RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
AVV. FILIPPO COLLIA
STUDIO LEGALE IUS&WORK
P.zza Vittoria 11, P.zza Loggia 5, 25122 - Brescia
T. 030.2942481 - 030.2408170; F. 030.3755748
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TIPOLOGIE CONTRATTUALI
• LAVORO
SUBORDINATO
(a
tempo
indeterminato/determinato): «È prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore» (art. 2094 cod. civ.)
• LAVORO AUTONOMO: «Quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente …» (art. 2222
cod. civ.)
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DIFFERENZA TRA LAVORO
SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO
VINCOLO DI SUBORDINAZIONE:
assoggettamento gerarchico al potere direttivo
del datore di lavoro
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CO.CO.CO.
Art. 409, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.:
«… altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato»
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CO.CO.PRO.
Art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003:
«… i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile devono essere riconducibili a uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente
dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
della attività lavorativa»
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RIFORMA FORNERO
• il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non può consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato
per l'esecuzione dell'attività lavorativa
• il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti
meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere
individuati dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale
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CO.CO.PRO.
RAPPORTI ESCLUSI (art. 61 D.Lgs. n. 276/2003):
•
•
•
•
agenzia e rappresentanza di commercio
prestazioni occasionali
professioni intellettuali che prevedono iscrizione ad albo
collaborazioni in favore di associazioni e società sportive
dilettantistiche
• componenti organi di amministrazione e controllo delle società e
partecipanti a collegi e commissioni
• coloro che percepiscono pensione di vecchiaia
• attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso
call center «outbound»
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LAVORO AUTONOMO E JOBS ACT
• dal 1.1.2016 si applica la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato se la prestazione è
esclusivamente personale e continuativa e
organizzata dal committente anche in ordine a
tempi e luoghi. Presunzione assoluta. Esclusioni:
membri cda, iscritti albi professionali, contratti
certificati, collaborazioni disciplinate dai contratti
collettivi per esigenze organizzative-produttive
• Abrogazione co.co.pro.
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