DOTT. ING. GIUSEPPE DI PISA
Libero professionista
D. Lgs. 81/08 e s. m.
D. Lgs. 17/10
Controlli e verifiche su macchine e impianti
alla luce del D. Lgs n. 81/08 e s.m.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 17/10
IL D.LGS. 81/08 RIPROPONE AI DATORI DI LAVORO LA NECESSITÀ
DI EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE SU TUTTE LE
ATTREZZATURE DI LAVORO. IN PARTICOLARE ALL’ART. 71 AI
COMMI
7-8-9
È
FATTO
OBBLIGO
DI
GARANTIRE
IL
MANTENIMENTO DI ADEGUATI LIVELLI DI SICUREZZA,
PER TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO.
CIÒ IMPLICA LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE ADEGUATI E TEMPESTIVI
INTERVENTI DI CONTROLLO, ISPEZIONE E MANUTENZIONE SU
TUTTI I MACCHINARI AZIENDALI. TALI INTERVENTI, NORMALMENTE
INQUADRABILI
NELLE
TIPOLOGIE
PREVENTIVI,
ORDINARI
E
STRAORDINARI, DEVONO ESSERE FINALIZZATI AL MANTENIMENTO NEL
TEMPO DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEL MACCHINARIO.
COSA POTREBBE SUCCEDERE SE LE
MACCHINE E GLI IMPIANTI NON
SONO SOTTOPOSTI A REGOLARE
CONTROLLO E VERIFICA ?
PRENDIAMO AD ESEMPIO
UN IMPIANTO PER INERTI
QUANTI DI NOI NON NE
HANNO VISTI NEL NOSTRO
TERRITORIO
SENZA MANUTENZIONE LE
STRUTTURE PERDONO LE
CARATTERISTICHE DI
RESISTENZA
SI HANNO DEI
CEDIMENTI IMPROVVISI
LE ATTREZZATURE DA LAVORO SENZA UNA CORRETTA
MANUTENZIONE E VERIFICA POSSONO DIVENTARE
DELLE TRAPPOLE MORTALI
PER GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
AUTOGRU – GRU A TORRE – CESTELLI – ECC.
E’ SUFFICIENTE UNA REGOLARE
MANUTENZIONE E L’EFFETTUAZIONE DELLE
VERIFICHE PERIODICHE (ASP - INAIL) ?
Per
gli
apparecchi
di
sollevamento,
la
normativa e la prassi hanno generato nel
corso degli anni, la convinzione, che dopo la
matricolazione all’atto della installazione della
macchina, la visita annuale degli Ispettori
dell’ISPESL o delle ASP/ARPA, obbligatoria
per
legge,
fosse
sufficiente
alla
certificazione del mantenimento delle
caratteristiche di sicurezza intrinseche
del macchinario.
Nell’ultimo periodo, con la pubblicazione delle norme
UNI, e della direttiva macchine, si sono introdotti per
tali apparecchi, alcuni concetti riguardanti
le “ispezioni”, i “controlli”,
la “vita residua” o “consumo di vita”.
In particolare l’UNI, ha emanato nel
corso degli ultimi anni le norme
specifiche che hanno interessato gli
apparecchi di sollevamento.
Si tratta delle norme UNI ISO
4301, relative alle classificazioni
degli apparecchi di sollevamento in
funzione del loro uso e del consumo
di vita e la UNI ISO 9927-1 che
individua i criteri per le ISPEZIONI
ad apparecchi di sollevamento.
Di grande interesse è il protocollo
ISPESL – REGIONE LOMBARDIA
del maggio 2010
ISPESL
Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli
aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine
e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro
ISPESL
CONTENUTI
1. Premessa
2. Aspetti generali
3. Aspetti specifici inerenti gli impianti elettrici
4. Aspetti
specifici
inerenti
gli
inerenti
gli
apparecchi
di
sollevamento
5. Aspetti
specifici
pressione
6. Appendice
apparecchi
a
ISPESL
In particolare per gli apparecchi di sollevamento………….
4.8 Per macchine dotate di marcature CE, si concorda con quanto già
espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Div VI con
nota prot. 15/VI/879 del 17/01/2008, ossia risulta legittimo da
parte
del
comprovante
verificatore
l’avvenuta
richiedere
esecuzione
la
documentazione
dei
controlli
di
componenti strutturali, se previsto da specifiche indicazioni
riportate sul manuale di istruzione della macchina.
ISPESL
In particolare per gli apparecchi di sollevamento………….
4.8 segue
Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto
all’esecuzione dei controlli obbligatori previsti dal
fabbricante,
dovrà
essere
impartita
da
parte
dell’UPG incaricato la “prescrizione” (art. 20 D.
Lgs. 758/94), contestando la violazione dell’art. 71,
commi 4 e 8, lettera b) del D. Lgs. 81/08.
ISPESL
4.8 segue
In caso di apparecchi di sollevamento immessi sul mercato prima
dell’entrata in vigore della Direttiva Comunitaria relativa al prodotto, o
in caso di apparecchi di sollevamento marcati CE, per i quali il
fabbricante non ha previsto controlli strutturali periodici, si ritiene che,
in presenza di elementi che possano dare origine a dubbi sull’integrità di
componenti costituenti la struttura della macchina, il tecnico verificatore
ne possa richiedere un controllo approfondito, per poter esprimere
un parere senza margini di incertezza sull’idoneità della stessa ai fini
della sicurezza; in questo caso, si ritiene appropriata la formulazione
della richiesta tramite “disposizione”.
ISPESL
Il “Protocollo” indica i procedimenti e i contenuti dei controlli
supplementari
ai
cui
assoggettare
gli
apparecchi
di
sollevamento (esame visivo, spessimetrie, controlli non distruttivi,
gioco della ralla, ecc.).
A indagini concluse, sulla scorta degli elementi acquisiti, il tecnico
dovrà redigere una relazione nella quale dovrà anche stimare la
vita residua della gru, quantificare il numero di anni nei quali la gru
può continuare ad operare in condizioni di sicurezza, e stabilire il
periodo di validità della certificazione presentata.
LA NECESSITA’ DEL CONTROLLO APPROFONDITO
Come un filo di ferro si rompe dopo averlo sottoposto a cicli di carico
ripetuti nel tempo (flessione) così nella struttura ad esempio di una gru si
manifestano delle piccole lesioni (cricche) che si sviluppano in alcuni
elementi o in sezioni degli stessi sotto l’azione di carichi variabili. La
presenza di sezioni di carpenteria indebolite da fenomeni di fatica può
portare, nel tempo, a collasso strutturale degli apparecchi di sollevamento
con evidenti gravi conseguenze.
La “verifica approfondita” prende il nome di “verifica
strutturale” e serve a capire, sulla base delle condizioni
della struttura, quanti cicli di vita residui rimangono
alla
gru
costruttore.
rispetto
alla
classe
stabilita
dal
Gli apparecchi di sollevamento infatti, come d’altronde la
maggior parte delle macchine e degli impianti, sono
progettati per funzionare per un tempo definito. Quando si
raggiunge il numero di cicli previsti la struttura non conserva
più le caratteristiche di sicurezza originarie.
Le gru a torre per esempio, secondo quanto previsto dalle norme CNR 10021/85 al
prospetto AIII-1, devono essere progettate per una classe di funzionamento A3-A5
a cui corrisponde, in funzione del regime di carico previsto per l’apparecchio, un
numero di cicli di carico variabile tra 63.000 e 250.000. Una volta effettuato
questo numero massimo di cicli, l’apparecchio non può più essere
utilizzato anche se è in buone condizioni di conservazione e
manutenzione.
Si ricorda che un ciclo ha inizio quando il carico comincia ad essere sollevato ed ha
termine nel momento in cui, depositato il carico, l’apparecchio è pronto per
l’effettuazione di un nuovo sollevamento.
Poi c’è il tanto atteso………………….
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLICHE SOCIALI
“Decreto 11 aprile 2011”
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.
VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei
soggetti di cui all’art. 71, co.13, del medesimo D.Lgs”.
Il DM regola ulteriormente le modalità di verifica sulle attrezzature da
lavoro eseguite da INAIL e ASL territoriali e disciplina contemporaneamente
modalità e condizioni per le quali attuazione della medesima verifica possa
essere eseguita da soggetti altri, pubblici o privati.
Il Decreto 11 aprile 2011 arriva quindi a organizzare ancora, le modalità, le
tempistiche, i passaggi burocratici e amministrativi utili all’accreditamento di
soggetti terzi pubblici o privati che possano e siano abilitati all’attuazione di
verifiche di controllo sulle attrezzature da lavoro. Verifiche che ricordiamo
essere destinate per legge e primi fra tutti a INAIL per quanto riguarda la fase
primaria e ASL nelle fasi successive.
Il Decreto 11/04/2011, nell’Allegato II, par. 2. - Definizioni
….omissis….
c) Indagine supplementare:
Attivita' finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi
nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni.
nonche' a stabilire la vita residua in cui la macchina potra' ancora operare in
condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
MA NON SONO TROPPI 20 ANNI?
Questa piattaforma sviluppabile (cestello):
1. E’ stata costruita nel 1996;
2. E’ stata immatricolata alla stessa data dall’ISPESL;
3. E’ stata marchiata CE dal costruttore;
4. E’ stata sottoposta a verifica con esito positivo ASL il 22/11/2001 ed il
05/01/2005
Nel 2007………….. (quindi dopo 11 anni)
2
1
A
Barra filettata
B
C
La rottura della barra filettata ø
24 che collega i tratti A e B
dell’asta
collegata
al
manovellismo
che
il
governa
livellamento della navicella, ha
provocato l’anomala inclinazione
del tratto C ed il consequenziale
ribaltamento della navicella.
In particolare, si è verificato il
cedimento
della
barra
metallica
filettata
che
congiunge due degli elementi
costitutivi del manovellismo
che assicura il continuo
livellamento della navicella.
Tale barra filettata è stata
originariamente prevista dal
costruttore per consentire la
regolazione della lunghezza
dell’asta di livellamento.
Purtroppo, anche in questo caso, si è verificato
un infortunio mortale
Probabili cause della rottura della barra filettata
a. originaria inesatta progettazione dell’asta di livellamento. La
presenza della barra filettata, infatti, costituisce un elemento di minore
resistenza alle sollecitazioni rispetto ai restanti componenti dell’intera asta
di livellamento.
b. improprio utilizzo del mezzo, da parte di uno dei nove proprietari che si
sono avvicendati nel corso degli anni (sovraccarico della navicella, urti, etc.).
c. errore di fusione in fase di produzione della barra filettata.
Forse, se si fosse fatta ai 10 anni una verifica
approfondita si sarebbe potuto vedere che la barra
filettata stava per cedere
Si ringrazia l’ing. Natale Aiello dell’ASP CT per il materiale fornito
COME SI ESEGUE UNA VERIFICA STRUTTURALE
AL FINE DI DETERMINARE LA VITA RESIDUA DI UNA MACCHINA ?
In via preliminare, il tecnico dovrà acquisire tutti gli elementi necessari
che gli consentiranno di ricostruire la vita pregressa dell’apparecchio di
sollevamento.
Questi
elementi
possono
essere
estrapolati
dalla
documentazione fornita all’utilizzatore come: libretto ENPI/ISPESL o
Registro di Controllo, rapporti di manutenzione eseguiti da ditta
specializzata, verbali di verifica periodica, documenti di acquisto di
componenti sostituiti, ecc.
VEDI ELENCO
COMPLETO NEL
DM 11/04/2011 –
ALLEGATO II
MAGNETOSCOPIA (MT)
Il metodo si applica ai materiali dotati di
proprietà magnetiche quali la ghisa, gli
acciai al carbonio e gli acciai basso-legati,
materiali fra i più utilizzati in applicazioni
strutturali.
Il metodo si basa sulla magnetizzazione di componenti ferromagnetici e sulla
conseguente disuniforme distribuzione del flusso magnetico: regolare per
componenti esenti da difetto, irregolare nel caso in presenza di discontinuità.
In corrispondenza di discontinuità si genera un
flusso disperso di intensità sufficiente ad
accumulare particelle magnetiche colorate o
fluorescenti, con la conseguente rivelazione visiva
delle discontinuità.
E’ un metodo semplice, sensibile ed economico,
che presenta un ampio spettro di applicazioni.
LIQUIDI PENETRANTI
Il controllo si basa sul principio della
capillarità dei liquidi e permette di evidenziare
difetti superficiali.
Possono essere utilizzati, nelle varie modalità
di impiego, per tutti i tipi di materiale.
Indicato su fusioni, saldature, fucinati, fatta
eccezione per materiali porosi.
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI UTILIZZANDO IL METODO AD
ULTRASUONI (UT).
Grazie a questa lavorazione è possibile rilevare difetti e discontinuità presenti
nelle strutture delle macchine e attrezzature da lavoro.
Con il metodo ad ultrasuoni è inoltre possibile misurare lo spessore del
materiale attraversato (controllo spessori / controllo spessimetrico), la
dimensione dei difetti e la distanza del difetto.
Il metodo utilizza onde sonore ad alta frequenza (ultrasuoni / UT) che vengono
fatte passare attraverso il materiale da esaminare.
La velocità di propagazione dell'onda dipende dalle caratteristiche del materiale
attraversato.
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI UTILIZZANDO IL METODO AD
ULTRASUONI (UT).
Viene utilizzato un rilevatore di ultrasuoni che riscontra il segnale di partenza degli
UT e il segnale di arrivo (eco di fondo). I due segnali sono visibili come picchi sullo
schermo.
Se tra questi picchi ne sono presenti altri vuol dire che il metodo ha evidenziato un
difetto del materiale esaminato.
La forma e le dimensioni del picco, studiate e confrontate con appositi standard
permettono di identificare e localizzare il difetto.
VERIFICA DI UNA GRU PORTUALE
PRESSO UN CANTIERE NAVALE A MESSINA
Report CND spessimetrico con metodo
UT condotto su strutture di rinforzo
delle gru da banchina di servizio per il
bacino di carenaggi
COSA E’ PREVISTO PER IL NOLEGGIO DI UNA ATTREZZATURA ?
D. Lgs. 81/08 - TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della
disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria
responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria,
ai requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro
attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della
cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per
tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una
dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono
risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti
di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica
abilitazione ivi prevista.
D. Lgs. 17/2010
La nuova
direttiva
macchine:
2006/42/CE
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
Con il D.Lgs. 17/10 viene recepita la direttiva comunitaria
2006/42/CE e viene abrogato il precedente DPR 459/96.
Dal 29 Dicembre 2009 la Direttiva Macchine 98/37/CE ha lasciato il posto
alla nuova Direttiva 2006/42/CE. La nuova Direttiva è stato recepita in
Italia con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 con entrata in vigore il 6 marzo
2010.
Con la direttiva 2006/42/CE gli Stati membri devono adeguarsi per
garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone,
segnatamente dei lavoratori e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei
beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle macchine.
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
I prodotti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n.
17/2010 sono:
►le macchine;
►le attrezzature intercambiabili;
►i componenti di sicurezza;
►gli accessori di sollevamento;
►le catene, le funi e le cinghie;
►i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
►le quasi macchine.
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
Con il recepimento della “nuova direttiva macchine”
2006/42/CE[1] una prima evidente novità da rilevare è
l’introduzione delle sanzioni, di tipo amministrativo,
sufficientemente
proporzionate
e
esplicitamente previste dalla nuova Direttiva.
dissuasive,
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
Modifiche significative riguardano:
la definizione di macchina;
l’introduzione delle catene, delle funi e delle cinghie;
l’introduzione degli ascensori da cantiere;
l’introduzione degli apparecchi portatili a carica
esplosiva,
(pistole
sparachiodi,
macellazione per marchiare);
pistole
per
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
Modifiche significative riguardano anche:
l’introduzione dell’elenco dei prodotti appartenenti
al campo di applicazione della “direttiva bassa
tensione” e, quindi, esclusi dalla “direttiva macchine”;
la nuova definizione di componente di sicurezza,
con allegato un elenco indicativo e aggiornabile degli stessi;
introduzione nel campo di applicazione del D.Lgs. n.
17/2010 degli ascensori con velocità non superiore a
0,15 m/s.
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
Definizione di “macchina”
1)
insieme
equipaggiato
o
destinato
ad
essere
equipaggiato di un sistema di azionamento diverso
dalla forza umana o animale diretta, composto di parti
o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati
tra
loro
solidamente
determinata;
2) …… omissis ……
per
un'applicazione
ben
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
Le quasi-macchine sono “insiemi che costituiscono quasi una
macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire
un'applicazione ben determinata”, “unicamente destinate ad
essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre
quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina”
disciplinata dalla direttiva. Per questa tipologia di prodotti non vige più
l’obbligo dell’apposizione della marcatura CE di conformità, ma va
redatta la sola Dichiarazione di Incorporazione.
Il fabbricante delle quasi - macchine sarà tenuto ad accompagnarle con
un’apposita dichiarazione d’incorporazione e dalle istruzioni per
l’assemblaggio delle stesse con le altre parti.
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
La nuova Direttiva Macchina ha dato più risalto alla procedura
per la valutazione del rischio, nonché ai concetti legati
all’ergonomia, esprimendo in maniera più estesa e completa i
principi del rapporto uomo-macchina.
Tra le tante modifiche la valutazione delle emissioni, gli
obblighi relativi ai sedili ed alla protezione contro i fulmini
(che adesso essendo stati integrati nell’Allegato I sono
applicabili a tutte le macchine).
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
Le nuove esclusioni esplicite
Vengono specificati meglio i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica
solo la direttiva 73/23/CEE concernente la bassa tensione:
elettrodomestici destinati a uso domestico,
apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle
tecnologie dell'informazione,
macchine ordinarie da ufficio,
disgiuntori e interruttori.
Inoltre vengono indicate anche le apparecchiature elettriche ad alta tensione
cui non si applica la direttiva Macchine:
apparecchiature di collegamento e di comando,
trasformatori.
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
L'allegato IV
L'elenco delle macchine ritenute "più pericolose" è stato oggetto di diverse
modifiche. Entrano a far parte dell'Allegato IV gli Apparecchi portatili a
carica esplosiva per il fissaggio (ad es. "spara chiodi") o altre macchine ad
impatto. Risultano tolte dall'elenco le macchine per la fabbricazione di
articoli pirotecnici.
Componenti di sicurezza
C'è un nuovo Allegato V che contiene un elenco indicativo delle componenti
di sicurezza che può essere aggiornato dalla Commissione (con l'assistenza
di un "Comitato Macchine") che riporta l'elenco indicativo dei componenti
di sicurezza.
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
Valutazione della conformità e certificazione
Le procedure per la valutazione della conformità e la certificazione delle
macchine hanno subito importanti modifiche.
Per le macchine non elencate nell’Allegato IV, le procedure sono
rimaste sostanzialmente immutate, è stato dato solamente particolare
risalto alle misure che il fabbricante deve seguire perché il
processo di fabbricazione assicuri la conformità al fascicolo
tecnico elaborato e, quindi, ai requisiti essenziali di sicurezza (Allegato
VIII).
– D. Lgs. 17/2010 –
La nuova direttiva macchine: 2006/42/CE
Valutazione della conformità e certificazione
Al contrario, sono state introdotte importanti novità per le macchine in
Allegato IV.
Per queste macchine, in alternativa alle procedure già previste nel D.P.R.
n. 459/1996, è stata introdotta la possibilità per il fabbricante di operare
in regime di «Garanzia qualità totale », cioè secondo un sistema di
qualità per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e le prove,
approvato da un organismo notificato per una o più categorie di macchine
di cui all’elenco dell’Allegato IV.
NO
La macchina è
elencata
nell’Allegato IV ?
La macchina è
fabbricata in
conformità a norme
armonizzate ?
NO
Valutazione
conformità
Controllo interno
di fabbricazione
(Allegato VIII)
Esame CE del tipo
(Allegato VI)
Controllo interno
di fabbricazione
(Allegato VIII, p. 3)
SI
SI
Garanzia qualità
totale con
sorveglianza del
SQ
Valutazione
conformità
Controllo interno
di fabbricazione
(Allegato VIII)
Esame CE del tipo
(Allegato VI)
Controllo interno
di fabbricazione
(Allegato VIII, p.3)
Garanzia qualità
totale con
sorveglianza del
SQ
GRAZIE PER LA
CORTESE
ATTENZIONE
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
Dott. Ing. Giuseppe Di Pisa
Via Magna Grecia n. 4
95030 - Tremestieri Etneo (CT)
Tel./Fax +39 095.439156
Mobile: 338.6887908
e-mail: [email protected]
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