Università degli studi Milano Bicocca
Anno accademico 2013-2014
Insegnamento: diritto privato
Docente: Sara D’Urso
Comodato
art.li 1803-1812 c.c.
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
Nozione:
«Il comodato è il contratto mediante il quale
una parte (comodante) consegna all’altra
(comodatario) una cosa mobile o immobile,
affinché se ne serva per un tempo o per un uso
determinato, con l’obbligo di restituire la cosa
ricevuta».
Comodante
consegna della cosa
Comodatario
Natura giuridica:
Reale
Essenzialmente
gratuito
Unilaterale
Ad
Di
effetti obbligatori
durata
 Elemento
essenziale: volontà del comodante
di attribuire un vantaggio al comodatario a
titolo gratuito
 Causa:
consegna per il godimento della cosa

Oggetto: bene mobile o immobile,
inconsumabile e infungibile

Forma: libera
Comodato modale
Il modo che viene posto a carico del
comodatario non contraddice il carattere
gratuito del contratto:
non deve avere natura patrimoniale
Comodato-Precario
 Il
comodante può riservarsi la possibilità di
chiedere la restituzione in qualunque
momento.
 La
scadenza dipende dalla sola volontà del
comodante.
 Non
può subordinarsi ad un evento futuro ed
incerto anche nel suo verificarsi.
Obblighi delle parti art.1804
 Comodante
 Consegnare un bene mobile o immobile;
 Comodatario
 Custodire e conservare la cosa
 Utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia
 Utilizzare la cosa secondo l’uso determinato o
destinazione
 Non può concedere l’uso a terzi
 Restituzione al termine previsto o a richiesta
Il trasferimento della proprietà del bene dato in
comodato legittima il nuovo proprietario a chiedere
la restituzione della cosa, anche se non è scaduto il
termine. (1809)
 In caso di morte del comodatario, si può esigere dai
suoi eredi la restituzione del bene. (1811)
 I danni derivanti dai vizi della cosa devono essere
risarciti dal comodante, se ne era a conoscenza.
(1812)
Azioni per il rilascio
Se il comodatario non restituisce il bene, il
comodante può avvalersi di:
 Azione
di rivendica
 Azione
contrattuale di natura obbligatoria
Sentenza
Cassazione civile, Sez. III, 3
Aprile 2008, n. 8548 – Pres.
Vittoria – Rel. Segreto – P. M.
Velardi – M. P. c. M. N.
Massima
I. L’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’art. 1350
c.c., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata
ultra novennale, il quale può essere provato anche per testi e
per presunzioni.
II. La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del
comodatario è un contratto a termine di natura obbligatoria,
di cui è certo l’an ed incerto il «quando», con la conseguenza
che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono
tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in
pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante.
I soggetti
Gli aventi causa di uno dei due fratelli
Contro
Tizia
Il fatto

Gli aventi causa di uno dei due fratelli, proprietari
dell’immobile, hanno citato in giudizio Tizia pretendendo che
questa lasciasse l’immobile, dato che la scrittura privata
poneva in essere una donazione di diritto di abitazione “vita
natural durante” e non era stata fatta per atto pubblico o in
presenza di testimoni.

Il Tribunale condanna Tizia a lasciare l’appartamento.
Tizia
ricorre alla Suprema Corte di Cassazione chiedendo di
qualificare la scrittura privata in termini di contratto di
comodato con termine morte del comodatario
La Cassazione accoglie la richiesta di Tizia.
I motivi:
l’oggetto del comodato può essere un bene mobile o
immobile e può essere a termine o senza termine;
 poiché vi è un termine, gli eredi sono obbligati a
rispettarlo conservando tuttavia il diritto di
recedere;
 il requisito formale non è previsto (art. 1350 c.c.)
seppur il comodato sia ultra novennale.
Quadro normativo
Art. 1350 atti che devono farsi per iscritto
Art. 1803 nozione di comodato
Art. 1809 restituzione
Art. 1810 comodato senza determinazione di
durata
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Comodato - Dipartimento di Sociologia