CONVEGNO
“Impianti di climatizzazione
estiva ed invernale”
DOCUMENTAZIONE A CORREDO
ADEMPIMENTI – RUOLI - ISPEZIONI
RELATORE: ING. LUCIANO CONSORTI
1
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Legge 3 agosto 2013, n. 90, recante:
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché' altre disposizioni in
materia di coesione sociale.
(GU Serie Generale n.181 del 3-8-2013)
2
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Legge 90/2013 - Art. 4 – comma 1-bis
Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e
agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le
modalità di progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
[omissis….] e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e
la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la
gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di
prestazione energetica. [omissis…]
3
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Legge 90/2013 - Art. 2 - comma 1) I-tricies
Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi
di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o
senza
produzione
indipendentemente
comprendente
di
dal
acqua
vettore
eventuali
calda
energetico
sistemi
di
sanitaria,
utilizzato,
produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolarizzazione e controllo.
4
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali
di riscaldamento.
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso
promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla
climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella
dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi,
comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati
ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di
temperature controllate.
5
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad
energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio
della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a
5 kW.
6
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al
servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate.
7
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate sono da intendersi comprese anche:
gli edifici residenziali monofamiliari.
le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività
professionali (ad esempio studio medico o legale) o
commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o
associativa (ad esempio sindacato, patronato) che
prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a
quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
8
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Ministero dello Sviluppo Economico
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
(G.U. 27 giugno 2013, n. 149)
Decreto Ministero Dello Sviluppo Economico
10 febbraio 2014
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e
di rapporto di efficienza energetica di cui al
D.P.R. n. 74/2013
(G.U. n. 55 del 7 marzo 2014)
9
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – comma 5
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di
acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto
di
impianto
per
la
climatizzazione".
In
caso
di
trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità
immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati
all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali
allegati.
10
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Il nuovo libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici
adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del
libretto di impianto e di centrale) sia agli impianti termici
adibiti alla climatizzazione estiva come i condizinatori
d’aria.
Esso si applica inoltre agli scambiatori di calore e agli
impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli
ambienti.
11
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato
un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame
univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito
dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di
impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione
invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto
il sistema di rilevazione delle temperature nei locali
riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione
estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto.
12
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Nel caso
in cui uno dei servizi sia
centralizzato
(riscaldamento o raffrescamento) e all’altro si provveda in
modo autonomo,
vanno anche compilati i libretti degli
impianti autonomi.
13
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas)
in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di
impianto, occorre tenere aggiornato il Registro
dell’apparecchiatura pubblicato sul sito del Ministero
dell’Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in
assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va
presentata, inoltre, al Ministero dell’ambiente, per il tramite
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenete
informazioni riguardanti la quantità di emissioni in
atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla
base
dei
dati
contenuti
nel
relativo
registro
dell’apparecchiatura.
14
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Il nuovo libretto è composto dalle seguenti schede, ove si
sono indicate in rosso le novità::
1) Scheda identificativa dell’impianto
2) Trattamento acqua
3) Nomina del Terzo Responsabile
4) Generatori
4.1) Gruppi termici o caldaie
4.2) Bruciatori se non incorporati al gruppo termico
15
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
4.3) Recuperatori/Condensatori lato fumi se non incorporati al
gruppo termico
4.4) Macchine frigorifere/pompe di calore
4.5) Scambiatori di calore della sottostazione
di teleriscaldamento e teleraffrescamento
4.6) Cogeneratori/trigeneratori
4.7) Campi solari termici
4.8) Altri generatori
16
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
5) Sistemi di regolazione e contabilizzazione
5.1) Regolazione primaria
5.2) Regolazione singolo ambiente di zona
5.3) Sistemi telematici di telelettura e telegestione
5.4) Contabilizzazione
17
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
6) Sistemi di distribuzione
6.1) Tipo di distribuzione
6.2) Coibentazione rete di distribuzione
6.3) Vasi di espansione
6.4) Pompe di circolazione (se non incorporate nel gruppo
termico o caldaia)
18
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
7) Sistemi di emissione
8) Sistemi di accumulo
8.1) Accumuli ( se non incorporati nel gruppo termico o caldaia)
9) Altri componenti dell’impianto
9.1) Torri evaporative
9.2) Raffreddatori di liquido a circuito chiuso
9.3) Scambiatori di calore intermedi (per acqua di superficie o
falda)
9.4) Circuiti interrati a condensazione/espansione diretta
9.5) Unità di trattamento aria
9.6) Recuperatori di calore (aria ambiente)
19
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
10) Impianti di ventilazione meccanica controllata
10.1) Impianto di ventilazione meccanica controllata
11) Risultati della prima verifica effettuata
dall’installatore e delle verifiche periodiche
successive effettuate dal manutentore
11.1) Gruppi termici
11.2) Macchine frigo/pompe di calore
11.3) Scambiatori di calore della sottostazione di
teleriscaldamento/ teleraffrescamento
11.4) Cogeneratori/trigeneratori
12) Interventi di controllo di efficienza energetica
20
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
13) Risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura
dell’ente competente
14) Registrazione dei consumi nei vari esercizi
14.1) Consumo di combustibile
14.2) Consumo di energia elettrica
14.3) Consumo dell’acqua di reintegro nel circuito
dell’impianto termico
14.4) Consumo di prodotti chimici per il trattamento
acqua del circuito dell’impianto termico
21
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 1
Entro e non oltre il 15 ottobre 2014
sono
muniti
di
un
"libretto
di
(1),
gli impianti termici
impianto
per
la
climatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al
modello riportato dell‘ Allegato I del presente decreto.
(1) - D.M. 20 giugno 2014 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2014)
22
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 2 – comma 1
Entro e non oltre il 15 ottobre 2014(1), in occasione degli
interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di
potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di
climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore
di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art.
8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai
modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente
decreto.
23
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 2 – comma 2
Il comma 1) non si applica agli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la
compilazione del libretto.
24
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 3 – Comma 8
Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i
«Libretti di centrale" ed i «Libretti di impianto", gia'
compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati
negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003,
devono essere allegati al Libretto.
25
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
DEFINIZIONI
26
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.Lgs. 192/2005 - All. A – ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI UN
IMPIANTO TERMICO
È il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di
responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti,
includente:
esercizio,
conduzione,
manutenzione
ordinaria e straordinaria e controllo nel rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale.
27
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
UNI 8364 - ESERCIZIO:
Insieme delle operazioni finalizzate a garantire il
funzionamento del sistema edificio impianto termico nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza,
contenimento dei consumi energetici e salvaguardia
dell’ambiente
28
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
UNI 8364 - CONDUZIONE :
Insieme delle operazioni necessarie per il normale
funzionamento
dell’impianto
termico,
che
non
richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di
fuori di quella installata sull’impianto.
29
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
UNI 8364 - CONTROLLO:
Verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un
apparecchio o di un impianto termico eseguita sia al fine
dell’attuazione di operazioni di manutenzione e/o
riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con
dette operazioni.
30
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
UNI 8364 - MANUTENZIONE:
Insieme degli interventi necessari per garantire nel
tempo
la
funzionalità
e
conservare
l’efficienza
dell’impianto entro i limiti prescritti.
31
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.Lgs. 192/2005 - All. A – ISPEZIONE
Sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in
sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità
pubbliche competenti, mirati a verificare che le opere e gli
impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino
le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
32
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
SOGGETTI INTERESSATI
PER LA REDAZIONE
DEL LIBRETTO DI IMPIANTO
33
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
SOGGETTI INTERESSATI
Responsabile
Installatore
Responsabile con firma Terzo Responsabile
Manutentore
Ispettore
Responsabile
LIBRETTO
SCHEDE
1
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
3
11, 12
13
14
34
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.P.R. 74/2013 - Art. 6 - comma 1 – RESPONSABILE
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione
dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di
legge in materia di efficienza energetica sono affidati al
responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un
terzo. [omissis…]
35
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Occupante – a qualsiasi titolo, in caso di unità
immobiliari residenziali
Proprietario – in caso di singole unità immobiliari
residenziali non locate
Amministratore – in caso di edifici dotati di impianti
termici centralizzati amministrati in condominio
Amministratore delegato – in caso di edifici di proprietà
di soggetti diversi dalle persone fisiche
Terzo responsabile – nei limiti previsti dall’art. 6 del
D.P.R. n. 74/2013
36
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.M. 10 FEBBRAIO 2014 - Art. 3 – Comma 5
Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare
e fare compilare ed aggiornare le sole schede del
libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al
quale il libretto stesso si riferisce.
37
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.M. 10 FEBBRAIO 2014 - Art. 3 – Comma 6
Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti
o apparecchi aggiuntivi, il libretto e' aggiornato mediante
compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi
eseguiti.
38
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.M. 10 FEBBRAIO 2014 - Art. 3 – Comma 6
Nel caso di dismissione dell'impianto senza sostituzione
di componenti o apparecchi, le relative schede sono
conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5
anni dalla data di dismissione.
39
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
TERZO RESPONSABILE
D.Lgs. 192/2005 - All. A
E’ la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso
dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di
idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è
delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità
dell’esercizio,
della
conduzione,
del
controllo,
della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia
ambientale.
40
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
TERZO RESPONSABILE
D.P.R. 74/2013 - Art. 6 - comma 1
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso
di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o
i
generatori
non
siano
installati
in
locale
tecnico
esclusivamente dedicato.
41
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
TERZO RESPONSABILE
D.P.R. 74/2013 - Art. 6 - comma 1
In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti
generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio
di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo
responsabile che risponde delle predette attività degli
impianti.
42
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI
43
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 1
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai
sensi del D.M. 37/08, conformemente alle prescrizioni e
con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per
l'uso e la manutenzione rese disponibili dall‘impresa
installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
44
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 2
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie
istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle
prescrizioni e con la periodicita‘ contenute nelle istruzioni
tecniche relative allo specifico modello elaborate dal
fabbricante ai sensi della normativa vigente.
45
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 3
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi
e dispositivi per i quali non siano disponibili ne' reperibili
le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite
secondo le prescrizioni e con la periodicita' prevista dalle
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di
apparecchio o dispositivo.
46
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 4
Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici,
abilitati ai sensi del D.M. 37/08, devono definire e
dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in
forma scritta e facendo riferimento alla documentazione
tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli
apparecchi:
47
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
D.P.R. 74/2013 - Art. 7 – Comma 4
a) Quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di
cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto,
per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) Con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a)
vadano effettuate.
48
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI
QUANDO e COME ?
49
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 3
I controlli di efficienza energetica devono essere realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto a
cura dell’installatore;
b) Nel caso di sostituzione degli apparecchi del
sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore;
c) Nel caso di interventi che non rientrano tra quelli
periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza
energetica.
50
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 5
D.M. 10 febbraio 2014 – Art. 2 – Comma 1
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che
effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno
specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica
come indicato nell’ Allegato A del presente decreto.
Il Rapporto di controllo di efficienza energetica si conforma
ai modelli riportati agli allegati II, III, IV, V del
D.M. 10 febbraio 2014
51
ALLEGATO A
52
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Allegato A
I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile
nominale complessiva dei generatori e delle macchne
frigorifere che servono lo stesso impianto;
si precisa che per stesso impianto si intende che la
somma delle potenze va effettuata solo quando le
macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di
distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore
ai valori limite riportati sul suddetto Allegato A non si
compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza
energetica.
53
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica
devono essere annotate, nel campo osservazioni, le
manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e
prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo
sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore
riporterà la data prevista per il successivo intervento.
54
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 5
D.M. 10 febbraio 2014 – Art. 2 – Comma 1
Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile
dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti.
55
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 5
D.M. 10 febbraio 2014 – Art. 2 – Comma 1
Una copia è trasmessa a cura del manutentore o del terzo
responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia
Autonoma competente per territorio, con cadenza indicata
nell’allegato A.
56
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 5
D.M. 10 febbraio 2014 – Art. 2 – Comma 1
I format del Libretto e dei Rapporti devono essere inseriti
nel Catasto Territoriale degli Impianti Termici che
ciascuna regione deve predisporre, ai sensi dell’art. 10
comma 4) lettera a) del D.P.R. 74/2013.
57
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
D.M. 10 febbraio 2014 - Art. 2 – Comma 2
Il Rapporto di efficienza energetica non si applica agli
impianti termici alimentati esclusivamente con fonti
rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
58
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
I
MODELLI
EFFICIENZA
DI
RAPPORTO
ENERGETICA,
DI
CONTROLLO
PUR
DI
PREVEDENDO
ALCUNI CONTROLLI DI SICUREZZA SULL'IMPIANTO E
SUI RELATIVI SOTTOSISTEMI DI GENERAZIONE DI
CALORE O DI FREDDO, NON SONO RAPPORTI DI
CONTROLLO
O
MANUTENZIONE
AI
FINI
DELLA
SICUREZZA E PERTANTO NON SONO ESAUSTIVI IN
TAL SENSO
59
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R. 74/2013 - Art. 8 – Comma 6
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei
controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva
del focolare del generatore di calore nelle condizioni di
normale funzionamento, in conformita' alle norme
tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai
valori limite riportati nell‘ Allegato B del presente decreto.
60
ALLEGATO B
61
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R. 74/2013 - Art. 8 – Comma 8
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di
controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori ai limiti fissati nell‘ Allegato B del presente decreto,
non riconducibili a tali valori mediante operazioni di
manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni
solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile
si avvalga della facolta' di richiedere, a sue spese,
un'ulteriore verifica da parte dell'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino
all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
62
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R. 74/2013 - Art. 8 – Comma 9
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali
nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che
i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza
energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati
in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto
di impianto, devono essere riportate alla situazione
iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori
misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano
disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
63
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI
COSA RIGUARDA?
64
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 1
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione, su:
- impianti termici di climatizzazione invernale di
potenza utile nominale maggiore di 10 kW
- Impianti di climatizzazione estiva di potenza utile
nominale maggiore di 12 kW
65
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 1
Si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) Il
sottosistema
di
generazione
come
definito
nell’Allegato A del decreto legislativo;
66
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 1
b) La verifica della presenza e della funzionalità dei
sistemi di regolazione della temperatura centrale e
locale nei locali climatizzati.
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
D.P.R 74/2013 Art. 8 – Comma 1
c) La verifica della presenza e della funzionalità dei
sistemi di trattamento dell’acqua dove previsti.
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
L’acqua è un componente dell’impianto è causa dei
fenomeni quali:
Incrostazioni
Corrosioni
Le loro conseguenze interessano tutti i componenti
dell’impianto
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
ED INVERNALE
La legge italiana e la normativa UNI prescrivono il
trattamento delle acque degli impianti di riscaldamento
domestici:
Dpr 59/09
Norma UNI-CTI 8065
70
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
ED INVERNALE
ART 6.1 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
TRATTAMENTI PRESCRITTI
Per tutti gli impianti è necessario prevedere un
condizionamento chimico.
Per gli impianti di potenza maggiore di 350 KW (300.000
Kcal/h) è necessario installare un filtro di sicurezza
(consigliabile comunque in tutti casi) e, se l’acqua ha
una durezza totale maggiore di 15° f, un addolcitore per
riportare la durezza entro i limiti previsti in 6.1.3
71
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
PUNTI D’INTERVENTO
Gli impianti di trattamento devono essere installati a monte
degli impianti da proteggere, sulle tubazioni di carico e
reintegro, per potere trattare sia l’acqua di primo
riempimento sia quella di rabbocchi successivi.
Il punto di immissione dei condizionanti deve essere
previsto in modo da poter garantire la necessaria rapidità di
azione: il punto di immissione ideale è nel flusso principale
dell’impianto in una zona di massima turbolenza, per
esempio a monte delle pompe di circolazione.
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CARATTERISTICHE DELL’ACQUA DI RIEMPIMENTO E RABBOCCO
• Aspetto: limpido
• Durezza totale: minore di 15° f
Nota - Per gli impianti di riscaldamento con potenza minore
di 350 KW (300.000 Kcal/h), se l’acqua di riempimento o
rabbocco ha una durezza minore di 35° f, l’addolcimento
può essere sostituito da idoneo condizionamento chimico.
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
CARATTERISTICHE DELL’ACQUA DEL CIRCUITO
Aspetto: limpida;
pH: maggiore di 7 (con radiatori a elementi di alluminio
leghe leggere il pH deve essere inferiore ad 8);
Condizionanti: presenti entro le concentrazioni prescritte
dal fornitore
Ferro (come Fe) < 0,5 mg/kg (valori più elevati di ferro
sono dovuti a fenomeni corrosivi da eliminare)
Rame (come Cu) < 0,1 mg/kg (valori più elevati di rame
sono dovuti a fenomeni corrosivi da eliminare)
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
IN SINTESI
• per tutti gli impianti è necessario prevedere un
trattamento chimico con additivo
• l’acqua in impianto deve essere limpida ed avere
pH compreso tra 7 e 8
• La presenza di Ferro e Rame deve essere minima
• L’additivo chimico dev’essere presente entro le
concentrazioni prescritte dal fornitore
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
La scheda riguardante il trattamento dell’acqua è suddivisa
in 3 parti:
• Riscaldamento
• Acqua calda sanitaria
• Raffreddamento
Va compilata a cura dell’installatore e chiede di indicare
alcune caratteristiche e parametri dei circuiti acqua, quali:
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Contenuto d’acqua - E’ il volume d’acqua contenuta nel
circuito chiuso dell’impianto di riscaldamento.
Calcolo approssimativo litri acqua:
Impianti di grandi dimensioni:
Potenza utile della caldaia (kW) x 12 = litri acqua
Impianti autonomi
Potenza utile della caldaia (kW) x 6 = litri acqua
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Durezza totale dell’acqua: va indicata la durezza totale
dell’acqua di riempimento impianto (rete idrica o pozzo),
espressa in gradi francesi (°f)
Cosa si intende per durezza totale dell’acqua?
Quantità totale di ioni Ca++ e ioni Mg++ sciolti nell’acqua
1°f = 10 mg/lt (o ppm): ad esempio, un’acqua di durezza
30°f conterrà 300 mg/lt di ioni disciolti
Perché ne viene richiesta la misura?
La durezza è causa incrostazioni compatte di calcare, che
riducono notevolmente la conducibilità termica
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Trattamento dell’acqua dell’impianto di climatizzazione
Condizionamento chimico: è richiesta l’indicazione della
presenza o no di un inibitore nell’acqua d’impianto. Questo
punto è molto importante, in quanto il DPR 59/09 e la
norma UNI 8065 prescrivono l’obbligatorietà del
condizionamento chimico dell’acqua:
ART 6.1 Impianto di riscaldamento ad acqua calda. Per
tutti
gli
impianti
è
necessario
prevedere
un
condizionamento chimico
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Va indicato, altresì, se nell’impianto è prevista la
protezione dell’acqua dal congelamento, specificando il
tipo di antigelo presente (glicole etilenico o propilenico), la
sua concentrazione % e il pH dell’acqua d’impianto.
Tipo di glicole presente: Il glicole propilenico è oggi
preferito perché non è classificato come tossico
Percentuale di glicole presente sul volume d’acqua: si
misura mediante rifrattometro, strumento che determina la
% di antigelo in base alla deviazione subita da un raggio
luminoso passando attraverso un campione d’acqua
additivata di glicole.
80
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
pH dell’acqua d’impianto: Il pH può variare da 0 a 14 ed
indica neutralità (7), acidità (meno di 7) o alcalinità (più di
7) di un’acqua, additivata o no. Nel caso di acqua +
antigelo, fa capire se l’antigelo si è degradato e ha
acidificato l’acqua e aumentando il rischio di corrosioni.
Usare una cartina al tornasole oppure un pH-metro.
La norma UNI 8065 prescrive che il pH dell’acqua
dell’impianto sia almeno 7, e anche minore di 8 in caso
di presenza di componenti in alluminio
81
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
ISPEZIONE
DEGLI IMPIANTI
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
ISPEZIONE
D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 2
Le ispezioni si effettuano su impianti per la:
• climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale non minore di 10 kW
• climatizzazione estiva di potenza
nominale non minore di 12 kW.
termica
utile
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
ISPEZIONE
D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 2
L'ispezione comprende:
a) una valutazione di efficienza energetica del generatore;
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
ISPEZIONE
D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 2
b) una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al
fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale
ed
estiva
dell'edificio,
in
riferimento
al
progetto
dell'impianto, ove disponibile;
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
ISPEZIONE
D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 2
c) una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il
rendimento
energetico
dell'impianto
in
modo
economicamente conveniente.
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
ISPEZIONE
D.P.R. 74/2013 - Art. 9 – Comma 3 e 4
I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto
di cui all'articolo 7, comma 5.
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza
termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW,
alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di
controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o
terzo responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
SANZIONI
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
SANZIONI
D.P.R. 74/2013 - Art. 11 – Comma 1
In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto
vigono le sanzioni previste dall’art. 15, comma 5, del
decreto legislativo, a carico del proprietario, conduttore,
amministratore di condominio e terzo responsabile, e
comma 6, a carico dell’operatore incaricato dal controllo e
manutenzione
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
SANZIONI
D.Lgs. 192/2005 – Art. 15 comma 5
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare,
l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo che se
n’è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto
stabilito dell’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore
a 3.000,00 euro.
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
SANZIONI
D.Lgs. 192/2005 – Art. 15 comma 6
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione che
non ottempera a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
1.00,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro.
L’autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
APPENDICE
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Potenza termica al focolare [kW] – è il prodotto del potere
calorifico inferiore del combustibile impiegato per la portata
di combustibile
Potenza termica utile di un generatore di calore [kW] –
è la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido
termovettore
Potenza termica utile nominale [kW] – è dichiarata dal
costruttore e rappresenta la potenza fornita a pieno carico
dall’apparecchio in condizioni nominali di riferimento
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Potenza termica convenzionale [kW] – differenza tra la
potenza al focolare e la potenza dispersa al camino.
Rendimento di combustione – è il rapporto tra la potenza
termica convenzionale e la potenza termica al focolare
Rendimento termico utile – è il rapporto tra la potenza
termica utile e la potenza termica al focolare
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
Energy Effcient ratio (E.E.R.) – Rendimento frigorifero, è
dato dal rapporto tra il calore (energia) sottratto
all’evaporatore e l’energia assorbita al compressore
Coefficient of performance (C.O.P.) – Coefficiente di
prestazione, è dato dal rapporto tra il calore ceduto al
condensatore e l’energia assorbita al compressore
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Impianti di climatizzazione estiva ed invernale