preposto
al centro di responsabilità al quale l'entrata stessa è affidata con il piano esecutivo di gestione.
Il responsabile di cui al comma precedente trasmette al Settore economico finanziario l'idonea
documentazione di cui all'art. 179 del TUEL con proprio provvedimento; la trasmissione della documentazione
avviene entro 5 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell'accertamento di
cui allo stesso art. 179 e comunque entro il 31 dicembre.
La rilevazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata avviene a cura del competente servizio del
Settore economico finanziario.
Art. 35
Riscossione
L'ordinativo di incasso è predisposto sulla base della documentazione di cui al precedente articolo dal
competente servizio del Settore economico finanziario
L'ordinativo, con firma da parte del responsabile del Settore economico finanziario è quindi trasmesso al
Tesoriere che provvede alle conseguenti operazione contabili di competenza.
Art. 36
Versamento
Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle
casse dell'ente entro i termini previsti dalla convenzione con il Tesoriere.
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Sezione 2: La gestione della spesa
Art. 37
Le fasi di gestione della spesa
Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:
a) Prenotazione di impegno
b) Impegno
c) Liquidazione
d) Ordinazione e pagamento
Art. 38
Prenotazione di impegno
Nel corso della gestione è possibile adottare prenotazioni d’impegno, che consistono in un vincolo provvisorio
sulle disponibilità di bilancio per procedimenti di spesa in corso di formazione e per l’avvio di procedure di
gara.
Le prenotazioni hanno natura provvisoria e costituiscono economia di spesa se alla chiusura dell’esercizio
finanziario non è sorta l’obbligazione giuridica di cui all’art.183 del Dlgs.267/00.
Il provvedimento di prenotazione dell'impegno è trasmesso al competente servizio del Settore economico
finanziario per le rilevazioni contabili conseguenti.
Il Settore finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni d’impegno richieste dai responsabili dei centri
di responsabilità, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno, in corso di formazione
sia ai fini di controllare il processo formativo dell'obbligazione di spesa che occorre concludere entro il termine
dell'esercizio.
Le somme prenotate per le quali non si è costituita un’obbligazione giuridicamente perfezionata entro il
termine dell'esercizio costituiscono, di norma, economia di bilancio.
Art. 39
Impegno
L'impegno giuridico si costituisce una volta determinati:
a) la ragione del debito;
b) il soggetto creditore;
c) la somma da pagare.
I responsabili dei centri di responsabilità, ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del piano
esecutivo di gestione, adottano atti d’impegno o di “prenotazione” d’impegno nei limiti previsti dagli
stanziamenti di bilancio e del PEG.
Possono essere mantenute a residuo per legge senza un’obbligazione giuridicamente perfezionata i seguenti
impegni contabili:
a) per le spese correnti:
a I. per procedure di gara bandite entro il 3 1 dicembre.
a2. spese finanziate con fondi a destinazione vincolata
b) per le spese di investimento
b I. quelle finanziate mediante:
- mutuo, se contratto o concesso;
- prestito obbligazionario sottoscritto;
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- avanzo di amministrazione destinato;
- entrate proprie accertate;
b II. o finanziate con fondi a destinazione vincolata
Le somme di cui al c. 3 e 4 del presente articolo costituiscono residui passivi.
Art. 40
Validità dell'impegno di spesa
L'impegno relativo a spese correnti e in conto capitale si considera validamente assunto nel bilancio annuale
con il perfezionamento, entro il termine dell'esercizio, dell'obbligazione giuridica fra l’amministrazione
comunale e i terzi sulla base del visto attestante la copertura finanziaria o del parere di cui all’art.49 t.u., nel
caso di atti deliberativi, da parte del responsabile del Settore Bilancio.
L'impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di bilancio e, se non pagato entro il termine
dell'esercizio, determina la formazione del residuo passivo.
Per le spese in conto capitale, finanziate con avanzo di amministrazione destinato o entrate proprie accertate,
l'impegno contabile si deve trasformare, pena l'eliminazione d'ufficio, in impegno giuridico entro il 31 dicembre
dell'anno successivo.
Art. 41
Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata ed assimilate
Le spese derivanti da deleghe regionali, provinciali o da trasferimenti a specifica destinazione, si considerano
impegnate (impegno contabile) alla chiusura dell'esercizio contestualmente ai relativi accertamenti registrati
nella parte entrata anche per la quota di stanziamento coperta con fondi ordinari di bilancio
Nel caso di spese in conto capitale, finanziate da entrate aventi destinazione vincolata l'accertamento
dell'entrata vincolata consente di considerare tali spese interamente impegnate (impegno contabile) al fine di
mantenere il residuo passivo al termine dell'esercizio.
Art. 42
Impegni pluriennali
Gli atti d’impegno, relativi ad esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, sono. sottoscritti dai
responsabili ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari mediante il PEG.
Gli impegni di spesa relativi a contratti di durata pluriennale sono imputati ai rispettivi esercizi secondo quanto
stabilito dal contratto stesso o, se non altrimenti definito, secondo il principio della competenza economica.
L'eventuale differenza tra l'impegno di spesa annuale e l'effettiva erogazione del servizio viene mantenuta
automaticamente in bilancio per l’erogazione dei servizi in anni successivi a condizione che rimanga all'interno
dell'arco temporale previsto dal contratto stesso.
Art. 43
Buoni d'ordine
Il responsabile del centro di responsabilità proponente l'acquisto formalizza la richiesta di forniture di beni e
servizi attraverso l'emissione di buoni d'ordine datati e numerati progressivamente o secondo altre modalità
definite contestualmente all’approvazione del P.E.G.
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I responsabili di centri di responsabilità abilitati alla gestione delle spese in economia devono comunicare
entro il 31 gennaio l'elenco dei buoni emessi sulle prenotazioni assunte in relazione ai contratti in economia.
Art. 44
Liquidazione
La liquidazione tecnica è un provvedimento mediante il quale il responsabile del centro di responsabilità o suo
delegato competente per materia, attesta la corrispondenza qualitativa e/o quantitativa dei beni/servizi ricevuti
in relazione a quanto richiesto e alle modalità di pagamento pattuite.
La liquidazione attesta l'avvenuta prestazione, richiesta mediante l'emissione del buono d'ordine o altra
documentazione idonea, ed è dimostrata dalla bolla di accompagnamento, dalla fattura, dallo stato di
avanzamento lavori o, nel caso di prestazioni professionali o di contratti di somministrazione, da apposita
dichiarazione del responsabile del servizio competente.
Gli elementi della liquidazione sono i seguenti:
a) denominazione del creditore;
b) somma dovuta e modalità di pagamento;
c) documentazione contabile di riferimento per il pagamento;
d) estremi della determinazione di impegno;
e) capitolo di spesa alla quale la stessa è da imputare;
f) eventuale, economia di gestione rispetto alla somma impegnata.
Il responsabile del centro di responsabilità proponente è tenuto a trasmettere la liquidazione, completa di tutti
gli elementi, debitamente datata e sottoscritta al servizio Bilancio; l’atto di liquidazione può essere sostituito da
apposito timbro o visto apposto su note, fatture, parcelle, o documenti equipollenti, elenchi nominativi ,stati
d’avanzamento, da trasmettere entro 10 giorni dalla scadenza del pagamento .
La liquidazione contabile consiste nella registrazione della liquidazione tecnica all'interno della procedura
informatica di gestione del bilancio.
Art. 45
Mandati di pagamento
I mandati di pagamento sono redatti e controllati dal competente servizio bilancio
I mandati di pagamento, debitamente sottoscritti dal responsabile del Settore, sono trasmessi al tesoriere che
provvede alle operazioni contabili di competenza.
Sezione 3: Pareri, visti, controlli e segnalazioni
Art. 46
Espressione del parere di regolarità contabile
L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di
competenza degli organi collegiali, è svolta dal Settore Bilancio.
Il parere è espresso dal responsabile del Settore Bilancio, sulla base dell'attività istruttoria svolta dai
competenti settori, non oltre tre giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.
Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere
ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono, nei termini di cui al
precedente comma, oggetto di approfondimento tra il servizio ragioneria e il servizio proponente ai fini della
definizione di idonee soluzioni. Nel caso non risulti possibile conseguire tale esito, le proposte saranno inviate,
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con motivata relazione, ed entro il termine citato, dal responsabile del servizio ragioneria al servizio di
provenienza.
Art. 47
Contenuto del parere di regolarità contabile
Il parere di regolarità contabile riguarda. di norma:
a) la regolarità della documentazione allegata al provvedimento;
b) la conformità alle norme fiscali;
c) il corretto accertamento dell'entrata ed imputazione della spesa;
d) la corretta gestione del patrimonio;
Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione.
Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve
essere motivato.
Art. 48
Controllo e riscontri sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa
Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata, trasmette al servizio bilancio idonea
documentazione di cui all'art. 179 del TUEL, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'accertamento di
entrata entro 3 giorni dalla scadenza dell’incasso.
Il responsabile del settore bilancio effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i
controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto di liquidazione o documentazione equipollente.
Appone quindi sui documenti stessi il proprio visto di controllo e riscontro.(art.184 t.u.).
Il visto di cui al comma precedente è apposto entro tre giorni dal ricevimento della necessaria
documentazione. Qualora il visto di controllo e di riscontro non possa essere apposto, per qualsiasi ragione, la
proposta è oggetto di approfondimento tra il Settore Bilancio e il servizio proponente ai fini della definizione di
idonee soluzioni. Nel caso non risulti possibile conseguire tale esito, le proposte saranno inviate, con motivata
relazione, ed entro il termine citato, dal Settore Bilancio al servizio di provenienza
Il visto sulla documentazione di spesa ai fini della dichiarazione di regolarità della fornitura o della prestazione
è apposto dal responsabile del Settore, o suo delegato, che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa,
prima della sua trasmissione al Settore bilancio.
Art. 49
Attestazione di copertura finanziaria
L'attestazione di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all'art. 151, c. 4 del TUEL, è resa
dal responsabile del settore Bilancio.
Il responsabile del settore bilancio effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
L'attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è resa
dopo che l'entrata sia stata accertata..
Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il
responsabile del settore finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le
modalità di cui al successivo articolo.
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Art. 50
Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Settore finanziario
Il dirigente del settore finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; è tenuto altresì a presentare le proprie valutazioni ove
rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili
da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestione
dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si evidenzino
situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non
compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate al Sindaco,
al Segretario e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento.
Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura
finanziaria delle spese, il responsabile del settore finanziario contestualmente comunica ai soggetti di cui al
comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui
all'art. 15 1, c. 4 del TUEL.
La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con
l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinata. Il parere relativo alla
copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese previste per legge, il cui il mancato intervento arrechi
danno patrimoniale all'ente.
Sezione 4: Equilibri di bilancio
Art. 51
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte
le componenti finanziarie della gestione.
L'ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti
in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme
contabili recate dal TUEL e dal presente regolamento.
Il responsabile del Servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai dirigenti dei centri di
responsabilità e, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, provvede a quanto segue:
a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero
della gestione dei residui.
Il responsabile del Servizio finanziario propone le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato
L'analisi delle informazioni gestionali pervenute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:
a) per l'entrata, lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato
degli accertamenti;
b) per l'uscita, lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli
impegni.
Le informazioni di natura contabile sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati ai
servizi e ai centri di costo e di ricavo, nonché alle attività e passività patrimoniali attribuite agli stessi secondo
le norme dei presente regolamento.
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Art. 52
Provvedimenti del Consiglio in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio
Il Consiglio provvede con riferimento al 30 giugno e al 30 settembre di ogni anno ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi, sulla base della documentazione predisposta dal settore finanziario.
Tale verifica è effettuata tramite deliberazione, da approvare entro un mese dai rispettivi termini sopra indicati.
In tale sede adotta eventualmente, con delibera, gli altri provvedimenti di cui all'art. 193, e 2 del TUEL.
Art. 53
Assestamento generale di bilancio
Mediante la variazione di assestamento generale, da deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno da
parte del Consiglio, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di
riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate dal Servizio finanziario, sulla base delle
risultanze comunicate dai responsabili preposti al centri di responsabilità.
Sezione 5: La gestione patrimoniale
Art. 54
Consegnatari dei beni
I beni immobili sono dati in consegna al responsabile del servizio patrimonio; i beni mobili, esclusi i materiali e
oggetti di consumo, sono dati in consegna al responsabile del servizio economato.
La cura e gestione dei beni immobili e mobili è affidata, con apposito verbale, ai responsabili dei servizi
interessati che ne diventano sub-consegnatari, e sono responsabili della corretta e regolare manutenzione e
conservazione dei beni stessi.
I sub-consegnatari dei beni immobili e mobili sono i responsabili della gestione dei servizi che svolgono
funzioni finali e dei servizi che svolgono funzioni di supporto.
Le schede d'inventario sono redatte in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio economato
per i beni mobili o il servizio patrimonio per i beni immobili, e l'altro presso il responsabile dei beni ricevuti in
consegna e gestione.
Art. 55
Inventario
I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché crediti, debiti e altre attività e passività patrimoniali
sono iscritti e descritti in appositi inventari costituiti da schede, suddivise per categorie e sottocategorie di beni
e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta
identificazione e descrizione.
Saranno indicati in particolare i riferimenti al servizio o, centro di costo al cui funzionamento, il bene è
destinato o al quale il rapporto giuridico è attribuito, in base alle norme sulla responsabilità di gestione nella
direzione dei servizi o centri di costo di cui alla legge e al presente regolamento
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Art. 56
Inventario, carico e scarico di beni mobili
I beni mobili sono riepilogati nell’inventario dei beni mobili.
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è
disposta sulla base delle norme previste in materia.
Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del
danno a carico del responsabile.
Art. 57
Beni mobili non inventariabili
Non si procede all’inventariazione dei beni di valore inferiore a 500 euro, con esclusione dei libri e degli arredi.
Art. 58
Automezzi
I sub consegnatari degli automezzi ne curano l'uso accertando quanto segue:
a) che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del settore (per i fini propri dell’ente)
b) che il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in
relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
Il sub-consegnatario è tenuto a verificare che l’automezzo affidato sia in regola con le norme previste dalle
leggi vigenti (assicurazione, tassa di circolazione, revisione) segnalando gli adempimenti necessari al settore
bilancio unitamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti per il buon
funzionamento dello stesso.
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Titolo IV: Le variazioni nel corso della gestione
Sezione 1: Tipologia di variazioni
Art. 59
Variazioni programmatiche e variazioni contabili
Le tipologie di variazioni che possono presentarsi nel corso dell'esercizio finanziario sono di natura
programmatica o di natura contabile.
In particolare si hanno:
a) variazioni nei programmi e nei progetti non comportanti variazioni contabili;
b) variazioni nei programmi e nei progetti che incidono sulla dimensione del bilancio o che richiedono
storni di fondi;
c) variazioni contabili che non comportano mutamenti nei programmi e nei progetti .
Le variazioni di cui al comma precedente possono riguardare strumenti di pianificazione strategica, di
programmazione e/o di budgeting.
Sezione 2: Variazioni dei documenti di pianificazione strategica
Art. 60
Variazioni delle linee programmatiche
Le variazioni del documento riguardante le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti sono
unicamente di natura programmatica e riguardano il contenuto dei programmi approvati dal Consiglio in
quanto articolazione minima del documento.
Tali variazioni hanno un naturale riflesso sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, del piano
triennale dei programmi e dei progetti e del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda i programmi, i
progetti e gli eventuali sotto progetti.
Art. 61
Deliberazioni inammissibili e improcedibili
Le deliberazioni di Consiglio o di Giunta che risultano incoerenti con i contenuti programmatici e contabili della
relazione previsionale e programmatica sono da intendersi inammissibili e improcedibili.
Si intendono incoerenti quelle deliberazioni che contrastano con:
d) il contenuto dei programmi della relazione previsionale e programmatica e/o i relativi budget;
e) il contenuto dei progetti del piano esecutivo di gestione e/o i relativi budget;
f) i servizi, gli interventi e le risorse di bilancio.
La coerenza delle deliberazioni di cui al comma 1 del presente articolo è attestata dal parere di regolarità
tecnica del responsabile di settore proponente la delibera.
Art. 62
Variazioni della relazione previsionale e programmatica
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Le variazioni della relazione previsionale e programmatica hanno natura programmatica e contabile e
riguardano:
a) il contenuto dei programmi
b) l'entrata e la spesa dei programmi
Tali variazioni possono riflettersi sul contenuto del bilancio e del piano esecutivo di gestione in relazione al
contenuto dei progetti e all'ammontare delle risorse:
per titoli, categorie, risorse;
per titoli, funzioni, servizi e interventi.
Art. 63
Variazioni del bilancio pluriennale di previsione
Le variazioni di bilancio pluriennale hanno natura meramente contabile e riguardano la consistenza degli
stanziamenti relativi a.
a) titoli, categorie, risorse;
b) titoli, funzioni, servizi e interventi.
Art. 64
Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici
Le variazioni del programma triennale dei lavori pubblici hanno carattere programmatico e/o contabile e sono
redatte nel rispetto dei documenti programmatori dell'ente e possono dare luogo a modificazioni nell'elenco
annuale dei lavori.
Art. 65
Variazioni di bilancio
Le variazioni di bilancio annuale hanno natura meramente contabile e riguardano la consistenza degli
stanziamenti relativi a:
a) titoli, categorie, risorse;
b) titoli, funzioni, servizi e interventi.
Le variazioni di bilancio devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun esercizio.
Art. 66
Variazioni dell'elenco annuale dei lavori pubblici
Le variazioni dell'elenco annuale dei lavori pubblici hanno carattere programmatico e/o contabile e derivano da
una variazione del programma triennale dei lavori pubblici o da economie di gestione.
Art. 67
Variazioni di PEG
Le variazioni del piano esecutivo di gestione hanno natura programmatica e/o contabile e riguardano:
a) il contenuto dei progetti
b) le linee guida di attuazione dei progetti ed i connessi indicatori;
Le variazioni del piano esecutivo possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio.
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Titolo V: Investimenti
Art. 68
Programmazione degli investimenti
Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante nell'approvare il progetto dell'investimento
dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale.
La programmazione degli investimenti tiene conto del programma triennale dei lavori pubblici, dell'elenco
annuale e delle relative modalità di finanziamento sui singoli investimenti.
Art. 69
Ricorso all'indebitamento
Il ricorso all'indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per
la realizzazione degli investimenti.
Regole particolari per l'assunzione di prestiti bancari a medio lungo termine sono previste dall'art. 204 del
TUEL.
Art. 70
Strumenti finanziari derivati
L'ente può utilizzare strumenti finanziari derivati di copertura del rischio, di tasso di interesse per la gestione
delle passività risultanti dalle emissioni obbligazionarie e dalle altre forme di ricorso al mercato finanziario
consentite dalla legge. In particolare tali strumenti dovranno essere utilizzati per ridurre i rischi connessi
all'oscillazione dei tassi di interesse ovvero alla concentrazione del proprio indebitamento in alcune categorie
di tasso.
Gli strumenti derivati consentiti sono gli swap sui tassi di interesse e le opzioni sui tassi di interesse.
E' fatto divieto di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per fini speculativi
Art. 71
Gestione della liquidità fuori tesoreria unica
Le somme rivenienti da mutui e da prestiti obbligazionari per le quali operi il regime di eccezione dal
versamento in tesoreria unica possono essere impiegate, compatibilmente con le esigenze di liquidità derivanti
dalla realizzazione degli investimenti finanziati con tale indebitamento, in operazioni finanziarie di reimpiego
della liquidità tese ad aumentare la redditività delle stesse.
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Titolo VI: Il Servizio di tesoreria
Art. 72
Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni che costituiscono la gestione finanziaria
dell’ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di
titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni di legge regolamentari o convenzionali.
L'affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma della procedura negoziata (trattativa
privata) con preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sulla base di apposito capitolato d'oneri speciale approvato dal Consiglio
comunale. E' data facoltà, ove l'importo contrattuale rimanga al di sotto della soglia comunitaria di procedere
mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa ai sensi del vigente regolamento dei contratti.
Qualora ricorrano le condizioni di legge l’ente può procedere per una sola volta al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
Le condizioni di tale servizio sono definite in modo analitico dalla convenzione di tesoreria e dalle norme
vigenti.
Art. 73
Gestione dei titoli e valori
Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell’ente sono disposte dal responsabile del settore Bilancio.
Le movimentazioni delle azioni di società partecipate dall’ente sono disposte dal delegato del Sindaco.
I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzionali sono di norma disposti a mezzo
di fideiussioni bancarie e assicurative.
Lo svincolo avviene con disposizione del responsabile del servizio competente
Art. 74
L’anticipazione di tesoreria
Il responsabile del settore bilancio, in esecuzione di apposita delibera della Giunta, può richiedere al Tesoriere
la concessione di anticipazioni di tesoreria secondo le norme di cui all’art.222 del T.U.
Art. 75
Pagamento dei mandati
L’istituto tesoriere è tenuto a rendere possibile e diffondere il pagamento dei mandati oltre che nelle forme
tradizionali: moneta, accreditamento in c/c , assegno circolare o vaglia postale, in qualsiasi altra forma diversa
dalla carta moneta consentita dalle vigenti norme.
Art. 76
Conto del tesoriere
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo il Tesoriere rende all’ente locale il conto della propria gestione di
cassa con allegata la seguente documentazione:
a) gli ordinativi d’incasso e pagamento con relative quietanze;
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b) la contabilizzazione dei movimenti effettuati per ogni risorsa d’entrata, intervento di spesa e capitolo di
entrata e di spesa per servizi per conto di terzi.
Il conto del Tesoriere deve contenere l’indicazione sia dei depositi in Tesoreria Unica suddivisi in conti fruttiferi
ed infruttiferi sia dei depositi che non soggiacciono alle norme di Tesoreria Unica.
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Titolo VII: La rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione
Sezione 1: Definizione e modalità del rendiconto della gestione
Art. 77
I risultati della gestione
Il risultato di gestione è dimostrato dal rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico
(con l’allegato prospetto di conciliazione) ed il conto del patrimonio.
Art. 78
Modalità di formazione del rendiconto
Entro il 15 maggio di ciascun anno il servizio economico finanziario presenta alla Giunta:
- lo schema di rendiconto;
- elenco dei residui attivi e passivi riaccertati e la relativa determinazione di ricognizione degli stessi;
- copia dei conti presentati dal Tesoriere e dagli agenti contabili;
- proposta di relazione di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL
Lo schema di rendiconto approvato, è sottoposto almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di
approvazione all’esame del collegio dei revisori per la relazione di cui all’art.239 comma 1 del TUEL.
Lo schema di rendiconto, approvato dalla Giunta unitamente alla relazione illustrativa , la relazione del collegio
dei revisori, l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza, sono depositati presso la
segreteria dell’ente per l’esame da parte dei consiglieri comunali 20 giorni prima della seduta consiliare fissata
per l’approvazione del conto.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno di ciascun esercizio.
La deliberazione di approvazione del rendiconto è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Sezione 2: Rendiconti finanziari
Art. 79
Avanzo o disavanzo di amministrazione
Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, esprime il saldo
contabile di amministrazione che è rappresentato dal valore differenziale della somma algebrica delle
componenti riepilogative dell'intera attività gestionale (fondo di cassa, più residui attivi, meno residui passivi) e
che costituisce l'avanzo (saldo positivo) o il disavanzo (saldo negativo) al 31 dicembre dell'ultimo esercizio
chiuso, rimanendo in esso assorbiti i risultati di gestione di tutti gli esercizi pregressi.
L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini
di cui all'art. 188 del TUEL. A tal fine, il disavanzo è applicato per l'importo pari alla somma del saldo contabile
di amministrazione, aumentato dell'importo corrispondente alle suddette quote di ammortamento.
L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in
conto capitale e fondi di ammortamento. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato ai sensi del
precedente comma, può essere utilizzato:
per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia
sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del TUEL;
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b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL,
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari e per il finanziamento delle spese correnti in sede di
assestamento;
c) per il finanziamento delle spese di investimento.
Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di
amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente -con la finalizzazione di cui alle
lettere a), b) e c) del precedente c. 3. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi
specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali
possono essere immediatamente attivati.
Il risultato contabile di amministrazione è definito mediante l'approvazione del rendiconto della gestione.
Art. 80
Relazioni finali di gestione dei responsabili dei centri di responsabilità
I dirigenti redigono la relazione finale di gestione riferita al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati
con il P.E.G. dell’anno precedente.
Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dalla Giunta per la predisposizione della relazione di cui all'art. 15
1, c. 6, del TUEL e dal Nucleo di valutazione come elemento di valutazione dei dirigenti.
Art. 81
Riaccertamento dei residui attivi e passivi
I responsabili effettuano la revisione dei residui ai fini del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui attivi e
passivi, ai sensi dell'art. 228, c. 3, del TUEL.
Il Settore bilancio elabora i dati e le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento
dei residui.
L’eliminazione, totale o parziale dei residui attivi, riconosciuti inesigibili insussistenti o prescritti, e non correlata
da pari eliminazione dei residui passivi, è disposta contestualmente alla deliberazione del Consiglio di
approvazione del rendiconto.
Art. 82
Conti degli agenti contabili
L’economo, i consegnatari dei beni mobili e gli altri agenti contabili individuati con deliberazione della Giunta
Comunale rendono il conto della propria gestione entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
I riscontri da parte del servizio finanziario sugli agenti contabili a denaro consistono nella verifica di
concordanza con le poste contabili del bilancio e della correttezza dei versamenti effettuati.
Sezione 3: Rendiconti economico-patrimoniali
Art. 83
Contabilità economico-patrimoniale
Le variazioni tra i risultati del conto del bilancio e quelli del conto economico sono evidenziate dal prospetto di
conciliazione redatto come diretta derivazione della contabilità economico-patrimoniale.
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Art. 84
Conto economico
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell’ente nonché il risultato economico
della gestione.
Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell'esercizio nonché scritture rettificative ed
integrative di fine esercizio.
Il conto economico è redatto secondo una struttura a scalare che evidenzia inoltre risultati economici intermedi
connessi alle diverse gestioni dell'ente.
Art. 85
Conto del patrimonio
Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al
termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza
iniziale.
Il conto del patrimonio accoglie le attività e le passività dell'ente.
La differenza tra attività e passività determina l'entità del patrimonio netto.
La variazione del patrimonio netto nel corso dell'esercizio è pari al risultato economico della gestione.
Art. 86
Contabilità analitica
La contabilità analitica è finalizzata alla rilevazione di costi e proventi per destinazione con particolare
riferimento ai centri di responsabilità ed eventualmente ai centri di costo.
Sezione 4: Controllo di gestione
Art. 87
Finalità del controllo di gestione
Il sistema di controllo rappresenta un sistema di analisi, azioni e decisioni attraverso le quali viene governata e
guidata l'attività amministrativa nel percorso di raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. Configura un processo
continuo a carattere circolare nel quale ogni difformità riscontrata tra obiettivi e risultati effettivi tende a
condizionare gli obiettivi dei periodi successivi, quindi la fase di programmazione del periodo successivo.
Il sistema di controllo di gestione richiede una concezione unitaria ed è efficace che pervade tutta
l'organizzazione dell’ente, ancorché con modalità, strumenti e tempi di sviluppo diversi in relazione agli ambiti
di rilevazione definiti e ad eventuali priorità informative decise dall’Amministrazione.
Art. 88
Modalità applicative del sistema di controllo
L’introduzione di sistemi di controllo implica:
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la ripartizione dell’organizzazione in unità operative elementari (centri di responsabilità ed eventuali centri
di costo e centri di provento);
la predisposizione di idonei sistemi informativi, basati su strumenti di rilevazione e di misurazione degli
obiettivi e delle prestazioni (indicatori quali-quantitativi, contabilità analitica);
l’adozione di un processo, articolato e tempificato, volto a:
- verificare il grado di raggiungimento effettivo degli obiettivi;
- interpretare i fenomeni causanti gli eventuali scostamenti tra i dati a preventivo e i dati a consuntivo,
- attivare gli eventuali successivi interventi correttivi degli obiettivi e/o delle prestazioni.
L’implementazione del controllo di gestione avviene in modo graduale e potrà interessare esclusivamente
alcuni ambiti d’indagine ritenuti rilevanti ai fini dei processi di governo.
Art. 89
Strumenti del sistema di controllo
Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento le informazioni quali-quantitative prodotte da:
- la contabilità finanziaria;
- la contabilità economico-patriomoniale
- la contabilità analitica;
- ogni altra rilevazione extracontabile.
I progetti e le linee guida del Piano esecutivo di gestione devono essere debitamente corredati da indicatori
funzionali alla rilevazione del grado di raggiungimento dei risultati e tali da consentire l’analisi:
- del rapporto tra obiettivi programmati e risultati raggiunti (efficacia);
- del rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti (efficienza).
Art. 90
Servizi di controllo di gestione e sistema dei controlli
Il controllo di gestione è affidato al settore bilancio con un rapporto funzionale e di coordinamento da parte del
Segretario/Direttore Generale..
Le risultanze del controllo di gestione costituiscono oggetto di report periodici tesi a fornire elementi di
conoscenza utili a consentire:
- agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- ai responsabili, la valutazione dell’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
- al nucleo di valutazione, la valutazione dell’operato dei responsabili.
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Titolo VIII: La revisione economico-finanziaria
Art. 91
Organo di revisione economico-finanziaria
Il controllo e la gestione economica e finanziaria è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato ai
sensi dell’art. 234 comma 2 del TUEL , il quale per l’espletamento delle proprie funzioni :
- ha sede presso gli uffici dell’Ente;
- può accedere agli atti e documenti dell’Ente tramite il responsabile del Settore economico finanziario
- ha diritto di ricevere l’ordine del giorno di convocazione del Consiglio con l’elenco degli oggetti iscritti.
Art. 92
Cessazione dall'incarico
Per la cessazione dall'íncarico di revisore si applica l'art. 235, c. 3, del TUEL.
In particolare cessa dall'incarico il revisore per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le
funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a tre mesi.
Art. 93
Determinazione dei compensi
Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di nomina, provvedere a determinare il compenso dei revisori,
secondo le disposizioni legislative vigenti.
Art. 94
Attività di collaborazione con il Consiglio
Al fine di svolgere l'attività di collaborazione con il Consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo l'organo di
revisione esprime pareri e formula proposte sugli atti fondamentali di competenza consiliare riguardanti le
seguenti principali materie:
a) politiche dell’Ente in materia tributaria e tariffaria;
b) politiche d'investimento e relative fonti di finanziamento;
c) servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione;
d) organizzazione dei servizi e degli uffici;
e) verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio;
f) assestamento generale di bilancio.
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Titolo IX: l’Economato
Art. 95
Ufficio Economato
Nell'ambito del Servizio finanziario opera l'ufficio economato cui sono attribuite le seguenti competenze:
- la custodia e la distribuzione degli stampati, carta, cancelleria, oggetti e materiali vari necessari per il
funzionamento dei servizi comunali per i quali il Comune è tenuto, per legge, a provvedere;
- il sostenimento delle spese minute ed urgenti;
- il servizio di cassa interno;
- la gestione degli anticipi per spese contrattuali e d'asta.
Art. 96
Spese minute
Sono considerate spese minute ed urgenti spese postali e telegrafiche; carta e valori bollati; pedaggi
autostradali, posteggi e lavaggi automezzi; spese di registro e contrattuali a carico comunale; spese e tasse di
immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali; tasse di concessione governative ed altri
diritti erariali; abbonamenti a quotidiani e riviste; acquisto libri; spese di rappresentanza.
Art. 97
Spese urgenti
Sono considerate spese di carattere urgente le forniture e le prestazioni che per la loro particolare natura non
possono essere tempestivamente programmate e previamente autorizzate con determinazione.
Art. 98
Servizio di cassa interno
Il servizio di cassa interno provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese indicate nel
presente regolamento.
Il servizio di cassa interno si avvale di un fondo a render conto costituito mediante emissione di un mandato di
pagamento a favore dell'Economo sull'apposito capitolo dei Servizi per conto terzi - parte Spesa - dell'anno di
competenza.
Il fondo si chiude entro il mese di dicembre dell'anno cui si riferisce per l'intero importo.
Conseguentemente entro il mese di gennaio successivo la partita contabile viene regolarizzata con emissione
di reversale di introito sull'apposito capitolo dei Servizi per conto terzi -parte Entrata - dei residui dell'anno
precedente e, contemporaneamente, viene riemesso mandato di pagamento sull'analogo capitolo dei Servizi
per conto terzi - parte Spesa - dell'esercizio in corso.
Il fondo a render conto non può superare l'importo di E .5.200 ed è assegnato annualmente con
determinazione da parte del Responsabile del Settore economico finanziario.
.
Art. 99
Riscossione di entrate
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Il servizio di cassa interno provvede alla riscossione delle entrate derivanti da introiti occasionali e non previsti,
per i quali il Responsabile del Settore economico finanziario ritiene sussista la necessità di immediato incasso
e non sia possibile il diretto versamento presso la Tesoreria comunale.
Art. 100
Sostenimento di spese
Il servizio di cassa interno provvede al sostenimento delle spese indicate ai precedenti articoli 95 e 96 nei limiti
e con le modalità indicati al precedente art.98:
La spesa per capitolo o articolo avviene dietro emissione di appositi buoni economali in cui deve essere
dettagliato l'oggetto della spesa, l’importo, il soggetto percipiente la somma, l’impegno al quale è riferita la
spesa. Il buono suddetto viene firmato dal percipiente la somma, per quietanza.
A tale buono, a conferma dell’avvenuta spesa, devono essere allegate le pezze giustificative con valore fiscale
(scontrini, ricevute fiscali, fatture, titoli di viaggio, ricevute di versamento …….). Fanno eccezione i pagamenti
relativi a spese per le quali non è prevista l’emissione di ricevute fiscali, quali carte e valori bollati, spese
postali ecc…. per i quali dovrà essere allegata una dichiarazione firmata, per quietanza, dal percipiente la
somma.
Trimestralmente, o quando ne ravvisi la necessità l'Economo dovrà presentare il rendiconto analitico delle
suddette spese al Responsabile del Settore economico finanziario per il relativo rimborso.
Tale rendiconto deve essere accompagnato dalle fatture, bollette ecc. con uniti i relativi buoni i quali
rappresentano condizione indispensabile per il rimborso medesimo.
Art. 101
Anticipazioni
Per le missioni e trasferte di amministratori e dipendenti che comportano spese di particolare rilevanza, il
Servizio cassa interno provvede ad erogare agli interessati un’anticipazione nella misura prevista per gli
amministratori dal relativo provvedimento di autorizzazione alla missione o trasferta e, per i dipendenti, dalla
vigente normativa.
Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di una ricevuta di pagamento a firma del percipiente.
L'interessato ha l'obbligo di presentare la richiesta di rimborso al rientro della missione e di versare al servizio
di cassa interno o alla tesoreria comunale, i fondi eventualmente non utilizzati.
Sulla base delle richieste di rimborso della spesa sostenuta l'Economo chiede l'emissione del mandato di
pagamento di pari importo a suo favore.
Art. 102
Libri contabili
L'Ufficio economato ha l'obbligo di tenere, manualmente o a mezzo del sistema informativo dell'Ente, il
giornale generale di cassa entate ed uscite, numerato per pagina e vidimato dal Responsabile del Settore
bilancio, aggiornato quotidianamente, nel quale sono registrate cronologicamente le operazioni effettuate.
Titolo X: Agenti contabili
Art. 103
Individuazione
Gli agenti contabili sono individuati con apposita deliberazione della Giunta comunale.
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Gli agenti contabili possono essere:
- a denaro
- a materia
Art. 104
Agenti contabili a denaro
Sono agenti contabili "a denaro":
- gli agenti del pagamento (tesoriere, economo)
- gli agenti della riscossione (tesoriere, economo, concessionari della riscossione)
- gli agenti contabili che maneggiano somme senza possibilità di uso (concessionari della riscossione, vigili
urbani, riscuotitori diritti di segreteria
Fatta eccezione per i concessionari della riscossione, ogni agente contabile a denaro ha l'obbligo di tenere,
manualmente o a mezzo del sistema informativo dell'Ente, un registro di cassa, numerato per pagina e
vidimato dal Responsabile del Settore bilancio, aggiornato quotidianamente, nel quale sono registrate
cronologicamente tutte le operazioni di incasso.
Gli agenti contabili che maneggiano somme, provvedono all’operazione di introito mediante l'utilizzo di
blocchetti di ricevute forniti dal Settore bilancio. I blocchetti devono essere restituiti al medesimo Settore al loro
completo utilizzo e comunque entro il 31/12 di ogni anno. Le operazioni di carico e scarico dei suddetti
blocchetti vengono rilevate mediante apposito registro di carico e scarico.
Titolo XI: Disposizioni finalie
Art. 105
Norma di rinvio ed entrata in vigore
Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si rimanda al contenuto delle norme previste dal T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Dlgs. 18.8.2000, n.267, al DIgs.25.2.1995, n.77 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme della legge e del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato non incompatibili con il suddetto
decreto.
Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2004. Da tale data si ritiene abrogato il precedente
regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/6/1996 con atto n. 61 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Regolamento di contabilità - Comune di Castelnovo ne` Monti